Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Il presente ricorso verte sul riesame della sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») 11 marzo 1999, causa T-156/94 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2. Per quanto attiene alla storia dei rapporti tra l'industria siderurgica e la Commissione negli anni 1970-1990, con particolare riguardo alle normative adottate per fronteggiare la crisi manifesta del settore e alla decisione della Commissione 19 luglio 1988, n. 2448/88/CECA, che istituisce un sistema di sorveglianza relativamente a taluni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (in prosieguo: la «decisione n. 2448/88»), si rinvia alla sentenza impugnata. In conformità della decisione n. 2448/88, il sistema di sorveglianza giungeva a scadenza il 30 giugno 1990, per essere sostituito da un regime di informazione individuale e volontario .
3. Il 16 febbraio 1994 la Commissione adottava nei confronti di diciassette imprese siderurgiche europee e di una delle loro associazioni la «decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa a una procedura ai sensi dell'articolo 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi» (in prosieguo: la «decisione»). La Commissione riteneva che i destinatari della decisione avessero violato il diritto della concorrenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, instaurando sistemi di scambi di informazioni contrari alle regole di concorrenza nonché procedendo a fissazioni dei prezzi e a ripartizioni del mercato. La Commissione infliggeva ammende a quattordici imprese. Nel caso della Siderúrgica Aristrain Madrid, SL (in prosieguo: la «ricorrente») la Commissione fissava un'ammenda pari a ECU 10 600 000.
4. Numerose imprese interessate, tra cui la ricorrente, nonché l'associazione di imprese siderurgiche, impugnavano la decisione dinanzi al Tribunale che, infine, accoglieva in parte il ricorso proposto dalla ricorrente e riduceva l'ammenda a EUR 7 100 000.
5. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 25 maggio 1999, la ricorrente ha proposto ricorso avverso la detta sentenza.
II - Conclusioni delle parti e motivi di impugnazione
6. Nell'ambito del ricorso da essa proposto, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
«1) annullare, in considerazione di tutti o taluni dei vizi fatti valere, la sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, nella causa T-156/94, con tutte le relative conseguenze giuridiche derivanti dall'annullamento della detta sentenza, pronunciandosi espressamente sul merito ovvero rinviandone l'esame al Tribunale di primo grado, e, in particolare:
- annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui essa afferma che la decisione non viola il diritto comunitario, per erronea applicazione e interpretazione dell'art. 65 del Trattato CECA e, conseguentemente, annullare la decisione per tale motivo;
- pronunciarsi sul merito della causa, ove questa risulti matura per la decisione, ovvero, in caso contrario, rinviarla al Tribunale di primo grado affinché questo si pronunci conformemente ai motivi qui di seguito indicati e, conseguentemente, annulli la decisione nella parte attinente a tali motivi o, in subordine, disponga la riduzione dell'ammenda irrogata alla ricorrente:
- responsabilità in solido,
- difetto di motivazione,
- contraddittorietà della motivazione,
- violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità per il fatto che l'ammenda è espressa in ECU,
- mancata condanna in primo grado della Commissione a versare alla ricorrente l'intero importo delle spese e degli interessi derivanti dalla prestazione di una cauzione ovvero dall'eventuale pagamento, totale o parziale, dell'ammenda (affinché il Tribunale di primo grado dichiari che gli interessi derivanti dall'ammenda cominciano a decorrere solamente dal momento in cui la sua sentenza diviene esecutiva e condanni perciò la Commissione a rimborsare le spese sostenute e gli interessi versati per prestare la cauzione o per pagare l'ammenda),
- stessi argomenti in relazione ai motivi di impugnazione ottavo e nono;
- disporre il rinvio della causa al Tribunale di primo grado, laddove la causa non sia matura per la decisione, affinché questo si pronunci
- sul motivo relativo allo sviamento di potere.
2) condannare la convenuta, in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, alle spese del presente giudizio, nonché a quelle del giudizio del Tribunale di primo grado».
La Commissione chiede che la Corte voglia:
«1) respingere il ricorso;
2) condannare la ricorrente alle spese del giudizio».
7. Secondo quanto risulta dall'atto introduttivo, la ricorrente si fonda sui seguenti motivi di impugnazione.
Primo motivo di impugnazione
«Violazione del diritto comunitario per erronea applicazione e interpretazione dell'art. 65 del Trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in prosieguo: il "Trattato CECA") nel valutare le pretese infrazioni commesse nell'ambito del suddetto Trattato e del mercato CECA, risultando la motivazione della sentenza impugnata, sotto tale profilo, contraddittoria».
Secondo motivo di impugnazione
«Violazione del diritto comunitario, in quanto la sentenza del Tribunale di primo grado è viziata da errori di diritto nell'applicazione della nozione di sviamento di potere, non avendo adeguatamente esaminato né gli argomenti né i fatti dedotti in merito dalla ricorrente».
Terzo motivo di impugnazione
«Violazione del diritto comunitario per erronea applicazione e interpretazione dell'art. 15 del Trattato CECA con riferimento al difetto di motivazione della decisione per quanto riguarda l'ammenda».
Quarto motivo di impugnazione
«Violazione del diritto comunitario in quanto la sentenza del Tribunale di primo grado non è adeguatamente motivata in relazione:
a) alla mancanza del quorum per l'emanazione della decisione impugnata, che è un punto essenziale del ricorso;
b) all'entità delle ammende irrogate, che, senza alcuna valida ragione, il Tribunale ha omesso di comparare con le ammende inflitte in altri procedimenti relativi ad intese nell'ambito del Trattato CEE».
Quinto motivo di impugnazione
«Violazione del diritto comunitario in quanto la sentenza del Tribunale di primo grado incorre in una serie di contraddizioni nell'analisi e nella valutazione di alcuni argomenti:
a) in primo luogo, per quanto riguarda la responsabilità in solido, avendo inflitto l'ammenda alla sola Siderúrgica Aristrain Madrid, cui è stata imputata anche la condotta della società consorella;
b) in secondo luogo, per quanto riguarda la circostanza aggravante costituita dalla consapevolezza dell'illegittimità della condotta censurata;
c) infine, per quanto riguarda la data, indicata nel dispositivo della decisione della Commissione, a decorrere dalla quale sono state imputate alla Siderúrgica Aristrain Madrid le pretese violazioni».
Sesto motivo di impugnazione
«Violazione del diritto comunitario per erronea applicazione e interpretazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità, non avendo la sentenza del Tribunale di primo grado tenuto conto adeguatamente delle svalutazioni subite dalla peseta spagnola, da cui è derivato un aumento dell'ammenda che la Siderúrgica Aristrain Madrid dovrà versare, rispetto a quelle che dovranno pagare altre imprese le cui monete nazionali non hanno subito svalutazioni ovvero sono state rivalutate».
Settimo motivo di impugnazione
«Violazione del diritto comunitario e dei diritti fondamentali per contraddittorietà della motivazione, in quanto la sentenza del Tribunale di primo grado, non ha condannato la Commissione a rimborsare le spese e gli interessi che la ricorrente ha dovuto accollarsi per prestare la cauzione pagare l'ammenda».
Ottavo motivo di impugnazione
«Violazione del diritto comunitario per inosservanza dell'art. 33 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, nonché per inosservanza delle garanzie procedurali, in quanto il Tribunale ha deliberato con un collegio composto unicamente da tre dei cinque giudici componenti la Sezione al momento dell'udienza».
Nono motivo di impugnazione
«Violazione del diritto comunitario in quanto è stato negato alla ricorrente il diritto ad un giusto processo in un termine ragionevole di tempo, in contrasto con quanto disposto dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la "CEDU")».
Sintesi dei motivi di impugnazione e dei loro capi in base ai punti giuridicamente più rilevanti
8. Dalle osservazioni sui singoli motivi e sulle loro parti emerge che la ricorrente contesta diverse violazioni del Trattato CECA. In sintesi, riconducendo i motivi a criteri giuridici fondamentali, la ricorrente ritiene che
nella sentenza impugnata il Tribunale sarebbe incorso in una serie di vizi di procedura:
- deliberando con un collegio irregolarmente composto (ottavo motivo di impugnazione); e
avrebbe violato il diritto comunitario:
- ritenendo a torto che la decisione fosse formalmente legittima, sebbene non fosse stata emanata in maniera corretta (quarto motivo di impugnazione);
- ritenendo a torto che la decisione fosse materialmente legittima, sebbene
le pratiche censurate nella decisione non potessero produrre effetti contrari al «gioco normale della concorrenza» di cui all'art. 65 del Trattato CECA (primo motivo di impugnazione); e
non si configurasse alcuna violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, poiché la partecipazione al sistema di scambio di informazioni non avrebbe costituito un'infrazione autonoma alle regole della concorrenza (primo motivo di impugnazione); e, infine,
la Commissione avesse commesso uno sviamento di potere (secondo motivo di impugnazione);
- deliberando erroneamente in merito all'ammenda, alla sua motivazione e ai suoi destinatari (terzo, quarto, quinto e sesto motivo di impugnazione);
- omettendo, nella decisione relativa alle spese, di condannare la Commissione al pagamento delle spese e degli interessi derivanti dalla prestazione di una cauzione ovvero dal pagamento dell'ammenda (settimo motivo di impugnazione);
- negando alla ricorrente, in violazione dell'art. 6 della CEDU, il diritto a un giusto processo entro un termine ragionevole (nono motivo di impugnazione).
