Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il presente ricorso per inadempimento la Commissione contesta la conformità alla direttiva 78/687/CEE del secondo sistema di formazione che dà l'accesso in Italia alla professione di dentista, così come della facoltà accordata in tale Stato membro ai medici che esercitano l'attività di odontoiatra di iscriversi contestualmente all'albo dei medici e degli odontoiatri.
I Ambito normativo
A La disciplina comunitaria
2. Il 25 luglio 1978 il Consiglio ha emanato due direttive riguardanti, rispettivamente, il mutuo riconoscimento dei diplomi dei dentisti e il coordinamento delle loro attività .
3. L'art. 1 della direttiva sul coordinamento prevede che gli Stati membri subordinino l'accesso alle attività di dentista, esercitate con i titoli previsti dall'art. 1 della direttiva sul riconoscimento, e l'esercizio di dette attività al possesso di un diploma, certificato o altro titolo previsto dall'art. 3 della direttiva sul coordinamento comprovante che l'interessato ha acquisito, nel corso dell'intero ciclo di formazione, le conoscenze e l'esperienza richieste da detta direttiva. Tale formazione dentistica comprende, in totale, almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno.
4. Prima dell'adozione di tali direttive e del loro recepimento nel diritto italiano, la professione specifica di dentista non esisteva in Italia ed era, in pratica, esercitata da medici. Per tener conto di tale situazione particolare, l'art. 19 della direttiva sul riconoscimento sancisce, al titolo «Capitolo VII Disposizioni transitorie riguardanti la situazione particolare dell'Italia», che:
«Dal momento in cui l'Italia prenderà le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri riconosceranno, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico al più tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva, insieme ad un attestato, rilasciato dalle competenti autorità italiane, che certifichi che queste persone si sono effettivamente e lecitamente dedicate in Italia a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e che tali persone sono autorizzate ad esercitare dette attività alle medesime condizioni dei titolari del diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 3, lettera f), della presente direttiva.
Sono dispensate dalla pratica triennale di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti».
B La legislazione italiana
5. Con legge 24 luglio 1985, n. 409, intitolata «Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee» , la Repubblica italiana ha recepito nel proprio ordinamento giuridico nazionale le direttive sul riconoscimento e sul coordinamento.
6. Tale legge ha istituito in Italia la professione di dentista riservandone l'esercizio, con il titolo di «odontoiatra», a coloro che abbiano seguito una delle formazioni seguenti:
o la nuova formazione specifica di dentista, di durata pari a cinque anni, comprovata dal diploma di «laurea in odontoiatria e protesi dentaria» , seguita dall'abilitazione all'esercizio della professione;
o una formazione di base di medico, comprovata dal diploma di «laurea in medicina e chirurgia» , seguita dall'abilitazione all'esercizio della medicina e della chirurgia e completata da un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico. La durata minima di formazione è di nove anni: sei anni di formazione in medicina, cui si aggiungono tre anni di specializzazione in odontoiatria.
7. L'art. 4 della legge n. 409/85 stabilisce l'incompatibilità dell'iscrizione all'albo dei dentisti con l'iscrizione ad un altro albo professionale. L'art. 5 consente tuttavia ai medici che vantino una specializzazione in odontoiatria di conservare, nel contempo, l'iscrizione all'albo dei medici-chirurghi e a quello degli odontoiatri. La norma transitoria di cui all'art. 20 di tale legge obbligava i medici privi di specializzazione che avevano iniziato la formazione anteriormente al 28 gennaio 1980, qualora intendessero esercitare in tale ambito professionale, a optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 409/85, vale a dire entro il 28 agosto 1990.
II Fase precontenziosa
8. Nella lettera di diffida 9 aprile 1997 la Commissione ha formulato due censure nei confronti della Repubblica italiana:
La seconda formazione prevista dalla legge n. 409/85 non è conforme ai requisiti minimi di formazione di cui alla direttiva sul coordinamento, che esige una formazione di almeno cinque anni in odontoiatria. Inoltre, tale formazione corrisponde esattamente al diploma italiano di specializzazione in stomatologia previsto dall'art. 7 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli .
