Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il ricorso in esame la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 48 e 52 del trattato CE (divenuti in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE).
La Commissione rimprovera al governo italiano:
a) di permettere, nonostante una modifica legislativa intervenuta in materia, che l'esercizio della professione di dentista sia subordinato all'obbligo, per gli interessati, di risiedere nella circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza,
b) di mantenere nel proprio ordinamento giuridico interno una disposizione di legge che permette ai soli dentisti di cittadinanza italiana di conservare la loro iscrizione nell'albo dell'ordine in caso di trasferimento della residenza in un altro Stato membro.
I - Ambito normativo nazionale
2. Il 13 settembre 1946 il Capo provvisorio dello Stato italiano emanava il decreto legislativo n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (in prosieguo: il «decreto legislativo»).
L'art. 9, punto e), di tale decreto stabiliva che, per essere iscritti all'albo, occorreva «avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine o Collegio».
L'art. 11, punto b), del medesimo decreto disponeva che la cancellazione dall'albo era pronunciata in caso «di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto».
3. L'art. 11 del decreto legislativo veniva modificato dall'art. 1 della legge 14 dicembre 1964, n. 1398 (in prosieguo: la «legge del 1964»), che così recita:
«Nel caso di cui alla lett. b) il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale è stato cancellato».
4. Il 24 luglio 1985 la Repubblica italiana emanava la legge n. 409, recante istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (in prosieguo: la «legge del 1985»).
L'art. 9, sesto comma, di tale legge dispone che «l'Ordine professionale competente completa la procedura per l'iscrizione all'albo stabilita dalle vigenti norme di legge».
D'altra parte, l'art. 15 della medesima legge stabilisce che «gli odontoiatri cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza».
5. L'8 novembre 1991 la Repubblica italiana emanava la legge n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico (in prosieguo: la «legge del 1991»).
Detta legge ha modificato l'art. 9, punto e), del decreto legislativo, che adesso prevede che, per essere iscritti all'albo, occorre «avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o collegio».
6. Emerge dal fascicolo che il regolamento dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Imperia , adottato nel 1991, contiene disposizioni identiche a quelle della versione iniziale del decreto legislativo.
Tale regolamento prescrive, da un lato che, per l'iscrizione all'albo, l'interessato abbia la sua residenza nella circoscrizione dell'ordine o del collegio [art. 9, punto e)]. Dall'altro, prevede la cancellazione dell'interessato dall'albo in caso di trasferimento all'estero della sua residenza [art. 11, punto b)].
II - Fatti e procedimento
7. A seguito di una interrogazione parlamentare presentata dalla signora Larive nel 1995 , la Commissione ha ritenuto che le disposizioni del regolamento dell'Ordine della provincia di Imperia - relative all'obbligo di residenza ed alla cancellazione obbligatoria dall'albo - fossero contrarie agli artt. 48 e 52 del Trattato.
8. Il 17 marzo 1997 la Commissione ha quindi deciso di aprire il procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) ed ha invitato il governo italiano a comunicare le proprie osservazioni nel termine di due mesi.
9. Le autorità italiane hanno risposto a tale lettera il 26 agosto 1997. Esse hanno fatto presente che, a seguito delle modifiche introdotte dalle leggi del 1964 e del 1991, le disposizioni del decreto legislativo erano ormai conformi ai principi della libera circolazione dei lavoratori e della libertà di stabilimento.
10. La Commissione, nel parere motivato notificato alla Repubblica italiana l'11 giugno 1998, ha ribadito le sue censure.
11. Le autorità italiane hanno risposto a detto parere con lettera 23 dicembre 1998.
12. Ritenendo la risposta insoddisfacente, il 30 aprile 1999 la Commissione ha presentato il ricorso in esame.
13. La Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana:
«- lasciando che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, pur essendo stato modificato dall'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362, continui ad applicarsi in modo tale che i dentisti che esercitano in Italia rimangano de facto soggetti all'obbligo di residenza,
- mantenendo in vigore l'art. 15, titolo IV, della legge 24 luglio 1985, n. 409, che rinvia all'art. 1 della legge 14 dicembre 1964, n. 1398, da cui risulta che solamente i cittadini italiani possono restare iscritti nei casi di trasferimento della residenza in un altro Stato membro»,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 48 e 52 del Trattato.