9. L'esame che segue si basa su questa sintesi. I motivi di impugnazione dedotti dalla ricorrente, i loro capi e le censure che essi contengono nonché gli argomenti della Commissione sono riferiti ai singoli punti sopra indicati.
10. I motivi di impugnazione del presente procedimento richiamano in parte nei contenuti i motivi di impugnazione, ovvero parti dei detti motivi di impugnazione, dedotti nella causa C-194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione o quelli dedotti nella causa C-182/99, Salzgitter/Commissione . Le mie conclusioni nelle summenzionate cause vengono presentate in questa stessa data. In caso di corrispondenza di contenuti tra le diverse osservazioni, farò riferimento nelle presenti conclusioni alle valutazioni riportate nelle conclusioni presentate per le cause C-194/99 P o C-182/99 P.
III - Esame del caso
A - Sulla composizione irregolare della sezione (ottavo motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
11. La ricorrente contesta il punto 77 della sentenza impugnata.
12. Essa osserva che la sentenza impugnata sarebbe stata sottoscritta soltanto da tre giudici e non recherebbe le firme né del giudice che è stato presidente della sezione fino al termine della trattazione orale né di un altro giudice che avrebbe preso parte all'udienza.
13. Il Tribunale, richiamandosi nella sentenza impugnata all'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura per giustificare il proprio modus operandi, non avrebbe tenuto conto del fatto che la scadenza del mandato di un giudice non rientra tra i casi elencati nella suddetta disposizione. Esso avrebbe potuto prevedere che taluni giudici non sarebbero stati in grado di partecipare alla deliberazione, per scadenza del loro mandato, e, conseguentemente, avrebbe dovuto modificare la composizione della sezione.
14. Poiché due giudici avrebbero preso parte alla fase orale ma non alla deliberazione, la sentenza violerebbe non soltanto l'art. 33, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale, bensì anche le garanzie procedurali fondamentali tutelate dal diritto comunitario nonché dall'art. 6 della CEDU, in quanto la deliberazione, nel caso di autorità giudiziarie collegiali, costituisce una fase essenziale per evitare che i giudici incorrano in valutazioni soggettive.
15. La Commissione ribadisce la rilevanza dell'art. 32 del regolamento di procedura menzionato al punto 77 della sentenza impugnata, in quanto occorrerebbe raggiungere il quorum di tre giudici per sezione per poter deliberare, quorum che sarebbe stato rispettato nel caso di specie.
16. La ricorrente darebbe un'errata interpretazione dell'art. 33 del regolamento di procedura, che, in realtà, sarebbe violato se alla deliberazione finale partecipassero giudici che non hanno assistito all'udienza e non, viceversa, qualora alcuni giudici che hanno assistito all'udienza non potessero partecipare alla deliberazione.
17. Infine, la Commissione fa notare che, se veramente l'impossibilità per due giudici di prendere parte alla deliberazione fosse stata prevedibile, tale impossibilità avrebbe potuto essere contestata nel corso della fase orale o all'udienza del gennaio 1998.
18. Inoltre, la Commissione rimanda al punto 323 della sentenza PVC II , in cui il Tribunale avrebbe già rigettato un simile argomento.
Analisi
19. Poiché le censure concernenti la composizione della Sezione riflettono sostanzialmente gli argomenti svolti dalla ricorrente Salzgitter AG nella causa C-182/99 P, in relazione ai motivi per cui occorre dichiarare infondato l'ottavo motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 21 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. I detti motivi si applicano mutatis mutandis.
20. Per quanto concerne il richiamo all'art. 6, n. 1, della CEDU si può soltanto constatare che la ricorrente non ha presentato osservazioni consistenti a tale riguardo; inoltre, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non si può dedurre che la questione rientri nell'ambito di applicazione del suddetto articolo .
21. L'ottavo motivo di impugnazione, con cui si contesta la composizione irregolare della sezione, deve pertanto essere dichiarato infondato.
B - Sul difetto di motivazione in relazione alla mancanza del quorum al momento della deliberazione della decisione da parte della Commissione (quarto motivo di impugnazione)
22. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente contesta la motivazione, a suo giudizio erronea in due punti, della sentenza impugnata, facendo valere, nella prima parte del motivo, che a torto il Tribunale ha ritenuto esistente il quorum necessario per adottare le decisione, e, nella seconda parte del motivo, che l'entità dell'ammenda non è giustificata. Quest'ultimo tema sarà approfondito in seguito .
Argomenti delle parti
23. La ricorrente contesta i punti 186 e segg. della sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il verbale della 1189ª riunione della Commissione del 16 febbraio 1994 e, di conseguenza, sarebbe giunto alla conclusione - non fondata - che fosse stato raggiunto il quorum dei membri della Commissione necessario per deliberare sulla decisione. Il Tribunale avrebbe dunque violato l'art. 13 del Trattato CECA e gli artt. 5 e 8 del regolamento interno della Commissione.
24. Poiché il verbale non sarebbe stato chiaro in merito alla presenza di taluni Commissari nel corso della deliberazione, il Tribunale avrebbe dovuto effettuare un'ulteriore indagine d'ufficio o, perlomeno, motivare il suo diniego di disporre un'ulteriore istruzione probatoria richiesta dalla ricorrente.
25. La Commissione ritiene irricevibile la prima parte del quarto motivo di impugnazione, poiché essa riguarderebbe l'analisi dei fatti da parte del Tribunale.
26. Tale parte, inoltre, sarebbe comunque infondata, dal momento che le argomentazioni del Tribunale nei punti contestati della sentenza impugnata non sono in contrasto con il diritto. Sarebbe piuttosto la ricorrente ad aver erroneamente interpretato il verbale della riunione.
Analisi
27. Poiché le censure riflettono sostanzialmente le osservazioni della ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi per cui occorre dichiarare irricevibile la prima parte del quarto motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 52 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. I detti motivi si applicano mutatis mutandis.
28. Visto che il verbale di cui trattasi, secondo l'interpretazione non più contestabile datane dal Tribunale, non era «ambiguo», non occorre più stabilire se il Tribunale, rifiutandosi di assumere un ulteriore mezzo istruttorio per verificare il raggiungimento del quorum, abbia tenuto un comportamento illegittimo.
29. La prima parte del quarto motivo di impugnazione, con cui si contesta la valutazione del Tribunale in merito all'esistenza del quorum necessario perché la Commissione potesse deliberare sulla decisione, deve quindi essere dichiarata irricevibile.
C - Sui motivi di impugnazione diretti a contestare l'erronea valutazione della legittimità materiale della decisione (primo e secondo motivo di impugnazione)
30. Con il primo e il secondo motivo di impugnazione la ricorrente contesta il preteso misconoscimento della legittimità materiale della decisione da parte del Tribunale.
31. Il primo motivo di impugnazione consta di due parti. Nella prima parte la ricorrente fa valere che a torto non si sarebbe tenuto conto del mancato effetto pregiudizievole delle pratiche contestate nella decisione per il «gioco normale della concorrenza» ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Nella seconda parte la ricorrente contesta la tesi del Tribunale secondo cui la partecipazione al sistema di scambio di informazioni sarebbe un'infrazione autonoma alle regole della concorrenza.
32. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta che non si sarebbe tenuto conto dello sviamento di potere compiuto dalla Commissione nel valutare se si dovessero infliggere ammende per violazione del diritto della concorrenza (art. 65, n. 5, Trattato CECA).
1. Sull'effetto contrario al «gioco normale della concorrenza», ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA prodotto dalle pratiche sanzionate nella decisione (primo motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
33. La prima parte del primo motivo di impugnazione della ricorrente è diretta contro il preteso misconoscimento da parte del Tribunale del diverso contenuto normativo delle disposizioni dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) e dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. La ricorrente non contesta che il divieto di cui al Trattato CE di «tutti gli accordi [...] e tutte le pratiche concordate» e il divieto di cui al Trattato CECA di «ogni accordo [...] e ogni pratica concordata» abbiano lo stesso significato e, in definitiva, perseguano lo stesso obiettivo.
34. Tuttavia, secondo la ricorrente, il contesto economico e normativo dei due Trattati non sarebbe lo stesso. Per la violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA occorrerebbe necessariamente un effetto contrario al «gioco normale della concorrenza». La concorrenza in ambito CECA si distinguerebbe tuttavia dalla concorrenza tutelata dall'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), cosicché non si potrebbe applicare senza distinzioni al Trattato CECA la stessa interpretazione data al Trattato CE.
35. Nel caso di specie darebbe evidenza al problema il fatto che le riunioni della commissione «travi», addotte nella motivazione della decisione come fondamento di una serie di violazioni delle regole di concorrenza, avrebbero avuto luogo per iniziativa della Commissione e sotto la sua sorveglianza.
36. Come emergerebbe in particolare dalle deposizioni dei funzionari della DG III, la Commissione sapeva che i partecipanti a tali incontri si sarebbero scambiati impressioni e opinioni in merito all'andamento dei prezzi e alle future tendenze dei relativi mercati di prodotti e avrebbero anche reso note le proprie intenzioni al riguardo. Sarebbe dunque stata promossa una pratica che rientra nella nozione di «intesa» come utilizzata dalla Commissione, ossia un accordo permanente tra le parti il cui scopo fondamentale consiste nel perseguire un equilibrio tra domanda e offerta nonché l'armonizzazione dei prezzi.
37. Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente applicato e interpretato l'art. 65 del Trattato CECA anche per il fatto di avere a torto utilizzato i criteri di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE, benché il mercato siderurgico rilevante nel caso di specie abbia caratteristiche peculiari. Il detto mercato, infatti, si contraddistinguerebbe per l'estrema trasparenza, dovuta all'abbondanza di informazioni accessibili a chiunque; in caso di congiuntura favorevole, inoltre, vi si instaurerebbe un naturale parallelismo dei prezzi. Tale situazione sarebbe stata confermata anche dall'escussione dei testi.
38. Pertanto, nel contesto del Trattato CECA, la tesi del Tribunale che il parallelismo dei prezzi implichi necessariamente l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale o di pratiche concordate sarebbe errata. Il Tribunale stesso avrebbe per il resto riconosciuto questa tesi, riducendo per tale motivo del 15% l'ammenda irrogata alla ricorrente a causa dei vari accordi e delle pratiche concordate, come specificato ai punti 606-623.
39. La Commissione ritiene assolutamente infondato l'argomento secondo cui la violazione dell'art. 65 del Trattato CECA (tutela del «gioco normale della concorrenza») si distinguerebbe da un'infrazione all'art. 85 del Trattato CE per i provvedimenti della Commissione previsti nel Trattato CECA. In proposito la Commissione rinvia alle argomentazioni del Tribunale ai punti 316-320 e 323-331.
Secondo la Commissione, il Tribunale ha sufficientemente motivato il divieto di fissazione dei prezzi ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA nonché il fatto che l'art. 60 del Trattato CECA non esclude l'applicazione dell'art. 65 del medesimo Trattato.
40. In merito alle pratiche anticoncorrenziali rimproverate dalla ricorrente e in ordine alla promozione delle dette pratiche da parte della DG III, la Commissione sostiene che tale asserzione sarebbe errata e, a tale riguardo, rinvia ai punti 510 e 511 della sentenza impugnata. Si tratterebbe, tra l'altro, di accertamenti dei fatti che esulerebbero dal controllo della Corte.
41. Per quanto concerne la partecipazione alle riunioni della commissione «travi», la ricorrente confonderebbe le riunioni «legittime» menzionate al punto 232 della sentenza impugnata con quelle riservate, aventi scopi illegittimi (descritte ai punti 510 e 511 della sentenza). Alla ricorrente si contesta la partecipazione a quest'ultimo genere di riunioni.
42. La Commissione fa rilevare che lo scopo generale delle misure speciali del Trattato CECA, vale a dire la salvaguardia di un equilibrio tra domanda e offerta e, quindi, la garanzia della stabilità del livello generale dei prezzi, non avrebbe nulla a che vedere con le pratiche anticoncorrenziali che la decisione contesta alla ricorrente, ovvero: fissazione dei prezzi, armonizzazione dei sovrapprezzi, ripartizione dei mercati e creazione di un sistema di scambio di informazioni relativo a ordini e consegne.
Analisi
43. Poiché le censure della ricorrente riflettono sostanzialmente le osservazioni della ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi per cui occorre dichiarare infondata la prima parte del primo motivo di impugnazione rimando ai punti 135 e segg. e 158 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. I detti motivi si applicano mutatis mutandis.
44. La prima parte del primo motivo di impugnazione, con cui si contestano l'interpretazione e l'applicazione della nozione di «gioco normale della concorrenza» ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA deve quindi essere dichiarata infondata.
2. Sul carattere autonomo della violazione della concorrenza mediante partecipazione al sistema di scambio di informazioni (primo motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
45. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia erroneamente ammesso la legittimità della decisione nella parte in cui considera la partecipazione al sistema di scambio di informazioni una violazione autonoma del diritto della concorrenza, indipendente da altre violazioni.
46. La ricorrente riconosce la difficoltà di distinguere tra sistemi di scambio di informazioni che falsano la concorrenza e sistemi che non falsano la concorrenza, essendo le imprese largamente tenute, in forza degli artt. 47, 60, 64 e 70 del Trattato CECA, a pubblicizzare i prezzi ed altre condizioni.
47. La ricorrente non accetta però che il Tribunale, al punto 420 della sentenza impugnata, abbia respinto la tesi, avanzata dalla Commissione in sede processuale, secondo cui la decisione non avrebbe qualificato lo scambio di informazioni come un'infrazione autonoma. Così facendo, il Tribunale avrebbe sostituito il proprio giudizio a quello della Commissione, travalicando quindi il limite delle proprie competenze.
48. La Commissione considera tale argomento irricevibile, in quanto verrebbe fatto valere per la prima volta dinanzi alla Corte.
49. Esso sarebbe comunque infondato, poiché il Tribunale deve interpretare la decisione della Commissione e non le dichiarazioni fatte in udienza dagli agenti di quest'ultima.
Analisi
50. La ricorrente non adduce sufficienti motivi a sostegno del presunto errore di diritto che vizierebbe la tesi giuridica del Tribunale secondo cui la partecipazione al sistema di scambio di informazioni costituirebbe un'infrazione autonoma dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Per contro, essa si limita a contestare al Tribunale di aver trascurato la tesi contraria espressa dagli agenti della Commissione dinanzi al Tribunale stesso (che non sussistesse un'infrazione autonoma), accogliendo invece il punto di vista adottato dalla Commissione nella decisione (sussistenza di un'infrazione autonoma).
51. Orbene, è evidente che la ricorrente non contesta tanto il fraintendimento del contenuto materiale dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA in relazione alla valutazione giuridica del sistema di scambio di informazioni, quanto piuttosto l'eccesso di potere del Tribunale, che rappresenterebbe una violazione dell'art. 33 del Trattato CECA.
52. Poiché le censure della ricorrente riflettono sostanzialmente gli argomenti svolti dalla ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi per cui occorre dichiarare infondata la seconda parte del primo motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 89 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. I detti motivi si applicano mutatis mutandis.
53. La seconda parte del primo motivo di impugnazione deve quindi essere dichiarata infondata, nella parte in cui censura un eccesso di potere del Tribunale.
54. Qualora la Corte dovesse altresì riscontrare nelle osservazioni della ricorrente una critica alla valutazione materiale della partecipazione al sistema di scambio di informazioni, anche a tale riguardo gli argomenti della ricorrente corrispondono sostanzialmente a quelli svolti dalla Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P.
55. Pertanto, in relazione ai motivi per cui la seconda parte del primo motivo di impugnazione va dichiarata infondata anche a tale riguardo, rinvio ai paragrafi 109 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in data odierna. I detti motivi si applicano mutatis mutandis.
56. La seconda parte del primo motivo di impugnazione deve dunque essere dichiarata infondata anche nella parte in cui contesta genericamente, ossia senza prendere in esame le dichiarazioni degli agenti della Commissione durante il procedimento dinanzi al Tribunale, il preteso disconoscimento del mancato carattere autonomo del sistema di scambio di informazioni dal punto di vista del diritto della concorrenza.
3. Sull'asserito sviamento di potere da parte della Commissione (secondo motivo di impugnazione).
Argomenti delle parti
57. Richiamandosi ai punti 526 e segg. della sentenza impugnata, la ricorrente afferma che il Tribunale non sarebbe riuscito a fugare i dubbi nascenti da chiari indizi di sviamento di potere emersi nel caso di specie a carico della Commissione europea.
58. A tale riguardo, nella sentenza impugnata il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'indagine condotta dalla Commissione, parallelamente al procedimento sfociato nella decisione, per scoprire eventuali violazioni delle regole della concorrenza sui mercati dei prodotti di acciaio in nastri larghi. La detta indagine sarebbe tuttavia rilevante per giustificare l'accusa di sviamento di potere: infatti essa sarebbe stata sospesa, a differenza del procedimento riguardante i mercati delle travi d'acciaio, sebbene i mercati dei prodotti in acciaio a nastri larghi fossero di gran lunga più importanti per la maggioranza dei produttori del settore chiamati in causa dalla decisione.
59. Nella dichiarazione rilasciata in occasione della conferenza stampa del 16 febbraio 1994, il Commissario Van Miert avrebbe descritto le ammende irrogate come «esemplari», lasciando così intuire che nel fissare le ammende non erano stati considerati soltanto fattori strettamente correlati al procedimento riguardante i mercati delle travi d'acciaio. Ciò potrebbe significare che erano probabilmente state inflitte ammende più elevate per «compensare» la sospensione dell'indagine condotta sul mercato dei nostri larghi.
60. Se così fosse, ciò avrebbe leso in modo speciale la ricorrente, che - come lo stesso Tribunale ha rilevato al punto 4 della sentenza impugnata - produce soltanto travi in acciaio.
61. Infine il fatto che la decisione controversa sia stata emanata il giorno dopo il fallimento dei negoziati condotti tra la Commissione e le imprese del settore siderurgico comunitario per la composizione dei loro contrasti sulla ristrutturazione economica del mercato dell'acciaio sarebbe stato liquidato nella sentenza impugnata, senza una motivazione convincente, come un particolare irrilevante.
62. Richiamandosi alla sentenza della Corte nella causa Ufex e a./Commissione , la ricorrente sostiene che il Tribunale, vista la succitata abbondanza di indizi, non avrebbe dovuto esaminare gli argomenti dedotti della ricorrente a sostegno del motivo di sviamento di potere sulla base dei soli documenti contenuti nel fascicolo trasmessogli dalla Commissione, rinunciando ad un'ulteriore indagine volta ad avvalorare tali elementi, ancorché il fascicolo contenesse atti che avrebbero potuto dare adito, quantomeno, a ragionevoli dubbi.