La possibilità di una doppia iscrizione all'ordine dei medici e all'ordine dei dentisti offerta ai medici contemplati dall'art. 19 della direttiva sul riconoscimento, che svolgono a titolo principale l'attività in odontoiatria, non è conforme alle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento.
9. Nella loro risposta, le autorità italiane hanno comunicato il disegno di legge n. 2653 relativo alla professione di odontoiatra, il quale prevede un solo sistema di accesso alla professione .
10. Nel parere motivato, notificato il 18 maggio 1998, la Commissione ha ribadito le sue censure. Con lettera 16 dicembre 1998, le autorità italiane hanno trasmesso copia del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 , intitolato «Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128».
11. Il ricorso della Commissione è stato registrato presso la cancelleria della Corte il 26 maggio 1999. La Commissione conclude che la Corte voglia:
1) dichiarare che, mantenendo un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di dentista, non conforme alla direttiva sul coordinamento, e mantenendo la possibilità di una doppia iscrizione all'albo dei medici e degli odontoiatri per i medici che esercitano l'attività di odontoiatra, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
2) condannare la Repubblica italiana alle spese.
12. La Repubblica italiana chiede che la Corte voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile;
in subordine, respingere il ricorso;
condannare la Commissione alle spese.
III Sulla ricevibilità del ricorso
13. Il governo italiano oppone due eccezioni di irricevibilità alla Commissione.
Sul primo motivo di irricevibilità
14. Rileva, anzitutto, che la contestazione che gli è stata rivolta per il fatto di aver mantenuto il secondo sistema di formazione e la possibilità di una doppia iscrizione agli albi professionali dei medici e dei dentisti non corrisponde alla realtà. Per l'esattezza, le disposizioni controverse non potevano essere mantenute perché sono state introdotte nel diritto nazionale dopo l'adozione della direttiva sul coordinamento e in vista del suo recepimento.
15. Secondo il governo italiano, se la Commissione intendeva denunciare l'incompatibilità delle disposizioni della legge n. 409/85 relative al secondo sistema di formazione e alla duplice iscrizione con la direttiva sul coordinamento, essa avrebbe dovuto contestare l'entrata in vigore di dette disposizioni anziché il loro mantenimento in vigore.
16. L'erronea formulazione di tale censura indurrebbe quindi in errore la Repubblica italiana, diminuendo le sue possibilità di difendersi.
17. Questo motivo non può essere accolto.
18. Ricordo che, secondo giurisprudenza costante della Corte, la Commissione è tenuta, in ogni ricorso depositato ai sensi dell'art. 226 CE, ad indicare le censure precise sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi, così come, in modo perlomeno sommario, gli elementi di diritto e di fatto sui quali sono fondate tali censure .
19. Al pari della diffida inviata dalla Commissione allo Stato membro e del parere motivato emesso dalla Commissione, che circoscrivono l'oggetto della controversia , il ricorso deve consentire allo Stato membro interessato di difendersi e di respingere l'insieme delle censure sollevate nei suoi riguardi dalla Commissione.
20. Tale giurisprudenza si oppone ai procedimenti per inadempimento introdotti da un ricorso che violi i diritti della difesa a causa dell'imprecisione delle censure invocate o dell'assenza di motivazione in diritto o in fatto.
21. Nel caso di specie, l'addebito rivolto dal governo italiano alla Commissione si basa sul ricorso ad una terminologia che fa supporre che le disposizioni nazionali in causa preesistessero alla direttiva mentre, secondo il governo italiano, le sono subentrate.
22. Ora, non sembra che la capacità di uno Stato membro di difendersi dipenda dalla data in cui le disposizioni nazionali ritenute contrarie al diritto comunitario sono state adottate. La sostanza dell'inadempimento stesso è indipendente da tale data, essendo condizionata dall'esistenza di misure non conformi al diritto comunitario nel momento in cui scade il termine fissato dalla Commissione nel suo parere motivato .
23. Dal punto di vista dei diritti della difesa dello Stato membro in oggetto, è necessario che quest'ultimo sia in grado di individuare le disposizioni del suo diritto nazionale ritenute contrarie al diritto comunitario, così come il loro contenuto.
