Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
A - I fatti all'origine della controversia
1. In seguito ad accertamenti compiuti nel settore del polipropilene nei giorni 13 e 14 ottobre 1983, ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato , la Commissione delle Comunità europee apriva un'istruttoria sul policloruro di vinile (in prosieguo: il «PVC»). Essa effettuava quindi varie ispezioni presso le imprese interessate e rivolgeva a queste ultime numerose richieste di informazioni.
2. Il 24 marzo 1988 la Commissione avviava d'ufficio, a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, un procedimento contro quattordici produttori di PVC. Il 5 aprile 1988 essa contestava a ciascuna di dette imprese gli addebiti, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 . Tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti presentavano osservazioni nel corso del mese di giugno 1988. Ad eccezione della Shell International Chemical Company Ltd, che non aveva fatto domanda in tal senso, esse venivano sentite nel corso del mese di settembre 1988.
3. Il 1° dicembre 1988 il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il «comitato consultivo») emetteva il proprio parere sulla proposta di decisione della Commissione.
4. Al termine della procedura la Commissione adottava la decisione 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.865, PVC ; in prosieguo: la «decisione PVC I»). Con tale decisione la Commissione irrogava sanzioni, per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE), ai seguenti produttori di PVC: Atochem SA, BASF AG, DSM NV, Enichem SpA, Hoechst AG (in prosieguo: la «Hoechst»), Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l'«ICI»), Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Norsk Hydro AS, la Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical Company Ltd, Solvay et Cie (in prosieguo: la «Solvay») e Wacker-Chemie GmbH.
5. Tutte queste imprese, tranne la Solvay, proponevano ricorso dinanzi al giudice comunitario per ottenere l'annullamento di tale decisione.
6. Con ordinanza 19 giugno 1990, Norsk Hydro/Commissione , il Tribunale dichiarava irricevibile il ricorso di questa impresa.
7. Le altre cause venivano riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.
8. Con sentenza 27 febbraio 1992, BASF e a./Commissione , il Tribunale dichiarava inesistente la decisione PVC I.
9. Su ricorso della Commissione la Corte, con sentenza 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a. , annullava la sentenza del Tribunale e la decisione PVC I.
10. A seguito di questa sentenza la Commissione adottava, il 27 luglio 1994, una nuova decisione nei confronti dei produttori interessati dalla decisione iniziale, ad eccezione però della Solvay e della Norsk Hydro AS [decisione della Commissione 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/31.865-PVC) (GU L 239, pag. 14; in prosieguo: la «decisione PVC II»)]. Tale decisione irrogava alle imprese destinatarie ammende di importo identico a quelle che erano state loro inflitte con la decisione PVC I.
11. La decisione PVC II contiene le seguenti norme:
«Articolo 1
BASF AG, DSM NV, Elf Atochem SA, Enichem SpA, Hoechst AG, Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Société Artésienne de Vinyl SA, Shell International Chemical Co. Ltd e Wacker Chemie GmbH hanno violato l'articolo 85 del Trattato CE, partecipando [insieme a Norsk Hydro (...) e Solvay (...)] per i periodi indicati nella presente decisione ad un accordo ed una pratica concordata con inizio intorno all'agosto 1980, in base al quale i produttori che forniscono PVC nel territorio della Comunità hanno preso parte a riunioni periodiche intese a fissare prezzi-obiettivo e quote obiettivo, a programmare iniziative concordate per aumentare i livelli dei prezzi e a controllare l'esecuzione dei predetti accordi collusivi.
Articolo 2
Le imprese menzionate nell'articolo 1 che operano tuttora nel settore del PVC nella Comunità [eccetto Norsk Hydro (...) e Solvay (...), che sono tuttora soggette all'obbligo di porre fine alle infrazioni] pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d'ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del PVC, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio di informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possono conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l'entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani relativi ai costi o agli investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l'adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità. Ogni sistema di scambio di informazioni generali in relazione al settore PVC al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere qualsiasi informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.
