Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Il presente ricorso verte sul riesame della sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») 11 marzo 1999, causa T-137/94 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2. Per quanto attiene alla storia dei rapporti tra l'industria siderurgica e la Commissione negli anni 1970-1990, con particolare riguardo alle normative adottate per fronteggiare la crisi manifesta del settore e alla decisione della Commissione 19 luglio 1988, 2448/88/CECA, che istituisce un sistema di sorveglianza relativamente a taluni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (in prosieguo: la «decisione n. 2448/88»), si rinvia alla sentenza impugnata. In conformità della decisione citata, il sistema di sorveglianza giungeva a scadenza il 30 giugno 1990, per essere sostituito da un regime di informazione individuale e volontario .
3. Il 16 febbraio 1994 la Commissione adottava, nei confronti di diciassette imprese siderurgiche europee e di una delle loro associazioni, la «decisione (...) 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi» (in prosieguo: la «decisione»). La Commissione riteneva che i destinatari della decisione avessero violato il diritto della concorrenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, instaurando sistemi di scambi di informazioni contrari alle regole di concorrenza nonché procedendo a fissazioni dei prezzi e a ripartizioni del mercato. La Commissione infliggeva ammende a quattordici imprese. Nel caso della ARBED SA (in prosieguo: la «ricorrente») la Commissione fissava un'ammenda pari a ECU 11 200 000.
4. Numerose imprese interessate, tra cui la ricorrente, nonché l'associazione di imprese impugnavano la decisione dinanzi al Tribunale, che, infine, riduceva l'ammenda della ricorrente a EUR 10 000 000, respingendo il ricorso per il resto.
5. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte l'11 maggio 1999, la ricorrente ha proposto ricorso avverso la detta sentenza.
II - Conclusioni delle parti e motivi di impugnazione
6. Nell'ambito del ricorso da essa proposto, la ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale e,
- se lo stato degli atti lo consente, annullare la decisione della Commissione e condannare la Commissione alle spese dei due procedimenti,
o
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale e riservare le spese.
La Commissione chiede che la Corte voglia
1. respingere il ricorso e
2. condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
7. Secondo quanto risulta dall'atto introduttivo, la ricorrente si fonda sui seguenti motivi di impugnazione:
Primo motivo di impugnazione
«Motivo composto di più parti, fondato sul rifiuto da parte del Tribunale di censurare il fatto che la decisione è stata indirizzata, e l'ammenda è stata inflitta, all'ARBED anziché alla TradeARBED».
Secondo motivo di impugnazione
«Fondato sul modo in cui il Tribunale ha accertato la sussistenza del quorum necessario per la deliberazione in merito alla decisione».
Terzo motivo di impugnazione
«Fondato sul fatto che il Tribunale, ritenendo che la decisione fosse regolarmente autenticata, ha violato il diritto dell'ARBED all'osservanza delle forme sostanziali».
Quarto motivo di impugnazione
«Fondato sull'uso da parte del Tribunale delle informazioni ottenute mediante misure di organizzazione del procedimento».
Quinto motivo di impugnazione
«Fondato sulla violazione dell'art. 65 del Trattato CECA da parte del Tribunale».
Sintesi dei motivi di impugnazione e dei loro capi in base ai punti giuridicamente più rilevanti
8. Dalle osservazioni sui singoli motivi e sulle loro parti emerge che la ricorrente fa valere diverse violazioni del Trattato CECA. In sintesi, riconducendo i motivi a criteri giuridici fondamentali, la ricorrente ritiene che nella sentenza impugnata il Tribunale abbia violato il diritto comunitario:
- ritenendo a torto che la decisione fosse formalmente legittima, sebbene
nel procedimento dinanzi alla Commissione fossero stati violati diritti procedurali (quarto motivo di impugnazione) e
la decisione non fosse stata emanata in maniera corretta (secondo e terzo motivo di impugnazione);
- ritenendo a torto che la decisione fosse materialmente legittima,
anche se i comportamenti contestati nella decisione non potevano produrre effetti contrari al «gioco normale della concorrenza» ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA (quinto motivo di impugnazione), e
l'adozione della decisione nei confronti della ricorrente era illegittima (primo motivo di impugnazione).
9. L'analisi che segue è basata sulla sintesi sopra riportata. I motivi di impugnazione dedotti dalla ricorrente, i loro capi e le censure che contengono, nonché gli argomenti presentati dalla Commissione, vengono riferiti a tali singoli punti.
10. I motivi di impugnazione sollevati nel presente procedimento coincidono talora con quelli dedotti nella causa C-194/99 P, Thyssen Stahl AG/Commissione delle Comunità europee , o con parti dei medesimi. In tal caso, mi riferirò pertanto alle conclusioni che ho presentato oggi stesso nella causa Thyssen.
III - Esame del caso
A - Sui motivi di impugnazione con cui si censura una valutazione erronea della legittimità formale della decisione
1. Sulla violazione dei diritti della difesa da parte della Commissione e sulla possibilità di sanatoria (quarto motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
11. La ricorrente sostiene che, in conformità della giurisprudenza della Corte , il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione a motivo della violazione dei diritti della difesa, poiché nel procedimento amministrativo essa non avrebbe avuto accesso ad una serie di documenti di notevole rilevanza per valutare il ruolo svolto dalla DG III.
