Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Il presente ricorso verte sul riesame della sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») 11 marzo 1999, causa T-141/94 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2. Per quanto attiene alla storia dei rapporti tra l'industria siderurgica e la Commissione negli anni 1970-1990, con particolare riguardo alle normative adottate per fronteggiare la crisi manifesta del settore e alla decisione della Commissione 19 luglio 1988, 2448/88/CECA, che istituisce un sistema di sorveglianza relativamente a taluni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (in prosieguo: la «decisione n. 2448/88»), si rinvia alla sentenza impugnata. In conformità della decisione citata, il sistema di sorveglianza giungeva a scadenza il 30 giugno 1990, per essere sostituito da un regime di informazione individuale e volontario .
3. Il 16 febbraio 1994 la Commissione adottava, nei confronti di diciassette imprese siderurgiche europee e di una delle loro associazioni, la «decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi» (in prosieguo: la «decisione»). La Commissione riteneva che i destinatari della decisione avessero violato il diritto della concorrenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, instaurando sistemi di scambi di informazioni contrari alle regole di concorrenza nonché procedendo a fissazioni dei prezzi e a ripartizioni del mercato. La Commissione infliggeva ammende a quattordici imprese. Nel caso della Thyssen Stahl AG (in prosieguo: la «ricorrente») la Commissione fissava un'ammenda pari a ECU 6 500 000.
4. Numerose imprese interessate, tra cui la ricorrente, nonché l'associazione di imprese siderurgiche, impugnavano la decisione dinanzi al Tribunale, che, infine, accoglieva in parte il ricorso proposto dalla ricorrente e riduceva l'ammenda a EUR 4 400 000.
5. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 25 maggio 1999, la ricorrente ha proposto ricorso avverso la detta sentenza.
II - Conclusioni delle parti e motivi di impugnazione
6. Nell'ambito del ricorso da essa proposto, la ricorrente chiede che la Corte voglia
1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, causa T-141/94, nella parte in cui fissa un'ammenda di EUR 4 400 000 (punto 2 del dispositivo), respinge il ricorso (punto 3 del dispositivo) e pone a carico della ricorrente le sue spese e metà delle spese sostenute dalla Commissione (punto 4 del dispositivo);
2) annullare gli artt. 1, 3 e 4 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, C(94)321 def., nella parte in cui non sono stati già annullati dalla sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, causa T-141/94;
3) condannare la Commissione alle spese del giudizio di primo grado e del giudizio dinanzi alla Corte.
La Commissione chiede che la Corte voglia
1) respingere il ricorso;
2) condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
7. Secondo quanto risulta dall'atto introduttivo, la ricorrente si fonda sui seguenti motivi di impugnazione:
Primo motivo di impugnazione
«La sentenza viola, sotto vari aspetti, principi procedurali. In particolare tiene in non cale la portata dei diritti procedurali della ricorrente, del suo diritto ad essere sentita, del suo diritto ad un equo procedimento, nonché l'obbligo, scaturente dal principio dell'inchiesta d'ufficio, di accertare anche i fatti che depongono a favore dell'impresa.
Inoltre il Tribunale considera erroneamente che tali vizi del procedimento amministrativo siano stati sanati nel corso del procedimento giudiziario».
Secondo motivo di impugnazione
«La sentenza trascura le formalità sostanziali previste dal regolamento interno della Commissione del 1993 per l'autenticazione della decisione da parte della Commissione e ritiene pertanto erroneamente che esista una decisione regolarmente emanata».
Terzo motivo di impugnazione
«La sentenza viola l'art. 33 del Trattato CECA, in quanto il Tribunale oltrepassa i limiti della propria competenza ad esaminare la decisione controversa».
Quarto motivo di impugnazione
«La sentenza viola, sotto molteplici aspetti, l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA:
essa considera erroneamente come autonoma infrazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA il monitoraggio degli ordini e delle consegne pur non potendo dimostrare l'effetto anticoncorrenziale dello scambio di informazioni. La sentenza contiene inoltre un errore di diritto laddove giudica, sulla base di un'erronea interpretazione della nozione di "gioco normale della concorrenza", che il monitoraggio degli ordini e delle consegne ostacoli il gioco normale della concorrenza;
essa valuta erroneamente le contestate pratiche della ricorrente relative alla fissazione dei prezzi come violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Anche in questo contesto la sentenza si fonda su un'interpretazione non corretta della nozione di "gioco normale della concorrenza" ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA».
Quinto motivo di impugnazione
«La sentenza viola infine l'art. 65, n. 5, del Trattato CECA e il principio di colpevolezza, sopravvalutando la portata della colpevolezza della ricorrente. In particolare la sentenza non prende in considerazione le ripercussioni della confusione constatata riguardo alla nozione di "gioco normale della concorrenza" ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA e parte erroneamente dal presupposto che la ricorrente fosse del tutto consapevole dell'illegittimità delle proprie pratiche. Quindi nel calcolo dell'ammenda il Tribunale omette a torto di tener conto dell'attenuante della consapevolezza di fatto solo minima del comportamento illegittimo».
Sesto motivo di impugnazione
«In relazione al monitoraggio degli ordini e delle consegne, il Tribunale viola inoltre l'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, valutando in maniera inadeguata, e quindi sopravvalutando, l'impatto economico dello scambio di informazioni di cui occorre tener conto nel calcolo dell'ammenda. Per di più, infliggere un'ammenda separata per lo scambio di informazioni era inammissibile già a motivo della mancanza di un'infrazione autonoma».
Settimo motivo di impugnazione
«Il Tribunale misconosce i requisiti relativi ad una sufficiente motivazione del calcolo dell'ammenda, violando di conseguenza l'art. 15 del Trattato CECA. Esso trascura il fatto che il vizio di motivazione non può essere sanato nel corso del procedimento giudiziario».
Ottavo motivo di impugnazione
«A causa dell'eccessiva durata del procedimento, vale a dire quasi cinque anni, il Tribunale ha leso il diritto della ricorrente ad ottenere tutela giuridica entro un termine ragionevole».
Sintesi dei motivi di impugnazione nonché dei loro capi in base ai principali punti di diritto
8. Dalle osservazioni sui singoli motivi e sulle loro parti emerge che la ricorrente fa valere diverse violazioni del Trattato CECA. In sintesi, riconducendo i motivi a criteri giuridici fondamentali, la ricorrente ritiene che nella sentenza impugnata il Tribunale abbia violato il diritto comunitario:
- ritenendo a torto che la decisione fosse formalmente legittima, sebbene
nel procedimento dinanzi alla Commissione fossero stati violati diritti procedurali (primo motivo di impugnazione) e
la decisione non fosse stata emanata in maniera corretta (secondo motivo di impugnazione);
- oltrepassando i limiti della propria competenza di esame ai sensi dell'art. 33, primo comma, del Trattato CECA (terzo motivo di impugnazione);
- ritenendo a torto che la decisione fosse materialmente legittima, pur in assenza di una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA (quarto motivo di impugnazione), visto che
la partecipazione al sistema di scambio di informazioni non costituiva un'autonoma infrazione delle regole di concorrenza e
il sistema di scambio di informazioni e le fissazioni dei prezzi non potevano produrre effetti contrari al «gioco normale della concorrenza»;
- valutando erroneamente l'ammenda e la sua motivazione (quinto, sesto e settimo motivo di impugnazione);
- omettendo di garantire una tutela giuridica entro un termine ragionevole contrariamente a quanto disposto dall'art. 6 della CEDU (ottavo motivo di impugnazione).
9. L'analisi che segue è basata sulla sintesi sopra riportata. I motivi di impugnazione dedotti dalla ricorrente ovvero i loro capi e le censure che contengono, nonché gli argomenti presentati dalla Commissione, vengono riferiti a tali singoli punti.
10. Il contenuto dei motivi di impugnazione dedotti nel presente procedimento coincide in ampia misura con quello dei motivi di impugnazione o dei loro capi dedotti nei procedimenti paralleli. Pertanto nelle rispettive conclusioni essi vengono sintetizzati in maniera equiparabile al fine di poter rinviare alle presenti conclusioni, evitando ripetizioni.
III - Esame del caso
A - Sui motivi di impugnazione con cui si censura una valutazione erronea della legittimità formale della decisione
11. La ricorrente censura tale violazione del Trattato nel primo e nel secondo motivo di impugnazione.
1. Sulla violazione di diritti procedurali da parte della Commissione (primo motivo di impugnazione)
12. Il primo motivo di impugnazione si compone fondamentalmente di due parti. Con la prima parte la ricorrente contesta il presunto misconoscimento da parte del Tribunale della portata dell'obbligo dell'inchiesta d'ufficio che incombe alla Commissione. Con la seconda parte essa censura il presunto misconoscimento della violazione di diritti della difesa da parte della Commissione. In entrambe le parti la ricorrente fa valere che a torto il Tribunale ha ritenuto possibile una sanatoria nel corso del procedimento giudiziario.
a) Sulla violazione del principio dell'inchiesta d'ufficio da parte della Commissione e sulla possibilità di sanatoria
Argomenti delle parti
13. La ricorrente ritiene che ai punti 92-116 della sentenza impugnata il Tribunale abbia frainteso la portata dell'obbligo dell'inchiesta d'ufficio che grava sulla Commissione. Poiché le informazioni scritte richieste dalla DG IV non avevano potuto chiarire in modo sufficiente fino a che punto le pratiche illecite delle imprese fossero note ai funzionari della DG III ovvero fossero state oggettivamente provocate da costoro, la Commissione avrebbe dovuto interrogare i funzionari effettivamente coinvolti. Il Tribunale stesso avrebbe ritenuto necessario tale interrogatorio e l'avrebbe disposto nel corso del procedimento. Ciononostante, esso nega l'esistenza di un siffatto obbligo da parte della Commissione. Le prove raccolte dalla DG IV per quanto riguarda il ruolo svolto dalla DG III non sarebbero state atte nel complesso a chiarire in maniera completa e corretta i fatti sotto questo aspetto ed altre prove sarebbero state disponibili già nel corso del procedimento amministrativo.
14. La Commissione sostiene che questa parte del primo motivo di impugnazione non riguarda la violazione di una disposizione da parte del Tribunale, bensì contesta gli elementi di fatto accertati ai punti 108 e segg. e la loro analisi da parte del Tribunale, per cui il motivo di impugnazione sarebbe a tale riguardo irricevibile. La ricorrente confermerebbe detta irricevibilità allegando l'insufficienza delle «prove» esibite dalla Commissione. Il Tribunale avrebbe accertato la portata dell'obbligo dell'inchiesta d'ufficio e definito un criterio rigoroso ai punti 96 e segg. della sentenza impugnata, che la ricorrente, però, non avrebbe contestato in quanto tali.
15. In subordine essa ritiene che il motivo di impugnazione sia sotto tale aspetto infondato. La ricorrente estende troppo la portata dell'obbligo dell'inchiesta d'ufficio. Se le spiegazioni fornite dalla DG III erano state dettagliate e precise, come ha rilevato il Tribunale, non risultavano necessari ulteriori riesami.
16. La ricorrente contesta l'irricevibilità fatta valere dalla Commissione e ritiene che la distinzione sostenuta dalla Commissione tra il criterio dell'obbligo di effettuare inchieste (questione di diritto) e la sua applicazione (constatazione di fatto) non sia corretta. Gli argomenti da essa dedotti riguarderebbero l'interpretazione di una norma comunitaria (principio dell'inchiesta d'ufficio) e la sussunzione in tale principio dei fatti accertati. Entrambi gli elementi si riferirebbero all'analisi di questioni di diritto da parte del Tribunale e sarebbero quindi soggetti a controllo nell'ambito del procedimento d'impugnazione.
17. La ricorrente rimprovera inoltre al Tribunale di aver considerato, come risulta dal punto 115 della sentenza impugnata, che la violazione del principio dell'inchiesta d'ufficio era stata sanata nel corso del procedimento giudiziario. Tale opinione contrasterebbe con una costante giurisprudenza .
18. La Commissione sostiene che, dalla circostanza che il Tribunale abbia adottato misure di organizzazione del procedimento e disposto mezzi probatori, non si può concludere che la Commissione abbia violato l'obbligo che le incombe di svolgere un'inchiesta sui fatti. Anche supponendo che nel corso del procedimento giudiziario il Tribunale abbia stabilito, con l'assunzione di prove, che la Commissione, durante l'inchiesta, aveva compiuto errori nell'accertamento dei fatti, non se ne potrebbe trarre la conclusione che la Commissione abbia nel complesso violato il principio dell'inchiesta d'ufficio.
19. La ricorrente contesta tale affermazione. L'annullamento della decisione non dipenderebbe dalla violazione degli obblighi d'inchiesta nel loro complesso, bensì dalla possibilità che gli errori procedurali commessi dalla Commissione si ripercuotessero sulla decisione stessa. La decisione di infliggere un'ammenda avrebbe natura discrezionale e sarebbe adottata tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Pertanto, non si potrebbero delimitare in maniera precisa le eventuali ripercussioni di un vizio procedurale riguardante solo parte dei fatti, cosicché la nullità della decisione non sarebbe da escludere, in via di principio, neppure nel caso di vizi procedurali concernenti solo una parte dei fatti.
20. Per quanto riguarda l'affermazione che le irregolarità procedurali compiute dalla Commissione non possono essere sanate durante il procedimento giudiziario, la Commissione sostiene che tali possibilità di rettifica vengono espressamente menzionate al punto 115 della sentenza impugnata. Tuttavia non occorrerebbe approfondire ulteriormente detta questione, poiché gli accertamenti di fatto del Tribunale non confermerebbero la tesi della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe violato il proprio obbligo di chiarire i fatti.
Analisi
21. La ricorrente contesta al Tribunale di aver misconosciuto la portata dell'obbligo dell'inchiesta d'ufficio incombente alla Commissione. Sulla base di tale censura è d'uopo accertare se e in quale misura il «rispetto del principio dell'inchiesta d'ufficio da parte della Commissione» costituisca una questione di diritto suscettibile di essere valutata nell'ambito del procedimento d'impugnazione.
22. Per risolvere il problema occorre esaminare più precisamente che cosa si possa intendere per «portata» dell'obbligo dell'inchiesta d'ufficio. Da un lato, tale nozione potrebbe riferirsi ai temi di prova, vale a dire alla questione se siano stati effettuati accertamenti su tutti gli elementi di fatto e le cause di giustificazione rilevanti nel caso di specie sotto il profilo del diritto della concorrenza. D'altro canto, potrebbe riguardare i mezzi probatori, nel qual caso occorrerebbe esaminare quali e quante prove la Commissione abbia cercato riguardo all'esistenza di elementi di fatto o cause di giustificazione.
23. La questione relativa ai temi di prova costituisce una questione di diritto già per il fatto che non può essere disgiunta da quella riguardante la valutazione giuridica di un comportamento. Infatti, se la Commissione non ha compiuto seri accertamenti in relazione a tutti gli elementi di fatto pertinenti nel caso di specie, risulta difficile constatare, dal punto di vista giuridico, l'esistenza di una violazione. Ciò non vale tuttavia per la questione della portata dei mezzi probatori impiegati .