Articolo 3
Per l'infrazione di cui all'articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:
i) BASF AG: ammenda di 1 500 000 ECU;
ii) DSM NV: ammenda di 600 000 ECU;
iii) Elf Atochem SA: ammenda di 3 200 000 ECU;
iv) Enichem SpA: ammenda di 2 500 000 ECU;
v) Hoechst AG: ammenda di 1 500 000 ECU;
vi) Hüls AG: ammenda di 2 200 000 ECU;
vii) Imperial Chemical Industries plc: ammenda di 2 500 000 ECU;
viii) Limburgse Vinyl Maatschappij NV: ammenda di 750 000 ECU;
ix) Montedison SpA: ammenda di 1 750 000 ECU;
x) Société Artésienne de Vinyl SA: ammenda di 400 000 ECU;
xi) Shell International Chemical Company Ltd: ammenda di 850 000 ECU;
xii) Wacker Chemie GmbH: ammenda di 1 500 000 ECU».
B - Il procedimento dinanzi al Tribunale
12. Con separati atti depositati presso la cancelleria del Tribunale tra il 5 e il 14 ottobre 1994, le imprese Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA (in prosieguo: la «Elf Atochem»), BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV e DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst, la Société artésienne de vinyle SA, Montedison SpA, ICI, Hüls AG ed Enichem SpA proponevano ricorso dinanzi al Tribunale.
13. Tutte le ricorrenti chiedevano l'annullamento, totale parziale, della decisione PVC II e, in subordine, l'annullamento dell'ammenda ad esse irrogata o la riduzione del suo importo. La Montedison SpA chiedeva altresì la condanna della Commissione al rimborso dei danni in ragione delle spese connesse alla costituzione della cauzione e per ogni altra spesa derivante dalla decisione PVC II.
C - La sentenza del Tribunale
14. Con sentenza 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale ha:
- riunito le cause ai fini della sentenza;
- annullato l'art. 1 della decisione PVC II, in quanto assumeva che la Société artésienne de vinyle SA avesse partecipato all'infrazione contestata dopo i primi sei mesi del 1981;
- ridotto rispettivamente a 2 600 000 euro, 135 000 euro e 1 550 000 euro le ammende comminate alla Elf Atochem SA, alla Société artésienne de vinyle SA e all'ICI;
- respinto i ricorsi per il resto;
- statuito sulle spese.
D - Il procedimento dinanzi alla Corte
15. Con atto depositato in cancelleria il 5 luglio 1999, la Wacker-Chemie e la Hoechst hanno proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte.
16. Esse concludono che la Corte voglia:
- annullare i punti 4 e 5 della sentenza impugnata nella parte che le riguarda;
- annullare la decisione PVC II nella parte che le riguarda;
- in subordine, ridurre l'ammenda loro inflitta;
- in ulteriore subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso si pronunci nuovamente sulla controversia;
- condannare la Commissione alle spese o, in caso di rinvio al Tribunale, riservarsi la pronuncia sulle spese per lasciarne la valutazione a quest'ultimo.
17. La Commissione chiede che la Corte voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
II - Analisi
18. Le ricorrenti formulano censure relative alla violazione degli artt. 10, n. 1, e 32, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, alla motivazione della sentenza riguardante le quattro imprese tedesche, all'irregolarità del procedimento amministrativo previo ed alla violazione degli artt. 85, n. 1, del Trattato, e 15, n. 2, del regolamento n. 17.
Sul motivo tratto da una violazione degli artt. 10, n. 1, e 32, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale
19. Le ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata è stata resa dalla Terza Sezione ampliata composta da soli tre membri, mentre all'udienza essa era formata da cinque membri.
20. Esse contestano al Tribunale di avere in tal modo derogato alla composizione normale di una sezione ampliata ex art. 32, n. 1, del regolamento di procedura, a causa della scadenza del mandato di uno dei membri di detta sezione, intervenuta il 17 settembre 1998, successivamente all'udienza.
21. Questa composizione della sezione costituirebbe una violazione degli artt. 10, n. 1, e 32, n. 1, del regolamento di procedura, che giustificherebbe l'annullamento della sentenza impugnata.
22. A tale proposito, le ricorrenti rammentano che l'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura disciplina unicamente il caso in cui i giudici siano in numero pari a causa di assenza o di impedimento. Orbene, la scadenza del mandato di un giudice non costituirebbe un'assenza o un impedimento ai sensi di detta disposizione, che riguarderebbe solo situazioni temporanee e che il Tribunale avrebbe quindi applicato a torto.
23. A differenza delle ricorrenti, ritengo che quest'analisi, che peraltro è in contrasto con una giurisprudenza costante del Tribunale , non trovi conferma nel testo dell'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale stesso.
