Conclusioni dell avvocato generale
1 Il 10 maggio 1999, il Parlamento europeo ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado del 9 marzo 1999 (1), che riguarda un ricorso promosso contro il Parlamento dal signor Richard, dipendente di tale istituzione.
2 I fatti alla base della controversia sono stati così accertati dal Tribunale.
3 In seguito ad un avviso di posto vacante relativo ad un posto, di grado A 3, di capo della divisione «apparecchiature e servizio interno» della direzione A «infrastrutture e servizio interno» della direzione generale «amministrazione» (in prosieguo: la «DG VI»), pubblicato nel 1996 dal Parlamento nel quadro della procedura di assunzione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), il direttore generale della DG VI ha valutato che, tra le dodici persone la cui candidatura era stata considerata ricevibile ai fini della promozione o del trasferimento, due possedevano le qualifiche necessarie e rispettavano i requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni. Ha proposto all'autorità che ha il potere di nomina (ossia l'ufficio del Parlamento europeo, in prosieguo: l'«APN») di nominare a questo incarico il signor Richard.
4 L'APN ha, però, deciso di ampliare la gamma dei candidati potenziali ricorrendo agli elenchi di riserva che erano stati redatti alla conclusione dei concorsi generali di grado A 3 riservati ai cittadini di nuovi Stati membri in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 1995, n. 626, che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (2).
5 Infatti, il capo della divisione del personale, dopo essere venuto a conoscenza della scelta del direttore generale della DG VI, il 23 settembre 1996 gli ha indirizzato una nota così redatta:
«In seguito all'avviso di posto vacante soprammenzionato, Lei ha concluso, con nota del 25 luglio 1996, che tra le dodici candidature ammissibili a titolo di trasferimento o di promozione solo due candidati possedevano le qualifiche necessarie e rispettavano i requisiti di base dell'avviso di posto vacante in questione, e ha proposto la promozione del signor Richard. Al fine di ampliare la rosa dei candidati potenziali a tale posto vacante, e conformemente alle istruzioni del signor Presidente, prima di prendere una decisione definitiva La prego di voler consultare gli elenchi di riserva redatti in esito ai concorsi generali A 3 riservati ai cittadini dei nuovi Stati membri».
6 Con nota del 26 settembre 1996, il direttore generale della DG VI ha risposto alla nota del capo della divisione del personale precisando che era compito dell'APN pronunciarsi sulla proposta di nomina del signor Richard e che, allo stato attuale della procedura, non avrebbe dovuto consultare gli altri elenchi di riserva.
7 Con un'altra nota dell'11 ottobre 1996, il direttore generale della DG VI ha esposto i criteri funzionali che l'avevano indotto a proporre la nomina del signor Richard aggiungendo quanto segue:
«Se l'[APN] dovesse considerare queste qualifiche funzionali come trascurabili a favore di criteri più geografici, l'esame degli elenchi dei candidati risultanti dai concorsi svedese (PE/79/A), finlandese (PE/78/A), e austriaco (PE/77/A) mi inducono a pensare che due candidati, dopo un periodo di ambientamento senza dubbio lungo e ingrato, potrebbero a rigore ricoprire il posto, nel seguente ordine di preferenza : 1) signora S. (svedese), 2) signor P. (finlandese)».
8 Il 9 gennaio 1997, l'APN ha nominato al posto vacante la signora S., cittadina svedese.
9 Il 6 maggio 1997, il signor Richard ha proposto un reclamo attraverso il quale egli sollecitava l'annullamento della decisione dell'APN. Questo reclamo è stato respinto ed il presidente del Parlamento gli ha indirizzato una lettera che espone, in particolare, quanto segue:
«L'ufficio, in quanto [APN], ha esaminato il Suo reclamo e mi ha incaricato di trasmetterLe la relativa decisione nonché la sua motivazione.
Le ricordo preliminarmente che, quando si tratta di occupare un posto vacante, l'APN non è tenuta, in termini assoluti, a farlo attraverso una promozione od un trasferimento, anche se a tale titolo essa dispone di valide candidature, ma che essa deve semplicemente esaminare in ordine successivo se ciascuna delle procedure, previste all'art. 29, n. 1, dello Statuto, possa portare alla nomina di una persona che possieda le più alte qualità di competenza, di rendimento e d'integrità.
L'APN ha proceduto all'esame delle candidature a titolo di trasferimento e promozione ed è giunta alla conclusione che il numero ridotto di candidati validi non permetteva una scelta sufficiente in vista della copertura del posto. Ha così deciso, per ampliare la sua scelta, di passare alla valutazione dei vincitori iscritti negli elenchi di idoneità dei concorsi generali anziché procedere alla nomina di uno dei validi candidati che si era presentato a titolo di promozione. Nel prendere tale decisione, l'APN, che gode in questa materia di un ampio discrezionale, non ha violato i suoi diritti statutari in quanto candidato a tale posto.
(...)
Avendo ritenuto che i due candidati proposti (3) avessero dei meriti del tutto uguali e che entrambi rispettassero i requisiti e le qualifiche richiesti - e che fossero dunque assicurati gli imperativi d'interesse del servizio e della presa in considerazione dei meriti personali dei candidati -, l'APN ha deciso di prendere ancora in considerazione degli altri elementi di scelta, ovvero la necessità di assicurare una rappresentanza adeguata di cittadini dei nuovi Stati membri per raggiungere l'obiettivo fissato dall'art. 27 dello Statuto di mantenere o di ristabilire l'equilibrio geografico in seno al suo personale».
10 In seguito a tale risposta, il signor Richard ha proposto un ricorso innanzi al Tribunale. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato sia la decisione di nomina della signora S. che la relativa procedura di assunzione.
11 Il presente ricorso, proposto dal Parlamento, è diretto all'annullamento della suddetta sentenza per violazione del diritto comunitario.
12 Per un'esposizione del ragionamento seguito dal Tribunale, si rinvia alla sentenza impugnata.
Sulla ricevibilità del ricorso
13 Il signor Richard contesta la ricevibilità del ricorso sulla base di due motivi differenti.
14 Egli deduce che questo ricorso non è accompagnato da una decisione dell'APN sull'opportunità di introdurlo.
15 Questa prima eccezione d'irricevibilità non può essere accolta. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dello Statuto, spetta, infatti, ad ogni istituzione determinare le autorità che, nel suo ambito, esercitano i poteri che lo Statuto conferisce all'APN.