24. A tale proposito, è opportuno osservare che queste ultime sono indicate in modo preciso nel ricorso.
25. Nell'enunciare la prima censura, la Commissione contesta espressamente la seconda formazione prevista dalla legge n. 409/85 . A sostegno della seconda censura rivolta alla Repubblica italiana, la Commissione cita ugualmente l'art. 20 di detta legge e la sentenza n. 100/89, pronunciata dalla Corte costituzionale italiana, da cui risulta che è possibile una doppia iscrizione all'albo dei medici e all'albo degli odontoiatri .
26. Tenuto conto di tali precisazioni, che gli consentono di conoscere il contenuto dell'inadempimento addebitato, il governo italiano non può sostenere di non essere stato in grado di presentare le proprie difese. E' opportuno, di conseguenza, respingere l'eccezione di irricevibilità.
Sul secondo motivo di irricevibilità
27. Il governo italiano rileva, in secondo luogo, che la Commissione non ha indicato, a sostegno del proprio ricorso, le disposizioni della direttiva che non sono state rispettate. Non sarebbero stati dunque identificati gli obblighi ai quali la Repubblica italiana è venuta meno.
Sulla ricevibilità della prima censura
28. Per quanto riguarda la censura relativa alla durata del secondo sistema di formazione previsto dalla legge n. 409/85, va rilevato che la Commissione ha precisato che gli obblighi inadempiuti sono quelli previsti dall'art. 1 della direttiva sul coordinamento.
29. La Commissione ha spiegato che tale formazione di tre anni in odontoiatria non risponde ai requisiti tassativi enunciati in detto articolo, che esige una formazione specifica di cinque anni . Così facendo, essa ha chiaramente consentito alla Repubblica italiana di conoscere la norma di diritto sulla quale è fondata una parte della procedura di inadempimento e, pertanto, di difendersi.
30. Di conseguenza, il ricorso della Commissione deve essere dichiarato ricevibile su detto punto.
Sulla ricevibilità della seconda censura
31. Secondo il governo italiano, la Commissione ha omesso di collegare ad una disposizione precisa della direttiva sul coordinamento la censura relativa alla doppia iscrizione all'albo dei medici e degli odontoiatri per i medici contemplati dall'art. 19 della direttiva sul riconoscimento. Per tale ragione, il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile.
32. Prima di soffermarsi su questo punto, è necessario ricordare alcuni principi risultanti dalla giurisprudenza della Corte in tema di ricevibilità.
33. Come ho ricordato, la Commissione, nel suo ricorso, deve indicare le censure precise su cui essa fa leva nonché, in modo sommario, gli elementi di diritto e di fatto sui quali tali censure si fondano .
34. In un certo numero di sentenze la Corte si è pronunciata su taluni motivi di irricevibilità relativi all'imprecisione delle conclusioni del ricorso o alla mancanza di indicazione formale, da parte della Commissione, delle norme di diritto comunitario la cui violazione è contestata a uno Stato membro.
35. In una di dette sentenze, lo Stato membro contestava alla Commissione l'imprecisione delle conclusioni del ricorso. Quest'ultima chiedeva di «dichiarare la violazione della direttiva e "segnatamente" ("insbesondere") degli artt. 2, 3 e 8 della stessa. Orbene, potrebbe prendersi in considerazione solo la violazione delle disposizioni della direttiva espressamente citate, e non un'accusa generica di contravvenzione alla direttiva» .
La Corte ha respinto il motivo, adducendo che gli articoli della direttiva che erano espressamente citati dalla Commissione avevano permesso al governo convenuto di comprendere, in modo inequivoco, che era invocata una violazione di tali precise disposizioni. Secondo la Corte, l'avverbio «segnatamente» era stato impiegato con il senso di «specificamente» per designare in modo preciso quali articoli della direttiva erano stati violati .
36. Nella medesima sentenza, lo Stato membro in oggetto rilevava che la violazione di un articolo della direttiva non era stata menzionata nelle conclusioni del parere motivato ed era comparsa per la prima volta nel ricorso. La Corte ha constatato che, sebbene l'articolo controverso della direttiva non fosse formalmente indicato nelle conclusioni del parere motivato, esso era comunque menzionato nel corpo del relativo testo, tra le disposizioni fatte valere dalla Commissione. Il motivo di irricevibilità doveva dunque essere escluso . Una sentenza più recente ha applicato lo stesso principio .