63. La Commissione considera irricevibile il motivo di impugnazione, poiché la ricorrente si limiterebbe a ripetere gli stessi argomenti già svolti nel procedimento di primo grado.
64. La censura sarebbe inoltre infondata, poiché il Tribunale avrebbe già ampiamente motivato la propria decisione ai punti 529, 530 e 531 della sentenza impugnata.
65. Il richiamo dell'interessata alla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Ufex e a./Commissione non sarebbe pertinente, in quanto non sarebbe possibile effettuare un raffronto con l'accertamento dei fatti compiuto dal Tribunale in quel procedimento: in quel caso il Tribunale avrebbe infatti rinunciato all'esame di ulteriore documentazione, sebbene la ricorrente - diversamente dalla ricorrente nella fattispecie - avesse menzionato ed offerto mezzi probatori concreti, che a suo parere avrebbero potuto portare alla luce nuovi fatti.
Analisi
66. Per quanto concerne anzitutto la censura generale avanzata dalla ricorrente, secondo cui il Tribunale, di fronte all'abbondanza di indizi, non avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare gli atti prodotti dalla Commissione, mi associo a quest'ultima nel ritenere errato il richiamo alla sentenza Ufex e a./Commissione . Nel caso citato la problematica era infatti diversa: il Tribunale aveva respinto la censura di sviamento di potere dichiarando che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova di sviamento di potere, sebbene l'interessata avesse a tale scopo richiesto di poter produrre una lettera, indicandone mittente, destinatario e data, e il Tribunale avesse rigettato la sua istanza.
67. Nella specie, per contro, il Tribunale aveva acconsentito alla presentazione di ulteriori mezzi probatori, che ha poi dettagliamente esaminato, come emerge dal punto 530 della sentenza impugnata. In realtà, dunque, la ricorrente contesta l'analisi delle prove da parte del Tribunale, che tuttavia non può essere oggetto di riesame nel procedimento di impugnazione, fatta salva la censura di snaturamento delle prove da parte del Tribunale, e pertanto il secondo motivo di impugnazione è irricevibile.
68. Si deve altresì convenire con la Commissione che la ricorrente ha già contestato lo sviamento di potere nel procedimento dinanzi al Tribunale e che nella specie ha motivato la propria censura con gli stessi argomenti addotti nel precedente giudizio.
69. Come elementi probatori in ordine alla sussistenza di uno sviamento di potere erano già stati addotti nel procedimento dinanzi al Tribunale sia il commento del Commissario Van Miert sul carattere «esemplare» delle ammende, sia lo stretto lasso di tempo intercorso tra il fallimento dei negoziati sulla ristrutturazione dei mercati siderurgici comunitari e l'adozione della decisione, sia infine il nesso con l'interruzione dell'indagine sulle eventuali infrazioni alle regole di concorrenza sui mercati dei prodotti in acciaio a nastri larghi. Sotto questi aspetti la ricorrente non ha tuttavia fatto valere alcun argomento supplementare a sostegno del secondo motivo di impugnazione.
70. Anche il secondo motivo di impugnazione deve quindi essere dichiarato irricevibile, essendo inteso a promuovere un riesame dei motivi già fatti valere nel procedimento dinanzi al Tribunale senza fornire a tale riguardo ulteriori motivazioni .
71. Cionondimeno, occorre convenire con la ricorrente che il Tribunale, ai punti 526 e segg. della sentenza impugnata, non ha analizzato tutti gli argomenti dedotti. La motivazione della sentenza si limita nella specie all'aspetto del breve lasso di tempo intercorso il fallimento dei negoziati sulla ristrutturazione dei mercati siderurgici comunitari e l'adozione della decisione. Tale aspetto riguardava tutte le imprese chiamate in causa dalla decisione.
72. Il preteso nesso tra l'entità delle ammende irrogate con la decisione e la sospensione delle indagini in merito ad eventuali violazioni delle regole di concorrenza sui mercati dei prodotti in acciaio a nastri larghi, tuttavia, riguardava in prima linea la ricorrente, che produce esclusivamente travi in acciaio e non nastri larghi. Pertanto, la ricorrente a buon diritto fa valere che la motivazione della sentenza non tratta la sua censura in relazione al presunto sviamento di potere.
73. La Corte ha tuttavia più volte dichiarato che un motivo di impugnazione deve essere respinto anche «qualora dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulti una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appaia fondato per altri motivi di diritto» .
74. Nel presente caso le ragioni invocate dal Tribunale per rigettare la censura di uno sviamento di potere si applicano allo stesso modo alla censura specifica della ricorrente.
75. Il fatto che il Commissario responsabile delle questioni di concorrenza abbia descritto le ammende irrogate dalla decisione come «esemplari» in occasione di una conferenza stampa, infatti, non giustifica di per sé, nemmeno in considerazione della contemporanea sospensione di altre indagini su eventuali violazioni delle regole di concorrenza, il dubbio di uno sviamento di potere da parte della Commissione, poiché il termine «esemplare» lascia adito a varie interpretazioni e non già esclusivamente alla supposizione che si volessero in tal modo sanzionare eventuali infrazioni alle regole della concorrenza compiute su altri mercati del settore siderurgico.
76. Il secondo motivo di impugnazione deve pertanto essere dichiarato infondato.
77. Nel complesso, dunque, il secondo motivo di impugnazione è parzialmente irricevibile e per il resto infondato.
D - Sui motivi di impugnazione relativi all'ammenda
78. Con il terzo motivo di impugnazione, la seconda parte del quarto, il quinto e il sesto motivo di impugnazione la ricorrente censura diverse violazioni del Trattato CECA riguardanti l'ammenda.
1. Sul difetto di motivazione della decisione per quanto riguarda l'importo dell'ammenda (terzo e quarto motivo di impugnazione)
79. Con il terzo motivo di impugnazione e con la seconda parte del quarto la ricorrente lamenta che sia stato trascurato il difetto di motivazione della decisione.
Argomenti delle parti
80. Nel terzo motivo di impugnazione la ricorrente critica i punti 553 e segg. della sentenza impugnata, facendo valere che il Tribunale avrebbe ritenuto legittimo che la Commissione non abbia reso noto il metodo preciso per il calcolo dell'ammenda già nella decisione, bensì soltanto su richiesta del Tribunale. Così procedendo, il Tribunale sarebbe incorso in una violazione del diritto comunitario per erronea applicazione e interpretazione dell'art. 15 del Trattato CECA.
81. Essa si richiama in particolare modo alla giurisprudenza del Tribunale nella causa Tréfilunion/Commissione . Al punto 557 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe rinviato alla detta giurisprudenza, dichiarando che sarebbe auspicabile che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio (in spagnolo «detalladamente») il metodo di calcolo utilizzato, «senza che a tal fine esse debbano proporre ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione». Al punto 558 della sentenza impugnata il Tribunale precisa: «[c]iò vale a maggior ragione allorché la Commissione [come nella fattispecie] ha utilizzato formule aritmetiche precise per il calcolo delle ammende».
82. Nondimeno, il Tribunale ha constatato al punto 555 della sentenza impugnata che la decisione della Commissione era adeguatamente motivata a tale riguardo, ancorché il metodo di calcolo fosse stato reso noto soltanto nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, dietro richiesta dello stesso.
83. Se la conclusione del Tribunale venisse confermata, ne deriverebbe che la Commissione «sarebbe autorizzata ad aggiungere alla motivazione della decisione ulteriori elementi fino all'udienza dinanzi al Tribunale».
84. Nella seconda parte del quarto motivo di impugnazione la ricorrente censura i punti 647 e segg. della sentenza impugnata, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato il diniego di porre a raffronto l'entità dell'ammenda inflitta dalla decisione con le ammende che la Commissione avrebbe irrogato tramite altre due decisioni, citate dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale.
85. Da un raffronto con l'entità delle ammende inflitte con altre decisioni sarebbe dovuto emergere che, nella fattispecie, l'ammenda era troppo elevata in rapporto alle ammende di cui alle altre due decisioni, riguardanti infrazioni ben più gravi.
86. Quanto alla comunicazione del metodo di calcolo dell'ammenda, a parere della Commissione la ricorrente incorrerebbe in un errore di interpretazione della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Tréfilunion/Commissione . Il Tribunale avrebbe ritenuto a buon diritto che l'entità dell'ammenda fosse adeguatamente motivata; tuttavia esso avrebbe auspicato in un obiter dictum che la Commissione fornisse maggiori dettagli in merito alla modalità di calcolo.
87. La Commissione avrebbe frattanto emanato degli «Orientamenti per il calcolo delle ammende» , con cui avrebbe reso noto il metodo di calcolo generale delle ammende da essa praticato nonché osservato nella motivazione delle decisioni. All'epoca della decisione, tuttavia, tali orientamenti non sarebbero ancora stati disponibili.
88. In merito al raffronto dell'entità delle ammende che nel caso di specie il Tribunale avrebbe tralasciato di fare con altri casi simili, la Commissione sostiene che le osservazioni della ricorrente sono irricevibili per due ragioni. Da un lato, si tratterebbe di una mera reiterazione di argomenti già presentati dinanzi al Tribunale; dall'altro, le dette osservazioni riguarderebbero un'analisi dei fatti che competerebbe soltanto al Tribunale.
