Conclusioni dell avvocato generale
1. Il presente ricorso invita la Corte ad esaminare la legittimità del procedimento adottato dalla Commissione delle Comunità europee per la promozione in grado dei suoi dipendenti.
La Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 1999 in quanto ha dichiarato che il procedimento controverso non garantiva uno «scrutinio comparativo dei meriti» dei candidati, conformemente all'art. 45 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).
I - Contesto normativo
2. L'art. 45, n. 1, dello Statuto dispone quanto segue:
«La promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto.
Il minimo di anzianità è, per i funzionari nominati nel grado iniziale del loro quadro o della loro categoria, di sei mesi a partire dalla loro nomina in ruolo, e di due anni per gli altri funzionari».
3. Nel novembre 1988, la Commissione ha pubblicato una Guida pratica alla procedura di promozione dei dipendenti della Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la «Guida pratica») . In forza di tale Guida pratica, la promozione annuale dei dipendenti della Commissione si svolge secondo una procedura che contempla cinque fasi. Esse possono essere descritte nel modo seguente .
Nella prima fase della procedura l'amministrazione pubblica nel bollettino Informazioni amministrative l'elenco dei dipendenti promovibili nel corso dell'esercizio di promozione considerato. Tale pubblicazione è diretta a consentire agli interessati di segnalare all'amministrazione eventuali errori od omissioni.
Nel corso della seconda fase ciascun direttore generale della Commissione procede, secondo le proprie procedure interne, allo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promovibili del suo ufficio. Il direttore generale formula le proposte di promozione stabilendo un ordine di precedenza e le comunica al comitato per le promozioni.
Durante la terza fase il comitato per le promozioni procede alla selezione dei dipendenti più meritevoli, paragonando i meriti dei candidati secondo un metodo di valutazione adattato al grado di cui si tratta. Il comitato per le promozioni stabilisce così una bozza di «elenco dei dipendenti più meritevoli» che trasmette all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN»). Tale bozza di elenco contempla generalmente un numero di dipendenti che eccede le disponibilità di bilancio.
Nella quarta fase l'APN approva l'elenco dei dipendenti più meritevoli e lo pubblica, in ordine alfabetico, nelle Informazioni amministrative.
Infine nell'ultima fase l'APN decide, basandosi sull'elenco summenzionato, le promozioni e firma le decisioni individuali. L'amministrazione pubblica in seguito l'elenco dei dipendenti promossi nelle Informazioni amministrative.
II - Fatti e procedimento
4. Risulta dal fascicolo che la signora Hamptaux - ricorrente in primo grado - era stata nominata in qualità di dipendente della Commissione il 1° giugno 1973. Essa esercita le sue funzioni alla direzione generale «Personale e amministrazione» (DG IX) e occupa il grado B 3 dal 1° aprile 1992.
5. Nel corso dell'esercizio di promozione 1997, la ricorrente fu proposta dalla sua direzione generale per essere promossa al grado B 2. Nell'ordine di precedenza stabilito dalla DG IX, essa occupava la tredicesima posizione su quattordici candidati .
6. La ricorrente non otteneva tuttavia la promozione auspicata. Essa non veniva iscritta né nell'elenco dei dipendenti più meritevoli né nell'elenco dei dipendenti promossi per l'esercizio 1997 .
Nel corso di tale esercizio, l'APN promuoveva dieci dipendenti della DG IX. Tra questi ultimi, due candidate - la signora B e la signora D - erano già comparse nell'elenco dei dipendenti giudicati più meritevoli per la promozione nel corso dell'esercizio precedente, ma non avevano potuto essere promosse. Gli altri otto candidati erano stati tutti proposti l'anno precedente dalla DG IX ma non erano stati iscritti nell'elenco dei dipendenti più meritevoli.
7. L'8 ottobre 1997, la ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, respinto con decisione 30 gennaio 1998 dalla Commissione.
8. Il 13 maggio 1998, la signora Hamptaux presentava ricorso dinanzi al Tribunale. Essa chiedeva l'annullamento dei due atti, vale a dire la decisione dell'APN che le negava l'iscrizione nell'elenco dei dipendenti più meritevoli per la promozione al grado B 2 per l'esercizio 1997 e la decisione dell'APN che le negava la promozione al grado B 2 per lo stesso esercizio 1997 (in prosieguo: le «decisioni controverse») .
III - La sentenza impugnata
9. Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha sostenuto che, adottando le decisioni controverse, la Commissione aveva violato le disposizioni dell'art. 45, n. 1, dello Statuto . Essa sosteneva che l'APN non aveva proceduto ad un vero scrutinio comparativo dei meriti dei candidati promovibili .
