Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Il presente ricorso verte sul riesame della sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») 11 marzo 1999, causa T-136/94 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2. Per quanto attiene alla storia dei rapporti tra l'industria siderurgica e la Commissione negli anni 1970-1990, con particolare riguardo alle normative adottate per far fronte alla crisi manifesta del settore e alla decisione della Commissione 19 luglio 1988, 2448/88/CECA, che istituisce un sistema di sorveglianza relativamente a taluni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (in prosieguo: la «decisione n. 2448/88»), si rinvia alla sentenza impugnata. In conformità della citata decisione, il sistema di sorveglianza giungeva a scadenza il 30 giugno 1990, per essere sostituito da un regime di informazione individuale e volontario .
3. Il 16 febbraio 1994 la Commissione adottava nei confronti di diciassette imprese siderurgiche europee e di una delle loro associazioni, l'«associazione europea della siderurgia», Eurofer ASBL (in prosieguo: la «ricorrente»), la «decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi» (in prosieguo: la «decisione»). La Commissione riteneva che i destinatari della decisione avessero violato il diritto della concorrenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, instaurando sistemi di scambi di informazioni contrari alle regole di concorrenza nonché procedendo a fissazioni dei prezzi e a ripartizioni del mercato. La Commissione infliggeva ammende a quattordici imprese, rilevando, nel caso della ricorrente, all'art. 2 della decisione, che l'interessata, nella sua qualità di associazione, aveva «violato l'articolo 65 del Trattato CECA organizzando lo scambio di informazioni riservate tra i propri membri in relazione alle infrazioni commesse da questi ultimi (...)». Inoltre l'art. 3 della decisione contiene un'ingiunzione di astensione di cui anche la ricorrente è destinataria.
4. Numerose imprese interessate, nonché la ricorrente, impugnavano la decisione dinanzi al Tribunale, che respingeva il ricorso proposto dalla ricorrente.
5. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 17 maggio 1999, la ricorrente ha proposto ricorso avverso la detta sentenza.
II - Conclusioni delle parti e motivi di impugnazione
6. Nell'ambito del ricorso da essa proposto, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
«1) annullare interamente la sentenza del Tribunale 11 marzo 1999 nella causa T-136/94, Eurofer/Commissione;
2) annullare - riferendosi integralmente alla domanda proposta in primo grado - l'art. 2 e la parte riguardante la ricorrente dell'art. 3 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, C (94) 321;
3) condannare la Commissione alle spese del giudizio».
La Commissione chiede che la Corte voglia:
«1) respingere il ricorso e
2) condannare la ricorrente alle spese del giudizio».
7. Conformemente all'atto introduttivo, la ricorrente si fonda sui seguenti motivi di impugnazione:
Primo motivo di impugnazione
«Violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA per errata interpretazione della nozione di "decisione di associazioni d'imprese"».
Secondo motivo di impugnazione
«Violazione dell'art. 15, primo comma, del Trattato CECA per motivazione errata e viziata da intrinseca contraddittorietà e da eccesso di potere del Tribunale per quanto riguarda l'affermazione, figurante nell'art. 2 della decisione impugnata, secondo cui l'Eurofer ha organizzato lo scambio di informazioni riservate in relazione ad infrazioni commesse dai suoi membri».
Terzo motivo di impugnazione
«Violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA nonché eccesso di potere del Tribunale per errata interpretazione dell'espressione "che tenda (...) a" nell'applicazione della medesima a presunti effetti anticoncorrenziali dello scambio di informazioni dell'Eurofer».
Quarto motivo di impugnazione
«Violazione dell'art. 15, primo comma, e dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA per errata interpretazione dell'espressione "impedire, limitare o alterare (...) [la] concorrenza" e per motivazione contraddittoria nell'applicazione della medesima relativamente allo scambio di informazioni organizzato dall'Eurofer».
8. I motivi di impugnazione sollevati nel presente procedimento coincidono talora con quelli dedotti nella causa C-194/99 P, Thyssen Stahl AG/Commissione delle Comunità europee o con parti dei medesimi. In tal caso, mi riferirò pertanto alle conclusioni che ho presentato oggi stesso nella causa Thyssen.