24. Infatti da esso non risulta che la nozione «di assenza o d'impedimento» ivi prevista debba essere interpretata nel senso che esclude gli impedimenti diversi da quelli temporanei.
25. Le ricorrenti basano la loro interpretazione sull'art. 9, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, che riguarda il presidente dello stesso e prevede esplicitamente, oltre ai casi di assenza e di impedimento, quello di vacanza. Se ne dovrebbe dedurre che, ai sensi del regolamento di procedura, le prime due nozioni non comprendono la terza, che pertanto rientrerebbe nel campo di applicazione di una disposizione solo qualora fosse ivi espressamente enunciata.
26. Anche supponendo che da una disposizione riguardante il presidente del Tribunale possa dedursi una chiave di interpretazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento di quest'ultimo, è giocoforza constatare, in ogni caso, che il Tribunale non ha inteso applicare l'art. 32, n. 1, ad un caso di vacanza, bensì alla scadenza di un mandato. Orbene, queste due ipotesi sono diverse, in quanto la scadenza del mandato in linea di principio implica la nomina di una persona chiamata a succedere al membro il cui mandato è scaduto, e non una vacanza.
27. Ne consegue che la questione se l'art. 32, n. 1, sia applicabile ad una vacanza non è pertinente nella fattispecie.
28. Le ricorrenti non possono neanche invocare lo scopo dell'art. 32, n. 1, a sostegno della loro tesi.
29. Infatti questa disposizione è intesa ad impedire che i giudici del Tribunale siano in numero pari ai fini della decisione. In tale contesto, il carattere definitivo o temporaneo di un impedimento non è determinante. Infatti anche un'assenza o un impedimento breve, ma che sopravvenga, ad esempio, al momento dell'udienza, può far sorgere l'esigenza di evitare che i giudici si trovino ad essere in numero pari.
30. Non si vedono quindi motivi per ritenere che la nozione di «impedimento» ai sensi dell'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale non comprenda l'impedimento che consegue, per un giudice, alla scadenza del suo mandato.
31. Pertanto, questo motivo va disatteso.
Sulle censure relative alla motivazione della sentenza riguardante le quattro imprese tedesche
32. Con questo motivo, che ha ad oggetto i punti 609-612 della sentenza impugnata, le ricorrenti contestano al Tribunale di avere svolto un esame incompleto dei fatti, di avere motivato la sua decisione in modo contraddittorio ed incompleto e di avere snaturato gli elementi di prova.
33. Esse affermano anzitutto che, al punto 611 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha tenuto conto di alcune cifre relative alle vendite della Hoechst fornite da una società di revisione di ottima reputazione e certificate da due periti contabili, in base alla motivazione che non si poteva ritenere che dette cifre fossero tanto credibili da rimettere in discussione quelle fornite dalla stessa ricorrente in risposta ad una richiesta di informazioni.
34. Le ricorrenti ritengono che, tenuto conto della presunzione di esattezza e di esaustività di cui beneficerebbero generalmente i risultati dei controlli certificati da periti contabili, il Tribunale, se riteneva di non poter accogliere le constatazioni di questi ultimi, avrebbe dovuto procedere all'assunzione di prove relative ai dati ch'esso considerava inesatti e contestabili. Inoltre, qualora fossero rimasti dubbi, la decisione avrebbe dovuto essere favorevole all'impresa interessata.
35. Tuttavia non si contesta che il Tribunale, nell'ambito delle misure organizzative adottate per agevolare la produzione delle prove, abbia chiesto sia alla Commissione che alla Hoechst elementi relativi a tale questione. Pertanto, come afferma la Commissione, il Tribunale ha proceduto alle constatazioni contestate con piena cognizione dei documenti pertinenti.
36. Pertanto non si può mettere in dubbio che esso abbia adottato nella fattispecie i provvedimenti necessari per accertare i fatti. A tale proposito, è irrilevante il fatto che la conclusione cui esso è pervenuto non ottenga l'approvazione delle ricorrenti.
37. Di conseguenza il loro motivo, poiché poggia su un esame incompleto dei fatti, va considerato privo di fondamento.
38. La Wacker Chemie e la Hoechst affermano inoltre che la motivazione relativa ai fatti controversi è contraddittoria ed incompleta. Essa andrebbe pertanto rimessa in discussione dinanzi alla Corte, senza che possa opporsi alle ricorrenti un'irricevibilità dovuta alla circostanza che si tratterebbe di un motivo di fatto e non di diritto .
