Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Con il presente ricorso di annullamento la Repubblica italiana impugna una decisione adottata il 3 febbraio 1999 dalla Commissione (1), con la quale quest'ultima ha apportato correzioni finanziarie a talune spese imputate dal detto Stato membro al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia».
2 Il procedimento verte sul regime di prezzi minimi ed aiuti alla produzione relativo a taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, nella fattispecie i pomodori. La Commissione e la Repubblica italiana controvertono sostanzialmente sulla questione se ed in che misura il riconoscimento di un prezzo minimo al produttore osti ad accordi tra produttori e trasformatori sulla ripartizione di diversi costi accessori.
II - Contesto normativo
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 febbraio 1986, n. 426, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), prevede un regime di aiuti alla produzione per determinati prodotti ricavati dalla trasformazione di prodotti ortofrutticoli raccolti all'interno della Comunità. L'art. 3, n. 1, di tale regolamento così dispone:
«1. L'aiuto alla produzione è concesso al trasformatore che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno uguale al prezzo minimo, in virtù dei contratti stipulati tra, da un lato, i produttori o le loro associazioni o unioni riconosciute e, dall'altro, i trasformatori o le loro associazioni o unioni legalmente costituite nella Comunità.»
4 L'art. 4, n. 1, primo comma, e l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 426/86, nella versione introdotta dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 maggio 1990, n. 1202 (3), stabiliscono i criteri in base ai quali la Commissione è tenuta a fissare il prezzo minimo da corrispondere ai produttori e l'importo dell'aiuto alla produzione.
5 Per la campagna di commercializzazione 1996/97, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione sono indicati negli allegati del regolamento (CE) n. 1398/96 (4). L'allegato I stabilisce il prezzo minimo da pagare ai produttori nella proporzione che segue: «ECU/100 kg netti franco produttore».
6 A norma degli artt. 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) della Commissione 7 giugno 1991, n. 1558, che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (5), i trasformatori dei prodotti in questione comunicano alle autorità competenti nei singoli Stati membri una serie di dati.
7 L'art. 6 del detto regolamento prevede quanto segue:
«1. Ogni contratto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, in appresso denominato "contratto di trasformazione", è concluso per iscritto. Esso può avere la forma di un impegno di conferimento concluso tra uno o più produttori, da un lato, e la loro associazione o unione riconosciuta che agisce in qualità di trasformatore, dall'altro.
2. Ai fini del regime di aiuti alla produzione, è "produttore" una persona giuridica o fisica che produce nella propria azienda le materie prime destinate alla trasformazione.
3. Il contratto di trasformazione contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del produttore o della relativa associazione o unione di produttori riconosciuta;
b) nome e indirizzo del trasformatore o della relativa associazione o unione di trasformatori riconosciuta;
c) quantità di materie prime considerate; d) programma di conferimento al trasformatore;
e) prezzo da pagare alla controparte per le materie prime, esclusi, in particolare, i costi di condizionamento, carico, trasporto, scarico e gli eventuali oneri fiscali, i cui importi sono indicati separatamente.
(...)».
8 Ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1558/91, il trasformatore presenta le domande di aiuto alla produzione all'organismo designato dallo Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione.
9 A norma dell'art. 14, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1558/91, le domande di aiuto devono recare, in particolare, una dichiarazione nella quale il trasformatore attesti che ha pagato per le materie prime un prezzo non inferiore al prezzo minimo e che i prodotti finiti sono conformi alle norme di qualità fissate dalla Comunità. Ai sensi dell'art. 14, n. 2, lett. a) e b), la domanda di aiuto deve essere corredata delle fatture delle materie prime, debitamente quietanzate dalla controparte contraente, dalle quali risulti che quest'ultima ha ricavato un prezzo non inferiore al prezzo minimo, ovvero, in caso di impegno di conferimento, di una dichiarazione del produttore attestante che il trasformatore gli ha corrisposto o accreditato un prezzo non inferiore al prezzo minimo.
10 L'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), nella versione introdotta dal regolamento del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (7), dispone quanto segue:
«La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo:
(...)
c) decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario (...) qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.
