Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella causa in esame la Commissione chiede la declaratoria da parte della Corte che la Repubblica francese, avendo omesso di porre in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi necessari al fine di dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 1995, 95/16/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori , è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva.
2. La direttiva 95/16 mira all'armonizzazione degli standard di sicurezza cui gli ascensori devono rispondere prima di poter essere immessi sul mercato. L'art. 15, n. 1, stabilisce che gli Stati membri devono provvedere all'emanazione ed alla pubblicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al fine di dare attuazione alla direttiva medesima entro il 1° gennaio 1997 - dandone relativa comunicazione alla Commissione - con effetto dal 1° luglio 1997.
3. Il governo francese ammette il ritardo verificatosi nella trasposizione della direttiva e non contesta la domanda della Commissione. Il detto governo spiega le difficoltà all'origine del ritardo, pur riconoscendo che tali difficoltà non possono essere addotte quale motivo di opposizione alla domanda della Commissione: illustrando tali circostanze, il governo francese intende piuttosto dimostrare la propria buona fede.
4. Successivamente alla chiusura della fase scritta del procedimento il governo francese ha informato la Corte, con lettera 3 ottobre 2000, che il decreto diretto alla trasposizione della direttiva è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 27 agosto 2000 .
5. La Commissione non ha replicato a tale comunicazione e non appare necessario che la Corte esamini se il decreto costituisca completa trasposizione della direttiva. Conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte, la Commissione può chiedere la declaratoria di inadempimento con riguardo all'obbligo di trasposizione di una direttiva anche quando la direttiva stessa sia stata successivamente integralmente trasposta.
Conclusioni
6. Alla luce delle osservazioni che precedono, suggerisco alla Corte di:
«1) dichiarare che la Repubblica francese, avendo omesso di emanare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie al fine di dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 1995, 95/16/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima;
2) condannare la Repubblica francese alle spese».
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