Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella presente causa il Finanzgericht (giudice tributario) Düsseldorf chiede alla Corte una pronuncia in via pregiudiziale sull'interpretazione della Nomenclatura combinata . Esso chiede se tra il 1990 e il 1992 i «ricevitori satellitari» fossero inclusi nella definizione di «apparecchi riceventi per la televisione» di cui alla voce 8528 - come avviene dal 14 maggio 1994 per effetto del regolamento della Commissione n. 884/94 - o se i detti ricevitori satellitari fossero riconducibili ad un'altra voce.
Descrizione delle merci di cui trattasi
2. Una spiegazione utile del contesto tecnico in cui funzionano i ricevitori satellitari è fornita in uno dei documenti prodotti dalla Commissione in risposta ad una richiesta di ulteriori informazioni della Corte . «I segnali televisivi via satellite sono trasmessi verso la terra mediante un procedimento detto del tragitto discendente ("downlinking"). L'antenna parabolica riceve il segnale del tragitto discendente e lo fa convergere verso il cornetto di alimentazione, il congegno focale dell'antenna che riceve il segnale, ne modifica la polarità e lo invia al trasformatore che abbassa la tensione di bloccaggio a rumore ridotto. Tale dispositivo [il trasformatore] amplifica e converte i segnali affinché il ricevitore possa utilizzarli. Il ricevitore elabora il segnale e consente al telespettatore di selezionare i canali».
3. I ricevitori satellitari di cui trattasi nella causa principale sono descritti più dettagliatamente dal giudice nazionale nei termini seguenti:
«Apparecchi, montati in autonomi contenitori, che riducono i segnali ricevuti alle frequenze delle antenne terrestri, in modo che tali segnali possano essere elaborati da qualsiasi apparecchio televisivo o radiofonico attraverso l'entrata dell'antenna.
Nei ricevitori sono incorporati sintonizzatori (o tuner) che permettono la selezione dei programmi (canali) più disparati.
All'uscita dei ricevitori satellitari non sono forniti segnali video di colore rosso, verde e blu (i cosiddetti segnali RGB), bensì segnali video combinati; di questi ultimi, che comprendono segnali PAL, D2-MAC e SECAM, è fornito solo il segnale PAL in formato PAL-G o PAL-I ad una determinata frequenza, sicché, perché il ricevitore satellitare possa essere usato, basta che il tuner dell'apparecchio televisivo o radiofonico venga sintonizzato su tale frequenza una sola volta.
Affinché i ricevitori satellitari importati siano in grado di ricevere segnali radiotelevisivi trasmessi via satellite, le cui frequenze sono comprese tra 4 e 20 GHz, tali segnali devono prima essere ricevuti da antenne, di solito paraboliche, e ridotti da convertitori (riduttori di tensione). I convertitori amplificano il segnale e riducono i programmi radiotelevisivi alle frequenze di entrata dei ricevitori satellitari, situate tra 950 e 1750 MHz».
Possibili voci di classificazione
4. La Nomenclatura combinata è la nomenclatura doganale comunitaria basata sul sistema armonizzato internazionale ; essa è identica a tale sistema per quanto riguarda le voci e le sottovoci di sei cifre, mentre suddivisioni peculiari della Nomenclatura combinata sono costituite solo dalla settima e dall'ottava cifra. Le voci sono raggruppate in capitoli, a loro volta ragruppati in sezioni.
5. E' pacifico che i ricevitori satellitari rientrino nel capitolo 85 della Nomenclatura - «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi» -, il quale fa parte della sezione XVI.
6. Nell'ambito di tale capitolo, le voci e le sottovoci di cui, adducendo argomenti diversi, si è sostenuta la rilevanza sono le seguenti .
7. Voce 8525: «Apparecchi trasmittenti per (...) la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente (...)». La sottovoce 8525 20 è quella relativa agli apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente.