14. La Repubblica italiana dal canto suo chiede che il ricorso sia respinto e che la Commissione sia condannata alle spese del procedimento.
III - Argomenti delle parti
15. Nelle loro memorie le parti distinguono l'obbligo di residenza di cui all'art. 9, punto e), del decreto legislativo, dalla cancellazione obbligatoria dall'albo in caso di trasferimento della residenza all'estero, prevista dall'art. 15 della legge del 1985.
Sull'obbligo di residenza
16. La Commissione sostiene che l'obbligo di residenza imposto dalle autorità italiane costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento. Essa ritiene che tale obbligo impedisca ai dentisti stabiliti in un altro Stato membro di aprire e gestire un secondo gabinetto odontoiatrico nel territorio italiano senza trasferire ivi la loro residenza .
Allo stesso modo, l'obbligo di residenza costituirebbe un ostacolo alla libertà di circolazione dei lavoratori poiché impedirebbe ad un dentista stabilito in un altro Stato membro di svolgere nel territorio italiano la propria professione in qualità di lavoratore subordinato.
Inoltre, l'obbligo di residenza non sarebbe giustificato né dalla necessità di garantire il rispetto delle regole deontologiche, né dalla preoccupazione di garantire la continuità delle cure mediche .
17. La Commissione mette anche in discussione la tecnica legislativa adottata dalle autorità italiane, consistente nel modificare il decreto legislativo, ossia una normativa di portata generale, con una legge settoriale relativa ai farmacisti come quella del 1991.
Essa ritiene che tale tecnica legislativa sia inappropriata in quanto crea una situazione giuridica confusa ed incerta, incompatibile con una corretta applicazione degli artt. 48 e 52 del Trattato.
La Commissione ne ravvisa la prova nel fatto che il regolamento dell'Ordine della provincia di Imperia continua, nonostante tale modifica legislativa, ad imporre un obbligo di residenza ai dentisti che desiderano esercitare in tale circoscrizione. Inoltre, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (in prosieguo: la «Federazione nazionale») avrebbe confermato, in una lettera del 16 gennaio 1998 , «la necessità (...), della residenza nell'Ordine provinciale di iscrizione del cittadino comunitario che intende esercitare la professione [in Italia]».
18. La Repubblica italiana ritiene, dal canto suo, che il decreto legislativo sia compatibile con gli artt. 48 e 52 del Trattato.
Ricorda che l'art. 9, punto e), di tale decreto è stato espressamente modificato dalla legge del 1991. Tale disposizione prevede ormai che, per essere iscritto all'albo, l'interessato deve, o avere la propria residenza nella circoscrizione dell'ordine competente, oppure esercitare ivi la sua professione. Ora, tale ultima condizione, ossia l'esercizio della professione nella circoscrizione dell'ordine, sarebbe compatibile con il diritto di stabilimento e con la libera circolazione dei lavoratori .
19. Il governo italiano afferma anche che la tecnica legislativa utilizzata nella fattispecie non crea alcuna incertezza. Secondo le norme di interpretazione in vigore nell'ordinamento giuridico italiano, l'art. 9, punto e), del decreto legislativo si applicherebbe anche ai dentisti. Ogni altra interpretazione del diritto italiano sarebbe arbitraria.
Sulla cancellazione obbligatoria dall'albo in caso di trasferimento di residenza
20. La Commissione sostiene poi che la cancellazione obbligatoria dall'albo in caso di trasferimento della residenza all'estero, prevista dall'art. 11, punto b), del decreto legislativo, costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei lavoratori .