37. In un'altra sentenza lo Stato membro interessato contestava che la lettera di diffida costituisse un atto regolare di avvio della procedura di inadempimento in oggetto. Rilevava che la Commissione aveva trasmesso una lettera di diffida dal contenuto standard elencando in allegato diverse direttive, tra cui quella costituente l'oggetto del ricorso. La Commissione aveva, inoltre, dichiarato di procedere ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE anziché dell'art. 141 del Trattato CEEA, pur tuttavia l'unica norma in discussione .
La Corte ha anzitutto ricordato che la formulazione dell'art. 141 del Trattato CEEA era identica a quella dell'art. 169 del Trattato CEE. Dopo aver rilevato che, secondo giurisprudenza costante, una lettera di diffida poteva necessariamente consistere solo in un primo riassunto sintetico delle censure, essa ha osservato che l'elenco accluso includeva la direttiva di cui si trattava nella fattispecie, esplicitamente menzionata come una direttiva Euratom. La Commissione aveva rimediato alla mancata citazione delle disposizioni pertinenti del Trattato CEEA nel parere motivato, che faceva riferimento a diversi articoli di tale trattato. Anche nel ricorso la Commissione aveva fatto riferimento a tali disposizioni .
La Corte ha infine precisato che la censura effettiva della Commissione, cioè la mancata trasposizione della direttiva, non era stata modificata nel corso della procedura precontenziosa. Lo Stato membro in oggetto non poteva pertanto dubitare del fatto che la Commissione gli addebitasse, a causa della mancata trasposizione della direttiva, un inadempimento concernente il Trattato CEEA .
38. Anche se non sono numerose e se i relativi oggetti non risultano strettamente identici, tali sentenze mi sembrano abbozzare una tendenza che sarebbe utile precisare, ogniqualvolta la Corte è chiamata a pronunciarsi su un'eccezione di irricevibilità derivante dall'imprecisione di un ricorso per inadempimento.
39. Alla luce di tale giurisprudenza, si impone una prima constatazione: quando le norme comunitarie di cui si invoca la violazione sono citate, in un modo o in un altro, l'eccezione di irricevibilità fondata sull'insufficiente precisione del ricorso è respinta. E' sufficiente che nella lettera di diffida sia menzionato il testo contenente le disposizioni pertinenti Trattato o direttiva, ad esempio , se queste ultime sono menzionate nel parere motivato, e successivamente nel ricorso. La collocazione di tali citazioni rileva poco poiché non si esige che siano contenute nel dispositivo del parere motivato e del ricorso. E' sufficiente poterle ritrovare nel corpo del testo di detti documenti, essendo state invocate dalla Commissione a supporto del proprio ricorso.
40. Ci si può chiedere se occorra andare oltre e interpretare la giurisprudenza sopra menzionata nel senso che il richiamo alle disposizioni comunitarie pertinenti, ritenuto sufficiente nei casi prima citati, sia necessario in ogni caso. In tale ipotesi, l'assenza di un riferimento preciso alla disposizione violata dallo Stato membro comporterebbe l'irricevibilità del ricorso.
La Corte si è peritata di rilevare che, pur se la disposizione comunitaria controversa non compariva formalmente nelle conclusioni del parere motivato, essa era comunque menzionata in un altro punto di detto parere. Oppure, che la Commissione aveva rimediato alla mancata citazione delle disposizioni pertinenti dell'atto comunitario controverso nel parere motivato e nel ricorso.
Tale preoccupazione di verificare il richiamo ai testi controversi configurerebbe un obbligo di citazione in capo alla Commissione.
41. Non penso che un'interpretazione così rigida delle sentenze sopra citate, fondata su un ragionamento a contrario, sia la sola possibile. Sarebbe eccessivo respingere un ricorso per inadempimento che non citi formalmente la disposizione comunitaria di cui si invoca la violazione senza accertare se lo Stato membro interessato non sia in grado di conoscerne il contenuto.
42. La vera posta in gioco nella disquisizione sul grado di precisione dei termini del ricorso per inadempimento verte, evidentemente sulla capacità del governo convenuto di organizzare la propria linea di difesa. Esso non può essere in grado di opporre le eccezioni pertinenti agli addebiti che gli vengono rivolti se continua ad ignorare il contenuto preciso delle norme comunitarie di cui gli si attribuisce la violazione.
