Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Le questioni sottoposte dal Dioikitiko Protodikeio di Iráklion riguardano l'interpretazione della nozione di «residenza normale» ai sensi della direttiva 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto. Inoltre le questioni vertono sul rispetto dei principi di proporzionalità e di tutela della buona fede.
II - Fatti
2. Le questioni sono state sottoposte nell'ambito del controllo, effettuato dal giudice amministrativo, della decisione 8 gennaio 1996 con cui veniva inflitta un'ammenda al ricorrente nel procedimento a quo a motivo dell'importazione assertivamente illegale di tre veicoli. Con avviso di accertamento tributario, le autorità elleniche ingiungevano al ricorrente di versare dazi doganali maggiorati e ammende per un importo complessivo di GRD 83 516 969 , oltre ad altri tributi pari a GRD 2 004 410.
3. Si tratta nello specifico dei seguenti importi:
- un'ammenda di GRD 100 000 per ogni veicolo, che il ricorrente ha introdotto nella Repubblica ellenica senza dichiarazione;
- un'ammenda di GRD 5 000 000 per due veicoli la cui cilindrata superava i 2 000 centimetri cubici, e di GRD 1 000 000 per un veicolo la cui cilindrata era inferiore ai 1 300 centimetri cubici, nonché
- dazi doganali e altre imposte, raddoppiati (vale a dire GRD 36 108 840 moltiplicate per due) che il ricorrente, secondo le autorità doganali, aveva eluso intenzionalmente.
4. La decisione controversa veniva emanata con la motivazione che il ricorrente aveva la sua residenza normale nella Repubblica ellenica. Egli abita in tale Stato con la propria famiglia, i suoi figli frequentavano la scuola locale ed ha costituito a Iráklion una società avente ad oggetto il commercio nonché l'importazione e l'esportazione di olio d'oliva.
5. Secondo l'ordinanza di rinvio il ricorrente è nato nel 1956 a Chaniá (Creta) ed è cittadino italiano da oltre quindici anni. Egli vive in Italia dal 1974, mantiene una casa a Firenze e possiede una carta d'identità italiana nonché un passaporto da cui risulta che è permanentemente residente a Firenze dal 1991. Dalle osservazioni scritte del governo ellenico risulta inoltre che egli possiede un passaporto ellenico.
6. Il ricorrente è architetto, ma si occupa da molti anni di commercio in Italia. Il 15 settembre 1986 fondava insieme alla moglie la società in accomandita (Eterorrythmi Etairia) denominata «Studio Fiorentino Oikonomikes Epicheiriseis P. Louloudákis kai Eia EE» (in prosieguo: lo «Studio Fiorentino SAS») con sede a Firenze, il cui scopo sociale consisteva nella compravendita, nell'importazione e nell'esportazione di macchinari e di olio d'oliva nonché nella possibilità di creare filiali/magazzini in Italia e all'estero. Sono state prodotte le dichiarazioni dei redditi della società relative agli esercizi 1990-1995.
7. La società acquistava un furgoncino Fiat Iveco nel 1989, una Ford Fiesta nel 1991 e una BMW nel 1993, veicoli che costituiscono oggetto della decisione con cui è stata inflitta l'ammenda. I veicoli sono assicurati presso una società di assicurazioni italiana. Negli anni 1993, 1994 e 1995 il Fiat Iveco e la Ford Fiesta risultavano tuttavia temporaneamente assicurati anche presso società di assicurazioni elleniche. Stando alle constatazioni del giudice nazionale, tutti e tre i veicoli devono essere considerati come veicoli da turismo ai sensi della direttiva.
8. Il 17 settembre 1993 il ricorrente costituiva a Chaniá insieme alla moglie una società avente ad oggetto l'inscatolamento di oli e grassi. In base alla dichiarazione dei redditi per l'esercizio 1994 tale società risultava aver conseguito proventi lordi dalla vendita di olio di oliva pari a GRD 3 686 355, e si ritiene che abbia emesso nell'esercizio 1994 la prima bolla di accompagnamento (numero progressivo 1) per venticinque tonnellate di olio d'oliva trasportate da Kastélli verso l'Italia.
9. Il 2 novembre 1994 il ricorrente costituiva inoltre la società per azioni Kritiki Viomichania Elaioladou AE (in prosieguo: la «KRI-V-EL») avente sede a Chaniá. La detta società non riusciva a svolgere un'attività rilevante e dopo l'apertura del procedimento a carico del ricorrente cessava l'attività e veniva sciolta il 17 luglio 1995.