16 L'APN è dunque un'emanazione dell'istituzione che l'ha posta in carica ed è chiamata ad esercitare soltanto i poteri che le sono stati delegati.
17 E' quindi sempre contro l'istituzione di cui fa parte il posto cui è assegnato che il dipendente deve proporre il suo ricorso, indipendentemente dalle modalità in base alle quali, nell'ambito di tale istituzione, è organizzato l'esercizio delle competenze che lo Statuto conferisce all'APN. Tale principio ha valore generale e vale anche, in forza dell'art. 91 bis, nell'ipotesi particolare, considerata dall'art. 2, terzo comma, dello Statuto, di delega dei poteri devoluti all'APN. Pertanto, non v'è dubbio che a ragione il signor Richard aveva proposto il suo ricorso contro il Parlamento.
18 Ora, in forza dell'art. 49, secondo capoverso, dello statuto CE della Corte di giustizia, «l'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni». Essendo stata annullata dal Tribunale la decisione del Parlamento impugnata dal signor Richard, il Parlamento aveva il diritto di introdurre il presente ricorso, e ciò senza aver bisogno di una qualunque decisione o autorizzazione dell'APN. Non è stato addotto, infatti, che nell'organizzazione interna del Parlamento il diritto per questi di introdurre un ricorso sia subordinato ad una qualunque decisione dell'APN.
19 Nel corso dell'udienza del 27 gennaio 2000, il signor Richard ha sollevato una seconda eccezione d'irricevibilità, vertente sulla mancanza d'interesse ad agire del Parlamento.
20 Il signor Richard ha affermato, senza essere smentito dal Parlamento, che, con decisione del Parlamento del 4 ottobre 1999, l'avviso di posto vacante in base al quale la signora S. era stata nominata è stato annullato dal Parlamento. La signora S. è stata destinata ad un altro posto ed il posto di capo della divisione «apparecchiature e servizio interno» della direzione A della DG VI, al quale si era candidato il signor Richard ed al quale era stata nominata la signora S., è stato soppresso dall'organigramma. Di conseguenza, secondo il signor Richard, una sentenza della Corte che annulli la sentenza del Tribunale e confermi così la nomina della signora S. all'impiego di cui trattasi, resterebbe senza portata pratica. Il ricorso sarebbe dunque privo di oggetto.
21 Il convenuto ha inoltre sottolineato che, in forza dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, aveva il diritto di dedurre questo motivo nuovo in corso di causa, considerando che si fonda su di un elemento di fatto che è emerso durante la procedura.
22 E' giocoforza riconoscere che così è effettivamente, poiché il ricorso del Parlamento è stato proposto il 10 maggio 1999, il controricorso depositato il 15 luglio 1999 e l'avviso di posto vacante revocato il 4 ottobre 1999. Il signor Richard aveva dunque il diritto di invocare questo nuovo motivo di ricorso in udienza.
23 Il Parlamento ha, tuttavia, obiettato che il suo interesse ad agire non era venuto meno. Si è riferito, a questo riguardo, senz'altra precisazione, alla sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e c./Commissione (4).
24 I punti pertinenti di questa sentenza hanno il seguente tenore:
«59 Il Tribunale constata che, per giurisprudenza costante, un ricorso d'annullamento è ricevibile solo se il ricorrente abbia interesse a far annullare l'atto impugnato (...). Un siffatto interesse esiste soltanto qualora l'annullamento di tale atto possa produrre, di per sé, effetti giuridici (v. sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, Akzo Chemie/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 21).
60 In proposito, si deve ricordare che, secondo l'art. 176 del Trattato, l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza importa. Tali provvedimenti non attengono alla scomparsa dell'atto in quanto tale dall'ordinamento giuridico comunitario, poichè questa è una naturale conseguenza dell'annullamento dell'atto da parte del giudice. Essi riguardano invece l'eliminazione degli effetti delle illegittimità accertate nella sentenza di annullamento. L'annullamento di un atto che sia già stato eseguito o che, nel frattempo, sia stato abrogato a decorrere da una determinata data può sempre, perciò, avere effetti giuridici. Tale annullamento implica, infatti, per l'istituzione da cui emana l'atto, l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza. L'istituzione interessata può essere indotta, ad esempio, ad effettuare un'adeguata rettifica della situazione del ricorrente o ad evitare l'adozione di un atto identico (5) (v. sentenze della Corte 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, punto 32; 24 giugno 1986, AKZO Chemie/Commissione, loc. cit., punto 21, e 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione, Racc. pag. 2151, punto 16)».
25 Nelle sentenze della Corte richiamate dal Tribunale, la Corte ha dato effettivamente molta importanza alla chiarificazione, per il futuro, delle norme applicabili. I passaggi afferenti sono redatti nella maniera seguente:
Nella sentenza Simmenthal/Commissione:
«anche se la decisione impugnata fosse già stata pienamente attuata a favore di altri concorrenti nell'ambito della stessa gara, la ricorrente ha pur sempre un interesse al suo annullamento sia per ottenere dalla Commissione un'adeguata rettifica della propria situazione sia per indurre la stessa Commissione ad apportare, in futuro, le opportune modifiche al sistema delle gare, nel caso in cui questo fosse dichiarato contrastante con determinate esigenze giuridiche» (punto 32).
Nella sentenza Akzo Chemie/Commissione:
«L'interesse della ricorrente ad impugnare la decisione di cui è causa non può essere contestato argomentando che, nel caso in esame, detta decisione era già stata eseguita quando il ricorso è stato proposto. L'annullamento della decisione infatti può produrre di per sé degli effetti giuridici, evitando in particolare il ripetersi di simili comportamenti da parte della Commissione e rendendo illegittimo l'uso da parte della ECS dei documenti irregolarmente trasmessi» (punto 21).
Nella sentenza Apesco/Commissione:
«E' opportuno sottolineare che il ricorso è stato promosso entro il termine contemplato dall'art. 173, terzo comma, del Trattato. D'altro canto l'Apesco ha interesse ad impugnare l'elenco del luglio 1986, anche se questo non è più in vigore, onde evitare che l'asserita illegittimità si ripeta negli elenchi successivi» (punto 16).