89. Per il resto questo motivo di impugnazione non sarebbe fondato, poiché al riguardo le constatazioni del Tribunale non sono in contrasto con il diritto comunitario.
Analisi
90. Poiché le censure della ricorrente riguardo alla comunicazione del metodo preciso di calcolo dell'ammenda riflettono sostanzialmente le osservazioni della ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi per cui occorre dichiarare infondato il terzo motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 218 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. I detti motivi si applicano mutatis mutandis.
91. Per quanto concerne l'argomento dedotto con la seconda parte del quarto motivo di impugnazione, secondo cui la Commissione, astenendosi dal comparare l'entità delle ammende, non avrebbe adeguatamente motivato la decisione, va precisato che il Tribunale, al punto 649 della sentenza impugnata, è partito dal presupposto che le tre decisioni della Commissione europea non fossero raffrontabili tra loro e - contrariamente a quanto sostiene la ricorrente - ha motivato, ai punti 650 e segg., questa presa di posizione.
92. Ne consegue che la motivazione non è incompleta e che il Tribunale ha giustamente ritenuto inesistente la violazione dell'art. 15 del Trattato CECA. Anche la seconda parte del quarto motivo di impugnazione deve perciò essere dichiarata infondata.
93. Pertanto, il terzo motivo di impugnazione e la seconda parte del quarto motivo di impugnazione, con cui si lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato il difetto di motivazione della decisione, sono del pari infondati.
2. Sulla responsabilità in solido con la Siderúrgica Aristrain Olaberría S.L. (quinto motivo di impugnazione)
94. Nella prima parte del quinto motivo di impugnazione la ricorrente fa valere la valutazione a suo parere giuridicamente errata della responsabilità in solido.
Argomenti delle parti
95. La ricorrente censura i punti 131 e segg. della sentenza impugnata, negando che la decisione potesse legittimamente imputare alla sola ricorrente, in base al principio della responsabilità in solido, il comportamento della società consorella Siderúrgica Aristrain Olaberría SL (in prosieguo: la «Aristrain Olaberría»).
96. La decisione non spiegherebbe adeguatamente né perché la Commissione abbia ritenuto la ricorrente e la Aristrain Olaberría responsabili in solido del pagamento dell'ammenda, né perché si sia poi rivolta per il pagamento alla sola ricorrente.
97. Invece, la responsabilità in solido sarebbe stata motivata successivamente dal Tribunale, ai punti 141 e 143 della sentenza impugnata, dove viene anche motivata e giustificata l'imputazione della responsabilità alla ricorrente. Così facendo il Tribunale avrebbe tentato di porre rimedio a un errore o a un'omissione della Commissione, sostituendo il proprio giudizio a quello della Commissione. Se ne deduce che il Tribunale avrebbe travalicato i limiti delle proprie competenze, essendo autorizzato soltanto ad annullare una decisione della Commissione, e non già a sanarne i vizi.
98. La ricorrente per il resto si oppone alla tesi del Tribunale secondo cui la Commissione, in considerazione del fatto che le due società consorelle costituiscono un'unità economica e, di conseguenza, rientrano nella nozione di «impresa», avrebbe agito legittimamente nell'infliggere, quando ha deciso il caso, ad una sola delle due imprese un'ammenda che, per contro, avrebbe dovuto essere irrogata a entrambe.
99. Il Tribunale avrebbe illegittimamente trasposto alla fattispecie la giurisprudenza della Corte sulla responsabilità della società madre di un gruppo in relazione al comportamento anticoncorrenziale delle società controllate.
100. La Commissione ritiene che il Tribunale, constatando che le due società del gruppo erano entrambe responsabili in solido del comportamento del gruppo stesso, non abbia aggiunto alcunché alle osservazioni della Commissione stessa, secondo cui entrambe le imprese apparterrebbero allo stesso gruppo economico e pertanto costituirebbero un'«unità economica». La Commissione avrebbe sempre sostenuto la detta tesi giuridica, che il Tribunale non avrebbe fatto altro che condividere.
101. D'altronde le constatazioni del Tribunale di cui ai punti 135-143 della sentenza impugnata non sarebbero in contrasto con il diritto comunitario. Il Tribunale si sarebbe legittimamente richiamato alla giurisprudenza della Corte in merito alla nozione di «impresa» ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA e avrebbe tenuto conto della particolarità che, nella fattispecie, non si trattava di una «società holding nel senso tradizionale del termine».
102. Il Tribunale, dunque, avrebbe debitamente motivato l'imputazione della responsabilità alla ricorrente, argomentando che in tal modo la Commissione aveva semplicemente rinunciato ad irrogare l'ammenda a una delle due imprese responsabili in solido.
Analisi
103. Innanzi tutto occorre notare che la ricorrente, come si evince dalle osservazioni contenute nella prima parte del quinto motivo di impugnazione, è chiaramente del parere che il Tribunale si sia pronunciato al posto della Commissione in merito alla responsabilità in solido della ricorrente e della Aristrain Olaberría, integrando così la motivazione della decisione. Procedendo in tal modo esso avrebbe violato l'art. 33 del Trattato CECA e travalicato le proprie competenze, in quanto avrebbe completato una decisione, anziché esaminarla.
104. Vero è che in nessun punto della decisione si fa espressamente menzione di una responsabilità in solido. Ciò, tuttavia, non significa che il Tribunale abbia aggiunto alla decisione questa nozione giuridica. Il Tribunale, piuttosto, ha condotto, ai punti 131 e segg. della sentenza impugnata, un'analisi dettagliata della decisione nelle parti che menzionano la ricorrente, l'Aristrain Olaberría o entrambe le società con la comune denominazione di «Aristrain». Sulla base della detta analisi esso ha concluso che, nella decisione, la Commissione è partita dal presupposto di una responsabilità in solido delle due imprese. Il Tribunale inoltre constata che la Commissione si pronuncia sulla responsabilità del pagamento di un'ammenda la cui entità è stata calcolata sulla base del fatturato realizzato cumulativamente da entrambe le società. Infine esso deduce dalla detta analisi che la Commissione abbia voluto chiamare in causa una delle due società responsabili in solido, ovvero la ricorrente, con la conseguenza che, delle due imprese controllate, soltanto la ricorrente compare come destinataria della decisione.
105. E' dunque evidente che il Tribunale si è limitato a interpretare la decisione e non l'ha integrata, per cui si deve dichiarare infondata la prima parte del quinto motivo di impugnazione, in quanto era diretta a censurare una violazione dell'art. 33 del Trattato CECA.
106. La ricorrente tuttavia contesta anche sotto il profilo contenutistico le osservazioni del Tribunale concernenti la legittimità della responsabilità in solido delle due società consorelle nonché la scelta della ricorrente come unica destinataria della decisione.
107. In primo luogo, a mio parere, il Tribunale ha correttamente applicato i principi sviluppati dalla giurisprudenza in merito alla nozione di «impresa» ai sensi del diritto della concorrenza delle Comunità europee (nella specie art. 65, n. 1, del Trattato CECA) anche ad una situazione in cui non si configurava un rapporto tra società madre e società controllate, bensì un rapporto particolare, in cui due società consorelle di un gruppo economico, con un'azione comune concordata esclusivamente tra loro, hanno commesso determinate violazione della concorrenza senza che si potesse attribuire a una società madre la responsabilità di aver influenzato in qualsivoglia forma, coordinandola o dettandola, la condotta di entrambe.
108. Come si evince, inter alia, anche dalla sentenza della Corte nella causa ICI/Commissione , citata dal Tribunale al punto 136 della sentenza impugnata, è corretto considerare come una sola «impresa» ai sensi del diritto comunitario in materia di concorrenza (nella fattispecie dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA) società autonome che costituiscano una «unità economica». La ricorrente non ha contestato che questo fosse il caso nella fattispecie.
109. La ricorrente contesta, piuttosto, l'effetto giuridico che ne deriva, secondo cui la ricorrente e la Aristrain Olaberría sarebbero responsabili in solido, in quanto costituenti un'unità economica, del pagamento di un'unica ammenda calcolata con riferimento al loro giro d'affari cumulato. Il Tribunale si è richiamato al riguardo alla giurisprudenza della Corte nella causa ICI , applicando la motivazione in essa contenuta al caso di specie.
110. La causa citata riguardava tuttavia unicamente - come a buon diritto fa valere la ricorrente - l'imputazione di responsabilità alla sola società madre in merito alla condotta anticoncorrenziale di una società controllata, e non già la responsabilità in solido di due società.
111. Nella sentenza Metsä-Serla e a./Commissione la Corte ha nondimeno espressamente dichiarato che, nei casi di violazione delle regole di concorrenza da parte di una pluralità di società che si presentano come «unità economica», si può anche considerare in linea di principio una responsabilità in solido laddove un'impresa abbia agito «per conto e nell'interesse» delle imprese corresponsabili.
112. Nel caso di specie, come osserva il Tribunale ai punti 134 e segg. della sentenza impugnata, la ricorrente e la Aristrain Olaberría hanno agito, per quanto concerne le infrazioni a loro addebitate, nell'interesse reciproco, dunque rispettivamente l'una «per conto e nell'interesse» dell'altra. Il fatto che non sia stata individuata una società madre che abbia coordinato o dettato in qualsivoglia forma il comportamento delle società non può incidere in alcun modo sulla valutazione giuridica. La giurisprudenza della Corte non esige infatti un'influenza di tipo verticale né unilaterale sul comportamento delle società, ma ritiene sufficiente che ci fosse un'influenza e che fosse favorevole alla società che l'ha esercitata. Questa situazione si configura appunto nel caso di specie, seppure nella forma particolare di un'influenza reciproca nell'ambito di un rapporto tra pari.
