Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Il presente ricorso verte sul riesame della sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») 11 marzo 1999, causa T-148/94 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2. Per quanto attiene alla storia dei rapporti tra l'industria siderurgica e la Commissione negli anni 1970-1990, con particolare riguardo alle normative adottate per fronteggiare la crisi manifesta del settore e alla decisione della Commissione 19 luglio 1988, 2448/88/CECA, che istituisce un sistema di sorveglianza relativamente a taluni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (in prosieguo: la «decisione n. 2448/88»), si rinvia alla sentenza impugnata. In conformità della decisione citata, il sistema di sorveglianza giungeva a scadenza il 30 giugno 1990, per essere sostituito da un regime di informazione individuale e volontario .
3. Il 16 febbraio 1994 la Commissione adottava, nei confronti di diciassette imprese siderurgiche europee e di una delle loro associazioni, la decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (in prosieguo: la «decisione»). La Commissione riteneva che i destinatari della decisione avessero violato il diritto della concorrenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, instaurando sistemi di scambi di informazioni contrari alle regole di concorrenza nonché procedendo a fissazioni dei prezzi e a ripartizioni del mercato. La Commissione infliggeva ammende a quattordici imprese. Nel caso della Preussag Stahl AG - così si chiamava in precedenza la Salzgitter Stahl AG (in prosieguo: la «ricorrente») - l'ammenda irrogata è stata pari a ECU 9 500 000.
4. Contro tale decisione molte delle imprese colpite, fra cui la ricorrente, nonché l'associazione di categoria, hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale. Quest'ultimo ha parzialmente accolto le doglianze della ricorrente ed ha ridotto l'ammenda a EUR 8 600 000.
5. In data 18 maggio 1999 la ricorrente ha depositato presso la cancelleria della Corte di giustizia un ricorso contro la sentenza del Tribunale.
II - Conclusioni delle parti e motivi di impugnazione
6. La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 marzo 1999 nella causa T-148/94, Preussag Stahl AG/Commissione delle Comunità europee, nella parte in cui respinge il ricorso proposto dalla Preussag Stahl AG avverso la decisione della Commissione 16 febbraio 1994, C (94) 321 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA;
2) annullare o dichiarare nulli gli artt. 1, 2 e 4 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, C (94) 321 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA, nella parte in cui sono stati confermati dalla sentenza impugnata;
3) condannare la Commissione alle spese del giudizio di primo grado e del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia;
in subordine:
ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla Preussag Stahl Ag nell'art. 4 della decisione della Commissione C (94) 321, fissato in EUR 8 600 000 dal Tribunale di primo grado al punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata;
in ulteriore subordine:
rinviare la causa al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
La Commissione chiede che la Corte voglia:
1) respingere il ricorso;
2) condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
7. La ricorrente fonda il proprio ricorso sui motivi che seguono.
Primo motivo di impugnazione
«Composizione irregolare della sezione al momento della decisione».
Secondo motivo di impugnazione
«Illecita omissione di un mezzo istruttorio».
Terzo motivo di impugnazione
«Accertamento viziato da errore di diritto della regolare formazione e del contenuto della decisione».
Quarto motivo di impugnazione
«Violazione da parte della Commissione dei diritti della difesa della ricorrente».
Quinto motivo di impugnazione
«Insufficiente motivazione della decisione della Commissione (art. 15 del Trattato CECA)».
Sesto motivo di impugnazione
«Violazione dell'art. 65 del Trattato CECA relativamente alla nozione di gioco normale della concorrenza».
Settimo motivo di impugnazione
«Violazione dell'art. 65 del Trattato CECA relativamente all'analisi dello scambio di informazioni».
Sintesi dei motivi di impugnazione e dei loro capi in base ai principali punti di diritto
8. Dalle argomentazioni riguardanti i singoli motivi di impugnazione ed i loro capi, ricondotti a criteri giuridici fondamentali, emerge che, secondo la ricorrente, il Tribunale:
avrebbe commesso irregolarità procedurali in quanto
- avrebbe pronunciato la sentenza impugnata in una situazione di irregolare composizione della sezione giudicante (primo motivo) e
- avrebbe illecitamente omesso un mezzo istruttorio (secondo motivo)
ed avrebbe violato il diritto comunitario in quanto
- avrebbe erroneamente considerato formalmente legittima la decisione, sebbene
nel procedimento alla Commissione fossero stati violati diritti procedurali (quarto motivo) e
la decisione non fosse stata adottata regolarmente (terzo motivo);
- avrebbe erroneamente considerato materialmente legittima la decisione, sebbene non sussistesse alcuna violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, visto che
la partecipazione al sistema di scambio di informazioni non costituiva un'autonoma infrazione alle regole di concorrenza (settimo motivo) e
il sistema di scambio di informazioni e le fissazioni dei prezzi non potevano produrre alcun effetto contrario al `gioco normale della concorrenza (sesto motivo);
- ed infine, avrebbe trascurato l'insufficiente motivazione dell'ammenda (quinto motivo).
9. L'analisi che segue è basata sulla sintesi sopra riportata. I motivi di impugnazione dedotti dalla ricorrente ovvero i loro capi e le censure che contengono, nonché gli argomenti presentati dalla Commissione, vengono riferiti a tali singoli punti.