43. Depongono in tal senso sia la giurisprudenza della Corte sopra citata, relativa ai diritti della difesa degli Stati membri quando sono imputati di inadempimento , sia quella, anch'essa sopra citata, relativa al contenuto del ricorso .
44. Un ricorso per inadempimento è quindi ricevibile anche qualora non sia citata formalmente la disposizione di diritto comunitario che la Commissione sostiene essere stata violata dallo Stato membro convenuto sempreché la norma giuridica che si enuncia possa essere dedotta in modo chiaro dal procedimento precontenzioso e dal ricorso.
45. E' opportuno esaminare la ricevibilità della seconda censura alla luce di tale principio.
46. Nel ricorso la Commissione spiega che in Italia la separazione tra la professione di dentista e quella di medico non è affatto completa, omettendo di collegare tale norma ad una precisa disposizione dell'una o dell'altra direttiva.
47. La direttiva sul riconoscimento costituisce l'unica norma comunitaria pertinente citata dalla Commissione nella parte del ricorso dedicata alla seconda censura. Vi è indicato che «la direttiva "riconoscimento" esclude che un medico titolare di un unico diploma di laurea e di un'unica abilitazione professionale sia iscritto contemporaneamente all'albo dei medici e all'albo dei dentisti» .
I professionisti ai quali si fa riferimento sono i titolari di una laurea italiana in medicina e chirurgia previsti dall'art. 19 di tale direttiva. La Commissione spiega che, in seguito alla sentenza emessa dalla Corte costituzionale italiana, continua a non essere applicato l'art. 20 della legge n. 409/85, che obbliga i medici privi di specializzazione che hanno iniziato la formazione anteriormente al 28 gennaio 1980 ed esercitano l'attività di dentista a scegliere in quale dei due albi professionali iscriversi. La doppia iscrizione sia all'albo dei medici che all'albo degli odontoiatri rimarrebbe possibile.
48. Dunque la Commissione ha descritto la seconda censura del ricorso, riferendosi solo alla direttiva sul riconoscimento.
49. Orbene, essa ha riconosciuto, nella replica, che «la direttiva 78/689 "riconoscimento" non figura né nel dispositivo del parere motivato, né nelle conclusioni del ricorso» e ha finito per precisare, nella medesima fase del procedimento, che «il perno attorno al quale "ruotano" entrambi gli addebiti è infatti chiaramente l'articolo 1 della direttiva "coordinamento" 78/687 (...)» .
50. Prendendo posizione nei riguardi dell'eccezione di irricevibilità opposta dal governo italiano, la Commissione ha ritenuto utile ricordare che essa ha «(...) accuratamente descritto il "contesto normativo" [nel parere motivato e nel ricorso] tanto di diritto nazionale che di diritto comunitario in cui si situano le due presunte infrazioni alla direttiva "coordinamento"» .
51. E' vero che l'art. 1 della direttiva sul coordinamento, al quale la Commissione dichiara nella replica che è opportuno riferirsi per verificare l'esistenza delle due infrazioni imputate alla Repubblica italiana, è citato nella sezione del ricorso consacrata all'ambito normativo.
Tuttavia tale sezione, puramente descrittiva e comune alle due censure, è priva di ogni carattere dimostrativo. In questa fase del procedimento non è mai stabilito un legame tra la violazione di tale articolo e l'esistenza di una facoltà di iscriversi contemporaneamente ai due albi professionali .
52. La direttiva sul coordinamento è ugualmente citata nel dispositivo del ricorso e non menziona alcun articolo in particolare né vi è unita alcuna motivazione giuridica.
53. Sembra dunque che, fino al momento in cui la Commissione non ha precisato nella replica che la direttiva sul coordinamento costituisce la base giuridica sulla quale è fondata la seconda censura, solo la direttiva sul riconoscimento fosse menzionata a sostegno di tale motivo in una parte effettivamente ben suffragata degli atti del procedimento precontenzioso e di quello contenzioso.
54. Gli sforzi posti in essere da uno Stato membro per individuare la base giuridica di una censura che gli è stata rivolta, che sono in grado di tradursi in sostanziali argomentazioni giuridiche nel corso della procedura, non possono essere utilizzati dalla Commissione per regolarizzare a posteriori il procedimento di inadempimento, quando sia manifesto che, come nel caso in oggetto, una iniziale insufficienza di motivazione era tale da originare una reale confusione nella conoscenza da parte dello Stato membro dell'inadempimento contestatogli.