A suo parere, tale misura avrebbe l'effetto di impedire ai dentisti stabiliti e residenti in un altro Stato membro di aprire un secondo gabinetto in territorio italiano oppure di lavorarvi come lavoratori subordinati. Inoltre, detta misura sarebbe discriminatoria in quanto non impedirebbe ai dentisti stabiliti in Italia di aprire un secondo gabinetto in un altro Stato membro, a condizione che essi mantengano la residenza nella circoscrizione dell'ordine cui appartengono in Italia.
21. La Commissione aggiunge che l'art. 15 della legge del 1985 non ha posto fine all'infrazione poiché riserva ai soli dentisti italiani il diritto di conservare la loro iscrizione in caso di trasferimento della residenza.
22. La Repubblica italiana ritiene che l'art. 15 della legge del 1985, pur riservando ai soli cittadini italiani il diritto di conservare la loro iscrizione in caso di trasferimento della residenza, non è contrario agli artt. 48 e 52 del Trattato.
A suo parere, occorrerebbe interpretare la legislazione italiana in senso conforme al diritto di stabilimento di cui godono i cittadini degli altri Stati membri. Ora, ricorda il governo italiano, l'art. 11, punto b), del decreto legislativo è stato modificato dalla legge del 1964 nel senso che ogni persona esercitante una professione sanitaria in Italia può conservare, a sua richiesta, l'iscrizione all'albo in caso di trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro. Di conseguenza, la legislazione italiana dovrebbe essere interpretata nel senso che, nonostante l'art. 15 della legge del 1985, il decreto legislativo, come modificato dalla legge del 1964, autorizza anche i cittadini degli altri Stati membri a conservare la loro iscrizione all'albo di un ordine italiano quando trasferiscono la loro residenza in un altro Stato dell'Unione europea.
IV - Valutazione
23. Occorre esaminare di seguito le due censure formulate dalla Commissione nei confronti della Repubblica italiana, relative all'obbligo di residenza ed alla cancellazione obbligatoria dall'albo in caso di trasferimento di residenza all'estero.
Sull'obbligo di residenza
24. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, «il diritto di stabilimento [garantito dall'art. 52 del Trattato] osta a che uno Stato membro esiga che una persona che eserciti una professione si limiti ad avere una sola sede di attività nel territorio della Comunità» .
25. Infatti, la Corte ha ripetutamente affermato che «la libertà di stabilimento non si limita al diritto di stabilirsi una sola volta nell'ambito della Comunità, ma implica del pari la facoltà di creare e di conservare, salve restando le norme professionali, più di un centro di attività nel territorio di essa» .
26. Nella sentenza Stanton la Corte ha anche precisato che «tali considerazioni valgono senz'altro anche per un lavoratore subordinato, residente in uno Stato membro, il quale desideri inoltre svolgere un'attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro».
27. La Corte ritiene che «le norme del Trattato sulla libera circolazione delle persone sono volte pertanto a facilitare ai cittadini comunitari l'esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio della Comunità, ed ostano ad una normativa nazionale che li ostacoli qualora desiderino estendere le loro attività al di fuori del territorio di un unico Stato membro» .
28. Risulta da tale giurisprudenza che gli artt. 48 e 52 del Trattato ostano ad una normativa nazionale che subordini l'esercizio della professione di dentista all'obbligo, per gli interessati, di risiedere nella circoscrizione dell'ordine professionale presso il quale richiedono l'iscrizione.
Come ha sottolineato giustamente la Commissione, una siffatta normativa impedirebbe ai dentisti stabiliti in un altro Stato membro di aprire e gestire un secondo gabinetto odontoiatrico nel territorio dello Stato membro ospitante. Tale misura costituirebbe anche un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori poiché i dentisti stabiliti in un altro Stato membro non potrebbero esercitare la loro attività in qualità di lavoratori subordinati nello Stato membro ospitante senza trasferirvi la loro residenza.
29. Emerge tuttavia dal fascicolo che, nella fattispecie, le disposizioni della normativa italiana sono di per sé conformi a quanto prescritto dagli artt. 48 e 52 del Trattato.