10. I motivi di impugnazione proposti nel presente procedimento corrispondono in parte, dal punto di vista del contenuto, a quelli della causa C-194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione o a parti di essi. Anche in quella causa presento oggi le mie conclusioni, alle quali rimanderò ogni qualvolta gli argomenti svolti nel presente contesto corrispondano a quelli dedotti nella causa C-194/99 P.
III - Esame del caso
A - Sui motivi di impugnazione relativi ai vizi di procedura
1. Sulla composizione irregolare della sezione giudicante (primo motivo)
Argomenti delle parti
11. La ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 46 e 31 dello Statuto CECA della Corte, nonché dell'art. 32, nn. 1 e 3, dell'art. 33, nn. 3 e 5, e dell'art. 82, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «regolamento di procedura»).
12. La sentenza impugnata sarebbe stata sottoscritta da tre giudici e non recherebbe le firme né del presidente, il quale sarebbe stato in ogni caso presidente della sezione fino al termine della fase orale, né di un altro giudice, che avrebbe ugualmente partecipato a detta fase. Poiché il presidente e quest'ultimo giudice, che avrebbero partecipato entrambi alla deliberazione, non avrebbero sottoscritto la sentenza, sussisterebbe una violazione dell'art. 82, n. 2, del regolamento di procedura e dell'art. 31 dello Statuto CECA della Corte.
13. L'art. 32 del regolamento di procedura, citato a fondamento nel punto 69 della sentenza impugnata, non giustificherebbe la procedura in questione, poiché il suo n. 1, che disciplina la cessazione dei giudici dalle loro funzioni, non comprenderebbe solo la partecipazione all'adozione della sentenza, ma già anche la partecipazione alla deliberazione.
14. Dal combinato disposto degli artt. 32, n. 1, e 33, nn. 3 e 5, potrebbe perciò evincersi il principio che «chi non può partecipare alla decisione non può nemmeno partecipare alla deliberazione».
15. Di conseguenza i giudici il cui mandato rischiava di scadere prima che l'insieme delle deliberazioni fossero concluse avrebbero dovuto astenersi dal parteciparvi sulla base dell'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura, oppure il Tribunale avrebbe dovuto terminare la deliberazione finale, compresa l'adozione della sentenza, ad una data in cui tutti i giudici potessero ancora parteciparvi. Per far questo vi sarebbe stato tempo a sufficienza, poiché tra la fase orale e la scadenza del mandato di due giudici che vi avevano preso parte, il 17 settembre 1998, erano trascorsi quasi sei mesi e la documentazione necessaria per la deliberazione, come i verbali delle audizioni dei testi, erano disponibili già nel giugno 1998. La ricorrente sottolinea che il caso di specie si differenzierebbe per questa ragione da quello oggetto della sentenza della Corte nella causa Finsider/Commissione . In occasione dell'adozione di quella sentenza il Tribunale si sarebbe a buon diritto fondato sull'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura, poiché due giudici erano cessati dal loro mandato prima dell'inizio della deliberazione.
16. L'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura non sarebbe pertinente anche perché non vi sarebbe stato nessun caso di «impedimento di un giudice», in quanto la deliberazione finale sarebbe stata fissata, senza alcun motivo cogente, ad una data in cui alcuni giudici sarebbero stati prevedibilmente impediti a causa della scadenza del loro mandato. Se si considerasse tale situazione un impedimento, allora il presidente della sezione giudicante, potrebbe, fissando le date delle deliberazioni, determinare la composizione della sezione al momento della decisione. Un tale potere «violerebbe il principio in base al quale il giudice naturale deve essere stabilito già prima la causa abbia inizio».
17. La Commissione si richiama all'art. 33, n. 5, del regolamento di procedura, dal quale si evincerebbe che con la partecipazione alle deliberazioni si intende una partecipazione alla discussione finale e alla votazione. La partecipazione di giudici all'inizio delle deliberazioni non sarebbe pertanto determinante per la decisione del Tribunale. Non si potrebbe perciò nemmeno pretendere che giudici che abbiano partecipato solo alle deliberazioni iniziali, ma non alla votazione finale, sottoscrivano la sentenza.
18. La critica della ricorrente in ordine al riferimento, al punto 69 della sentenza impugnata, all'art. 32 del regolamento di procedura della Corte, sarebbe infondata. Spesso nel caso di un'imminente cessazione del mandato di componenti di una sezione non verrebbe stabilito sin dal principio se la discussione finale, con votazione sulle singole questioni da decidersi, debba ancora aver luogo prima, o soltanto dopo la detta cessazione. Nella fattispecie in esame non sarebbe chiaro se il presidente della sezione avesse scadenzato la deliberazione in modo che la discussione finale e la votazione avessero luogo soltanto dopo la cessazione del mandato sua e degli altri giudici. L'art. 32 disciplinerebbe la partecipazione alle deliberazioni, compresa la discussione finale e la votazione.
19. La Commissione sostiene che la ricorrente interpreta erroneamente il senso e lo scopo della sottoscrizione della sentenza. La sottoscrizione servirebbe ad identificare i giudici che hanno adottato la decisione e che ne rispondono. Ciò spiegherebbe perché la sentenza venga sottoscritta solo dai giudici che, dopo la discussione finale, abbiano partecipato alla votazione sulla decisione.