12. Al punto 78 della sentenza ICI il Tribunale stesso avrebbe constatato che il mancato accesso ad informazioni costituisce una violazione dei diritti della difesa se l'omessa divulgazione delle informazioni «ha potuto influenzare a scapito della ricorrente lo svolgimento del procedimento e il contenuto della decisione». Il Tribunale avrebbe rilevato, implicitamente ma con chiarezza, che tale era il caso nella fattispecie. Infatti ai punti 629 e segg. della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe constatato, alla luce della testimonianza del signor Kutscher, che, con il suo comportamento nell'ambito del sistema di sorveglianza tra la metà del 1988 e la fine del 1990, la DG III aveva introdotto «una certa ambiguità nella portata del concetto di "giuoco normale della concorrenza" ai sensi del Trattato CECA».
13. Solo in seguito a misure istruttorie del Tribunale essa avrebbe ottenuto l'accesso ai detti documenti, nell'ultima fase del procedimento giurisdizionale. Tuttavia, secondo la giurisprudenza citata, una violazione dei diritti della difesa avvenuta in fase di procedimento amministrativo non può più essere regolarizzata nel procedimento dinanzi al Tribunale.
14. La Commissione ritiene che la ricorrente non prenda in considerazione che i documenti da essa menzionati sarebbero documenti interni ed osserva che, secondo la giurisprudenza comunitaria , siffatti documenti non dovrebbero essere comunicati nell'ambito del procedimento amministrativo. Per contro, la giurisprudenza citata dalla ricorrente concernerebbe documenti provenienti da altre imprese coinvolte nell'inchiesta.
15. Riferendosi all'argomento dedotto dalle allora ricorrenti, sintetizzato dal Tribunale nell'ordinanza 19 giugno 1996 , la Commissione rileva che la stessa ricorrente avrebbe ammesso che nell'ambito del procedimento amministrativo si applica la regola della riservatezza dei documenti interni della Commissione.
Analisi
16. Poiché le censure riflettono sostanzialmente gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi in base ai quali occorre dichiarare infondato il quarto motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 40 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. Tali motivi si applicano mutatis mutandis.
17. A titolo complementare occorre rilevare che neanche lo specifico rinvio al punto 632 della sentenza impugnata è atto a modificare questa analisi. Per quanto riguarda la rilevanza della «certa ambiguità» di cui al punto citato rimando ai paragrafi 173 e segg. delle conclusioni da me presentate nella causa C-194/99 P. Detti motivi si applicano mutatis mutandis.
18. Non occorre poi indugiare oltre sulla questione sollevata dalla ricorrente se il diritto comunitario consenta di sanare, nel corso del procedimento giurisdizionale la presunta irregolarità procedurale compiuta dalla Commissione, perché - come si è dimostrato - la Commissione non ha violato alcuna regola di procedura.
19. Pertanto il quarto motivo di impugnazione, con cui si censura una violazione dei diritti della difesa nel procedimento dinanzi alla Commissione, va dichiarato infondato.
2. Sulla decisione della Commissione
a) Sul quorum richiesto per la deliberazione della Commissione in merito alla decisione (secondo motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
20. La ricorrente contesta i punti 122 e segg. della sentenza impugnata. Essa fa valere che il Tribunale avrebbe interpretato in maniera manifestamente contraddittoria il verbale della riunione collegiale della Commissione, tenutasi il 16 febbraio 1994, in cui è stata adottata la decisione, con riguardo al raggiungimento del quorum all'uopo necessario.
21. Infatti non vi sarebbe motivo di dare priorità all'elenco dei membri della Commissione presenti figurante a pagina 2 del verbale, rispetto all'elenco dei presenti riportato a pagina 40. Tuttavia, come constaterebbe il Tribunale stesso al punto 125 della sentenza impugnata, in quest'ultimo elenco si menzionerebbe che «[taluni membri di gabinetto dei Commissari] assistono alla seduta in assenza dei membri della Commissione».
22. Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte la ricorrente sottolinea la rilevanza del principio di collegialità, di cui dovrebbe perciò essere «garantito» il rispetto.
23. La Commissione sostiene anzitutto che il motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto spetterebbe esclusivamente al Tribunale valutare i fatti e il valore che va attribuito ai mezzi probatori prodotti dinanzi ad esso.
24. Qualora la Corte dovesse dichiarare ricevibile il motivo di impugnazione, la Commissione ritiene che esso sia infondato. Il Tribunale avrebbe fondatamente preso in considerazione l'elenco figurante a pagina 2 del verbale della riunione, il cui scopo era un'esatta rilevazione delle presenze o assenze dei membri della Commissione nella riunione in questione. Dubitare dell'esattezza di detto elenco sulla base di un altro brano estratto dal verbale, che non aveva tale scopo, equivarrebbe ad attribuire priorità a conseguenze indirette derivanti da un documento il cui contenuto sarebbe del tutto estraneo alla questione da esaminare, rispetto ad un mezzo probatorio che riguarderebbe direttamente detta questione. Ciò sarebbe contrario al principio della presunzione di validità inerente agli atti comunitari.