8. Voce 8528: «Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori), anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini» . Tale voce è articolata in due serie di sottovoci, di cui una riguarda gli apparecchi riceventi a colori e l'altra gli apparecchi riceventi in monocromia. Nelle sottovoci relative agli apparecchi riceventi a colori figurano i teleproiettori, gli apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica, i videomonitor con o senza tubo catodico, le altre macchine con tubo immagini incorporato nonché «altri» apparecchi, i quali possono essere con o senza schermo. La categoria degli «altri» apparecchi senza schermo è costituita dalle sottovoci 8528 10 91 («videotuner») e 8528 10 98 («altri»).
9. Voce 8529: «Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528». In questa voce figurano «antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti» nonché «altri» componenti, incluse tre categorie specifiche, irrilevanti nel caso di specie, e una sottovoce finale e residuale anch'essa intitolata «altri». Nell'ambito del primo gruppo (antenne e riflettori di antenne), si è proposta la riconducibilità dei ricevitori satellitari in questione alla sottovoce 8529 10 31: «Antenne - Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di radiotelevisione - per ricezione via satellite».
10. Voce 8543: «Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo». In tale voce figurano gli acceleratori di particelle, i generatori di segnali, le macchine e gli apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi nonché la sottovoce «altre macchine ed apparecchi», la quale a sua volta contiene le sottovoci 8543 80 20 («amplificatori d'antenne») e 8543 80 80 («altri»), il contenuto delle quali era raggruppato, fino al 1990 incluso, nella sottovoce 8543 80 90 («altri»). Infine, la sottovoce 8543 90 riguarda le parti delle macchine contemplate in tale voce.
11. Nel 1994, dopo il periodo rilevante nel caso di specie, il regolamento della Commissione n. 884/94 ha classificato i ricevitori satellitari nella sottovoce 8528 10 91 . Nel 1997 la commissione per il sistema armonizzato dell'ODM ha deciso di classificare tali apparecchi nella sottovoce 8528 12 . Nulla fa pensare che le merci così classificate siano differenti da quelle di cui trattasi nella presente causa.
Procedimento nazionale e questioni sottoposte alla Corte
12. Nel 1991 e nel 1992 la Deutsche Nichimen, ricorrente nel procedimento principale, dichiarava in diverse occasioni l'immissione in libera pratica di ricevitori satellitari importati classificati nella sottovoce 8543 80 20 («Amplificatori d'antenne») e, di conseguenza, pagava un dazio doganale del 7%. Le merci erano state in deposito doganale privato dal 1990.
13. Nel 1992 lo Hauptzollamt (ufficio doganale principale) Düsseldorf, convenuto nel procedimento principale, rivedeva le sue valutazioni in merito a tali importazioni e classificava i ricevitori nella sottovoce 8528 10 91 («Videotuner»). Ciò comportava la riscossione a posteriori di un ulteriore 7% di dazio.
14. Nel procedimento innanzi al Finanzgericht la ricorrente contesta tale riclassificazione sostenendo che le merci dovrebbero essere classificate nella sottovoce 8543 80 80 (come «altri» apparecchi), cui corrisponde il tasso di dazio doganale imposto originariamente, o, in alternativa, nella sottovoce 8529 10 31 («Antenne satellitari»), cui corrisponde un tasso del 7.2%.
15. Il giudice nazionale, dopo aver esaminato le varie note esplicative della Comunità e dell'ODM alle voci e sottovoci di cui è causa e ritenendo di non poter applicare retroattivamente il regolamento n. 884/94, nutre dubbi su quale sia la classificazione corretta. Esso è comunque dell'avviso che nel caso di specie sia indispensabile individuare la sola voce rilevante, e non necessariamente la sottovoce. Il giudice nazionale ha dunque chiesto alla Corte di risolvere le seguenti questioni:
«1) Se la nozione di apparecchi riceventi per la televisione, di cui alla voce 8528 della Nomenclatura combinata nella versione in vigore tra il 1990 e il 1992, sia da interpretare nel senso che essa comprende anche dispositivi come i ricevitori satellitari descritti nella motivazione della presente ordinanza, ancorché con tali dispositivi i programmi televisivi possano essere veduti e ascoltati soltanto con l'ausilio di apparecchi riceventi per la televisione del tipo comunemente usato.
