Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il presente ricorso pregiudiziale, il Korkein oikeus (Corte Suprema) (Finlandia) intende sapere dalla Corte se le disposizioni della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti , trovino applicazione nell'ipotesi della ripresa dell'esercizio di sette linee locali di autobus da parte di una persona giuridica di diritto privato, in seguito a una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici organizzata in conformità alla direttiva 92/50/CEE .
I - Contesto normativo
2. La direttiva 77/187 si applica, ai sensi dell'art. 1, n. 1, «ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione».
3. L'art. 2 definisce le principali nozioni utilizzate. Esso indica, alla lett. a), che, per «cedente» bisogna intendere «ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, perde la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento». Precisa poi alla lett. b) che, per «cessionario», si deve intendere «ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento».
4. La direttiva 92/50, come indicato nel suo ventesimo 'considerando', mira a migliorare l'accesso dei fornitori di servizi alle procedure di aggiudicazione degli appalti al fine di eliminare le pratiche che restringono la concorrenza in generale e limitano in particolare la partecipazione di cittadini di altri Stati membri agli appalti.
5. L'art. 1, lett. a), di tale direttiva, definisce gli «appalti pubblici di servizi» come contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice. Conformemente all'art. 1, lett. b), sono da considerarsi «amministrazioni aggiudicatrici» lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti od organismi di diritto pubblico.
6. L'art. 3, n. 1, della direttiva 92/50, prevede in particolare che, «per aggiudicare appalti di servizi pubblici e per espletare concorsi di progettazione, le amministrazioni applicano procedure adattate alle disposizioni della presente direttiva». Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, «le amministrazioni assicurano la parità di trattamento tra i prestatori di servizi».
7. In forza dell'allegato I A, al quale rinvia l'art. 8, la direttiva 92/50 ricomprende specificamente i servizi di trasporto terrestre.
II - Gli elementi di fatto e procedurali
8. In seguito a una gara d'appalto la Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (Comunità urbana di cooperazione per la regione della capitale; in prosieguo: la «YTV») ha affidato alla società Oy Liikenne Ab (in prosieguo: la «Liikenne»), per tre anni, l'esercizio di sette linee locali di autobus, fino a quel momento concesse alla società Hakunilan Liikenne Oy (in prosieguo: la «Hakunilan Liikenne»).
9. La Hakunilan Liikenne, che serviva queste linee con ventisei autobus, ha a quel punto licenziato quarantacinque conducenti. La Liikenne ha riassunto i trentatré che tra questi si erano candidati. Quest'ultima ha poi assunto altri diciotto conducenti. La riassunzione di trentatré ex-conducenti della Hakunilan Liikenne è stata fatta alle condizioni previste dal contratto collettivo nazionale di settore, le quali sono, nel complesso, meno favorevoli di quelle in vigore presso la Hakunilan Liikenne.
10. Nessuna cessione di veicoli né di attivi connessi all'esercizio delle linee di autobus in oggetto ha accompagnato la successione della Liikenne alla Hakulinan Liikenne. La Liikenne, in attesa della consegna dei ventidue nuovi autobus che essa aveva ordinato, ha solo preso in affitto dalla Hakunilan Liikenne, per un periodo di due o tre mesi, due dei suoi autobus, ed ha riacquistato dalla predetta impresa le uniformi di servizio di alcuni dei conducenti passati alle sue dipendenze.
11. I signori Liskojärvi e Juntunen sono tra i trentatré conducenti, licenziati dalla Hakunilan Liikenne, che sono stati riassunti dalla Liikenne. Ritenendo che fra le due imprese avesse avuto luogo un trasferimento di entità economica e ritenendo di avere, dunque, il diritto di continuare a beneficiare delle condizioni di lavoro in vigore presso il loro precedente datore di lavoro, essi hanno intentato una causa nei confronti della Liikenne dinanzi al Vantaan käräjäoikeus (tribunale di primo grado di Vantaa). La Liikenne ha, da parte sua, contestato che un tale trasferimento avesse avuto luogo.