24. Nel caso di specie il Tribunale ha constatato, nella sentenza impugnata, che il competente servizio della Commissione ha esaminato la conoscenza delle pratiche e il modus operandi di altri servizi come possibile elemento di fatto a discarico . Così facendo esso ha riconosciuto che la Commissione aveva individuato l'oggetto della prova ed agito di conseguenza, cosa che non è stata contestata neppure dalla ricorrente negli argomenti da essa svolti in merito al principio dell'inchiesta d'ufficio.
25. Il Tribunale si è anche pronunciato sui mezzi probatori, esaminando ai punti 108 e segg. della sentenza impugnata lo scambio di corrispondenza pertinente intercorso tra i direttori della DG III e della DG IV e giudicando le circostanze in cui si è svolto nonché l'analisi del suo contenuto come idonee modalità d'inchiesta. Con questa parte del primo motivo di impugnazione la ricorrente contesta tale valutazione.
26. Tuttavia, la valutazione effettuata dal Tribunale del citato scambio di corrispondenza non costituisce una questione di diritto, bensì un apprezzamento di fatto, in quanto il Tribunale esamina i mezzi probatori effettivamente utilizzati in relazione alla loro idoneità e serietà. Gli apprezzamenti di fatto, salvo il caso di snaturamento, non possono però costituire in quanto tali oggetto di verifica nell'ambito del procedimento di impugnazione .
27. La prima parte del primo motivo di impugnazione, con cui viene censurata l'errata valutazione dell'obbligo dell'inchiesta d'ufficio che incombe alla Commissione, va pertanto dichiarata irricevibile.
28. Non occorre poi indugiare oltre sull'argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale sarebbe partito dall'erroneo presupposto che l'irregolarità procedurale compiuta dalla Commissione potesse essere sanata nel corso del procedimento giurisdizionale, perché - come s'è già detto - la Commissione non ha violato alcuna regola di procedura.
b) Sulla violazione dei diritti della difesa e sulla possibilità di sanatoria
Argomenti delle parti
29. La ricorrente fa valere la violazione dei diritti della difesa anzitutto in relazione alla censura riguardante la violazione del principio dell'inchiesta d'ufficio. Misconoscendo la portata degli effettivi obblighi di inchiesta della Commissione sulla base del principio dell'inchiesta d'ufficio, il Tribunale avrebbe violato anche i diritti della difesa della ricorrente, vale a dire il suo diritto ad essere sentita, in quanto la ricorrente non avrebbe potuto menzionare, ai fini della propria difesa, il ruolo svolto dalla DG III.
30. Secondo la Commissione, la ricorrente dedurrebbe la presunta violazione dei diritti della difesa da una presunta ed in realtà inesistente violazione dell'obbligo dell'inchiesta d'ufficio. Non sarebbe necessario esaminare separatamente la questione relativa ai diritti della difesa.
31. La ricorrente ritiene inoltre che i diritti della difesa di cui essa era titolare nel procedimento amministrativo siano stati violati anche per il fatto che il mancato accesso ai risultati della verifica del ruolo svolto dalla DG III, effettuata solo dopo la prima audizione, le ha impedito di esercitare il proprio diritto ad essere sentita. A tale riguardo essa contesta in particolare, rinviando alla sentenza della Corte nella causa Technische Universität München , i punti 113 e 114 della sentenza impugnata.
32. Il diritto ad essere sentiti include l'obbligo per la Commissione di dare alle parti la possibilità di pronunciarsi sia sulla documentazione a carico sia su quella a favore. Con ordinanza 10 dicembre 1997, il Tribunale avrebbe constatato, in relazione a talune delle note interne che la Commissione doveva produrre, il diritto della ricorrente ad avere accesso a tali documenti, poiché, ad un primo esame, le note sembravano contenere elementi di prova idonei a corroborare argomenti seri e rilevanti ai fini della decisione. Nella sentenza impugnata il Tribunale avrebbe invece dichiarato che la Commissione non era tenuta a consentire alle imprese di pronunciarsi sugli eventuali elementi di fatto a discarico già nel corso del procedimento precontenzioso. Se le imprese avessero potuto servirsi già in precedenza per la propria difesa di documenti venuti alla luce solo nel corso del procedimento, la Commissione sarebbe probabilmente giunta ad una decisione diversa.
33. I risultati della verifica interna alla Commissione non potrebbero neanche essere considerati come documenti interni esenti dall'obbligo di divulgazione. Tale eccezione varrebbe solo per documenti che non costituiscono elementi probatori, in quanto la Commissione non può servirsene per la valutazione dei fatti (ad esempio progetti, pareri o note di valutazione interni), o che sono coperti dal segreto delle deliberazioni, che consente ai servizi di esprimersi liberamente sulle pratiche in corso. Quanto precede non varrebbe per la documentazione in questione, che aveva precisamente ad oggetto il ruolo svolto da taluni servizi della Commissione nell'ambito delle pratiche contestate all'impresa interessata.
34. La Commissione sottolinea che la ricorrente non contesta il punto 110 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non deve effettuare ulteriori indagini o procedere all'audizione di testimoni indicati dall'interessato, qualora ritenga che la pratica sia stata adeguatamente istruita.
35. A sostegno del rigetto da parte del Tribunale dell'argomento dedotto dalla ricorrente interverrebbero inoltre i punti 113-115 della sentenza impugnata, secondo cui l'obbligo di consentire alle imprese interessate l'accesso alla documentazione non si estende ai documenti interni della Commissione e ad altri documenti riservati. Occorrerebbe inoltre distinguere tra le note interne concernenti l'inchiesta effettuata dalla Commissione in seguito all'audizione, da un lato, e i documenti relativi ai contatti tra la DG III e l'industria siderurgica, dall'altro. Con ordinanza 10 dicembre 1997 il Tribunale avrebbe messo agli atti solo questi ultimi documenti, poiché soltanto essi riguarderebbero direttamente un elemento di fatto della causa. I risultati dell'inchiesta interna avrebbero incluso pareri e note di valutazione della DG IV, ai quali non era obbligatorio garantire l'accesso.
36. La ricorrente confonderebbe in maniera inammissibile l'accesso a documenti interni nel corso del procedimento amministrativo con quello nell'ambito del procedimento giudiziario. Nel corso di quest'ultimo occorrerebbe contemperare il principio dell'efficienza dell'azione amministrativa, da un lato, e quello del controllo giurisdizionale degli atti dell'amministrazione. Il Tribunale sarebbe tenuto a risolvere tale conflitto nell'ambito di una decisione sulla base dell'art. 23 dello Statuto CECA della Corte, mentre la Commissione non avrebbe detto obbligo nel procedimento amministrativo.
Analisi
37. Si può anzitutto prescindere dall'approfondire l'argomento secondo cui il Tribunale avrebbe misconosciuto che la violazione del principio dell'inchiesta d'ufficio potrebbe includere anche una violazione dei diritti della difesa, poiché la ricorrente - come osservato supra - non ha potuto dimostrare che il Tribunale, valutando l'obbligo della Commissione di effettuare un'indagine ex ufficio, abbia commesso un errore di diritto.
38. L'argomento dedotto dalla ricorrente si riferisce del resto al diritto di accesso agli atti e al diritto ad una nuova audizione riguardante il contenuto di atti redatti solo successivamente alla prima audizione. Inoltre la fattispecie verte anche sulla questione se, in caso di violazione di siffatti diritti della difesa, sia possibile sanare il vizio nel corso del procedimento giudiziario.
39. Occorre anzitutto constatare che, se manca il diritto di accedere a determinati atti, non può nemmeno sussistere il diritto ad un'audizione sul loro contenuto. Pertanto in prosieguo verrà trattato in primis il diritto di accesso agli atti.
40. Secondo la giurisprudenza della Corte, sussiste una violazione del diritto di accesso agli atti solo quando la conoscenza delle informazioni ivi contenute avrebbe potuto influire sul corso del procedimento e in tal modo a sua volta sul contenuto della decisione. Non si tratta quindi di esaminare, in modo conclusivo, se la decisione sarebbe stata effettivamente diversa .
41. Occorre pertanto accertare se nella sentenza impugnata il Tribunale abbia rispettato ed applicato correttamente tale criterio di verifica .
42. Al punto 114 il Tribunale constata che le note interne riguardanti i risultati dell'inchiesta effettuata dalla Commissione sulla DG III dopo la prima audizione «non contenevano manifestamente alcun elemento a discarico». Di conseguenza il Tribunale ha inequivocabilmente dichiarato che la conoscenza di tali documenti non era atta ad influire sul corso dell'ulteriore procedimento né quindi sul contenuto della decisione.
43. I punti 100-106 della sentenza impugnata riproducono il contenuto dei documenti. Apparentemente tali documenti non contengono il benché minimo indizio che potesse far pensare alla possibilità di reperirvi elementi a discarico a favore della ricorrente. Quest'ultima non ha del resto dedotto alcun argomento concreto che metta in dubbio le conclusioni che il Tribunale ha tratto da tali documenti per quanto riguarda i motivi a discarico fatti valere («ruolo svolto dalla DG III»).
44. Di conseguenza il Tribunale ha giustamente negato il diritto ad un più ampio accesso al fascicolo della Commissione.
45. Se il Tribunale ha constatato correttamente che non sussisteva alcun diritto ad un più ampio accesso al fascicolo, occorre concludere simultaneamente, conformemente alle considerazioni svolte all'inizio, che il Tribunale non può aver commesso alcun errore di valutazione ritenendo che il rifiuto di un'ulteriore audizione (sul contenuto degli atti in questione) non comportava alcuna violazione dei diritti della difesa.
46. La seconda parte del primo motivo di impugnazione, con cui si censura il fatto che non sia stata riconosciuta la violazione dei diritti della difesa (accesso agli atti e audizione), va pertanto dichiarata infondata.
47. Per quanto attiene alla circostanza, sostenuta dalla ricorrente, che il Tribunale sarebbe partito dall'erroneo presupposto che il presunto vizio di procedura imputabile alla Commissione potesse essere sanato nel corso del procedimento giudiziario, non occorrono ulteriori approfondimenti in quanto - come già detto - la Commissione non ha violato alcuna regola di procedura.
2. Sulla deliberazione della Commissione (secondo motivo di impugnazione)
48. Anche il secondo motivo di impugnazione si compone di due parti. Con la prima parte, la ricorrente contesta, contrariamente a quanto riconosciuto dal Tribunale, che, in sede di deliberazione della Commissione, fosse stato raggiunto il quorum richiesto per le votazioni. Con la seconda parte, essa rimprovera al Tribunale di non aver individuato la violazione di forme sostanziali nell'autenticazione di tale decisione.
a) Sul quorum necessario perché la Commissione potesse deliberare in merito alla decisione
Argomenti delle parti
49. La ricorrente sostiene che al punto 142 il Tribunale, avendo interpretato in maniera non corretta il verbale della seduta della Commissione (in prosieguo: il «verbale») ed essendo quindi pervenuto alla conclusione - inesatta - che il quorum di membri della Commissione necessario per l'adozione della decisione fosse stato raggiunto, ha negato a torto l'esistenza di un vizio di forma all'atto dell'emanazione della decisione della Commissione. Di conseguenza il Tribunale avrebbe violato gli artt. 5 e 6 del regolamento interno della Commissione del 1993 .
50. Per contro la Commissione sostiene che la ricorrente contesta l'accertamento di fatti e la valutazione di elementi probatori, per cui il detto motivo di impugnazione sarebbe sotto tale aspetto irricevibile.
51. Il motivo di impugnazione sarebbe anche infondato in quanto i nomi dei partecipanti alla deliberazione sulla decisione emergerebbero dall'elenco dei presenti che figura alla pag. 2 del verbale. La funzione documentale e la forza probatoria dell'elenco dei presenti non verrebbero messe in questione dal fatto che un altro punto del verbale riporta che taluni membri di gabinetto avrebbero assistito alla seduta «in assenza dei membri della Commissione».
Analisi
52. Per accertare se si fosse raggiunto, ai sensi degli artt. 5 e 6 del regolamento interno del 1993 vigente all'epoca, il quorum richiesto per adottare la decisione, il Tribunale si è fondato, nella sentenza impugnata, sull'elenco dei presenti reperibile alla pagina 2 del verbale della seduta . Il Tribunale non ha ritenuto che la nota figurante alla pagina 40 del verbale, da cui emerge che taluni membri di gabinetti avrebbero assistito alla seduta «in assenza dei membri della Commissione» , contraddica l'elenco dei presenti, stilato alla pagina 2 del verbale .
53. La Commissione si è domandata se tale parte del secondo motivo di impugnazione non sia irricevibile, in quanto volta a contestare un accertamento di fatto del Tribunale, non impugnabile.
54. Nella sua giurisprudenza la Corte si è già occupata più volte della questione se la valutazione di un documento costituisca una questione di fatto o di diritto . Secondo detta giurisprudenza, la valutazione di un documento cui procede il Tribunale si può suddividere nelle seguenti tre fasi.
55. Si può anzitutto trattare dell'accertamento del contenuto puramente testuale di un documento (ad esempio quali parole siano state effettivamente usate). Poi, su tale base, può essere effettuato un accertamento del contenuto oggettivo, quindi non ancora di quello giuridico (il significato generale di tali parole). Infine, sulla base del contenuto oggettivo così individuato, si può procedere ad una valutazione del documento in relazione alla sua rilevanza giuridica (se quindi il documento soddisfa i requisiti di diritto sostanziale).
56. L'accertamento del contenuto testuale e l'accertamento del contenuto oggettivo costituiscono unicamente una fase preliminare all'analisi giuridica. Si tratta di un accertamento di fatti e di una valutazione di fatti, che - salvo il caso del controllo dello snaturamento - non possono costituire oggetto di verifica nell'ambito del procedimento di impugnazione. La vera valutazione giuridica avviene solo nella terza fase e può costituire oggetto di esame nel procedimento di impugnazione.
57. Il caso di specie contiene un classico esempio della tripartizione illustrata: il testo delle pagg. 2, 7 e 40 del verbale viene riportato ai punti 140 e segg. e 146 della sentenza impugnata. Nei punti 142 e segg., contestati, il Tribunale procede all'accertamento del contenuto oggettivo del documento in relazione alla questione delle presenze, che esso effettua operando una lettura congiunta della pagina 40 e delle pagine 2 e 7 del verbale. L'analisi giuridica del contenuto oggettivo (capacità di deliberare della Commissione ai sensi dell'art. 5 del regolamento interno del 1993) si trova solo al punto 147.
58. Con l'argomento relativo al mancato raggiungimento del quorum necessario la ricorrente contesta quindi la seconda fase della valutazione di un documento, vale a dire l'accertamento del contenuto del verbale da parte del Tribunale. La sua critica riguarda la valutazione dei fatti da parte del Tribunale e non un'analisi giuridica.