20. La garanzia del giudice naturale non sarebbe stata violata in quanto i giudici che in ultima analisi avrebbero dovuto decidere la fattispecie in esame sarebbero stati individuabili in anticipo, nel modo più chiaro e preciso possibile, con riferimento alla composizione della sezione. Il fatto che nel settembre 1998, alla scadenza del mandato dei due giudici in questione, la deliberazione non fosse ancora terminata non cambierebbe nulla. Ciò che sarebbe accaduto nel caso in cui alla data del 17 settembre 1998 la deliberazione non fosse stata conclusa sarebbe già stato chiaramente e precisamente determinato in precedenza: la decisione sarebbe stata adottata dai tre giudici rimasti.
Analisi
21. Le affermazioni della ricorrente scaturiscono, a mio parere, da un'errata interpretazione del regolamento di procedura. Il principio da essa asserito, in base al quale «chi non può partecipare alla decisione non può nemmeno partecipare alla deliberazione», non può essere desunto dalle disposizioni del regolamento di procedura dalla stessa citate.
22. L'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura disciplina piuttosto, manifestamente, soltanto il caso in cui a seguito della cessazione dal mandato di uno o più giudici ne rimanga un numero pari per la votazione, di modo che la maggioranza richiesta dall'art. 33, n. 5, del regolamento non possa essere raggiunta. Come correttamente afferma la ricorrente, questa era la situazione nella causa Finsider . Nel caso di specie, la scadenza del mandato di due giudici membri della sezione non dava luogo all'applicazione dell'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura: la loro indisponibilità era dovuta alla scadenza del mandato e nella sezione rimaneva un numero dispari di giudici.
23. Il regolamento di procedura non contiene, nel suo complesso, alcuna disposizione generale che indichi come si debba comportare il Tribunale nel caso di cessazione dal mandato di giudici nel corso di un procedimento. La soluzione qui scelta, di proseguire con il numero rimanente di giudici, è perciò fondamentalmente da ritenersi compatibile con il regolamento di procedura, in quanto non viola le disposizioni speciali concernenti l'impedimento di giudici durante il procedimento.
24. Questa speciale disciplina è contenuta, per quanto riguarda le decisioni delle sezioni, nell'art. 32, nn. 1 e 3, e nell'art. 33, n. 2, del regolamento di procedura. In base ad essa, alle deliberazioni devono partecipare un numero dispari di giudici (art. 32, n. 1), i giudici devono essere almeno tre (art. 32, n. 3) e alle deliberazioni possono prendere parte soltanto i giudici che sono anche intervenuti all'udienza (art. 33, n. 2). La partecipazione alla votazione presuppone la partecipazione alla deliberazione finale (art. 33, n. 5). Nel caso di specie tutte le condizioni erano soddisfatte. Sussistevano anche le sottoscrizioni, necessarie per una sentenza formalmente valida, ai sensi dell'art. 82, n. 2, del regolamento di procedura, di quei (soli) giudici che - come è stato evidenziato - avevano regolarmente preso parte alla deliberazione finale e alla votazione.
25. La ricorrente va però oltre e afferma che il regolamento di procedura, qualora la cessazione dalle funzioni (come ad esempio a causa della scadenza del mandato) sia prevedibile, si presterebbe ad abusi, stante la sua lacunosità determinata dalla mancanza di una disciplina generale per i casi di cessazione dalle funzioni dei giudici durante il procedimento. Sarebbe perciò necessaria un'interpretazione integrativa del regolamento di procedura, in base alla quale la composizione di una sezione dopo l'udienza non deve variare per tutta la durata delle deliberazioni fino all'emanazione della sentenza.
26. A questo punto non occorre ulteriormente esaminare se la «garanzia del giudice naturale», nella forma in cui la ricorrente evidentemente la intende e cita a fondamento della necessità dell'interpretazione integrativa da lei auspicata, costituisca una componente essenziale del diritto comunitario .
27. Scopo del regolamento di procedura è garantire l'interesse ad un ordinato sistema di protezione giuridica. La possibilità puramente teorica di influenzare la composizione della sezione in occasione della deliberazione finale e dell'emanazione della sentenza tramite la fissazione delle date in corrispondenza con la scadenza del mandato di singoli giudici, non consente comunque, da sola, di interpretare il regolamento di procedura nel modo indicato dalla ricorrente.
28. L'inadeguatezza delle esigenze avanzate dalla ricorrente con riferimento al regolamento di procedura emerge dalle implicazioni delle medesime. Per garantire, in occasione della prevedibile cessazione del mandato di componenti di una Sezione, che partecipino alle deliberazioni solo quei giudici che parteciperanno anche all'emanazione della sentenza, vi sono infatti due possibilità: o le deliberazioni e l'emanazione della sentenza avvengono - come chiaramente propone la ricorrente - obbligatoriamente prima della scadenza del mandato dei giudici uscenti oppure i giudici uscenti in un futuro prossimo vengono imperativamente esclusi dalle deliberazioni e dall'emanazione di sentenze prima ancora della scadenza del loro mandato.
29. Nell'interesse di una tutela giuridica adeguata, la durata della deliberazione dei giudici, che precede una sentenza, non può essere ridotta semplicemente perché è imminente la scadenza del mandato di uno o più giudici. Quanto all'esclusione dei giudici in questione dalle deliberazioni e dalla decisione, è sufficiente osservare che la partecipazione alle deliberazioni e all'emanazione delle sentenze costituisce l'aspetto essenziale della loro attività. L'esclusione di giudici il cui mandato stia per scadere equivarrebbe quindi sostanzialmente a pretendere una cessazione anticipata del loro mandato.