26 Nella fattispecie, la situazione è tuttavia molto diversa. Infatti, da una parte, il Parlamento mira ad ottenere non l'annullamento di un atto, ma l'annullamento di una sentenza. Quest'annullamento, se intervenisse, avrebbe per conseguenza non l'annullamento, ma la conferma di un atto adottato dallo stesso Parlamento (la nomina della signora S.) e che quest'ultimo ha nel frattempo revocato.
27 D'altra parte, sempre supponendo che la sentenza del Tribunale sia annullata e che la nomina della signora S. sia dunque confermata quanto al principio, il Parlamento non dovrebbe effettuare nessuna «adeguata rettifica». Non sarebbe neppure incitato «ad evitare l'adozione di un atto identico» in futuro.
28 In compenso, con una tale sentenza, otterrebbe, al contrario, la conferma che il metodo seguito per coprire il posto in questione non era criticabile e che dunque potrà ugualmente applicarlo in futuro. Il Parlamento espone, infatti, al punto 2 del suo ricorso, che la sentenza impugnata e la sua motivazione sarebbero in contrasto con la giurisprudenza precedente, tanto della Corte che del Tribunale, relativa alla procedura di copertura dei posti vacanti prevista all'art. 29 dello Statuto. Ciò provocherebbe notevoli dubbi sul piano giuridico e determinerebbe un'insicurezza pericolosa per la buona gestione amministrativa dei posti che figurano nell'organigramma delle istituzioni. L'interpretazione da dare all'art. 29 dello Statuto presenterebbe dunque un interesse certo, non solamente per il Parlamento, ma anche per tutte le altre istituzioni.
29 Il ricorso del Parlamento prende così le forme di un ricorso «nell'interesse della legge». Un tale diritto di ricorso non è, tuttavia, stato attribuito al Parlamento, né dal Trattato né dallo Statuto del personale.
30 La Corte ha affrontato la questione dell'interesse ad agire in sede d'impugnazione, nella sua sentenza del 19 ottobre 1995, causa C-19/93 P, Rendo e a./Commissione (6), il cui punto 13 enuncia quanto segue:
«La Corte può rilevare d'ufficio la carenza d'interesse di una parte a proporre ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado o a proseguire il procedimento a motivo di un fatto, successivo alla sentenza del Tribunale, che può privare quest'ultima dei suoi effetti dannosi per il ricorrente e per questa ragione dichiarare il ricorso irricevibile o privo di oggetto. Infatti, la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente presuppone che il ricorso possa, con il suo
esito, procurare un beneficio (7) alla parte che lo ha proposto».
31 Nella fattispecie, non ci troviamo in presenza di un fatto successivo alla sentenza del Tribunale che sia di natura tale da privare la sentenza del suo carattere pregiudizievole per il ricorrente. Per di più, è quest'ultimo stesso che ha posto in essere il fatto in questione.
32 Si potrebbe, tuttavia, affermare che una sentenza della Corte che annulla la sentenza del Tribunale potrebbe procurare, con il suo esito, un beneficio al Parlamento.
33 Un'eventuale convalida retroattiva della nomina della signora S. non apporterebbe, certo, al Parlamento il «beneficio» di potere mantenerla in carica, poiché il posto è stato soppresso.
34 Da parte mia, vedo tuttavia un aspetto sul quale una sentenza della Corte diretta ad annullare la sentenza del Tribunale apporterebbe un beneficio certo al Parlamento. Una siffatta sentenza potrebbe infatti porre il Parlamento definitivamente al riparo da qualunque domanda di risarcimento formulata dal signor Richard in ragione del pregiudizio che egli allegasse di avere subito in seguito alla nomina della signora S., giudicata illegale dal Tribunale.
35 Ciò mi sembra una ragione sufficiente per non dichiarare il ricorso irricevibile.
Nel merito
36 Il ricorso del Parlamento contro la sentenza del Tribunale di primo grado verte sull'interpretazione da dare all'art. 29, n. 1, dello Statuto, che così dispone:
«Per assegnare i posti vacanti in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, dopo avere esaminato:
a) le possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione;
b) le possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione;
c) le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee,
bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III.
Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni».
37 Come risulta dal punto 3 del ricorso, il Parlamento sostiene che la sentenza impugnata risulta in contraddizione con la giurisprudenza anteriore:
«- sulla portata del potere discrezionale dell'APN e sull'impossibilità per questa di ampliare il suo margine di scelta nel caso vi sia un valido candidato che si presenta nell'ambito della fase precedente;
- quando stabilisce la necessità di mettere fine formalmente a ciascuna fase [della procedura di assunzione] respingendo le candidature ricevute, prima di passare ad una fase ulteriore, negando così la possibilità di comparare i meriti delle candidature raccolte nelle differenti fasi previste dall'art.29;
- sulle condizioni secondo le quali è possibile l'assunzione partendo dagli elenchi di idoneità, stabiliti in seguito ai concorsi generali».
38 Sono questi i tre punti di contestazione che andrò, dunque, ad esaminare. Ma prima devo precisare che questo esame rivestirà un carattere sussidiario subordinato al destino da riservare al ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado.
39 Infatti, deducendo questi tre punti, il Parlamento non si dedica, e non pretende peraltro di dedicarsi, ad una critica comprendente l'insieme del ragionamento seguito dal Tribunale per giungere all'annullamento della nomina della signora S.
40 Esso ammette esplicitamente, al punto 6 del suo ricorso, che era perfettamente fondato l'argomento dedotto dal signor Richard innanzi al Tribunale, secondo il quale l'APN non aveva il diritto, dopo avere avuto conoscenza delle candidature a titolo di trasferimento e di promozione, di passare direttamente all'esame degli elenchi di riserva stabiliti in esito ai concorsi generali, senza esaminare le possibilità offerte dall'art. 29, n. 1, lett. b) e c), dello Statuto, cioè l'organizzazione di un concorso interno od il trasferimento di un funzionario di un'altra istituzione.
41 Ciò equivale a riconoscere che il Tribunale aveva almeno una ragione incontestabile per annullare la nomina contestata. Ora, si sa che la Corte non può annullare una sentenza del Tribunale qualora il dispositivo sia fondato. Per questo motivo, mi sembra che il ricorso del Parlamento debba, in ogni caso, essere respinto.