III - Esame del caso
A - Sul motivo di impugnazione con cui si fa valere che è stata fraintesa la nozione di «decisione di associazioni d'imprese», ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA (primo motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
9. La ricorrente contesta i punti 109 e segg. e 137 e segg. della sentenza impugnata, sostenendo che il Tribunale, nel riconoscere a torto l'esistenza di una decisione dell'associazione, fraintenderebbe la ratio della «decisione» di un'associazione d'imprese. La decisione di un'associazione costituirebbe dal punto di vista del diritto dell'organizzazione «soltanto un sottotipo degli accordi fra imprese e non un elemento specifico delle attività di un'associazione» cosicché, in presenza di un accordo tra imprese, sarebbe superfluo esaminare ancora se sussista una decisione dell'associazione.
10. Inoltre, al punto 130 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA può applicarsi alle attività associative, sebbene un'associazione possa violare il divieto d'intese solo qualora si comporti come un'impresa. Il Tribunale avrebbe a torto citato la sentenza SOREMA , che riguarderebbe proprio un caso in cui all'associazione venivano imputate le attività di distribuzione dei suoi membri.
11. La Commissione obietta che ai punti 110 e segg. della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe concluso, sulla base di una serie di elementi la cui esistenza non sarebbe contestata dall'interessata, che esisteva una decisione della ricorrente. Questa conclusione costituirebbe una valutazione di fatti e, non potrebbe quindi più, come tale, essere contestata in sede di impugnazione.
12. Ai punti 112 e 204 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe constatato che accanto allo scambio di informazioni tra le imprese della commissione «travi» sarebbe esistito uno scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente. Quindi, il Tribunale avrebbe giustamente rilevato che, oltre all'accordo tra le imprese, sussisteva una decisione dell'associazione. L'art. 65 del Trattato CECA non potrebbe perciò essere interpretato nel senso che la decisione di un'associazione costituirebbe solo un sottotipo di accordo tra imprese.
13. L'art. 65, n. 1, del Trattato CECA tratterebbe manifestamente le associazioni d'imprese come soggetti capaci di violare il diritto della concorrenza. Ciò sarebbe incompatibile con l'argomento della ricorrente volto ad imputare il proprio comportamento ai membri dell'associazione e a far valere la decisione dell'associazione solo come una fattispecie residuale.
14. Come avrebbe riconosciuto a buon diritto il Tribunale al punto 131 della sentenza impugnata, l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA si applicherebbe ad attività associative specifiche e non solo ad attività imprenditoriali vere e proprie. La norma sarebbe superflua se riguardasse soltanto quei casi in cui il comportamento delle associazioni rientra comunque già nell'ambito di applicazione del regime relativo alle imprese.
Analisi
15. La ricorrente reputa manifestamente problematica la particolare configurazione del caso di specie, in cui la partecipazione dei membri della ricorrente al sistema di scambio di informazioni da essa organizzato avrebbe svolto, secondo le constatazioni del Tribunale, una triplice funzione: tale partecipazione avrebbe costituito, in primo luogo, una violazione autonoma delle regole della concorrenza da parte dei membri e, in secondo luogo, un indizio dell'esistenza di una «decisione» della ricorrente in qualità di associazione, mentre l'organizzazione del sistema di scambio di informazioni avrebbe costituito una violazione delle regole della concorrenza da parte della ricorrente.
16. Desumere dalla partecipazione dei membri della ricorrente l'esistenza di una decisione della ricorrente costituisce una valutazione di fatti che, in quanto tale, fatto salvo il caso di controllo dello snaturamento, non può costituire oggetto di esame nel procedimento d'impugnazione . Pertanto il primo motivo di impugnazione è irricevibile sotto tale aspetto.
17. Inoltre, dalla sentenza impugnata emerge che, secondo il Tribunale, il comportamento di imprese può costituire una violazione delle regole della concorrenza, mentre una decisione della relativa associazione d'imprese, comprovata da tale comportamento, può costituire al tempo stesso un'autonoma violazione delle regole della concorrenza da parte di detta associazione. La ricorrente sembra ritenere che il comportamento dei membri di un'associazione possa essere imputato all'associazione solo a titolo sussidiario, vale a dire se non è già stato sanzionato come atto anticoncorrenziale dei membri dell'associazione.
18. Tuttavia, l'art. 65 del Trattato CECA non offre alcuno spunto al riguardo . Si deve indubbiamente concordare con la ricorrente sul fatto che la responsabilità delle associazioni dal punto di vista del diritto della concorrenza serve da fattispecie residuale nei casi in cui un comportamento di imprese membri dell'associazione non si fonda su accordi o pratiche concordate tra le imprese, bensì deriva dal comportamento dell'associazione. Tuttavia ciò non significa affatto che l'applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA alle associazioni sia limitata al detto caso, come deriva dalle considerazioni che seguono.