113. Pertanto, la prima parte del quinto motivo di impugnazione, diretta a far valere la pretesa erronea valutazione di responsabilità in solido, deve essere dichiarata infondata.
114. Dalla questione della responsabilità in solido in quanto tale va distinta la questione della responsabilità imputata a motivo di detto rapporto di solidarietà. La decisione, infatti, considera responsabile soltanto la ricorrente.
115. Al riguardo il Tribunale, al punto 143 della sentenza impugnata, osserva soltanto che non sarebbe ravvisabile alcun «atto illegittimo», poiché la Commissione «si è semplicemente privata di un condebitore solidale nella persona di quest'ultima società».
116. Tale motivazione, a mio parere, misconosce la natura della nozione di solidarietà e tiene in considerazione unicamente l'interesse unilaterale della Commissione.
117. Vero è che la nozione di solidarietà comporta la corresponsabilità di due società per il pagamento dell'intera ammenda (calcolata in base al giro d'affari cumulato). Si aggiunga che giustamente, in via di principio, la Commissione può escutere, a propria scelta, uno dei due debitori. L'escussione deve tuttavia essere distinta dalla responsabilità in solido, poiché essa si realizza solo nel momento in cui la Commissione esige il pagamento dell'ammenda da uno dei due condebitori solidali. Fino al momento dell'escussione i due condebitori possono decidere autonomamente rispetto alla Commissione quale quota dell'ammenda ciascuno di essi si accollerà ovvero se uno dei due provvederà al pagamento dell'ammenda per intero. La Commissione, per contro, ha sottratto alla ricorrente questa libertà di scelta, in quanto, all'art. 6 della decisione, ha indicato nella ricorrente l'unica destinataria della decisione stessa.
118. Inoltre, essendo stata indicata all'art. 6 della decisione come unica destinataria della decisione stessa, la ricorrente viene anche considerata come unica debitrice. La decisione quindi può valere come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 92 del Trattato CECA solo avverso la ricorrente. Qualora la ricorrente, in caso di esecuzione nei suoi confronti, volesse rivalersi sulla Aristrain Olaberría , quest'ultima potrebbe, a buon diritto, eccepire che l'art. 6 della decisione, nella parte riguardante il destinatario, indica come unica debitrice la ricorrente e che, pertanto, l'ammenda è stata versata unicamente a fronte di un debito della ricorrente, e non già di un debito solidale.
119. Nel complesso, dunque, possono configurarsi per la/e parte/i interessata/e gravi svantaggi, se la Commissione opera una scelta tra più debitori solidali già nella decisione e non esclusivamente nella fase di esecuzione della stessa. Il Tribunale ha trascurato questo fatto e ciò risulta tanto più grave in quanto non sono evidenti i vantaggi per la Commissione di un siffatto modus operandi .
120. La prima parte del quinto motivo di impugnazione, in cui la ricorrente contesta il fatto di essere stata indicata come unica destinataria della decisione, senza che la stessa fosse indirizzata anche alla Aristrain Olaberría, deve essere accolta.
121. Pertanto, ai sensi dell'art. 54, prima frase, dello Statuto CECA della Corte, la sentenza impugnata deve essere annullata, nella parte in cui indica come destinataria, tra due imprese responsabili in solido, soltanto la ricorrente. Poiché il Tribunale ha accertato tutti i fatti rilevanti, la causa è matura per la decisione e la Corte può pertanto pronunciarsi in via definitiva sul merito della stessa ai sensi dell'art. 54, seconda frase, dello Statuto CECA della Corte.
122. L'art. 4 e l'art. 6 della decisione devono dunque essere annullati, in quanto, di due imprese responsabili in solido, vi si fa menzione della sola ricorrente.
3. Sull'insufficiente presa in considerazione del principio di colpevolezza (quinto motivo di impugnazione)
123. Nella seconda parte del quinto motivo di impugnazione la ricorrente contesta la presa in considerazione a suo parere insufficiente del principio di colpevolezza.
Argomenti delle parti
124. La ricorrente critica i punti 627 e segg. della sentenza impugnata, in cui si conferma la constatazione di cui ai punti 305 e segg. della decisione che tutti i destinatari della stessa, sulla base delle informazioni relative agli accertamenti compiuti dalla Commissione nel maggio 1988 e della conseguente decisione pronunciata nel 1990 nel caso «Prodotti piatti di acciaio inossidabile» , dovevano essere stati consapevoli dell'illiceità del proprio comportamento.
125. Essa sostiene che il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario, confermando erroneamente la circostanza aggravante della consapevolezza dell'illecito, ancorché tale consapevolezza fosse stata dedotta soltanto dalle prove a carico di altre imprese interessate e il Tribunale non avesse verificato in modo specifico se ciò potesse essere affermato anche per quanto riguardava la ricorrente.
126. La Commissione ritiene la censura irricevibile, poiché si riferirebbe ad analisi di fatti.
127. La detta censura sarebbe inoltre infondata, in quanto la ricorrente avrebbe travisato l'argomentazione del Tribunale, espressa in termini chiari ai punti contestati della sentenza impugnata.
Analisi
128. I punti 305 e segg. della decisione esaminati dal Tribunale si riferiscono alla generale notorietà del comunicato stampa della Commissione del 2 maggio 1988 sugli accertamenti effettuati nel caso «Prodotti piatti in acciaio inossidabile», e della conseguente decisione 18 luglio 1990. Essi menzionano inoltre la specifica consapevolezza dell'illiceità dei comportamenti anticoncorrenziali puniti da tale decisione, consapevolezza che tuttavia può essere imputata solo alle imprese destinatarie della decisione ora in esame che hanno preso parte anche ai comportamenti contestati sui mercati dei «prodotti piatti di acciaio inossidabile», tra le quali però incontestabilmente non figura la ricorrente.
129. La Commissione e, seguendo il suo ragionamento, il Tribunale concludono che tutti i destinatari della decisione dovevano essere stati consapevoli dell'illiceità del comportamento sui mercati delle travi d'acciaio alla luce di un'analisi complessiva delle circostanze generiche e specifiche. Siamo quindi di fronte ad un'analisi dei fatti che, per sua natura, ad eccezione del controllo relativo allo snaturamento, non può essere oggetto di esame nel procedimento di impugnazione.
130. La seconda parte del quinto motivo di impugnazione è dunque irricevibile.
4. Sul calcolo della data a partire dalla quale sono imputate alla ricorrente le violazioni delle regole di concorrenza (quinto motivo di impugnazione)
131. La ricorrente, nella terza parte del quinto motivo di impugnazione, contesta la conferma della decisione nella parte in cui vi si indica la data d'inizio delle infrazioni che le sono imputate.
Argomenti delle parti
132. La ricorrente contesta il punto 226 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale, esaminando le fissazioni dei prezzi nell'ambito della commissione «travi», premette che la data «31 dicembre 1989», che figura nelle versioni spagnola e francese dell'art. 4 della decisione come data d'inizio delle infrazioni imputate alla ricorrente, è frutto di un «errore redazionale» (in spagnolo «error de transcripción»), mentre la data esatta sarebbe il «31 dicembre 1988».
133. La ricorrente è del parere che il Tribunale, avendo considerato come irrilevante un «errore redazionale» presente nel dispositivo, sia incorso in un errore di diritto.
134. Essa aggiunge che il Tribunale avrebbe motivato in modo contraddittorio la sentenza, richiamandosi, per avvalorare la propria tesi, alle versioni tedesca e inglese della decisione, che a suo parere riportavano la data corretta («31 dicembre 1988»), ma che non erano, per la ricorrente, le versioni in lingua di procedura.
135. Infatti, il punto 226 della sentenza impugnata non si concilierebbe con il punto 209 della stessa in cui il Tribunale, con riguardo ad alcune difformità presenti nella versione italiana della decisione, avrebbe seguito il ragionamento contrario, dichiarando che «modifiche nella versione italiana della decisione sono irrilevanti, soprattutto per il fatto che la ricorrente non è destinataria della versione italiana della decisione».
136. Secondo il parere della Commissione l'argomento sarebbe infondato. Il Tribunale, anche ammesso che non fosse autorizzato a prendere in considerazione le altre versioni linguistiche, avrebbe giustamente constatato che la data corretta «31 dicembre 1988» poteva essere dedotta dalla motivazione della decisione.
Analisi
137. In ordine alla critica della ricorrente in relazione alla rilevanza di un errore redazionale nel dispositivo di una decisione, occorre far notare che il Tribunale, al punto contestato della sentenza impugnata, correttamente si richiama alla giurisprudenza della Corte , che giudica ininfluenti gli errori materiali, se il contesto e lo scopo dell'atto legislativo giustificano un'interpretazione divergente rispetto al suo tenore letterale.
138. Quanto alla presunta incoerenza della motivazione della sentenza impugnata si deve innanzi tutto osservare che il Tribunale, ai punti 209 e 226, non si contraddice riguardo all'importanza delle versioni linguistiche della decisione nel caso di lingue diverse da quelle usate nel procedimento, poiché nel primo dei punti menzionati viene affrontata tutt'altra questione .