25. Infine la Commissione ritiene che la ricorrente non abbia interpretato in maniera corretta la pagina 40 del verbale. Come illustrato dal Tribunale, la presenza dei capi di gabinetto dei Commissari nel corso di una riunione della Commissione non indicherebbe necessariamente l'assenza dei Commissari per l'intera durata della riunione.
Analisi
26. Poiché le censure riflettono sostanzialmente gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi in base ai quali occorre dichiarare irricevibile il secondo motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 52 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. Tali motivi si applicano mutatis mutandis.
27. Pertanto il secondo motivo di impugnazione, con cui si censura che non si sarebbe tenuto conto del mancato raggiungimento del quorum necessario per la deliberazione della Commissione in merito alla decisione, va dichiarato irricevibile.
b) Sulla regolare autenticazione della deliberazione della Commissione in merito alla decisione (terzo motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
28. La ricorrente contesta i punti 143 e segg. della sentenza impugnata, in cui il Tribunale considererebbe erroneamente che la deliberazione della Commissione in merito alla decisione sia stata autenticata in maniera regolare, vale a dire conformemente all'art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione del 1993.
29. Tuttavia ciò si verificherebbe solo se il testo della decisione fosse strettamente unito al verbale e il verbale recasse le firme del presidente e del segretario generale della Commissione, il che non sarebbe dimostrato.
30. Al punto 144 della sentenza impugnata il Tribunale sarebbe partito dall'erroneo presupposto che si potesse presumere l'osservanza di questa forma sostanziale.
31. Pertanto la ricorrente ritiene che la sentenza debba essere annullata. Poiché lo stato degli atti lo consente, occorrerebbe imporre alla Commissione di fornire in via definitiva la prova che la decisione adottata nella riunione della Commissione tenutasi il 16 febbraio 1994 sia stata concretamente «allegata» alla versione originale del verbale di questa riunione.
32. La Commissione rinvia alle osservazioni del Tribunale contenute ai punti 141 e segg. della sentenza impugnata. Il Tribunale si sarebbe fondatamente riferito alla presunzione di validità inerente agli atti comunitari ed al fatto che il regolamento interno della Commissione non stabilisce le modalità secondo cui un atto avrebbe dovuto essere allegato all'altro; inoltre esso constaterebbe che la ricorrente non ha provato che gli atti non erano stati allegati.
33. Infine il Tribunale avrebbe osservato che la ricorrente non ha evidenziato differenze sostanziali tra la versione notificata della decisione e quella che sarebbe stata allegata al verbale.
Analisi
34. Poiché le censure riflettono sostanzialmente gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi in base ai quali occorre dichiarare irricevibile il terzo motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 68 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. Tali motivi si applicano mutatis mutandis.
35. Pertanto il terzo motivo di impugnazione, con cui si censura il presunto mancato riconoscimento dell'autenticazione non regolare della decisione della Commissione, va dichiarato irricevibile.
B - Sul motivo di impugnazione tratto dall'erronea valutazione della legittimità materiale della decisione (quinto motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
36. La ricorrente contesta i punti 295 e segg. della sentenza impugnata. Essa ritiene che ai punti 297 e seg. della sentenza impugnata il Tribunale abbia interpretato l'art. 65 del Trattato CECA, in particolare la nozione di «gioco normale della concorrenza», diversamente da quanto emerge dalla giurisprudenza dei giudici comunitari , senza tener conto della collocazione di questa disposizione nell'ambito del Trattato CECA e di altri scopi perseguiti dal Trattato CECA. Tuttavia la portata dell'art. 65 del Trattato CECA andrebbe interpretata alla luce della situazione economica globale e della politica perseguita dalla Commissione.
37. Soltanto una siffatta interpretazione dell'art. 65 del Trattato CECA, che tiene conto del Trattato CECA nel suo complesso, consentirebbe di spiegare i comportamenti della Commissione. Infatti, per quanto riguarda la rilevanza del modus operandi della Commissione, ai punti 551 e 631 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe constatato, rimandando alla testimonianza resa dal funzionario della Commissione, signor Kutscher, che la Commissione stessa è partita dal presupposto che gli incontri tra le imprese, nel corso dei quali sarebbero state scambiate informazioni sui prezzi e programmazioni individuali, costituirebbero pratiche che non violano l'art. 65 del Trattato CECA e che la Commissione avrebbe tollerato perlomeno tacitamente.
38. Tuttavia, al punto 632 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe constatato che «non è necessario pronunciarsi sulla questione di sapere fino a che punto le imprese potevano scambiare dati individuali per preparare riunioni consultive con la Commissione senza, per questo, infrangere l'art. 65, n. 1, del Trattato». Il Tribunale si sarebbe quindi rifiutato di interpretare l'art. 65 del Trattato CECA alla luce di una visione globale del Trattato CECA, anche se - come emerge dai punti 272 e segg. della sentenza impugnata - la ricorrente aveva dedotto questo argomento nel procedimento dinanzi al Tribunale.