10. Nel suo controricorso, la Commissione ha affermato che le operazioni di promozione per il 1997 si erano svolte conformemente alla procedura definita dalla Guida pratica .
La Commissione ha ricordato che, tra i dieci dipendenti promossi al grado B 2, due candidate erano già comparse nell'elenco dei dipendenti più meritevoli per l'esercizio 1996, ma non avevano potuto essere promosse. Essa ha anche ricordato che gli altri otto candidati erano stati già proposti dalla DG IX nel corso l'esercizio precedente, ma non erano stati iscritti né nell'elenco dei dipendenti più meritevoli né nell'elenco dei dipendenti promossi.
La Commissione ha aggiunto che tali dieci dipendenti beneficiavano di una sorte di «precedenza» sulla ricorrente. Infatti risulterebbe dalla Guida pratica che:
- i candidati che compaiono nell'elenco dei dipendenti più meritevoli nell'ambito di un esercizio di promozione, ma che non hanno potuto essere promossi nel corso di tale esercizio , sono automaticamente iscritti nell'elenco dei dipendenti più meritevoli per l'anno successivo e sono automaticamente promossi, salvo «demeriti»; e che
- i candidati che sono stati proposti dalla loro direzione generale nel corso di un esercizio di promozione, ma che non sono stati iscritti nell'elenco dei dipendenti più meritevoli, sono, salvo «giustificazione contraria e motivata», automaticamente ricompresi l'anno successivo nell'elenco delle proposte redatto dalla loro direzione generale.
11. La ricorrente ha osservato che una tale giustificazione non era ammissibile tenuto conto delle disposizioni dell'art. 45, n.1, dello Statuto . Essa riteneva che lo scrutinio comparativo dei meriti dei candidati, per un determinato esercizio di promozione, non potesse dipendere dal fatto che se i dipendenti fossero già stati proposti per la promozione nel corso di un esercizio precedente.
12. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato la seguente valutazione:
«35 Occorre rammentare, anzitutto che emerge da una giurisprudenza costante che l'APN nel decidere sulle promozioni ha il potere statutario, di operare una scelta in base allo scrutinio per merito comparativo dei candidati promuovibili da effettuarsi secondo il metodo da essa ritenuto più idoneo (v. sentenza della Corte 1° luglio 1976, causa 62/75, de Wind/Commissione, Racc. pag. 1167, punto 17, e sentenze del Tribunale Mergen/Commissione, citata, punto 33, e 6 giugno 1996, causa T-262/94, Baiwir/Commissione, Racc. PI, pag. II-739, punto 65).
36 Per valutare i meriti da prendere in considerazione nell'ambito di una decisione di promozione ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, l'APN dispone quindi di un ampio potere discrezionale e il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi al se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che possono aver determinato il giudizio dell'amministrazione, quest'ultima si sia mantenuta entro limiti non criticabili e non abbia usato il suo potere in modo manifestamente erroneo. Il Tribunale non può pertanto sostituire la sua valutazione delle qualifiche e meriti dei candidati a quella dell'APN (v. sentenze del Tribunale 30 gennaio 1992, causa T-25/90, Schönherr/CES, Racc. pag. II-63, punto 20, 25 febbraio 1992, causa T-11/91, Schloh/Consiglio, Racc. pag. II-203, punto 51, e Baiwir/Commissione, citata, punto 66).
37 Emerge dalla guida [pratica alla procedura di promozione dei dipendenti della Commissione delle Comunità europee] e dai chiarimenti che la Commissione ha fornito all'udienza che i dipendenti che figurano già l'anno precedente nell'elenco dei più meritevoli, compilato dall'APN, ma che non sono stati promossi, figurano automaticamente nell'elenco dei più meritevoli l'anno successivo, a meno che non abbiano demeritato. La Commissione ha aggiunto che, di conseguenza, tali dipendenti sono automaticamente promossi.
38 Occorre esaminare se tale modo di procedere abbia violato i diritti della ricorrente nell'ambito della procedura di promozione.
(...)
41 Emerge dall'art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto, che il dipendente che abbia i requisiti per essere promosso , vale a dire che abbia maturato un minimo di anzianità nel suo grado, ha diritto a che l'APN proceda ad uno scrutinio comparativo dei suoi meriti e dei rapporti informativi di cui è stato oggetto (sentenza del Tribunale 11 giugno 1998, causa T-167/97, Skrikas/Parlamento, Racc. PI, pag. II-857, punto 37).