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se la nozione di "parti", di cui alla voce 8529 o alla nota 2, lett. b), della sezione XVI della Nomenclatura combinata nella versione in vigore tra il 1990 e il 1992, sia da interpretare nel senso che essa comprende anche apparecchi come i ricevitori satellitari descritti nella motivazione della presente ordinanza, e se tali apparecchi siano pertanto riconducibili, nonostante tale nota 2, lett. b), della sezione XVI della Nomenclatura combinata, alla voce 8529».
Analisi
Portata delle questioni
16. Le questioni proposte dal giudice nazionale si riducono al seguente quesito: se nel periodo rilevante (l'attuale classificazione delle merci di cui trattasi come apparecchi riceventi per la televisione non è contestata nella presente causa) le dette merci dovessero essere classificate nella voce 8528, in quanto apparecchi riceventi per la televisione, o nella voce 8529, in quanto parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a tali apparecchi.
17. Il giudice nazionale non si occupa delle sottovoci in quanto intende solo determinare il tasso di dazio doganale applicabile, che nel periodo di cui è causa era del 14% per tutte le sottovoci della voce 8528 e del 7.2% per tutte le sottovoci plausibilmente rilevanti della voce 8529.
18. Oltre che delle voci 8528 e 8529, si è comunque sostenuta la rilevanza delle voci 8525 e 8543.
Voci 8525 e 8543
19. Sebbene sembri che a livello nazionale la ricorrente abbia principalmente sostenuto la classificazione nella voce 8543, essa non fa altrettanto nelle sue dichiarazioni innanzi alla Corte; anche nelle questioni proposte dal Finanzgericht non si fa riferimento a tale voce. A quanto pare, la voce 8525 era quella preferita dagli Stati Uniti d'America durante le discussioni nell'ambito dell'ODM, ed essa è stata menzionata all'udienza dalla Deutsche Nichimen, sebbene, ancora una volta, non per sostenere la classificazione in tale voce.
20. Ad ogni modo, ritengo che queste due voci possano essere escluse. I motivi su cui fondo tale opinione possono essere esposti brevemente.
21. A quanto risulta, la ragione per cui gli Stati Uniti d'America sostenevano la rilevanza della voce 8525 era che i ricevitori satellitari trasmettono segnali all'apparecchio televisivo che mostra l'immagine, sicché solo quest'ultimo, in quanto ricevitore finale, dovrebbe rientrare nella voce 8528. Mi sembra comunque che tale opinione - non condivisa nell'ambito dell'ODM - sia in contrasto con il ragionamento chiaro e naturale secondo cui, quando si tratta di dispositivi usati per le trasmissioni televisive, la voce 8525 riguarda gli apparecchi emittenti e la voce 8528 quelli riceventi.
22. La voce 8543 è residuale, riguarda cioè le merci non nominate o comprese altrove nel capitolo. In essa figurano un certo numero di sottovoci specifiche per merci designate e due sottovoci residuali, una concernente «altre» macchine ed apparecchi e una «altre» parti. I ricevitori satellitari non figurano in nessuna delle sottovoci specifiche. Quella che maggiormente si presta a comprendere i detti ricevitori è la sottovoce 8543 80 20 (amplificatori d'antenne); dall'ordinanza del giudice remittente emerge però che i ricevitori satellitari non amplificano il segnale dell'antenna - funzione svolta dal riduttore di tensione -, bensì lo trasformano in modo che possa essere elaborato per l'ottenimento di immagini sullo schermo. D'altro canto, la classificazione in una delle sottovoci «altre» dipende necessariamente dall'impossibilità di una classificazione alternativa, condizione che, come illusterò in seguito, non ritengo realizzata.
