Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Il presente ricorso verte sul riesame della sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») 11 marzo 1999, causa T-147/94 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2. Per quanto attiene alla storia dei rapporti tra l'industria siderurgica e la Commissione negli anni 1970-1990, con particolare riguardo alle normative adottate per fronteggiare la crisi manifesta del settore e alla decisione della Commissione 19 luglio 1988, 2448/88/CECA, che istituisce un sistema di sorveglianza relativamente a taluni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (in prosieguo: la «decisione n. 2448/88»), si rinvia alla sentenza impugnata. In conformità della decisione n. 2448/88, il sistema di sorveglianza giungeva a scadenza il 30 giugno 1990, per essere sostituito da un regime di informazione individuale e volontario .
3. Il 16 febbraio 1994 la Commissione adottava nei confronti di diciassette imprese siderurgiche europee e di una delle loro associazioni la «decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi» (in prosieguo: la «decisione»). La Commissione riteneva che i destinatari della decisione avessero violato il diritto della concorrenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, instaurando sistemi di scambi di informazioni contrari alle regole della concorrenza nonché procedendo a fissazioni dei prezzi e a ripartizioni del mercato. La Commissione infliggeva ammende a quattordici imprese. Nel caso della Krupp Hoesch Stahl AG (in prosieguo: la «ricorrente») la Commissione fissava un'ammenda pari a ECU 13 000.
4. Numerose imprese interessate, tra cui la ricorrente, nonché l'associazione di imprese siderurgiche, impugnavano la decisione dinanzi al Tribunale, che, infine, riduceva l'ammenda della ricorrente a EUR 9 000, respingendo il ricorso per il resto.
5. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 25 maggio 1999, la ricorrente ha proposto ricorso avverso la detta sentenza.
II - Conclusioni delle parti e motivi di impugnazione
6. Nell'ambito del ricorso da essa proposto, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
«1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, causa T-147/94, nella parte in cui fissa un'ammenda di EUR 9 000 a carico della ricorrente (punto 2 del dispositivo), respinge il ricorso (punto 3 del dispositivo) e pone a carico della ricorrente le sue spese e metà delle spese sostenute dalla Commissione (punto 4 del dispositivo);
2) annullare gli artt. 1, 3 e 4 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, C (94) 321 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi;
3) condannare la Commissione alle spese del giudizio di primo grado e del giudizio dinanzi alla Corte».
7. La Commissione chiede che la Corte voglia:
«1) respingere il ricorso e
2) condannare la ricorrente alle spese del giudizio».
8. Secondo quanto risulta dall'atto introduttivo, la ricorrente si fonda sui seguenti motivi di impugnazione:
Primo motivo di impugnazione
«La sentenza trascura le forme sostanziali previste dal regolamento interno della Commissione del 1993 per l'autenticazione della decisione da parte della Commissione e ritiene pertanto, erroneamente, che esista una decisione regolarmente emanata».
Secondo motivo di impugnazione
«La sentenza viola sotto molteplici aspetti l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Essa considera a torto come autonoma violazione della concorrenza il monitoraggio degli ordini e delle consegne pur non potendone dimostrare il carattere anticoncorrenziale. Essa fraintende la portata della nozione di "gioco normale della concorrenza" ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA e valuta quindi erroneamente l'anticoncorrenzialità dei comportamenti contestati alle imprese. Inoltre il Tribunale disconosce la rilevanza giuridica del fatto che la ricorrente ha partecipato solo al sistema di scambio di informazioni in quanto tale».
Terzo motivo di impugnazione
«La sentenza, constatando che la ricorrente avrebbe concluso un accordo in materia di prezzi prima del 18 aprile 1989, senza comprovarne il contenuto o la data, viola infine i diritti della difesa spettanti alla ricorrente, l'art. 15 del Trattato CECA, il principio di determinatezza nonché il diritto della ricorrente ad ottenere un'adeguata tutela giuridica».
Quarto motivo di impugnazione
«La sentenza, considerando in maniera infondata che la ricorrente fosse consapevole dell'illiceità commessa, viola l'art. 65, n. 5, del Trattato CECA ed il principio di colpevolezza inerente a detta disposizione».
Quinto motivo di impugnazione
«Il Tribunale, misconoscendo i requisiti relativi ad una sufficiente motivazione del calcolo dell'ammenda, viola l'art. 15 del Trattato CECA. Esso considera erroneamente che il vizio di motivazione possa essere sanato nel corso del procedimento giudiziario».
Sesto motivo di impugnazione
«A causa dell'eccessiva durata del procedimento, vale a dire quasi cinque anni, il Tribunale ha leso il diritto della ricorrente ad ottenere tutela giuridica entro un termine ragionevole».