30. Occorre pertanto ritenere che non trovi alcun sostegno nel regolamento di procedura un principio secondo cui, per interesse generale ad una protezione giuridica ordinata, tutelato dal regolamento di procedura, chi non può partecipare alla decisione, non può nemmeno partecipare alla deliberazione.
31. Poiché la composizione della sezione in occasione della decisione è stata per il resto conforme al regolamento di procedura, non sussiste alcun vizio di procedura.
32. Il primo motivo di ricorso, concernente la composizione irregolare della sezione giudicante, deve pertanto essere respinto in quanto infondato.
2. Sull'omissione di un mezzo istruttorio (secondo motivo)
Argomenti delle parti
33. La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 24 dello Statuto CECA della Corte in combinato disposto con l'art. 65 del regolamento di procedura, poiché il Tribunale non avrebbe accolto la sua istanza istruttoria, descritta al punto 109 della sentenza impugnata, di esibizione dell'originale del verbale della Commissione. Questo originale avrebbe consentito di provare che in sede di adozione della decisione la Commissione non raggiungeva il quorum necessario.
34. Il Tribunale, quanto alla prova della presenza dei Commissari, si sarebbe a torto accontentato di interpretare il verbale prodotto soltanto per estratto, benché tale estratto contenesse indicazioni contraddittorie. Alla pagina 40 del verbale si sarebbe constatata la presenza di due capi di Gabinetto e di un membro del Gabinetto «in assenza dei Commissari», mentre alla pagina 2 del medesimo sarebbe stata constatata la presenza dei suddetti Commissari in persona.
35. In base al principio del completo accertamento dei dati della causa, il Tribunale avrebbe dovuto rendere accessibile e verificare l'originale integrale del verbale, prima di eliminare, tramite «un'interpretazione che cambia il significato delle parole», una contraddizione rilevata nel testo dell'estratto del verbale.
36. Inoltre, l'estratto del verbale, al decisivo punto XXV (Deliberazioni sulla decisione), non conterrebbe la proposta di uno o più Commissari, necessaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento della Commissione, né menzionerebbe il risultato della votazione.
37. La produzione dell'originale integrale del verbale sarebbe stata inoltre necessaria per consentire alla ricorrente di verificare se esso forniva prova del rispetto delle condizioni di validità della decisione contestata.
38. La Commissione sostiene innanzi tutto che la doglianza sarebbe irricevibile in quanto l'accertamento dei fatti e l'analisi dei mezzi di prova offerti al Tribunale sarebbe di competenza esclusiva del Tribunale medesimo.
39. La critica della ricorrente all'interpretazione del verbale effettuata dal Tribunale sarebbe anche infondata. L'indicazione che il signor K. abbia partecipato, come membro del Gabinetto, alla riunione «in assenza» di un Commissario, non significherebbe che il Commissario non abbia partecipato alla riunione. Alla pagina 34 del verbale risulterebbe che il Commissario abbia partecipato alla riunione.
40. La ricorrente non avrebbe indicato quali ulteriori informazioni avrebbero dovuto ricavarsi dalla produzione di un originale integrale anziché della copia in estratto, resa accessibile. Però, in assenza di ogni serio elemento per ritenere che la copia possa essere una copia in estratto non regolare, entrerebbe in gioco la presunzione di validità degli atti giuridici comunitari. Non vi sarebbe stato alcun dubbio interpretativo tale da richiedere un'ulteriore indagine istruttoria.
Analisi
41. La doglianza concernente l'illecita omissione di un mezzo istruttorio, si presenta, a prima vista, come contestazione di un vizio della procedura dinanzi al Tribunale (art. 51 dello Statuto CECA della Corte), per cui un tale motivo di ricorso sarebbe ricevibile qualora si presuma che vi sia un principio procedurale secondo cui il Tribunale è tenuto, in presenza di determinate condizioni, ad ammettere le istanze istruttorie.
42. La ricorrente sembra individuare tale principio nel da lei affermato «principio del completo accertamento dei fatti della causa». L'art. 24 dello Statuto CECA della Corte, cui la ricorrente si richiama a sostegno della propria tesi, stabilisce però soltanto che la Corte (nel nostro caso, il Tribunale) «può» richiedere alle parti la produzione di tutti i documenti «che reputi desiderabili». Pertanto dalla normativa comunitaria concernente questa materia non può assolutamente essere desunto un obbligo del Tribunale di accogliere in generale le istanze istruttorie di una parte. Non si tratta quindi manifestamente di una contestazione avente ad oggetto un vizio di procedura, con la conseguenza che il motivo di ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile.
43. A mio parere, ci si può senz'altro domandare se un motivo di ricorso denominato «omissione di un mezzo istruttorio» non debba essere di massima considerato irricevibile.
44. Potrebbe infatti il più delle volte accadere che un motivo di ricorso indicato come «omissione di un mezzo istruttorio» si riduca al fatto che una parte semplicemente rimproveri al Tribunale di avere erroneamente valutato altri mezzi di prova dedotti in giudizio, ove ad esempio abbia ritenuto pienamente provati determinati fatti sulla base del contenuto di dichiarazioni, sebbene fossero stati offerti ulteriori o contrastanti («omessi») mezzi di prova. Una tale critica dell'analisi delle prove da parte del Tribunale - fatto salvo il caso di snaturamento delle prove - costituisce un motivo di ricorso irricevibile .
