Conclusioni dell avvocato generale
1 Il presente ricorso è stato proposto dalla Commissione avverso una sentenza con la quale il Tribunale di primo grado ha annullato alcune sue decisioni adottate nell'ambito di una procedura di nomina ad un posto vacante, in quanto dette decisioni hanno perseguito uno scopo diverso dall'esecuzione in buona fede di una precedente sentenza con cui lo stesso Tribunale aveva annullato analoghe decisioni, a loro volta adottate nell'ambito di un precedente procedimento per la copertura del medesimo posto vacante.
La sentenza impugnata
2 Il contesto in fatto e in diritto, quale risulta dalla sentenza impugnata (1), può essere riassunto come segue.
3 Nel 1994 la Commissione intendeva coprire il posto vacante di capo dell'unità I («Negoziati e gestione degli accordi sui tessili; calzature, varie») della direzione D («Questioni commerciali settoriali») della direzione generale I (Relazioni economiche esterne). A tal fine, il 15 dicembre 1994 pubblicava un avviso di posto vacante, che stabiliva quali requisiti minimi necessari:
«- appartenenza alla stessa categoria/quadro/carriera del COM (2) (trasferimento interno);
- appartenenza alla carriera inferiore a quella del COM (promozione, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto);
- conoscenze ed esperienza/competenze adeguate alle mansioni da svolgere;
- per posti che richiedono qualifiche particolari: conoscenze ed esperienza approfondite nel settore considerato o in settori connessi».
4 Il signor Giannini presentava la sua candidatura al posto, che tuttavia veniva respinta. Egli impugnava le decisioni che respingevano la sua candidatura ed accoglievano quella del signor X mediante un ricorso che conduceva all'annullamento di dette decisioni (3) con sentenza del Tribunale 19 marzo 1997 (in prosieguo: la «prima sentenza»).
5 Il Tribunale ha dichiarato che l'autorità che ha il potere di nomina si era imposta, mediante le condizioni sancite nell'avviso di posto vacante, una cornice legale, ed avrebbe dovuto respingere i candidati non in possesso dei requisiti ivi indicati. Esso ha constatato che il signor X non possedeva, al momento della sua candidatura, alcuna esperienza né nel settore tessili e calzature né, tanto meno, nella politica commerciale comune, mentre il signor Giannini aveva notevole esperienza in materia; di conseguenza, le decisioni di respingere la candidatura del signor Giannini e di nominare il signor X al posto in oggetto, nonostante non possedesse uno dei requisiti minimi richiesti, costituivano un uso manifestamente errato dei propri poteri da parte della Commissione e disconoscevano l'interesse del servizio.
6 La Commissione non impugnava detta sentenza ma, il 10 aprile 1997, revocava il precedente avviso di posto vacante e pubblicava un nuovo avviso che prescriveva i medesimi requisiti minimi, aggiungendo che sarebbero stati preferiti i candidati in possesso di una comprovata esperienza nella negoziazione internazionale e nella gestione di un'unità. Il signor X veniva nuovamente nominato al posto il 30 maggio 1997. Il signor Giannini impugnava la revoca del primo avviso di posto vacante, la pubblicazione del secondo e la nomina del signor X in un procedimento conclusosi con la sentenza impugnata.
7 Nella detta sentenza il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento del signor Giannini in quanto i provvedimenti criticati erano stati adottati per uno scopo diverso dall'esecuzione in buona fede della prima sentenza, ed anzi l'avevano compromessa. Esso ha constatato che la Commissione era venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE), a norma del quale l'istituzione dal quale emana l'atto annullato è tenuta a «prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta», ed aveva abusato dei suoi poteri.
L'impugnazione
8 Con un unico motivo di impugnazione, la Commissione afferma che il Tribunale ha errato in diritto nel dichiarare che la revoca dell'avviso di posto vacante iniziale e l'avvio di una nuova procedura in esito alla prima sentenza erano contrari agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 176 del Trattato CE e costituivano uno sviamento di potere.