19. A differenza dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) in combinato disposto con l'art. 15 del regolamento n. 17 , l'art. 65 del Trattato CECA non consente d'infliggere ammende ad un'associazione che abbia adottato decisioni anticoncorrenziali. L'art. 65, n. 4, prevede unicamente la conseguenza giuridica della nullità della decisione e l'adozione di un'ingiunzione di astensione da parte della Commissione.
20. Questa ingiunzione, se rivolta ai membri dell'associazione, può riguardare solo i membri destinatari della decisione (v. art. 3 in combinato disposto con l'art. 1 della decisione). Qualora il semplice fatto che taluni suoi membri sono già destinatari di una decisione vietasse di indirizzare un'ingiunzione all'associazione in quanto tale, non si potrebbe più giuridicamente impedire all'associazione stessa di continuare ad applicare la decisione invariata con altri membri o con nuovi membri.
21. Ciò potrebbe privare l'art. 65, n. 4, del Trattato CECA di un'importante funzione preventiva. Di conseguenza, non si può sostenere tale interpretazione dell'art. 65 del Trattato CECA, in particolare tenuto conto dell' impossibilità di infliggere ammende ad un'associazione che ha adottato una decisione anticoncorrenziale. Pertanto non può ritenersi che una decisione di un'associazione ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA possa essere sanzionata solo a titolo sussidiario rispetto ad un comportamento ad essa conforme dei membri dell'associazione.
22. In relazione alla tesi giuridica sostenuta dalla ricorrente, secondo cui l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA dovrebbe essere applicato solo ad una decisione anticoncorrenziale adottata da un'associazione nell'esercizio delle proprie funzioni imprenditoriali, è sufficiente segnalare che la giurisprudenza della Corte non lascia trasparire nel complesso, un siffatto principio . Come osserva giustamente la Commissione, esso sarebbe del resto inutile, in quanto associazioni che violassero le regole della concorrenza nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali rientrerebbero in ogni caso nella nozione di «impresa» di cui all'art. 65, n. 1, del Trattato CECA e l'applicazione di detta disposizione ad «associazioni» apparirebbe superflua.
23. Pertanto il primo motivo di impugnazione va dichiarato infondato sotto tale aspetto.
24. Il primo motivo di impugnazione, con cui si censura l'interpretazione della nozione di «decisione di associazioni d'imprese» ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, nel complesso è parzialmente irricevibile e sostanzialmente infondato.
B - Sui motivi di impugnazione relativi alla questione dell'autonoma anticoncorrenzialità del sistema di scambio di informazioni (secondo e quarto motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
25. Con gli argomenti relativi al secondo motivo di impugnazione la ricorrente contesta l'interpretazione dell'art. 2 della decisione, figurante ai punti 169 e segg. della sentenza impugnata. Essa sostiene che il Tribunale non ha ravvisato alcuna violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 15 del Trattato CECA da parte della Commissione, sebbene la decisione motivi in modo contraddittorio l'affermazione di cui all'art. 2 della decisione, secondo cui la ricorrente avrebbe organizzato il suo sistema di scambio di informazioni «in relazione» alle infrazioni commesse dai suoi membri.
26. La ricorrente sostiene che ai punti 173 e 175, da un lato, e ai punti 181 e segg. della sentenza impugnata, dall'altro, il Tribunale, constatando che lo scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente costituiva un'autonoma infrazione rispetto alle pratiche anticoncorrenziali dei suoi membri, ma ritenendo nello stesso tempo che il sistema di scambio di informazioni servisse a controllare il rispetto delle quote, si sarebbe contraddetto.
27. Al punto 191 della sentenza impugnata il Tribunale, aggiungendo ai fatti nuovi elementi, avrebbe inoltre travalicato i limiti della sua competenza di merito. In particolare esso avrebbe dichiarato che i membri della ricorrente avrebbero prolungato il regime delle quote scaduto il 30 giugno 1988, per trarne conclusioni sull'illegittimità del sistema di scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente. Tuttavia la presunta continuazione del regime delle quote non troverebbe sostegno né nei fatti della decisione né nella sentenza stessa.