12. In data 17 giugno 1996, il Vantaan käräjäoikeus ha accolto con sentenza il ricorso dei signori Liskojärvi e Juntunen. Avendo l'Helsingin hovioikeus (Corte d'appello di Helsinki) respinto, con sentenza pronunciata il 23 ottobre 1997, l'appello presentato contro la sentenza del Vantaan käräjäoikeus dalla Liikenne, quest'ultima è ricorsa in cassazione dinanzi al Korkein oikeus.
13. Nella sua ordinanza di rinvio, il Korkein oikeus osserva che la nozione di trasferimento di stabilimento rimane oscura, in particolare nei casi in cui, come in quello di specie, il trasferimento non si basi su un contratto tra le parti e non si accompagni alla cessione di elementi attivi significativi . Tale giudice rileva anche che la presente causa s'inserisce nell'ambito di una gara d'appalto organizzata in conformità alla direttiva 92/50. Orbene, l'applicazione della direttiva 77/187 in un tale contesto, se da un lato protegge i diritti dei lavoratori, può, dall'altro, ostacolare la concorrenza tra imprese e di nuocere all'obiettivo di efficacia perseguito dalla direttiva 92/50. Il Korkein oikeus si chiede quindi in quale modo, nel caso di specie, si possano conciliare le due direttive .
14. Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, il Korkein oikeus ha deciso, con ordinanza del 27 aprile 1999, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se vada considerato che sussiste un trasferimento di stabilimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187/CEE in una situazione in cui l'esercizio di linee di autobus sia trasferito da una ad altra impresa di trasporti pubblici in forza della direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi».
III - Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni preliminari
15. Con la presente questione pregiudiziale, il giudice di rinvio chiede alla Corte di dichiarare se le disposizioni della direttiva 77/187 trovino applicazione nel contesto della direttiva 92/50. Dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio , risulta inoltre che i dubbi del giudice di rinvio sono alimentati da due problemi distinti e complementari.
16. Il giudice di rinvio osserva, innanzi tutto, che gli obiettivi della direttiva 92/50 non sembrano conciliabili con quelli della direttiva 77/187. Di conseguenza, esso intende sapere dalla Corte se un'operazione, effettuata nel contesto della direttiva 92/50, che porta al trasferimento di un'attività, fino ad allora esercita da una prima impresa, ad una seconda impresa, rientri, in via di principio, nell'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 77/187 .
17. Nell'ipotesi in cui la Corte risponda affermativamente a questa prima questione, il giudice di rinvio intende ottenere degli elementi di risposta ad una seconda questione relativa alle condizioni di applicazione della direttiva 77/187 . Questa seconda questione si suddivide in due punti.
18. In primo luogo, il giudice finlandese invita la Corte a stabilire se la nozione di «cessione contrattuale», a norma dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, implichi necessariamente l'esistenza di un vincolo contrattuale diretto tra il cessionario e il cedente .
19. In secondo luogo, chiede se si debba concludere a favore dell'esistenza di un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva anche qualora tra cedente e cessionario non sia stata operata alcuna cessione di attivi significativi.
20. Esaminerò in successione le due questioni poste dal giudice di rinvio.
Soluzione della prima questione
21. Come la maggior parte degli intervenuti al presente procedimento , penso che la soluzione della prima questione debba essere affermativa tanto in ragione della formulazione delle disposizioni delle direttive in contestazione, quanto in ragione delle loro finalità.
22. Secondo l'art. 1, lett. a), della direttiva 92/50, gli appalti pubblici di servizi sono definiti come «contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice».
23. Inoltre, come risulta dall'allegato I A, al quale rinvia l'art. 8, i servizi di trasporto terrestre rientrano nel campo di applicazione della direttiva 92/50.