Voci 8528 e 8529
23. A mio parere, non vi è dunque motivo che la Corte amplii la portata delle questioni sollevate dal Finanzgericht.
24. La prima di tali questioni si riferisce alla voce 8528, mentre la seconda è sollevata solo per il caso in cui la prima venga risolta negativamente. Invero, come ha sottolineato la Commissione, la voce 8529 è sussidiaria rispetto alla 8528 in quanto occorre definire il concetto di ricevitore per la televisione prima di potere stabilire se un certo prodotto sia una parte utilizzabile con un siffatto ricevitore. Tuttavia, se si giungesse alla conclusione che il prodotto de quo rientra nella prima categoria, un ulteriore esame sarebbe non soltanto superfluo, ma anche ingiustificato.
- Voce 8528
25. Pertanto, esaminerò dapprima se, conformemente a quanto il convenuto Hauptzollamt sostiene nella causa principale, nel periodo rilevante i ricevitori satellitari rientrassero nella voce 8528, così come accade dal 1994.
26. Come ha riconosciuto la Deutsche Nichimen, le merci comprese in tale voce non sono necessariamente apparecchi riceventi per la televisione nell'accezione normale del termine giacché sono previste specifiche sottocategorie di apparecchi riceventi senza schermo. Tuttavia, la ricezione di segnali televisivi è palesemente inutile se questi non debbono, a un certo punto, essere visualizzati. I ricevitori per la televisione di cui alla voce 8528 sono dunque apparecchi che ricevono segnali destinati ad essere visualizzati su uno schermo, monitor o tubo catodico incorporato nel ricevitore (come spesso accade) o meno.
27. Sotto tale profilo, l'espressione «reception apparatus for television», che nel 1996 ha sostituito «television receivers» nella versione inglese della voce, sembra essere una descrizione migliore e più chiara. Questa modifica di formulazione è stata discussa nel procedimento, ma non ritengo che possa essere addotta come prova del fatto che prima di tale data la voce 8528 avesse un contenuto più limitato. Reputo al contrario che detta modifica confermi che il significato della formulazione più ampia è quello che valeva anche prima del 1996 *.
28. La modifica è stata apportata solo alla versione inglese della Nomenclatura, che in tal modo è stata conformata non solo alla versione francese (l'altra lingua autentica del sistema armonizzato) della voce di cui trattasi , ma anche alla versione inglese delle voci 8525 e 8527 . Da questo fatto e dalle relazioni della commissione per il sistema armonizzato dell'ODM prodotte dalla Commissione in risposta ad una richiesta della Corte, risulta chiaro che l'emendamento era inteso a chiarire il contenuto della versione inglese della voce, non a modificarlo.
29. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, «nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC» . Inoltre, «la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, e detta inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso» .
30. A mio modo di vedere, le caratteristiche e le proprietà obiettive dei ricevitori satellitari di cui trattasi sono accuratamente descritte nella voce 8528. Siffatti dispositivi sono destinati - e tale destinazione è un tratto a essi inerente, valutabile sulla base delle loro caratteristiche e proprietà obiettive - a ricevere segnali televisivi da antenne e a convertirli in maniera che possano essere visualizzati su uno schermo.
31. Tuttavia, la Deutsche Nichimen adduce vari argomenti contro tale opinione, alcuni dei quali pare abbiano fatto sorgere dubbi al giudice nazionale.
32. Nelle sue osservazioni innanzi alla Corte, la Deutsche Nichimen inizia con il rilevare che gli «apparecchi riceventi per la televisione» di cui alla voce 8528 non sono «apparecchi riceventi per la televisione» nel senso corrente del termine giacché comprendono anche prodotti privi di schermo e di altoparlante. Nel determinare la loro natura occorre pertanto considerare la formulazione delle sottovoci.