10. Per gli anni 1993 e 1994 il ricorrente presentava la dichiarazione dei redditi nella Repubblica ellenica unitamente alla moglie, dichiarando un reddito derivante dall'attività di architetto pari a zero, mentre solo la moglie dichiarava un reddito netto, per il 1994, derivante dal commercio di olio d'oliva pari a GRD 931 250. Dal 1982 egli è assicurato presso la Tameio syntaxeos michanikon ergolavon dimosion ergon (Cassa di previdenza degli ingegneri e degli imprenditori edili), ente di assicurazione principale, ma secondo una dichiarazione del Dievthynsi Poleodomias (Ufficio urbanistico) di Chaniá fino all'ottobre del 1995 non aveva elaborato nella Repubblica ellenica alcun progetto. Il ricorrente sostiene di essere assicurato anche in Italia.
11. Negli anni 1991 e 1995 il sig. Louloudákis rinnovava la patente di guida italiana di cui era in possesso dal 1984.
12. Egli è iscritto negli elenchi elettorali del comune italiano di San Severo ed ha votato alle elezioni del 21 aprile 1996.
13. Il figlio maggiore del ricorrente frequentava nell'anno scolastico 1994-1995 la seconda classe della scuola elementare KORAIS a Chaniá. Nella stessa scuola aveva frequentato anche la classe precedente. Tuttavia il ricorrente sostiene che i suoi figli frequentavano anche una scuola a Firenze. Il Servizio di igiene e di sanità di San Severo attesta che il figlio maggiore è stato vaccinato contro l'epatite B il 18 agosto 1994, il 24 settembre 1994 e il 25 febbraio 1995.
III - Questioni pregiudiziali
14. Nell'ambito del controllo di legittimità della decisione con cui veniva inflitta l'ammenda, effettuato dal giudice amministrativo, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
1) Se l'art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, sia da interpretare nel senso che la residenza normale di un cittadino del paese A si trova nel paese A, nel quale egli esercita la propria attività con successo da molti anni sia come architetto che come commerciante, tramite una società di persone (una società in accomandita), mantiene un'abitazione e trascorre la maggior parte del proprio tempo lavorativo, oppure nel senso che si trova nel paese B, del quale egli è pure cittadino e nel quale (paese B), contemporaneamente, dà inizio ad un'attività autosufficiente, con oggetto simile o altrimenti connesso, affitta una casa, inizia a impiegare parte del proprio tempo, adempiendo anche agli obblighi fiscali su di lui incombenti, aiutato dalla moglie che prende parte a tutte le predette attività in entrambi gli Stati membri, A e B, e assume quote sociali in tali imprese.
Se, oltre alla disposizione citata, vi siano altri criteri in base ai quali si possa stabilire quale sia la residenza normale nei casi in cui tale determinazione presenta difficoltà.
2) Se, nella fattispecie di possesso o immissione in circolazione di autoveicoli ad uso privato da parte di una persona non avente diritto all'esenzione temporanea, che ai sensi della normativa nazionale costituisce semplice infrazione doganale, sia compatibile con il principio comunitario di proporzionalità una disposizione come l'art. 88, n. 2, lett. f), della legge 2127/1993, che imponga specificamente, a titolo di sanzione speciale amministrativa, una multa che va da uno a cinque milioni di dracme per veicolo, da determinarsi con l'unico criterio della cilindrata del veicolo, multa che, tenendo in considerazione anche la vetustà del veicolo, supera il valore commerciale attuale dello stesso.
3) Se il complesso delle misure amministrative - comprese quelle legate all'imputazione di contrabbando - individuate dal competente Stato membro B come adeguate al settore delle infrazioni doganali (in considerazione della mancanza di armonizzazione delle normative nazionali) possa comportare sanzioni che arrivano fino a un multiplo (dieci volte) del valore iniziale di acquisto del bene nello Stato membro A, senza creare ostacoli alla libera circolazione delle merci e delle persone.
In caso di soluzione negativa, se vi siano criteri per stabilire i limiti di ciò che è strettamente necessario per il conseguimento degli scopi prefissati.
