Conclusioni dell avvocato generale
1. Il presente procedimento pregiudiziale concerne la compatibilità con l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) di accordi di acquisto esclusivo conclusi in Finlandia da un fornitore di carburanti petroliferi con riferimento all'esercizio di stazioni di servizio. La principale questione sollevata è se gli effetti di taluni accordi, che all'epoca della controversia nella causa principale potevano essere liberamente disdetti, salvo unicamente un breve termine di preavviso, possano essere valutati separatamente rispetto agli altri accordi a tempo determinato del fornitore in questione. Nessun quesito, peraltro, è stato formulato riguardo alla questione se detti accordi, qualora colpiti dal divieto contenuto nell'art. 81, n. 1, CE, possano beneficiare dell'apposita esenzione per categoria della Commissione, che era applicabile al momento dei fatti .
I - Ambito normativo e fattuale
2. In data 7 e 15 ottobre 1986, la Yötuuli Ky, già M. Jukkola Ky, concludeva con la Kesoil Oy, successivamente divenuta la Neste Markkinointi Oy, un accordo di cooperazione e commercializzazione in riferimento all'esercizio di una stazione di servizio. L'accordo prevedeva che la Yötuuli Ky diventasse membro della catena Kesoil Oy e fosse tenuta a vendere, presso la stazione di servizio, esclusivamente prodotti petroliferi ed altri prodotti speciali distribuiti da quest'ultima. L'accordo veniva concluso per la durata di 10 anni, rinnovabile per periodi ulteriori di cinque anni, salvo risoluzione ad opera di ciascuna delle parti contraenti. Il preavviso di risoluzione doveva essere dato sei mesi prima della scadenza del termine del contratto così concluso. Tuttavia, era anche previsto che, una volta superato il termine di 10 anni, l'acquirente fosse autorizzato, in qualunque momento, a recedere dal contratto previo preavviso di un anno.
3. Con lettera 23 giugno 1998 la Yötuuli Ky informava la Neste Markkinointi Oy della sua intenzione di porre fine all'acquisto di carburante conformemente a quanto previsto dall'accordo, con effetto a partire dal 1° luglio 1998 . La Neste Markkinointi Oy (in prosieguo: «l'attrice» o la «Neste») promuoveva successivamente un'azione innanzi il Käräjäoikeus (Tribunale di primo grado) di Tampere contro la Yötuuli Ky ed i suoi soci responsabili (di seguito congiuntamente indicati come «i convenuti»), al fine di ottenere il risarcimento danni pari a FIM 530 000 per inadempimento contrattuale costituito dall'aver risolto l'accordo senza il prescritto preavviso di un anno.
4. Nella loro difesa i convenuti hanno sostenuto che l'obbligo di acquisto esclusivo è contrario all'art. 81, n. 1, CE. Essi hanno affermato che meno del 5% degli operatori proprietari in Finlandia è esente da detto obbligo, che l'accesso al mercato finlandese è ristretto anche dalla scarsità di rivenditori indipendenti e che l'attuale elevata densità di punti vendita nel paese restringe ulteriormente tale accesso. Inoltre, a loro avviso, l'art. 10 del regolamento 1984/83 non sarebbe applicabile all'accordo, poiché, una volta tacitamente rinnovato dopo l'iniziale periodo di 10 anni, esso deve considerarsi come concluso per una «durata indeterminata» ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. c), di detto regolamento. L'accordo sarebbe quindi nullo secondo quanto previsto dall'art. 81, n. 2, CE.
5. L'attrice ha contestato tale argomento. Essa ha sostenuto che un obbligo di acquisto esclusivo dovrebbe essere proibito esclusivamente qualora risulti chiaro che, in conseguenza dell'effetto cumulativo degli accordi in questione, i concorrenti nazionali o stranieri non possono accedere al mercato interessato e qualora l'effetto di quegli accordi e di altri simili sulla compartimentazione del mercato sia rilevante. Mentre 573 delle 1799 stazioni di servizio complessive operanti in Finlandia in data 31 dicembre 1997 appartenevano alla catena della Neste, e nonostante essa possedesse il 33,5% del mercato finlandese della benzina e il 44,2% di quello del diesel, sino al luglio 1998 solo 27 dei contratti di vendita da essa stipulati contenevano la clausola sulla durata di cui trattasi. Le 27 stazioni di servizio interessate erano in genere di piccole dimensioni e costituivano rispettivamente solo il 2,48% e l'1,07% del mercato finlandese della benzina e del diesel. Di conseguenza, essa ha sostenuto che l'accordo con la Yötuuli Ky non può aver avuto alcun rilevante effetto di isolamento e che qualunque limitazione all'accesso al mercato finlandese non è risultata dalle clausole di acquisto esclusivo incluse negli accordi relativi alla stazione di servizio. Nel mercato della fornitura di carburanti petroliferi la concorrenza opera [infatti] principalmente sulla base dei prezzi.