59. La prima parte del secondo motivo di impugnazione, con cui si censura il fatto che non sarebbe stato riconosciuto il mancato raggiungimento del quorum necessario per la deliberazione della Commissione, va pertanto dichiarata irricevibile.
b) Sulla regolare autenticazione della deliberazione della Commissione in merito alla decisione e sulla corrispondenza dal punto di vista del contenuto tra versione notificata e versione adottata della decisione
Argomenti delle parti
60. La ricorrente osserva che al punto 158 della sentenza il Tribunale ha dichiarato infondata la sua censura secondo cui la versione ad essa notificata C(94)321 def. della decisione della Commissione non sarebbe stata autenticata ai sensi dell'art. 16 del regolamento interno del 1993. A tale riguardo il Tribunale avrebbe in particolare applicato erroneamente le regole di forma sostanziale in materia di decisioni della Commissione ed avrebbe trascurato la rilevanza della presunzione di validità inerente agli atti comunitari.
61. Nella sua sentenza il Tribunale non avrebbe accertato che la versione notificata alla ricorrente fosse identica alle versioni C(94)321/2 e C(94)321/3, né che fosse regolarmente allegata al verbale. Inoltre la Commissione non sarebbe stata in grado di presentare il verbale recante le firme originali del presidente e del segretario generale, e sul verbale non sarebbe apposta la data della sottoscrizione. Il Tribunale sarebbe perciò pervenuto a torto alla conclusione che la decisione notificata era stata debitamente autenticata il 23 febbraio 1994 in quanto gli elementi probatori esistenti non consentivano di concludere in tal senso.
62. La Commissione ritiene che il motivo di impugnazione sia irricevibile nella parte in cui si fonda sulla mancata identità delle versioni della decisione in quanto la ricorrente non addurrebbe alcun elemento per motivare la propria critica alla constatazione del Tribunale su questo punto; inoltre l'argomento riguarderebbe l'accertamento di fatti, su cui sarebbe competente solo il Tribunale.
Analisi
63. Il punto 158 della sentenza impugnata, contestato dalla ricorrente, riguarda la presunta divergenza tra la versione della decisione adottata dalla Commissione al momento della deliberazione e la versione della decisione notificata alla ricorrente.
64. La corrispondenza sul mero piano del contenuto tra la versione della decisione notificata alla ricorrente e quella deliberata dalla Commissione costituisce un accertamento di fatti e non una questione di diritto.
65. Pertanto la seconda parte del secondo motivo di impugnazione va dichiarata irricevibile, nella parte in cui con essa si censura la mancata corrispondenza tra versione adottata e versione notificata della decisione.
66. Dagli argomenti addotti a sostegno di tale parte del secondo motivo di impugnazione emerge tuttavia che la ricorrente manifestamente contesta soprattutto che sia stato respinto il dubbio, da essa avanzato nel procedimento dinanzi al Tribunale, sulla regolare autenticazione della deliberazione della Commissione. La ricorrente non contesta però il punto 158 da essa citato, bensì piuttosto il punto 166 della sentenza impugnata.
67. Tuttavia le questioni della corrispondenza dal punto di vista del contenuto tra le versioni della decisione e la questione della regolare autenticazione della decisione adottata sono - come mostrerò fra poco - inscindibilmente connesse. Pertanto la citazione meramente incompleta, a questo riguardo, dei punti impugnati non dovrebbe far sì che si ignorino gli argomenti addotti dalla ricorrente in merito al mancato riconoscimento dell'irregolarità dell'autenticazione.
68. L'argomentazione della ricorrente mira in modo manifesto a porre in dubbio che il Tribunale abbia scelto correttamente i termini di paragone per provare la corrispondenza sul piano del contenuto. Infatti il Tribunale non ha confrontato la versione notificata alla ricorrente con la decisione originale, bensì con una copia, il che permette di sostenere che per esaminare la corrispondenza sul piano del contenuto, in mancanza dell'originale della decisione autenticata, il Tribunale si sarebbe fondato su un mezzo probatorio non idoneo.
69. Detta ipotesi non va esclusa a priori, se si tiene conto dei requisiti e dello scopo dell'autenticazione cui sono soggette le decisioni della Commissione. Dagli artt. 9 e 16 del regolamento interno della Commissione del 1993 emerge che l'autenticazione di una decisione avviene mediante approvazione da parte della Commissione del verbale della seduta in questione e che il verbale approvato viene autenticato dalle firme apposte sulla prima pagina dal presidente e dal segretario generale (art. 9). Dette firme apposte sul verbale autenticano l'atto (art. 16, primo comma, seconda frase). L'art. 16, prima frase, del regolamento interno stabilisce che il testo adottato con la decisione viene «allegato» al relativo verbale. Solo così è riconoscibile dall'esterno il legame tra atto non sottoscritto e verbale sottoscritto e il testo di tale atto - allegato - può essere distinto da una versione non autenticata .
70. Detti requisiti del regolamento interno non soddisfano quindi uno scopo autonomo, bensì sono intesi piuttosto a poter provare dinanzi al Tribunale, in caso di dubbi, se e quale testo la Commissione abbia adottato in qualità di Collegio . Più precisamente, il testo di una decisione adottato dalla Commissione diventa, dal punto di vista giuridico, un atto originale solo dopo essere stato regolarmente autenticato. Poiché vanno comparati la versione notificata e l'«originale», in linea di principio solo la presentazione dell'atto autenticato può consentire un raffronto scevro di dubbi.
71. Di conseguenza sorgono le seguenti questioni: come ha potuto il Tribunale constatare, sulla base di una copia, se esista un originale debitamente autenticato e quale ne sia il contenuto?
72. A tale riguardo occorre distinguere tra le firme apposte sulla prima pagina del verbale e la prescrizione secondo cui l'atto dev'essere «allegato» al verbale.
73. Al punto 165 il Tribunale si è fondato sulla certificazione della conformità della copia mediante timbro e firma del segretario generale della Commissione in carica all'epoca del procedimento giudiziario ed ha manifestamente rilevato che ciò conferisce all'annotazione «per copia certificata conforme» un valore nel senso che il segretario generale conferma in tal modo, in relazione alle firme, la conformità della copia del verbale all'originale del verbale. A questo proposito si tratta, sotto il profilo del contenuto, di una valutazione della prova che non può costituire oggetto di esame nel procedimento d'impugnazione.
74. Appare invece più problematico stabilire come il Tribunale ritenesse di poter accertare formalmente, sulla base di una copia, che il testo dell'atto adottato dalla Commissione al momento della deliberazione era stato «allegato» al verbale originale quando si è fatta la copia.
75. Al riguardo al punto 162 il Tribunale osserva in primo luogo di aver ricevuto il verbale con il testo della decisione (entrambi in copia) «nel medesimo contenitore» e, in secondo luogo, rinvia all'indicazione degli agenti della Commissione, che affermano di aver ricevuto i due documenti in tale forma dal segretario generale della Commissione .
76. In teoria è senz'altro possibile, senza che ciò debba presumersi nel caso di specie, fotocopiare separatamente il verbale sottoscritto e un testo che si suppone sia quello su cui si è fondata la deliberazione e trasmettere tali copie nel medesimo contenitore. Tuttavia - come rilevato in precedenza - il rispetto della formalità d'autenticazione consistente nell'«allegare» il documento serve proprio a prevenire tale rischio. Il fatto puramente materiale che la decisione della Commissione sia stata «allegata» al verbale e, di conseguenza, la sua esistenza e il suo contenuto possono quindi, in linea di principio, essere davvero accertati senza dubbi solo mediante un esame visivo dei due testi originali (verbale e testo della decisione) contemporaneamente presentati al Tribunale.
77. Il Tribunale tuttavia non ha ricevuto nessuno dei due testi in originale, ma si è invece basato in particolare su quanto affermato dagli agenti della Commissione (che avrebbero ricevuto i due testi dal segretariato generale della Commissione nel medesimo contenitore). A tale riguardo è palese che il Tribunale ha inteso l'affermazione degli agenti della Commissione nel senso che essi avrebbero ricevuto le due copie unite l'una all'altra «nella medesima forma» nella quale i testi sarebbero stati uniti anche nell'originale. Da quanto precede e dal fatto che tali copie erano state loro trasmesse direttamente dal segretariato generale, cioè dall'unico soggetto che poteva essere in possesso di un originale, il Tribunale conclude espressamente che il segretariato generale dispone anche di un originale identico dei due documenti, precisamente nella forma di un documento allegato all'altro.
78. Quindi il Tribunale fonda in maniera determinante le proprie conclusioni riguardo a tale punto sulle dichiarazioni degli agenti della Commissione, cui presta credito, interpretandole in un determinato modo. Ciò costituisce una valutazione della prova che, fatta salva la censura relativa allo snaturamento della prova da parte del Tribunale, non può essere oggetto di esame nel procedimento d'impugnazione e rende un motivo di impugnazione irricevibile sotto tale aspetto.
79. Inoltre la ricorrente contesta il punto 164 della sentenza impugnata, in cui, per concludere che la decisione della Commissione deve considerarsi regolarmente autenticata, il Tribunale si fonda a titolo complementare sulla propria giurisprudenza relativa al principio della presunzione di validità degli atti comunitari .
80. Mi sembra che il Tribunale fraintenda la portata del principio giurisprudenziale relativo alla presunzione di validità degli atti comunitari. Detta presunzione gioca in primo luogo laddove si sia già potuto dimostrare che un atto comunitario è viziato da irregolarità . Tuttavia nel caso di specie si tratta ancora solo di valutare se sussista un vizio (formale) dell'atto, più precisamente se sia provata l'esistenza dei presupposti di un vizio. Al punto 164 il Tribunale ha palesemente commesso un errore di logica in quanto considera la presunzione di validità come prova che l'atto è valido (in quanto «non viziato»). Così facendo esso confonde il fatto da provare con la prova stessa.
81. Tale incoerenza nella motivazione non implica però che le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla regolare autenticazione della delibera siano nel complesso giuridicamente erronee. Infatti nella sentenza impugnata la giurisprudenza sulla presunzione di validità è menzionata solo a titolo manifestamente complementare rispetto alla motivazione fornita dal Tribunale - come si è già detto - con la valutazione di quanto dichiarato dagli agenti della Commissione , cosicché non si può attribuire a tale menzione alcun significato autonomo e di ampia portata.
82. Per quanto attiene all'argomento secondo cui il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che le firme apposte dal segretario generale e dal presidente sul verbale non erano datate, basti constatare che la ricorrente aveva già svolto dinanzi al Tribunale le stesse considerazioni. Nel presente procedimento non sono stati dedotti nuovi argomenti che inficino le constatazioni del Tribunale al punto 167 della sentenza impugnata.
83. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, un motivo di impugnazione fondato esclusivamente su argomenti ripetuti dev'essere dichiarato irricevibile.
84. Anche la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, con cui si censura il fatto che non sarebbe stato rilevato come la decisione della Commissione non fosse debitamente autenticata, va quindi dichiarata irricevibile.
B - Sul motivo di impugnazione relativo all'eccesso di potere da parte del Tribunale (terzo motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
85. L'argomento della ricorrente ha ad oggetto il punto 392 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale constata che nella decisione la Commissione ha considerato la partecipazione al sistema di scambio di informazioni come infrazione autonoma, anche se - come emerge dal punto 384 della stessa sentenza - nel corso del procedimento giudiziario gli agenti della Commissione, interrogati dal Tribunale, avrebbero affermato che l'istituzione era partita dal presupposto che la partecipazione al sistema di scambio di informazioni, mirando ad agevolare accordi in materia di prezzi e di mercati, costituisse solo una parte di infrazioni più ampie.
86. Il Tribunale avrebbe oltrepassato, perlomeno secondo la ricorrente, i limiti della propria competenza ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA non limitandosi ad esaminare la decisione della Commissione, bensì correggendola.
87. La Commissione ritiene questo motivo di impugnazione irricevibile, in quanto la qualificazione del sistema di scambio di informazioni da parte della Commissione non costituirebbe una questione di diritto, bensì una questione di fatto, che esula dall'esame da parte della Corte.
88. In subordine essa sostiene che il motivo di impugnazione è infondato. Infatti il ricorso avrebbe ad oggetto la decisione. Esso non poteva vertere sulle dichiarazioni degli agenti della Commissione nel corso del procedimento giudiziario, poiché il Tribunale non ne sarebbe stato vincolato. Tuttavia la decisione menzionerebbe la partecipazione al sistema di scambio di informazioni all'art. 1 e al punto 314, nell'elenco delle singole infrazioni, accanto alle fissazioni dei prezzi e alle ripartizioni dei mercati.
Analisi
89. Occorre anzitutto rilevare che con l'argomento svolto sul terzo motivo di impugnazione la ricorrente mostra di condividere l'opinione, ad essa favorevole, che la Commissione ha espresso nel corso del procedimento giurisdizionale (la partecipazione al sistema di scambio di informazioni non costituirebbe una violazione autonoma della concorrenza). Per contro essa non condivide l'opinione espressa dalla Commissione, a suo sfavore su tale punto, nella decisione (violazione autonoma della concorrenza), né di conseguenza la pronuncia del Tribunale che conferma quest'ultima opinione.
90. Tuttavia con questo motivo di impugnazione la ricorrente non sostiene che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente il diritto della concorrenza (art. 65, n. 1, del Trattato CECA), censura che costituisce oggetto del quarto motivo di impugnazione, trattato infra .
91. Con il terzo motivo di impugnazione, essa contesta espressamente un presunto abuso di competenze del Tribunale e di conseguenza una violazione dell'art. 33, primo comma, seconda frase, in combinato disposto con l'art. 34 del Trattato CECA. Dovrò quindi esaminare l'argomento sulla base di tali norme.
92. Le disposizioni citate consentono al Tribunale di procedere unicamente all'esame di una decisione della Commissione e vietano quindi al tempo stesso, fatta salva la competenza di piena giurisdizione ai sensi dell'art. 36 del Trattato CECA di modificarne il contenuto a svantaggio del ricorrente.
93. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha modificato, a suo svantaggio, il contenuto della decisione, violando con ciò specificamente l'art. 33, primo comma, del Trattato CECA. Il motivo di impugnazione è pertanto ricevibile.
94. Nel caso di specie ci si può tuttavia domandare se il Tribunale abbia veramente operato un tale intervento modificativo. Ciò si verificherebbe infatti solo se la sentenza impugnata avesse conferito alla decisione un contenuto diverso da quello che effettivamente aveva, ma la sentenza impugnata conferma invece, in definitiva, la tesi sostenuta dalla Commissione nella decisione, secondo cui il sistema di scambio di informazioni costituisce già di per sé una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Di conseguenza, al Tribunale potrebbe tutt'al più rimproverarsi un intervento sul contenuto della decisione se la decisione originaria fosse stata modificata sul punto testé indicato nel corso del procedimento.
95. La ricorrente ritiene che siffatte modifiche siano manifestamente avvenute con la risposta al quesito posto per iscritto dal Tribunale e le osservazioni in merito espresse dagli agenti della Commissione all'udienza.
96. Tuttavia gli agenti della Commissione non avrebbero potuto validamente modificare il contenuto della decisione - anche se ne avessero realmente avuto l'intenzione - già per il semplice motivo che mancava la necessaria deliberazione formale della Commissione.