4) Se dalla direttiva 83/182/CEE o da un'altra disposizione derivi l'obbligo per gli Stati membri di prendere in considerazione, per l'imposizione delle sanzioni amministrative in fattispecie riguardanti la direttiva citata, la buona fede degli interessati e l'assenza di intenzionalità nel raggiro (ad esempio l'ignoranza).
IV - Disposizioni pertinenti
1) Disposizioni di diritto comunitario
Direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (in prosieguo: la «direttiva»).
15. La franchigia dalle tasse all'atto dell'importazione temporanea si fonda sull'art. 1, n. 1, della direttiva 83/182/CEE. Tale norma così recita:
«Alle condizioni stabilite in appresso, gli Stati membri accordano, all'atto dell'importazione temporanea in provenienza da uno Stato membro di autoveicoli a motore (...) una franchigia:
- dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle accise e da ogni altra imposta sui consumi,
- dalle tasse che figurano in allegato alla presente direttiva».
16. Nel caso di specie occorre inoltre prendere in considerazione le seguenti disposizioni:
Art. 4
«1. E' concessa una franchigia dalle imposte e tasse di cui all'articolo 1 in caso di importazione di veicoli da turismo adibiti ad uso professionale, alle seguenti condizioni:
a) il privato che importa il veicolo da turismo:
aa) deve avere la sua normale residenza in uno Stato membro diverso da quello dell'importazione temporanea;
bb) non può utilizzare il veicolo all'interno dello Stato membro d'importazione temporanea per il trasporto di persone dietro remunerazione o altri vantaggi materiali, né per il trasporto industriale o commerciale di merci con o senza remunerazione;
(...);
c) il veicolo da turismo deve essere stato acquistato, o importato, alle condizioni fiscali generali applicate sul mercato interno dello Stato membro in cui l'utente risiede normalmente e non deve beneficiare, a titolo dell'esportazione, di alcuna esenzione o di alcun rimborso di imposte sulla cifra di affari, di accise o di altre imposte sui consumi.
Tale condizione si presume osservata quando il veicolo è munito di una targa di immatricolazione di serie normale nello Stato membro d'immatricolazione, esclusa ogni targa provvisoria.
(...)».
17. L'art. 7 della direttiva 83/182 così recita:
«1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per "residenza normale" il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.
Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano risultati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.
2. I privati forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d'identità, o mediante qualsiasi altro documento valido.
3. Qualora le autorità competenti dello Stato membro d'importazione abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale effettuata in conformità del paragrafo 2 od anche ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere qualsiasi elemento d'informazione o prove supplementari».
2) Disposizioni nazionali
a) Legge 2127/1993
18. La legge 2127/1993 (A 48) conteneva, alla data rilevante per la controversia, le seguenti disposizioni pertinenti:
Art. 75:
«Gli autoveicoli e le motociclette che (...) vengono inviati o trasportati nel paese da un altro Stato membro della Comunità sono assoggettati all'imposta speciale di consumo prevista per i veicoli importati o per i corrispondenti veicoli prodotti nel paese».
(...).
Art. 84:
«2. L'esenzione dall'imposta speciale sul consumo, prevista dalle specifiche disposizioni per i veicoli importati sotto regime doganale di importazione transitoria e alla condizione che gli stessi siano riesportati, si applica, per analogia ed alle stesse condizioni e presupposti, anche ai veicoli di cui all'art. 75, che sono inviati o trasportati da altri Stati membri della Comunità per essere utilizzati temporaneamente nel paese».
Art. 88:
«1. L'evasione, comunque realizzata, del pagamento delle tasse dovute e dei rimanenti tributi o il tentativo di eluderlo, nonché il mancato rispetto delle formalità prescritte dalla legge allo scopo di evitare il pagamento delle tasse suddette e dei rimanenti tributi, sono qualificati e puniti ai sensi degli artt. 89 e seguenti della legge 1165/1918 sul codice doganale.
2. Indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente paragrafo vengono inoltre comminate, in base alle circostanze, le ammende seguenti:
a) per la mancata presentazione della dichiarazione di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 79, una ammenda di GRD centomila (100 000) per ciascun veicolo.
(...)
g) In caso di possesso o di immissione in circolazione di un veicolo di cui all'art. 75 da parte di una persona cui non si applica l'esenzione temporanea prevista dall'art. 84, n. 2, una ammenda pari a:
- GRD 1 000 000 fino a 1 300 centimetri cubici;
- GRD 2 000 000 da 1 301 fino a 1 600 centimetri cubici;
- GRD 3 000 000 da 1 601 fino a 2 000 centimetri cubici;
- GRD 5 000 000 da 2 001 centimetri cubici in su.