(...)».
III - Circostanze di fatto ed allegazioni delle parti
11 In data 17 luglio 1996 le associazioni italiane di produttori e trasformatori stipulavano un Accordo interprofessionale di gestione per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale relativamente alla campagna di commercializzazione 1996/97 (8) (in prosieguo: l'«Accordo interprofessionale»), in conformità della legge italiana 16 marzo 1988, n. 88, sugli accordi interprofessionali.
12 Quanto alle modalità di pagamento, l'art. 11 dell'Accordo interprofessionale stabilisce che il produttore, nella sua veste di parte venditrice, si farà carico del «costo del trasporto relativamente al solo ritiro dei [...] contenitori [...] necessar[i] per la consegna della materia prima alle industrie di trasformazione». In tale contesto, tuttavia, veniva espressamente convenuto che il «costo del trasporto» imputabile ai produttori ed alle organizzazioni di produttori non sarebbe stato superiore, in alcun caso, al 35% del costo documentato del trasporto complessivo comprensivo del trasferimento della materia prima dal luogo di raccolta allo stabilimento di trasformazione, costo che, «come da regolamento comunitario, è a carico dell'Industria di trasformazione».
13 Nella campagna di commercializzazione 1996/97, i contratti di trasformazione di cui all'art. 3 del regolamento n. 426/86 venivano stipulati sulla scorta dell'Accordo interprofessionale. Conformemente a ciò, tali contratti prevedevano che i trasformatori avrebbero messo a disposizione dei produttori i contenitori necessari ai fini della raccolta e della consegna della materia prima; per parte loro, i produttori si obbligavano a restituire tali contenitori, nonché a corrispondere un risarcimento in caso di perdita o danneggiamento dei medesimi.
14 Nel determinare il totale delle spese italiane imputate al Fondo, la Commissione eseguiva correzioni finanziarie a danno dell'Italia, escludendo dal finanziamento comunitario la somma di ITL 7 421 939 820 per aiuto alla trasformazione dei pomodori - pagamento incompleto dei costi di trasporto ai produttori di pomodori da parte dei trasformatori di pomodori - Italia (voce 4.6.8. della relazione di sintesi relativa all'esercizio 1995). Ciò corrisponde ad una correzione forfettaria pari al 2% dell'importo complessivo di ITL 371 096 991 020.
15 La Commissione, nella relazione di sintesi n. VI/6462/98 - versione consolidata del 12 gennaio 1999 - relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEOAG, sezione «garanzia», per l'esercizio 1995, motivava la correzione finanziaria apportata nei seguenti termini:
«I dati raccolti nel corso delle ispezioni di verifica hanno dimostrato che i produttori di pomodori erano obbligati dai trasformatori a sostenere il 35% dei costi di trasporto delle materie prime, contrariamente alle disposizioni comunitarie, in particolare all'art. 6, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1558/91.
(...)
In base alle informazioni disponibili, i servizi della Commissione ritengono che tale violazione delle norme comunitarie equivalga ad un incompleto pagamento del prezzo minimo ai produttori per le materie prime consegnate e fornisca alle società di trasformazione un ingiusto vantaggio di concorrenza rispetto alle società di altri paesi.
(...)».
16 Il 18 maggio 1998 la Repubblica italiana adiva l'organo di conciliazione, investendolo di tale questione. Tale organo, nella sua relazione finale datata 22 ottobre 1998, perveniva alla conclusione che l'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91 appariva non privo di ambiguità e, almeno a prima vista, consentiva di ritenere, conformemente all'interpretazione sostenuta dal governo italiano, che i costi relativi a servizi aggiuntivi ben potevano essere addebitati separatamente ai produttori, indipendentemente dal prezzo minimo posto a carico dei trasformatori. Tuttavia, l'organo di conciliazione non si riteneva competente a risolvere tale questione interpretativa.
17 Successivamente la Commissione faceva valere che la prassi difesa dalle autorità italiane - ritenuta dalla detta istituzione contraria alle norme comunitarie - equivaleva ad un incompleto pagamento del prezzo minimo ai produttori per le materie prime consegnate e forniva quindi ai trasformatori un ingiusto vantaggio di concorrenza rispetto alle corrispondenti imprese di altri Stati membri.