55. Ritengo, quindi, che la Commissione non abbia soddisfatto le condizioni in base alle quali si esige che siano indicati nel ricorso la censura precisa e gli elementi di diritto e di fatto sui quali la Commissione basa tale censura. La seconda censura deve essere quindi dichiarata irricevibile.
IV Sul motivo relativo all'esistenza di un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di dentista non conforme alla direttiva sul coordinamento
Argomenti delle parti
56. La Commissione rileva che la seconda formazione prevista dalla legge n. 409/85, in base alla quale tre anni sono dedicati all'odontoiatria, non soddisfa, manifestamente, il requisito di una formazione specifica di cinque anni previsto dall'art. 1 della direttiva sul coordinamento.
57. Secondo la Commissione, una specializzazione in medicina non può rientrare contemporaneamente nell'ambito di applicazione della direttiva 93/16 relativa ai medici e di quello della direttiva sul riconoscimento relativa ai dentisti. La direttiva sul coordinamento prevede espressamente l'istituzione di una nuova categoria di professionisti abilitati ad esercitare l'attività di odontoiatra con un titolo diverso dal titolo di medico, destinata a sostituire i medici privi di specializzazione che esercitano la suddetta attività. Questa è la ragione per la quale l'art. 19 della direttiva sul riconoscimento prevede che i medici siano essi specializzati o no non possano avvalersi a pieno titolo del riconoscimento ai sensi della direttiva sul riconoscimento, ma se ne possano avvalere unicamente a titolo derogatorio e temporaneo, poiché devono avere iniziato la formazione di medico prima del 28 gennaio 1980.
58. Il secondo sistema di formazione non può essere dunque mantenuto al momento di recepire la direttiva sul coordinamento. Tale formazione corrisponde, peraltro, esattamente al diploma di specializzazione medica in stomatologia (diploma di odontostomatologia) che figura all'art. 7 della direttiva 93/16.
59. Il governo italiano ha risposto che, per calcolare la durata di tale formazione, si devono prendere in considerazione taluni periodi di studi compiuti nel corso della formazione richiesta per la laurea in medicina. Inoltre, l'art. 1 della direttiva sul coordinamento non richiederebbe che la formazione descritta nell'allegato sia da conseguire nell'ambito di un unico corso di studi esclusivamente finalizzato al conseguimento di una laurea in odontoiatria.
60. La Commissione sostiene che per formazione odontoiatrica di almeno cinque anni, ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva sul coordinamento, deve intendersi una formazione specifica in odontoiatria che duri per tutta l'estensione del ciclo di studi, cioè per cinque anni.
61. Il governo italiano rileva che l'argomento della Commissione, secondo cui la direttiva sul coordinamento esigerebbe che gli studi specifici in odontoiatria si svolgano nel corso dell'intera durata della formazione quinquennale, non trova alcun supporto nelle disposizioni di tale direttiva. Infatti, l'allegato non prevede né una ripartizione della durata della formazione tra le materie mediche generali e le materie specifiche né lo studio contestuale e promiscuo dei due gruppi di materie.
Giudizio
62. Dall'art. 1, n. 1, della direttiva sul coordinamento risulta che gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di dentista esercitate con i titoli in vigore sul loro territorio e l'esercizio di dette attività al possesso di un titolo atto a garantire che l'interessato abbia acquisito, nel corso della sua intera formazione, conoscenze adeguate delle diverse discipline inerenti l'attività di dentista così come un'esperienza adeguata in materia.
63. Secondo detto articolo, «tale formazione deve conferire le conoscenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti».
64. L'art. 1, n. 2, precisa infine che «questo tipo di formazione odontoiatrica comprende nel suo intero ciclo almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, dedicati alle materie riportate nell'allegato, effettuati in un'università, in un istituto superiore riconosciuto di livello equivalente, o sotto il controllo di un'università».
65. E' opportuno osservare che, pur se tale disposizione fissa una durata totale di cinque anni per gli studi necessari all'acquisizione di una formazione odontoiatrica, la stessa tace sul tempo dedicato, nel corso di detto periodo, ad ogni materia indicata nell'allegato della direttiva sul coordinamento.