28. Con l'argomento relativo al quarto motivo di impugnazione la ricorrente contesta i punti 185 e segg. della sentenza impugnata, in cui ravvisa un'errata interpretazione ed applicazione dell'espressione «impedire, limitare o alterare (...) [la] concorrenza» che figura all'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.
29. Essa sostiene che al punto 202 della sentenza impugnata il Tribunale ha qualificato il suo sistema di scambio di informazioni come infrazione autonoma, mentre al punto 191 della stessa sentenza si è fondato, per motivare l'effetto restrittivo della concorrenza, sulla funzione di controllo del sistema di scambio di informazioni nel caso di un'intesa dei produttori di travi in relazione al rispetto dei mercati interni, quindi su un ruolo funzionale, non autonomo del sistema di scambio di informazioni.
30. Essa nega che il sistema di scambio di informazioni avrebbe potuto, di per sé, limitare la concorrenza. Un sistema di scambio di informazioni sarebbe atto a limitare la concorrenza solo se l'apporto di dati limitasse la libertà d'azione e l'autonomia decisionale delle imprese partecipanti. Tuttavia ciò sarebbe avvenuto solo se i partecipanti avessero rinunciato ad agire secondo le regole della concorrenza a motivo della comunicazione concordata di dati, in quanto l'atteso vantaggio concorrenziale sarebbe stato immediatamente compensato da susseguenti atti di concorrenza degli altri partecipanti.
31. Tuttavia i dati scambiati non sarebbero stati sufficientemente dettagliati, in particolare con riguardo ai prodotti ed agli acquirenti interessati, per poter limitare la libertà d'azione dei partecipanti, in quanto tali informazioni avrebbero riguardato l'intero gruppo «travi», che nella statistica doganale ufficiale relativa alle sole travi ad H, U ed I includerebbe nel complesso dieci diversi gruppi di prodotti, i quali non sarebbero interscambiabili. Pertanto al punto 188 il Tribunale avrebbe a torto rilevato «laconicamente» che il sistema di scambio di informazioni riguardava prodotti omogenei, cosicché, a causa della caratteristica dei prodotti, la concorrenza rivestiva solo un ruolo limitato. Il Tribunale desumerebbe del resto questa informazione da una frase subordinata figurante al punto 269 della decisione, che non conterrebbe da parte sua alcuna motivazione al riguardo.
32. La Commissione osserva anzitutto che la ricorrente interpreterebbe in maniera errata il punto 191 della sentenza, in cui il Tribunale lungi dal rilevare che le imprese hanno mantenuto il regime delle quote dopo il 30 giugno 1988, affermerebbe sic et simpliciter che lo scambio di informazioni consentiva alle imprese di controllare in quale misura ciascuna di esse continuava a rispettare i mercati interni, su cui si fondava il regime delle quote.
33. Per quanto attiene all'accertamento, da parte, del Tribunale, di un'infrazione autonoma, la Commissione sostiene anzitutto che si tratta di una constatazione di fatti che esula dal controllo della Corte.
34. Inoltre la ricorrente invocherebbe la contraddittorietà della motivazione solo in relazione al punto 191 della sentenza impugnata, da essa erroneamente interpretato. Sarebbe sussistita un'intesa in merito alla fissazione di prezzi ed alla ripartizione di mercati; tuttavia, indipendentemente da ciò, il sistema di scambio di informazioni sarebbe atto già di per sé ad influenzare il comportamento delle imprese sul mercato in maniera rilevante.
35. In subordine occorrerebbe obiettare alla ricorrente che lo scambio di informazioni avrebbe comportato per i partecipanti una limitazione della libertà d'azione e dell'autonomia decisionale. Infatti le imprese avrebbero continuato ad orientarsi sui «flussi tradizionali degli scambi» anche in assenza dei vecchi regimi delle quote.
36. La Commissione sostiene infine che, criticando le osservazioni del Tribunale sull'omogeneità dei prodotti, la ricorrente contesta l'accertamento e la valutazione di fatti su cui il Tribunale si sarebbe fondato per affermare che le informazioni scambiate erano atte ad influenzare in maniera rilevante il comportamento dei partecipanti. Pertanto la censura sarebbe irricevibile.