97. Di conseguenza, poiché il contenuto della decisione è rimasto immutato nel corso del procedimento giudiziario, il Tribunale, nella sentenza impugnata, si è basato sul contenuto della decisione quale è stata deliberata dalla Commissione. Il Tribunale si è dunque limitato alla propria competenza di esame ai sensi dell'art. 33, primo comma, del Trattato CECA e non ha affatto modificato il contenuto della decisione a svantaggio della ricorrente.
98. Il terzo motivo di impugnazione, con cui si rimprovera al Tribunale di aver ecceduto le proprie competenze in violazione dell'art. 33, primo comma, del Trattato CECA, è quindi infondato.
C - Sul motivo di impugnazione tratto dall'erronea valutazione della legittimità materiale della decisione (quarto motivo di impugnazione)
99. Il quarto motivo di impugnazione si compone di due parti. Con la prima parte la ricorrente contesta la tesi del Tribunale, secondo cui la Commissione avrebbe giustamente considerato che la partecipazione al sistema di scambio di informazioni costituisce un'infrazione autonoma del diritto in materia di concorrenza. Con la seconda parte essa sostiene che al Tribunale sarebbe sfuggito che il sistema di scambio delle informazioni non produceva alcun effetto contrario al «gioco normale della concorrenza», ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.
1. Sul carattere autonomo della violazione della concorrenza mediante partecipazione al sistema di scambio di informazioni
Argomenti delle parti
100. La ricorrente contesta a questo proposito i punti 393 e segg. della sentenza impugnata. Essa ritiene che il Tribunale abbia a torto qualificato il monitoraggio degli ordini e delle consegne come violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, anche se il sistema di scambio di informazioni in questione nella fattispecie non avrebbe potuto produrre di per sé alcun effetto restrittivo della concorrenza.
101. Nella specie lo scambio di informazioni non avrebbe riguardato dati relativi ai prezzi, bensì rilevazioni statistiche di ordinativi e quantità fornite. Un siffatto scambio stimolerebbe in linea di principio la concorrenza.
102. La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale avrebbe motivato in maniera contraddittoria le proprie conclusioni in merito all'anticoncorrenzialità del sistema di scambio di informazioni. Al punto 403 l'effetto anticoncorrenziale sarebbe infatti considerato implicito nel sistema di scambio di informazioni mentre invece, ai punti 401 e segg., si citerebbe, quale argomento per provare il carattere anticoncorrenziale del sistema di scambio di informazioni, il fatto che esso favorirebbe la «conservazione dei flussi tradizionali degli scambi». Se il sistema di scambio di informazioni costituisse, di per sé, un'infrazione autonoma dell'art. 65, n. 1, del Trattato, l'effetto restrittivo della concorrenza dovrebbe emergere dal sistema stesso e, se del caso, dalla struttura generale del mercato.
103. Per quanto riguarda il carattere anticoncorrenziale della partecipazione al sistema di scambio di informazioni, il Tribunale avrebbe rinviato a torto alla giurisprudenza nelle cause concernenti il sistema «UK Tractor Registration Exchange» (in prosieguo: la «giurisprudenza "trattori"») ed avrebbe ritenuto che anche la struttura del mercato delle travi sia caratterizzata, come nel caso del mercato dei trattori, da un oligopolio ristretto, per poter così giustificare la tesi che la partecipazione al sistema di scambio di informazioni viola il diritto della concorrenza. Come constata il Tribunale stesso al punto 400 della sentenza impugnata, sul mercato delle travi d'acciaio le dieci imprese maggiori detenevano tuttavia solo due terzi delle quote di mercato, il che indicherebbe una forte competizione tra i numerosi concorrenti. Una siffatta struttura del mercato porterebbe comunque ad escludere l'ipotesi di una struttura oligopolistica semplice e, a maggior ragione, quella di un mercato fortemente concentrato.
104. Secondo la Commissione queste censure sono irricevibili, in quanto la ricorrente non definisce esattamente le parti contestate della sentenza impugnata e gli argomenti giuridici che dovrebbero sostenere la richiesta di annullamento di dette parti. La critica relativa ai punti 401 e segg. della sentenza impugnata sarebbe infondata, poiché il Tribunale, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, avrebbe dimostrato il carattere anticoncorrenziale del sistema di scambio di informazioni.
105. Secondo la Commissione vanno inoltre dichiarate irricevibili, poiché rivolte contro l'analisi di fatti, le osservazioni con cui la ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale in merito alla struttura oligopolistica del mercato delle travi. Inoltre, nel ricorso introduttivo dell'8 aprile 1994 (paragrafo 80) la ricorrente stessa avrebbe definito il mercato delle travi come un mercato oligopolistico.
106. Anche la critica mossa dalla ricorrente alla menzione della giurisprudenza «trattori» andrebbe respinta, giacché, in tale contesto, il Tribunale avrebbe espressamente subordinato l'effetto di intensificare la concorrenza prodotto da sistemi di scambio di informazioni, come strumento della trasparenza tra gli operatori economici, alla presenza di un'offerta atomizzata sul mercato, fenomeno che non si manifesterebbe nel mercato delle travi.
107. Inoltre la ricorrente si soffermerebbe su un solo elemento, mentre il Tribunale avrebbe motivato il carattere anticoncorrenziale del sistema di scambio di informazioni riferendosi a parecchi elementi. Vero è che il mercato delle travi d'acciaio sarebbe in effetti meno oligopolistico del mercato pertinente nella giurisprudenza «trattori», tuttavia le travi d'acciaio costituirebbero prodotti più omogenei dei trattori, cosicché nel caso di specie la concorrenza sarebbe limitata a priori in ragione delle caratteristiche dei prodotti.
108. L'esame degli effetti di un accordo sulla concorrenza comporterebbe la valutazione di circostanze economiche complesse, il cui controllo giurisdizionale dovrebbe limitarsi necessariamente a verificare il rispetto delle disposizioni procedurali, l'adeguatezza della motivazione, il corretto accertamento dei fatti e l'assenza di vizio manifesto nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere. La ricorrente non avrebbe però sostenuto in alcun punto che il Tribunale abbia violato tali criteri nell'esame del sistema di scambio di informazioni della Commissione.
Analisi
109. Nella fattispecie la ricorrente si domanda in sostanza se il Tribunale abbia correttamente applicato al sistema di scambio di informazioni in esame i presupposti, chiariti nella giurisprudenza «trattori» , da cui il diritto comunitario fa dipendere il carattere anticoncorrenziale di taluni sistemi di scambio di informazioni.
110. Pertanto, vorrei anzitutto illustrare brevemente gli elementi fondamentali di detta giurisprudenza.
111. In limine, occorre constatare che finora la Corte non ha avuto occasione di pronunciarsi sull'anticoncorrenzialità autonoma di sistemi di scambio di informazioni alla luce del Trattato CECA (art. 65 del Trattato CECA). Tutti i casi finora esaminati rientrano nell'ambito di applicazione del Trattato CE (art. 85 del Trattato CE, divenuto art. 81 CE). Tuttavia, poiché qui si tratta, in un primo momento, soltanto di esaminare se e in quale misura sistemi di scambio di informazioni possano di per sé essere atti in generale a perturbare la concorrenza, è consentito per ora tralasciare le eventuali differenze rispetto al Trattato CECA. Ritornerò più tardi , specificamente, sulla questione se i risultati dell'esame siano applicabili per analogia al «gioco normale della concorrenza» nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio (art. 65, n. 1, del Trattato CECA).
112. L'anticoncorrenzialità dei sistemi di scambio di informazioni può essere autonoma se emerge dai sistemi stessi, quindi indipendentemente dal fatto che le informazioni così ottenute siano state utilizzate per altri elementi anticoncorrenziali «classici», quali ad esempio accordi sui prezzi e ripartizioni di mercato. La Corte ha riconosciuto in linea di principio detta anticoncorrenzialità autonoma di sistemi di scambio di informazioni nelle sentenze «cellulosa» e «trattori» . Nella motivazione la Corte si fonda su un principio fondamentale definito «esigenza di autonomia» : «[O]gni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch'egli intende seguire sul mercato comune e le condizioni che egli intende riservare alla clientela» . Un sistema di scambio di informazioni viola detta esigenza di autonomia se è atto a «creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi» . Ciò avviene in particolare quando lo scambio di informazioni sistematico ha luogo in un «mercato oligopolistico fortemente concentrato». In un siffatto mercato il flusso sistematico di informazioni consente di conoscere le posizioni sul mercato e la strategia commerciale dei concorrenti .
113. Tuttavia la Corte ha altresì osservato che i sistemi di scambio di informazioni sono compatibili con la concorrenza a determinate condizioni. Quindi un sistema di scambio di informazioni accessibile non solo alla cerchia di partecipanti, ma anche, ad esempio, agli acquirenti è atto ad intensificare la concorrenza, piuttosto che a ridurla . Anche un mercato effettivamente concorrenziale e caratterizzato dal frazionamento delle offerte può far sì che la concorrenza si intensifichi per effetto delle informazioni così ottenute . Infatti in questo caso i partecipanti vengono posti in grado di adeguare il loro comportamento individuale a tale mercato solo grazie alla trasparenza così conseguita.
114. Nel caso di specie il Tribunale ha esaminato il sistema di scambio di informazioni alla luce di tale premessa.
115. Per quanto riguarda anzitutto la presenza di un mercato oligopolistico, condivido l'opinione della Commissione, secondo cui il motivo di impugnazione è irricevibile nella parte in cui si riferisce al presunto errore di valutazione del mercato delle travi d'acciaio (strutturato secondo criteri oligopolistici). Si tratta di un accertamento di fatti che - con riserva del controllo relativo allo snaturamento - non può costituire oggetto di esame nell'ambito di un procedimento d'impugnazione.
116. Su queste basi, il Tribunale ritiene che l'anticoncorrenzialità del sistema di scambio di informazioni risieda nel «pregiudizio dell'autonomia decisionale» delle imprese. Esso motiva tale pregiudizio ai punti 402 e segg. adducendo la pressione sui partecipanti derivante dalle discussioni successive allo scambio delle informazioni (analisi, valutazione e critica nei confronti dei livelli degli ordini e delle consegne, ecc.).
117. Mi sembra però che con una siffatta motivazione il Tribunale in realtà mini alla base il ragionamento che consente di considerare la partecipazione al sistema di scambio di informazioni come una violazione autonoma della concorrenza.
118. Infatti l'anticoncorrenzialità di taluni sistemi di scambio di informazioni non emerge a priori dal fatto che le informazioni pregiudicano l'autonomia decisionale. Ciò avviene piuttosto nel caso di accordi o pratiche concordate di natura tradizionale. L'anticoncorrenzialità di un sistema di scambio di informazioni consiste precisamente nel fatto che questo elimina un'altra caratteristica parimenti intrinseca dell'azione imprenditoriale, vale a dire il rischio da incertezza. L'autonomia decisionale e il rischio da incertezza costituiscono però due distinti elementi della situazione ideale di concorrenza. Vero è che le due caratteristiche possono influenzarsi a vicenda. In certi contesti economici un'incertezza rimossa può senz'altro ripercuotersi anche sull'autonomia decisionale, generando ad esempio pressioni per quanto riguarda un determinato comportamento sul mercato. Tuttavia ciò non è automatico e nella giurisprudenza «trattori» la Corte ha dichiarato che certi sistemi di scambio di informazioni pregiudicano la concorrenza già per il solo fatto che viene ridotto il rischio da incertezza implicito nell'idea stessa di concorrenza.
119. Il ragionamento del Tribunale, utilizzando per motivare l'anticoncorrenzialità autonoma del sistema di scambio di informazioni la ripercussione, non strettamente necessaria a tal fine, sull'autonomia decisionale, ha ignorato tale distinzione.
120. Tuttavia la Corte ha più volte statuito che, qualora dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulti una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appaia fondato per altri motivi, il mezzo d'impugnazione dev'essere respinto .
121. In tal senso occorre considerare l'esplicito rinvio del Tribunale, al punto 410 della sentenza impugnata, alla giurisprudenza pertinente nella sentenza «trattori». Alla luce dei fatti oramai accertati, non può sussistere alcun ragionevole dubbio sul fatto che il Tribunale, anche se avesse interpretato la giurisprudenza della Corte nel modo da me ritenuto corretto, sarebbe giunto alla conclusione che il sistema di scambio di informazioni costituiva un comportamento anticoncorrenziale. Come rileva infatti il Tribunale ai punti 394 e segg., il sistema consentiva ai suoi partecipanti - ad esclusione dei concorrenti non facenti parte del sistema e dei consumatori -, grazie alle informazioni sulle quantità ordinate e consegnate da ciascun partecipante, dati normalmente soggetti al segreto industriale , di conoscere con estrema tempestività la posizione occupata sul mercato da ogni singolo operatore rispetto al totale delle vendite effettuate, su tutti i mercati considerati. Di conseguenza si profilava esattamente la situazione che rende un sistema di scambio di informazioni di per se stesso anticoncorrenziale: la riduzione, esclusivamente per i partecipanti, del rischio da incertezza tipico della concorrenza.
122. Quindi, poiché nel complesso si può partire dalla premessa che il Tribunale ha motivato l'esistenza dell'anticoncorrenzialità del sistema di scambio di informazioni ed ha giustamente fondato tale motivazione su una giurisprudenza costante, e che pertanto, in conclusione, non ha commesso alcun errore di diritto, la contestata carenza di motivazione sotto il profilo del contenuto non può essere considerata come sufficientemente grave perché il motivo di impugnazione sia, sotto tale aspetto, fondato.
123. Pertanto la prima parte del quarto motivo di impugnazione, con cui si censura il fatto che non sia stata riconosciuta la mancanza di carattere anticoncorrenziale autonomo del sistema di scambio di informazioni, va dichiarata parzialmente irricevibile e infondata per il resto.
2. Sull'effetto contrario al «gioco normale della concorrenza», ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA, prodotto dal sistema di scambio di informazioni e dalle fissazioni di prezzi
Argomenti delle parti
124. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha a torto considerato i comportamenti contestati come violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, poiché si sarebbe fondato su un'interpretazione erronea della nozione di «gioco normale della concorrenza» ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.
125. Per gioco «normale» della concorrenza ai sensi del Trattato CECA non si dovrebbero intendere solo le restrizioni al modello ideale di concorrenza consentite dalle disposizioni giuridiche di carattere generale contenute negli artt. 5 e 46-48 del Trattato CECA o nella decisione n. 2448/88, ma anche la situazione concorrenziale che risulta nel caso concreto dal complesso delle specifiche condizioni «ambientali» esistenti nel contesto del Trattato CECA. A tale riguardo, nella fattispecie, il Tribunale avrebbe trascurato la ripercussione del modus operandi della DG III sulla struttura della concorrenza.
126. In dettaglio la ricorrente si riferisce alla valutazione del sistema di scambio di informazioni e delle fissazioni dei prezzi alla luce del diritto della concorrenza e in sintesi adduce come motivazione quanto segue.