39. Infatti il Tribunale non avrebbe lasciato alle parti la possibilità di rettificare, mediante un'attestazione affidabile rilasciata da periti contabili, informazioni inesatte trasmesse per errore. Inoltre non avrebbe tenuto conto di documenti facenti parte del fascicolo del procedimento che avrebbero rivelato la conformità delle cifre fornite inizialmente dalla Hoechst a quelle certificate dai periti contabili. Infine il Tribunale avrebbe ignorato il nesso di causalità non tenendo conto del fatto che la Hoechst aveva rettificato i propri dati di vendita in seguito ad una modifica, da parte della Commissione, del fondamento delle sue richieste di informazioni e delle prove prodotte.
40. In particolare la ricorrente cita il punto 610 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«La Commissione ha fatto riferimento al risultato di tale calcolo e alle conclusioni da essa illustrate nella comunicazione degli addebiti. Di fronte alla Commissione, la Hoechst ha tuttavia smentito i dati da essa stessa inizialmente prodotti e ne ha forniti dei nuovi. La Commissione ha tuttavia potuto stabilire che questi non erano per nulla credibili. Così essa indica nella Decisione (punto 14, nota n. 1) che "i nuovi dati forniti dalla Hoechst nel corso dell'audizione (peraltro non corroborati da prove documentali) (...) sono palesemente inattendibili; essi implicherebbero che Hoechst utilizzava il suo impianto a più del 105% mentre gli altri raggiungevano tassi di utilizzazione di appena il 70%". Hoechst ha riconosciuto di fatto che queste nuove cifre erano errate e ha fornito alla Commissione, con lettera 21 ottobre 1988, una terza serie di cifre».
41. Al punto 611, il Tribunale ha aggiunto quanto segue:
«Tale nuova serie di cifre comporta, in rapporto a quelle inizialmente fornite, una rettifica trascurabile dei dati relativi alle vendite della Hoechst in Europa, che, d'altra parte, non farebbero che confermare l'esattezza delle cifre di cui alla tabella Atochem, aggiungendovi, in quanto "vendite al consumatore" ai sensi delle dichiarazioni Fides, il consumo proprio della Hoechst relativo al suo stabilimento di Kalle. Il Tribunale ritiene tuttavia che, tenuto conto delle circostanze nelle quali tali cifre sono state prodotte, non possono essere considerate sufficientemente affidabili per rimettere in discussione quelle fornite dalla stessa ricorrente in risposta ad una richiesta di informazioni».
42. Da quanto precede risulta chiaramente che la critica delle ricorrenti riguarda in realtà la valutazione operata dal Tribunale in merito alle varie informazioni fornite dalla Hoechst circa il volume delle proprie vendite. Infatti gli sviluppi sopra citati, che le ricorrenti contestano, hanno ad oggetto unicamente il valore probatorio da attribuirsi alla terza serie di cifre comunicate alla Commissione con lettera 21 ottobre 1988, in rapporto alle due serie fornite in precedenza.
43. Orbene, secondo giurisprudenza costante, la valutazione degli elementi di prova da parte del Tribunale costituisce una questione di fatto che non può essere esaminata dalla Corte nell'ambito di un'impugnazione, a meno che vi sia stato snaturamento dei fatti da parte del Tribunale .
44. Le ricorrenti affermano che ciò è quanto è accaduto nel caso di specie. A tale proposito, fanno valere gli stessi argomenti che ho riportato in precedenza.
45. Ritengo pertanto che la Commissione abbia avuto ragione a qualificare questa tesi come «riformulazione» del motivo precedente. Infatti le ricorrenti, lamentando uno snaturamento, in realtà ribadiscono semplicemente il loro disaccordo sull'analisi fattuale svolta dal Tribunale ai punti 610 e 611 della sentenza impugnata e quindi si scontrano con l'irricevibilità dei mezzi aventi ad oggetto le valutazioni dei fatti da parte del Tribunale.
46. Anche supponendo che tale motivo fosse ricevibile, esso sarebbe comunque infondato. Ritengo infatti che, tenuto conto delle circostanze, e in particolare dell'esistenza di tre serie di cifre diverse fornite nel corso del procedimento dalla stessa impresa interessata, e del fatto che il cambiamento di metodologia apparentemente imposto dalla Commissione non può giustificare tutte queste differenze, il Tribunale potesse respingere l'ultima di queste serie senza snaturare i fatti.