Sintesi dei motivi di impugnazione e di loro capi in base ai punti principali di diritto
9. Dalle osservazioni sui singoli motivi e sulle loro parti emerge che la ricorrente contesta diverse violazioni del Trattato CECA. In sintesi, riconducendo i motivi a criteri giuridici fondamentali, la ricorrente ritiene che nella sentenza impugnata il Tribunale abbia violato il diritto comunitario:
- ritenendo a torto che la decisione fosse formalmente legittima, sebbene non fosse stata emanata in maniera corretta (primo motivo di impugnazione);
- oltrepassando i limiti della propria competenza di esame ai sensi dell'art. 33, primo comma, del Trattato CECA (secondo motivo di impugnazione);
- ritenendo a torto che la decisione fosse materialmente legittima, pur in assenza di una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, visto che
la partecipazione al sistema di scambio di informazioni non costituiva un'autonoma infrazione delle regole di concorrenza (secondo motivo di impugnazione),
il sistema di scambio di informazioni e le fissazioni dei prezzi non potevano produrre effetti contrari al «gioco normale della concorrenza» (secondo motivo di impugnazione),
la decisione avrebbe valutato erroneamente la partecipazione della ricorrente all'infrazione relativa al sistema di scambio di informazioni (secondo motivo di impugnazione), e
la decisione non avrebbe sufficientemente provato e motivato la reità della ricorrente in relazione ad un accordo in materia di prezzi per il mercato tedesco, il che costituirebbe anche una violazione dell'art. 15 del Trattato CECA (terzo motivo di impugnazione);
- valutando erroneamente l'ammenda e la sua motivazione (quarto e quinto motivo di impugnazione);
- omettendo di garantire una tutela giuridica entro un termine ragionevole contrariamente a quanto disposto dall'art. 6 della CEDU (sesto motivo di impugnazione).
10. L'analisi che segue è basata sulla sintesi sopra riportata. I motivi di impugnazione dedotti dalla ricorrente, i loro capi e le censure che contengono, nonché gli argomenti presentati dalla Commissione, vengono riferiti a tali singoli punti.
11. I motivi di impugnazione del presente procedimento richiamano in parte nei contenuti i motivi di impugnazione, ovvero parti dei detti motivi, dedotti nella causa C-194/99 P, Thyssen Stahl AG/Commissione delle Comunità europee . Le mie conclusioni nella summenzionata causa vengono presentate in questa stessa data. In caso di corrispondenza di contenuti tra le diverse osservazioni, farò riferimento nelle presenti conclusioni alle valutazioni riportate nelle conclusioni presentate nella causa C-194/99 P.
III - Esame del caso
A - Sul motivo di impugnazione con cui si censura una valutazione erronea della legittimità formale della decisione (primo motivo di impugnazione)
12. Il primo motivo di impugnazione si compone di due parti. Con la prima parte la ricorrente contesta la tesi su cui si fonda il Tribunale, secondo cui per la deliberazione della Commissione si sarebbe raggiunto il quorum necessario per la votazione. Con la seconda essa fa valere che il Tribunale avrebbe trascurato la violazione di forme sostanziali previste per l'autenticazione della decisione.
1. Sul quorum necessario perché la Commissione potesse deliberare in merito alla decisione
Argomenti delle parti
13. La ricorrente sostiene che al punto 70 della sentenza impugnata il Tribunale, interpretando in maniera non corretta il verbale della seduta del Collegio dei membri della Commissione, tenutasi il 16 febbraio 1994, nel corso della quale sarebbe stata adottata la decisione, ha violato gli artt. 5 e 6 del regolamento interno della Commissione del 1993 . Infatti il Tribunale avrebbe considerato che il quorum di membri della Commissione necessario per la deliberazione fosse stato raggiunto, mentre, dalla lettera della pagina 40 del verbale emergerebbe che non sarebbe stato presente il numero di membri della Commissione necessario per la deliberazione.
14. Tale interpretazione non terrebbe conto della rilevanza del principio di collegialità, quale è stato enunciato dalla Corte nella sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P .
15. La Commissione ritiene irricevibile il motivo di impugnazione, perché rimetterebbe in questione l'accertamento di fatti e la valutazione di elementi probatori, su cui sarebbe competente solo il Tribunale.
16. In subordine essa sostiene che il motivo di impugnazione è anche infondato. A pag. 40 del verbale figurerebbero i nomi dei capi e dei membri di gabinetto che avrebbero assistito alla seduta «in assenza dei membri della Commissione». Tuttavia ciò non metterebbe in questione la funzione informativa e la forza probatoria dell'elenco delle presenze contenuto a pag. 2 del verbale, che riporterebbe i nomi dei membri della Commissione presenti e di quelli assenti al momento della deliberazione sul punto XXV.