127. Il Tribunale avrebbe ignorato che, nell'ambito del gioco normale della concorrenza all'interno della CECA, le imprese si vedono riconoscere un margine discrezionale in cui rientrano anche i comportamenti in questione. Il tentativo del Tribunale di differenziare la valutazione giuridica, distinguendo tra discussioni generiche, non vincolanti e lecite nell'ambito della cooperazione con la DG III, da un lato, ed accordi vietati e pratiche concordate, dall'altro, non sarebbe convincente.
128. La ricorrente rinvia in sostanza alla deposizione - riprodotta ai punti 484 e segg. della sentenza impugnata - del sig. Kutscher, all'epoca dei fatti funzionario della DG III, il quale avrebbe espressamente parlato di «consenso». Tuttavia il conseguimento di un siffatto consenso non includerebbe solo il mero scambio di previsioni, in particolare sui prezzi individuali e su dati relativi alla quantità, bensì anche un'intesa in materia tra le imprese. La DG III avrebbe pertanto ritenuto un siffatto accordo interno non soltanto lecito, ma inevitabile in relazione alle informazioni di cui essa necessitava.
129. La sentenza impugnata sarebbe in ogni caso contraddittoria, poiché il Tribunale, pur constatando, al punto 318, riguardo ad accordi sui prezzi, che nessuna delle disposizioni del Trattato CECA consente pratiche concordate di fissazione dei prezzi, ha definito, al punto 269, la nozione di «pratiche concordate» in maniera così ampia che vi dovrebbe rientrare anche lo scambio di previsioni di prezzi tra le imprese, considerato lecito dal sig. Kutscher, per concludere poi, nonostante ciò, ad esempio al punto 534, che la Commissione non era a conoscenza delle violazioni dell'art. 65, n. 1.
130. La sentenza impugnata sarebbe altresì contraddittoria in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'influenza esercitata dalla Commissione in sede di accertamento della violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, prendendola però in considerazione per il calcolo dell'ammenda. Infatti al punto 644 della sentenza impugnata il Tribunale, per fissare l'importo dell'ammenda, avrebbe considerato che anche uno scambio di opinioni tra imprese su previsioni di prezzi nella forma accettata dalla DG III avrebbe già potuto condurre di per sé ad un «certo parallelismo» di comportamento sul mercato. Ciò equivarrebbe a constatare che in tale contesto è stato concesso alle imprese un margine discrezionale ampliato per concordare la loro politica dei prezzi, margine che avrebbe incluso anche comportamenti che altrimenti - e precisamente nell'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) - avrebbero dovuto essere valutati come violazioni della concorrenza. Tuttavia in tal modo il Tribunale si porrebbe in contrasto con la motivazione della violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA da esso fornita ai punti 318, 330 e 411 in relazione alle singole infrazioni.
131. La Commissione osserva che la portata della nozione di «gioco normale della concorrenza» nell'ambito della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è definita dal Trattato e non può quindi essere determinata dalla Commissione stessa.
132. Non sarebbe neanche contraddittorio esaminare, in relazione all'entità dell'ammenda, l'impatto economico dell'infrazione e a tale riguardo tenere conto in certo qual modo anche della «situazione accettata dalla DG III», poiché così facendo non si metterebbe in questione, in quanto tale, la nozione definita dal Trattato CECA di gioco normale della concorrenza.
133. L'argomento della ricorrente potrebbe essere condiviso solo se la «situazione auspicata e accettata dalla DG III» avesse fatto sì che i comportamenti contestati fossero privati di qualsiasi capacità di pregiudicare il gioco normale della concorrenza nella CECA. Tuttavia il Tribunale non avrebbe accertato tale situazione. Esso avrebbe invece soltanto confrontato, ai punti 643 e segg., l'impatto economico dei comportamenti in questione, non con l'eventuale situazione in assenza di qualsivoglia contatto tra le imprese, bensì con quella auspicata e accettata dalla DG III.
Analisi
134. La tesi di un'interpretazione intaccata da un errore di diritto della nozione di «gioco normale della concorrenza» ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA (in prosieguo: il «gioco normale della concorrenza») si fonda sul presupposto fondamentale che tale nozione di concorrenza si distingue dalla nozione di concorrenza di cui all'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) a motivo dell'aggiunta dell'attributo «normale». Tenuto conto di quanto precede emerge che gli argomenti dedotti dalla ricorrente si dividono nei seguenti tre filoni principali:
- il Tribunale non avrebbe riconosciuto, o almeno non avrebbe adeguatamente riconosciuto, la perturbazione legalizzata del modello ideale di concorrenza, contenuta nel gioco normale della concorrenza;
- il Tribunale avrebbe utilizzato in maniera contraddittoria la nozione di «pratiche concordate» come pregiudizio del gioco normale della concorrenza;
- per il calcolo dell'ammenda ai sensi dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA il Tribunale avrebbe applicato una nozione di gioco normale della concorrenza diversa da quella impiegata per accertare la violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.
a) Se e in quale misura la nozione di gioco normale della concorrenza implichi perturbazioni legalizzate del modello ideale di concorrenza
135. La distinzione tra gioco normale della concorrenza e concorrenza ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) viene trattata nella sentenza impugnata con riferimento alla questione se si possa considerare che il Trattato CECA parta dal presupposto di una concorrenza di per sé turbata sui mercati interessati. Il Tribunale ha dato seguito a tale tesi della ricorrente solo in quanto riconosce in linea di principio che il gioco normale della concorrenza sui mercati CECA può divergere, a motivo del carattere oligopolistico e di taluni obiettivi di politica industriale, compresa l'applicazione di adeguati strumenti , dal modello ideale di concorrenza . Tuttavia il Tribunale rifiuta espressamente di trarre in generale da detta situazione giuridica conseguenze per il diritto della concorrenza nell'ambito della CECA.
136. La ricorrente non contesta la valutazione generica del Tribunale secondo cui il carattere oligopolistico dei mercati pertinenti e l'applicazione degli strumenti di politica industriale differenziano il gioco normale della concorrenza dal modello ideale di concorrenza. Ritengo che nel caso di specie si ponga invece la questione più ampia se il Tribunale abbia a torto limitato la portata delle perturbazioni della situazione ideale di concorrenza contemplate dal Trattato CECA (per così dire «inerenti al sistema») al carattere oligopolistico dei mercati di cui trattasi e alla corretta applicazione degli strumenti di politica industriale contenuti nel Trattato CECA. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se non potessero costituire una perturbazione, contemplata dal Trattato CECA, della situazione ideale di concorrenza, anche le specifiche condizioni «ambientali» del caso concreto create dal modus operandi di un'istituzione comunitaria. Se così fosse, il gioco normale della concorrenza si collocherebbe, anche per questo motivo, al di sotto della soglia del modello ideale di concorrenza. A parere della ricorrente, il Tribunale avrebbe quindi a sua volta dovuto trarne delle conseguenze al momento di applicare l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.
137. A mio parere, al punto 302, il Tribunale ha dato la giusta impostazione per la soluzione della questione. In merito alla presa in considerazione del carattere oligopolistico dei mercati CECA dal punto di vista del diritto della concorrenza tale punto recita quanto segue:
«[S]e è pur vero che esso può, in certo modo, attenuare gli effetti della concorrenza, (...) tale considerazione non giustifica un'interpretazione dell'art. 65 che autorizzi comportamenti di imprese che (...) riducano ancor di più la concorrenza (...) [il corsivo è mio]. Tenuto conto delle conseguenze che può avere la struttura oligopolistica del mercato, è ancor più necessario tutelare la concorrenza residua».
138. Tale dichiarazione di principio del Tribunale può senz'altro essere valida al di là della struttura oligopolistica dei mercati CECA. Infatti, né le perturbazioni esaminate dal Tribunale sotto forma di particolarità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, né le specifiche condizioni «ambientali» del caso concreto (determinate da un'istituzione comunitaria) che, secondo la ricorrente, rientrano nella nozione di gioco normale della concorrenza di cui al Trattato CECA, comportano un'«eliminazione» parziale o temporanea della concorrenza. In realtà si tratta piuttosto - come constata giustamente il Tribunale - tutt'al più di un'«attenuazione» (degli effetti) della concorrenza. La differenza consiste nel fatto che nel caso di una concorrenza «soppressa» ci si può senz'altro domandare se possano ancora verificarsi comportamenti anticoncorrenziali, mentre, in presenza di concorrenza «attenuata», è invece evidente che il modello ideale di concorrenza sopravvive (a livello subliminale) e pertanto va tutelato.
139. Da tale esigenza di tutela deriva necessariamente che, oltre alle già citate perturbazioni inerenti al sistema, anche la creazione delle condizioni «ambientali» specifiche del caso concreto, menzionate dalla ricorrente nella fattispecie, potrebbe comunque avvenire soltanto in base agli scopi e agli strumenti previsti dal Trattato CECA.
140. Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, tali condizioni «ambientali» specifiche del caso concreto sono costituite dalle riunioni tra le imprese, alla cui organizzazione aveva almeno contribuito in maniera incontestabile la DG III. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha trattato tale problematica ai punti 515 e segg., nella sezione intitolata «Sul coinvolgimento della DG III nelle infrazioni constatate dopo la fine del regime di crisi manifesta».
141. Rinviando alla deposizione del collaboratore della DG III, sig. Kutscher, la ricorrente fa riferimento soprattutto al fatto che la Commissione, secondo quanto da essa stessa indicato, si sarebbe aspettata che le imprese partecipanti giungessero mediante riunioni preparatorie interne ad un «consenso» su determinati parametri di mercato (produzione, consegna, prezzi e loro rispettive tendenze). La Commissione doveva in tal modo essere posta in grado di ricevere le necessarie informazioni, elaborate e raggruppate, riguardanti la situazione del mercato e gli sviluppi futuri del mercato.
142. Al punto 318 della sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato la legittimità del fatto che la Commissione auspicasse un «consenso». Esso è giunto alla conclusione che gli artt. 46-48 del Trattato CECA non contemplano un «consenso» che sfoci in fissazioni di prezzi. Tenuto conto della natura puramente informativa in particolare dell'art. 47 del Trattato CECA ed alla luce dell'esigenza di tutela della concorrenza, seppure attenuata, tale valutazione non può essere contestata sotto il profilo giuridico.
143. Per quanto attiene al sistema di scambio di informazioni, ai punti 542 e 549 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che l'effettivo contenuto dei cicli di consultazione in questione è stato scientemente occultato alla Commissione. Inoltre è pacifico che questa non aveva neppure bisogno dei dati individuali scambiati in tali occasioni . Quindi non poteva trattarsi di riunioni preparatorie il cui scopo e il cui contenuto fossero volti a procurare alla Commissione «informazioni necessarie per l'adempimento della sua missione» ai sensi dell'art. 47, primo comma, del Trattato CECA.
144. Pertanto occorre dichiarare infondata la seconda parte del quarto motivo di impugnazione, laddove vi si censura l'interpretazione e l'applicazione della nozione di gioco «normale» della concorrenza ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA in relazione alla portata delle attenuazioni (legalizzate) ivi previste.
b) Sull'impiego contraddittorio della nozione di «pratiche concordate» come pregiudizio al gioco normale della concorrenza
145. Con questa parte del motivo di impugnazione si contesta il presunto fraintendimento della nozione di gioco «normale» della concorrenza nella CECA, tenuto conto della supposta esistenza di «pratiche concordate». Per una migliore comprensione della questione di diritto sollevata, occorre fornire in limine la spiegazione che segue.
146. Ai punti 263 e segg. della sentenza impugnata viene esaminato e confermato che tre aumenti di prezzo sul mercato del Regno Unito costituivano «pratiche concordate» vietate ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.
147. Rinviando alla sua sentenza nella causa Rhône-Poulenc il Tribunale evidenzia al riguardo in particolare quanto segue:
«[D]alla giurisprudenza del Tribunale relativa al Trattato CE risulta che, per concludere nel senso dell'esistenza di una pratica concordata, non è necessario che la concertazione abbia avuto (...) ripercussioni sul mercato» .
148. Secondo la ricorrente, da tale punto emerge una definizione della nozione di «pratiche concordate» così ampia che anche comportamenti di imprese che non intendono affatto influenzare la condotta dei concorrenti sul mercato possono costituire una violazione delle regole di concorrenza. Se tuttavia non fosse necessario uno scopo corrispondente - così prosegue evidentemente il ragionamento -, uno scambio di informazioni richiesto dalla Commissione per elaborare i parametri di mercato necessari costituirebbe una «pratica concordata», parimenti illecita. Nondimeno, in un altro punto della sentenza impugnata il Tribunale ha espressamente negato una siffatta tesi. La ricorrente ritiene che tale apparente contraddizione possa essere risolta solo interpretando in maniera adeguatamente restrittiva la nozione di gioco «normale» della concorrenza ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, cosa che il Tribunale avrebbe tuttavia tralasciato di fare nella sentenza impugnata.
149. L'argomento della ricorrente si fonda quindi in maniera determinante sul fatto che, a suo parere, il Tribunale avrebbe constatato che per costituire una «pratica concordata» anticoncorrenziale un comportamento deve mirare ad un comportamento parallelo sul mercato.
150. La ricorrente si basa quindi manifestamente su una determinata interpretazione della nozione di «pratiche concordate» (figurante anche all'art. 81 CE). E' d'uopo quindi operare un breve excursus per descrivere tale tipo di violazioni della concorrenza secondo l'attuale giurisprudenza del Tribunale e della Corte.
151. Pratiche concordate possono sussistere solo se i comportamenti sono stati posti in essere almeno mediante un contatto tra imprese. Occorre poi dimostrare un effettivo comportamento parallelo sul mercato delle imprese (tranne in casi di sistemi di scambio di informazioni ) e tra il contatto e il comportamento parallelo sul mercato deve esistere un nesso causale . Non è strettamente necessaria la dimostrazione di una ripercussione sul mercato . Tuttavia una ripercussione sul mercato di forte o debole intensità può essere presa in considerazione nel calcolo dell'ammenda, e precisamente nell'ambito della gravità della trasgressione .
152. Il riferimento della ricorrente alla menzione della sentenza Rhône-Poulenc nella sentenza impugnata mi sembra fuorviante per le ragioni che seguono. Per affermare che al punto della sentenza impugnata da essa citato il Tribunale parte dal presupposto che la concertazione non avrebbe dovuto «mirare» al conseguente comportamento parallelo sul mercato dei partecipanti, la ricorrente deve avere mal compreso il termine tedesco «erstrecken» usato nella sentenza impugnata.
153. Vero è che la formulazione scelta nella versione tedesca, versione in lingua processuale, secondo cui l'esistenza di una pratica concordata «nicht davon abhänge, dass sich die Abrede (...) auf das Marktverhalten der Konkurrenten erstreckte» [non dipende dal fatto che la concertazione abbia avuto (...) ripercussioni sul mercato] (il corsivo è mio), può essere intesa in tedesco nel senso che la concertazione non deve mirare (nicht bezwecken) al comportamento sul mercato. Tuttavia la frase può anche essere intesa nel senso che la concertazione non deve causare (nicht bewirken) il comportamento parallelo sul mercato.