L'ammenda di cui sopra è immediatamente esigibile; l'eventuale ricorso dinanzi ai tribunali amministrativi non ha effetto sospensivo (...).
(...)».
b) Legge 1165/1918
19. L'art. 97, n. 3, del codice doganale (legge 1165/1918 - A 73) stabilisce quanto segue:
«Una sovrattassa per un importo che va dal doppio fino a dieci volte quello dei dazi doganali, delle imposte, delle tasse e dei diritti gravanti sull'oggetto dell'infrazione, è riscossa, ai sensi degli artt. 100 e seguenti della presente legge, individualmente e in solido, a carico dei corresponsabili, in qualsiasi misura, dell'infrazione doganale prevista dall'art. 89, n. 2, della presente legge, in funzione del loro grado di partcipazione e indipendentemente dai procedimenti penali avviati contro di essi.
(...)».
c) Decisione 247/13/1-3
20. La decisione del Ministero delle finanze 6 aprile 1988, 247/13/1-3, relativa all'importazione temporanea di alcuni mezzi di trasporto e di beni di uso personale, stabilisce, tra l'altro, quanto segue:
A. - Art. 1:
«1. Con il regime d'importazione temporanea previsto dalla presente decisione è consentita l'importazione, senza riscossione delle imposte doganali dovute e degli altri tributi, di mezzi di trasporto adibiti ad uso privato (...) destinati a rimanere temporaneamente nel paese e ad essere in seguito riesportati nel termine previsto secondo il caso (...)».
(...).
Art. 4:
«1. (...) Il privato che voglia importare temporaneamente i beni menzionati all'art. 1 deve soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni: a) avere la residenza al di fuori della Grecia; b) recarsi temporaneamente in Grecia; c) adibire tali beni ad uso privato.
2. La durata della permanenza dei beni è limitata a sei mesi, consecutivi o meno, nell'arco di dodici mesi. Tale durata può essere prorogata per ulteriori nove mesi; tuttavia, nel caso di una persona che svolga un'attività professionale nella Repubblica ellenica, tale proroga non può superare i tre mesi (...)».
Art. 5:
«1. Chiunque voglia importare temporaneamente un veicolo per il trasporto di passeggeri ad uso professionale, come definito dall'art. 2, n. 3, deve soddisfare cumulativamente i seguenti presupposti:
a) avere la residenza normale al di fuori della Repubblica ellenica;
b) non utilizzare il veicolo in Grecia per l'esecuzione di trasporti di persone, a pagamento o con altri profitti materiali, né per trasporti industriali o commerciali di merci, a pagamento o gratuiti.
2. La durata della permanenza del veicolo per trasporto di passeggeri è limitata a sette mesi, consecutivi o meno nell'arco di un anno, per i rappresentanti di commercio, e a sei mesi in tutti gli altri casi.
3. Se, in casi eccezionali e nonostante gli elementi addotti a prova della residenza, le autorità doganali continuano a nutrire seri dubbi, l'applicazione del regime di importazione temporanea previsto da questa decisione al veicolo per il trasporto di passeggeri ad uso professionale è subordinata alla prestazione di una garanzia idonea a coprire ogni genere di pretesa pecuniaria da parte dello Stato. Tuttavia, se il beneficiario infine dimostra di avere la residenza in un altro paese, le autorità doganali devono restituire la garanzia entro due mesi dal giorno della produzione di tale prova».
B. - Art. 3:
«Ai fini dell'applicazione della presente decisione s'intende per luogo di residenza normale il luogo dove una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque (185) giorni, consecutivi o meno, nell'arco dell'anno di calendario [v. l'oggetto dell'art. 15, n. 2, lett. a), della legge 2187/1994 - A 94], a motivo di legami personali e professionali o, qualora una persona non svolga attività professionale, a motivo di legami personali dai quali derivi uno stretto rapporto tra tale persona e il luogo in cui dimora. Tuttavia, si ritiene che la residenza normale di una persona avente legami professionali in un luogo diverso da quello in cui ha legami personali e che, per tale motivo, è costretta a soggiornare successivamente in luoghi diversi situati in due o più paesi, si trovi nel luogo in cui tale persona ha legami personali a condizione che essa ritorni regolarmente in tale luogo. Tale ultima condizione non è posta quando la persona dimori in un paese perché deve svolgervi un incarico per un tempo determinato. La frequenza di un'università o di un'altra scuola non comporta il trasferimento della residenza normale».