18 La Commissione adottava pertanto la decisione oggetto del presente ricorso. Tale ricorso è stato proposto con atto introduttivo in data 17 aprile 1999, pervenuto alla Corte di giustizia il 21 aprile 1999.
19 La Repubblica italiana chiede che la Corte voglia:
1) annullare la decisione della Commissione n. C(1999) 208 def. del 3 febbraio 1999 (9), che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», nella parte in cui, nel determinare il totale delle spese italiane imputate al Fondo, ha eseguito correzioni finanziarie a danno dell'Italia, escludendo dal finanziamento comunitario la somma di ITL 7 421 939 820 per aiuto alla trasformazione dei pomodori - pagamento incompleto dei costi di trasporto ai produttori di pomodori da parte dei trasformatori di pomodori - Italia (voce 4.6.8. della relazione di sintesi relativa all'esercizio 1995);
2) condannare la Commissione alle spese del procedimento.
20 Ad avviso del governo italiano, il fatto che l'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91 elenchi una serie di oneri che non possono essere ricompresi nel prezzo minimo non significa che tali oneri non possano in alcun caso essere accollati al produttore. Vero sarebbe piuttosto che il produttore, nello svolgimento della sua attività imprenditoriale, deve farsi carico di svariati costi. Qualora l'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91 dovesse effettivamente interpretarsi nel senso che tutti i costi accessori sono ad esclusivo carico del trasformatore, la medesima norma avrebbe stabilito che i contratti di trasformazione debbono prevedere un prezzo netto.
21 Secondo il governo italiano, la norma in questione è diretta unicamente a contrastare possibili violazioni della disciplina dei prezzi minimi attuate mediante pratiche poco trasparenti e richiederebbe proprio per questo motivo l'indicazione separata dei costi accessori. Il governo italiano fa inoltre valere che la fornitura e la consegna di contenitori non rientrano nelle attività di trasformazione, i costi delle quali devono essere sopportati esclusivamente dalle imprese di trasformazione.
22 La Commissione chiede che la Corte voglia:
1) respingere il ricorso;
2) condannare la Repubblica italiana alle spese del procedimento.
23 La Commissione fa valere in sostanza che la partecipazione ai costi di trasporto, benché limitata al 35% del costo documentato del trasporto complessivo, finisce, in ultima analisi, per ridurre il prezzo minimo e comporta il mancato rispetto della condizione inderogabile secondo cui il prezzo minimo deve essere corrisposto «franco produttore», ai sensi dell'allegato I del regolamento n. 1398/96. La Commissione si richiama inoltre allo stretto collegamento esistente, a suo avviso, tra i costi relativi all'utilizzazione dei contenitori necessari per il trasporto della materia prima ed il trasporto stesso. Essa sottolinea infine l'esigenza di tutelare i produttori mediante il regime di prezzi minimi.
IV - Valutazione
24 Le parti sembrano concordare sul fatto che l'organizzazione di mercato in questione esclude che i produttori si accollino i costi di trasporto (10) e di trasformazione, nella misura in cui la normativa comunitaria applicabile definisce i prezzi minimi da pagare ai produttori come prezzi «franco produttore» (11). Di conseguenza, rimane escluso l'accollo da parte dei produttori dei costi di trasporto della materia prima agli stabilimenti di trasformazione, come espressamente sottolineato anche dall'art. 11 dell'Accordo interprofessionale.
25 Nella decisione impugnata la Commissione nega che gli accordi tra produttori e trasformatori di cui trattasi siano compatibili con il regime di prezzi minimi applicabile, segnatamente con l'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91, in quanto essa fa rientrare gli oneri in questione (12) tra i costi di trasporto e di trasformazione. Per contro, la Repubblica italiana tenta di dimostrare che gli oneri in questione possono essere oggetto di separata considerazione. A tal fine, essa fa leva sul tenore letterale e sulla ratio dell'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91.