6. Il Käräjäoikeus di Tampere (in prosieguo: «il giudice a quo»), nella sua ordinanza di rinvio 1° giugno 1999, considera che il «livello di dipendenza generato dal complesso [di accordi di acquisto esclusivo nel mercato finlandese delle stazioni di servizio] è rilevante». Tuttavia, esso sottolinea che rimane controversa fra le parti la questione se l'accesso al mercato sia realmente ostacolato. Riferendosi alla giurisprudenza della Corte Brasserie de Haecht e Delimitis, esso rileva che un accordo di acquisto esclusivo viola l'art. 81, n. 1, CE solo se, tenuto conto del contesto economico e giuridico, impedisce l'accesso al mercato o rende difficile l'incremento della quota nello stesso già esistente . A questo riguardo, occorre verificare se l'accordo sia parte di un complesso di accordi analoghi il cui effetto cumulativo è di restringere la concorrenza. In secondo luogo, «l'accordo deve avere un effetto rilevante sull'isolamento del mercato causato dal complesso». A suo avviso, la «portata dell'incidenza del singolo accordo dipende dalla posizione delle parti contraenti sul mercato rilevante e dalla durata dell'accordo».
7. Il giudice a quo considera che la controversia dinanzi ad esso pendente richieda che venga deciso se «il divieto basato sull'effetto cumulativo di un complesso di accordi si applichi anche all'accordo di cui trattasi». Questo fa sorgere il problema di determinare se gli effetti sulla concorrenza di accordi di un singolo fornitore debbano essere valutati globalmente o se possano essere considerati separatamente. A suo parere, l'accordo in questione, considerato insieme ad altri accordi che possono essere risolti previo preavviso di un anno, non sembrerebbe avere effetti significativi sull'isolamento del mercato. Esso ritiene che le pronunce del Tribunale di primo grado nelle cause Langnese-Iglo e Shöller, che interpretano la giurisprudenza Delimitis, non siano sufficientemente precise quanto alla questione se sia possibile un'analisi autonoma di taluni accordi . A suo avviso, accordi conclusi per un periodo di diversi anni restringono l'accesso al mercato in maniera decisamente maggiore di quanto possano fare accordi che possono essere disdetti con breve preavviso. Non sarebbe [pertanto] arbitrario trattare simili accordi separatamente per ciò che riguarda l'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE al complesso di accordi di un singolo fornitore. Tuttavia, siffatto criterio può violare il principio della certezza del diritto, che può richiedere che l'applicabilità di un divieto fondato sull'effetto cumulativo di complessi di accordi di acquisto esclusivo sia considerata unicamente in base ad un giudizio globale su tutti gli accordi di ciascun fornitore.
8. Il giudice a quo ha pertanto rivolto alla Corte la seguente questione:
«Se il divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato CE sia applicabile all'accordo di acquisto esclusivo concluso da un fornitore, accordo che il rivenditore può disdire in qualsiasi momento con un preavviso di un anno, qualora tutti gli accordi di acquisto esclusivo conclusi da detto fornitore, considerati singolarmente, o congiuntamente all'insieme degli accordi analoghi conclusi da tutti i fornitori, abbiano un effetto sensibile sulla chiusura del mercato, ma laddove gli accordi di durata simile a quella dell'accordo in questione rappresentino solo una minima parte di tutti gli accordi di acquisto esclusivo del medesimo fornitore, stipulati per la maggior parte a tempo determinato per un periodo di oltre un anno».
II - Osservazioni
9. Osservazioni scritte ed orali sono state presentate dalla Neste, dalla Repubblica francese e dalla Commissione.
10. La Neste sottolinea nelle sue osservazioni orali che nessun quesito concernente la possibile applicazione di un'esenzione per categoria è sorto nella presente causa. Essa sostiene che la concorrenza nel mercato della fornitura al dettaglio di carburanti in Finlandia è limitata ai prezzi fra marche. Riferendosi principalmente alla giurisprudenza Delimitis, essa afferma che gli accordi del tipo di cui trattasi non hanno alcun effetto o, al massimo, hanno solo un'incidenza minima sulla concorrenza in detto mercato. Il diritto incondizionato, subordinato ad un preavviso di un anno, di risolvere un contratto è perfettamente ragionevole poiché concede tanto al rivenditore quanto al fornitore un adeguato lasso di tempo durante il quale predisporre in modo graduale il cambiamento. Esso consente al primo una reale libertà di cambiare i fornitori, dando allo stesso tempo all'attuale fornitore la possibilità di poter recuperare gli investimenti, spesso ingenti, fatti nella stazione per conto del rivenditore, o i costi sopportati nell'ambito della fornitura a quest'ultimo di materiali o prestiti a tasso ridotto.
11. La Repubblica francese suggerisce che la Corte riformuli il quesito posto in modo da verificare se un contratto contenente una clausola che dispone il tacito rinnovo sia necessariamente da considerarsi come concluso «a tempo indeterminato» e, in caso affermativo, quali siano le conseguenze di dette clausole sull'accesso al mercato. A suo avviso, ai fini dell'applicazione del regolamento 1984/83, il tacito rinnovo non dovrebbe invariabilmente essere equiparato ad una durata indeterminata. Nel corso dell'udienza, il suo rappresentante ha sottolineato che gli organi giurisdizionali nazionali devono poter essere liberi di stabilire i reali effetti sulla concorrenza di contratti contenenti clausole di riconduzione tacita; se il termine di preavviso richiesto è ragionevole, dette clausole possono addirittura promuovere, anziché restringere, la concorrenza. Richiedere in tutti i casi un esame globale di un complesso di accordi di un fornitore limiterebbe l'autonomia delle corti nazionali e ignorerebbe i potenziali effetti benefici per la concorrenza di contratti tacitamente rinnovabili, in cui la possibilità di cambiare fornitore rimane sempre esperibile in concreto. La Repubblica francese sostiene che i giudici nazionali dovrebbero essere autorizzati a tenere conto della diversità delle situazioni potenziali. Un contratto tacitamente rinnovabile, concluso per un periodo breve di uno o due anni, potrebbe facilitare un maggior ricambio di fornitori rispetto ad un contratto a tempo determinato di quattro o cinque anni. Tuttavia, laddove un contratto debba essere considerato come concluso a tempo indeterminato, la Repubblica francese sostiene che il semplice fatto che la categoria di contratti a cui appartiene può rappresentare solo una piccola porzione dei contratti di acquisto esclusivo conclusi da un singolo fornitore non giustificherebbe una valutazione separata degli effetti di detto contratto sulla concorrenza.