9 La Commissione ritiene invece di essere stata perfettamente legittimata ad adottare tali provvedimenti in seguito all'annullamento parziale della prima procedura di nomina, in quanto la decisione adottata costituiva un esercizio legittimo del suo potere discrezionale, come emerge chiaramente dalla giurisprudenza dello stesso Tribunale. Spetta all'autorità che ha il potere di nomina stabilire le qualifiche necessarie per ciascun posto nell'interesse del servizio e, qualora i requisiti inizialmente prescritti risultino inadeguati, essa può annullare una procedura di nomina incompleta e avviarne una nuova sulla base di nuovi requisiti, anche dopo l'annullamento parziale della prima procedura per effetto di una sentenza del Tribunale. Il fatto che il requisito preferenziale aggiuntivo indicato nel nuovo avviso di posto vacante corrispondesse alle qualifiche che la prima sentenza aveva constatato essere in possesso del signor X non costituirebbe prova decisiva di uno sviamento di potere diretto ad eludere gli effetti di detta sentenza; a tale scopo, si sarebbe dovuto dimostrare che il requisito preferenziale aggiuntivo non era pertinente al posto da occupare. Infine, non si potrebbe sostenere che la prima sentenza contenesse istruzioni alla Commissione in merito al comportamento da tenere in seguito all'annullamento delle decisioni di cui trattasi; istruzioni del genere sarebbero state in contrasto con la ripartizione dei poteri di cui all'art. 176 del Trattato.
In generale
10 Prima di esaminare gli argomenti dedotti dalla Commissione nella presente causa e la motivazione della sentenza impugnata, può essere utile svolgere alcune considerazioni di carattere generale.
11 Anzitutto, per quanto riguarda l'obbligo delle istituzioni di conformarsi alle sentenze che ne annullano gli atti, pur essendo chiaro che, nell'ambito del sindacato di legittimità, il giudice comunitario non è competente a pronunciare ingiunzioni, anche se queste riguardano le modalità di esecuzione delle sue sentenze (4), la Corte ha tuttavia costantemente dichiarato che:
«per conformarsi alla sentenza e dare ad essa piena esecuzione, l'istituzione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza ma anche la motivazione da cui quest'ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. E' infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato. Il procedimento diretto a sostituire tale atto può così essere ricominciato dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata» (5).
12 Pertanto, la prima sentenza non avrebbe potuto imporre l'adozione di una o più misure specifiche per eliminare i vizi che inficiavano la prima procedura di nomina. La Commissione, tuttavia, avrebbe dovuto tenere conto pienamente della motivazione di detta sentenza al momento di scegliere i provvedimenti necessari per conformarvisi, i quali avrebbero potuto consistere nel riaprire la procedura alla fase dell'esame delle candidature originali.
13 In secondo luogo, per quanto riguarda le procedure di nomina ai posti vacanti, occorre tenere conto di due considerazioni contrapposte.
14 Lo Statuto del personale (6) contiene alcune disposizioni volte all'obiettivo, assolutamente auspicabile, di impedire nepotismi, favoritismi, raccomandazioni e preferenze soggettive di qualunque genere nell'assunzione, nella nomina, nel trasferimento e nella promozione dei dipendenti delle Comunità e di garantire che tutte le decisioni nei suddetti casi siano adottate con oggettività ed imparzialità, tenendo conto unicamente dell'interesse del servizio e dei meriti degli interessati.
15 Ad esempio, l'art. 7, n. 1, dispone: «L'autorità che ha il potere di nomina assegna ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro». Ai sensi dell'art. 27, le assunzioni devono essere dirette ad «assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile» tra i cittadini della Comunità, senza distinzione di razza, di religione, di sesso o di nazionalità. L'art. 29, n. 1, prevede una serie di misure da adottare, secondo l'ordine tassativo in esso indicato, per provvedere ai posti vacanti (7) e l'art. 45 dispone che la promozione è conferita esclusivamente «previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto». Tutte le suddette disposizioni sono state costantemente interpretate ed applicate dalla Corte in modo da sottolineare l'obbligo di imparzialità che incombe all'autorità che ha il potere di nomina. E' evidente, in particolare, che le procedure non possono essere sviate per assicurare la nomina di un candidato che sia stato, di fatto, preselezionato (8).
16 Tuttavia, rappresenta un importante interesse pubblico anche garantire alle istituzioni sufficiente flessibilità per poter nominare la persona adatta; pertanto, la Corte ha costantemente riconosciuto alle istituzioni della Comunità un vasto potere discrezionale nell'organizzazione dei loro servizi, in funzione dei compiti loro affidati, e nell'assegnazione a determinati posti del personale disponibile in considerazione di detti compiti (9).