Analisi
37. In limine è d'uopo rilevare che con il secondo e quarto motivo di impugnazione la ricorrente persegue manifestamente lo stesso scopo. Come emerge dal contenuto degli argomenti dedotti in relazione ai due motivi di impugnazione, si tratta in entrambi i casi più specificamente della presunta valutazione erronea della decisione per quanto riguarda la tesi secondo cui il sistema di scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente costituirebbe un comportamento anticoncorrenziale autonomo rispetto agli illeciti dei suoi membri - indipendente dalle altre violazioni delle regole di concorrenza contestate nella decisione - ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Pertanto il secondo e il quarto motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente.
38. Per quanto riguarda il presunto eccesso di potere del Tribunale, occorre anzitutto rilevare che dal punto 191 della sentenza impugnata non emergono elementi indicanti una violazione dell'art. 33 del Trattato CECA. Il punto parla unicamente di continuazione del sistema di scambio di informazioni, ma non di mantenimento del regime delle quote.
39. Quindi, poiché non sussiste alcun eccesso di potere del Tribunale, il secondo motivo di impugnazione va dichiarato infondato sotto tale aspetto.
40. Poiché la ricorrente critica il fatto che la sentenza impugnata avrebbe confermato la decisione nei contenuti dichiarando che il sistema di scambio di informazioni (dei suoi membri) organizzato dalla ricorrente costituiva una misura preparatoria e d'attuazione rispetto ad altre violazioni delle regole di concorrenza e, contemporaneamente si presentava come infrazione autonoma da parte della ricorrente, le obiezioni da essa sollevate riflettono sostanzialmente gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P.
41. Pertanto, in relazione ai motivi per cui occorre dichiarare parzialmente irricevibili e sostanzialmente infondati sotto tale aspetto il secondo e il quarto motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 109 e segg. delle conclusioni da me presentate, oggi, nella suddetta causa. Detti motivi si applicano mutatis mutandis.
42. Il secondo e il quarto motivo di impugnazione, con cui si lamenta che non sia stata riconosciuta la mancanza di autonomia del sistema di scambio di informazioni dal punto di vista del diritto della concorrenza, vanno dunque dichiarati parzialmente irricevibili ed infondati per il resto.
C - Sul motivo di impugnazione con cui si censura l'errata interpretazione della nozione di «tendere» di cui all'art. 65, n. 1, del Trattato CECA ed un eccesso di potere del Tribunale (terzo motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
43. La ricorrente contesta i punti 191 e 195 e seg. della sentenza impugnata.
44. Essa ritiene che al Tribunale sia sfuggito il fatto che la decisione si fonda erroneamente sull'effetto del sistema di scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente, sebbene, l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, utilizzando il termine «tendere» chiarisca che determinati comportamenti sono anticoncorrenziali solo se finalizzati a perturbare la concorrenza. Ciò emergerebbe anche dal termine «tendre» figurante nella versione francese della disposizione, che fa fede.
45. Al punto 191 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe constatato che il sistema di scambio di informazioni aveva ad oggetto il controllo del regime delle quote illecitamente continuato e, pertanto, tendeva «per sua stessa natura» a mantenere la compartimentazione del mercato. Di conseguenza il Tribunale, constatando un fatto (il mantenimento del regime delle quote) che non figura nella decisione, avrebbe travalicato i limiti delle proprie competenze di merito.
46. Al punto 195 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe constatato che il sistema di scambio di informazioni era atto ad influenzare il comportamento delle imprese e al punto 196 esso avrebbe rilevato che il sistema di scambio di informazioni «tendeva», «conseguentemente», ad impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Quindi, sostituendo la nozione di «effetto» con quella di «tendere», ossia con lo scopo della decisione, il Tribunale avrebbe effettuato una «qualificazione giuridica correttiva» della decisione.
47. La Commissione sottolinea che ai punti 191 e 196 della sentenza il Tribunale non integrerebbe in alcun modo i fatti della decisione, bensì valuterebbe unicamente i fatti precedentemente constatati.
48. Il Tribunale non avrebbe neanche violato l'art. 65 del Trattato CECA. L'espressione «tendre à» («tendere a») equivarrebbe alle espressioni figuranti all'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) «avere per oggetto» o «avere per effetto». Inoltre il verbo «tendre à» significherebbe anche «avoir tendance à (...), évoluer de façon à (...)». Sarebbe quindi sufficiente che l'accordo mirasse oggettivamente a limitare la concorrenza. Non sarebbe decisivo lo scopo soggettivo dei comportamenti.