12. La Commissione osserva che la circostanza che gli effetti sulla concorrenza di un singolo contratto o di un complesso di contratti sono relativamente privi di rilevanza non significa che detto contratto o complesso di contratti non rientri nell'ambito di applicazione dell'arti. 81, n. 1, CE. A suo avviso, la questione fondamentale è se tali contratti abbiano lo stesso effetto sulla concorrenza rispetto agli altri contratti del medesimo fornitore. Secondo la Commissione il separare fra loro i contratti di un singolo fornitore risulterebbe arbitrario, andrebbe contro il criterio adottato dalla Corte nella giurisprudenza Delimitis e, inoltre, è stato espressamente escluso dal Tribunale di primo grado nelle pronunce Langnese-Iglo e Shöller . Mentre solo il giudice a quo può valutare gli effetti del contratto di cui è causa sul mercato finlandese, il rappresentante della Commissione ha sostenuto in udienza che i contratti tacitamente rinnovabili hanno probabilmente una durata maggiore e, quindi, rappresentano una maggiore minaccia per la concorrenza rispetto a contratti conclusi per un periodo determinato, poiché la data di scadenza prefissata di questi ultimi induce il rivenditore a esaminare la possibilità di cambiare i fornitori.
III - Analisi
A - L'esenzione per categoria
13. Come appare chiaramente dall'ordinanza di rinvio, il giudice a quo ha chiesto solo se l'accordo di cui trattasi violi l'art. 81, n. 1, CE. Nondimeno, risulta anche che i convenuti hanno sostenuto che, laddove tale divieto trovi applicazione, l'accordo non può beneficiare dell'esenzione per categoria di taluni contratti per stazioni di servizio prevista dal Titolo III del regolamento n. 1984/83, vigente nel giugno 1998 quando i convenuti hanno notificato il loro recesso dal contratto . Nessun quesito è stato posto quanto all'applicabilità dell'esenzione per categoria dal momento che il giudice a quo sembra aver ritenuto che essa non si applichi. Tuttavia, la Commissione e la Repubblica francese hanno presentato osservazioni scritte a questo riguardo. La Neste non le ha prese in considerazione.
14. L'art. 10 del regolamento 1984/83 dispone l'esenzione dall'applicazione dell'art. 81 CE per «accordi ai quali partecipano solo due imprese e nei quali l'una, il rivenditore, si impegna nei riguardi dell'altra, il fornitore, in cambio della concessione di vantaggi economici o commerciali, ad acquistare esclusivamente dal fornitore determinati carburanti per autoveicoli a base di prodotti petroliferi o determinati combustibili a base di prodotti petroliferi specificati nell'accordo, destinati alla rivendita in una stazione di servizio specificata nell'accordo». L'art. 12, n. 1, lett. c), prevede però che detta esenzione non trova applicazione quando «l'accordo sia concluso per una durata indeterminata o superiore a 10 anni» (il corsivo è il mio). Il quesito che potrebbe essere sollevato in questo caso è se un accordo concluso per 10 anni e successivamente rinnovabile automaticamente per periodi ulteriori di cinque anni costituisca, in mancanza di preavviso di risoluzione, un accordo di «durata indeterminata» sia conseguentemente escluso dall'applicazione dell'esenzione ai sensi dell'art. 10 del regolamento 1984/83.
15. Benché inizialmente fosse mia opinione che, al fine di fornire la risposta più completa ed utile al giudice a quo, sarebbe stato necessario prendere in considerazione la possibilità di applicare il regolamento 1984/83, le osservazioni categoriche della Neste presentate in udienza mi hanno convinto diversamente che l'esenzione per categoria non rileva nel caso in esame . In tali circostanze non sarebbe appropriato, a mio parere, per la Corte, quanto meno in assenza di un quesito sollevato dal giudice a quo, accertare se un contratto quale quello di cui trattasi possa essere considerato di «durata indeterminata» ai sensi del regolamento 1984/83 e quindi escluso dal beneficio dell'esenzione per categoria .
B - L'art. 81, n. 1, CE e gli accordi di acquisto esclusivo
16. Il quesito del giudice a quo presuppone che l'insieme degli accordi di acquisto esclusivo stipulati dalla Neste, considerati di per sé o congiuntamente ai paralleli insieme di accordi analoghi conclusi dagli altri fornitori di carburanti petroliferi in Finlandia, abbia effetti rilevanti sulla chiusura del mercato. Il giudice a quo ha accertato l'esistenza di tali effetti alla luce della giurisprudenza della Corte Brasserie de Haecht e Delimitis . Esso non ha tuttavia ancora definitivamente stabilito se l'accesso al mercato sia realmente impedito o se i contratti di cui trattasi contribuiscano in modo significativo agli effetti di isolamento prodotti dal complesso degli accordi della Neste. Piuttosto, esso desidera appurare, in via preliminare, se sia consentito considerare separatamente, nell'applicare l'art. 81 CE, taluni accordi di un fornitore. Al fine di dare una risposta a tale quesito, è utile richiamarci ai principali elementi della giurisprudenza.