d) Circolare 366/26 Pol. 10
21. La circolare 366/26 Pol. 10 del Ministero delle finanze adottata per l'applicazione della decisione 247/1988 menziona, fra le «prove» ai sensi dell'art. 7, n. 3, della direttiva 83/182, il passaporto, la carta d'identità, il certificato di iscrizione in un comune, il permesso di soggiorno e di lavoro, le dichiarazioni dei redditi, gli attestati di un ente previdenziale, altri documenti dai quali risulti il luogo di residenza degli altri membri della famiglia e qualsiasi altro elemento dal quale si possa dedurre la residenza in un determinato luogo.
V - Argomenti delle parti
22. Il ricorrente ritiene che i veicoli siano stati importati soltanto temporaneamente nella Repubblica ellenica. Essi sarebbero di proprietà dello Studio Fiorentino SAS e la loro importazione nella Repubblica ellenica sarebbe stata effettuata per conto e nell'esercizio delle esigenze professionali della detta società. Il furgoncino Fiat Iveco sarebbe stato utilizzato per il trasporto di merci in Italia o verso l'Italia, mentre le automobili sarebbero servite per gli spostamenti del ricorrente e del personale della società in Italia o fuori dell'Italia per contatti professionali. Nel periodo dal settembre 1994 fino al febbraio 1995 tutti i suddetti veicoli avrebbero compiuto viaggi e trasporti all'interno del territorio italiano e oltre confine. Pertanto essi non avrebbero potuto trovarsi contemporaneamente per lunghi periodi nella Repubblica ellenica, ma vi si sarebbero trovati solo tra il 1° e l'8 marzo 1995.
23. Secondo il ricorrente la BMW avrebbe un valore di ITL 10 200 000, vale a dire circa GRD 1 200 000, e la Ford di ITL 8 000 000, ossia GRD 1 200 000. Il valore dei veicoli sarebbe stato insignificante e non avrebbe potuto comportare un contrabbando di portata e gravità pari a quelle addebitate (la BMW è gravata da dazi doganali e imposte per GRD 31 181 280 e la Ford per GRD 4 156 050), dal momento che i tre veicoli considerati complessivamente non avrebbero superato il valore di GRD 4 000 000.
24. Il ricorrente obietta che, per quanto attiene alle disposizioni relative alla prova del luogo di residenza normale (art. 7, nn. 2 e 3, della direttiva 83/182), la direttiva sarebbe stata trasposta in maniera erronea. Inoltre egli fa valere che il calcolo dell'imposta sul consumo e di altri tributi che gravano sui tre veicoli violerebbe l'art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE). L'importo versato a titolo di imposta sul valore aggiunto incorporato nel valore dei veicoli sarebbe stato illegittimamente incluso nella base imponibile. Inoltre il calcolo della base imponibile dell'imposta speciale di consumo sui veicoli usati d'importazione costituirebbe una discriminazione in relazione al trattamento dei veicoli nazionali. Infine il ricorrente fa valere una differenza sproporzionata tra le sanzioni inflitte all'atto dell'importazione di veicoli in caso di mancato pagamento dell'imposta speciale di consumo e la corrispondente infrazione commessa all'interno dello Stato membro.
25. Il governo ellenico ritiene che la fattispecie non rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 83/182. Nel caso del ricorrente il luogo di lavoro e il luogo di residenza della sua famiglia non sarebbero diversi. Questo, tuttavia, costituirebbe una condizione d'applicazione dell'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva. Inoltre il caso di specie verterebbe più su un problema effettivo connesso all'applicazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva che sulla questione giuridica volta a stabilire secondo quali criteri occorra accertare la «residenza normale» ai sensi della disposizione citata.
26. Per determinare la «residenza normale» occorrerebbe ricorrere a tutti i criteri di cui all'art. 7. Alla luce delle circostanze descritte nei fatti, il ricorrente avrebbe la propria «residenza normale» nella Repubblica ellenica dal 1993. Sarebbe rilevante che il giudice nazionale ingiungesse al ricorrente di provare che egli risiede almeno 185 giorni all'anno in uno dei due luoghi.