Sull'impossibilità per l'APN di ampliare il suo margine di scelta allorché un valido candidato si è presentato a titolo di una delle fasi della procedura
42 E' pacifico che, quando l'APN perviene alla conclusione che non può essere presa in considerazione nessuna delle candidature che sono state presentate nell'ambito di una determinata fase della procedura stabilita dall'art. 29 dello Statuto, essa constata questo fatto e passa alla fase successiva.
43 Ma che cosa succede nell'ipotesi in cui l'APN giunga, al contrario, alla conclusione che uno o più candidati hanno le qualifiche necessarie a ricoprire il posto vacante?
44 In questi casi, essa è tenuta a nominare uno di questi candidati? Tale è la posizione adottata dal Tribunale nella sentenza impugnata.
45 Il Parlamento contesta infatti al Tribunale di avere dichiarato, al punto 41, che «poiché la candidatura del ricorrente rispondeva alle esigenze del posto da ricoprire, l'APN non poteva legittimamente ritenere, nonostante il suo ampio potere discrezionale, di non disporre di una scelta sufficientemente ampia al fine di assicurare un'assunzione conforme all'avviso di posto vacante.»
46 Il Parlamento fa valere che, al contrario, il potere discrezionale di cui l'APN dispone le permette, anche in presenza di più candidati che possiedono tutte le qualifiche richieste (candidati «validi») a titolo di promozione, non solamente di non promuovere un candidato al posto vacante, conformemente alle sentenze Küster/Parlamento (8), ma anche, se ritiene che le sue possibilità di scelta siano insufficienti per assicurare un'assunzione conforme all'avviso di posto vacante, di ampliare il suo margine di scelta al fine di trovare il miglior candidato per il posto da ricoprire, come avrebbero confermato le sentenze Anacoreta Correia/Commissione e Kotsonis/Consiglio (9).
47 La sentenza impugnata avrebbe l'effetto di ridurre fortemente il potere discrezionale dell'APN e darebbe una preponderanza totale al «diritto alla carriera» dei dipendenti a danno del principio secondo il quale qualunque nomina a un posto si effettua esclusivamente nell'interesse del servizio. Da questo principio deriverebbe l'obbligo, per l'APN, di scegliere la persona con le più alte qualità di competenza, di rendimento e di integrità e dunque il diritto di ampliare il suo margine di scelta.
48 Il signor Richard sottolinea che l'art. 29, n. 1, dello Statuto istituisce un ordine di priorità tra le diverse fasi di copertura di un posto vacante. Tale articolo dovrebbe essere letto in combinato con l'art. 4, n. 3, dello Statuto, ai sensi del quale l'APN è tenuta a portare la vacanza del posto a conoscenza del personale delle tre Comunità europee solamente in caso di impossibilità di provvedere al posto mediante promozione, trasferimento o concorso interno. Da queste due disposizioni deriva, a suo dire, il diritto in capo ai dipendenti di vedere le loro candidature esaminate e accolte con priorità rispetto alle candidature che si presentassero nell'ambito delle fasi successive. Questo sistema di preferenza interna è diretto ad assicurare la vocazione del dipendente alla carriera. Il convenuto in sede d'impugnazione sostiene anche che è compito dell'APN determinare, nell'esercizio del suo potere discrezionale, se si trova di fronte o meno ad un candidato «valido». Se essa dispone di una candidatura soddisfacente, è obbligata a dirigere su questa la sua scelta, senza poter procedere all'esame di candidature a titolo delle fasi successive. In mancanza di una valida candidatura, essa può passare alle fasi successive solo dopo avere respinto tutte le candidature ricevute a titolo della fase in corso.
Valutazione
49 Ricordo che la Corte ha precisato, nella sentenza Van Belle/Consiglio (10), che l'art. 29, n. 1, dello Statuto obbliga l'APN ad esaminare, in ordine di preferenza, innanzitutto le possibilità di promozione e trasferimento in seno all'istituzione in cui la vacanza del posto si è verificata, in seguito le possibilità di organizzazione di concorsi interni a questa istituzione ed infine le domande di trasferimento dei dipendenti di altre istituzioni, e che, solo se queste possibilità si dimostrano inappropriate, si deve procedere con concorso per titoli, per esami o per titoli ed esami. Questi concorsi possono essere sia interistituzionali, sia generali (11).
50 Non può essere dunque contestato che l'APN deve prima esaminare accuratamente le candidature che sono state presentate a titolo di promozione o di trasferimento.
51 L'ordine di preferenza stabilito dall'art. 29, n. 1 dello Statuto deve, infatti, essere interpretato come «l'espressione stessa del principio secondo il quale ogni funzionario ha prospettive di carriera in seno alla propria istituzione» (12).
52 Non esiste tuttavia un diritto soggettivo ad essere promosso (o trasferito), perché le nomine si fanno esclusivamente a scelta, e l'APN deve vigilare affinché ogni posto sia occupato dal dipendente avente le più alte qualifiche possibili.
53 Risulta infatti, dalla sentenza Küster I, pronunciata a proposito di un dipendente che, essendo promovibile, pretendeva di avere il diritto ad essere promosso per occupare il posto reso vacante dalla partenza del suo superiore gerarchico, che «la tesi del ricorrente si risolve nel riconoscere al vice di un dipendente il cui posto si sia reso vacante, il diritto alla successione, una volta assodato, in base al fascicolo personale, ch'egli possiede i requisiti necessari per occupare tale posto. Tanto l'interesse del servizio, quanto i diritti degli altri dipendenti ostano all'accoglimento di una siffatta pretesa» (13).
54 Nella sentenza Küster II la Corte ha confermato che il fatto di avere i requisiti necessari per occupare un posto vacante non conferisce il diritto ad essere nominato a tale incarico. Essa infatti ha affermato quanto segue:
«E' vero che l'art. 29, n. 1 A), dello Statuto prescrive all'autorità che ha il potere di nomina di occupare i posti vacanti anzitutto mediante le promozioni o i tramutamenti, che possono effettuarsi nell'ambito dell'istituzione, cionondimeno esso non conferisce per questo ai dipendenti, che hanno legittime aspettative alla promozione, un diritto soggettivo ad essere promossi, giacché - in ossequio all'art. 27, primo comma, dello Statuto - i posti vanno occupati tenendo presente in primo luogo l'interesse del servizio.