Analisi
17. Poiché le censure riflettono sostanzialmente gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi per cui occorre dichiarare irricevibile questa parte del primo motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 52 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. Detti motivi si applicano mutatis mutandis.
18. La prima parte del primo motivo di impugnazione, con cui si fa valere che non si sarebbe tenuto conto del mancato raggiungimento del quorum necessario per la deliberazione, va pertanto dichiarata irricevibile.
2. Sulla regolare autenticazione della deliberazione della Commissione in merito alla decisione e sulla corrispondenza dal punto di vista del contenuto tra versione notificata e versione adottata della decisione
Argomenti delle parti
19. La ricorrente contesta i punti 83-87 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale avrebbe dichiarato infondata la censura della ricorrente secondo cui la versione - ad essa notificata - C(94)321 def. della decisione non sarebbe stata autenticata ai sensi dell'art. 16 del regolamento interno del 1993. Il Tribunale non avrebbe accertato che la versione notificata alla ricorrente fosse identica alle versioni C(94)321/2 e C(94)321/3, né che fosse regolarmente allegata al verbale.
20. Il Tribunale sarebbe partito dal presupposto che la decisione fosse regolarmente autenticata ed al punto 85 avrebbe rinviato a tale riguardo alla presunzione di validità inerente agli atti comunitari. Esso avrebbe in tal modo frainteso lo scopo di detta presunzione, poiché, nel caso della violazione di requisiti di forma per l'adozione di una decisione, la presunzione di validità non potrebbe ostare alla dichiarazione di nullità.
21. Inoltre la Commissione non sarebbe stata in grado di presentare il verbale recante le firme originali del presidente e del segretario generale, e sul verbale non sarebbe apposta la data della sottoscrizione.
22. La Commissione ritiene irricevibile questo motivo di impugnazione. Con l'argomento secondo cui la versione notificata della decisione non sarebbe stata allegata al verbale la ricorrente contesterebbe l'identità tra la versione notificata, da un lato, e le versioni C(94)321/2 e C(94)321/3, dall'altro, sebbene la constatazione di tale identità formi parte dell'accertamento dei fatti.
Analisi
23. Poiché le censure riflettono sostanzialmente gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi per cui occorre dichiarare irricevibile la seconda parte del primo motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 63 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. Detti motivi si applicano mutatis mutandis.
24. Anche la seconda parte del primo motivo di impugnazione, con cui si fa valere che si sarebbe ignorata l'autenticazione non regolare della decisione della Commissione, va quindi dichiarata irricevibile.
25. Il primo motivo di impugnazione va quindi dichiarato interamente irricevibile.
B - Sul motivo di impugnazione relativo all'eccesso di potere da parte del Tribunale (secondo motivo di impugnazione)
26. La ricorrente invoca una violazione dell'art. 33 del Trattato CECA non già nella definizione del secondo motivo di impugnazione, ma negli argomenti relativi alla prima parte di questo motivo.
Argomenti delle parti
27. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato la disposizione sopra ricordata, secondo cui esso deve limitarsi ad esaminare le decisioni riguardanti imprese. Considerando al punto 122 della sentenza impugnata il sistema di scambio di informazioni come infrazione autonoma, esso avrebbe interpretato la decisione della Commissione in un senso non conforme, secondo l'esplicita dichiarazione della Commissione, al contenuto della decisione. Di conseguenza il Tribunale avrebbe oltrepassato i limiti della propria competenza ad esaminare la decisione controversa ai sensi dell'art. 33 del Trattato, poiché nell'ambito del ricorso di annullamento esso non sarebbe competente a conferire ad una decisione della Commissione un altro contenuto.
28. La Commissione ritiene irricevibile il motivo di impugnazione sotto tale aspetto. Discutere se la decisione della Commissione abbia qualificato la partecipazione al sistema di scambio di informazioni come violazione autonoma o come elemento di violazioni più ampie non costituirebbe una questione di diritto, bensì significherebbe mettere in dubbio la valutazione di una questione di fatto da parte del Tribunale, che sarebbe però sottratta al controllo della Corte.
29. In subordine la Commissione sostiene che il motivo è infondato sotto tale aspetto. Il Tribunale dovrebbe esaminare la decisione della Commissione e non le dichiarazioni degli agenti della Commissione nel corso del procedimento giudiziario. Dai punti 266-271, 300 e 314 nonché dall'art. 1 della decisione emergerebbe che la partecipazione al sistema di scambio di informazioni verrebbe menzionata come violazione autonoma accanto ad altre infrazioni.