33. Tuttavia, stando alla ricorrente, i ricevitori satellitari de quibus non possono essere plausibilmente classificati in nessuna delle sottovoci della voce 8528, se non, forse, nella sottovoce 8528 10 91 («Videotuner») oppure nella sottovoce 8528 10 98 («altri»). Essi non sono (ed io condivido quest'opinione) videomonitor, non sono apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica o dispositivi incorporanti siffatti apparecchi, non sono teleproiettori e non hanno tubi immagini incorporati o schermi di nessun tipo.
34. La Deutsche Nichimen sostiene poi che i ricevitori satellitari in parola non possono essere videotuner perché non producono «segnali utilizzabili da apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica o da videomonitor», secondo quanto richiede la nota 3 alla voce 8528, contenuta nelle note esplicative al sistema armonizzato . Inoltre, il fatto che l'attuale versione della nota 4 alla voce 8528 descriva tali ricevitori satellitari come «simili a videotuner» dimostrerebbe che essi non sono videotuner. Sembra dunque che la Deutsche Nichimen ritenga che la classificazione operata dal regolamento n. 884/94, che include i ricevitori satellitari nella sottovoce 8528 10 91 («Videotuner»), sia errata. In seguito essa afferma però che i ricevitori satellitari non possono rientrare nella successiva sottovoce 8528 10 98 («altri») perché il regolamento n. 884/94 li classifica come «videotuner», così supponendo, a quanto pare, che tale classificazione sia corretta (ma negandole qualsiasi effetto retroattivo). Sulla base di quanto precede, la Deutsche Nichimen conclude che i ricevitori satellitari non possono essere classificati in nessuna delle sottovoci della voce 8528 e, conseguentemente, che essi non sono affatto classificabili in tale voce.
35. Tale ragionamento mi sembra viziato sotto vari profili.
36. Anzitutto, il giudice nazionale vuole individuare solo la corretta voce di classificazione, e non la relativa sottovoce. La questione è se i ricevitori satellitari di cui trattasi debbano essere classificati come «apparecchi riceventi per la televisione» ai sensi della voce 8528; in caso affermativo, il fatto che detti ricevitori non rientrino in nessuna delle sottovoci specifiche di tale voce non significa che essi non possano rientrare nella sottovoce residuale «altri».
37. In secondo luogo, solo se la classificazione operata dal regolamento n. 884/94 è corretta e, in particolare, se lo era nel periodo rilevante, può escludere la classificazione nella sottovoce 8528 10 98 («altri»); in tal caso, tuttavia, la questione è già risolta in quanto la classificazione corretta è, per definizione, quella nella sottovoce 8528 10 91. Se, invece, la classificazione operata dal regolamento n. 884/94 non era corretta, la classificazione nella sottovoce 8528 10 98 è quella che si impone per qualunque «apparecchio ricevente per la televisione» non riconducibile a nessun'altra sottovoce.
38. In terzo luogo, il fatto che i ricevitori satellitari possano essere semplicemente «simili» a videotuner non impedisce comunque di classificarli nella stessa sottovoce; la regola generale 4 per l'interpretazione della Nomenclatura prevede che le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole 1-3 sono classificate «nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia».
39. Per quanto riguarda la natura del segnale che un dispositivo deve trasmettere perché possa essere considerato un «apparecchio ricevente per la televisione», la Deutsche Nichimen sostiene che tale segnale deve essere uguale a quello che i videotuner forniscono ai videomonitor, il quale, a sua volta, deve essere, stando alla ricorrente, il segnale base RGB fornito da una telecamera e non, come avviene nel caso di specie, un videosegnale PAL standard.
40. Tale ragionamento mi pare fuorviato. Dato che la questione è se i ricevitori satellitari rientrino nella voce 8528 o meno, il fatto che possano non essere videotuner, come tali riconducibili alla sottovoce 8528 10 91, non ha alcuna rilevanza se essi sono classificabili nella categoria degli «altri» apparecchi senza schermo di cui alla sottovoce 8528 10 98, da cui non vedo ragione di escluderli. In ogni caso, come rileva il giudice nazionale nell'ordinanza di rinvio, dal tenore della voce e delle sottovoci non risulta che la natura del segnale sia un criterio essenziale di classificazione. Il riferimento alla frequenza dei segnali trasmessi dai videotuner ai videomonitor, contenuto nelle note esplicative al sistema armonizzato, non riguarda necessariamente prodotti che sono soltanto simili a videotuner (e che, pertanto, devono differire dai videotuner per qualche aspetto), e tanto meno riguarda «altri» apparecchi inclusi in una diversa sottovoce.