24. Risulta dunque dalla formulazione di queste disposizioni che la ripresa di attività di trasporto terrestre, in seguito ad una procedura di attribuzione di appalto pubblico di servizi, è un'operazione che necessita la conclusione di un contratto a titolo oneroso tra un appaltatore e un prestatore di servizi.
25. Orbene, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 il trasferimento di impresa deve risultare da una cessione contrattuale o da una fusione. La direttiva non fissa espressamente nessun'altra condizione agli attori dell'operazione. Si vedrà in seguito che l'assenza di un vincolo diretto tra cedente e cessionario non è, in via di principio, elemento tale da escludere l'applicazione della direttiva 77/187.
26. Dal combinato disposto di queste norme risulta dunque che un'operazione che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 92/50 può rientrare nell'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 77/187, qualora le altre condizioni che la suddetta direttiva fissa siano soddisfatte.
27. Il giudice di rinvio osserva, tuttavia, che la finalità della direttiva 77/187 consiste nel proteggere i diritti dei lavoratori, mentre la direttiva 92/50 mira a garantire il principio di libera concorrenza nel quadro della procedura particolare di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Il suddetto giudice considera che l'applicazione della direttiva 77/187 potrebbe ostacolare la concorrenza tra le imprese e nuocere così all'obiettivo di efficacia perseguito dalla direttiva 92/50. A suo parere, infatti, «le proposte di offerta formulate nell'aggiudicazione di servizi pubblici nonché l'efficacia di quest'ultima possono essere influenzate dal fatto di non poter stabilire in anticipo gli oneri ed altre spese derivanti dall'eventuale trasferimento dei lavoratori» .
28. Non penso che queste due direttive siano inconciliabili a causa delle loro diverse finalità.
29. La direttiva 92/50 mira ad eliminare le pratiche che restringono la concorrenza tra i prestatori di servizi e la partecipazione agli appalti dei cittadini di altri Stati membri.
30. A tal fine essa impone l'attuazione di regole applicabili in maniera uniforme sull'insieme del territorio comunitario da parte di tutti gli operatori economici.
31. Parallelamente, la direttiva 77/187 persegue lo scopo di assicurare la protezione dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, garantendo la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica indipendentemente dal mutamento del titolare .
32. Il timore del giudice di rinvio, che l'applicazione delle disposizioni della direttiva 77/187 nel contesto di una procedura di aggiudicazione potrebbe pregiudicare l'effetto utile della direttiva 92/50 , non mi sembra fondato.
33. Infatti, il fine della direttiva 92/50 non è di permettere la ripresa di entità economiche a discapito dei diritti dei lavoratori, ma di mettere i prestatori di servizi desiderosi di concorrere all'attribuzione di un determinato appalto in condizioni di concorrenza paritarie.
34. Dal momento in cui un'offerta è accolta, l'offerente che si aggiudica l'appalto per il quale ha concorso è tenuto a rispettare i diritti dei lavoratori così come sono prescritti dalla direttiva. L'applicazione di regole uguali, quali che siano lo status e la nazionalità dei prestatori di servizi che intendono concorrere, non può per tale ragione avere come risultato di metterli in condizioni di concorrenza non paritarie, ma al contrario li costringe al rispetto di queste stesse regole. Di conseguenza essa permette un trattamento paritario di questi ultimi.
35. Non sono convinto dall'argomento secondo il quale il principio di certezza del diritto osta all'applicazione delle disposizioni della direttiva 77/187 nel contesto della direttiva 92/50 . Infatti, prima di proporre un'offerta, l'aggiudicatario sa se, per assicurare il servizio per il quale concorre, dovrà o no rilevare gli attivi - materiali o immateriali - dell'impresa che deteneva l'appalto fino a quel momento, o se sarà obbligato a riassumere tutto o una parte del personale di tale impresa. Sa anche che, ove proceda alla ripresa degli elementi essenziali dell'entità ceduta necessari al funzionamento della sua attività, si configurerà un trasferimento di impresa, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva . In tale ipotesi egli inserirà questi dati nel computo dei costi per poter fissare l'ammontare della sua offerta.