27. Per quanto attiene alla questione della proporzionalità delle ammende inflitte, il governo ellenico constata in primo luogo che gli Stati membri, in mancanza di armonizzazione in detta materia, sarebbero competenti a regolamentare l'importo delle ammende. Esso ritiene che il principio di proporzionalità sia stato rispettato. Per scoraggiare manovre fraudolente sarebbero necessarie ammende drastiche; infatti sarebbe impossibile controllare sistematicamente tutti i veicoli circolanti nella Repubblica ellenica con targhe d'immatricolazione di altri Stati membri. Il fatto che l'importo delle ammende si basi sulla cilindrata sarebbe giustificato, essendo quest'ultima proporzionale al valore commerciale dei veicoli.
28. Il governo ellenico ritiene inoltre che la determinazione forfettaria di ammende sia proporzionata e costituisca anche un mezzo di dissuasione.
29. L'aggiunta di un dazio doganale raddoppiato sarebbe altresì giustificata per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di importazione.
30. Il governo ellenico propone di risolvere negativamente anche l'ultima questione sottoposta dal giudice nazionale. La questione di un'eventuale presa in considerazione della buona fede del ricorrente andrebbe risolta unicamente in conformità al diritto nazionale.
31. La Commissione condivide i dubbi giuridici manifestati dal ricorrente. Per quanto attiene alla determinazione della «residenza normale» di quest'ultimo, essa ritiene che il caso di specie debba essere risolto mediante consultazione tra i governi ellenico ed italiano ai sensi dell'art. 10, n. 2, della direttiva, poiché con i dati esistenti sarebbe effettivamente difficile stabilire in maniera inequivoca la residenza del ricorrente.
32. Qualora il ricorrente avesse la residenza in Italia, occorrerebbe, conformemente alla direttiva, esentarlo da ogni tipo di imposta. Nell'ipotesi in cui si accertasse che egli ha trasferito la residenza dall'Italia nella Repubblica ellenica, lo si dovrebbe assoggettare solo alla tassa d'immatricolazione, ma non all'imposta sul consumo. Qualora si constatasse che il ricorrente non ha mai avuto residenza in Italia, lo si dovrebbe assoggettare sia alla tassa d'immatricolazione sia all'imposta sul consumo. La Corte avrebbe già dichiarato quest'ultima non proporzionata già nella sentenza 23 ottobre 1997, causa C-375/95, Commissione/Grecia .
33. Per quanto attiene alle ammende, la Commissione le ritiene sproporzionate, poiché sarebbe estremamente difficile determinare la residenza normale del ricorrente. Tale incertezza giuridica escluderebbe anche la presunzione di un'intenzione fraudolenta da parte del ricorrente. Infine sarebbe sproporzionato fissare ammende superiori al valore commerciale attuale dei veicoli.
VI - Analisi giuridica
Sulla prima questione
34. La prima questione deferita dal giudice nazionale concerne il rapporto tra i singoli criteri di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 83/182. Viene in esame la ponderazione degli interessi professionali e degli interessi personali.
35. Riguardo al ricorrente il giudice nazionale pone a confronto i seguenti criteri: nello Stato A la cittadinanza, lo svolgimento di un'attività autonoma, il mantenimento di un'abitazione, la maggior parte del tempo lavorativo ivi trascorso; nello Stato B la cittadinanza, un'attività autonoma, l'affitto di una casa e l'adempimento degli obblighi fiscali. Il detto elenco indica chiaramente che in entrambi i casi il giudice nazionale fonda l'accertamento della residenza normale sugli stessi criteri, vale a dire la cittadinanza, l'attività professionale e l'esistenza di un'abitazione.
36. Non si può condividere l'opinione del governo ellenico secondo cui il caso di specie verterebbe solo su questioni di fatto. Infatti dalla questione sottoposta dal giudice nazionale emerge che il ricorrente trascorre la maggior parte del proprio tempo lavorativo nello Stato A (Italia) e comincia appena a trascorrere parte del proprio tempo nello Stato B (Repubblica ellenica). Al riguardo si può intendere la questione sottoposta dal giudice nazionale nel senso che si tratta della ponderazione, da un lato, degli interessi professionali e, dall'altro, degli interessi personali.
37. Secondo il tenore letterale dell'art. 7, n. 1, della direttiva, occorre determinare la residenza normale sulla base dei legami personali e professionali di una persona. L'uso della congiunzione «e» denota l'equivalenza dei criteri.