42 Ne consegue che la ricorrente aveva diritto a che, nell'ambito della procedura di promozione controversa, l'APN procedesse ad uno scrutinio comparativo dei suoi meriti e dei rapporti informativi di cui era stata oggetto.
43 L'art. 45, n. 1, dello Statuto non distingue la situazione dei dipendenti che già figuravano l'anno precedente nell'elenco dei più meritevoli, compilato dall'APN, da quella degli altri dipendenti. Infatti, esso non stabilisce alcun requisito ulteriore rispetto a quello del minimo di anzianità nel grado (sentenza Skrikas/Parlamento, citata, punto 38).
44 Emerge sia dalle memorie depositate dalla Commissione che dai chiarimenti da essa forniti all'udienza che i dipendenti che figuravano l'anno precedente nell'elenco dei più meritevoli, compilato dall'APN, che non erano stati promossi figurano automaticamente nell'elenco dei più meritevoli l'anno seguente e sono automaticamente promossi, a meno che non abbiano demeritato. Di conseguenza, contrariamente all'obbligo che le è imposto dall'art. 45, n. 1, dello Statuto, l'APN non ha proceduto, nell'ambito della procedura di promozione controversa, allo scrutinio comparativo dei meriti della ricorrente e dei rapporti informativi di cui essa era stata oggetto e di quelli dei due dipendenti già iscritti l'anno precedente nell'elenco dei più meritevoli compilato dall'APN, violando così un diritto incontestabile della ricorrente nell'ambito della procedura di promozione.
45 All'udienza la Commissione ha giustificato tale comportamento sostenendo che i meriti della ricorrente erano stati comparati l'anno precedente con quelli di tutti i suoi colleghi. Essa ha aggiunto che le proposte dell'anno precedente hanno creato nei dipendenti proposti una legittima aspettativa. Infine, essa ha sottolineato con insistenza che il fatto di essere stato iscritto dall'APN nell'elenco dei più meritevoli è considerato dalla Commissione come un diritto quesito per i più meritevoli che non sono stati promossi l'anno precedente e che non hanno demeritato.
46 A tal proposito, il Tribunale rammenta che i dipendenti hanno diritto a che nell'ambito della procedura di ciascuna promozione, l'APN proceda ad uno scrutinio comparativo dei loro meriti e dei rapporti di cui essi sono stati oggetto. Tale diritto è tanto più importante in quanto i dipendenti che hanno avuto maggior merito l'anno precedente non sono necessariamente gli stessi l'anno seguente. Parimenti, la Commissione non ha dimostrato nemmeno che i meriti della ricorrente siano stati raffrontati per l'esercizio di promozione 1996 con quelli dei dipendenti più meritevoli dell'anno 1996.
47 Il Tribunale non può neanche accogliere gli argomenti della Commissione secondo i quali il principio di legittimo affidamento sarebbe applicabile nel caso di specie. Il diritto alla tutela del legittimo affidamento giova a qualsiasi soggetto che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione comunitaria, fornendogli precise assicurazioni, ha fatto nascere in lui fondate aspettative (sentenza del Tribunale 30 settembre 1998, causa T-43/97, Adine-Blanc/Commissione, RaccPI, pag. II-1683, punto 31, e la giurisprudenza che ad essa si riferisce). Tuttavia, le promesse che non tengono conto delle disposizioni statutarie non possono suscitare il legittimo affidamento del loro destinatario (sentenza della Corte 6 febbraio 1986, causa 162/84, Vlachou / Corte dei conti, Racc. pag. 481, punto 6, e sentenza del Tribunale 27 marzo 1990, causa T-123/89, Chomel/Commissione, Racc. pag. II-131, punto 30).
48 Di conseguenza, anche se la Commissione avesse dato assicurazioni ai dipendenti che figuravano l'anno precedente nell'elenco dei più meritevoli, tali assicurazioni sarebbero manifestamente illegittime e non potrebbero creare un legittimo affidamento nei detti dipendenti. Del resto, la Commissione non ha asserito di aver dato loro assicurazioni precise che abbiano potuto creare un legittimo affidamento. Al contrario, è pacifico che almeno in occasione della pubblicazione di tale elenco nel 1997, c'è stato un avviso secondo il quale i dipendenti iscritti su tali elenchi e non promossi in tale data non [godrebbero] di un diritto a figurare d'ufficio sugli elenchi successivi (v. Bollettino Informazioni amministrative n. 998 dell'8 agosto 1997, pag. 4).