26 Pertanto, è controversa la natura degli oneri in questione.
A - Quanto alla natura degli oneri in questione
27 Va sottolineato come l'Accordo interprofessionale, in base al tenore letterale del suo art. 11, faccia riferimento al «costo del trasporto». Da tale espressione non è però lecito inferire che nel presente caso la questione verta sull'ammissibilità di un trasferimento dell'onere dei costi di trasporto sui produttori, attuato in forma di remunerazione del trasporto della materia prima dal produttore al trasformatore. Si tratta piuttosto di verificare se sia ammissibile la remunerazione, da parte dei produttori, di determinati servizi resi dai trasformatori.
28 Tali servizi dei trasformatori consistono nella fornitura di contenitori, chiaramente necessari per i produttori ai fini del raccolto. La Commissione ha evidenziato altresì nella propria analisi l'obbligo dei produttori di corrispondere un risarcimento per i contenitori andati perduti o danneggiati.
29 All'udienza è stato chiarito che i contenitori non servono al trasporto della materia prima dal produttore al trasformatore - come potrebbe desumersi dall'art. 11 dell'Accordo interprofessionale -, bensì vengono utilizzati soltanto per la raccolta dei pomodori. Secondo quanto affermato dal rappresentante del governo italiano, non contraddetto sul punto dalla Commissione, il detto trasporto verrebbe effettuato in altri contenitori di maggiori dimensioni. Qui di seguito si prenderà pertanto le mosse, in linea di principio, da tale assunto fatto valere dal governo italiano, assunto che allo stato attuale non risulta contraddetto.
30 Gli oneri in questione presentano una connessione con i suddetti costi di trasporto (13), in ragione del fatto che i contenitori sono necessari per il «trasporto della materia prima al trasformatore» (14) e che la percentuale forfettaria massima di tali oneri - pari al 35% - viene calcolata direttamente in base ai costi del trasporto complessivo della materia prima.
31 Da ciò la Commissione ritiene di poter trarre la conclusione che gli oneri in questione si trovano in stretta connessione con i costi di trasporto. Il governo italiano replica che la fornitura di contenitori costituisce una prestazione che può essere distinta rispetto al trasporto della materia prima ai trasformatori.
32 Relativamente a tale mezzo difensivo proposto dall'Italia, la Commissione ha sollevato nella fase scritta del procedimento un'eccezione di irricevibilità a norma dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Avendo il rappresentante del governo italiano dichiarato all'udienza che la Repubblica italiana desiderava che gli oneri in questione non venissero valutati separatamente dai costi di trasporto, la Commissione ha espressamente rinunciato alla detta eccezione di irricevibilità. Ove non fosse intervenuta tale rinuncia, avrebbe meritato di essere discussa la questione se il detto mezzo difensivo proposto dall'Italia potesse costituire un argomento nuovo piuttosto che un motivo nuovo (15).
33 Rimane così controversa la natura degli oneri in questione. Infatti, qualora tali oneri dovessero costituire costi di trasporto, la loro ammissibilità sarebbe dubbia, alla luce del chiaro tenore letterale del regolamento n. 1398/96.
34 In relazione alla natura degli oneri in questione occorre anzitutto riconoscere l'esattezza della tesi del governo italiano secondo cui il trasporto della materia prima, da un lato, e la fornitura di contenitori prima del raccolto, dall'altro, rappresentano due prestazioni distinte. Tuttavia, l'inclusione degli oneri in questione tra i costi di trasporto veri e propri potrebbe rivelarsi obbligata ove si consideri che la disponibilità di contenitori costituisce un presupposto necessario ai fini delle attività di raccolta, carico e trasporto dei prodotti, ciò che già si evince dallo stesso art. 11 dell'Accordo interprofessionale. Ciò depone peraltro a favore della connessione - evidenziata dalla Commissione - tra le attività di trasporto in sé considerate e la fornitura di contenitori.
35 Del pari non infondato è il rilievo della Commissione secondo cui lo stesso art. 11 dell'Accordo interprofessionale include gli oneri in questione tra i costi di trasporto e fa dipendere l'importo di tali oneri dal costo del trasporto complessivo.