41. Ne concludo che tra il 1990 e il 1992 i ricevitori satellitari del tipo considerato andavano classificati nella voce 8528, in quanto nessuno degli argomenti in contrario della Deutsche Nichimen è sufficiente a far dubitare dell'appropriatezza di tale classificazione.
42. Tale conclusione è ulteriormente corroborata dalla successiva classificazione in quella voce da parte del regolamento della Commissione n. 884/94. Sebbene un regolamento che classifica merci in una determinata voce o sottovoce doganale non possa, in quanto atto legislativo, avere effetto retroattivo , nelle conclusioni da me rese nella causa Siemens ho avuto modo di rilevare che la forma di siffatti regolamenti, i quali di solito (e così fa il regolamento n. 884/94) precisano che la classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura e dal testo delle rilevanti voci e sottovoci, lascia intendere che il legislatore ritiene che la classificazione adottata sia, in realtà, conseguenza della preesistente normativa.
43. Il sostegno fornito da un siffatto regolamento successivo - in quanto quest'ultimo conferma una conclusione, relativa alla corretta classificazione, cui si era già arrivati - è ovviamente limitato ai casi in cui, come nella presente fattispecie, non siano intervenute modifiche rilevanti del testo della Nomenclatura e la validità del regolamento stesso non sia stata messa in questione. D'altro canto, nel caso di specie tale sostegno è rinsaldato dal fatto che dal febbraio 1998 le Note esplicative al sistema armonizzato classificano i ricevitori satellitari del tipo in questione nella sottovoce 8528 12. Secondo documenti prodotti dalla Commissione, tale classificazione è stata decisa dalla commissione per il sistema armonizzato dell'ODM in seguito a discussioni esaurienti e dettagliate e con la maggioranza assai considerevole di 22 voti contro 1.
- Voce 8529
44. Essendo giunto alla conclusione che la prima questione del giudice nazionale va risolta positivamente, considero superfluo esaminare la seconda, relativa alla voce 8529. Tra l'altro, come rileva il giudice nazionale, i ricevitori satellitari non sono «parti» in nessuna accezione normale del termine, bensì dispositivi indipendenti.
45. Tuttavia, ove la Corte decidesse che le merci del tipo in questione non sono esse stesse apparecchi riceventi per la televisione ai sensi della voce 8528 bensì «parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a» tali apparecchi, l'incertezza del giudice nazionale quanto alla voce appropriata può essere risolta nel modo seguente.
46. La nota 2 della sezione XVI dispone, nella parte che qui interessa:
«(...) le parti di macchine (...) vanno classificate secondo le seguenti regole:
a) le parti riconoscibili come merci incluse in una delle voci del capitolo (...) 85 (...) vanno sempre classificate nella loro voce d'appartenenza;
b) le altre parti, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad un particolare tipo di macchina o ad un certo numero di macchine della medesima voce (...) vanno classificate come tali macchine. (...)».
47. Poiché le parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi riceventi per la televisione hanno la loro propria voce (sono merci incluse in una voce del capitolo 85, cioè la voce 8529), esse vanno classificate in tale voce conformemente alla nota 2, lett. a), e non occorre quindi applicare la nota 2, lett. b).
Conclusioni
48. A mio avviso la Corte dovrebbe risolvere le questioni del Finanzgericht Düsseldorf nel modo seguente:
«Tra il 1990 e il 1992 i ricevitori satellitari del tipo descritto nell'ordinanza di rinvio dovevano essere classificati nella voce 8528 della Nomenclatura combinata».
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