49 Quanto all'argomento secondo il quale i dipendenti figuranti l'anno precedente nell'elenco dei più meritevoli, compilato dall'APN, avrebbero un diritto quesito ad essere promossi l'anno successivo salvo che abbiano demeritato, occorre rammentare che lo Statuto non conferisce affatto un diritto alla promozione, neanche ai dipendenti che soddisfano tutti i requisiti per poter essere promossi (v. sentenze del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-3/92, Latham/Commissione, Racc.PI pag. II-83, punto 50, 30 novembre 1995, causa T-507/93, Branco/Corte dei Conti, RaccPI, pag. I-797, punto 28, e Baiwir/Commissione, citata, punto 67).
50 Emerge da quanto sopra che la procedura di promozione controversa è viziata da un'irregolarità configurante un vizio sostanziale in quanto non si è proceduto allo scrutinio per merito comparativo dell'interessato e dei due dipendenti che figuravano l'anno precedente nell'elenco dei più meritevoli compilato dall'APN, prescritto dall'art. 45, n. 1, dello Statuto (v. sentenza del Tribunale 21 novembre 1996, causa T-144/95, Michaël/Commissione, Racc. PI, pag. II-1429, punto 62)».
13. Di conseguenza, il Tribunale, senza esaminare gli altri addebiti formulati dalla ricorrente , ha annullato la decisione della Commissione recante diniego di promuovere l'interessata al grado B 2 nell'ambito dell'esercizio di promozione del 1997.
IV - Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale
14. Con il presente ricorso, la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e, nel decidere nel merito della controversia, di respingere il ricorso presentato dalla ricorrente. In subordine, la Commissione invita la Corte a rinviare la causa dinanzi al Tribunale e a riservarsi sulle spese.
15. La signora Hamptaux, da parte sua, conclude per il rigetto del ricorso e la condanna della Commissione alle spese del presente grado del giudizio.
16. A sostegno del suo ricorso, la Commissione fa valere un unico motivo, relativo alla mancanza di motivazione della sentenza impugnata e ad un errore di diritto.
Sul motivo unico, relativo ad una mancanza di motivazione e ad un errore di diritto
Argomenti della Commissione
17. La Commissione afferma che la sentenza impugnata è viziata da una motivazione contraddittoria e da un errore di diritto. Infatti, esisterebbe una contraddizione tra:
a) l'affermazione del Tribunale secondo la quale la procedura definita dalla Guida pratica non garantisce uno «scrutinio comparativo dei meriti» dei candidati in quanto i «residuati» compaiono automaticamente nell'elenco dei dipendenti più meritevoli, e
b) la constatazione del Tribunale secondo la quale, in forza del procedimento controverso, i «residuati» sono iscritti nell'elenco dei dipendenti più meritevoli solo a condizione di non avere «demeritato».
La Commissione precisa che il termine «demeritare» significa che non sarebbe più giustificato che il candidato compaia nell'ordine di precedenza dei dipendenti più meritevoli. Del resto, essa non capisce bene come potrebbe verificare se un dipendente abbia «demeritato» senza fare un confronto con i meriti degli altri candidati promovibili. In tal senso, l'esame del «demerito» sarebbe simile ad uno «scrutinio comparativo dei meriti» ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.
Di conseguenza, la Commissione sostiene che il Tribunale non poteva concludere che i residuati compaiono automaticamente nell'elenco dei dipendenti più meritevoli. Al contrario, risulterebbe dai fatti ammessi dallo stesso Tribunale che l'APN verifica, in ogni caso di specie, se i residuati non abbiano «demeritato» da un esercizio all'altro.
18. La Commissione spiega anche che i residuati beneficiano di una sorte di «presunzione semplice» circa la loro iscrizione nell'elenco dei dipendenti più meritevoli.
Infatti, nella maggior parte dei casi, i dipendenti avrebbero un livello di prestazione relativamente costante nel corso degli anni. Sarebbe pertanto raro che un candidato giudicato «più meritevole» nel corso di un determinato esercizio «demeriti» improvvisamente nell'anno successivo. Inoltre, i meriti di un candidato non si possono valutare in relazione ad un solo anno, ma dovrebbero necessariamente essere valutati su un lasso di tempo più lungo - salvo favorire indebitamente i dipendenti che si limitino a fare sforzi puntuali durante gli esercizi nel corso dei quali possono sperare in una promozione.