i) La giurisprudenza rilevante
17. Nella causa Brasserie de Haecht l'ambito fattuale era costituito dalla contemporanea esistenza di un gran numero di accordi di acquisto esclusivo imposti da un ristretto numero di produttori di birra belgi. Alla Corte era stato chiesto se, ai fini dell'art. 81 CE, dovessero essere presi in considerazione il contesto economico dell'intero mercato o gli effetti di particolari accordi di cui trattavasi, considerati isolatamente. Essa ha stabilito che gli effetti sulla concorrenza di un accordo di acquisto esclusivo dovevano essere valutati «nell'ambito in cui essi si producono, cioè nel contesto economico e giuridico» dell'accordo . Ciò poiché «sarebbe inutile vietare accordi (...) a motivo dei loro effetti se questi dovessero venire separati dal mercato nel quale si manifestano e non potessero venire valutati che separatamente dagli altri effetti, convergenti o meno, in mezzo ai quali essi si producono» . Allo scopo di determinare se un accordo ricada realmente nel campo di applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, [la Corte] ha affermato che «[L']esistenza di contratti analoghi può essere presa in considerazione (...) qualora il complesso dei contratti di questo genere sia atto a limitare la libertà del commercio» (il corsivo è mio) .
18. La Corte non ha, quindi, adottato una posizione specifica quanto all'applicabilità dell'art. 81 CE agli accordi di acquisto esclusivo. Essa non ha mai formalmente sostenuto che tali accordi hanno per «oggetto» la restrizione della concorrenza, ma si è piuttosto soffermata sulla questione se, considerati nella globalità del loro ambito economico e giuridico, il loro effetto sia di restringere la concorrenza. La medesima concezione si ritrova nella pronuncia storica del 1966 nella causa Société Technique Minière c. Machinenbau Ulm in cui la Corte, consapevole dei potenziali effetti benefici per la concorrenza delle restrizioni verticali in contratti di fornitura, in termini di facilitazione della penetrazione nel mercato, ha affermato che, affinché una «clausola che concede un diritto esclusivo di vendita» in una zona geografica determinata (nel caso di specie, un intero Stato membro) «debba considerarsi vietata in ragione del suo oggetto o del suo effetto, si devono considerare in ispecie la natura e la quantità, limitata o meno, dei prodotti che costituiscono oggetto dell'accordo, la posizione e l'importanza del concedente e quella del concessionario sul mercato dei prodotti di cui trattasi, il carattere isolato dell'accordo litigioso o, al contrario, la sua posizione in un complesso di accordi, il rigore delle clausole destinate a garantire l'esclusiva o, al contrario, le possibilità lasciate ad altri concorrenti commerciali degli stessi prodotti, attraverso ri-esportazioni ed importazioni parallele» . Sin dalle origini del diritto comunitario della concorrenza la Corte ha dunque sottolineato l'importanza di un'analisi dinamica e contestuale. Tale impostazione è stata da essa decisamente confermata e sviluppata più recentemente nella sentenza Delimitis, relativa al mercato tedesco della birra.
19. In detta sentenza la Corte ha fornito in primo luogo un quadro di insieme, lungi dall'essere negativo per quel che riguarda il loro oggetto, della natura degli accordi di acquisto esclusivo :
«I contratti di fornitura di birra prevedono, in generale, che il fornitore concede al rivenditore taluni vantaggi economici e finanziari, come la concessione di prestiti a condizioni agevolate, l'affitto di locali per la gestione del pubblico esercizio e la messa a disposizione di installazioni tecniche, mobilio ed altre attrezzature necessarie alla gestione dell'esercizio. Come contropartita di questi vantaggi, il rivenditore si impegna, di norma, a rifornirsi per quanto riguarda i prodotti considerati nel contratto esclusivamente dal fornitore per un certo periodo. A questo impegno di acquisto esclusivo si aggiunge di norma il divieto di vendere prodotti concorrenti nell'esercizio concesso in affitto dal fornitore.
La conclusione di questi contratti presenta per il fornitore il vantaggio di assicurarsi uno smercio sicuro, in quanto, tenuto conto dell'obbligo di acquisto esclusivo e del divieto di concorrenza imposto al rivenditore, quest'ultimo concentra i suoi sforzi di vendita sulla distribuzione dei prodotti considerati nel contratto. I contratti di fornitura implicano, inoltre, una cooperazione con il rivenditore, che consente al fornitore di pianificare le vendite per la durata del contratto e di organizzare in modo efficiente la propria produzione e distribuzione.
I contratti di fornitura di birra presentano anche dei vantaggi per il rivenditore, in quanto gli consentono di accedere, in condizioni favorevoli e con una garanzia di fornitura, al mercato della distribuzione della birra. Gli interessi convergenti del rivenditore e del fornitore alla promozione delle vendite dei prodotti contrattualmente convenuti assicurano altresì al rivenditore il vantaggio dell'assistenza del fornitore nel garantire la qualità dei prodotti e il servizio alla clientela.
Se è vero che accordi di questo tipo non hanno lo scopo di restringere la concorrenza, ai sensi dell'art. 85, n. 1, si deve tuttavia verificare se essi non producono l'effetto di frapporvi ostacoli, restringerla o di falsarne il gioco».