36. La lettura che autorizza così l'applicazione della direttiva 77/187 nel contesto della direttiva 92/50 di conseguenza non solo assicura il rispetto di regole di concorrenza uguali per tutti gli attori dell'operazione, ma garantisce inoltre i diritti dei lavoratori, che non devono essere lesi dal cambio di datore di lavoro per il fatto del trasferimento dell'impresa. Una tale lettura concilia dunque perfettamente la finalità della direttiva 77/187 con quella perseguita dalla direttiva 92/50.
37. Invece, un'interpretazione che abbia per effetto di escludere l'applicazione delle disposizioni della direttiva 77/187, in ragione del semplice fatto che si applica la direttiva 92/50, nuocerebbe all'obiettivo di protezione dei lavoratori nell'ipotesi dei trasferimenti d'imprese definiti dalla direttiva 77/187 e non assicurerebbe correttamente la finalità della direttiva 92/50. Il fine di tale direttiva, si è visto, consiste essenzialmente nel garantire l'applicazione di regole di concorrenza paritarie tra gli operatori economici, ma in nessun modo essa prescrive agli Stati membri di contravvenire ai diritti dei lavoratori.
38. Questa è la ragione per cui ritengo che tale interpretazione non possa essere accolta dalla Corte.
39. Dal quadro dei fatti descritto dal giudice di rinvio risulta che l'attività è stata trasferita in seguito a un contratto a titolo oneroso concluso fra un'amministrazione aggiudicatrice e un aggiudicatario e che essa consista precisamente in attività di servizi di trasporto terrestre. Una tale ipotesi rientra di conseguenza, in via di principio, nell'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 77/187.
40. Risulta da quanto precede che le disposizioni della direttiva 77/187 sono applicabili nel contesto della direttiva 92/50, a patto che ricorrano anche le altre condizioni che la direttiva 77/187 fissa, cosa che sto per esaminare.
Soluzione della seconda questione
41. Il giudice di rinvio domanda alla Corte di fornire indicazioni complementari sulle condizioni necessarie all'applicazione della direttiva 77/187. Si domanda innanzi tutto se si possa parlare di «cessione di impresa», ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva, quando, in ragione della ripresa delle attività economiche da parte di un aggiudicatario nel contesto della direttiva 92/50, non sia stato stipulato alcun contratto tra quest'ultimo e il precedente datore di lavoro. Intende poi sapere se si debba parlare di un «trasferimento di impresa», ai sensi dello stesso art. 1, n. 1, della direttiva, quando non sia intercorsa tra l'aggiudicatario e il precedente datore di lavoro alcuna cessione di attivi significativi.
a) Sulla nozione di cessione contrattuale
42. Ho ricordato in recente occasione la giurisprudenza della Corte in materia. In conformità alla finalità della direttiva , rilevavo che tale nozione doveva essere intesa in modo sufficientemente ampio da poter rispondere all'obiettivo della direttiva.
43. Avevo sottolineato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il criterio determinante per valutare se la condizione di esistenza di una «cessione contrattuale», ai sensi della direttiva, fosse soddisfatta consisteva nel poter constatare il cambiamento della persona, giuridica o fisica, di diritto privato o di diritto pubblico, responsabile dell'esercizio dell'impresa che assume le obbligazioni di datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa rilevata. Mi sembrava, dunque, che la circostanza dell'assenza di un vincolo contrattuale diretto tra le due imprese che si succedono in qualità di datore di lavoro nei confronti dei lavoratori non potesse essere di per sé tale da privare questi ultimi dei diritti loro accordati dalla direttiva.
44. Nella citata sentenza Mayeur la Corte ha confermato la giurisprudenza precedente. Ha infatti statuito che «l'assenza di un legame contrattuale tra il cedente e il cessionario, ancorché possa costituire indizio quanto all'assenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187, non può rivestire importanza determinante al riguardo» . La Corte ha altresì precisato che « la direttiva 77/187 trova applicazione in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa, che assume per tale motivo le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa» .