17 Sia dinanzi al Tribunale che in sede d'impugnazione, la Commissione ha molto insistito sulla discrezionalità di cui essa dispone. Tuttavia, tale discrezionalità non è assoluta; in particolare, presuppone un esame scrupoloso ed imparziale di ogni caso ed un'osservanza coscienziosa dei requisiti enunciati nell'avviso di posto vacante (10). Mentre il controllo della Corte sulle decisioni adottate nell'ambito di una procedura di nomina può normalmente esaurirsi, come rileva la Commissione, nel verificare se esse siano rimaste entro limiti adeguati o ragionevoli, nella specie la discrezionalità dell'autorità che ha il potere di nomina è ulteriormente limitata dall'obbligo di tenere conto dei motivi per i quali la sentenza di primo grado ha annullato i provvedimenti di nomina del signor X e di esclusione del signor Giannini.
18 In terzo luogo, nel caso in esame una prima procedura di nomina è stata annullata in quanto illegittima e la successiva procedura si è conclusa con la nomina dello stesso candidato. Ovviamente, alla luce di tale risultato è facile, in particolare per i candidati esclusi, sospettare un gioco sleale e, qualora gioco sleale vi sia, il comportamento dell'istituzione interessata va censurato e i provvedimenti illegittimi devono essere annullati (11). Tuttavia, sarebbe inaccettabile che l'annullamento della nomina di un funzionario per vizi di procedura potesse precluderne la nomina allo stesso posto anche in esito ad una successiva procedura perfettamente legittima. Tali casi, pertanto, richiedono una verifica particolarmente minuziosa dei fatti, onde evitare provvedimenti iniqui.
19 Infine, in questi casi è caratteristica tipica - ancorché riprovevole - della procedura che la sentenza che dispone l'annullamento di una nomina per illegittimità venga pronunciata molto tempo dopo la nomina stessa. I provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza - a parte l'annullamento in sé, che è un effetto automatico - saranno adottati in un contesto amministrativo e di fatto anche molto diverso da quello in cui è stata effettuata la prima nomina. Nella specie, è importante stabilire se sia opportuno «riportare indietro le lancette dell'orologio» per sanare il vizio nel contesto originale o, al contrario, ricominciare ex novo tenendo conto soltanto del nuovo contesto - in altre parole, se dopo l'annullamento l'istituzione debba ripristinare la situazione che sarebbe venuta a crearsi qualora non si fosse verificata l'irregolarità, o se sia sufficiente ch'essa prenda atto dell'annullamento e proceda da capo attenendosi scrupolosamente alle regole.
La presente causa
20 La Commissione in sostanza afferma che i fatti constatati nella sentenza impugnata non legittimavano il Tribunale a concludere che vi fossero stati inottemperanza alla prima sentenza o sviamento di potere.
21 Sebbene la Commissione deduca un solo motivo di impugnazione, ne scaturiscono due questioni: in primo luogo, se l'accertamento dello sviamento di potere da parte del Tribunale sia stato corretto, e, in secondo luogo, se sia errata la sua constatazione della violazione dell'art. 176 del Trattato da parte della Commissione. Questo vale anche se nella sua sentenza il Tribunale non tiene le due questioni del tutto distinte.
22 Il Tribunale esamina anzitutto la questione dello sviamento di potere (punti 28-32 della sentenza). Afferma che uno sviamento di potere può essere constatato soltanto allorché è provato che i provvedimenti di cui trattasi sono stati adottati per un fine improprio, e sostiene che la questione è se le decisioni della Commissione dimostrino una deliberata intenzione di favorire un candidato a danno degli altri. La sua conclusione in merito è basata sulle seguenti constatazioni: la prima sentenza non censurava l'avviso di posto vacante originale, ma constatava che il signor X non rispondeva ai requisiti indicati nell'avviso, mentre il signor Giannini sì; in seguito all'annullamento delle decisioni di esclusione del signor Giannini e di nomina del signor X, la Commissione revocava l'avviso iniziale evitando così di riesaminare le domande originali alla luce dello stesso; quando all'udienza le è stato chiesto per quale motivo avesse sostituito l'avviso di posto vacante iniziale, si è sostanzialmente limitata ad invocare il proprio ampio potere discrezionale.
23 Inoltre, l'unica differenza sostanziale tra il primo avviso di posto vacante ed il secondo era l'aggiunta, in quest'ultimo, della preferenza per i candidati con comprovata esperienza nella negoziazione internazionale e nella gestione di un'unità: queste due preferenze corrispondono esattamente alle qualifiche che la prima sentenza aveva riconosciuto essere in possesso del signor X.