139. Del resto, al punto 226 della sentenza impugnata, il Tribunale non si limita per nulla a motivare la sua tesi di un errore materiale operando un raffronto con versioni in lingue diverse dalla lingua di procedura del ricorrente. Anzi, il Tribunale si richiama, in modo determinante, ad altre parti della decisione, uguali in tutte le versioni linguistiche, che confermerebbero, in una visione d'insieme, la presenza di un errore materiale all'art. 4 della decisione stessa.
140. Il Tribunale rinvia, per esempio, ai punti 313 e segg. della decisione (nella «Parte II. Analisi giuridica»), in cui viene indicata come data di inizio delle violazioni compiute dalle imprese spagnole (destinatarie della decisione) il «31 dicembre 1988». Esso rimanda inoltre all'art. 1 del dispositivo della decisione, ove, in corrispondenza del nome «Aristrain», viene indicata in «24 mesi» la durata delle infrazioni. Calcolando a ritroso dalla fine del periodo rilevante, ne risulterebbe quindi come data di inizio delle infrazioni al più tardi il 1° gennaio 1989.
141. Contrariamente al parere della ricorrente, il Tribunale ha dunque adeguatamente motivato, senza cadere in contraddizione, la propria tesi, e pertanto la terza parte del quinto motivo di impugnazione deve essere dichiarata infondata.
5. Sul calcolo dell'ammenda in ECU (sesto motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
142. La ricorrente contesta il fatto che il Tribunale, ai punti 659 e segg., abbia ritenuto legittimo l'art. 1 della decisione, che infligge alla ricorrente un'ammenda espressa in ECU.
143. In tal modo l'ammenda da pagare sarebbe stata calcolata, sulla base dei pertinenti fatturati, applicando il tasso di cambio medio dell'anno di riferimento; se fosse stata invece espressa in valuta nazionale, si sarebbe applicato il tasso di cambio valido il giorno precedente il pagamento.
144. Il Tribunale avrebbe erroneamente argomentato che la Commissione, per poter comparare i diversi fatturati comunicati, deve convertirli in un'unica e medesima unità monetaria. A tale riguardo, tuttavia, sarebbe già possibile verificare, solo in base alla percentuale applicata al fatturato, stabilita in funzione della durata della violazione e della partecipazione alle infrazioni delle singole imprese, se un'ammenda inflitta sia più elevata di un'altra.
145. Non vi sarebbe perciò alcuna ragione obiettiva di applicare un sistema che penalizza le imprese la cui moneta nazionale sia stata svalutata nell'anno di riferimento. Il Tribunale, dichiarando corretta la scelta operata dalla Commissione tra i diversi metodi di calcolo possibili, avrebbe quindi violato il principio di equità.
146. Inoltre il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il pagamento dell'ammenda sarebbe avvenuto in un secondo tempo rispetto alla determinazione del suo importo.
147. La Commissione ritiene che il motivo di impugnazione sia infondato e che la ricorrente non proponga, in alternativa, altri metodi di calcolo praticabili.
148. Sarebbe logico prendere a riferimento il fatturato e il tasso di cambio dell'anno in cui è stata compiuta la violazione, poiché questi dati rifletterebbero effettivamente la rilevanza della violazione nel contesto temporale; ciò inoltre consentirebbe di mettere in evidenza con maggior precisione tutti gli eventuali vantaggi derivanti alla società dall'infrazione compiuta.
149. Quanto al pagamento dell'ammenda, la Commissione precisa che non esiste l'obbligo di effettuare il pagamento in valuta nazionale, ma che il versamento può essere fatto anche in ECU.
150. Vero è, inoltre, che all'epoca in cui è stato determinato l'importo dell'ammenda il tasso di cambio sarebbe stato diverso dal tasso in vigore al momento del pagamento; ciò tuttavia dipenderebbe dal fatto che la ricorrente avrebbe deciso di non versare subito l'ammenda e di non depositarne l'importo su un conto corrente bancario già nel 1994.
Analisi
151. Ai punti 87 e segg. della sentenza Sarrió il Tribunale, trattando della stessa problematica (seppure in relazione a violazioni delle regole della concorrenza in ambito CE, cioè con riguardo al regolamento n. 17 ), ha constatato quanto segue:
«Nel caso di specie la ricorrente non ha dimostrato in che modo il Tribunale, astenendosi dal rimettere in discussione il metodo di calcolo della Commissione basato sul fatturato dell'ultimo anno completo interessato dall'infrazione, avrebbe violato il regolamento n. 17 o i principi generali di diritto.
Anzitutto, il regolamento n. 17 non vieta l'utilizzo dell'ECU per la fissazione delle ammende. Inoltre (...) la Commissione ha utilizzato un unico e medesimo metodo per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese sanzionate per aver partecipato ad una stessa infrazione e tale metodo le ha consentito di valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa nonché l'entità dell'infrazione commessa in funzione della realtà economica come si presentava all'epoca in cui quest'ultima è stata commessa.
Infine, con particolare riguardo per le fluttuazioni monetarie, si tratta di un'area che può generare vantaggi oppure svantaggi, alla quale le imprese devono abitualmente far fronte nell'ambito delle loro attività commerciali e la cui esistenza, in quanto tale, non è idonea a rendere inadeguato l'importo di un'ammenda legittimamente fissato in funzione della gravità dell'infrazione e del fatturato realizzato nel corso dell'ultimo anno del periodo in cui è stata commessa. Ad ogni buon conto l'importo massimo dell'ammenda determinato ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in funzione del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente l'adozione della decisione costituisce un limite alle eventuali conseguenze pregiudizievoli delle fluttuazioni monetarie».
152. Non essendo chiara la ragione per cui tali principi non dovrebbero applicarsi o dovrebbero essere applicati diversamente quando si tratta dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, pertinente nel caso di specie, le osservazioni della ricorrente devono essere respinte per gli stessi motivi.
153. Il sesto motivo di impugnazione deve pertanto essere dichiarato infondato.
E - Sul motivo di impugnazione con cui si contesta la parte della decisione relativa alle spese (settimo motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
154. La ricorrente contesta il punto 717 della sentenza impugnata, asserendo che il Tribunale, nonostante la specifica domanda, non ha condannato la Commissione al rimborso delle spese e degli interessi derivanti dalla prestazione di una garanzia o dall'eventuale pagamento dell'ammenda. A tal riguardo la ricorrente si fonda sull'art. 91 del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: il «regolamento di procedura»).
155. Essa motiva come segue la propria pretesa, a suo parere disconosciuta dal Tribunale. Se la decisione della Commissione si vede attribuire carattere definitivo da un Tribunale indipendente e autonomo, nella fattispecie il Tribunale di primo grado, le spese e gli interessi legati alla prestazione di una garanzia potrebbero essere accollati alla ricorrente solo dopo l'effettuazione di tale approfondito controllo da parte del Tribunale. Se così non fosse, il Tribunale non eserciterebbe un controllo illimitato ai sensi dell'art. 6 della CEDU, che risulterebbe pertanto violato.
156. La Commissione ritiene che l'istanza con cui la ricorrente chiedeva al Tribunale di condannare la Commissione a rimborsare le spese e gli interessi legati alla prestazione di una garanzia o all'eventuale pagamento di un'ammenda sia stata giustamente respinta.
157. Anzitutto, la Commissione non capisce come si possa attribuire al Tribunale l'affermazione che la decisione della Commissione è definitiva soltanto se confermata dal Tribunale. Si tratterebbe, in realtà, di un'erronea interpretazione di un'altra parte della sentenza impugnata, riguardante la compatibilità del procedimento dinanzi alla Commissione con l'art. 6 della CEDU.
158. Inoltre, la Commissione osserva che, se è vero che, in generale, essa accetta una garanzia bancaria invece del pagamento dell'ammenda mentre pende ricorso dinanzi al Tribunale, tuttavia, ciò nulla toglie al fatto che la decisione è titolo esecutivo ai sensi dell'art. 92 del Trattato CECA e che i ricorsi proposti dinanzi alla Corte ai sensi dell'art. 39 del Trattato CECA non hanno alcun effetto sospensivo. Se gli interessi sulle ammende fossero calcolati soltanto a partire dalla data di conferma delle stesse da parte del Tribunale, l'art. 39 perderebbe il proprio contenuto normativo; inoltre, ciò indurrebbe a proporre ricorsi soltanto per procrastinare il pagamento delle ammende.
159. Infine la Commissione rinvia ai punti 111-118 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale avrebbe preso posizione in merito alla pretesa violazione dell'art. 6 della CEDU nonché sulla facoltà illimitata di effettuare controlli e sull'importanza dei detti controlli.
Analisi
160. Anzitutto, ci si domanda se il settimo motivo di impugnazione non debba essere dichiarato irricevibile per violazione del divieto di introdurre nuovi elementi nel processo di impugnazione.
161. Dal punto 717 della sentenza impugnata, contestato dalla ricorrente, non si deduce infatti che l'istanza, a detta della ricorrente erroneamente valutata dal Tribunale (vale a dire condannare la Commissione al rimborso delle spese e degli interessi legati alla prestazione di una garanzia o all'eventuale pagamento di un'ammenda), costituisca oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale.
162. Il suddetto punto prova soltanto che la ricorrente ha chiesto di condannare la Commissione a sopportare le «spese sostenute nel corso del procedimento amministrativo» ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura ovvero ai sensi dell'art. 34 del Trattato CECA. Tuttavia, «le spese e gli interessi derivanti dalla prestazione di una garanzia o dall'eventuale pagamento dell'ammenda» sono spese che discendono soltanto dalla decisione, quindi in un secondo momento, e perciò non possono essere considerate spese del procedimento amministrativo.