Di conseguenza, la Commissione ritiene che sia giustificato, e persino necessario, che l'APN, quando procede allo «scrutinio comparativo dei meriti» previsti dall'art. 45 dello Statuto, prenda in considerazione il fatto che un candidato sia già comparso nell'elenco dei dipendenti più meritevoli nel corso dell'esercizio precedente.
Discussione
19. Preliminarmente, si deve osservare che i due addebiti formulati dalla Commissione nei confronti della sentenza impugnata - motivazione contraddittoria ed errore di diritto - si basano su un argomento comune.
Sostanzialmente la Commissione contesta al Tribunale di aver dichiarato che la procedura definita dalla Guida pratica viola i requisiti dell'art. 45 dello Statuto in quanto i residuati sono automaticamente iscritti nell'elenco dei dipendenti più meritevoli e sono automaticamente promossi, salvo «demeriti». La Commissione afferma che tale conclusione è errata e contraddittoria in quanto, ai sensi della Guida pratica, l'APN verifica in ciascun caso se i residuati non abbiano «demeritato». Infatti, la Commissione ritiene che l'esame del «demerito» equivalga ad uno «scrutinio comparativo dei meriti» dei candidati .
20. L'art. 45, n. 1, dello Statuto impone all'APN un obbligo essenziale nel corso di ogni procedura di promozione. Esso prescrive che l'amministrazione proceda ad uno scrutinio «comparativo» dei meriti dei dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi nonché dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto.
L'utilizzo del termine «comparativo» all'art. 45 presuppone che l'amministrazione proceda ad un'analisi globale dei meriti dei candidati promovibili per mettere in evidenza le analogie, le somiglianze o le differenze che li caratterizzano. Esso presuppone così, oltre ad una valutazione intrinseca delle qualità di ogni candidato, un «confronto» dei loro meriti e rapporti rispettivi per identificare il dipendente o i dipendenti che è giustificato promuovere. In forza dell'art. 45 dello Statuto, l'APN è pertanto tenuta, nel corso di ogni procedura di promozione, a stabilire i meriti di ogni candidato rispetto ai meriti degli altri candidati promovibili.
21. Il requisito di uno scrutinio «comparativo» dei meriti non esclude che l'APN possa prendere in considerazione il fatto che un candidato sia già comparso nell'elenco dei dipendenti più meritevoli nel corso di un esercizio precedente.
Infatti, come risulta da una giurisprudenza costante «(...) per procedere all'esame dei meriti previsto dall'art. 45 dello Statuto l'APN non è tenuta a basarsi unicamente sui rapporti informativi dei candidati, ma può fondare la sua valutazione su altri aspetti dei loro meriti, come altre informazioni riguardanti la loro posizione amministrativa e personale (...)» .
A tal proposito, l'iscrizione di un candidato nell'elenco dei dipendenti più meritevoli nel corso di un esercizio precedente fa parte manifestamente dei diversi «aspetti» dei meriti professionali dell'interessato. Inoltre, come sottolineato dalla Commissione, i meriti di un candidato non possono valutarsi in relazione ad un solo anno, ma devono ragionevolmente essere valutati su un arco di tempo più lungo.
22. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, ritengo che l'esame del «demerito», nella procedura organizzata dalla Guida pratica, non si identifichi con uno scrutinio «comparativo» dei meriti dei candidati ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.
Infatti, come messo in evidenza dalla signora Hamptaux , il termine «demerito» presuppone unicamente una valutazione individuale delle qualità del candidato. Esso comporta un confronto delle prestazioni professionali dell'interessato con le proprie prestazioni precedenti, per verificare se sia possibile riconoscergli qualità di un livello almeno pari a quelle di cui ha dato prova nel corso degli esercizi precedenti. L'esame del «demerito» è pertanto limitato all'analisi del comportamento dell'interessato, considerato di per sé. Esso non impone all'APN di confrontare i meriti del residuato con i meriti degli altri candidati promovibili.
23. La tesi della Commissione secondo la quale il procedimento controverso garantisce uno scrutinio «comparativo» dei meriti dei candidati non è peraltro suffragata né dal disposto della Guida pratica né dai fatti della presente controversia.
24. Infatti, la Guida pratica non contiene nessuna indicazione che consenta di provare che l'APN, quando esamina il «demerito» eventuale di un residuato, procede anche ad un confronto dei meriti dell'interessato con quelli degli altri candidati promovibili.