45. Ritengo perciò che un motivo di ricorso intitolato «omissione di un mezzo istruttorio» sia comunque da considerare irricevibile quando il ricorrente di fatto, nel contenuto, mira a contestare l'analisi di altri mezzi di prova effettuata dal Tribunale .
46. Ciò avviene precisamente nel presente caso: la ricorrente mette qui apertamente in dubbio l'affermazione del Tribunale che le copie dell'estratto del verbale hanno consentito di verificare l'esistenza o meno del quorum quando la Commissione ha adottato la decisione. In tal modo la ricorrente, con il secondo motivo, mira in realtà a contestare una analisi delle prove effettuata dal Tribunale , senza però aver dedotto ciò come specifico motivo .
47. Il secondo motivo, con cui si rimprovera in generale la «omissione di un mezzo istruttorio», deve pertanto essere respinto in quanto irricevibile.
In via subordinata: verifica del fondamento del motivo di ricorso
48. Da quanto risulta, la Corte, ad oggi, nella sua giurisprudenza , non si è ancora essenzialmente pronunciata sulla ricevibilità di motivi di impugnazione simili a quello in esame. Ha però esaminato la fondatezza di argomentazioni paragonabili . Per il caso in cui la Corte non accolga la qui proposta giustificazione dell'irricevibilità, desidero - brevemente - occuparmi della fondatezza del secondo motivo.
49. Nella sentenza Baustahlgewebe, la Corte, in ordine alla doglianza di omissione di un mezzo istruttorio, ha esaminato le «circostanze della fattispecie» e ha stabilito che «l'analisi del Tribunale in relazione all'opportunità di sentire [testimoni] non può essere rimessa in discussione» .
50. Nella sentenza Connolly, la Corte, con riferimento alla doglianza avente ad oggetto una pretesa illecita omissione di un mezzo istruttorio, ha dichiarato che «occorre rilevare che, in generale, per orientare il convincimento del giudice in merito alle allegazioni di una parte o, quanto meno, per ottenerne l'intervento diretto nella ricerca degli elementi di prova, non è sufficiente asserire taluni fatti a sostegno delle proprie pretese; bisogna anche fornire indizi sufficientemente precisi, obbiettivi e concordanti, atti a suffragare la verità o la verosimiglianza dei fatti medesimi» .
51. La Corte quindi, in merito alla questione delle indagini istruttorie nel procedimento avanti al Tribunale, ritiene fondata la seguente ripartizione di oneri: la parte, che vuole introdurre nel giudizio un mezzo di prova, deve concretamente esporre quali fatti, a suo parere, siano da provare e mostrare che la loro esistenza sia quantomeno probabile. Il Tribunale deve verificare la rilevanza del mezzo istruttorio.
52. Nel caso in esame manca già la concreta esposizione da parte della ricorrente nel procedimento avanti al Tribunale. La ricorrente, come essa stessa precisa, aveva richiesto il mezzo istruttorio dinanzi al Tribunale (produzione del verbale in originale) soltanto per poter verificare in tale occasione se il verbale potesse provare che in sede di adozione della decisione da parte della Commissione era stato raggiunto il quorum necessario. Non ha quindi indicato alcun fatto concreto la cui prova avrebbe dovuto evincersi soltanto dal verbale originale in forma integrale.
53. Qualora la Corte non dovesse ritenere irricevibile il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'omissione di un mezzo istruttorio, il medesimo deve essere in ogni caso respinto in quanto infondato.
B - Sui motivi di impugnazione con i quali si contesta un accertamento viziato da errore di diritto della legittimità formale della decisione
1. Sulla violazione di diritti procedurali da parte della Commissione (quarto motivo)
Argomenti delle parti
54. La ricorrente, con riferimento al punto 88 della sentenza impugnata, sostiene che il Tribunale avrebbe negato l'esistenza di una violazione dei suoi diritti di difesa, consistente in un insufficiente accertamento dei fatti da parte della Commissione in ordine al ruolo svolto dalla ricorrente medesima. Il Tribunale si sarebbe sostanzialmente basato sulla considerazione che la Direzione generale IV poteva fare affidamento sulla documentazione scritta della Direzione generale III, senza nemmeno vagliare tale documentazione. Ciò sarebbe illegittimo.
55. La Commissione ritiene tale doglianza irricevibile, in quanto l'accertamento del Tribunale contenuto nel punto 88 della sentenza, secondo cui le spiegazioni sarebbero state così precise e minuziose, che per la Direzione generale IV non vi sarebbe stato motivo di procedere alla loro verifica, costituirebbe un accertamento di fatto sottratto al controllo della Corte.
Analisi
56. Poiché le censure coincidono in sostanza con gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi sulla base dei quali occorre dichiarare irricevibile il quarto motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 21 e segg. delle mie conclusioni odierne nella sopraccitata causa. Tali motivi valgono anche nel presente caso.
57. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della violazione di diritti procedurali compiuta dalla Commissione, deve perciò essere respinto in quanto irricevibile.