47. Del tutto in subordine rilevo inoltre che, in ogni caso, questo motivo non sarebbe atto a determinare l'annullamento della sentenza impugnata.
48. Infatti è giocoforza sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, esso riguarda solo un aspetto secondario della constatazione dei fatti, giacché l'esame, da parte del Tribunale, di altri documenti prodotti dalla Commissione l'aveva già indotto a considerare accertata, in modo probante, l'esistenza di un meccanismo di quote tra i produttori di PVC . Rispetto a queste ultime, la verifica dei volumi di vendita dei quattro produttori tedeschi per il primo trimestre del 1984 contenuti nel documento detto «Atochem» costituisce solo un elemento supplementare.
49. La lettura della sentenza impugnata rivela infatti che, a prescindere da tale questione, il Tribunale ha già considerato sufficienti a dimostrare l'esistenza del meccanismo di quote le prove costituite da documenti quali «spartire la sofferenza» , «Alcudia» , «DSM» , dalla nota Montedison e dai documenti elencati al punto 614 della sentenza impugnata, rispetto ai quali le ricorrenti non lamentano alcuno snaturamento.
50. Pertanto, tale motivo va disatteso.
Sul motivo tratto dall'irregolarità del procedimento amministrativo previo
51. La Wacker-Chemie e la Hoechst censurano il Tribunale per aver dichiarato, ai punti 183-193 e 246-270 della sentenza impugnata, che la Commissione, adottando la decisione PVC II, di contenuto identico a quello della decisione PVC I, senza procedere ad una nuova audizione delle imprese interessate e senza sentire nuovamente il comitato consultivo, non ha violato gli artt. 19, n. 1, e 10, n. 3, del regolamento n. 17.
52. A loro parere, le suddette disposizioni, applicabili, la prima, «[p]rima di ogni decisione prevista dagli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 15 e 16» del regolamento, e, la seconda, «prima di ogni decisione da prendere in seguito a una delle procedure di cui al paragrafo 1», avrebbero dovuto, secondo la loro stessa formulazione, essere interpretate nel senso che prescrivono una nuova audizione delle imprese e una nuova audizione del comitato consultivo.
53. Le ricorrenti non contestano che gli atti preparatori fossero stati compiuti prima dell'adozione della decisione PVC I, né affermano che l'annullamento di questa ne abbia inficiato la validità.
54. Esse affermano tuttavia che, essendo trascorsi 6 anni tra il loro compimento e l'adozione della decisione, si dovrebbe ritenere che le audizioni delle imprese e del comitato consultivo non fossero più conformi a quanto prescritto dal regolamento.
55. Esse sostengono che gli elementi emersi nel corso di un procedimento d'infrazione devono essere sottoposti ad un esame ravvicinato nel tempo. Tale obbligo riguarderebbe la constatazione dell'infrazione, l'ordine di porvi fine e la fissazione dell'importo dell'ammenda, ossia, nella fattispecie, gli artt. 1, 2 e 3 della decisione PVC II.
56. Così, in primo luogo, l'art. 1 aumenterebbe senza giustificazione ed in modo sproporzionato la gravità dell'infrazione constatata. Infatti, mentre la constatazione effettuata nella decisione PVC I sarebbe stata valida sino al giorno dell'adozione di questa, vale a dire fino al 21 dicembre 1988, la decisione PVC II varrebbe per altri cinque anni e mezzo, senza previa comunicazione degli addebiti che ponga a carico delle imprese interessate l'infrazione relativa al periodo compreso tra il 1989 e il 1994. Non vi sarebbe quindi alcun dubbio sull'esistenza di una violazione delle disposizioni relative alle audizioni, anche seguendo l'analisi del Tribunale che subordina la necessità di svolgere un nuovo procedimento preliminare alla formulazione di nuovi addebiti.
57. In secondo luogo, l'ordine di porre fine all'infrazione presupporrebbe che quest'ultima persista al momento dell'adozione della decisione, o quanto meno che esista il rischio ch'essa venga reiterata. In mancanza di prove su questi punti, il decorso del tempo sarebbe all'origine del venir meno del fondamento giuridico della decisione PVC II.