In tal senso, quanto alle proposte di promozione formulate dai direttori generali (seconda fase del procedimento controverso), la Guida pratica si limita a precisare:
«Occorre sottolineare inoltre - e si tratta di una prassi costante richiesta dai Comitati di promozione - che, salvo giustificazione contraria e motivata, i candidati proposti nell'elenco della direzione generale e non promossi sono ricompresi nello stesso ordine l'anno successivo» .
Analogamente, quanto alla costituzione della bozza di elenco dei dipendenti più meritevoli (terza fase del procedimento controverso), la Guida pratica indica che i comitati di promozione «(...) riportano normalmente nell'elenco, senza discussione, i "più meritevoli" dell'anno precedente che non erano stati promossi» .
Vero è che le summenzionate riserve espresse dalla Guida pratica - mediante espressioni come «salvo giustificazione contraria o motivata» o «normalmente» - possono lasciare supporre che la Commissione verifichi in ciascun caso se i meriti dei residuati non si siano «svalutati» da un esercizio all'altro. Per contro, esse non offrono nessuna garanzia che l'APN proceda, conformemente all'art. 45 dello Statuto, ad un confronto dei meriti dei residuati con quelli degli altri candidati.
25. I fatti della presente controversia confermano anch'essi la mancanza di uno «scrutinio comparativo dei meriti» nella procedura organizzata dalla Guida pratica.
Ricorderò che, nel corso dell'esercizio controverso, l'APN ha promosso dieci dipendenti della DG IX. Tra costoro, due candidate - la signora B. e la signora D. - erano già comparse nell'elenco dei dipendenti più meritevoli nel corso dell'esercizio precedente, senza tuttavia essere promosse. Gli altri otto candidati erano stati tutti proposti l'anno precedente dalla loro direzione generale, ma non erano stati iscritti nell'elenco dei dipendenti più meritevoli.
Orbene, è pacifico che l'APN ha adottato le sue decisioni di promozione senza procedere ad un confronto dei meriti della ricorrente con quelli della signora B. e della signora D.
Infatti, dinanzi al Tribunale, la Commissione non ha affatto negato la mancanza di uno scrutinio comparativo dei meriti e dei rispettivi rapporti informativi della ricorrente con quelli delle due candidate già citate . Al contrario, essa si è limitata a ricordare che, conformemente alla Guida pratica, la signora B. e la signora D. erano state automaticamente iscritte nell'elenco dei dipendenti più meritevoli nel corso dell'esercizio 1997 .
Il Tribunale ha, peraltro, accertato tale elemento di fatto al punto 44 della sentenza impugnata. Esso ha dichiarato:
«Come risulta [dal fascicolo] i [residuati] compaiono automaticamente nell'elenco dei più meritevoli l'anno successivo e sono automaticamente promossi, salvo demeriti. Di conseguenza, in contrasto con l'obbligo impostole dall'art. 45, n. 1, dello Statuto, l'APN non ha proceduto, nell'ambito della procedura di promozione controversa, allo scrutinio comparativo dei meriti della ricorrente (...) con quelli dei due dipendenti già iscritti l'anno precedente nell'elenco dei più meritevoli (...)» .
Al punto 50 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso «(...) che la procedura di promozione controversa è affetta da una irregolarità costitutiva da un vizio sostanziale, in quanto non è stato effettuato lo scrutinio comparativo dei meriti dell'interessata e dei due dipendenti che comparivano l'anno precedente nell'elenco dei più meritevoli (...)» .
26. Sulla base delle considerazioni che precedono, ritengo quindi che l'esame del «demerito», nella procedura organizzata dalla Guida pratica, non equivalga ad uno «scrutinio comparativo dei meriti» dei candidati ai sensi dell'art. 45 dello Statuto. In particolare, la Commissione non ha dimostrato che l'APN, quando verifica il «demerito» eventuale di un residuato, proceda ad un confronto dei meriti e dei rapporti informativi di tutti i dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi.
27. Di conseguenza, la conclusione del Tribunale, in base alla quale il procedimento controverso non garantisce l'osservanza dei requisiti stabiliti dall'art. 45 dello Statuto, non è viziata né da una motivazione contraddittoria né da un errore di diritto.
28. Pertanto propongo alla Corte di respingere il ricorso in quanto non fondato.
Sulle spese
29. Ai sensi degli artt. 69, n. 2, e 118 del regolamento di procedura della Corte la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese, conformemente alle conclusioni in tal senso della ricorrente.
Conclusione
30. Alla luce della considerazione che precedono, propongo alla Corte di:
1) respingere il ricorso;
2) condannare la Commissione alle spese del presente grado del giudizio.
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