D'altronde l'art. 45, n. 1, dello Statuto recita che "la promozione è fatta esclusivamente a scelta (...) previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi". Da tale disposizione si arguisce che l'autorità che ha il potere di nomina gode in materia di un vasto potere discrezionale. Non risulta quindi che - decidendo di bandire un concorso interno anziché promuovere il ricorrente - l'autorità che ha il potere di nomina sia venuta meno agli obblighi che le impongono gli artt. 29 e 45 dello Statuto ed abbia perciò leso i diritti che lo statuto conferisce al ricorrente» (14).
55 Tale regola vale sia nel caso in cui l'APN si trovi in presenza di un solo candidato promuovibile (punto 17 della stessa sentenza) sia nel caso in cui si trovi in presenza di più candidati.
56 Infatti, «la presenza di più persone in possesso dei requisiti per essere promosse o trasferite può portare l'autorità che ha il potere di nomina a concludere che l'interesse del servizio e l'imparzialità delle assunzioni rendono auspicabile un concorso interno» (15).
57 La Corte ha confermato questi principi nella sua sentenza Mogensen e a./Commissione (16), ove ha sottolineato che «L'uso del termine "possibilità" [all'art. 29, n. 1, lett. a)], indica chiaramente che l'APN non è assolutamente obbligata a procedere alla promozione, ma unicamente deve esaminare di volta in volta se la promozione possa implicare, a norma dell'art. 27 dello Statuto, la nomina di una persona in possesso delle più alte qualità di competenza, di rendimento e d'integrità. La suddivisione dell'art. 29, n. 1, benché implichi che l'APN deve esaminare con la massima cura le possibilità di promozione prima di passare alla fase seguente, non osta a che la stessa autorità, in occasione di detto esame, prenda del pari in considerazione la possibilità di ottenere candidature preferibili mediante gli altri procedimenti ivi indicati. Ne consegue che l'APN è libera di procedere all'esame delle possibilità seguenti».
58 Ciò significa che l'APN può passare nell'ordine alle fasi successive previste dall'art. 29, n. 1, dello Statuto, nel corso delle quali le qualificazioni ed i meriti dei candidati della prima fase potranno essere confrontati a quelli di altri candidati.
59 Tale possibilità per l'APN di ampliare la rosa dei candidati deve però essere utilizzata con estrema prudenza, poiché, se impiegata sistematicamente, condurrebbe a negare completamente la priorità che l'art. 29, n. 1, dello Statuto ha incontestabilmente inteso conferire ai dipendenti al servizio dell'istituzione interessata. Essa ha d'altro canto, in passato, condotto ad abusi.
60 Nella fattispecie, risulta dagli atti citati dal Tribunale e ricordati in precedenza che non c'è stata una vera comparazione tra le qualifiche e l'esperienza professionale del signor Richard, da un lato, e della signora S., dall'altro. Quest'ultima è stata prescelta perché, confrontata a quelle degli altri vincitori dei concorsi generali riservati ai cittadini dei nuovi Stati membri, la sua esperienza professionale si avvicinava di più a (o era la mena lontana da) quella che era necessaria per le funzioni in questione. In ultima analisi, come ammette la risposta al reclamo, la signora S. è stata prescelta «al fine di assicurare una rappresentanza adeguata di cittadini dei nuovi Stati membri». Tornerò su quest'aspetto al momento della discussione sul terzo motivo di ricorso.
61 Ciò non toglie che, sul piano dei principi, la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato l'art. 29, n. 1, dello Statuto dichiarando che, poiché la candidatura del ricorrente rispondeva alle esigenze del posto da ricoprire, l'APN non poteva legittimamente ritenere, nonostante il suo ampio potere discrezionale, di non disporre di una scelta sufficientemente ampia da assicurare un'assunzione conforme all'avviso di posto vacante.
62 Questa critica del Parlamento è giustificata.
Sulla necessità di respingere le candidature ricevute prima di passare ad una fase ulteriore della procedura di assunzione
63 Il Parlamento contesta ancora al Tribunale di avere dichiarato, al punto 29 della sentenza impugnata, che «il rigetto delle candidature a titolo della promozione o del trasferimento in applicazione dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto è una condizione necessaria per potere passare alle tappe ulteriori della procedura prevista da [questo] articolo (...) poiché questa disposizione stabilisce un ordine di priorità tra le differenti tappe che essa prevede». Il Parlamento ritiene, perciò, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto decidendo, al punto 45 della sentenza impugnata, che «risulta da ciò che precede che, non respingendo formalmente la candidatura del ricorrente e procedendo a porre in competizione le candidature del ricorrente e della signora S., l'APN ha violato l'art. 29 n. 1, dello Statuto».
64 In altri termini, il Parlamento contesta che l'art. 29, n. 1, dello Statuto imponga all'APN di chiudere formalmente ogni fase della procedura di assunzione con il rigetto delle candidature ricevute a titolo di questa fase, poiché diventerebbe allora impossibile paragonare i meriti dei candidati che si sono presentatati a titolo delle varie fasi dell'art. 29, n. 1.
65 Il Parlamento sostiene che, ove si constati, tutto sommato, che il miglior candidato si trovava invece tra quelli presentati a titolo di promozione, «bisogna poter fare marcia indietro, nell'interesse del servizio, cosa che si rivela impossibile se la fase precedente è stata chiusa e le candidature, ricevute a questo titolo, respinte».
66 Non bisognerebbe prendere in considerazione la sentenza Coussios/Commissione (17), richiamata dalla controparte, perché a torto obbligherebbe l'APN a respingere le candidature raccolte a titolo di una fase dell'art. 29, n. 1, dello Statuto prima di procedere alla fase successiva.
67 Il signor Richard sostiene che, se nessun candidato interno all'istituzione soddisfa i requisiti, l'APN deve respingere le candidature esaminate e chiudere la fase di assunzione interna all'istituzione prima di dare avvio all'assunzione di personale in servizio nelle altre istituzioni. Egli fa valere che lo stesso vale, a fortiori, quando l'APN vuole passare da un'assunzione interna ad un'assunzione esterna alle istituzioni comunitarie. Egli ammette che l'APN può «ampliare le sue possibilità di scelta» se essa lo fa nell'interesse del servizio, liberamente apprezzato. Questa nozione di ampliamento non permetterebbe tuttavia all'APN di confrontare le candidature raccolte a titolo di fasi differenti, ma solamente di esaminare candidature supplementari rispetto a quelle presentate a titolo della fase prioritaria, a condizione che queste ultime non soddisfacessero l'interesse del servizio e siano state respinte.