La medesima spiegazione logica trova applicazione, a mio avviso, agli obblighi di fornitura ed acquisto esclusivi imposti negli accordi relativi alle stazioni di servizio. Detti accordi non dovrebbero essere considerati rientrare nel campo di applicazione dell'art. 81, n. 1 CE a meno che, nell'ambito economico in cui essi si attuano, non contengano clausole i cui effetti sulla concorrenza sono «sufficientemente dannosi» .
20. Poiché è improbabile che un singolo accordo, quale quello relativo ad una stazione di servizio tra un fornitore di carburante ed un gestore di una stazione di benzina locale, produca gli effetti restrittivi necessari ad essere considerato suscettibile di ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 81, n. 1 CE, la Corte ha constantemente seguito il parere dell'avvocato generale Roemer nella sentenza Brasserie de Haecht e ha considerato gli effetti di tali accordi nel loro contesto globale di mercato . Tuttavia, per determinare se gli organi giurisdizionali nazionali possano scindere il complesso di accordi di acquisto esclusivo di un singolo fornitore allo scopo di stabilire se, considerati separatamente, gli effetti di taluni accordi sulla concorrenza siano talmente insignificanti da rendere l'art. 81 CE inapplicabile, è necessario esaminare attentamente l'approccio dinamico che tiene conto del contesto complessivo formulato dalla Corte nella sentenza Delimitis, riguardo agli effetti di tali accordi.
21. Nella sentenza Delimitis la Corte era chiamata ad accertare se l'esistenza di più accordi di acquisto esclusivo «impedisce l'accesso al mercato» . Per determinare se l'accesso fosse ostacolato essa ha affermato che era necessario in primo luogo esaminare «l'importanza del complesso di questi contratti comprendente tutti i contratti analoghi che tengono vincolati a più produttori nazionali un numero considerevole di punti di vendita (...)», cioè gli effetti cumulativi sulla concorrenza dei vari complessi paralleli di accordi. Tuttavia, anche se «l'esistenza di un complesso di contratti analoghi» ha «un'incidenza rilevante sulle possibilità di accesso al mercato», [ciò non può essere di per sé sufficiente per concludere che] il mercato considerato è inaccessibile . Al contrario, prima che questa parte della verifica possa dirsi soddisfatta, devono essere valutate anche le «possibilità di accesso» e le «forze concorrenziali» operanti sul mercato .
22. E' solo qualora l'esame di detti fattori riveli che «il mercato considerato è di difficile accesso» che i diversi accordi individuali in questione restringono potenzialmente la concorrenza . Tuttavia è necessario stabilire se i contratti del singolo fornitore contribuiscano in maniera rilevante all'«effetto cumulativo prodotto (...) dal complesso dei contratti analoghi rilevati su detto mercato» . Tale valutazione comporta che sia presa in considerazione non soltanto la quota di mercato detenuta dal fornitore, ma anche la durata dei suoi contratti. Poiché la questione della durata è determinante nella presente causa, è utile citare il pertinente passaggio della pronuncia :
«Se questa durata è manifestamente eccessiva rispetto alla durata media dei contratti di fornitura di birra di norma conclusi sul mercato considerato, il contratto individuale ricade sotto il divieto dell'art. 85, n. 1. Un birrificio che disponga di una quota di mercato relativamente modesta, ma vincoli i propri punti di vendita per vari anni, può in effetti, contribuire ad una chiusura del mercato in modo altrettanto significativo quanto un birrificio che abbia una posizione relativamente forte sul mercato, ma liberi regolarmente i propri punti di vendita a intervalli ravvicinati».
ii) Applicazione al caso in esame
23. Il giudice a quo non ha ancora deciso se l'accesso al mercato finlandese per la fornitura di carburanti petroliferi sia ostacolato ai sensi della prima parte del criterio Delimitis. Nonostante la posizione decisamente forte della Neste sul mercato (577 stazioni di servizio su un totale di 1799 in data 31 dicembre 1997), laddove concorrenti nuovi ed altrettanto efficienti possano ancora accedere al mercato senza difficoltà, o i concorrenti esistenti possano facilmente aumentare la loro quota di mercato, la concorrenza non potrebbe dirsi negativamente influenzata dall'esistenza degli attuali complessi paralleli di accordi di distribuzione esclusiva. La Neste ha rilevato, tanto nelle sue memorie scritte quanto nelle sue osservazioni orali, che non ci sono restrizioni all'importazione di carburanti petroliferi in Finlandia, fintanto che il prezzo, che rappresenta il fattore maggiormente significativo nella concorrenza sul mercato delle vendite, è essenzialmente fissato sulla base del mercato mondiale ed è più precisamente calcolato, per i paesi nordici, con riferimento ai prezzi fatturati ai porti di Anversa, Rotterdam e Amsterdam. Essa ha inoltre attirato l'attenzione sui nuovi fornitori che hanno fatto, negli ultimi anni, il loro ingresso sul mercato finlandese della fornitura di carburanti petroliferi, compresa la catena JET, che possiede attualmente una quota di mercato pari al 10% con sole 25 stazioni di servizio, che rappresentano quantitativamente meno del 2% del totale. Inoltre, va rilevato che la durata media degli accordi relativi a stazioni di servizio in Finlandia, compresi quelli della ricorrente, varia attualmente dai tre ai cinque anni.