2. Sulla regolarità dell'autenticazione della deliberazione della Commissione in ordine alla decisione e sulla conformità di contenuto tra la versione notificata della decisione e quella deliberata (terzo motivo)
Argomenti delle parti
58. La ricorrente sostiene che il Tribunale non ha correttamente accertato la regolare formazione e il contenuto della decisione della Commissione. La decisione stessa non sarebbe risultata dal verbale prodotto in giudizio. Anzi, nel punto 139 della sentenza impugnata il Tribunale, in base a non verificate asserzioni degli agenti della Commissione, avrebbe concluso che il contenuto della decisione emergeva già da un documento conservato fisicamente accanto al verbale.
59. Ciò non sarebbe sufficiente a giustificare la «presunzione di validità degli atti comunitari», poiché in mancanza di una verbalizzazione regolare il contenuto dell'atto comunitario sarebbe dubbio.
60. Inoltre, dalle copie del verbale prodotte non risulterebbe se al momento dell'adozione della decisione da parte del collegio dei Commissari il quorum fosse stato raggiunto.
61. La Commissione ritiene la doglianza irricevibile, in quanto la ricorrente contesterebbe l'accertamento di circostanze di fatto e l'analisi di prove, rimessi alla competenza esclusiva del Tribunale.
62. Ad abundantiam, occorrerebbe rilevare che l'art. 16, n. 1, del regolamento del 1993 non richiede che la decisione risulti dal verbale; questa sarebbe piuttosto da «allegare».
63. La doglianza per cui dalla copia del verbale non si evincerebbe se il necessario quorum sia stato raggiunto sarebbe pertanto irricevibile. Tale circostanza sarebbe stata accertata dal Tribunale nei punti nn. 111-124 della sentenza impugnata, dopo approfondita analisi dei mezzi di prova proposti in contrasto con le relative contestazioni.
Analisi
64. Poiché le censure coincidono in sostanza con gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi sulla base dei quali occorre dichiarare irricevibile il terzo motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 52 e segg. e 63 e segg. delle mie conclusioni odierne nella sopraccitata causa. Tali motivi valgono anche nel presente caso.
65. Il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta che non siano stati riconosciuti il mancato raggiungimento del quorum necessario e l'irregolare autenticazione della delibera della Commissione in ordine alla decisione, deve perciò essere respinto in quanto irricevibile.
C - Sui motivi di impugnazione con i quali si contesta un accertamento viziato da errore di diritto della legittimità materiale della decisione
1. Sul carattere autonomo della violazione della concorrenza mediante partecipazione al sistema di scambio di informazioni (settimo motivo)
Argomenti delle parti
66. La ricorrente sostiene che dal punto 373 della sentenza impugnata si evincerebbe che la Commissione, nel corso della fase orale, avrebbe accertato che il sistema di scambio di informazioni, oggetto della controversia, non costituirebbe autonoma violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, cosa che sarebbe coincisa con la tesi giuridica della ricorrente nel procedimento avanti al Tribunale. Il Tribunale avrebbe perciò deciso sull'autonomia del sistema di scambio di informazioni, nonostante che questo aspetto non fosse più sottoposto al suo controllo. Così facendo il Tribunale sarebbe incorso in un eccesso di potere ed avrebbe violato le disposizioni procedurali.
67. La ricorrente ritiene inoltre che valutando il sistema di scambio di informazioni come fattispecie autonoma di un comportamento limitativo della concorrenza, ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA, si interpreterebbe questa norma in modo non corretto. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente il fatto che il sistema di scambio di informazioni fosse idoneo ad influenzare il comportamento delle imprese; ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA, il sistema di scambio di informazioni avrebbe invece dovuto tendere a ciò.
68. Con riferimento alla tesi della Commissione, secondo cui, quando si discute se il sistema di scambio di informazioni abbia avuto un'importanza autonoma, si tratterebbe di una contestazione di accertamento di fatto, che non può costituire motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che l'autonomia potrebbe anche essere stabilita sulla base di criteri giuridici, senza verifica di circostanze di fatto.
69. Il Tribunale nei punti 691 e 692 avrebbe accertato che la Commissione ha sovrastimato gli effetti del sistema di scambio di informazioni sulla fissazione dei prezzi ed avrebbe perciò proporzionalmente ridotto l'ammenda. Sulla base degli stessi motivi, avrebbe però dovuto anche revocare, o quantomeno fortemente ridurre, la distinta ammenda di ECU 2 580 000, inflitta in ragione della partecipazione al sistema di scambio di informazioni, che esso menziona al punto 634 della sentenza impugnata.
70. Il Tribunale, non avendo proceduto in tal senso, sarebbe incorso nella violazione del divieto della doppia sanzione. Tale violazione avrebbe potuto essere lamentata solo all'atto del ricorso, poiché soltanto in seguito ad un quesito scritto del Tribunale la Commissione avrebbe rinunciato alla propria tesi, secondo cui la partecipazione al sistema di scambio di informazioni costituiva una violazione autonoma dell'art. 65 del Trattato CECA.
71. La Commissione ritiene questo motivo di ricorso irricevibile, perché si fonda su quanto da essa dichiarato nel procedimento dinanzi al Tribunale (in merito all'autonomia della violazione della concorrenza tramite la partecipazione ad un sistema di scambio di informazioni), dichiarazione esaminata al punto 373 della sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla decisione della Commissione e non sarebbe stato vincolato dalle dichiarazioni dibattimentali della Commissione stessa.