Analisi
30. Poiché le censure riflettono sostanzialmente gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi per cui occorre dichiarare infondata la prima parte del secondo motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 89 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. Detti motivi si applicano mutatis mutandis.
31. Pertanto la prima parte del secondo motivo di impugnazione, con cui si fa valere l'eccesso di potere del Tribunale, in contrasto con l'art. 33 del Trattato CECA, va dichiarata infondata.
C - Sui motivi di impugnazione tratti dall'erronea valutazione della legittimità materiale della decisione
32. La ricorrente censura detta violazione del Trattato con la seconda, terza e quarta parte del secondo motivo di impugnazione nonché con il terzo motivo.
1. Sul carattere autonomo della violazione della concorrenza mediante partecipazione al sistema di scambio di informazioni (secondo motivo di impugnazione)
33. La questione viene sollevata nella seconda parte del secondo motivo.
Argomenti delle parti
34. La ricorrente contesta anzitutto il punto 122 della sentenza impugnata. Essa ritiene che, sulla base della tesi ivi sostenuta, secondo cui la partecipazione al sistema di scambio di informazioni costituirebbe un'infrazione autonoma, la sentenza contenga un errore di diritto in quanto il Tribunale non avrebbe motivato né provato la presunta anticoncorrenzialità del sistema di scambio di informazioni come infrazione autonoma.
35. Qualora un sistema di scambio di informazioni costituisca un'infrazione autonoma dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, l'effetto restrittivo della concorrenza da esso prodotto dovrebbe emergere dal sistema stesso e, se del caso, dalla struttura generale del mercato, ma non dal vincolo tra il sistema di scambio di informazioni ed una presunta intesa in materia di prezzi che occorre considerare separatamente.
36. La valutazione del Tribunale (punti 135 e 142 della sentenza impugnata), secondo cui i sistemi di scambio di informazioni avrebbero recato pregiudizio all'autonomia decisionale dei produttori partecipanti, conterrebbe un errore di diritto. Essa si fonderebbe a torto sulla giurisprudenza «trattori» del Tribunale, che non sarebbe atta a corroborarla. Infatti, in linea di principio, la trasparenza generata da un siffatto scambio su un mercato concorrenziale produrrebbe l'effetto di intensificare la concorrenza. Solo se si trattasse di un mercato non concorrenziale, la cui struttura fosse caratterizzata in particolare da un oligopolio chiuso, sarebbe possibile il pregiudizio dell'autonomia decisionale delle imprese partecipanti.
37. Il Tribunale avrebbe erroneamente supposto, senza fornire la benché minima motivazione, che il mercato delle travi fosse caratterizzato da una struttura oligopolistica chiusa, mentre al punto 134 della sentenza avrebbe constatato che le dieci imprese maggiori detenevano solo due terzi delle quote di mercato. Una siffatta struttura di mercato evidenzierebbe una forte concorrenza tra i numerosi concorrenti ed escluderebbe in ogni caso l'ipotesi di una struttura oligopolistica semplice.
38. La Commissione sostiene che questo motivo di impugnazione, la cui argomentazione sarebbe molto generica, è irricevibile in quanto non indicherebbe la parte della sentenza che la ricorrente intende contestare né l'argomento giuridico su cui essa si fonda.
39. Nella parte in cui contesta la constatazione del Tribunale secondo cui il mercato delle travi avrebbe una struttura oligopolistica, il motivo di impugnazione sarebbe irricevibile, poiché riguarderebbe la valutazione di fatti da parte del Tribunale. Inoltre nel procedimento dinanzi al Tribunale la ricorrente stessa avrebbe definito il mercato delle travi d'acciaio come un mercato oligopolistico.
40. Infine la critica mossa in riferimento alla giurisprudenza «trattori» sarebbe infondata. Solo in presenza di un'offerta atomizzata un sistema di scambio di informazioni potrebbe non produrre effetti sulla concorrenza. Tale fenomeno non potrebbe manifestarsi sul mercato delle travi, in cui dieci delle imprese partecipanti al sistema di scambio di informazioni incidevano per due terzi sul consumo apparente.
41. A tale riguardo il Tribunale avrebbe motivato in modo esauriente l'anticoncorrenzialità del sistema di scambio di informazioni ai punti 124-137 della sentenza.
42. Riguardo all'asserita diversità delle strutture di mercato, la Commissione obietta che, se è vero che, confrontando la struttura del mercato delle travi d'acciaio con quella del mercato dei trattori nel Regno Unito, si riscontra, nel mercato dei trattori, un grado di concentrazione superiore, tuttavia la minore concentrazione del mercato delle travi d'acciaio verrebbe compensata da una maggiore omogeneità dei prodotti, cosicché la concorrenza sarebbe limitata a causa delle caratteristiche dei prodotti.