39. Rinviando ai punti 293 e segg., e in particolare ai punti 297 e segg. della sentenza impugnata, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia fondatamente dichiarato che, anche nel suo contesto, l'art. 65 del Trattato CECA non può essere interpretato nel senso che sarebbero consentite pratiche incompatibili con lo scopo e con la lettera di questa disposizione.
40. Il Tribunale avrebbe esaminato in maniera esauriente il modus operandi della Commissione nel corso delle attività oggetto della verifica ed avrebbe ritenuto che la Commissione non abbia mai incoraggiato le pratiche restrittive della concorrenza delle diverse imprese e che, anche se si provasse che la Commissione le ha tollerate, ciò non avrebbe potuto avere l'effetto di sottrarre la ricorrente alla propria responsabilità. Cionondimeno il Tribunale avrebbe tenuto conto del modus operandi della Commissione per ridurre l'entità dell'ammenda fornendo la motivazione che, con tale modus operandi, si sarebbe introdotta una certa ambiguità in relazione alla nozione di «gioco normale della concorrenza».
41. Così come viene citato dalla ricorrente, il punto 632 della sentenza impugnata sarebbe abbreviato ed avulso dal contesto. Dal testo completo di questo punto emergerebbe che il Tribunale ha ritenuto irrilevante la questione sollevata dalla ricorrente, in quanto essa riguarderebbe attività il cui esame non competeva al Tribunale [«non essendo tale lo scopo delle riunioni della commissione travi (...)»].
Analisi
42. Poiché le censure riflettono sostanzialmente gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi in base ai quali occorre dichiarare infondato il quinto motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 135 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. Tali motivi si applicano mutatis mutandis.
43. In relazione al punto 632 della sentenza impugnata occorre aggiungere che la censura secondo cui il Tribunale non si sarebbe occupato degli argomenti dedotti dall'allora ricorrente non è pertinente. Essi vengono presi in esame ai punti 293 e segg. della sentenza impugnata. Dal punto di vista del contenuto il brano contestato dalla ricorrente si situa in un contesto del tutto diverso, vale a dire la verifica dell'entità dell'ammenda sulla base di un confronto tra l'impatto economico degli atti anticoncorrenziali e la situazione economica che avrebbe potuto configurarsi anche in assenza dei comportamenti contestati. Unicamente nel contesto trattato al punto 632 della sentenza impugnata - e non in generale - il Tribunale non ha ritenuto necessario esaminare quali comportamenti rientrassero ancora nell'ambito di applicazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.
44. Il quinto motivo di impugnazione va quindi dichiarato, anche sotto tale aspetto, infondato.
45. Pertanto il quinto motivo di impugnazione, con cui si censura un'erronea valutazione della legittimità materiale della decisione, va dichiarato interamente infondato.
C - Sul motivo di impugnazione con cui si censura il fatto che la decisione sia indirizzata alla ricorrente (primo motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
46. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia a torto disconosciuto che la decisione è nulla, come invece si sarebbe dovuto constatare. Infatti la Commissione avrebbe indirizzato la comunicazione degli addebiti alla TradeARBED, non alla ricorrente. Questa non avrebbe preso parte neanche in seguito al procedimento, ma, ciononostante, è stata l'unica destinataria della decisione. In particolare la ricorrente censura quanto di seguito illustrato.
47. In primo luogo, la ricorrente contesta i punti 92 e seg. della sentenza impugnata. Essa ritiene che il Tribunale abbia violato i suoi diritti della difesa. Infatti, nei punti contestati, esso avrebbe giustificato l'adozione della decisione nei confronti della ricorrente fornendo una motivazione che non coincide con quella fornita dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti alla TradeARBED. Pertanto né la TradeARBED né la ricorrente stessa avrebbero potuto far valere i propri diritti della difesa: la TradeARBED non avrebbe potuto presentare nell'ambito del procedimento amministrativo osservazioni in merito ad una motivazione, non contenuta in tale forma nella comunicazione degli addebiti, e la ricorrente stessa non avrebbe potuto presentare osservazioni in merito alla motivazione del Tribunale, visto che nessuna motivazione di questo genere figurava nella decisione.
48. La Commissione ritiene che il problema del non essere stato formalmente ed espressamente segnalato alla ricorrente che la Commissione aveva intenzione di imputarle la responsabilità della condotta della TradeARBED sia stato ampiamente discusso nel procedimento dinanzi al Tribunale e che, pertanto, la ricorrente abbia avuto modo di far valere i propri diritti della difesa in tale ambito. Rinviando alla giurisprudenza della Corte , la Commissione osserva che il Tribunale avrebbe potuto valutare la questione anche d'ufficio.
49. In secondo luogo, la ricorrente censura il punto 92 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale, esaminando se le due imprese costituiscano, dal punto di vista giuridico, una stessa ed unica «impresa» ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, dichiara «pacifico che la TradeARBED non stabilisce in modo autonomo la propria condotta sul mercato comunitario delle travi, bensì applica, sostanzialmente, le istruzioni impartitele dalla ricorrente [ARBED]». Il Tribunale avrebbe basato questa valutazione su una pura e semplice affermazione, cosicché avrebbe violato l'obbligo di motivazione.