24. Occorre tuttavia ricordare che i convenuti hanno sostenuto dinanzi al giudice a quo che il mercato finlandese della fornitura di carburanti petroliferi è già saturo. Il semplice fatto che taluni nuovi concorrenti siano recentemente riusciti a penetrare in detto mercato, e che la quota posseduta dalla Neste sia recentemente calata, non impedisce di constatare - il che compete solamente al giudice nazionale attraverso l'applicazione dei criteri [della giurisprudenza] Delimitis - che l'accesso «è difficile». A mio avviso, occorre che vi sia più di una «reale possibilità» di accesso, che non deve essere, o quanto meno non esclusivamente, basata sull'acquisizione o la ripresa di fornitori esistenti . Se il giudice a quo in definitiva ritiene che la concorrenza non sia ristretta dai diversi insiemi di accordi di acquisto esclusivo, gli argomenti sollevati dai convenuti contro il ricorso della Neste devono essere rigettati, dal momento che l'accordo in questione di per sé non può restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE.
25. Se, tuttavia, il giudice a quo decide che l'accesso al mercato finlandese della fornitura di carburanti petroliferi è ostacolato dai diversi complessi di accordi di acquisto esclusivo, è bene notare come sia esplicitamente rilevato nell'ordinanza di rinvio - constatazione che appare ragionevole, data la forte posizione della Neste sul mercato e la parte molto consistente del totale di stazioni di servizio che da essa dipendono - che è rilevante il contributo del complesso di accordi della ricorrente all'effetto occlusivo globale di quel mercato. L'aspetto particolare del caso in esame è che il giudice nazionale sembrerebbe ammettere che, a parte i 27 accordi in questione, tutti gli accordi della ricorrente in vigore al 1° luglio 1998, quando i convenuti avrebbero asseritamente violato il contratto, beneficiavano dell'esenzione per categoria prevista dall'art. 10 del regolamento 1984/83. Di conseguenza, si pone il problema di stabilire se sia consentito considerare separatamente gli effetti sulla concorrenza, a quella data, dei detti 27 accordi, nella misura in cui essi potevano essere disdetti previo preavviso di un anno.
26. Un valido e persuasivo argomento fondato sul principio della certezza del diritto può essere avanzato a favore della necessità di un'analisi globale finalizzata a determinare se il complesso di accordi di un fornitore ricada [o meno] sotto l'art. 81, n. 1, CE. L'approfondita analisi economica che la giurisprudenza Delimitis già impone ai giudici nazionali chiamati ad applicare l'art. 81 CE è per sua natura complessa e presenterà quasi sempre delle difficoltà per tutte le giurisdizioni, salvo quelle specializzate in diritto della concorrenza. Questo è stato riconosciuto dalla stessa Corte nella sentenza Delimitis, in cui essa ha richiamato la Commissione al proprio dovere di cooperare con i giudici nazionali che, «nei limiti del diritto processuale nazionale applicabile», richiedano pareri o informazioni alla Commissione stessa, «qualora l'applicazione concreta dell'art. 85, n. 1, o dell'art. 86 sollevi particolari difficoltà [e] al fine di ottenere i dati economici e giuridici che detta istituzione è in grado di fornire [loro]» . Inoltre, poiché uno degli importanti e specifici obiettivi della politica comunitaria di concorrenza - diversamente da quella nazionale - è quello di promuovere l'integrazione dei mercati degli Stati membri, e poiché la maggior parte degli accordi di acquisto esclusivo, considerati separatamente, non sono suscettibili di interessare gli scambi fra Stati, appare decisamente opportuno ed essenziale che sia effettuata una valutazione globale e nel loro contesto di ogni complesso di detti accordi.
27. Ritengo che le pronunce del Tribunale di primo grado nelle cause Langnese-Iglo e Shöller confermino detta interpretazione . Uno dei motivi addotti dai ricorrenti in entrambe le cause era che i loro accordi di acquisto esclusivo [stipulati] con i loro (piccoli) punti di vendita ordinari potevano essere distinti dalle vendite di gelati presso le stazioni di servizio. Tale tesi era stata precedentemente accolta dal presidente del Tribunale di primo grado nella domanda di provvedimenti urgenti proposta nel 1992 per la sospensione di una decisione della Commissione che era stata adottata in quel caso . Nell'adottare una «soluzione temporanea» in risposta alla richiesta di provvedimenti urgenti, il presidente del Tribunale di primo grado ha sospeso l'applicazione della decisione impugnata, ad eccezione dei punti di vendita nelle stazioni di servizio . Egli ha quindi cercato di contemperare fra loro i contrastanti interessi economici delle ricorrenti e quelli normativi della Commissione lasciando al loro concorrente, la Mars, «la possibilità di negoziare» con i punti di vendita delle stazioni di servizio «le condizioni di distribuzione dei suoi quattro prodotti gelati» . Tuttavia, nei ricorsi di impugnazione nel merito della decisione definitiva adottata nel 1993 dalla Commissione, il Tribunale di primo grado si è rifiutato di considerare separatamente ciascun accordo individuale . Facendo riferimento alla [giurisprudenza] Delimitis, esso ha statuito che «in presenza di una rete di accordi analoghi conclusi da un unico produttore, la valutazione degli effetti di tale rete sul gioco della concorrenza si applica a tutti i singoli contratti che costituiscono la rete stessa». Esso ha inoltre osservato, di concerto con le osservazioni della Commissione, che «potrebbe risultare arbitrario, nel caso di specie, suddividere i contratti contestati in diverse categorie ipotetiche» .