45. Nel caso di specie è assodato che non esiste alcun vincolo contrattuale diretto tra la Hakunilan Liikenne e la Liikenne, ma che quest'ultima ha ripreso la totalità delle attività esercite fino a quel momento dalla Hakunilan Liikenne. Ed è ugualmente assodato che questa ripresa è stata possibile solo grazie alla conclusione di un contratto a titolo oneroso - nella fattispecie, una concessione - tra la Liikenne, persona giuridica di diritto privato, e la YTV, persona giuridica di diritto pubblico.
46. Questa situazione di fatto è comparabile a quella incontrata nella causa Hidalgo e a., citata. Orbene, in quella causa, come nella citata causa Mayeur, la Corte ha statuito che «l'assenza di un legame contrattuale (...) tra i due imprenditori ai quali siano stati in successione affidati (da un Comune, persona giuridica di diritto pubblico) il servizio di aiuto a domicilio o il compito di sorveglianza del deposito sanitario, ancorché possa costituire indizio quanto all'assenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187, non può rivestire importanza determinante al riguardo» .
47. Dalle osservazioni precedenti deriva che la circostanza che non esista alcun vincolo contrattuale diretto tra i due imprenditori ai quali è stato in successione concesso, in esito a una procedura di attribuzione di un appalto pubblico di servizi, conformemente alla direttiva 92/50, un servizio di trasporto terrestre - nella fattispecie, l'esercizio di linee locali di autobus - da parte di una persona giuridica di diritto pubblico non osta all'applicazione della direttiva 77/187 ove ricorrano le altre condizioni fissate da tale direttiva.
b) Sulla nozione di trasferimento di impresa
48. La Corte ha costantemente statuito che «il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 consiste nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità [dopo l'operazione di trasferimento] (...)» .
49. Al fine di valutare il rispetto di tale condizione, la Corte ha inoltre ricordato che «la mera circostanza (...) che l'attività esercita dal precedente e dal nuovo imprenditore sia analoga non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità economica. Infatti, un'entità non può essere ridotta all'attività che le era affidata. La sua identità emerge anche da altri elementi quali il personale che la compone, il suo inquadramento, l'organizzazione del suo lavoro, i metodi di gestione o ancora, all'occorrenza, i mezzi di gestione a sua disposizione . Secondo la Corte la nozione di entità economica si richiama ad un complesso organizzato in modo stabile di persone e di elementi che consentono l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di un proprio obiettivo» .
50. Due condizioni sono dunque richieste perché si possa ritenere che l'identità dell'impresa sia stata mantenuta al di là di un'operazione di trasferimento.
51. In primo luogo, è necessario che il cessionario prosegua la stessa attività economica esercitata in precedenza dal cedente - o un'attività analoga. Questa prima condizione può essere definita come quella dell'«identità di attività».
52. In secondo luogo, è necessario che sia stato ceduto l'insieme dei mezzi necessari al proseguimento dell'attività in oggetto - o i mezzi indispensabili all'esercizio di questa attività - tenuto conto della specificità dell'entità trasferita. Questa seconda condizione può essere definita come quella dell'«identità di entità».
53. La verifica del rispetto di tali condizioni implica necessariamente che si tenga conto di elementi meramente di fatto. Una tale valutazione rientra incontestabilmente nella competenza del giudice di merito e non in quella della Corte. La Corte lo ha ricordato a più riprese ed in particolare nella recentissima sentenza Mayeur, citata .
54. Tuttavia, per aiutare il giudice nazionale nell'assolvimento del suo compito, la Corte ha enumerato un certo numero di circostanze di fatto che devono essere prese in considerazione da quest'ultimo nel caratterizzare l'operazione come «trasferimento di impresa».