E' sufficiente ricordare che l'art. 9, punto e) del decreto legislativo, il quale prevedeva inizialmente che, per essere iscritto all'albo, occorresse «avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine o Collegio», è stato espressamente modificato dalla legge del 1991 nel modo seguente:
«La lettera e) del primo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, (...) è sostituita dalla seguente: "avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o collegio"».
Inoltre, il governo italiano ha indicato le ragioni per cui, secondo le norme di interpretazione in vigore in Italia, il campo di applicazione della legge del 1991 non è limitato al solo settore farmaceutico, ma comprende anche i dentisti.
30. La normativa italiana quindi, dal punto di vista formale, non contiene più disposizioni che subordinino l'esercizio della professione di dentista ad un obbligo di residenza .
31. Tuttavia, la conformità formale della normativa italiana agli artt. 48 e 52 del Trattato non è sufficiente a far ritenere che la Repubblica italiana abbia adempiuto gli obblighi derivanti da tali disposizioni .
32. Infatti, in un altro settore del diritto comunitario, quello della libera circolazione delle merci, la Corte ha affermato ciò che segue:
«In quanto mezzo indispensabile per la realizzazione del mercato senza frontiere interne, l'art. 30 del Trattato CE (...) non soltanto vieta i provvedimenti di origine statale che, di per sé, creano restrizioni al commercio fra gli Stati membri, ma può anche applicarsi qualora uno Stato membro abbia omesso di adottare i provvedimenti necessari per far fronte a ostacoli alla libera circolazione delle merci dovuti a cause non imputabili allo Stato» .
Secondo la Corte, infatti, «l'omissione da parte di uno Stato membro di agire o, se del caso, di adottare i provvedimenti sufficienti a impedire ostacoli alla libera circolazione delle merci, creati in particolare da atti di privati sul suo territorio contro prodotti originari di altri Stati membri, può ostacolare gli scambi intracomunitari al pari di un "facere"» .
33. Così la Corte potrebbe dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 48 e 52 del Trattato, in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10), se risultasse che detto Stato ha omesso di adottare le misure necessarie per impedire ostacoli alla libertà di stabilimento ed alla libertà di circolazione dei lavoratori derivanti da comportamenti di origine non statale.
34. Allo scopo di valutare se le autorità italiane abbiano effettivamente adottato le misure necessarie per assicurare nel loro territorio il rispetto di queste due libertà fondamentali, la Corte dispone di un documento determinante prodotto dalla Commissione .
Si tratta della lettera inviata il 16 gennaio 1998 dal presidente della Federazione nazionale in risposta ad una domanda di informazioni formulata dall'Ordine della provincia di Imperia riguardo al carattere obbligatorio dell'obbligo di residenza di cui trattasi. Tale lettera così recita:
«In riferimento alla Vostra nota del 17 dicembre 1997, prot. n. 2864, facciamo presente che né il Ministero della Sanità, né il Ministero degli Affari esteri hanno risposto al nostro quesito sulla obbligatorietà o meno della residenza in Italia dei cittadini comunitari, che vogliano esercitare la professione nel nostro Paese.
In carenza di queste risposte, non possiamo, pertanto, che confermare la necessità, ai sensi della nostra legge istitutiva, della residenza nell'Ordine provinciale di iscrizione del cittadino comunitario che intende esercitare la professione nel nostro Paese» .
35. Ritengo che, producendo tale documento, la Commissione abbia apportato la prova di due elementi che permettono di accertare l'esistenza dell'inadempimento da essa addebitato alla Repubblica italiana.
36. In primo luogo, la Commissione ha dimostrato che, nonostante la modifica apportata al decreto legislativo dalla legge del 1991, le autorità degli ordini professionali italiani continuano ad imporre un obbligo di residenza ai cittadini comunitari che desiderano esercitare la professione di dentista nel territorio italiano.
Infatti, il presidente della Federazione nazionale ha espressamente confermato nella lettera 16 gennaio 1998 «la necessità, ai sensi della nostra legge istitutiva, della residenza nell'Ordine provinciale di iscrizione del cittadino comunitario che intende esercitare la professione nel nostro Paese» .