50. La Commissione sostiene che il punto 92 della sentenza impugnata è sufficientemente motivato e giustifica la conclusione che la giurisprudenza della Corte citata ai punti 90 e 91 della sentenza impugnata sia applicabile per analogia alla ARBED.
51. In terzo luogo, la ricorrente contesta i punti 98 e segg. e fa valere che il Tribunale ha fondato la sentenza impugnata su una motivazione contraddittoria, equivalente ad un difetto di motivazione. Infatti, dagli stessi elementi fattuali esso avrebbe desunto al contempo, da un lato, che non erano chiari i rispettivi ruoli e responsabilità della ricorrente e della società controllata TradeARBED e, dall'altro, che la ricorrente ha ritenuto, sin dall'inizio, che la Commissione le avrebbe imputato la responsabilità della condotta della società controllata TradeARBED.
52. La Commissione ritiene che la ricorrente abbia frainteso la sentenza impugnata. Se al punto 98 della sentenza impugnata il Tribunale desume dalle constatazioni di cui al punto 97 che vi è stata incertezza quanto ai rispettivi ruoli e responsabilità delle due società, non ha con ciò dichiarato che questa incertezza si sia ripercossa sulla ricorrente. Dalle constatazioni emergerebbe che riguardo alla ricorrente non vi è stata incertezza quanto ai rispettivi ruoli e responsabilità delle due società, poiché essa, a quanto pare, non avrebbe mai posto in dubbio di costituire il destinatario del procedimento amministrativo. L'osservazione del Tribunale contenuta al punto 99 della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente avrebbe ritenuto, sin dall'inizio, che la Commissione le avrebbe imputato la responsabilità della condotta della società controllata TradeARBED, deriverebbe, com'è logico, dal fatto che nel procedimento amministrativo la ricorrente ha sempre agito come se fosse, analogamente alla società controllata, oggetto dell'indagine condotta dalla Commissione. Ciò risulterebbe dalle circostanze descritte al punto 96 della sentenza impugnata.
53. In quarto luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la portata della comunicazione degli addebiti in base ad elementi a questa estranei. Essa rimanda in particolare alle circostanze citate al punto 96 della sentenza impugnata, che il Tribunale avrebbe preso in considerazione per determinare la portata della comunicazione degli addebiti.
54. La Commissione ritiene che la ricorrente snaturi la valutazione del Tribunale, il quale non avrebbe mai messo in questione il fatto che la TradeARBED fosse destinataria della comunicazione degli addebiti. Il Tribunale avrebbe esaminato diversi aspetti di fatto al solo fine di accertare se la ricorrente fosse a conoscenza delle accuse che la Commissione aveva mosso alla società controllata nella comunicazione degli addebiti. Esso avrebbe altresì esaminato se inoltre la ricorrente abbia avuto o no l'opportunità di presentare osservazioni in merito e se, per questo, l'adozione della decisione nei suoi confronti, a motivo del comportamento della società controllata, abbia violato i suoi diritti della difesa.
55. In quinto luogo, la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver commesso un manifesto errore di fatto, equivalente ad un difetto di motivazione. Infatti esso avrebbe affermato, per provare che la ricorrente sapeva sin dall'inizio che le sarebbero state imputate le presunte infrazioni, che l'ufficio legale della ricorrente avrebbe risposto a diverse richieste di chiarimenti inviate dalla Commissione alla TradeARBED e che della comunicazione degli addebiti, parimenti indirizzata alla TradeARBED, si sarebbe occupato l'avvocato della ricorrente.
56. La Commissione ritiene che errori «relativi ai fatti» commessi dal Tribunale non siano soggetti all'esame della Corte. Inoltre il Tribunale non si sarebbe fondato su tali mezzi probatori per affermare che la ricorrente fosse destinataria della comunicazione degli addebiti, bensì unicamente per concludere che la ARBED era venuta a conoscenza della comunicazione.
57. Infine la ricorrente lamenta, in sesto luogo, che il Tribunale, equiparando semplici richieste di chiarimenti inviate dalla Commissione alla comunicazione degli addebiti, le avrebbe impedito, commettendo un manifesto errore di diritto, di esercitare i suoi diritti della difesa, tutelati in quanto diritti fondamentali. La ricorrente rinvia al punto 100 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale affermerebbe che essa avrebbe avuto modo, in occasione della richiesta di chiarimenti relativi al proprio volume di affari, di far valere le proprie osservazioni in ordine all'imputazione della responsabilità cui era intenzionata la Commissione.
58. Una semplice richiesta di chiarimenti non presenterebbe nessuna delle caratteristiche tipiche di una comunicazione degli addebiti. Se anche la si considerasse tale, essa non conterrebbe le considerazioni in base alle quali la Commissione avrebbe inteso imputare alla ricorrente il comportamento della TradeARBED; pertanto la ricorrente non avrebbe potuto difendersi.