Valutazione
68 Deriva già da quello che ho detto a proposito del primo motivo di ricorso che l'APN non è tenuta a respingere in via preliminare le candidature esaminate a titolo della promozione o del trasferimento prima di organizzare un concorso interno o di passare ad una delle fasi successive.
69 Nell'ipotesi che ci interessa, l'APN non ha, appunto, constatato che i candidati alla promozione od al trasferimento erano inidonei a svolgere le mansioni richieste, ma ha voluto ampliare la sua scelta per verificare l'esistenza di candidati la cui nomina soddisfacesse ancora meglio l'interesse del servizio.
70 Questo risultato non può, tuttavia, essere garantito a priori e non sarebbe dunque assennato respingere definitivamente i candidati che si sono presentati a titolo dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto. Come sostiene il Parlamento, respingere prima le candidature della o delle fasi anteriori «sarebbe nuovamente contrario all'interesse del servizio se risultasse, per esempio, dopo l'esame delle candidature a titolo di trasferimento interistituzionale, che il miglior candidato si trovava, dopo tutto, tra i candidati a titolo della promozione, "fase" che l'APN aveva già chiusa respingendo formalmente le rispettive candidature» (punto 30 del ricorso).
71 Questa critica è giustificata
Sulle condizioni di assunzione a partire dall'elenco di riserva
72 Il Parlamento sostiene che «le condizioni stabilite al punto 42 della sentenza impugnata, per quanto riguarda la possibilità di procedere alla consultazione e all'assunzione a partire da elenchi di riserva dei concorsi generali, sollevano ugualmente seri dubbi circa la loro conformità con i regolamenti applicabili.»
73 Al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «la consultazione dell'elenco di riserva dei cittadini dei nuovi Stati membri esigeva, dal canto suo, l'annullamento del procedimento intrapreso e la fissazione di nuovi requisiti per la copertura del posto».
74 Il Parlamento sostiene anzitutto che non risulta chiaramente da questa motivazione se gli obblighi che il Tribunale intende imporre all'APN debbano essere rispettati solamente nel caso in cui l'APN ricorra agli elenchi di riserva risultanti dai concorsi generali organizzati in applicazione del regolamento n. 626/95 o, al contrario, in ogni caso in cui l'APN, nel quadro di una procedura di assunzione, sia portata a consultare gli elenchi di riserva redatti in seguito ai concorsi generali.
75 Il Parlamento sostiene che, se la prima ipotesi dovesse essere accettata, allora il Tribunale avrebbe violato il regolamento n. 626/95 che, sebbene permetta di pubblicare avvisi di posto vacante destinati ai soli cittadini dei nuovi Stati membri, non impedirebbe che i vincitori dei concorsi organizzati in quest'ambito siano nominati al termine di una procedura di assunzione conforme all'art. 29 dello Statuto. Se così non fosse, l'insieme degli elenchi di idoneità costituiti in forza del regolamento derogatorio diventerebbe privo di effetti allo spirare del termine di validità di quest'ultimo.
76 Non bisognerebbe perdere di vista che i concorsi generali non sono diretti a ricoprire un posto specifico ma sono organizzati al fine di costituire riserve di assunzione dirette a ricoprire posti della stessa categoria e corrispondenti ad una certa carriera. I vincitori di questi concorsi generali sono allora inscritti su di un elenco d'idoneità e possono essere assunti se possiedono i requisiti necessari per occupare un posto specifico.
77 Nella seconda ipotesi, la motivazione del Tribunale resterebbe comunque senza un valido fondamento giuridico. Richiamando le sentenze Carbajo Ferrero/Parlamento e Gutiérrez de Quijano Llorens/Parlamento, precedentemente citate, il Parlamento fa valere che la sola regola da rispettare in questo contesto è di assicurare che le condizioni ed i requisiti siano identici negli avvisi pubblicati in occasione delle varie fasi della procedura, perché dal contenuto dell'avviso dipenderebbe la cornice giuridica che l'APN s'impone e che deve rispettare nel corso di tutta la procedura di assunzione.
78 Il convenuto in sede d'impugnazione sostiene che correttamente il Tribunale ha deciso che la consultazione dell'elenco di riserva dei cittadini dei nuovi Stati membri era subordinata all'annullamento della procedura avviata ed alla fissazione di nuove condizioni per la copertura del posto. Egli sostiene che il posto doveva essere attribuito nell'ambito di una procedura di statutaria di assegnazione del posto e che bisogna dunque riferirsi alle norme che regolano questa procedura per determinare se sia possibile tener conto di un elenco di riserva risultante da una procedura derogatoria. Egli ricorda che l'APN, conformemente alle norme statutarie, deve vigilare alla corrispondenza delle condizioni. Ora, una tale corrispondenza sarebbe impossibile tra un avviso di posto vacante pubblicato nel quadro di una procedura statutaria di assegnazione del posto ed un bando di concorso generale organizzato in applicazione del regolamento n. 626/95, poiché quest'ultimo imporrebbe necessariamente una condizione di nazionalità.
Valutazione
79 Secondo me risulta chiaramente dalla sentenza impugnata, ed il Parlamento non poteva errare al riguardo, che il Tribunale ha trattato unicamente il caso in cui l'APN, dopo avere aperto una procedura di copertura di un posto vacante in applicazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto, procede alla consultazione di elenchi di riserva redatti nell'ambito di un regime derogatorio alle disposizioni statutarie.
80 Lo Statuto stabilisce un insieme di regole dirette a realizzare un equilibrio tra, da una parte, la necessità di assicurare un avvenire professionale ai dipendenti meritevoli e, d'altra parte, la necessità di organizzare efficacemente un pubblico impiego che comprenda i cittadini di tutti gli Stati membri. A questo scopo, lo Statuto pone regole imperative come l'obbligo di destinare ogni dipendente ad un impiego della sua categoria o del suo quadro corrispondente al suo grado nel solo interesse del servizio e senza considerazioni di cittadinanza (art. 7, n. 1), il divieto di riservare un posto ai cittadini di uno Stato membro determinato (art. 27, terzo comma), o ancora l'obbligo di analizzare anzitutto le possibilità di assegnare un posto attraverso un'assunzione interna prima di passare alle candidature esterne (art. 29, n. 1).