66. Fra i tre gruppi di materie risultanti nell'allegato, solo il gruppo c), intitolato «Materie specificamente odontostomatologiche», rientra in una formazione specificamente dentistica. I gruppi a) e b), intitolati «Materie di base» e «Materie medico-biologiche e materie mediche generali», comprendono materie il cui apprendimento è necessario ai fini dell'esercizio della medicina così come dell'attività odontoiatrica. Orbene, l'art. 1, n. 2, nulla dice in merito ad un'eventuale durata minima che dovrebbe essere dedicata alle discipline squisitamente odontoiatriche.
67. Il testo che precede l'elencazione delle materie contiene una semplice precisazione, da cui risulta che il programma di studi per il conseguimento del titolo di dentista deve comprendere almeno tali materie.
68. Stante il silenzio della direttiva sulla durata della formazione che deve essere consacrata dagli Stati membri a ogni materia o gruppo di materie, nulla vieta dunque una formazione, comprendente le materie di cui al gruppo c) dell'allegato, limitata ad una durata inferiore ai cinque anni previsti dall'art. 1, n. 2, della direttiva sul coordinamento.
69. In tale ipotesi, le autorità italiane avrebbero il diritto di mantenere una seconda formazione che consti di sei anni di formazione di medico e di tre anni di specializzazione in odontoiatria.
70. Una tale lettura della direttiva sul coordinamento incontra tuttavia vari ostacoli.
71. Non si può infatti ignorare che la formazione prevista dall'art. 1, n. 2, della direttiva sul coordinamento è espressamente qualificata quale «formazione odontoiatrica», il che presuppone che ciascuno dei cinque anni di studi teorici e pratici che la compongono sia dedicato ad un significativo insegnamento di materie relative all'attività di dentista.
72. Inoltre, la lettura del governo italiano mi pare contraria ad un'interpretazione uniforme della direttiva sul coordinamento, peraltro indispensabile tenuto conto del suo oggetto, vale a dire la sanità pubblica. Sarebbe aleatorio rimettere al libero apprezzamento degli Stati membri la cura di determinare, nell'ambito della durata di studi imposta da tale direttiva, come deve essere suddiviso il tempo fra le materie specificamente odontoiatriche e le altre. Nessun elemento consentirebbe di escludere, a priori, che la parte riservata allo studio delle materie specificamente odontoiatriche sia congruamente ridotta.
73. Allo stato del diritto italiano, coesistono due tipi di formazione che sfociano in un diritto di accesso e di esercizio identico della medesima attività così come allo stesso riconoscimento dei titoli corrispondenti nel territorio della Comunità. Ci si può interrogare in merito alla legittimità della coesistenza di formazioni che, a dispetto del fatto che le relative durate siano anch'esse sensibilmente differenti, conducono così a condizioni di accesso, esercizio e di riconoscimento identiche.
74. Tenuto conto di quanto sopra, e in assenza di un'indicazione precisa fornita dal testo sull'organizzazione dell'insegnamento nell'ambito dei cinque anni, occorre interpretare l'art. 1, n. 2, della direttiva sul coordinamento nel senso che esso prescrive agli Stati membri l'obbligo di suddividere l'insegnamento delle materie del gruppo c), figuranti nell'allegato di tale direttiva, sull'intera durata legale prevista da detto articolo. Di conseguenza, ritengo sia opportuno accogliere il ricorso predisposto a tale riguardo dalla Commissione.
V Sulle spese
75. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, le spese devono essere sopportate dalla parte soccombente se l'altra parte lo richiede. Tuttavia, secondo l'art. 69, n. 3, primo comma, la Corte può decidere che ciascuna parte sopporti le propie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché la Commissione e la Repubblica italiana sono rimaste parzialmente soccombenti nei loro motivi, occorre concludere che siano condannate a sopportare ciascuna le proprie spese.
Conclusione
76. Tenuto conto di tali considerazioni, propongo alla Corte di dichiarare che:
«1) Mantenendo un sistema di formazione per l'accesso alla professione di dentista, che limita a tre anni di studi la formazione in odontoiatria, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, che riguarda il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese».
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