163. Non si può nemmeno affermare che forse la sentenza fosse solo incompleta nell'esposizione delle osservazioni delle parti, poiché anche la parte in diritto si limita, come risulta dai punti 714 e segg. della sentenza, a trattare la questione del pagamento delle spese derivanti dal procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.
164. Nella specie occorre tuttavia procedere con cautela, in quanto la ricorrente e la Commissione, secondo i rispettivi argomenti sotto tale aspetto concordi, partono dal presupposto che anche nel procedimento dinanzi al Tribunale sia stata avanzata l'istanza di condanna della Commissione al «pagamento delle spese e degli interessi derivanti dalla prestazione di una garanzia o dall'eventuale pagamento di un'ammenda».
165. Nella causa Alexopoulou/Commissione , dovendo decidere se un argomento fosse già stato oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale, la Corte ha manifestamente ritenuto legittimo, in caso di dubbio, disporre d'ufficio la consultazione degli atti del Tribunale, ancorché, come nel presente caso, la ricorrente non si fosse richiamata a tali atti, nonostante fosse probabilmente a conoscenza di una possibile lacuna della sentenza del Tribunale.
166. Come si evince dal punto VI dell'atto introduttivo del procedimento dinanzi al Tribunale, la censura relativa alle spese e agli interessi derivanti dalla prestazione di una garanzia ovvero dall'eventuale pagamento di un'ammenda non è stata sollevata per la prima volta nel procedimento di impugnazione; pertanto il settimo motivo di impugnazione sotto tale aspetto è ricevibile.
167. Pur trattandosi qui di una motivazione - insufficiente - della sentenza impugnata, che la ricorrente avrebbe potuto riconoscere, quest'ultima non ha invocato in alcun punto la violazione dell'art. 30 del Trattato CECA, bensì unicamente un'erronea valutazione dell'obbligo di sostenere le spese.
168. Si deve dunque stabilire se la ricorrente non abbia dedotto un motivo di impugnazione sbagliato, dal momento che, se la sentenza impugnata, come è stato accertato, non menziona assolutamente le istanze avanzate dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale, sarà difficile per la Corte valutare la correttezza della pronuncia con riferimento a questo specifico problema di spese.
169. Se la ricorrente avesse presentato il corretto motivo di impugnazione (violazione dell'obbligo di motivare la sentenza, art. 30 dello Statuto CECA della Corte), esso risulterebbe fondato. In tal caso la Corte sarebbe obbligata ad annullare il punto 717 della sentenza impugnata per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 54, prima frase, dello Statuto CECA della Corte, e a rinviare il procedimento al Tribunale, ai sensi della seconda frase. In caso di rigetto dell'istanza da parte del Tribunale la Corte sarebbe tenuta a verificare l'analisi fornita in merito dal Tribunale in un secondo ricorso.
170. Poiché tuttavia l'art. 54, seconda frase, dello Statuto CECA della Corte prevede in alternativa la possibilità che la Corte si pronunci definitivamente anche subito in merito alla controversia, purché quest'ultima sia matura per la decisione, nel presente caso, per motivi di economia processuale, è d'uopo che la Corte si pronunci direttamente, in via eccezionale, in ordine al pagamento delle spese censurato nella fattispecie e, a tale riguardo, esamini i fondamenti giuridici fatti valere dalla ricorrente nel ricorso dinanzi al Tribunale.
171. Si pone quindi il quesito se l'art. 91 del regolamento di procedura rappresenti il giusto fondamento dell'istanza di rimborso delle spese e degli interessi derivanti dalla prestazione di una garanzia o dall'eventuale pagamento di un'ammenda.
172. Quanto alle spese sostenute per la prestazione di una garanzia la Corte ha già dichiarato, nell'ordinanza nella causa Krupp Stahl/Commissione , che «le spese (...) per (...) la fideiussione bancaria (...) non possono essere considerate spese sostenute per la causa», ai sensi della disposizione sopraccitata . Il fatto che la fideiussione fosse una delle due condizioni alle quali la Commissione aveva subordinato l'agevolazione (...) di evitare l'esecuzione della decisione che infliggeva l'ammenda (...) non basta (...) per far considerare le spese di cui trattasi come sostenute «per la causa relativa a detto ricorso».
173. In relazione alla perdita degli interessi subita in caso di pagamento dell'ammenda, le osservazioni della ricorrente concernenti il carattere non definitivo della decisione sono poco convincenti. Come giustamente argomenta la Commissione, la decisione è comunque direttamente eseguibile ai sensi dell'art. 92 del Trattato CECA in combinato disposto con l'art. 39, prima frase, del medesimo Trattato, e pertanto, se il suo destinatario non paga l'ammenda allo scadere del termine previsto, la Commissione ha diritto agli interessi.
174. La ricorrente non sembra dunque voler mettere in discussione con i suoi argomenti il diritto agli interessi che di massima è riconosciuto alla Commissione in caso di mancato pagamento dell'ammenda, quanto piuttosto il diritto agli interessi per la quota di ammenda che il Tribunale ha ridotto nella sentenza impugnata ovvero per la parte corrispondente delle spese sostenute per la prestazione di una garanzia bancaria intesa a evitare in via provvisoria l'esecuzione della decisione.
175. Tuttavia, poiché la ricorrente non ha formulato la censura in questi termini, a tale riguardo rinvio in generale all'argomentazione svolta dal Tribunale al punto 697 della sentenza nella causa parallela British Steel/Commissione .
176. Pertanto, il settimo motivo di impugnazione, inteso a far valere che il Tribunale avrebbe disatteso l'istanza di condannare la Commissione, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura, al pagamento delle spese e degli interessi derivanti dalla prestazione di una garanzia o dall'eventuale pagamento di un'ammenda, è infondato.
F - Sulla violazione dell'art. 6 della CEDU per l'eccessiva durata del procedimento (nono motivo di impugnazione)
Argomenti delle parti
177. La ricorrente si richiama alla sentenza della Corte nella causa Baustahlgewebe/Commissione . Essa ritiene che il procedimento giudiziario, durato oltre cinque anni e preceduto da un procedimento amministrativo di tre anni dinanzi alla Commissione, avrebbe procrastinato la decisione della causa al punto da configurare una violazione dell'art. 6 della CEDU.
178. In particolare, la ricorrente ritiene responsabili del detto ritardo le riserve avanzate dalla Commissione riguardo all'accesso ai documenti necessari per la sua difesa.
179. Pertanto la ricorrente non sarebbe tenuta a pagare gli interessi relativi al periodo in cui il procedimento dinanzi al Tribunale sarebbe stato ritardato e ostacolato dalla condotta della Commissione.
180. La Commissione ritiene che le circostanze della presente causa siano diverse da quelle della causa Baustahlgewebe/Commissione. Nel caso di specie essa sarebbe stata obbligata, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto CECA della Corte e di due ordinanze del Tribunale , a trasmettere al Tribunale il fascicolo di causa, a verificare l'intera documentazione e a precisare quali atti potessero essere trasmessi alle ricorrenti.
181. Oltretutto, il Tribunale avrebbe sottoposto i documenti e gli atti a un simile esame approfondito su iniziativa delle ricorrenti.
Analisi
182. Poiché le censure riflettono sostanzialmente le osservazioni della ricorrente Thyssen Stahl AG nella causa C-194/99 P, in relazione ai motivi per cui occorre dichiarare infondato il nono motivo di impugnazione rimando ai paragrafi 231 e segg. delle conclusioni nella succitata causa da me presentate in questa stessa data. I detti motivi si applicano mutatis mutandis.
183. Poiché quindi non è possibile riscontrare una violazione del diritto a un giusto processo entro un termine ragionevole, non occorre accertare se tra gli effetti giuridici di una siffatta violazione rientri la perdita del diritto agli interessi per la durata del procedimento dinanzi al Tribunale .
184. Di conseguenza, il nono motivo di impugnazione, inteso a contestare la durata del procedimento, deve essere dichiarato infondato.
IV - Sulle spese
185. Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto CECA della Corte e dell'art. 122, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, quest'ultima statuisce sulle spese quando l'impugnazione è accolta ed essa si pronuncia definitivamente in merito alla controversia. Ai sensi dell'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell'art. 118 di tale regolamento, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi ovvero se sussiste un motivo straordinario. Poiché soltanto uno dei motivi di impugnazione riguardante l'ammenda è stato accolto ed esso è soltanto parzialmente fondato, ritengo equo che la ricorrente sopporti le proprie spese nonché quattro quinti delle spese sostenute della Commissione.
V - Conclusione
186. Alla luce delle motivazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
«- la sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, pronunciata nella causa T-156/94, Aristrain/Commissione, è annullata nella parte in cui essa conferma la legittimità dell'irrogazione di un'ammenda alla sola Siderúrgica Aristrain Madrid SL;
- gli artt. 4 e 6 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa a una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi, sono annullati in quanto, di due imprese responsabili in solido, vi viene indicata soltanto la Siderúrgica Aristrain Madrid SL;
- il ricorso è respinto per il resto;
- la Siderúrgica Aristrain Madrid SL è condannata al pagamento delle proprie spese e di quattro quinti delle spese sopportate dalla Commissione delle Comunità europee».
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