81 A più riprese, il Consiglio ha apportato deroghe temporanee a questa regolamentazione: una prima volta, nel 1982, in occasione dell'adesione della Repubblica ellenica, in seguito, nel 1985, in occasione dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e, infine, nel 1995, al momento dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia attraverso il regolamento n. 626/95.
82 L'art. 1, n. 1, di questo regolamento è redatto nella maniera seguente:
«1. Fino al 31 dicembre 1999, i posti vacanti possono essere coperti mediante nomina di cittadini austriaci, finlandesi e svedesi, in deroga all'art. 4, secondo e terzo comma, all'art. 5, paragrafo 3, all'art. 7, paragrafo 1, all'art. 27, terzo comma, all'art. 29, paragrafo 1, punti a), b), c), e all'art. 31 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, entro il limite dei posti previsti a tale scopo nel quadro delle deliberazioni di bilancio adottate in seno alle istituzioni competenti.
2. Le nomine ai posti dei gradi A 3 (...) saranno decise in esito a un concorso per titoli ed esami organizzato alle condizioni stabilite nell'allegato III dello statuto.
3. Gli avvisi di posto vacante formeranno oggetto di pubblicità adeguata all'interno e all'esterno delle istituzioni comunitarie».
83 In forza di questa disposizione il Parlamento ha pubblicato, in una data che non risulta dal fascicolo, tre bandi di concorsi generali per l'assunzione, in una delle direzioni generali che lo compongono, rispettivamente di un capo divisione (F/M) di nazionalità austriaca, finlandese e svedese.
84 In questi bandi di concorso la natura delle funzioni era definita nella maniera seguente:
«Dipendente altamente qualificato, incaricato, sotto l'autorità di un direttore, della responsabilità di un settore specifico dell'attività del segretariato del Parlamento europeo ed in particolare:
- della ripartizione e del coordinamento dei lavori della sua divisione e di assicurare la qualità delle prestazioni dei suoi collaboratori;
- della gestione delle risorse finanziarie destinate a questo settore d'attività del segretariato generale;
- della rappresentanza del segretariato generale nell'ambito delle riunioni interistituzionali;
- - degli eventuali contatti con i parlamentari europei nell'ambito dei lavori del Parlamento europeo.
Le funzioni di questi posti di inquadramento in seno al Parlamento europeo esigono grandi capacità di coordinamento delle risorse umane e finanziarie disponibili, vale a dire organizzare i lavori d'unità, guidare i gruppi ed innovare per il miglioramento delle prestazioni».
85 L'avviso di posto vacante n. 8011 al quale aveva risposto il signor Richard era redatto nel seguente modo:
«Impiego: Direzione generale dell'Amministrazione Divisione delle infrastrutture e del servizio interno Divisione: Attrezzature e servizio interno 1 Capodivisione (F/M) (Carriera A 3)».
86 La natura delle funzioni era descritta nella seguente maniera:
«Dipendente molto qualificato, incaricato di dirigere e di organizzare i lavori dei servizi della divisione comprendenti in particolare la responsabilità dei servizi:
a) Risorse umane: Autisti, Operai addetti ai traslochi, Ufficio viaggi, e gestione dei contratti esterni ad essi afferenti;
b) Attrezzature: - Ufficio acquisti: mobili, macchine da scrivere, equipaggiamento tecnico,fotocopiatrici, vestiario di servizio;
- Assicurazioni e formalità doganali; - Magazzini e depositi;
c) Conferenze: - Organizzazione generale delle riunioni; - Tecnici di conferenze;
- Gestione delle riunioni relative alle domande di organismi esterni;
d) Inventario, finanze, messaggeria:
- Esecuzione finanziaria di tutte le voci di bilancio in rapporto con i servizi della divisione;
- Uscieri.
Queste attività richiedono il senso delle relazioni umane».
87 Risulta dal confronto di questi due avvisi che uno era indirizzato ai cittadini di una determinata nazionalità e conteneva una descrizione della natura delle funzioni estremamente generica, valida per qualunque posto di capodivisione, mentre l'altro non conteneva la condizione di nazionalità e definiva in maniera molto più precisa le funzioni in questione.
88 Il Tribunale ha, peraltro, constatato al punto 44 della sentenza impugnata che «il Parlamento ha ammesso di non aver applicato il regolamento [n. 629/95] nella presente procedura di nomina». Questa affermazione non è stata contestata nel corso della procedura innanzi alla Corte.
89 Ora, per quanto riguarda l'applicazione della procedura dell'art. 29 dello Statuto, per giurisprudenza costante l'avviso di posto vacante, che è redatto prima dell'apertura della prima fase della procedura dell'art. 29, n. 1, ne stabilisce il quadro, in particolare definendo la natura del posto da ricoprire ed annunciando le qualifiche e le conoscenze richieste ai candidati nell'interesse del servizio (18).
90 Il giudice comunitario ha avuto molte volte l'occasione di pronunciarsi sulla necessaria «corrispondenza» degli avvisi che introducono le differenti fasi previste dalla disposizione in contestazione. Egli ha, in particolare, dichiarato che una modificazione delle condizioni di partecipazione da una fase all'altra potrebbe svuotare le disposizioni dell'art. 29, n. 1, del loro effetto in quanto, se una istituzione potesse modificare le condizioni di partecipazione da una fase all'altra, per esempio attenuandole, essa escluderebbe dalla promozione o dal trasferimento i dipendenti dell'istituzione in oggetto che avrebbero potuto rispondere alle condizioni meno rigorose definite nel bando di concorso o permetterebbe alle istituzioni di essere, di fatto, libere di organizzare le procedure di assunzione esterne senza dover esaminare le candidature interne (19).
91 Ora, nella fattispecie, tutto si è svolto come se l'APN avesse modificato in corso di procedura il tenore dell'avviso di posto vacante.
92 Giustamente, pertanto, il Tribunale ha accertato al punto 45 della sentenza impugnata che, «procedendo ad una comparazione delle candidature del ricorrente e della signora S., l'APN ha violato l'art. 29, n. 1, dello Statuto».