58. In terzo luogo, anche per quanto riguarda l'ordine di porre fine all'infrazione, né la motivazione della sentenza impugnata né l'art. 2 della decisione PVC II indicherebbero le imprese interessate. Orbene, prima dell'adozione della decisione PVC II, le ricorrenti e altri destinatari avrebbero cessato definitivamente la loro attività sul mercato del PVC e quindi non avrebbero potuto essere tenuti a porre fine all'infrazione. Il contenuto della decisione PVC II non sarebbe pertanto sufficientemente chiaro e determinato.
59. Infine, in quarto luogo, la fissazione dell'importo dell'ammenda presupporrebbe anch'essa una decisione vicina nel tempo. La Commissione infatti dovrebbe tenere conto della situazione di fatto al momento dell'adozione della seconda decisione. Inoltre dovrebbe prendere in considerazione il volume d'affari dell'esercizio sociale precedente, conformemente all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il che richiederebbe di determinare il volume d'affari dell'ultimo esercizio sociale precedente alla decisione.
60. Questo argomento non è persuasivo.
61. Infatti, per quanto riguarda il primo punto, la tesi delle ricorrenti è manifestamente infondata. Nessun elemento della decisione implica che l'infrazione sia durata fino alla data della sua adozione.
62. La decisione determina solo la durata dell'infrazione considerata ai fini della fissazione dell'importo dell'ammenda, durata che non presenta alcun nesso con la data di adozione della decisione e su cui quest'ultima non produce alcun effetto. Per contro, la decisione non contiene alcuna constatazione per quanto riguarda la data in cui è stata posta fine all'infrazione, il che peraltro, secondo una dichiarazione non contestata del Tribunale , non era necessario.
63. Quanto al secondo punto, che d'altra parte, va ricordato, non presenta necessariamente un nesso con il decorso del tempo, in quanto avrebbe potuto essere fatto valere anche contro la decisione PVC I, si deve rilevare che, poiché non si afferma che l'infrazione sia proseguita, tale ingiunzione è priva di effetti nei confronti dei destinatari. Pertanto essa non può costituire, per quanto riguarda questi ultimi, un atto con cui vengono contestati addebiti.
64. Quanto al terzo punto, basta osservare, come ha fatto il Tribunale al punto 1247 della sua sentenza, che l'ordine di porre fine all'infrazione è espressamente rivolto alle imprese «che operano tuttora nel settore del PVC». L'argomento delle ricorrenti su questo punto è quindi manifestamente infondato.
65. Per quanto riguarda il quarto punto, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, le ammende che la Commissione può infliggere non possono eccedere un limite pari al «10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione».
66. Questo riferimento al volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente è quindi pertinente solo nel contesto della fissazione del livello massimo dell'ammenda. Nella fattispecie, non si afferma che la Commissione, non modificando nella decisione PVC II l'importo delle ammende inflitte in forza della decisione PVC I, abbia oltrepassato tale soglia.
67. Ne consegue che l'argomento basato sulla fissazione del livello dell'ammenda non è pertinente.
68. Da quanto precede discende che questo motivo va disatteso, senza che occorra esaminare la questione se, come afferma la Commissione, esso sia irricevibile in quanto si limita a reiterare argomenti già esposti in primo grado e respinti dal Tribunale.
Sul motivo tratto da una violazione degli artt. 85, n. 1, del Trattato e 15, n. 2, del regolamento n. 17
69. La Wacker Chemie e la Hoechst sostengono che il Tribunale ha errato nel dichiarare applicabile l'art. 85, n. 1, del Trattato.
70. A tale proposito, esse contestano la motivazione espressa ai punti 609-612 della sentenza impugnata, relativi alla partecipazione delle parti tedesche del procedimento ad un'intesa in materia di quote. Su questo punto rinviano alle loro censure relative all'esame incompleto dei fatti, alla motivazione contraddittoria e incompleta e allo snaturamento degli elementi di prova.
71. Questo motivo pertanto non ha contenuto autonomo rispetto a dette censure, che, come si è visto, vanno disattese.
72. Esse contestano inoltre la valutazione operata dal Tribunale ai punti 662-673 della sentenza impugnata su alcuni elementi di prova, ossia due documenti di programmazione.
73. Condivido il punto di vista della Commissione secondo cui le ricorrenti si limitano a criticare la valutazione degli elementi di prova da parte del Tribunale mentre, in mancanza di uno snaturamento che nella specie non viene contestato, siffatta valutazione non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte .
74. Ne consegue che occorre respingere anche questo motivo.
III - Conclusione
75. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
«1) respingere il ricorso;
2) condannare le ricorrenti alle spese».
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