Analisi
43. Poiché le censure riflettono sostanzialmente gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi per cui occorre dichiarare parzialmente irricevibile e sostanzialmente infondata la seconda parte del secondo motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 109 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. Detti motivi si applicano mutatis mutandis.
44. La seconda parte del secondo motivo di impugnazione, con cui si critica il fatto che non sia stata riconosciuta la mancanza di autonomia del sistema di scambio di informazioni dal punto di vista del diritto della concorrenza, va pertanto dichiarata parzialmente irricevibile e sostanzialmente infondata.
2. Sull'effetto contrario al «gioco normale della concorrenza», ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA, prodotto dal sistema di scambio di informazioni (secondo motivo di impugnazione)
45. La questione viene sollevata nella terza parte del secondo motivo di impugnazione.
46. La ricorrente sostiene che il Tribunale, in particolare ai punti 147 e 149 della sentenza impugnata, considerando, sulla base di un'interpretazione erronea del presupposto di «gioco normale della concorrenza», che questo sia stato pregiudicato dal sistema di scambio di informazioni, ha violato l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. In tal modo esso trascurerebbe che dal 1° luglio 1988 al 20 giugno 1990 il «gioco normale della concorrenza», ai sensi della detta disposizione, sarebbe stato caratterizzato da un sistema di sorveglianza attuato dalla Commissione, nel cui ambito le imprese avrebbero dovuto fornire alla Commissione previsioni comuni sui parametri del mercato e, quindi, avrebbero dovuto consultarsi sui loro dati individuali.
47. La condotta della DG III avrebbe influito sul «gioco normale della concorrenza», in quanto le misure adottate da questa Direzione nell'ambito del Trattato CECA avrebbero modificato la situazione concorrenziale di partenza.
48. Il Tribunale, non avendo rilevato che i comportamenti delle imprese erano necessari ai fini della collaborazione con la Commissione e non avendone tratto le debite conseguenze giuridiche, avrebbe commesso un errore di diritto.
49. La Commissione ritiene che la questione se lo scambio di dati relativi ad ordini e consegne fosse necessario ai fini della collaborazione con la Commissione non costituisca una questione di diritto, bensì di fatto. Pertanto l'impugnazione sarebbe irricevibile sotto tale aspetto.
50. In subordine essa sostiene che la sentenza impugnata non corrobora il carattere necessario di uno scambio di dati individuali relativi ad ordini e consegne ai fini della collaborazione con la Commissione. Ai punti 168-175 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe osservato che le imprese avrebbero occultato alla Commissione l'esistenza dei sistemi di scambio di informazioni di cui trattasi. Sostenendo che il sistema di scambio di informazioni contestato alle imprese era necessario ai fini della collaborazione con la Commissione, la ricorrente contesterebbe l'accertamento e la valutazione di fatti da parte del Tribunale.
Analisi
51. Poiché le censure riflettono sostanzialmente gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi per cui occorre dichiarare infondata la terza parte del secondo motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 135 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data.
52. La terza parte del secondo motivo di impugnazione, con cui si critica il fraintendimento dell'effetto contrario al «gioco normale della concorrenza» ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA, prodotto dal sistema di scambio di informazioni, va pertanto dichiarata infondata.
3. Sulla valutazione della partecipazione della ricorrente al sistema di scambio di informazioni (secondo motivo di impugnazione)
53. La questione viene sollevata nella quarta parte del secondo motivo.
Argomenti delle parti
54. La ricorrente contesta il punto 143 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale constata il carattere anticoncorrenziale della partecipazione della ricorrente al sistema di scambio di informazioni, pur non avendo potuto trarre dalle informazioni scambiate elementi sulle cifre relative ai profilati ad U, prodotti dalla ricorrente, poiché i dati avrebbero riguardato solo il tonnellaggio complessivo dei profilati ad I, T ed U.
55. Una violazione della concorrenza potrebbe quindi riscontrarsi tutt'al più nella partecipazione alle discussioni basate sul sistema di scambio di informazioni, cui la ricorrente non avrebbe però preso parte, come constata espressamente il Tribunale al punto 104 della sentenza impugnata.