36 Quest'ultimo argomento appare però scarsamente convincente ove si consideri che, ai fini del regime di prezzi minimi, la natura degli oneri in questione non può dipendere dalla qualificazione degli stessi effettuata dalle parti contraenti interessate e che, a questo proposito, il calcolo di tali oneri riguarda - più che la natura dei medesimi - la valutazione della loro ammissibilità alla luce delle effettive ripercussioni finanziarie sui produttori determinate dagli oneri stessi.
37 Qualora si accetti la tesi prospettata all'udienza dal rappresentante del governo italiano, occorre tenere per certo che, con tutta evidenza, i contenitori forniti non vengono utilizzati per il trasporto della materia prima. Ove ciò fosse esatto, sembrerebbe doversi escludere che la fornitura dei contenitori sia da includere tra le effettive attività di trasporto della materia prima.
38 Per contro, nel caso in cui i contenitori venissero utilizzati per il trasporto della materia prima agli stabilimenti di trasformazione, una distinzione siffatta tra la prestazione dei trasformatori e le effettive attività di trasporto non sarebbe più sostenibile. A questo proposito, non si intende qui misconoscere il fatto che sull'effettiva prestazione dei trasformatori - la fornitura di contenitori - non influisce l'utilizzazione dei contenitori stessi. Ora, in tale ipotesi, potrebbe essere decisiva la circostanza che la prestazione dei trasformatori in questione costituisce un presupposto irrinunciabile del trasporto della materia prima.
39 Un ulteriore argomento a favore della tesi della Commissione potrebbe ricavarsi da un raffronto con le norme in materia di compravendita internazionale. Gli Incoterms (16) 2000 prevedono infatti, nell'ipotesi di vendita «franco fabbrica» (EXW), che in caso di dubbio gli oneri relativi al ritiro della merce sono a carico del compratore. Orbene, ciò significa che in un caso siffatto - corrispondente alla vendita della materia prima franco produttore - i costi di trasporto comprenderebbero gli oneri del tipo in questione.
40 Prendendo le mosse dal presupposto che - come sostenuto all'udienza - gli oneri in questione possono essere fatti oggetto di separata valutazione, occorre esaminare alla luce della normativa sui prezzi minimi la questione dell'accollo degli oneri stessi da parte del produttore ai sensi dell'Accordo interprofessionale controverso. A tal fine, conformemente alle allegazioni di parte, occorre prendere le mosse dal tenore letterale e dalla ratio delle norme sopra citate (17).
B - Quanto al tenore letterale dell'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91
41 L'obbligo di indicare il prezzo minimo separatamente dai costi accessori, ai sensi dell'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91, ancora non comporta di per sé un fondamentale divieto di accollo di tali costi da parte del produttore. A contrario, è addirittura evidente - come esattamente osservato dal governo italiano - che occorre riconoscere l'ammissibilità di un tale accollo, in quanto l'obbligo di separata indicazione dei costi accessori può essere correttamente riferito ai soli costi che il produttore può essere chiamato a sostenere in base all'organizzazione di mercato.
42 L'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91 reca altresì una limitazione, costituita dal fatto che gli importi in questione devono essere «eventualmente» indicati separatamente [così nel testo tedesco del regolamento - NdT]. Tale limitazione potrebbe significare che i costi di cui trattasi debbono o possono essere indicati soltanto ed esclusivamente nel caso in cui l'organizzazione di mercato ne consenta l'accollo da parte del produttore.
43 Entro tali limiti, pertanto, il detto argomento del governo italiano non appare manifestamente infondato. Per contro, va respinta la tesi fatta valere dalla Commissione in ordine a tale punto; infatti, dal tenore letterale dell'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91 non è consentito desumere che il produttore non possa accollarsi costi qualificati dalle parti interessate come costi di trasporto.
Sul punto, un'interpretazione letterale della suddetta disposizione appare dotata di limitata forza persuasiva.
C - Quanto al sistema ed alla ratio del regime di prezzi minimi nell'organizzazione di mercato in questione
44 L'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91, in sé considerato, non consente alcuna valutazione in ordine all'ammissibilità di un'eventuale accollo dei costi da parte del produttore. Pertanto, tale norma non può essere considerata isolatamente; piuttosto, la valutazione va effettuata alla luce di un'analisi complessiva del regime di prezzi minimi in questione.