93 Parimenti a ragione il Tribunale ha dichiarato, al punto 42 della sentenza impugnata, che «la consultazione dell'elenco di riserva dei cittadini dei nuovi Stati membri esigeva, dal canto suo, l'annullamento del procedimento intrapreso e la fissazione di nuovi requisiti per la copertura del posto». Si è riferito, a tal riguardo, alla propria sentenza del 18 marzo 1997, causa T-35/96, Rasmussen/Commissione (20), che condivido pienamente.
94 In quella causa, la Commissione aveva prima annullato un avviso di posto vacante pubblicato ai termini dell'art. 29 dello Statuto. Essa aveva successivamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso ai sensi del regolamento n. 626/95 per assegnare nove posti di capo unità di nazionalità austriaca, finlandese e svedese. Uno di questi concorsi generali era destinato a ricoprire specificatamente lo stesso posto che era stato oggetto dell'avviso di posto vacante annullato (punti 2 e 11 della sentenza Rasmussen/Commissione, precedentemente citata).
95 Ritengo che, così facendo, la Commissione abbia seguito l'unica procedura ammissibile quando, in occasione di un allargamento, di alcuni posti devono essere assegnati a cittadini dei nuovi Stati membri in ragione della loro nazionalità (21).
96 Non condivido, infatti, l'argomento del Parlamento, secondo il quale i regolamenti derogatori non impongono affatto che i vincitori dei concorsi organizzati per i cittadini di nuovi Stati membri «siano nominati attraverso procedure di affissione organizzate in forza del regime derogatorio. Se così fosse, tutti gli elenchi d'idoneità dei concorsi organizzati da tutte le istituzioni e destinati ai cittadini dei nuovi Stati membri scadrebbero il 31 dicembre 1999, data in cui scade la validità del regolamento derogatorio, cosa che non è affatto prevista nel regolamento derogatorio né corrisponde all'interesse delle istituzioni o all'interesse dei vincitori del concorso» (punto 42 del ricorso).
97 Infatti, poiché il regolamento n. 626/95 ha per oggetto e per effetto di garantire, entro certi limiti, l'assunzione di cittadini di uno Stato membro determinato e si fonda quindi interamente su considerazioni attinenti alla nazionalità, è nella logica del sistema che questo trattamento di favore riguardo ad una nazione determinata, ma discriminatorio per le altre, debba essere limitato nel tempo.
98 La conseguenza è che gli elenchi di riserva predisposti nel quadro della procedura di assunzione derogatoria scadono necessariamente nel momento in cui il contingente di posti destinati ad essere occupati in questo modo è esaurito, e al più tardi alla data di scadenza della validità del regolamento di deroga in forza del quale essi sono stati redatti.
99 Le considerazioni svolte dal Tribunale ai punti 42 al 44 della sentenza impugnata non incorrono dunque, a mio vedere, nelle critiche che indirizza loro il Parlamento. La loro pertinenza implica che il Tribunale ha fondato la propria decisione di annullare la nomina della signora S. su una motivazione giuridicamente fondata, e che non vi è motivo, dunque, di annullare la sentenza impugnata, anche indipendentemente dalle ragioni di rigetto del ricorso che ho indicato sopra, ai paragrafi 9-41.
100 In conclusione, malgrado l'esattezza di alcune critiche dirette contro la sentenza impugnata, non posso che proporre alla Corte di respingere, in quanto infondato, il ricorso del Parlamento.
Sulle spese
101 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Se, come io propongo, il ricorso del Parlamento sarà respinto, occorrerà accogliere le conclusioni del signor Richard e condannare l'istituzione alle spese del presente procedimento.
Conclusione
102 Invito la Corte a:
- respingere il ricorso; - condannare il Parlamento europeo alle spese.
(1) - Causa T-273/97, Richard/Parlamento (Racc. PI pag. II-235; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
(2) - GU L 66, p. 1.
(3) - Si tratta dei due candidati presi in considerazione dal direttore generale.
(4) - Racc. pag. II-2305, punti 59 e ss.
(5) - Sottolineato dall'autore.
(6) - Racc. pag. I-3319.
(7) - Sottolineato dall'autore.
(8) - Sentenze 12 marzo 1975, causa 23/74 (Racc. pag. 353; in prosieguo: la «sentenza Küster I») e 25 novembre 1976, causa 123/75 (Racc. pag. 1701; in prosieguo: la «sentenza Küster II»).
(9) - Sentenze del Tribunale 11 giugno 1996, causa T-118/95 (Racc. PI pag. I-A-283 e II-835), e della Corte 18 dicembre 1986, causa 246/84 (Racc. pag. 3989).
(10) - Sentenza 5 dicembre 1974, causa 176/73 (Racc. pag. 1361).
(11) - Sentenza della Corte 18 marzo 1999, causa C-304/97 P, Carbajo Ferrero/Parlamento (Racc. pag. I-1749); sentenze del Tribunale 22 maggio 1996, causa T-140/94, Gutiérrez de Quijano y Llorens/Parlamento (Racc. PI pag. I-A-241 e II-689), 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II-121) e 19 febbraio 1998, causa T-3/97, Campogrande/Commissione (Racc. PI pag. I-A-89 e II-215).
(12) - Sentenza Campogrande/Commissione, citata.
(13) - Punti 25 e 26.
(14) - Punti 10-13.
(15) - Sentenza Kuster I, punto 24.
(16) - Sentenza 14 luglio 1983, causa 10/82, (Racc. pag. 2397, punti 9 e 10).
(17) - Sentenza 23 febbraio 1994, cause riunite T-18/92 e T-68/92 (Racc. PI pag. I-A-47 e II-171).
(18) - Sentenza 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 1099, punto 39).
(19) - Sentenza 28 febbraio 1989, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 e 232/87, Van der Stijl e Cullington/Commissione (Racc. pag. 511).
(20) - Racc. PI pag. I-A-61 e II-187, punto 62.
(21) - Al di fuori di questi casi, le istituzioni hanno, tuttavia, sempre la possibilità di riservare un posto ad una nazionalità o di fissare una condizione quanto alla perfetta conoscenza di una determinata lingua qualora ciò sia giustificato da ragioni che abbiano relazione con il funzionamento dei suoi servizi (v. sentenza 4 marzo 1964, causa 15/63, Lassalle/Parlamento, Racc. pag. 57).
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