154. Poiché alla data in cui è stata emessa la sentenza impugnata, quest'ultima interpretazione rispecchiava in realtà l'opinione del Tribunale , che richiama espressamente la propria sentenza nella causa Rhône-Poulenc, occorre partire dal presupposto che al punto contestato il Tribunale si è occupato unicamente della necessità di un comportamento parallelo dimostrabile sul mercato. Ciò posto, dal suddetto punto non si può tuttavia desumere che il Tribunale abbia voluto in qualche modo pronunciarsi sulla finalità di taluni comportamenti.
155. Quindi, dai brani impugnati della sentenza non si può dedurre che il Tribunale sia partito dal presupposto che potrebbero sussistere pratiche concordate ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA anche quando determinati comportamenti mirano ad uno scopo diverso da quello di influenzare il comportamento dei partecipanti sul mercato. Pertanto dalla sentenza impugnata non si può nemmeno desumere che uno scambio di informazioni, mantenutosi nel mero ambito di quanto la Commissione necessitava per l'adempimento della sua missione entro i limiti legali fissati dal Trattato CECA, abbia costituito una violazione della concorrenza.
156. Ne consegue che, a tale riguardo, non si riscontra alcun conflitto con altri brani della sentenza.
157. La seconda parte del quarto motivo di impugnazione va pertanto dichiarata infondata, laddove vi si censura l'impiego contraddittorio della nozione di «pratiche concordate» come pregiudizio al gioco normale della concorrenza ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.
c) Sull'impiego contraddittorio della nozione di «gioco normale della concorrenza» nell'ambito dell'art. 65, nn. 1 e 5, del Trattato CECA
158. I punti 632 e segg. della sentenza impugnata vertono sulla questione se, nel calcolo dell'ammenda, la Commissione abbia tenuto sufficiente conto dell'«impatto economico» dei diversi comportamenti anticoncorrenziali. Come osservato in precedenza , il Tribunale ha giustamente dichiarato che la constatazione di un'infrazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA non è di regola subordinata alla dimostrazione dell'impatto economico. Il Tribunale ne ha desunto che in linea di principio l'impatto economico di un'infrazione non può essere preso in considerazione neanche per determinare l'importo dell'ammenda.
159. Tuttavia, in relazione agli accordi sui prezzi, al punto 644 il Tribunale tiene conto del fatto che, anche in presenza di comportamento dei partecipanti scevro di rischi per la concorrenza, «non è escluso che tali contatti tra imprese, accettati dalla DG III, avrebbero potuto rafforzare un certo parallelismo di comportamento sul mercato, in particolare per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi provocati, almeno parzialmente, dalla congiuntura economica favorevole del 1989».
160. A mio parere, dal punto citato si può solo dedurre che il Tribunale inserisce qui nelle sue riflessioni sulla questione dell'«impatto economico» un ipotetico iter causale (comportamento lecito - comportamento parallelo sul mercato provocato da effetti esterni - rafforzamento di tale comportamento parallelo a motivo del comportamento lecito).
161. Con le proprie osservazioni la ricorrente solleva la questione se nella sentenza impugnata il Tribunale, esaminando l'ipotetico iter causale solo dal punto di vista delle conseguenze giuridiche e non già dal punto di vista della fattispecie, abbia commesso un errore di diritto.
162. A mio avviso, nell'argomento relativo a tale parte del motivo di impugnazione, la ricorrente trascura il fatto che nel caso specifico non si tratta per nulla di accertare se taluni comportamenti corrispondano ad una determinata fattispecie, bensì di valutare una prova, e precisamente di accertare se è provato il rapporto causale tra le pratiche e il conseguente comportamento parallelo sul mercato: se si dimostra l'esistenza di determinate pratiche, di un comportamento parallelo sul mercato e di un rapporto causale tra questi due elementi, sussiste una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Tuttavia, qualora il Tribunale pervenga alla conclusione che anche un comportamento lecito avrebbe condotto allo stesso comportamento parallelo sul mercato o a comportamenti equiparabili, sorgono seri dubbi sull'esistenza di un rapporto causale tra le pratiche e il comportamento sul mercato e non si può più ritenere fornita la prova che sussistono gli elementi costitutivi dell'infrazione.
163. Tuttavia nel presente caso il Tribunale si esprime al punto 644 solo con molta cautela in merito al fatto che «non è escluso» che anche un comportamento lecito avrebbe (neppure «generato», ma solo) «potuto rafforzare un certo parallelismo di comportamento sul mercato». Non si può quindi supporre che il Tribunale volesse con ciò mettere seriamente in dubbio il nesso causale tra le pratiche da esso precedentemente valutate come illecite e il comportamento sul mercato (nel caso di specie: le fissazioni dei prezzi) .
164. Non si può quindi considerare che in tale modo il Tribunale abbia contraddetto la parte della motivazione in cui ha dimostrato che le fissazioni dei prezzi costituivano un'infrazione.
165. Pertanto la seconda parte del quarto motivo di impugnazione va dichiarata infondata, laddove essa censura l'impiego contraddittorio della nozione di «gioco normale della concorrenza» all'art. 65, nn. 1 e 5, del Trattato CECA.
166. Il quarto motivo di impugnazione, con cui si censura la valutazione erronea della legittimità sostanziale della decisione (art. 65, n. 1, del Trattato CECA), è quindi parzialmente irricevibile ed essenzialmente infondato.
D - Sui motivi di impugnazione relativi all'ammenda
167. Con il quinto, sesto e settimo motivo di impugnazione la ricorrente censura diverse violazioni del Trattato.
1. Sull'insufficiente presa in considerazione del principio di colpevolezza (quinto motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
168. La ricorrente ritiene che gli accertamenti di fatti compiuti dal Tribunale consentano unicamente di addebitarle una colpevolezza fortemente attenuata. Da un lato, il Tribunale, secondo quanto risulta dai punti 504, 514, 589 e segg. della sentenza impugnata, considererebbe come manifeste le diverse violazioni, ma, dall'altro, contraddirebbe con ciò quanto esso stesso dichiara al punto 643 della sentenza impugnata, cioè che il comportamento della DG III nell'ambito del sistema di sorveglianza, tra la metà del 1988 e la fine del 1990, avrebbe originato una «certa ambiguità» in merito alla portata della nozione di «giuoco normale della concorrenza» ai sensi del Trattato CECA. Come emergerebbe al punto 643, il Tribunale avrebbe persino ritenuto possibile, dato il coinvolgimento della DG III, che nel caso di specie anche lo scambio di dati individuali non costituisse necessariamente una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Alla luce di tali ambiguità, la ricorrente non avrebbe potuto essere consapevole dell'illegittimità del suo comportamento in relazione alle norme del Trattato CECA. Inoltre le esortazioni generiche della DG III ad osservare le regole di concorrenza non avrebbero potuto contribuire, tenuto conto dell'ambiguità rilevata, a destare nella ricorrente la coscienza di aver commesso un illecito.
169. Infine la ricorrente contesta l'«intenzione di occultamento» dell'illecito, alla quale il Tribunale si riferisce nei punti 522 e segg. della sentenza impugnata. Infatti, il sistema di sorveglianza della Commissione avrebbe richiesto che le imprese sintetizzassero ed elaborassero le informazioni che fornivano alla DG III. Di conseguenza le informazioni scambiate non sarebbero state identiche a quelle trasmesse alla DG III, in quanto i dati comunicati alla DG III avrebbero dovuto essere sintetizzati, e pertanto avrebbero avuto un carattere più generico rispetto alle discussioni effettivamente condotte tra le imprese.
170. La Commissione sostiene che tale motivo di impugnazione è irricevibile in quanto, opponendosi alla constatazione del Tribunale secondo cui le violazioni sono chiare e manifeste, sussistono accordi recanti fissazioni dei prezzi, sono state scambiate informazioni sulle consegne e vi è stata un'intenzione di occultamento, la ricorrente contesterebbe l'accertamento e l'analisi dei fatti, prerogativa esclusiva del Tribunale.
171. Tuttavia il motivo di impugnazione sarebbe comunque infondato. Infatti alla ricorrente non verrebbero imputati comportamenti di dubbia liceità, bensì violazioni gravi del divieto di intese, la cui illiceità era manifesta.
Analisi
172. La ricorrente si richiama ad un presunto errore di diritto da parte sua e motiva in tal modo la tesi secondo cui la sua colpevolezza sarebbe stata erroneamente valutata.
173. Al riguardo essa si fonda in maniera determinante sul punto 643 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale constata che «la DG III [ha] introdotto una certa ambiguità nella portata del concetto di "giuoco normale della concorrenza" ai sensi del Trattato CECA».
174. Non si può effettivamente ignorare che questa frase suscita qualche dubbio sul carattere riconoscibile dell'illegittimità e si deve pure ammettere che - come osserva la ricorrente - essa potrebbe risultare incompatibile con i punti 504, 514 nonché 589 e segg. della sentenza.
175. Occorre tuttavia considerare altresì che le corrispondenti affermazioni del Tribunale nella sentenza impugnata si situano in contesti del tutto diversi.
176. Il Tribunale conferma il carattere riconoscibile dell'illegittimità dei comportamenti contestati anzitutto nelle osservazioni sulla legittimità sostanziale della decisione, svolte nell'ambito degli accertamenti sul «persistere, successivamente al periodo di crisi manifesta, dei malintesi riguardo all'interpretazione o all'applicazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato» .
177. Osservazioni analoghe figurano poi nella parte della motivazione relativa alla domanda di riduzione dell'ammenda, qui in rapporto agli accertamenti sull'«assenza di colpa della parte ricorrente, sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e sulla mancata adozione di misure transitorie dopo la fine del regime di crisi manifesta» .
178. Il brano in contraddizione con detti punti figura anch'esso indubbiamente nelle osservazioni sulla domanda di riduzione dell'ammenda, però nella parte relativa alla «proporzionalità» dell'ammenda, che tratta, insieme a numerosi altri motivi dedotti nell'ambito del procedimento giudiziario avverso la proporzionalità dell'ammenda, l'aspetto dell'«impatto economico» dei comportamenti contestati. A tale riguardo il Tribunale opera un raffronto tra la situazione venutasi a creare con le pratiche contestate e quella che si sarebbe verificata se le imprese si fossero riunite unicamente nell'interesse della DG III.
179. Tuttavia, nel raffrontare due scenari economici, mi sembra non indispensabile, se non addirittura superfluo, menzionare aspetti soggettivi quali ambiguità presunte o effettive per quanto riguarda determinate nozioni giuridiche . Ciò premesso, il punto 643 non consente comunque illazioni sulla finalità che la ricorrente avrebbe perseguito nella fattispecie.
180. Il quinto motivo di impugnazione, con cui si fa valere che non si è tenuto adeguatamente in conto il principio di colpevolezza, va pertanto dichiarato infondato.
2. Sul calcolo della quota di ammenda per la partecipazione al sistema di scambio di informazioni (sesto motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
181. La ricorrente ritiene che al punto 649 della sentenza il Tribunale abbia valutato la partecipazione al sistema di scambio di informazioni come violazione autonoma dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, atta ad aumentare l'ammenda, sebbene il sistema di scambio di informazioni avesse avuto solo una rilevanza accessoria rispetto alle altre violazioni.
182. La Commissione rinvia alle proprie osservazioni sull'autonomia dell'infrazione rappresentata dalla partecipazione al sistema di scambio di informazioni.
183. La ricorrente richiama poi il punto 644 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale avrebbe motivato la riduzione dell'ammenda inflitta per le fissazioni dei prezzi giustificandola con la modifica della nozione di «gioco normale della concorrenza» ad opera del sistema di sorveglianza della DG III. Essa ritiene che il Tribunale abbia a torto limitato tali considerazioni agli accordi sui prezzi. Esse varrebbero pure per la partecipazione al sistema di scambio di informazioni, alla quale il Tribunale avrebbe dovuto logicamente estenderle, riducendo l'ammenda anche in relazione alla suddetta partecipazione.
184. La Commissione ritiene che i motivi per cui il Tribunale avrebbe ridotto l'ammenda inflitta per le fissazioni dei prezzi non si applichino alla partecipazione al sistema di scambio di informazioni.
Analisi
185. Il sesto motivo di impugnazione consiste di due parti. Occorre anzitutto esaminare in generale se il Tribunale abbia giustamente confermato che la partecipazione al sistema di scambio di informazioni poteva rappresentare un elemento proprio del calcolo dell'ammenda. Se ciò fosse vero, andrebbe esaminata la seconda parte, secondo cui il Tribunale, stando a quanto dedotto dalla ricorrente, avrebbe dovuto estendere alla parte di ammenda inflitta per la partecipazione al sistema di scambio di informazioni le cause di riduzione applicate alla parte d'ammenda inflitta per le fissazioni dei prezzi.
186. A differenza di quanto sostiene la Commissione, ritengo che la prima parte di questo motivo di impugnazione costituisca una questione che va distinta dalla valutazione, già effettuata prima , del carattere autonomo del sistema di scambio di informazioni. Mentre in precedenza si è esaminato se sussistesse una violazione (concretizzazione degli elementi costitutivi), si procede ora a verificare se l'autonomia dell'infrazione possa o addirittura debba condurre ad una presa in considerazione autonoma anche sul piano delle conseguenze giuridiche.
187. Questa parte del sesto motivo di impugnazione si distingue del resto anche dalla questione, sopra esaminata , se il Tribunale abbia errato nel non tener conto anche per valutare il sistema di scambio di informazioni di talune supposizioni ipotetiche chiamate in causa per valutare l'entità dell'ammenda. Occorreva allora verificare se il ragionamento svolto dal Tribunale nell'esame delle conseguenze giuridiche dovesse ripercuotersi sull'esame dell'esistenza degli elementi costitutivi dell'infrazione. Ora si deve - viceversa - esaminare se la fattispecie possa influire sulle conseguenze giuridiche e, qualora la risposta sia affermativa, in che modo.
188. Il Tribunale ha confermato - a ragione - la tesi su cui si fonda la Commissione, ossia che la partecipazione al sistema di scambio di informazioni costituiva una violazione autonoma della concorrenza. Poiché le informazioni ottenute dai partecipanti grazie al sistema venivano incontestabilmente utilizzate per gli accordi sui prezzi e le ripartizioni del mercato più tardi conclusi, si pone ora il problema se il Tribunale abbia avuto ragione di ritenere che questa figura autonoma di violazione della concorrenza potesse ripercuotersi sull'ammenda (contribuendo con una propria quota ad aumentarla), anche quando i vantaggi ottenuti illecitamente da tale trasgressione venissero impiegati, quindi per così dire «esauriti», per perpetrare ulteriori illeciti. Tale situazione si configura di solito nel caso della combinazione, da un lato, di sistemi di scambio di informazioni e, dall'altro, di violazioni «classiche» della concorrenza, quali ripartizioni del mercato ed accordi sui prezzi.
189. A mio parere, i motivi addotti dalla Corte nella sentenza «trattori» a fondamento del carattere autonomo della violazione sotto il profilo sostanziale non sono in effetti incondizionatamente applicabili per analogia alla questione dell'autonomia sul piano delle conseguenze giuridiche, non da ultimo perché i fatti di quelle cause non fornivano alcuno spunto per trattare la questione.