56. Il Tribunale non avrebbe potuto imputare alla ricorrente il fatto che i dati da essa forniti avrebbero perlomeno facilitato le altre imprese nel conseguire una visione panoramica della situazione di mercato. Ciò sarebbe una «presa in considerazione di comportamenti di terzi», che non permetterebbe di costituire una fattispecie di illecito in materia concorrenziale. Si tratterebbe infatti precisamente di una responsabilità per «istigazione o complicità», che esorbiterebbe dall'ambito di applicazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Non esistendo norme comunitarie che estendano la responsabilità dalla fattispecie descritta dall'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, fino all'istigazione o alla complicità, il Tribunale avrebbe violato il principio «nullum crimen sine lege», applicabile come principio giuridico generale anche nell'ambito di un procedimento penale amministrativo e desumibile dall'art. 7 della CEDU.
57. La Commissione ritiene irricevibile questo argomento, nella parte in cui contesta l'accertamento e la valutazione di fatti da parte del Tribunale.
58. In subordine l'argomento sarebbe infondato. Il fatto che la ricorrente non abbia preso parte alle riunioni e alle discussioni non eliminerebbe l'anticoncorrenzialità della partecipazione al sistema di scambio di informazioni. Partecipando al sistema di scambio di informazioni la ricorrente avrebbe consentito alle altre imprese di verificare fino a che punto essa stessa rispettasse i flussi tradizionali degli scambi. Infine, si commetterebbe una violazione autonoma delle regole di concorrenza anche divulgando informazioni normalmente trattate in maniera riservata e riducendo così l'incertezza altrimenti esistente per altre imprese. Inoltre la ricorrente non spiegherebbe perché abbia incontestabilmente partecipato al sistema di scambio di informazioni, nonostante l'asserita inutilità dei dati che le venivano forniti.
Analisi
59. L'argomento dedotto dalla ricorrente contiene due diverse censure: in primo luogo, essa dubita che il Tribunale l'abbia considerata a buon diritto rea di aver partecipato al sistema di scambio di informazioni. In secondo luogo, essa lamenta che il Tribunale l'avrebbe considerata responsabile di un illecito ai sensi dell'art. 65, n. 1 del Trattato CECA, per la sua partecipazione al sistema di scambio di informazioni, attribuendole non già la qualità di autrice dell'illecito, bensì - secondo le parole stesse della ricorrente - la qualità di «complice».
60. Non condivido anzitutto la tesi della Commissione secondo cui la censura riguarderebbe l'accertamento o la valutazione di fatti e sarebbe perciò irricevibile. Infatti la ricorrente non contesta le constatazioni del Tribunale in relazione ai vantaggi da essa eventualmente ottenuti con la partecipazione al sistema di scambio di informazioni.
61. Per quanto riguarda la reità della ricorrente, occorre notare che al punto 148, rinviando alla sua giurisprudenza «trattori» , il Tribunale ha già considerato la partecipazione al sistema di scambio di informazioni di per sé come violazione autonoma della concorrenza. Inoltre, al punto 140 della sentenza impugnata, figura l'affermazione che «l'anticoncorrenzialità dello scambio contestato (...) [risiede] nel carattere dei dati diffusi». Infine il Tribunale ha tenuto conto della mancata partecipazione della ricorrente alle discussioni su tali dati riducendo la quota di ammenda inflitta per la partecipazione al sistema di scambio di informazioni .
62. In tal modo il Tribunale si è effettivamente espresso nel senso che già il solo apporto di propri dati al sistema di scambio di informazioni controverso integra la fattispecie dell'illecito, indipendentemente dalla circostanza che l'impresa che trasmette i dati abbia anche ottenuto vantaggi dall'output del sistema di scambio di informazioni.
63. Tale tesi giuridica non può essere contestata, in quanto concorda con i motivi in base ai quali la Corte ha riconosciuto la partecipazione a taluni sistemi di scambio di informazioni come atto autonomo, indipendente da violazioni classiche su di esso basate (come ad esempio accordi in materia di prezzi o ripartizioni del mercato) e contrario alla concorrenza. Nelle sentenze «trattori» la Corte ha infatti constatato che siffatti sistemi sono anticoncorrenziali poiché eliminerebbero il rischio da incertezza proprio di un modello ideale di concorrenza . Come logica conseguenza, ritengo che chiunque perturbi il modello ideale di un settore di «imprese non informate sui segreti aziendali dei concorrenti» partecipando ad un siffatto sistema di scambio di informazioni sia autore di una violazione. Pertanto viola le regole di concorrenza non solo chi elimina la propria incertezza al riguardo, ma anche chi alimenta il sistema con dati utili ad altri.
64. I punti 140 e 143 della sentenza impugnata non consentono quindi di giungere alla conclusione cui perviene la ricorrente, vale a dire che il Tribunale vi avrebbe creato, una nuova categoria di illecito ai sensi del diritto della concorrenza (complicità in una trasgressione di cui non si è autori), che avrebbe poi applicato al caso di specie .