49. Non si potrebbe contestare al Tribunale di non essersi limitato ad accertare una mera attitudine dello scambio di informazioni ad influenzare il comportamento delle imprese in maniera rilevante, bensì di essere andato oltre traendo dai fatti constatati, al punto 191 della sentenza impugnata, la conclusione che il sistema di scambio di informazioni tendeva specificamente alla compartimentazione dei mercati e, al punto 196 della stessa sentenza, la conclusione che tale sistema tendeva in generale ad impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza.
Analisi
50. L'argomento dedotto dalla ricorrente, secondo cui nella sentenza impugnata il Tribunale avrebbe travalicato i limiti delle sue competenze, si fonda, da un lato, su un'errata interpretazione del punto 191 della sentenza impugnata, da cui - come già rilevato sopra - non emerge alcuna affermazione in relazione ad un illecito mantenimento del regime delle quote.
51. Dall'altro lato, un siffatto eccesso di potere risulterebbe dalla sostituzione della nozione di «effetto», utilizzata nella decisione, con la nozione di «tendere», impiegata nella sentenza impugnata in relazione al sistema di scambio di informazioni. L'ultima censura menzionata è logicamente connessa all'argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA riguardo alla nozione di «tendere» e, pertanto, viene esaminata con quest'ultimo.
52. La ricorrente ritiene manifestamente che dall'art. 65, n. 1, del Trattato CECA emerga che solo i comportamenti finalizzati a produrre effetti anticoncorrenziali sul mercato possono costituire violazioni delle regole di concorrenza.
53. Nella sua giurisprudenza in merito alla disposizione parallela del Trattato CE (art. 85, divenuto art. 81 CE) , la Corte ha già rilevato che non è necessariamente rilevante che un accordo o una pratica concordata mirino ad effetti anticoncorrenziali sul mercato. Mi asterrò qui dall'esaminare se i principi generali elaborati da tale giurisprudenza si applichino per analogia, a livello generale, al Trattato CECA.
54. Infatti le osservazioni svolte dalla Corte in merito all'anticoncorrenzialità di taluni sistemi di scambio di informazioni nell'ambito del Trattato CE si possono applicare per analogia al Trattato CECA anche tralasciando di esaminare la detta questione.
55. La Corte ha motivato l'anticoncorrenzialità di taluni sistemi di scambio di informazioni affermando che essi sono contrari all'«esigenza di autonomia» in quanto «riduc[ono] o annulla[no] l'incertezza sul funzionamento del mercato e, di conseguenza, p[ossono] alterare la concorrenza tra i costruttori» .
56. Dalla motivazione che la Corte fornisce nella citata giurisprudenza in relazione all'anticoncorrenzialità di taluni sistemi di scambio di informazioni si può dedurre che al riguardo non è rilevante né l'«effetto» di una distorsione della concorrenza (in questo caso nel senso di «effetti sul mercato») né il «tendere» a tale scopo. Infatti, come emerge dalla sentenza citata, l'anticoncorrenzialità di taluni sistemi di scambio di informazioni va già ravvisata nel fatto che essi eliminano, per le imprese partecipanti, il rischio dovuto all'incertezza, intrinseco al modello ideale di concorrenza. Ne consegue che per configurare l'anticoncorrenzialità di un siffatto sistema di scambio di informazioni è sufficiente che esso tenda all'eliminazione dell'incertezza ed alla distorsione della concorrenza che si deve ravvisare solo in tale aspetto.
57. Quindi, quando al punto 195 della sentenza impugnata il Tribunale constata che le «informazioni ricevute dalle imprese nell'ambito del sistema controverso erano atte ad influenzare i loro comportamenti in maniera rilevante», per poi osservare al punto 196 che «ne consegue» che il sistema di scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente «tendeva a impedire, a restringere o a falsare il gioco normale della concorrenza», il Tribunale segue la motivazione sviluppata dalla Corte per dimostrare l'anticoncorrenzialità di taluni sistemi di scambio di informazioni e, pertanto, non va criticato.
58. Di conseguenza il terzo motivo di impugnazione, con cui si censura un'errata interpretazione della nozione di «tendere», di cui all'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, ed un abuso di competenze del Tribunale, va dichiarato infondato.
IV - Conclusione
59. Alla luce dei motivi che precedono, propongo pertanto alla Corte di:
«1) respingere il ricorso;
2) condannare la ricorrente alle spese del giudizio».
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