59. La Commissione nega che il Tribunale abbia equiparato la richiesta di chiarimenti ad una comunicazione degli addebiti. Esso si sarebbe limitato a constatare che la ricorrente avrebbe potuto far valere le proprie osservazioni in ordine all'imputazione del comportamento della TradeARBED. Non potrebbe sorgere alcun dubbio sullo scopo di una richiesta di chiarimenti relativa al volume di affari avanzata nell'ambito di un'istruttoria in cause in materia di concorrenza.
Analisi
1. Sulla nozione di «impresa» ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA
60. Con il secondo argomento dedotto nell'ambito del primo motivo di impugnazione la ricorrente contesta dal punto di vista giuridico la tesi del Tribunale, secondo cui la Commissione sarebbe giustamente partita dal presupposto che la TradeARBED ed essa stessa costituiscano insieme un'«impresa» ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.
61. Al punto 92 della sentenza impugnata il Tribunale ha fondato tale tesi su diversi fatti (TradeARBED: società controllata al 100%, semplice società di distribuzione, vendita dei prodotti in questione solo per conto della ricorrente, reddito derivante solo da provvigioni).
62. Ciò costituisce una valutazione di fatti allo scopo di provare che la TradeARBED agiva in base ad istruzioni, uno dei fattori fondamentali per l'esistenza di un'unica «impresa» ai sensi della legislazione comunitaria in materia di intese . Tuttavia, gli apprezzamenti di fatto, salvo il caso di snaturamento, non possono costituire in quanto tali oggetto di verifica nell'ambito del procedimento di impugnazione .
63. Il primo motivo di impugnazione, nella parte in cui verte sul fraintendimento della nozione di «impresa» ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, va quindi dichiarato irricevibile.
2. Sul destinatario della comunicazione degli addebiti
64. Con gli altri argomenti dedotti nell'ambito del primo motivo di impugnazione la ricorrente fa valere, nel complesso, che il suo coinvolgimento nel procedimento, prima che fosse adottata la decisione, non sarebbe avvenuto in modo regolare. Ciò emerge da quanto qui di seguito illustrato.
65. Con il primo, quarto e sesto argomento relativi al primo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che a torto sarebbe stata negata la violazione dei suoi diritti della difesa, quando questa risulta dal fatto che l'interessata, non essendo formalmente destinataria della comunicazione degli addebiti, non era neppure, formalmente, parte nel procedimento dinanzi alla Commissione.
66. Con il terzo e il quinto argomento dedotti nell'ambito del primo motivo di impugnazione la ricorrente contesta la soluzione data dal Tribunale alla questione della misura in cui essa, comunque, sapeva o avrebbe dovuto sapere che il rapporto con la controllata avrebbe costituito oggetto della decisione e, in definitiva, avrebbe anche giustificato l'adozione della decisione nei suoi confronti.
67. Occorre procedere ad un'analisi giuridica di questi ultimi argomenti solo se si accerta che il primo motivo di impugnazione è fondato in relazione ai precedenti argomenti. In linea di principio, sarebbe infatti superfluo accertare un'erronea valutazione del Tribunale sul punto se la ricorrente sapesse o dovesse sapere che poteva esserle imputato il comportamento di una società controllata, qualora una decisione fosse già illegittima per il solo fatto che il suo destinatario non era formalmente destinatario della comunicazione degli addebiti.
68. Pertanto si deve anzitutto esaminare la questione fondamentale: nei punti contestati della sentenza impugnata ha il Tribunale correttamente valutato la partecipazione della ricorrente al procedimento dinanzi alla Commissione?
69. Dagli accertamenti di fatti del Tribunale emerge che la comunicazione degli addebiti non era stata formalmente indirizzata alla ricorrente. Per il resto la Commissione non ha proceduto, «in alcun momento nel corso del procedimento amministrativo, a dare alla ricorrente formale notizia del proprio intendimento di imputarle la responsabilità del comportamento della TradeARBED, contestato nella comunicazione degli addebiti, e di infliggerle, conseguentemente, un'ammenda calcolata in base al suo volume di affari» .
70. La Corte ha già sottolineato più volte la rilevanza della comunicazione degli addebiti per la tutela dei diritti della difesa. Nella sentenza CMB essa ha osservato quanto segue:
«Secondo una giurisprudenza costante, la comunicazione degli addebiti deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la Commissione in tale stadio del procedimento. La garanzia procedurale essenziale costituita dalla comunicazione degli addebiti è un'applicazione di un principio fondamentale del diritto comunitario il quale esige il rispetto delle prerogative della difesa in qualsiasi procedimento (sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punti 10 e 14).
Ne consegue che la Commissione è tenuta a precisare in maniera inequivocabile, nella comunicazione degli addebiti, le persone a cui potrebbero essere inflitte ammende.
E' giocoforza constatare che una comunicazione degli addebiti che si limiti ad identificare come autore di un'infrazione un organismo collettivo (...) non consente alle società che costituiscono tale organismo di essere sufficientemente informate del fatto di essere passibili di ammende individuali nel caso in cui l'infrazione dovesse essere accertata (...).
Analogamente, una comunicazione degli addebiti così formulata non basta per mettere in guardia le società interessate sul fatto che l'ammontare delle ammende inflitte sarà fissato in relazione ad una valutazione della partecipazione di ciascuna società al comportamento configurante la pretesa infrazione».