24 Il Tribunale ha ritenuto che questi due elementi - il fatto che non era stato ripreso lo scrutinio iniziale dei candidati e l'aggiunta di due requisiti preferenziali a favore del signor X - bastino a dimostrare l'intenzione della Commissione e siano tali da determinare uno sviamento di potere, com'è confermato dal fatto che gli atti della Commissione hanno nuovamente condotto alla nomina del signor X: v. punti 29-32 della sentenza.
25 A mio parere, la Commissione non può censurare le constatazioni del Tribunale a tale riguardo. I ricorsi alla Corte devono limitarsi ai punti di diritto, e la Commissione, rispetto a tale parte della sentenza, non ha fatto valere alcuna questione di diritto.
26 E' vero che il Tribunale sembra aver attribuito indebita rilevanza al fatto che la Commissione, anziché riaprire la procedura originale, abbia avviato una nuova procedura, e le constatazioni a tale proposito possono essere state influenzate da un equivoco in merito ai provvedimenti necessari per ottemperare alla prima sentenza - equivoco che analizzerò in appresso. Ma il Tribunale non ha ritenuto che la Commissione fosse tenuta a riprendere la procedura originale: esso è stato influenzato, come si evince chiaramente dalla motivazione, dal fatto che la Commissione non abbia chiarito i motivi per i quali ha avviato una nuova procedura. Inoltre, il Tribunale ha tenuto conto, a mio parere giustamente, dei requisiti preferenziali aggiunti all'avviso di posto vacante, che parevano introdotti per favorire il signor X.
27 Pertanto, il ricorso della Commissione dev'essere dichiarato irricevibile per quanto riguarda l'accertamento di uno sviamento di potere da parte del Tribunale.
28 Nella seconda parte della sua analisi (punti 33 e 34 della sentenza), il Tribunale ha esaminato la presunta violazione dell'art. 176 del Trattato. Ha constatato che la Commissione anche in questo caso non aveva dato seguito alla motivazione essenziale della sentenza, mentre proprio tale motivazione, secondo la giurisprudenza, avrebbe dovuto guidare la Commissione nella determinazione dei provvedimenti da adottare. Nella specie, le decisioni controverse, lungi dal costituire corretta esecuzione della sentenza, l'hanno anzi compromessa.
29 Questo aspetto della sentenza, a mio parere, è meno convincente e gli argomenti della Commissione sul punto hanno una certa consistenza. Inoltre, la questione assume notevole importanza ai fini della gestione del personale della Comunità. Tenterò quindi di separare e di esaminare in ordine successivo gli elementi presi in considerazione dal Tribunale.
- L'avvio di una nuova procedura
30 La prima questione da esaminare è se, alla luce della prima sentenza, la Commissione fosse legittimata a porre termine alla prima procedura senza nominare nessun candidato e ad avviare al contempo una nuova procedura di nomina al medesimo posto.
31 Secondo giurisprudenza costante, in generale un'autorità che ha il potere di nomina può porre termine a una procedura di nomina prima che sia completata (12). Tale facoltà è stata riconosciuta dal Tribunale in due casi in cui - come nella specie - la procedura originale era stata parzialmente annullata da una sentenza della Corte. Nelle sentenze Hochbaum (13) e Moat (14), l'illegittimità che aveva determinato l'annullamento consisteva sostanzialmente nel fatto che il comitato consultivo non disponeva del rapporto informativo al momento in cui era stato sentito (15).
32 Nella sentenza impugnata il Tribunale si è richiamato alla sentenza Hochbaum - sebbene non alla sentenza Moat -, ma l'ha mantenuta distinta in quanto essa riguardava un vizio procedurale. Nel formulare tale distinzione, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione poteva sicuramente rinominare la stessa persona una volta eliminato il vizio di procedura (16). Tale affermazione sembra presupporre che un vizio sostanziale, come il fatto che il candidato assunto non fosse in possesso dei requisiti indicati nell'avviso di posto vacante, sia insanabile o costituisca una preclusione assoluta alla successiva rinomina.
33 Come ho già detto, tale presunzione non può valere in termini generali. Per contro, essa è perfettamente valida nel contesto di una specifica procedura di nomina. Nella specie, fintantoché la procedura si svolgeva in base all'avviso di posto vacante iniziale, la candidatura del signor X, che secondo il Tribunale non rispondeva ai requisiti indicati in detto avviso, non poteva essere presa in considerazione e pertanto il signor X non poteva essere nominato.
