Conclusioni dell avvocato generale
1 Con un ricorso proposto ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), la Commissione delle Comunità europee invita la Corte a dichiarare il mancato recepimento da parte dell'Irlanda della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (1) (in prosieguo: la «direttiva»).
2 L'art. 4, n. 1, primo e secondo comma, della direttiva in parola dispone:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:
i) alle disposizioni dell'art. 7 e del capitolo I, punto 1, lettera e) dell'allegato A il 1_ gennaio 1996;
ii) alle disposizioni del capitolo II e del capitolo III, sezione II dell'allegato A e del capitolo II dell'allegato C il 1_ luglio 1997;
iii) alle altre modifiche il 1_ luglio 1997.
Gli Stati membri dispongono di un termine supplementare che può giungere sino al 1_ luglio 1999 per conformarsi alle disposizioni del capitolo III, sezione I dell'allegato A».
3 Il 5 novembre 1997 non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa alle misure di recepimento di detta direttiva nell'ordinamento giuridico irlandese e non disponendo di alcun'altra informazione che le consentisse di concludere che l'Irlanda si era conformata al suo obbligo di recepire la direttiva, la Commissione avviava il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato, invitando il governo irlandese a presentarle le sue osservazioni entro un termine di due mesi.
4 Il 10 agosto 1998 la Commissione indirizzava un parere motivato all'Irlanda, invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica di detto parere.
5 A seguito del persistente silenzio delle autorità irlandesi la Commissione ha proposto il ricorso in questione per inadempimento contro l'Irlanda.
6 Nel controricorso 13 settembre 1999 il governo irlandese non nega l'inadempimento, ma invita la Corte a sospendere il procedimento, per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del controricorso, al fine di consentirgli di terminare il recepimento della direttiva.
7 Per giurisprudenza costante «l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi» (2).
8 Dagli elementi del fascicolo emerge che il recepimento delle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva non è stato effettuato entro i termini fissati.
9 Si deve pertanto considerare che il ricorso della Commissione è fondato su questo punto.
10 Lo stesso non vale per le disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, secondo comma. Per il recepimento di queste ultime disposizioni, gli Stati membri dispongono, ai termini stessi di detto paragrafo, «di un termine supplementare che può giungere sino al 1_ luglio 1999».
11 Detto termine non era ancora scaduto alla data fissata dalla Commissione per l'Irlanda per conformarsi al parere motivato.
12 Si deve pertanto respingere il ricorso per la parte in cui esso riguarda l'adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva.
13 Siccome la Commissione ha chiesto la condanna dell'Irlanda alle spese, e siccome ritengo che quest'ultima debba essere dichiarata essenzialmente soccombente, suggerisco alla Corte di condannare l'Irlanda a tutte le spese.
Conclusione
14 Di conseguenza, suggerisco di dichiarare che:
«1) Non avendo adottato, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi impostile da detto articolo.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) L'Irlanda è condannata alle spese».
(1) - GU L 162, pag. 1, e corrigendum nella GU 1997, L 8, pag. 32.
(2) - Sentenza 16 dicembre 1997, causa C-316/96, Commissione/Italia (Racc. pag. I-7231, punto 14).
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