71. Orbene, qual è il significato di questa giurisprudenza in relazione alla tutela di diritti della difesa in un caso come quello di specie, in cui - a differenza della causa CMB - non si tratta tanto del contenuto della comunicazione degli addebiti quanto piuttosto del fatto che la comunicazione non è stata indirizzata alla successiva destinataria della decisione? Punto di partenza delle riflessioni dev'essere la tutela dei diritti della difesa, cui è stata attribuita priorità anche nella sentenza CMB.
72. La comunicazione degli addebiti non deve soltanto rendere noto al suo destinatario quali illeciti in materia di concorrenza la Commissione reputi realizzati da determinati autori attraverso determinati comportamenti, ma deve altresì indicare espressamente - come confermato dalla sentenza CMB - il soggetto passibile di ammenda. Vero è che, secondo le constatazioni del Tribunale, alcuni indizi corroborano la tesi secondo cui la ricorrente doveva sapere chiaramente, almeno in linea generale, che poteva esserle imputata, in qualità di società capogruppo, la responsabilità dal punto di vista del diritto della concorrenza del comportamento della società controllata; tuttavia ciò non significa che dovesse esserle parimenti chiaro che la Commissione intendeva utilizzare tale possibilità giuridica nel caso concreto.
73. Questa distinzione è importante in quanto solo l'esatta conoscenza del fatto che la Commissione aveva preso concretamente in considerazione una responsabilità della ricorrente per il comportamento della TradeARBED avrebbe prodotto una particolare esigenza di difesa.
74. Infatti nel contesto di gruppi come quello della fattispecie possono senz'altro esserci differenze negli interessi alla difesa dei potenziali destinatari di una decisione. Vero è che per quanto attiene agli «elementi che configurano la violazione», le linee di difesa di una società controllata e della società capogruppo dovrebbero coincidere ampiamente (entrambe perseguono lo stesso obiettivo, vale a dire mettere in questione l'illegittimità del comportamento della società controllata); ciò non vale tuttavia necessariamente quando si tratti di individuare «l'autore della violazione» e soprattutto di determinare la responsabilità di ciascuna imprese per il comportamento dell'altra. Infatti, una società capogruppo potenzialmente responsabile può ad esempio ritenere utile di sottolineare l'autonomia della società controllata nei confronti della società capogruppo o di negare che infrazioni commesse dalla controllata le abbiano apportato un vantaggio, al fine di sottrarsi alla responsabilità.
75. Quindi, se è possibile che i vari membri di un gruppo non abbiano più interessi comuni di difesa, indirizzare la comunicazione degli addebiti alle imprese potenzialmente responsabili serve ad indicare espressamente che la Commissione ha preso concretamente in considerazione la responsabilità e, che pertanto, può sorgere un acuto bisogno di presentare argomenti di difesa che tengano conto degli interessi individuali. Tuttavia, per soddisfare questo particolare scopo di segnalazione, non basta che il contenuto della comunicazione degli addebiti sia resto noto ai potenziali responsabili, ma occorre inoltre che la comunicazione sia loro indirizzata anche formalmente.
76. Nel caso di specie è pacifico che la comunicazione degli addebiti non era indirizzata alla ricorrente, i cui diritti della difesa sono stati quindi violati in quanto non è forse stato chiarito in maniera sufficiente che poteva essere necessaria una difesa individuale in relazione alla sua influenza sul comportamento della TradeARBED. Pertanto, in linea di principio, la decisione va già considerata illegittima per il solo fatto di avere come destinataria la ricorrente. Per i motivi sopra illustrati (particolare «funzione di avviso» della comunicazione), un'effettiva conoscenza del contenuto della comunicazione degli addebiti non è rilevante.
77. Ne consegue che il Tribunale, confermando che la Commissione aveva legittimamente adottato la decisione nei confronti della ricorrente, anche se la comunicazione degli addebiti era indirizzata solo alla TradeARBED, potrebbe aver commesso un errore di diritto.
3. Sulla possibilità che un vizio di forma sia sanato dallo stesso comportamento della ricorrente
78. Tuttavia, secondo quanto constatato dal Tribunale al punto 99 della sentenza impugnata, la comunicazione degli addebiti è pervenuta «nella sfera interna» della successiva destinataria della decisione, che ha preso piena conoscenza del suo contenuto. Al punto 96 il Tribunale ha constatato che, prima dell'adozione della decisione, tra la ricorrente e la Commissione era intercorso uno scambio di corrispondenza su importanti questioni connesse alla decisione che la Commissione intendeva adottare (ad esempio sulla partecipazione a diverse riunioni dei produttori di travi, sull'accesso agli atti della Commissione, sulla trasmissione di dati relativi al fatturato) e che la ricorrente aveva inviato collaboratori del suo ufficio legale in qualità di legali della TradeARBED alle audizioni presso la Commissione.
79. Pertanto occorre chiedersi se forse, in via eccezionale, il fatto che la comunicazione degli addebiti non fosse indirizzata formalmente alla ricorrente non abbia comportato alcuna violazione dei diritti della difesa.