55. Tra queste circostanze, vengono menzionate «in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività» .
56. Sempre al fine di assistere il giudice nazionale nell'assolvimento del suo compito, la Corte lo ha invitato a seguire un certo metodo.
57. La Corte ha, infatti, ricordato che «tali elementi costituiscono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente» .
58. La Corte ha inoltre sottolineato che, nel quadro delle competenze che gli sono riconosciute, il giudice nazionale deve valutare l'importanza rispettiva che dovrà accordare ai diversi elementi invocati, in funzione delle circostanze e della specificità dell'entità economica trasferita , vale a dire, in particolare, tenendo conto del settore di attività nel quale essa opera. Spetta dunque al giudice nazionale determinare quali siano gli elementi essenziali e indispensabili ad assicurare il funzionamento dell'entità economica e verificare se tali elementi siano stati ripresi dal cessionario.
59. Sebbene, in via di principio, la Corte ritenga che un'entità economica organizzata presupponga l'esistenza di una collettività di lavoratori e di attivi significativi - elementi materiali o immateriali -, essa ha tuttavia ammesso che una tale entità possa funzionare in assenza di qualsiasi attivo esistente nel patrimonio dell'impresa precedente. La Corte lo ha riconosciuto, in particolare, nei settori specifici delle imprese di pulizia e sorveglianza .
60. Dal momento che la Corte ammette che, in tali specifici settori, un'entità economica può esistere in assenza di elementi attivi - materiali o immateriali - significativi, il mantenimento dell'identità di una tale entità al di là dell'operazione di cui è oggetto non può dipendere dalla cessione di tali elementi che, per ipotesi, mancano. E' proprio quanto la Corte ha spiegato nella sentenza Süzen , citata.
61. E' pacifico, e ciò è ammesso da tutti gli intervenuti al presente procedimento, che l'attività esercitata dalle imprese che si sono succedute nel caso di specie consiste proprio nella stessa attività economica . Si tratta di assicurare la gestione e l'esercizio di sette linee locali di autobus. La prima condizione richiesta dalla giurisprudenza della Corte - quella dell'identità di attività economica - è dunque soddisfatta.
62. Gli intervenuti non concordano, invece, sulla questione se la seconda condizione - quella di identità di entità - sia soddisfatta.
63. E' pacifico che la maggior parte del personale dell'impresa è stata riassunta dalla Liikenne. E' altresì pacifico che la successione da parte della Liikenne nell'attività esercitata dalla Hakunilan Liikenne non è stata accompagnata da alcuna cessione di attivi in rapporto con l'esercizio delle linee di autobus in oggetto .
64. La risposta a tale domanda necessita dunque che il giudice nazionale proceda secondo il metodo definito dalla Corte.
65. In un primo tempo, egli dovrà considerare l'insieme delle circostanze che caratterizzano l'operazione di cui trattasi. A tal fine, egli deve tenere conto del fatto che la ripresa di questa attività non è stata accompagnata da alcun trasferimento di elementi materiali, ma che, invece, la maggior parte del personale dell'impresa che aveva esercitato fino a quel momento l'attività, è stata riassunta dall'aggiudicatario. Dovrà inoltre prendere in considerazione la specificità dell'impresa oggetto dell'operazione di trasferimento, vale a dire il fatto che si tratta di un'impresa che esercisce linee locali di autobus. Potrà anche tener conto di altri elementi. Per esempio, dovrà verificare se la clientela sia stata integralmente ripresa dalla Liikenne e determinare il valore economico di questo elemento attivo immateriale nel patrimonio dell'entità ceduta.
66. In un secondo tempo, spetterà al giudice nazionale valutare l'importanza da accordare rispettivamente a questi diversi elementi . A tal fine, dovrà pronunciarsi su quello che caratterizza - o su ciò che distingue - l'entità economica oggetto dell'operazione controversa e cioè, nella fattispecie, l'impresa di trasporti con autobus gestita dalla Hakunilan Liikenne prima e dalla Liikenne poi.