28. Nondimeno, nel considerare l'argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione non avrebbe avuto alcun potere, ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, di proibire loro di concludere in futuro accordi di acquisto esclusivo simili a quelli dichiarati contrari all'art. 81, n. 1, CE, il Tribunale di primo grado ha dichiarato che «nel caso in cui l'esame dell'insieme dei contratti analoghi conclusi sul mercato rilevante e degli altri elementi del contesto economico e giuridico evidenzi che il mercato di cui trattasi è difficilmente accessibile, i contratti di acquisto in esclusiva di un fornitore la cui incidenza sull'effetto cumulativo sia insignificante non ricadranno nella sfera di applicazione del divieto dell'art. 85, n. 1» (il corsivo è mio) . Esso ha quindi osservato che «l'art. 85, n. 1, non osta, in linea generale, alla conclusione di contratti in esclusiva, sempre che ciò non contribuisca in misura significativa alla compartimentazione del mercato» . Il Tribunale di primo grado era quindi dell'avviso che la compatibilità di tali accordi debba essere valutata, in linea generale, nel loro contesto globale.
29. I giudici nazionali sono perciò tenuti, in base alla giurisprudenza, a prendere in considerazione tutti gli accordi «analoghi» stipulati da un singolo fornitore. Generalmente i vari accordi compresi in un insieme di accordi di acquisto esclusivo stipulati da un singolo fornitore dovrebbero essere «simili», se non quasi identici. Tuttavia, a mio parere, non ne consegue che singoli accordi contenenti clausole specifiche, produttive di effetti economici chiaramente diversi, dovrebbero essere considerati, ai fini del criterio Delimitis, come necessariamente «analoghi». Concordo con la Neste che simile interpretazione è coerente con [la giurisprudenza] Langnese-Iglo e Shöller, poiché in quelle cause era unicamente il tipo di punti vendita (peraltro, stazioni di servizio) che di per sé era portato a giustificazione di un trattamento separato dei loro accordi da quello applicabile ad accordi conclusi con altri rivenditori di gelati. Affinché una distinzione sia rilevante, occorre che essa sia significativa e basata sui termini essenziali degli accordi di cui trattasi e dei loro reali effetti economici.
30. Il sostegno più forte a tale interpretazione può essere tratto dalla stessa giurisprudenza Delimitis. Riconoscendo che una clausola che permette ad un gestore di birreria tenuto ad acquistare birra originaria di altri Stati membri potrebbe incidere sulla valutazione, ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, di un accordo di acquisto esclusivo, ammesso che essa concretamente permetta a detto gestore di rifornirsi presso altri fornitori, la Corte ha evidentemente accettato che gli effetti sulla concorrenza di ogni accordo concluso da un fornitore non sono necessariamente gli stessi. Essa ha affermato quanto segue (il corsivo è mio) :
«Se l'interpretazione del testo della clausola di apertura o l'esame dell'effetto concreto dell'insieme delle clausole del contratto nel loro contesto economico e giuridico mette in evidenza che la limitazione del campo di applicazione del divieto di concorrenza è di natura meramente ipotetica o senza interesse economico, detto contratto deve essere assimilato ad un contratto di fornitura di birra classica. La sua valutazione rispetto all'art. 85, n. 1, del Trattato deve, di conseguenza, corrispondere a quella dei contratti di fornitura di birra in generale.
Diversa è la situazione che si presenta quando la clausola di apertura garantisce una possibilità effettiva per un fornitore nazionale o straniero di birre originarie di altri Stati membri di rifornire il punto di vendita interessato. Il contratto che contiene una siffatta clausola non è, in linea di principio, idoneo a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, e non rientra così nel divieto sancito da detta disposizione».
31. La Neste sottolinea quindi a giusto titolo l'importanza delle clausole sulla «durata» negli accordi di acquisto esclusivo relativi a stazioni di servizio. Le clausole che regolano la durata di accordi compresi in un insieme di accordi di acquisto esclusivo sono chiaramente rilevanti quanto ai loro effetti sul mercato e periodi più brevi sono, per loro natura, meno restrittivi. E' un problema di grado. Nella causa Delimitis la Corte ha osservato che il contributo dei singoli accordi di un produttore di birra alla chiusura del mercato dipende dalla loro durata:
«Se questa durata è manifestamente eccessiva rispetto alla durata media dei contratti di fornitura di birra di norma conclusi sul mercato considerato, il contratto considerato ricade sotto il divieto sancito dall'art. 85, n. 1» . A mio avviso, ne deriva che anche il contrario è vero; segnatamente, se la durata di taluni contratti, che possono essere disdetti con breve preavviso, è tanto inferiore rispetto a quella dell'insieme di accordi, il loro effetto di compartimentazione del mercato pertinente può risultare così insignificante da farli ricadere al di fuori del campo di applicazione dell'art. 81, n. 1, CE. Gli effetti di contratti così diversi devono pertanto essere valutabili separatamente da parte dei giudici nazionali. Non comprendo perché non valutare separatamente un numero limitato di accordi stipulati da un fornitore di prodotti petroliferi che, complessivamente, dispone di numerosi punti di vendita, e che non vincola i punti di vendita per una durata maggiore di quanto può essere considerato del tutto ragionevole nel mercato di cui trattasi, tanto per consentire a tali punti di vendita di cambiare fornitori quanto per dare ai fornitori esistenti un'effettiva possibilità di prepararsi a tale eventualità.