80. Al punto 101 della sentenza impugnata il Tribunale osserva al riguardo quanto segue:
«Peraltro, in considerazione di tutte le circostanze della specie, il Tribunale ritiene che la lettera del signor Temple Lang del 30 giugno 1992, che sottolineava come la ARBED non fosse destinataria della comunicazione degli addebiti e sembrava negarle, pertanto, il diritto di accedere al fascicolo, per quanto possa essere spiacevole, non ha effettivamente pregiudicato il diritto di difesa della ricorrente (...)».
81. In questo punto il Tribunale parte quindi manifestamente dal presupposto - implicito - che un'irregolarità procedurale compiuta dalla Commissione non comporta la nullità della decisione se gli interessi della difesa dell'interessato sono stati tutelati in altro modo. Con tale tesi il Tribunale sembra voler riconoscere una specie di «sanatoria» di irregolarità procedurali.
82. Ci si domanda se il diritto comunitario della concorrenza possa contemplare un siffatto tipo di sanatoria di irregolarità procedurali compiute dalla Commissione. Sebbene - a mio parere - ciò non sia in linea di principio escluso a priori, i presupposti di tale sanatoria andrebbero però elaborati nella maniera più rigorosa possibile e dovrebbero comunque tener conto dello specifico obiettivo di tutela dei diritti procedurali in esame.
83. Nel presente caso la mancata indicazione della ricorrente come destinataria della comunicazione degli addebiti potrebbe quindi essere sanata solo se, sulla base di fatti incontestati risultasse senz'ombra di dubbio che la sua necessità riguardo alla particolare funzione di segnalazione (esigenza di difesa individuale) non sussisteva (più) nei confronti della ricorrente. Ciò accadrebbe solo se si dimostrasse che la ricorrente aveva piena consapevolezza dell'esigenza di difesa individuale, cui non ha provveduto unicamente per motivi inerenti solo alla sua sfera.
84. Tuttavia - contrariamente alla tesi su cui si fonda il Tribunale al punto 101 della sentenza impugnata - non si può partire da tale presupposto, in quanto nella lettera 30 giugno 1992 ivi citata la Commissione ha espressamente affermato che la ricorrente non è destinataria della comunicazione degli addebiti , per cui la ricorrente potrebbe in ogni caso essere stata ostacolata nell'esercizio della tutela dei propri interessi della difesa individuali, diversi da quelli della TradeARBED.
85. Nel caso di specie non si può quindi considerare che il vizio di forma derivante dal fatto che la comunicazione degli addebiti non è stata indirizzata alla ricorrente non potesse comportare alcun pregiudizio dei diritti della difesa. Di conseguenza, non è nemmeno possibile ipotizzare una sanatoria di questo vizio di forma.
86. Pertanto, riguardo al primo motivo di impugnazione, occorre concludere nel complesso che ai punti 92 e segg. della sentenza impugnata il Tribunale ha unicamente effettuato una valutazione della prova in relazione alla questione se il contenuto della comunicazione degli addebiti fosse noto alla ricorrente e se sussistessero i presupposti di una siffatta responsabilità («impresa» unica).
87. Tuttavia il Tribunale ha trascurato il fatto che la ricorrente, non essendo la destinataria della comunicazione degli addebiti, poteva essere stata privata della possibilità di percepire con sufficiente chiarezza il bisogno di tutelare interessi individuali della difesa.
88. Il primo motivo di impugnazione, nella parte in cui con esso si censura il mancato riconoscimento della rilevanza del fatto che la comunicazione degli addebiti non sia stata indirizzata alla ricorrente, è quindi fondato.
89. Il primo motivo di impugnazione, che contesta l'adozione della decisione nei confronti della ricorrente, è quindi, in definitiva, in parte irricevibile, ma per il resto ricevibile e fondato.
90. Conformemente all'art. 54, primo comma, dello Statuto CECA, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.
91. Nel caso di specie gli atti sono così esaustivi da consentire alla Corte di statuire definitivamente; pertanto non occorre rinviare la causa al Tribunale.
92. Poiché solo uno dei motivi di impugnazione è fondato, la sentenza va annullata solo nella parte cui tale motivo si riferisce e la decisione va modificata di conseguenza. Pertanto la sentenza dovrebbe essere annullata solo nella parte in cui conferma la legittimità dell'adozione della decisione nei confronti della ricorrente. Gli artt. 4 e 6 della decisione dovrebbero essere dichiarati nulli in relazione alla ricorrente.
IV - Sulle spese
93. Conformemente all'art. 32 dello Statuto CECA ed all'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione conformemente all'art. 118, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché solo il motivo di impugnazione relativo all'ammenda è fondato, e solo in parte, ritengo che si debba disporre che la ricorrente sopporti le proprie spese e i tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione.
V - Conclusione
94. Alla luce dei motivi che precedono, propongo pertanto alla Corte di statuire come segue:
- la sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, causa T-137/94, ARBED SA/Commissione, è annullata nella parte in cui conferma la legittimità dell'adozione della decisione nei confronti della ARBED SA;
- gli artt. 4 e 6 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi, sono annullati;
- il ricorso è respinto per il resto;
- la ARBED SA è condannata alle proprie spese ed a tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione.
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