67. La Commissione ritiene che la «manodopera» rappresenti l'elemento chiave del servizio offerto nella fattispecie - il trasporto di autobus. Gli autobus che alla fine non sono stati ripresi dalla Liikenne dovevano rivestire solo un carattere puramente accessorio. La Commissione ritiene quindi, in definitiva, che l'attività di trasporto su autobus si fondi essenzialmente sulla manodopera.
68. Non è nostro compito sostituirci al giudice nazionale, che è il solo competente a rispondere alla domanda se, nel caso di specie, l'entità economica di cui trattasi abbia conservato la sua identità dopo il trasferimento. Tale risposta coincide appunto con la valutazione puramente di fatto di una situazione particolare. Tuttavia, ritengo che l'attenzione del giudice di rinvio debba essere richiamata sui punti seguenti.
69. Contrariamente alla Commissione, non penso che l'elemento chiave di un'entità economica come un'impresa di servizi di trasporto che esercisce linee locali di autobus sia la sua manodopera. A mio parere, l'elemento essenziale senza il quale una tale entità economica è nell'incapacità di funzionare normalmente consiste, in via di principio, nel suo parco - camion, automobili, autobus (...) - e non nel suo personale .
70. Inoltre, conviene ricordare al giudice nazionale che la Corte ha statuito, in modo costante, che un'entità economica presuppone, in via di principio, l'esistenza non solo di personale, ma anche di elementi di attivo, materiali e immateriali . In maniera altrettanto costante, la Corte ha statuito che solo quando un'entità economica non disponga di alcun elemento di attivo e si caratterizzi essenzialmente per il suo personale, vale a dire in casi specifici, si può ritenere che l'assenza di cessione di attivi non sia tale da impedire l'applicazione delle disposizioni della direttiva . Di conseguenza, se ne deve concludere che, qualora un'impresa ricomprenda attivi significativi indispensabili al suo funzionamento, la mancata cessione di questi elementi non permette, in linea di principio, di ricondurre tale operazione all'ambito di applicazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva.
71. Risulta da quanto precede che, per il caso in cui l'entità economica che cede la sua attività disponga di attivi significativi, la Corte ha sancito il principio secondo il quale il mancato trasferimento di tali elementi da parte del cedente in favore del cessionario è tale da ostare all'applicazione delle disposizioni della direttiva 77/187.
72. Orbene, mi sembra che accogliere il ragionamento della Commissione equivarrebbe a privare tale principio di ogni effetto utile.
73. Per questo motivo, penso che accogliere la tesi della Commissione non sia conforme alla lettura che la Corte ha già dato alla direttiva né alla realtà economica dell'entità di cui trattasi.
74. Dalle osservazioni che precedono deriva che la circostanza della mancata cessione di attivi significativi di un'impresa di trasporto locale con autobus ad un'altra impresa della stessa natura non permette di concludere in favore dell'applicazione della direttiva 77/187.
Conclusioni
75. Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni sollevate dal Korkein oikeus:
«1) La ripresa da parte di un'impresa, persona giuridica di diritto privato, delle attività di trasporto terrestre - nella fattispecie, la gestione di linee locali di autobus - esercite fino a quel momento da un'altra impresa, persona giuridica di diritto privato, in seguito alla procedura di attribuzione di un appalto pubblico di servizi prevista dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, può rientrare nell'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di stabilimenti, come enunciato dall'art. 1, n. 1, della stessa.
2) L'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, deve essere interpretato nel senso che:
a) può essere applicato in assenza di vincolo contrattuale diretto tra due imprese alle quali sia stato concesso, in ordine successivo, al termine di una procedura di attribuzione di un appalto pubblico di servizi in conformità alla direttiva 92/50, un servizio di trasporto terrestre - nella fattispecie, l'esercizio di linee locali di autobus - da parte di una persona giuridica di diritto pubblico;
b) non si applica in assenza di cessione di attivi significativi tra le due citate imprese».
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