72. Come si evincerebbe dalla lettura dei punti 374-380 della sentenza impugnata, per arrivare a qualificare il sistema di scambio di informazioni come violazione autonoma, il Tribunale avrebbe valutato delle circostanze di fatto. Il motivo di ricorso sarebbe quindi irricevibile anche sotto questo aspetto.
73. La Commissione ritiene irricevibile il motivo di ricorso anche laddove si richiama al divieto della doppia sanzione. Una tale doglianza, come risulta dai punti 708 e segg. della sentenza impugnata, sarebbe già stata sollevata dinanzi al Tribunale, seppur sulla base di una diversa argomentazione. Nella sua controreplica la Commissione rileva come la ricorrente abbia potuto contestare la doppia sanzione già nel procedimento avanti al Tribunale e pertanto il motivo di ricorso sarebbe irricevibile.
74. Il motivo inoltre, per quanto concerne gli effetti del sistema di scambio di informazioni, sarebbe infondato. Nei punti 691 e segg. il Tribunale non farebbe riferimento al sistema di scambio di informazioni, ma ad un generale e non vincolante scambio di opinioni in ordine ai prezzi attesi dalle imprese, ritenuto ammissibile dalla Direzione generale III. Le imprese, tuttavia, con il loro scambio di informazioni regolare e occultato alla Commissione, avente ad oggetto quantitativi attuali, ripartiti e specificamente indicati di ordinazioni e di forniture, sarebbero andate ben oltre un mero scambio di opinioni sulle previsioni dei prezzi. Il fatto che gli effetti economici degli accordi sulla fissazione dei prezzi sarebbero stati di scarsa rilevanza qualora le imprese si fossero limitate ad uno scambio di opinioni nella misura ritenuta ammissibile dalla Direzione generale III, non avrebbe nulla a che fare con l'irrogazione e la quantificazione dell'ammenda per la partecipazione della ricorrente al sistema di scambio di informazioni.
75. La partecipazione al sistema di scambio di informazioni avrebbe inoltre dato luogo ad una separata violazione, con l'esigenza quindi anche di una separata ammenda.
Analisi
76. Con la prima parte del settimo motivo, la ricorrente lamenta l'eccesso di potere del Tribunale poiché quest'ultimo, dichiarando che la partecipazione al sistema di scambio di informazioni rappresenta una violazione autonoma dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, sarebbe andato oltre il contenuto della decisione, quale indicato dalla Commissione stessa nel procedimento giurisdizionale.
77. La ricorrente pertanto non lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, ma la violazione dell'art. 33 dello stesso.
78. Poiché le censure coincidono in sostanza con gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi sulla base dei quali occorre respingere in quanto infondato, il settimo motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 88 e segg. delle mie conclusioni odierne nella sopraccitata causa. Tali motivi valgono anche nel presente caso.
79. La prima parte del settimo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccesso di potere del Tribunale, deve perciò essere respinto in quanto infondata.
80. Con la seconda parte del settimo motivo la ricorrente lamenta che la partecipazione ad un sistema di scambio di informazioni sia stata erroneamente interpretata come una fattispecie autonoma di violazione della concorrenza. Anche il riferimento all'illegittimità della doppia sanzione presuppone che la partecipazione al sistema di scambio di informazioni non costituisca una violazione autonoma della concorrenza.
81. Contrariamente all'opinione della Commissione, ritengo che il motivo sia ricevibile nella parte in cui attiene alla questione fondamentale di valutare se un determinato comportamento rientri nella previsione legale di cui all'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, cioè ad una questione di diritto. Sull'eccezione di irricevibilità a causa della pretesa ripetizione di doglianze già sollevate dinanzi al Tribunale (con riferimento, contemporaneamente, al divieto di motivi nuovi) occorre soltanto osservare che la ricorrente, nel motivare la seconda parte del settimo motivo, si richiama espressamente al ragionamento con cui, per la prima volta, il Tribunale ha giustificato la tesi di una violazione autonoma dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, per cui non può trattarsi di una ripetizione di quanto esposto nel procedimento avanti al Tribunale.
82. Poiché le censure coincidono in sostanza con gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi sulla base dei quali occorre respingere in quanto infondata la seconda parte del settimo motivo di ricorso rimando ai paragrafi 109 e segg. delle mie conclusioni odierne nella sopraccitata causa. Tali motivi valgono anche nel presente caso.
83. Conseguentemente, la tesi del Tribunale, secondo cui la partecipazione al sistema di scambio di informazioni avrebbe dato luogo ad una violazione autonoma della concorrenza, non è giuridicamente contestabile. Diventa quindi superfluo esaminare la censura della doppia sanzione, fondata sulla tesi opposta.
84. La seconda parte del settimo motivo, con cui si lamentano il mancato riconoscimento della carenza di autonomia della violazione della concorrenza ed una inammissibile duplicazione della sanzione, deve perciò essere ugualmente respinta in quanto infondata.
85. Con la terza parte del settimo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale a torto non avrebbe ridotto l'ammenda inflitta per la partecipazione al sistema di scambio di informazioni, sebbene le ragioni che avevano indotto a ridurre l'ammenda con riferimento alla fissazione dei prezzi fossero valide anche per il sistema di scambio di informazioni. Non lamenta pertanto l'erronea interpretazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, ma dell'art. 65, n. 5 (quantificazione dell'ammontare dell'ammenda).