37. A questo proposito, taluni indizi portano a pensare che l'obbligo di residenza in questione sia applicato in una parte non trascurabile del territorio italiano.
Da un lato, la lettera prodotta dalla Commissione proviene dalla Federazione «Nazionale» dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ossia l'autorità professionale competente per l'intero territorio nazionale. Dall'altro, il contesto di tale lettera rivela che taluni ordini provinciali si rivolgono alla Federazione nazionale allo scopo di conoscere l'interpretazione da dare alla normativa italiana.
Nel controricorso il governo italiano non ha peraltro realmente negato che svariati ordini provinciali seguissero effettivamente l'interpretazione raccomandata dalla Federazione nazionale, affermando che, poiché le disposizioni del decreto legislativo erano conformi agli artt. 48 e 52 del Trattato, «nessun rilievo (...), riveste la circostanza che qualche Ordine locale male interpreti la normativa (...), ritenendo ancora in vigore l'obbligatorietà del requisito della residenza» .
38. In secondo luogo, la Commissione ha fornito la prova che il governo italiano si era consapevolmente astenuto dall'adottare le misure che avrebbero potuto impedire alle autorità degli ordini professionali di cui trattasi di mantenere l'obbligo di residenza in questione.
Infatti, emerge dalla lettera del 16 gennaio 1998 che, prima di rispondere alla domanda posta dall'Ordine della provincia di Imperia, la Federazione nazionale si è preoccupata di rivolgersi al Ministero della Sanità ed al Ministero degli Affari esteri per conoscere la loro posizione sulla «obbligatorietà o meno della residenza in Italia dei cittadini comunitari, che vogliano esercitare la professione nel nostro Paese».
Ora, è pacifico che i due ministeri interpellati non hanno dato alcun seguito a tale domanda e che la loro inerzia costituisce proprio la ragione fatta valere dalla Federazione nazionale per seguire l'interpretazione controversa.
Il presidente della Federazione nazionale scrive infatti che «né il Ministero della Sanità, né il Ministero degli Affari esteri hanno risposto al [suo] quesito» e che, «in carenza di queste risposte [egli] non p[uò], pertanto, che confermare la necessità (...) della residenza nell'Ordine provinciale di iscrizione del cittadino comunitario che intende esercitare la professione nel nostro Paese» .
39. Date tali circostanze, ritengo che la Repubblica italiana abbia omesso di adottare le misure necessarie ed appropriate per evitare che i cittadini comunitari che intendono esercitare la professione di dentista in Italia restino, in pratica, soggetti all'obbligo di residenza.
40. Propongo quindi alla Corte di dichiarare che, ciò facendo, il governo italiano è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 5, 48 e 52 del Trattato.
Sulla cancellazione obbligatoria dall'albo in caso di trasferimento di residenza
41. La seconda censura formulata dalla Commissione riguarda le disposizioni del diritto italiano relative alla cancellazione obbligatoria dall'albo in caso di trasferimento della residenza all'estero.
42. Nella sentenza 30 aprile 1986, Commissione/Francia , la Corte ha affermato che uno Stato membro non poteva subordinare l'esercizio dell'attività di dentista all'obbligo, per i cittadini stabiliti in un altro Stato membro, di ottenere la cancellazione della loro iscrizione o registrazione in quest'altro Stato membro. Essa ha ritenuto che tale obbligo di cancellazione fosse contrario alle disposizioni del Trattato che garantiscono la libera circolazione delle persone.
43. Il giudizio espresso nella sentenza citata è applicabile all'ipotesi di un dentista che intenda trasferire la sua residenza in un altro paese dell'Unione europea. Infatti, considerazioni identiche ostano ad una normativa nazionale che obblighi i dentisti che desiderano trasferire la loro residenza in un altro Stato membro ad ottenere la cancellazione della loro iscrizione o della loro registrazione nello Stato membro di origine.