32. Non condivido l'argomento della Commissione secondo cui sarebbe sempre arbitrario suddividere un insieme di contratti di acquisto esclusivo. Al contrario, mi sembra che il giudice a quo abbia correttamente analizzato la distinzione da farsi, affermando che «è lecito supporre, in linea di principio, che accordi che durano diversi anni restringono l'accesso al mercato molto più di accordi che possono essere terminati in qualunque momento con un breve periodo di preavviso», e che «non sarebbe arbitrario applicare un divieto fondato sull'effetto globale del [loro] complesso, solo ai primi e non [anche] ai secondi, laddove i primi costituiscono la maggioranza e i secondi solo una piccola parte degli accordi, conclusi da un fornitore di beni, che incidono in modo significativo sull'effetto cumulativo». La stessa Commissione ha riconosciuto che il problema principale posto dagli accordi di acquisto esclusivo nel settore della vendita di carburanti, laddove la concorrenza fra marche nei punti di vendita non è attuabile, è quello della chiusura del mercato che, come essa ammette, può essere compensata al meglio «limitando l'effettiva durata dei contratti» . In sede di udienza, in risposta a quesiti formulati dalla Corte, la Commissione, pur reiterando la sua preoccupazione quanto agli effetti degli accordi tacitamente rinnovabili, ha accettato che una clausola che applichi ad un accordo relativo ad una stazione di servizio un preavviso di breve durata possa costituire una differenza per un giudice nazionale quando valuta se l'accordo di cui detta clausola fa parte contribuisca in qualche modo all'effetto cumulativo sull'accesso al mercato del complesso di accordi del fornitore in questione .
33. Ammetto che un giudice nazionale in una procedura per inadempimento contrattuale, quando si trovi confrontato ad una difesa «di diritto comunitario», basata sulla pretesa incompatibilità di un accordo di acquisto esclusivo con l'art. 81, n. 1, CE, necessita, nella maggior parte dei casi, solo di verificare il contributo globale di un complesso di accordi di un singolo fornitore al blocco dell'accesso al mercato. Tuttavia, laddove appaia chiaramente che un ridotto numero di accordi di detto fornitore è facilmente separabile dall'insieme generale di accordi costituenti la sua rete, al giudice nazionale interessato non dovrebbe essere impedito di considerare separatamente gli effetti di tale limitato numero di accordi . Le preoccupazioni legate al [principio della] certezza giuridica non dovrebbero imporsi ai giudici nazionali come una «camicia di forza analitica» quando essi considerano gli effetti di un insieme di accordi di acquisto esclusivo.
34. Il semplice fatto che taluni accordi possano, in virtù del loro carattere distintivo, meritare occasionalmente una valutazione separata non dispensa il giudice a quo dal suo obbligo di verificare, con riferimento ai loro effetti, se questi siano suscettibili di restringere la concorrenza e, quindi, di ricadere nel campo di applicazione dell'art. 81, n. 1, CE. Un periodo di preavviso relativamente breve, in certi mercati di vendita al dettaglio come quelli dei gelati e della birra, dove vi è una differenziazione ben più ampia fra i prodotti rispetto al mercato della fornitura di carburanti petroliferi, potrebbe ancora contribuire in modo non irrilevante ad un effetto cumulativo di chiusura derivante dalla rete di accordi di un fornitore più importante. Tuttavia, se, nel momento in cui sorge una controversia, gli accordi in questione forniscono ai rivenditori una possibilità potenzialmente illimitata di cambiare fornitori, senza essere soggetti a penali sui prestiti esistenti o a qualunque altra dissimulata misura volta a dissuadere la risoluzione del contratto, appare difficile immaginare qualsiasi effetto negativo da questi derivante sulla concorrenza nel mercato pertinente. A maggior ragione ciò si verificherebbe se il giudice a quo dovesse accettare la posizione della Neste nella presente causa secondo cui non ci sono ostacoli significativi all'entrata sul mercato finlandese della fornitura di carburanti petroliferi.
35. Riassumendo, sono convinto che un accordo concluso da un fornitore, che possa essere risolto dal rivenditore in ogni momento semplicemente dando un preavviso di un anno, non è simile ad altri accordi a tempo determinato che vincolano il rivenditore al fornitore per periodi considerevolmente più lunghi, quanto meno con riferimento ad accordi di acquisto esclusivo nel settore delle stazioni di servizio, in cui è risaputo che la concorrenza è essenzialmente limitata ai prezzi fra marche e in cui è altrettanto chiaro che, contrariamente a quanto avviene per esempio nei mercati della birra e dei gelati, vi è poca o solo insignificante fedeltà dei consumatori al marchio. Tali accordi, nella misura in cui costituiscono una ridotta minoranza dell'insieme di accordi di detto fornitore e permettono concretamente al rivenditore di cambiare rapidamente fornitori, dovrebbero essere considerati separatamente dai giudici nazionali.
IV - Conclusione
36. Conseguentemente, suggerisco che la Corte risponda al quesito proposto dal Käräjäoikeus di Tampere nel seguente modo:
L'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) non si applica ad un accordo di acquisto esclusivo concluso da un singolo fornitore, che, in quanto risolvibile con un breve preavviso, è economicamente separabile, per ciò che attiene ai suoi effetti sulla concorrenza, dalla maggioranza degli altri accordi di acquisto esclusivo dello stesso fornitore, purché l'accordo in questione abbia un effetto irrilevante sull'accesso al mercato. Ciò vale anche se tutti gli accordi di acquisto esclusivo conclusi da detto fornitore, considerati come un tutt'uno o unitamente agli insiemi paralleli di accordi analoghi conclusi dagli altri fornitori presenti sul mercato, hanno un effetto rilevante sulla chiusura del mercato stesso.
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