34 Tuttavia, nella specie si discute non già della nuova nomina del signor X in base all'avviso di posto vacante iniziale, bensì della revoca di detto dall'avviso - la chiusura della procedura originale prima della sua conclusione - e dell'avvio di una nuova procedura con un nuovo avviso. Tale è il contesto in cui la Commissione ha invocato la sentenza Hochbaum (17), ed è un contesto rispetto al quale trovo più difficile mantenere la suddetta distinzione.
35 Nella sentenza Hochbaum il Tribunale non ha espressamente basato la sua conclusione sul fatto che la nomina iniziale era stata annullata per un vizio di procedura anziché per un vizio sostanziale. Esso ha semplicemente considerato (18) che, sebbene la validità dell'avviso di posto vacante originale non fosse stata inficiata né messa in causa, l'obbligo della Commissione di dare esecuzione alla precedente sentenza eliminando i vizi che avevano inficiato la procedura di adozione dell'atto annullato non poteva avere alcuna incidenza sul suo potere discrezionale di ampliare le sue possibilità di scelta nell'interesse del servizio, né poteva obbligarla a dar seguito alla procedura già avviata, e ha dichiarato che, a fortiori, essa aveva il diritto di iniziare una nuova procedura di nomina (19). Nella sentenza Moat (20), il Tribunale ha aggiunto che l'autorità che ha il potere di nomina non era obbligata, nella fattispecie, a riesaminare le candidature pervenute in risposta al precedente avviso di posto vacante.
36 Le considerazioni che precedono valgono anche nella causa in esame. Qualora una nomina venga annullata molto tempo dopo la procedura originale (nella fattispecie, circa due anni), sembra essere nell'interesse di una sana amministrazione fare «tabula rasa» e ricominciare da capo. Le circostanze saranno mutate; se non altro, alcuni dei candidati iniziali potranno non essere più interessati o disponibili, mentre potrebbero esserlo nuovi potenziali candidati. In alcuni casi, è possibile che a seguito dell'annullamento rimangano soltanto una o due valide candidature fra quelle della procedura originale, mentre sarebbe preferibile una scelta più ampia. Tenuto conto di quanto precede, l'autorità che ha il potere di nomina deve poter scegliere autonomamente, nell'interesse del servizio, se riaprire la procedura originale nello stato in cui è intervenuto l'annullamento o porvi termine ed avviare una nuova procedura.
37 A questo punto, occorre aprire una parentesi relativa all'autorità della giurisprudenza Hochbaum e Moat, secondo cui l'autorità che ha il potere di nomina può porre termine ad una procedura in qualunque momento, anche qualora sia stata parzialmente annullata da una sentenza del Tribunale. Sebbene la sentenza Hochbaum abbia formato oggetto di impugnazione (21), tale questione non è stata sollevata, e la predetta giurisprudenza non è ancora stata confermata dalla Corte. La statuizione menzionata dal Tribunale nella sentenza Hochbaum (22) è la stessa di cui ai punti 23-25 della sentenza Vlachou (23). In realtà, nella causa Vlachou non è chiaro se fosse stata avviata una nuova procedura ab initio; potrebbe essere accaduto che l'autorità investita del potere di nomina abbia ripetuto una determinata fase, o sia passata ad una nuova fase, secondo l'ordine previsto dall'art. 29, n. 1, dello Statuto (24). Ritengo comunque che la giurisprudenza Hochbaum e Moat sia corretta, per le ragioni esposte al paragrafo precedente, e che la Corte debba sfruttare quest'opportunità per confermarla.
38 Tornando alla questione principale, ritengo quindi che alla Commissione non fosse automaticamente precluso revocare l'avviso di posto vacante iniziale ed avviare una nuova procedura con un nuovo avviso, sempreché tale provvedimento non mantenesse o riproducesse il vantaggio illegittimamente concesso al signor X a discapito del signor Giannini (o di altro candidato) nella procedura originale.