65. Di conseguenza non è necessario esaminare se l'ambito di applicazione dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA possa ricomprendere una siffatta - «nuova» - categoria, né occorre accertare se l'introduzione di una siffatta categoria costituisca una violazione dell'art. 7 della CEDU a motivo della sua imprevedibilità .
66. Pertanto la quarta parte del secondo motivo di impugnazione, con cui si censura la qualificazione giuridica attribuita alla partecipazione della ricorrente al sistema di scambio di informazioni, va dichiarata infondata.
4. Sulla partecipazione della ricorrente all'accordo in materia di prezzi per il mercato tedesco (terzo motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
67. La ricorrente rinvia al punto 162 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale osserva, in merito alla nota riprodotta al punto 160 della sentenza impugnata «gli altri produttori - principalmente Hoesch - devono anzitutto rispettare i prezzi convenuti», quanto segue:
«Nel presente contesto la nota citata prova in maniera sufficiente sotto il profilo giuridico il fatto che la TradeARBED e la Hoesch avevano concluso, ad una data anteriore al 18 aprile 1989, un accordo in materia di prezzi».
68. Il Tribunale avrebbe desunto da una semplice nota la prova dell'esistenza di un'infrazione alle regole di concorrenza, senza determinare il contenuto o la data dell'accordo menzionato.
69. Il Tribunale avrebbe così violato i diritti della difesa spettanti alla ricorrente, l'art. 15 del Trattato CECA, il principio di determinatezza nonché il diritto della ricorrente di ottenere una tutela giuridica adeguata.
70. La Commissione ritiene irricevibile l'argomento, in quanto con esso la ricorrente contesterebbe la valutazione di fatti accertati, senza far valere il carattere erroneo dell'accertamento di fatti da parte del Tribunale o lo snaturamento degli elementi di prova.
Analisi
71. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente contesta manifestamente la valutazione di fatti da parte del Tribunale in relazione alla nota menzionata al punto 160 della sentenza impugnata, che non può - fatta salva la censura relativa al controllo dello snaturamento - costituire oggetto di un procedimento di impugnazione.
72. Pertanto il terzo motivo, con cui si censura la valutazione della partecipazione della ricorrente ad un accordo in materia di prezzi per il mercato tedesco, è irricevibile.
D - Sui motivi di impugnazione relativi all'ammenda
1. Sull'insufficiente presa in considerazione del principio di colpevolezza (quarto motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
73. La ricorrente rimprovera al Tribunale di aver violato l'art. 65, n. 5, del Trattato CECA e il principio di colpevolezza, sopravvalutando l'entità della colpa della ricorrente. In particolare esso non avrebbe tenuto conto delle ripercussioni derivanti dal comportamento della Commissione, che avrebbe reso un pò ambigua la portata della nozione di «gioco normale della concorrenza» ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA e, al punto 149 della sentenza, sarebbe partito dall'erroneo presupposto che la ricorrente fosse pienamente consapevole dell'illegittimità dei suoi comportamenti. Di conseguenza il Tribunale avrebbe a torto omesso di prendere in considerazione nel calcolo dell'ammenda l'attenuante della consapevolezza, di fatto solo minima, dell'illecito compiuto.
74. La Commissione sostiene che ai punti 101-103 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che la stessa ricorrente avrebbe partecipato al sistema di scambio di informazioni. Inoltre tra le imprese non sarebbero state scambiate le informazioni fornite alla Commissione (statistiche in sintesi), bensì dati individuali relativi ad ordini e consegne, di cui la Commissione, come emerge dal punto 168 della sentenza impugnata, non sarebbe stata al corrente. Non si potrebbe quindi parlare di un'ambiguità causata dalla Commissione.
Analisi
75. Poiché le censure riflettono sostanzialmente gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi per cui occorre dichiarare infondato il quarto motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 171 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. Detti motivi si applicano mutatis mutandis.
76. Il quarto motivo di impugnazione, con cui si censura un'insufficiente presa in considerazione del principio di colpevolezza, va quindi dichiarato infondato.
2. Sul difetto di motivazione con riferimento all'entità dell'ammenda (quinto motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
77. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha trascurato i requisiti di una sufficiente motivazione del calcolo dell'ammenda e, di conseguenza, ha violato l'art. 15 del Trattato CECA.
78. Al punto 196 della sentenza il Tribunale considererebbe la decisione come sufficientemente motivata, anche se, secondo la giurisprudenza della Corte, la motivazione del calcolo delle ammende in una decisione della Commissione dovrebbe consentire alle parti di evincere i criteri e le modalità presi in considerazione in concreto nel loro caso per calcolare l'ammenda. Ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie.