190. Nelle pratiche «trattori» la Commissione aveva esaminato il sistema di scambio di informazioni nell'ambito dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) come accordo notificato, pur sapendo che già da molti anni esistevano e venivano applicati precedenti accordi equiparabili non notificati. Nella decisione «trattori» la Commissione aveva constatato l'anticoncorrenzialità del sistema di scambio di informazioni, negato un'esenzione individuale ed intimato agli interessati di astenersi dal concludere altri accordi, ma senza infliggere ammende. Essa aveva perciò dovuto esaminare se il sistema di scambio di informazioni relativo ai trattori integrasse la fattispecie di una violazione autonoma della concorrenza, poiché ciò costituiva l'oggetto della domanda di attestazione negativa, ma non aveva verificato se a tale fattispecie si ricollegassero autonome conseguenze giuridiche, in quanto uno sfruttamento sotto forma di accordi sui prezzi, ripartizioni del mercato, ecc. non costituiva oggetto del procedimento.
191. Anche la situazione esaminata nelle sentenze Mo Och Domsjö e a. (in prosieguo: le sentenze del «cartoncino») era diversa, in quanto, sul piano della fattispecie, la Commissione aveva già concluso per l'esistenza di un'unica trasgressione, poiché la partecipazione al sistema di scambio di informazioni ed i comportamenti per i quali venivano utilizzate le informazioni erano stati valutati a priori come un'unica violazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, che aveva comportato conseguentemente un'unica ammenda.
192. La fattispecie ora in esame presenta invece entrambi gli elementi: nella sua decisione la Commissione aveva considerato esistente una figura autonoma di trasgressione ed aveva tenuto conto della partecipazione al sistema di scambio di informazioni come di un elemento che comportava, autonomamente, un aumento dell'ammenda. Così stando le cose, sorge a questo punto per la prima volta la questione se molteplici violazioni autonome della concorrenza possano essere considerate autonome altresì sul piano delle conseguenze giuridiche.
193. L'art. 65, n. 5, del Trattato CECA non indica da parte sua come ci si debba comportare in presenza di più comportamenti illeciti, né chiarisce se e a quali condizioni vari comportamenti di dubbia liceità sul piano concorrenziale possano eventualmente formare una figura unica di illecito, né spiega, ancora, se e con quali modalità la presenza di più fattispecie di violazione debba riflettersi sul piano delle conseguenze giuridiche. Si può perciò concludere che in linea di principio il diritto comunitario concede alla Commissione un margine discrezionale a tale riguardo.
194. Occorre tuttavia esaminare se dalla tradizione giuridica comune degli Stati membri possano eventualmente derivare criteri uniformi di trattazione del problema.
195. Gli Stati membri concedono alle autorità nazionali di sorveglianza della concorrenza un margine discrezionale relativamente ampio - assoggettato al sindacato giurisdizionale - per determinare l'entità delle sanzioni nei procedimenti concorrenziali. Di certo, in tale contesto la «gravità» della violazione o delle violazioni viene spesso menzionata esplicitamente come criterio di calcolo , ma, il più delle volte, non si precisa se possa o addirittura debba essere preso in considerazione anche l'aspetto della trattazione di molteplici violazioni correlate. Danimarca, Germania, Italia, Lussemburgo, Austria e Portogallo hanno adottato normative codificate in materia di presa in considerazione di molteplici violazioni delle disposizioni nazionali relative alla concorrenza, regolando talora questa situazione secondo il principio del conglobamento, vale a dire infliggendo una sanzione globale che si orienta per lo più sull'importo previsto per la violazione più grave .
196. Poiché la presa in considerazione di molteplici violazioni correlate e la struttura delle conseguenze giuridiche che ne derivano sono disciplinate in maniera diversa nei singoli diritti nazionali della concorrenza, non è riscontrabile una tradizione giuridica comune degli Stati membri .
197. Non si può quindi ritenere che il diritto comunitario (art. 65, n. 5, del Trattato CECA) imponga alla Commissione o viceversa le impedisca di considerare, nel calcolo dell'ammenda, molteplici violazioni correlate alla stregua di fattore di incremento.
198. La discrezionalità concessa alla Commissione dalle disposizioni pertinenti viene però meno quando un siffatto modus operandi appare arbitrario o inadeguato.
199. Per valutare tale contesto occorre basarsi sul fondamento di ogni forma di sanzione, vale a dire il «valore negativo» di un'azione. Il modus operandi della Commissione risulterebbe quindi arbitrario o inadeguato se nel calcolo dell'ammenda essa tenesse conto, come fattore di incremento, di una di numerose violazioni del diritto della concorrenza, anche qualora il valore negativo della prima violazione dovesse considerarsi come «assorbito» dalle ulteriori violazioni alla cui realizzazione è servita la prima.
200. Nel caso di un sistema di scambio di informazioni che costituisce una violazione autonoma, il valore negativo dell'azione consiste, secondo la giurisprudenza della Corte , nel fatto che il rischio dell'incertezza implicito nella libera concorrenza viene parzialmente o completamente eliminato. Il valore negativo di violazioni della concorrenza «classiche», quali accordi sui prezzi o ripartizioni del mercato, risiede invece in un'altra perturbazione della libera concorrenza, vale a dire la limitazione dell'autonomia decisionale delle imprese partecipanti. Pertanto si può considerare come «esaurito» il valore negativo del primo fatto (eliminazione del rischio dell'incertezza) con la consumazione del secondo fatto (limitazione della libertà d'azione) solo se nel caso concreto non resta più nulla del valore negativo del primo fatto che giustifichi una sanzione separata.
201. Non è di certo escluso che si verifichino casi in cui il valore negativo autonomo delle informazioni ottenute nell'ambito di un sistema di scambio di informazioni svanisce del tutto in ragione del loro utilizzo ai fini di accordi sui prezzi e ripartizioni del mercato. Tuttavia né nel procedimento dinanzi al Tribunale né nel presente procedimento sono state presentate osservazioni in merito.
202. In linea generale si deve piuttosto partire dal presupposto che il conseguimento di informazioni, sistematicamente apportate, sui segreti aziendali dei concorrenti riduce il «rischio d'incertezza tipico della concorrenza» che la Corte ritiene degno di tutela, in modo tale che appare difficilmente verosimile un ripristino della libera concorrenza di «imprese non informate».
203. Nel caso concreto ciò significa che i dati sistematicamente e regolarmente apportati in merito a quantità fornite e prezzi dei concorrenti non perdono il loro disvalore (giuridico) per i partecipanti se vengono conclusi accordi in materia di prezzi per un determinato periodo ed operate ripartizioni del mercato per aree geografiche stabilite. Si può anzi piuttosto attribuire alle informazioni un certo carattere durevole, per il fatto che esse avrebbero potuto portare ad esempio a successivi accordi sui prezzi o ripartizioni del mercato, o anche soltanto per il fatto che i partecipanti hanno conseguito una visione d'insieme del mercato e della sua struttura di cui non dispone appunto l'imprenditore tipo nel modello ideale di concorrenza contemplato dal diritto comunitario.
204. Nel caso di specie è pacifico che la Commissione ha fondato l'aumento dell'ammenda - perlomeno residuo - su un siffatto «valore negativo» della partecipazione al sistema di scambio di informazioni. Pertanto non si può supporre che nella fissazione dell'entità dell'ammenda essa abbia agito arbitrariamente, né si può accusare il Tribunale di avere a torto chiuso gli occhi su questo modo di procedere.
205. La prima parte del sesto motivo di impugnazione, con cui si fa valere che a torto la partecipazione al sistema di scambio di informazioni è stata ritenuta un distinto elemento costitutivo del calcolo dell'ammenda, va pertanto dichiarata infondata.
206. Per quanto attiene alla seconda parte del sesto motivo di impugnazione, con cui si censura che il Tribunale avrebbe ridotto solo la quota di ammenda relativa agli accordi in materia di prezzi, lasciando tuttavia inalterata la quota di ammenda inflitta per la partecipazione al sistema di scambio di informazioni, occorre osservare quanto segue.
207. I motivi addotti dal Tribunale al punto 644 della sentenza impugnata per ridurre la quota di ammenda relativa agli accordi sui prezzi sussistono - come constata espressamente il Tribunale al punto 646 della sentenza impugnata - soltanto in relazione a dette violazioni della concorrenza, non invece per il sistema di scambio di informazioni.
208. Si tratta, per quanto riguarda il contenuto di tali motivi, di un effetto economico, considerato dal Tribunale come teoricamente possibile, di fattori esterni che, a parere del Tribunale, potrebbero far apparire l'impatto economico delle fissazioni dei prezzi sotto un'altra luce. Come emerge dal punto 646 della sentenza impugnata, il Tribunale è partito manifestamente dal presupposto che detto ipotetico impatto economico dev'essere valutato in maniera diversa in caso di violazioni della concorrenza di natura distinta.
209. La ricorrente contesta, quindi, di per sé, una constatazione di fatti che non può costituire oggetto di esame nell'ambito del procedimento di impugnazione.
210. Pertanto la seconda parte del sesto motivo di impugnazione, con cui si censura il fatto che il Tribunale non ha applicato anche alla partecipazione al sistema di scambio di informazioni i motivi per la riduzione della quota di ammenda relativi agli accordi in materia di prezzi, va dichiarata irricevibile.
211. Il sesto motivo di impugnazione, con cui si censura il calcolo della quota di ammenda inflitta per la partecipazione al sistema di scambio di informazioni, è parzialmente irricevibile e per il resto infondato.
3. Sul difetto di motivazione della decisione per quanto riguarda l'importo dell'ammenda (settimo motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
212. La ricorrente contesta il punto 606 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato che la decisione contiene un'esposizione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per valutare la gravità, determinante per l'entità dell'ammenda, delle varie infrazioni.
213. Dalla decisione non emergerebbe neanche come sia stata presa in considerazione la durata delle violazioni. A tale riguardo la ricorrente cita il punto 612 della sentenza impugnata, secondo cui «risulta dall'analisi dei fatti effettuata dal Tribunale che la Commissione ha debitamente giustificato, riferendosi vuoi ai comportamenti degli interessati, vuoi ai periodi di riferimento interessati da tali comportamenti, la durata dei comportamenti illeciti accertati nell'art. 1 della Decisione». Tuttavia, anche un esame approfondito della decisione della Commissione consentirebbe soltanto di formulare ipotesi sul periodo esatto a cui la Commissione riferisce le violazioni. In particolare non sarebbe chiaro se e in quale misura si sia tenuto conto di una sospensione del sistema di scambio di informazioni.
214. Per quanto riguarda i criteri per il calcolo dell'ammenda, la sentenza conterrebbe una contraddizione. Ai punti 608 e 609 il Tribunale rinvia alla giurisprudenza pertinente, secondo cui il metodo di calcolo dell'ammenda dev'essere reso noto anche senza che si debba proporre ricorso giurisdizionale. Tuttavia, ai punti 610 e 611, il Tribunale si fonda sul fatto che nel corso del procedimento giudiziario la Commissione avrebbe fornito i dati numerici necessari. Ai sensi dell'art. 15 del Trattato CECA una siffatta motivazione dovrebbe però figurare già nella decisione.
215. La Commissione rinvia ai punti 607, 614 e 626 della sentenza impugnata e sostiene che il Tribunale ha regolarmente esaminato i diversi criteri di calcolo dell'ammenda applicati ad ogni singola impresa ed ha quindi motivato in maniera sufficiente la sua sentenza. Pertanto il motivo di impugnazione sarebbe infondato sotto tale aspetto.
216. Dagli argomenti dedotti contro la valutazione della durata dell'infrazione emergerebbe l'irricevibilità del motivo di impugnazione sotto tale aspetto, poiché essi sarebbero rivolti contro la valutazione di fatti, che costituisce prerogativa esclusiva del Tribunale.
217. Per quanto concerne il calcolo dell'ammenda, nella decisione il Tribunale avrebbe definito come auspicabile, pur senza esigerla, una divulgazione della formula matematica di calcolo dell'ammenda. Il Tribunale avrebbe ritenuto che i criteri su cui si fonda il calcolo dell'ammenda emergano in modo manifesto della decisione. Anche detta parte del motivo di impugnazione sarebbe infondata.
Analisi
218. In passato la Corte si è già più volte occupata della questione se e in quale misura la Commissione sia tenuta ad impostare un metodo di calcolo per determinare l'ammenda e, se del caso, anche a divulgarlo.
219. Secondo una costante giurisprudenza , cui rinvia manifestamente il Tribunale nella sentenza impugnata, al punto 605, «la portata dell'obbligo di motivazione deve essere valutata alla luce della circostanza che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (...). Inoltre, nel fissare l'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non la si può considerare tenuta ad applicare, a tale scopo, una formula matematica precisa».
220. Nelle sentenze del «cartoncino» la Corte ha chiarito la questione relativa ai requisiti che vanno definiti per l'obbligo di motivazione nel caso di decisioni della Commissione ed ha osservato in merito quanto segue:
«(...) i requisiti della formalità sostanziale costituita dall'obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell'infrazione. In difetto di tali elementi, la decisione è viziata da carenza di motivazione» .
221. Nella fattispecie la Commissione ha esposto nella decisione in maniera «sufficiente e pertinente» - come constata il Tribunale ai punti 606 e segg. della sentenza impugnata - gli elementi presi in considerazione per valutare la gravità delle varie infrazioni. Essa aveva inoltre concluso nel senso dell'esistenza di un'infrazione di «lunga durata», dimostrandola addirittura con tabelle - distinte a seconda delle singole imprese partecipanti - «ed enuncia[to] in tal modo il principio secondo il quale le ammende parziali corrispondenti alle diverse infrazioni sono ripartite in funzione della durata di queste ultime» .
222. Per quanto concerne il disconoscimento della portata dell'obbligo di motivazione in relazione alla presunta sospensione del sistema di scambio di informazioni, è d'uopo sottolineare che nelle sentenze del «cartoncino» la Corte ha ancora una volta contestato chiaramente la tesi che sussista l'obbligo di calcolare «meccanicamente» le ammende e di farlo risultare nella motivazione. La Corte rileva al contempo che la Commissione non vi è di fatto tenuta, ma senz'altro autorizzata, purché «non [rinunci], avvalendosi esclusivamente e meccanicamente di formule aritmetiche, (...) ad avvalersi del proprio potere discrezionale» .
223. Di conseguenza, se la Commissione non è tenuta a calcolare nel complesso secondo precise formule l'entità dell'ammenda, non si può neppure considerare che essa debba procedere in tale modo per valutare la durata delle infrazioni. Dal diritto comunitario non si può dunque desumere che, ad esempio, ogni eventuale interruzione debba essere necessariamente presa in considerazione in ugual misura .
224. Pertanto, nella fattispecie la Commissione avrebbe soddisfatto l'obbligo di motivazione che le incombe persino se non avesse concretamente collegato - come ha fatto nella decisione mediante l'elaborazione di tabelle individuali - la durata di ogni singola infrazione ad ogni singola parte di ammenda. Non si può quindi neppure esigere che la Commissione presenti indicazioni ancor più dettagliate in relazione alla durata di ogni singola infrazione commessa da ciascun partecipante. Dev'essere sufficiente che sia individuabile la durata globale delle rispettive infrazioni su cui essa si basa per calcolare l'ammenda.