86. Poiché le censure così descritte coincidono in sostanza con gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi sulla base dei quali occorre dichiarare irricevibile la terza parte del settimo motivo rimando ai paragrafi 205 e segg. delle mie conclusioni odierne nella sopraccitata causa. Tali motivi valgono anche nel presente caso.
87. La terza parte del settimo motivo, con cui si lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA con riferimento alla quantificazione dell'ammontare dell'ammenda, deve perciò essere respinta in quanto irricevibile.
88. Il settimo motivo deve quindi essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, per il resto, infondato.
2. Sull'effetto contrario al «gioco normale della concorrenza», ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA, del sistema di scambio di informazioni (sesto motivo)
Argomenti delle parti
89. La ricorrente sostiene che il Tribunale nega erroneamente qualsiasi influenza sull'interpretazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA del nesso normativo di tale disposizione con altre prescrizioni del Trattato CECA, come ad esempio l'art. 60 e gli artt. 46-48. Non si potrebbe stabilire che cosa debba intendersi per «gioco normale della concorrenza» ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, senza considerare le opinioni della Commissione e delle imprese interessate, che, al momento decisivo, sono risultate concordi. Dal fatto che anche secondo la DG III un determinato scambio di informazioni tra le imprese siderurgiche sarebbe stato necessario per consentire alla Commissione di svolgere i suoi compiti ai sensi del Trattato CECA, il Tribunale avrebbe dovuto desumere che il «gioco normale della concorrenza», tutelato dall'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, non può essere lo stesso gioco della concorrenza tutelato dall'art. 85, n. 1, del Trattato CE.
90. Il Tribunale avrebbe accertato che anche uno scambio di opinioni fra le imprese in merito alle loro previsioni sui prezzi, come quello ritenuto ammissibile dalla Direzione generale III, avrebbe potuto dar luogo ad aumenti dei prezzi nella misura constatata sul mercato, nel corso del periodo rilevante, ed avrebbe perciò ridotto l'ammenda del 15%. Sarebbe tuttavia viziata da errore di diritto l'opinione del Tribunale, secondo cui non occorrerebbe chiarire in quale misura le imprese, al fine di preparare le riunioni con la Commissione, avrebbero potuto scambiarsi informazioni individuali senza violare l'art. 65, n. 1. L'attività posta in essere dalla DG III allo scopo di favorire la trasparenza dovrebbe essere tenuta in considerazione non soltanto per valutare gli effetti di una violazione, ma anche già per interpretare la nozione di gioco normale della concorrenza.
91. La Commissione ritiene tale doglianza infondata. La nozione di gioco normale della concorrenza non può - essa afferma - essere definita dalla Commissione stessa a proprio piacimento. Il comportamento della DG III potrebbe aver creato una certa confusione in ordine alla portata della nozione, ma non può aver modificato la nozione stessa, il cui contenuto va desunto unicamente dal Trattato, come ha fatto il Tribunale nei punti 268-289 della sentenza impugnata, tenendo conto, da un lato, dell'art. 60 e, dall'altro, degli artt. 46-48 del Trattato CECA.
92. Vi sarebbe, del resto, una notevole differenza tra lo scambio di informazioni ritenuto necessario dalla DG III ed il sistema di scambio di informazioni che il Tribunale, nei punti 382 e segg. della sentenza impugnata, ha considerato contrario alle regole della concorrenza. Le imprese, essendosi regolarmente scambiate dati e cifre attuali, sistematicamente ripartiti ed individualizzati con riferimento agli ordini e alle consegne, sarebbero andate ben oltre un mero scambio di opinioni.
Analisi
93. Poiché le censure coincidono in sostanza con gli argomenti dedotti della ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi sulla base dei quali occorre respingere in quanto infondato il sesto motivo di ricorso rimando ai paragrafi 135 e segg. e 157 e segg. delle mie conclusioni odierne nella sopraccitata causa. Tali motivi valgono anche nel presente caso.
94. Il sesto motivo, con il quale si lamenta che sia stato confermato che il sistema di scambio di informazioni produce effetti contrari al gioco normale della concorrenza ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA, deve perciò essere respinto in quanto infondato.
D - Sulla motivazione insufficiente dell'ammenda (quinto motivo)
Argomenti delle parti
95. La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe considerato sufficienti le ragioni addotte dalla Commissione a giustificazione dell'ammontare dell'ammenda, benché in esse non fosse descritta la formula matematica utilizzata dalla Commissione medesima, secondo l'accertamento del Tribunale, per il calcolo delle ammende.
96. La Commissione ritiene questa doglianza infondata. La descrizione della formula matematica sarebbe infatti «auspicabile», ma non prescritta.
Analisi
97. Poiché le censure coincidono in sostanza con gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi sulla base dei quali occorre respingere in quanto infondato il quinto motivo di ricorso rimando ai paragrafi 217 e segg. delle mie conclusioni odierne nella sopraccitata causa. Tali motivi valgono anche nel presente caso.
98. Il quinto motivo, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dell'insufficiente motivazione dell'ammenda, deve perciò essere respinto in quanto infondato.
IV - Conclusione
99. Sulla base di quanto sopra esposto propongo alla Corte di:
«- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese del giudizio».
Full & Egal Universal Law Academy