79. Inoltre il Tribunale si contraddirebbe quando, ai punti 198 e 199 della sentenza impugnata, si pronuncia nel senso che alle imprese dovrebbe essere possibile venire a conoscenza del metodo di calcolo dell'ammenda anche senza che si debba proporre ricorso giurisdizionale, osservando però ai punti 200 e 201 che i dati relativi al calcolo dell'ammenda non dovrebbero figurare nella motivazione.
80. La Commissione sostiene che il Tribunale ha esaminato l'argomentazione relativa all'entità dell'ammenda in particolare al punto 197 della sentenza impugnata. Essa non rileva alcuna contraddizione nelle osservazioni del Tribunale. Infatti al punto 198 il Tribunale avrebbe definito come «auspicabile», pur senza prescriverla, una divulgazione della formula di calcolo dell'ammenda nella decisione. Esso avrebbe quindi potuto considerare che la Commissione avesse adempiuto il proprio obbligo di motivazione, poiché nella decisione verrebbero indicati tutti i criteri per la valutazione dell'entità dell'ammenda.
Analisi
81. Si deve anzitutto convenire con la Commissione sul fatto che i punti della sentenza impugnata contestati dalla ricorrente non sono contraddittori.
82. Ai punti 198 e segg. della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che la divulgazione di formule matematiche sarebbe «auspicabile», se la Commissione le utilizza. Pertanto il punto 200 della sentenza impugnata, secondo cui una siffatta divulgazione non dev'essere effettuata già nella decisione, ma può avvenire, se del caso, anche solo nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, non è in contraddizione con i punti testé citati.
83. Inoltre, poiché le censure riflettono sostanzialmente gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi in base ai quali occorre dichiarare infondato il quinto motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 217 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. Detti motivi si applicano mutatis mutandis.
84. Pertanto il quinto motivo di impugnazione, con cui si censura il difetto di motivazione con riferimento all'entità dell'ammenda, va dichiarato infondato.
E - Sul motivo di impugnazione con cui si fa valere che l'eccessiva durata del procedimento costituisce una violazione della CEDU (sesto motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
85. La ricorrente sostiene che il Tribunale, facendo durare il procedimento per un periodo troppo lungo (quasi cinque anni), ha violato il suo diritto di ottenere tutela giuridica entro un termine ragionevole. Nella sentenza Baustahlgewebe la Corte ha considerato come non giustificata una durata del procedimento di cinque anni e sei mesi.
86. Occorrerebbe prendere in considerazione l'intera durata del procedimento. Nel presente procedimento la Corte dovrebbe statuire su fatti risalenti a più di dieci anni prima, anzi, alla data della sentenza definitiva, quasi 15. Dopo un procedimento così lungo una decisione non colpirebbe più l'impresa nella situazione in cui essa sarebbe stata coinvolta nelle violazioni né le persone effettivamente interessate, ma potrebbe significare piuttosto un non luogo a statuire.
87. La Commissione osserva anzitutto che, invocando l'art. 6, n. 1, della CEDU, la ricorrente potrebbe contestare solo la durata del procedimento giudiziario e non quella del procedimento amministrativo. Tuttavia, rispetto al procedimento nella causa Baustahlgewebe, il procedimento nella presente causa non avrebbe una durata eccessiva. La ragionevolezza della durata di un procedimento dovrebbe essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l'interessato, della complessità della causa nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti.
88. Nel caso di specie la Commissione avrebbe inflitto alla ricorrente un'ammenda di ECU 13 000, la complessità della causa deriverebbe dalla portata della decisione della Commissione e dal fatto che - come emerge ai punti 20-25 della sentenza impugnata - sarebbero stati proposti undici ricorsi in quattro lingue diverse ovvero prodotti 65 raccoglitori contenenti circa 11 000 atti numerati. Inoltre l'esame delle istanze presentate dalla ricorrente a partire dall'inizio del 1995 volte ad ottenere l'accesso ai documenti interni della Commissione avrebbe richiesto l'adozione di provvedimenti di organizzazione del procedimento da parte del Tribunale. Tenuto conto di quanto precede, non si porrebbe la questione relativa ad un'eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale.
Analisi
89. Poiché le censure riflettono sostanzialmente gli argomenti dedotti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi per cui occorre dichiarare infondato il sesto motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 230 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. Detti motivi si applicano mutatis mutandis.
90. Pertanto il sesto motivo, con cui si censura la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, va dichiarato infondato.
IV - Conclusione
91. Alla luce dei motivi che precedono, propongo pertanto alla Corte di:
«1) respingere il ricorso;
2) condannare la ricorrente alle spese del giudizio».
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