225. Pertanto il settimo motivo di impugnazione, con cui si fa valere che non è stato riconosciuto il difetto di motivazione della decisione per quanto riguarda l'entità dell'ammenda, va dichiarato infondato.
E - Sul motivo di impugnazione con cui si fa valere che l'eccessiva durata del procedimento costituisce una violazione della CEDU (ottavo motivo di impugnazione)
226. Con l'ultimo motivo di impugnazione la ricorrente fa valere che il Tribunale, prolungando eccessivamente il procedimento, avrebbe violato il diritto ad una decisione della sua causa entro un termine ragionevole, garantito dall'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»).
Argomenti delle parti
227. La ricorrente fa riferimento alla lunga durata del procedimento amministrativo e di quello giudiziario e rinvia a tale proposito alla sentenza della Corte nella causa Baustahlgewebe . Una durata del procedimento giudiziario di quasi cinque anni non sarebbe giustificata né dalla complessità dei fatti né dalla raccolta delle prove prodotte dinanzi al Tribunale. Inoltre occorrerebbe tenere conto dell'intero procedimento; nella presente causa la Corte dovrebbe statuire su fatti risalenti a più di dieci anni prima, anzi, alla data della sentenza definitiva, a quasi quindici anni prima. Dopo un simile lasso di tempo una decisione colpirebbe l'impresa in una situazione economica e individuale modificata rispetto al momento in cui sarebbe stata coinvolta nelle violazioni. Per gli effettivi interessati ciò potrebbe significare piuttosto un non luogo a statuire.
228. La Commissione considera infondato il presente motivo di impugnazione. Innanzi tutto, invocando l'art. 6, n. 1, della CEDU, la ricorrente potrebbe contestare solo la durata del procedimento giudiziario e non quella del procedimento amministrativo. Tuttavia, con riguardo alle circostanze della causa, il procedimento giudiziario non avrebbe avuto una durata eccessiva.
229. Per la ricorrente sarebbero stati in gioco notevoli interessi finanziari. Il procedimento sarebbe stato complesso, avrebbe riguardato undici ricorsi in quattro lingue diverse ed avrebbe richiesto un esame esaustivo di numerosi documenti. Inoltre la ricorrente - come pure le altre ricorrenti nei procedimenti successivamente riuniti ai fini dell'udienza - avrebbe continuato a presentare istanze, la cui trattazione e decisione richiedevano tempo. Essa non potrebbe quindi lamentarsi della durata del procedimento.
230. Secondo la Commissione, proprio il confronto con corrispondenti fasi del procedimento nella causa Baustahlgewebe dimostrerebbe che al Tribunale non può essere imputata nel caso di specie una durata eccessiva del procedimento. Infatti, nel caso di specie, nel corso dei tre anni che intercorrono tra il termine della fase scritta e la decisione di avviare la fase orale, sarebbero stati adottati numerosi provvedimenti di organizzazione del procedimento. Inoltre il periodo di un anno tra la conclusione della fase orale e la pronuncia della sentenza sarebbe breve con riguardo alla portata della causa.
Analisi
231. Ai sensi dell'art. 6, n. 1, della CEDU, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge, che deciderà sia in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di lei.
232. Secondo una costante giurisprudenza della Corte , «i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza[]. A tal fine la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la "CEDU") riveste, a questo proposito, un significato particolare» .
233. Nella sentenza Baustahlgewebe la Corte ha dichiarato che il principio generale di diritto comunitario, che si ispira ai diritti fondamentali della CEDU, in forza del quale ogni persona ha diritto ad un processo equo e in particolare ad un processo entro un termine ragionevole, si applica anche nell'ambito di un ricorso proposto da un'impresa avverso una decisione con cui la Commissione le infligge ammende per violazione del diritto della concorrenza .
234. Per stabilire se nel presente procedimento sia stato violato il diritto della ricorrente alla definizione della causa entro un termine ragionevole ai sensi dell'art. 6, n. 1, della CEDU, occorre anzitutto determinare il periodo da valutare.
235. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, per definire la «durata adeguata del procedimento», occorre in linea di principio tenere conto anche di fasi procedurali precontenziose .
236. Ai sensi dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, nell'ambito del procedimento d'impugnazione questa è competente, fra l'altro, a controllare se dinanzi al Tribunale si siano verificati vizi procedurali lesivi per gli interessi della parte ricorrente . Il diritto fondamentale alla definizione di una causa entro un termine ragionevole, tenuto conto della durata del procedimento amministrativo, non risulterebbe privato dei suoi effetti, in quanto sussiste la possibilità di far valere dinanzi al Tribunale un corrispondente vizio procedurale del procedimento amministrativo .
237. Nel caso di specie non è però necessario stabilire se occorra prendere in esame la durata del procedimento amministrativo per valutare, nell'ambito del procedimento d'impugnazione, se sia stata garantita una tutela giuridica entro un termine ragionevole, in quanto la ricorrente ha sollevato questo argomento per la prima volta - e piuttosto incidentalmente - nel ricorso contro la sentenza. Nel procedimento dinanzi al Tribunale essa non ha fatto valere di sentirsi lesa dalla durata del procedimento dinanzi alla Commissione. Il motivo di impugnazione va perciò dichiarato irricevibile poiché, come s'è visto, tale aspetto è stato menzionato per la prima volta nell'ambito del procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte .
238. Nella fattispecie, per valutare se alla ricorrente sia stata negata tutela giuridica entro un termine ragionevole, è quindi d'uopo riferirsi solo alla durata complessiva del procedimento dinanzi al Tribunale, che corrisponde, dal deposito dell'atto introduttivo sino alla data in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, a 4 anni ed 11 mesi circa.
239. Dalla giurisprudenza della Corte nonché da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo emerge che la ragionevolezza della durata di un procedimento dev'essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l'interessato, della complessità della causa nonché del comportamento dei partecipanti e di quello delle autorità . Tuttavia, poiché la ragionevolezza della durata di un procedimento dev'essere valutata alla luce delle circostanze proprie della causa sulla base di molteplici aspetti, un confronto con altri procedimenti - come ad esempio quello nella causa Baustahlgewebe - può offrire al massimo spunti per una siffatta valutazione .
240. Nel caso di specie è anzitutto pacifico che nell'ambito del procedimento giudiziario erano in gioco effettivi interessi per la ricorrente . Infatti la Commissione ha fissato nel caso della ricorrente un'ammenda di ECU 6 500 000, senza dubbio relativamente elevata, da pagare entro tre mesi dalla data di notifica della decisione, dopo la scadenza del termine con la maggiorazione di interessi al tasso del 9,75% annuo . D'altra parte, la ricorrente non ha sostenuto che, ad esempio, la sua sopravvivenza economica sarebbe stata direttamente messa a repentaglio dalla controversia, cosicché non ne emergono elementi che consentano di dedurre una particolare urgenza del procedimento giudiziario .
241. Per quanto riguarda la complessità della causa, nella sua decisione la Commissione ha accertato violazioni della concorrenza da parte di diciassette imprese siderurgiche europee e di una delle loro associazioni ed ha inflitto a quattordici di tali imprese ammende per corrispondenti infrazioni.
242. Dalla sentenza impugnata nonché dagli atti emerge che il Tribunale doveva esaminare documenti di mole considerevole e valutare un gran numero di questioni di fatto e di diritto, sia nel complesso, in relazione a tutte le ricorrenti, sia nel caso della ricorrente considerata individualmente. Oltre alla ricorrente hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale altri dieci destinatari della decisione. Le undici cause, avviate in diverse lingue di procedura, sono state riunite ai fini dell'istruzione e della trattazione orale .
243. Per motivi, fra l'altro, di economia processuale, può essere opportuno e, in certi casi, addirittura necessario sia riunire diversi procedimenti allo scopo di risolverli congiuntamente, sia coordinarli ai fini di una decisione . Pertanto, non si può valutare la ragionevolezza della durata del procedimento esaminando quest'ultimo isolatamente, ma occorre fondarsi sul complesso delle cause trattate dal Tribunale in maniera parallela ovvero parzialmente riunite.
244. Alla luce di tali circostanze occorre riconoscere che il Tribunale doveva statuire in merito ad una controversia complessa sia in fatto sia in diritto.
245. Di conseguenza resta da esaminare la durata del procedimento sulla base del comportamento delle imprese, della Commissione e del Tribunale. A tale riguardo è opportuno considerare separatamente le singole fasi del procedimento, come la Corte ha già fatto nella sentenza Baustahlgewebe. La divisione ivi effettuata tra la fase anteriore all'udienza, da un lato, e quella compresa tra l'udienza e la sentenza , dall'altro, appare logica in quanto nella prima anche le imprese e la Commissione possono influire sulla durata del procedimento, mentre nella seconda l'unico responsabile dell'ulteriore protrarsi del procedimento è il Tribunale.
246. Come emerge dai punti 49 e segg. della sentenza impugnata, la prima fase determinante per la valutazione della durata del procedimento nel caso di specie, dalla data in cui è stato proposto ricorso sino alla fase orale, si è protratta per quasi quattro anni. La fase di deliberazione sino alla pronuncia della sentenza è durata quasi esattamente un anno.
247. Per quanto attiene anzitutto all'ultima fase menzionata, è evidente che essa non può essere contestata. Infatti un periodo di meno di un anno per le deliberazioni del Tribunale sino alla pronuncia della sentenza impugnata è adeguato, tenuto conto della complessità della controversia e delle circostanze procedurali, come ad esempio il regime linguistico . Comparativamente, questa durata risulta anche assai più breve della durata della stessa fase del procedimento nella causa Baustahlgewebe (22 mesi), che la Corte ha ritenuto eccessiva.
248. Al contrario, un periodo di quasi quattro anni per la prima fase menzionata sembra, a prima vista, effettivamente piuttosto lungo, anche se si tiene conto del fatto che esso include la durata della fase scritta, e pertanto va esaminato più approfonditamente, soprattutto alla luce del comportamento delle imprese, della Commissione e del Tribunale.
249. Quanto al Tribunale, occorre rilevare innanzi tutto che - diversamente dal procedimento nella causa Baustahlgewebe - non vanno posti a suo carico, come emerge dall'esposizione delle sue attività ai punti 49 e segg. della sentenza impugnata, periodi prolungati di manifesta inazione, giustificabili solo alla luce di circostanze eccezionali .
250. Piuttosto, nel periodo che va sino alla fase orale, il Tribunale ha manifestamente dovuto occuparsi della questione relativa al diritto d'accesso al fascicolo della Commissione . A tale riguardo esso doveva valutare, da un lato, se si trattasse di documenti «riservati» e, dall'altro, se venissero in esame atti «interni», i quali non erano o avrebbero potuto non essere rilevanti ai fini della valutazione giuridica della decisione. Il diritto d'accesso al fascicolo della Commissione e la produzione degli atti sono stati trattati dal Tribunale nelle ordinanze del Tribunale 19 giugno 1996 e 10 dicembre 1997 .
251. Peraltro, il fatto di non dover rilevare fasi di manifesta inazione non significa però assolutamente che un'intensa attività del Tribunale escluda una violazione del diritto di ottenere tutela giuridica entro un termine ragionevole.
252. Per valutare se sussiste una violazione del diritto fondamentale di ottenere tutela giuridica entro un termine ragionevole può invece senz'altro essere opportuno in linea di principio esaminare più precisamente la natura e la durata delle attività tenendo conto in particolar modo dei soggetti che le determinano (imprese, Commissione o lo stesso Tribunale).
253. A tale riguardo occorre tuttavia tener conto al tempo stesso degli interessi in gioco delle parti e del Tribunale. Ad esempio, va osservato che la ricorrente deve potere esaurire, in linea di principio, tutti i mezzi processuali ritenuti utili . Tali mezzi includono sicuramente anche la domanda di accesso ai documenti della Commissione. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Commissione - salvo il caso di abuso manifesto -, il fatto di presentare prima domande di tale tipo e reclamare poi per la durata del procedimento non dà origine ad alcuna contraddizione.
254. Tuttavia non è escluso che il Tribunale impieghi troppo tempo ad esaminare domande presentate dalle imprese o dalla Commissione. In questo caso il ritardo così originato, in relazione alla garanzia della tutela giuridica entro un termine ragionevole, andrebbe imputato al Tribunale. Lo stesso varrebbe in presenza di un comportamento manifestamente dilatorio della Commissione, qualora al Tribunale si potesse imputare di non avervi reagito in maniera adeguata.
255. La ricorrente non ha però dedotto alcun argomento concreto che consentisse alla Corte di valutare l'esistenza di tali circostanze.
256. La censura della ricorrente secondo cui l'accesso al fascicolo avrebbe dovuto essere riconosciuto già nell'ambito del procedimento dinanzi alla Commissione, cosicché il «recupero» nel procedimento giudiziario avrebbe dato luogo ad un ritardo, va disattesa in quanto un accesso al fascicolo durante il procedimento amministrativo avrebbe ritardato tale procedimento e poiché non si può in linea di principio rimproverare alla Commissione di tentare di tutelare gli interessi di terzi («riservatezza») o i propri interessi indipendenti dal procedimento («documenti interni»).
257. Neanche dalle indicazioni contenute nella sentenza impugnata - che la ricorrente non ha contestato né criticato perché incomplete - risultano ragioni per ritenere che l'esame degli atti sia durato troppo a lungo. Per valutare la «riservatezza» degli atti della Commissione il Tribunale ha dovuto esaminarli sotto molteplici punti di vista, operando una ponderazione tra potenziali diritti di terzi, diritti della Commissione e diritti delle imprese, inclusa la ricorrente. Infine la valutazione degli atti come atti «interni» ha richiesto un'analisi sostanziale provvisoria per accertare l'eventuale rilevanza del loro contenuto .
258. La sentenza impugnata non contiene elementi a sostegno di un comportamento inutilmente dilatorio della Commissione. Come emerge dal punto 52 della sentenza impugnata - incontestato sotto tale aspetto -, unicamente le imprese stesse hanno invece contribuito a taluni ritardi, non dando seguito con rapidità e in maniera regolare ad un provvedimento di organizzazione del procedimento del Tribunale .
259. In sintesi si può pertanto constatare che, prendendo in considerazione i requisiti di un contraddittorio e di un margine discrezionale adeguato nell'ambito dell'accertamento dei necessari fondamenti della decisione, non da ultimo anche in relazione al fatto che gli interessi dei partecipanti devono essere tutelati in modo uniforme e che occorre tener conto del regime linguistico , non è possibile accusare il Tribunale di aver ritardato la trattazione e, pertanto, nel complesso la durata del procedimento non sembra irragionevole.
260. L'ottavo motivo di impugnazione, fondato sull'art. 6, n. 1, della CEDU, va quindi dichiarato infondato.
IV - Conclusione
261. Alla luce dei motivi che precedono, propongo pertanto alla Corte di:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
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