45 Nel presente caso, risulta con evidenza dall'allegato I del regolamento n. 1398/1996 che il prezzo minimo da pagare al produttore è un prezzo «franco produttore», con la logica conseguenza che, come già chiarito (18), i costi per il trasporto della materia prima agli stabilimenti di trasformazione debbono essere a carico del trasformatore.
46 Il regime di prezzi minimi relativo ai prodotti ricavati dalla trasformazione dei pomodori si basa sui contratti di trasformazione e serve, tra l'altro, a garantire il reddito dei produttori. L'aiuto alla produzione che viene erogato, a determinate condizioni, alle imprese di trasformazione è calcolato in maniera tale che queste ultime possano acquistare la materia prima sul mercato comunitario a prezzi che, paragonati ai prezzi di mercato a livello mondiale, sono concorrenziali (19).
47 Di conseguenza, ai fini della verifica dell'effettivo pagamento del prezzo minimo ai produttori è necessario poter distinguere, nell'ambito dei contratti di trasformazione, il prezzo pagato da altre prestazioni a carattere pecuniario. Tale necessità viene non a torto sottolineata dalla Repubblica italiana.
48 Pertanto, in linea di principio, il regime di prezzi minimi non osta a che i produttori si accollino eventuali costi accessori, sempreché tali costi vengano chiaramente evidenziati nei contratti di trasformazione e non ne risulti compromesso l'obiettivo perseguito dal regime medesimo.
49 Nel presente caso, ove si parta dal presupposto che la fornitura dei contenitori è una prestazione che va distinta dal trasporto della materia prima alle imprese di trasformazione, non si vede perché si dovrebbe escludere in partenza che gli oneri in questione possano essere a carico dei produttori soltanto perché la prestazione di cui trattasi è stata effettuata dal trasformatore e non da un soggetto terzo.
50 Tuttavia, la Commissione scorge un rischio di pregiudizio per lo scopo perseguito dal regime di prezzi minimi nel fatto che, a suo avviso, l'art. 11 dell'Accordo interprofessionale ed i contratti di trasformazione conclusi in forza di quest'ultimo comportano, in ultima analisi, che il trasformatore possa surrettiziamente ridurre il prezzo minimo dovuto di un importo pari al 35% dei costi di trasporto.
51 Tale rilievo della Commissione necessita di un esame più approfondito. Infatti, anche nel caso in cui si ritenesse in linea di principio ammissibile il suddetto accollo parziale degli oneri da parte dei produttori, in quanto rivolto a remunerare una determinata prestazione non rientrante né nel trasporto della materia prima al trasformatore né nelle attività di trasformazione, resta pur sempre da affrontare la questione del metodo di calcolo utilizzato nella fatturazione di tale prestazione ai produttori.
52 In proposito, occorre osservare come l'art. 11 dell'Accordo interprofessionale, relativamente al calcolo dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo per gli oneri in questione, faccia riferimento al costo del trasporto complessivo. Ai sensi della detta norma, la relativa disciplina di dettaglio va desunta dai singoli contratti di trasformazione. Tali contratti - come risulta dai relativi modelli esibiti dal governo italiano - prevedono a chiare lettere la partecipazione dei produttori per il 35% del costo del trasporto complessivo. Ciò però significa evidentemente che la partecipazione dei produttori agli oneri non viene necessariamente calcolata in base agli effettivi costi prodottisi, bensì viene piuttosto determinata a forfait.
53 Sotto questo profilo, la Commissione osserva giustamente che il regime di prezzi minimi ha carattere cogente. Essa esclude pertanto che la relativa disciplina possa essere elusa in via diretta o indiretta. Ne consegue che, se in linea di principio non è esclusa la partecipazione dei produttori a taluni costi accessori che non siano direttamente connessi con il trasporto e la trasformazione, nondimeno tale partecipazione dovrebbe essere compatibile con il regime di prezzi minimi «franco produttore». Di conseguenza, pur essendo in linea di principio possibile - nell'ottica di un rimborso spese - l'addebito ai produttori dei costi relativi a prestazioni particolari non direttamente connesse con il trasporto e la trasformazione della materia prima, tale possibilità viene meno nel caso in cui potesse in tal modo risultare vanificata la prescrizione normativa imperativa dell'integrale pagamento del prezzo minimo.