- La modifica dell'avviso di posto vacante
39 La questione successiva è se l'autorità che ha il potere di nomina potesse modificare l'avviso.
40 A prima vista, ciò potrebbe sembrare scontato. Se l'autorità che ha il potere di nomina può avviare una nuova procedura, evidentemente dev'essere libera anche di stabilirne le relative modalità (25). Possono infatti essere mutate le esigenze dell'unità amministrativa interessata. Potrebbe anche essere emerso in un secondo tempo che i requisiti indicati nell'avviso iniziale erano inadeguati. Se l'autorità che ha il potere di nomina può agire in tal modo quando la procedura originale è esente da vizi (26), allora indubbiamente essa non è automaticamente vincolata dalle indicazioni contenute nell'avviso di posto vacante che non siano più - o non siano mai state - adeguate, né deve condurre a termine la procedura semplicemente perché si è verificata un'irregolarità - estranea alla scelta dei criteri stabiliti nell'avviso di posto vacante - che ne ha determinato il parziale annullamento.
41 Ritengo pertanto che nella specie la Commissione fosse legittimata ad adeguare i termini dell'avviso di posto vacante conformemente ai nuovi sviluppi o alle mutate circostanze. Tuttavia, nel far ciò essa non poteva ignorare la motivazione della sentenza che aveva parzialmente annullato la procedura originale.
- L'indicazione di un nuovo requisito preferenziale
42 L'autorità che ha il potere di nomina può legittimamente interrompere una procedura di nomina incompleta. Può anche revocare un avviso di posto vacante e sostituirlo con un nuovo avviso qualora risulti che le condizioni originarie erano più rigorose di quanto non richiedesse l'organizzazione del servizio (27).
43 Ma poteva la Commissione, tenuto conto della motivazione della prima sentenza, aggiungere un nuovo requisito preferenziale? Senza dubbio, non è ammissibile che l'autorità che ha il potere di nomina individui in anticipo il candidato da nominare ed emetta un avviso di posto vacante tagliato su misura a tal fine. Questo vale in ogni caso, ma è particolarmente importante laddove la nomina della persona in questione sia già stata dichiarata illegittima. Ritengo che, qualora sia probabile che detta persona si ricandidi al medesimo posto, l'obbligo di dare esecuzione alla sentenza che ha annullato la prima nomina imponga all'istituzione di garantire con particolare scrupolo che l'avviso di posto vacante sia redatto nell'esclusivo interesse del servizio e non per favorire l'assunzione di un determinato candidato.
44 In tale contesto va rilevato che, mentre la Corte ha statuito che l'autorità che ha il potere di nomina può sempre revocare una procedura di assunzione ed avviarne una nuova per ampliare le possibilità di scelta nell'interesse del servizio, nessuna pronuncia ha precisato se essa possa fare altrettanto allo scopo di restringere tali possibilità. Quest'apparente lacuna può essere dovuta al fatto che nella pratica normalmente l'obiettivo è quello di ampliare le possibilità di scelta qualora nessun candidato risulti idoneo; generalmente non vi è nessun bisogno di restringerle, in quanto i candidati meno idonei vengono scartati durante la selezione. Tuttavia, può essere utile formulare la distinzione nella fattispecie - in cui una procedura è stata parzialmente annullata in quanto un candidato è stato illegittimamente preferito ad un altro - poiché un'azione volta a restringere le possibilità di scelta può rappresentare un tentativo diretto a favorire il primo o ad escludere il secondo.
45 Ho riesaminato con una certa attenzione gli elementi considerati dal Tribunale in quanto essi sollevano questioni di rilevanza generale. Per contro, le conclusioni relative alla presente causa possono essere formulate in breve.
46 Gli elementi menzionati dal Tribunale nella parte della sentenza dedicata all'art. 176 del Trattato di per sé non corroborano la conclusione secondo cui la Commissione ha infranto tale disposizione. Se, tuttavia, li si considera congiuntamente alle constatazioni relative alle finalità della Commissione, essi ben possono giustificare una conclusione di questo genere: l'art. 176 dev'essere interpretato nel senso che vieta non soltanto i comportamenti in palese contrasto con una sentenza, ma anche quelli intesi ad eluderla. Ne consegue che il ricorso della Commissione va respinto anche per quanto riguarda la constatazione del Tribunale relativa all'art. 176 del Trattato.
47 Tuttavia, quand'anche la sentenza dovesse essere annullata per tale motivo, la decisione del Tribunale di annullare i provvedimenti impugnati va comunque confermata per quanto attiene allo sviamento di potere. Il Tribunale ha correttamente identificato come centrale la questione dello scopo improprio perseguito dalla Commissione. Ha constatato che vi era un tale scopo, indipendentemente dalle proprie tesi in merito all'art. 176, tenuto conto in particolare della riformulazione dell'avviso di posto vacante al fine di includervi requisiti preferenziali favorevoli al signor X. Inoltre, come ho già rilevato, tali accertamenti non possono essere impugnati nell'ambito del presente grado del giudizio.