44. Nella fattispecie l'art. 11, punto b), del decreto legislativo - che prevedeva inizialmente che la cancellazione dall'albo fosse pronunciata in caso «di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto» - è stato oggetto di una doppia modifica.
Da un lato, l'art. 1 della legge del 1964 ha disposto che «il sanitario che eserciti all'estero la libera professione (...) può mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale è stato cancellato».
Dall'altro, l'art. 15 della legge del 1985 stabilisce che «gli odontoiatri cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza».
45. Come ha sottolineato la Commissione, l'art. 15 della legge del 1985 non è idoneo a rendere la normativa italiana conforme agli artt. 48 e 52 del Trattato.
Infatti, l'art. 15 riserva la possibilità di conservare l'iscrizione all'albo ai soli cittadini italiani. Così facendo introduce una disparità di trattamento palesemente fondata sulla cittadinanza dei medici, mentre le disposizioni comunitarie relative al diritto di stabilimento ed alla libera circolazione dei lavoratori «vietano nei loro rispettivi settori d'applicazione qualsiasi discriminazione a causa della cittadinanza» .
46. Il governo italiano sostiene tuttavia che, nonostante il suo tenore, l'art. 15 della legge del 1985 deve essere interpretato alla luce del diritto di stabilimento e della modifica introdotta dalla legge del 1964. Esso ritiene che, in forza di tale interpretazione, la normativa italiana autorizzi i cittadini comunitari a conservare la loro iscrizione all'albo in caso di trasferimento della loro residenza in un altro Stato membro.
47. A mio parere, il punto di vista del governo italiano non può essere accolto.
48. Infatti, la Corte ha costantemente affermato che l'esistenza di un inadempimento di uno Stato membro può risultare dal solo fatto di mantenere in vigore una disposizione nazionale incompatibile con il diritto comunitario, indipendentemente dall'applicazione pratica di tale disposizione.
Voi ritenete che «il fatto di mantenere immutato, nella legislazione di uno Stato membro, un provvedimento incompatibile con una disposizione del trattato (...), crea una situazione di fatto ambigua in quanto mantiene gli interessati in uno stato di incertezza circa la possibilità di far appello al diritto comunitario. Detto mantenimento in vigore costituisce, quindi, per lo Stato di cui trattasi, una trasgressione degli obblighi impostigli dal trattato» .
49. Nella fattispecie il governo italiano ha peraltro ammesso la necessità di porre fine all'ambiguità creata dalla sua normativa facendo presente che, «onde fugare ogni dubbio in merito (...), la Presidenza del Consiglio dei Ministri (...) ha annunciato (...) un'iniziativa legislativa finalizzata a chiarire la portata di tale facoltà [di conservare l'iscrizione all'albo in caso di trasferimento di residenza] come estesa a tutti i dentisti appartenenti a Stati membri» .
50. Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che, mantenendo l'art. 15 della legge del 1985 nel suo ordinamento giuridico interno, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 48 e 52 del Trattato.
51. Propongo anche che la Repubblica italiana sia condannata alle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura e conformemente alla domanda della Commissione.
Conclusione
52. Sulla base delle considerazioni che precedono, invito quindi la Corte a dichiarare quanto segue:
«1) La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 5 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 10 CE), 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE) in quanto:
- ha omesso di adottare le misure necessarie ed appropriate per evitare che le autorità degli ordini professionali italiani continuino, nonostante la modifica prevista dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, ad applicare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato italiano 13 settembre 1946, n. 233, in modo tale che i cittadini comunitari che desiderano esercitare la professione di dentista nel territorio italiano restino, in pratica, soggetti all'obbligo di risiedere nella circoscrizione dell'Ordine professionale presso il quale essi chiedono la loro iscrizione, e
- ha mantenuto, nel proprio ordinamento giuridico interno, l'art. 15 della legge 24 luglio 1985, n. 409, che riserva ai soli dentisti di cittadinanza italiana il diritto di conservare, in caso di trasferimento della loro residenza in un altro Stato membro, la loro iscrizione all'albo dell'Ordine professionale di appartenenza.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese».
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