54 Tale pericolo sussiste nel caso in cui i costi fatturati al produttore non corrispondano alle spese effettivamente sostenute dal trasformatore per effettuare le prestazioni in questione. Pertanto, nessun problema si pone in ordine alla norma dell'Accordo interprofessionale che prevede il risarcimento, in base al prezzo corrente di acquisto, dei contenitori danneggiati o andati perduti. Per contro, l'addebito forfettario dei costi relativi alla fornitura di contenitori prima del raccolto porta ad una inammissibile diminuzione del prezzo minimo da garantire ai produttori, in quanto esso riduce tale prezzo minimo della quota di costi eccedente le spese effettivamente sostenute dalle imprese di trasformazione.
55 Infine, per l'applicazione del regime di prezzi minimi è irrilevante che il prezzo minimo venga inizialmente accreditato ai produttori per poi essere compensato con crediti dei trasformatori a titolo di rimborso di costi accessori, ovvero venga sin dall'inizio corrisposto soltanto in misura parziale.
56 Pertanto, a prescindere dalla natura degli oneri in questione, occorre concordare con la Commissione laddove essa ha accertato che i contratti di trasformazione stipulati sulla scorta dell'Accordo interprofessionale comportavano un «incompleto pagamento del prezzo minimo ai produttori». Poiché il regime di prezzi minimi ha carattere cogente, le corrispondenti spese non sono state effettuate «in conformità alle norme comunitarie», secondo quanto prescritto dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 729/70, nel testo di cui al regolamento n. 1287/95.
V - Spese
57 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e la Repubblica italiana è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
VI - Conclusione
58 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si propone alla Corte di giustizia di statuire come segue:
1. Il ricorso è respinto.
2. La Repubblica italiana sopporterà le spese del procedimento.
(1) - Decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 99/186/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» [notificata con il numero C(1999) 208] (GU L 61, pag. 34).
(2) - GU L 49, pag. 1.
(3) - GU L 119, pag. 66.
(4) - Regolamento (CE) della Commissione 18 luglio 1996, n. 1398, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro (GU L 180, pag. 6).
(5) - GU L 144, pag. 31.
(6) - GU L 94, pag. 13.
(7) - GU L 125, pag. 1.
(8) - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 1996.
(9) - Decisione 1999/186/CE (GU L 61, pag. 34).
(10) - Nel prosieguo del mio ragionamento gli oneri da indicare separatamente, di cui all'art. 6, n. 3, lett. e), del regolamento n. 1558/91, verranno denominati «costi di trasporto».
(11) - V. allegato I del regolamento n. 1398/96 (citato alla nota 4).
(12) - Nel prosieguo del mio ragionamento i costi relativi alla fornitura di contenitori, addebitati conformemente all'Accordo interprofessionale, verranno denominati «gli oneri in questione».
(13) - V. nota 10.
(14) - Cfr. il tenore letterale dell'art. 11 dell'Accordo interprofessionale, riportato supra al paragrafo 12.
(15) - Ai fini della distinzione tra motivo nuovo ed argomento nuovo agli effetti dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura, v. sentenze 12 giugno 1958, causa 2/57, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/Alta Autorità (Racc. pag. 123), 15 dicembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Société Fives Lille Cail e a./Alta Autorità (Racc. pag. 547), e 19 maggio 1983, causa 306/81, Verros/Parlamento (Racc. pag. 1755).
(16) - International Commercial Terms della Camera di Commercio Internazionale.
(17) - V. supra, paragrafi 3 e seguenti.
(18) - V. supra, paragrafo 24.
(19) - C. Blumann, Politique agricole commune: Droit communautaire agricole et agro-alimentaire, 1996, punto 500.
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