Conclusione
48 Pertanto, ritengo che la Corte debba:
1) respingere il ricorso;
2) condannare la Commissione alle spese.
(1) - Sentenza 25 febbraio 1999, cause riunite T-282/97 e T-57/98, Giannini/Commissione (Racc. PI pag. II-151).
(2) - Vale a dire, sembrerebbe, il posto menzionato nell'avviso di posto vacante.
(3) - Sentenza 19 marzo 1997, causa T-21/96, Giannini/Commissione (Racc. PI pag. II-211).
(4) - V., ad esempio, ordinanza della Corte 26 ottobre 1995, cause riunite C-199/94 P e C-200/94 P, Pevasa e Inpesca/Commissione (Racc. pag. I-3709, punto 24).
(5) - V. sentenza 12 novembre 1998, causa C-415/96, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-6993, punto 31), e la giurisprudenza ivi citata.
(6) - Statuto dei funzionari delle Comunità europee, introdotto con regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), modificato a più riprese.
(7) - L'autorità che ha il potere di nomina, prima di bandire un concorso pubblico, deve esaminare: a) la possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione, b) le possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione, e c) le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni comunitarie.
(8) - Riguardo a candidati preselezionati in base alla nazionalità, v. ad esempio sentenza del Tribunale 3 marzo 1993, causa T-58/91, Boos e Fischer/Commissione (Racc. pag. II-147).
(9) - V., ad esempio, sentenza della Corte 12 novembre 1996, causa C-294/95 P, Ojha/Commissione (Racc. pag. I-5863, punto 40).
(10) - V., ad esempio, sentenza 18 marzo 1993, causa C-35/92 P, Parlamento/Frederiksen (Racc. pag. I-991, punto 15).
(11) - Casi del genere sono stati constatati - v., ad esempio, sentenza 28 febbraio 1989, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 e 232/87, Van der Stijl e a./Commissione (Racc. pag. 511).
(12) - V. sentenze 24 giugno 1969, causa 26/68, Fux/Commissione (Racc. pag. 145, punto 11), e 8 giugno 1988, causa 135/87, Vlachou/Corte dei conti (Racc. pag. 2901, punto 24).
(13) - Sentenza del Tribunale 14 febbraio 1990, causa T-38/89, Hochbaum/Commissione (Racc. pag. II-43, punti 15 e 16).
(14) - Sentenza 21 giugno 1996, causa T-41/95, Moat/Commissione (Racc. pag. II-939, punti 38 e 39).
(15) - V, rispettivamente, sentenza della Corte 9 luglio 1987, cause riunite 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, Hochbaum e Rawes/Commissione (Racc. pag. 3259, punti 17-20), e sentenza del Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-58/92, Moat/Commissione (Racc. pag. II-1443, punti 56-67).
(16) - Punto 34 della sentenza impugnata.
(17) - Punto 23 della sentenza.
(18) - Punti 13-16 della sentenza.
(19) - Incidentalmente, tale criterio è stato recentemente confermato dal Tribunale, nella sentenza 28 settembre 1999, causa T-48/97, Frederiksen/Parlamento (Racc. PI pag. II-867, punto 104).
(20) - Punto 39.
(21) - Sentenza della Corte 17 gennaio 1992, causa C-107/90 P, Hochbaum/Commissione (Racc. pag. I-157).
(22) - Al punto 15.
(23) - Citata alla nota 12.
(24) - V. supra, nota 7.
(25) - La situazione della presente causa, in cui è stata avviata una nuova procedura, dev'essere tenuta distinta da quella di cui alle cause Van der Stijl, citata alla nota 11, o di cui alla sentenza 18 marzo 1999, causa C-304/97 P, Carbajo Ferrero/Parlamento (Racc. pag. I-1749, punto 33), in cui la Corte ha dichiarato che, nell'ambito di un'unica, ininterrotta procedura le condizioni di partecipazione non possono essere modificate da una fase all'altra del procedimento previsto dall'art. 29, n. 1.
(26) - Come, ad esempio, nella causa Fux, citata alla nota 12.
(27) - V. sentenze 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 1099, punto 43), e Carbajo Ferrero, citata alla nota 25.
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