38. Dalla precisazione della fine della frase secondo cui nel caso di una persona senza legami professionali occorre fondarsi sui legami personali non può derivare un'interpretazione diversa. In questo caso si tralascia semplicemente la circostanza dei legami professionali, senza aggiungere ulteriori criteri. Di conseguenza si tratta solo di prendere in considerazione due categorie di persone, chi lavora e chi non lavora.
39. Tuttavia dal contesto della disposizione potrebbe derivare un'altra interpretazione. L'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva dispone infatti che nel caso in cui i legami professionali siano risultati in un luogo diverso da quello dei legami personali, è rilevante quest'ultimo. Tale preferenza per il luogo dei legami personali vale nondimeno solo a condizione che l'interessato vi ritorni regolarmente. Applicato alle constatazioni del giudice nazionale, secondo cui il ricorrente trascorre la maggior parte del proprio tempo lavorativo nello Stato A e comincia appena a trascorrere una parte del proprio tempo nello Stato B, questo significa che il giudice nazionale dovrebbe chiarire se il ricorrente ritorni regolarmente nello Stato B.
40. Il fatto che i figli del ricorrente abbiano frequentato almeno temporaneamente una scuola nello Stato B non dovrebbe essere rilevante ai fini della determinazione della residenza normale del ricorrente. Infatti, ai sensi dell'art. 7, n. 1, secondo comma, 3ª frase, della direttiva, la frequenza di una scuola da parte del destinatario stesso della disposizione, vale a dire il ricorrente nel procedimento a quo, «non implica il trasferimento della residenza normale». Quindi, tanto meno può portare al trasferimento della residenza normale la frequenza di una scuola da parte dei figli del ricorrente nel procedimento a quo.
41. Al di là dell'analisi del tenore letterale e del contesto della disposizione occorre rilevare che la Corte nella sua giurisprudenza ha sempre sottolineato che tutti i criteri definiti nell'art. 7, n. 1, della direttiva devono essere esaminati cumulativamente. Richiamandosi alla giurisprudenza in altri settori del diritto comunitario, essa ha definito «la residenza normale» come il luogo in cui l'interessato ha stabilito il centro permanente dei suoi interessi . Ne deriva che tutti gli elementi di fatto rilevanti devono essere presi in considerazione al fine di determinare la residenza normale in quanto centro permanente degli interessi della persona di cui trattasi .
42. Nella sentenza nella causa Ryborg la Corte si è altresì fondata su un elemento soggettivo. Oltre ai criteri puramente oggettivi essa ha richiamato l'attenzione sul fatto che l'interessato, nell'ambito del suo comportamento, manifesti la volontà di stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello in cui egli aveva fino a quel momento la propria residenza normale . Anche l'avvocato generale Saggio nelle sue conclusioni presentate nella causa Swaddling si è basato sul fatto che deve risultare da circostanze oggettive la decisione dell'interessato di scegliere la propria residenza in un dato Stato membro . Nella sentenza nella detta causa concernente la previdenza sociale la Corte si è parimenti fondata sull'intenzione del lavoratore quale si può desumere da tutte le circostanze .
43. In un caso come quello pendente dinanzi al giudice nazionale, in cui il ricorrente presenta legami sia professionali sia personali tanto nello Stato membro A quanto nello Stato membro B, l'elemento soggettivo potrebbe essere di importanza determinante. Il ricorrente ha doppia nazionalità, ha sia una società che un'abitazione in entrambi gli Stati membri e la sua famiglia ha soggiornato nel periodo di cui è causa, a partire dal 1993, nei due Stati membri. Se la controversia non viene risolta di comune accordo dalle autorità elleniche ed italiane ai sensi dell'art. 10, n. 2, della direttiva, come propone la Commissione, accordo di cui il governo ellenico non vede il motivo e al quale, è d'uopo sottolinearlo espressamente, non è tenuto né in base alla lettera della direttiva né secondo la giurisprudenza , può essere utile solo la determinazione delle intenzioni del ricorrente. Pertanto il giudice nazionale deve esaminare tutte le circostanze da cui possono emergere legami sia professionali che personali del ricorrente e dedurne il centro degli interessi dello stesso. A tale riguardo occorre chiedersi se dal comportamento del ricorrente a partire dal 1993 risulti l'intenzione di trasferire nella Repubblica ellenica la propria residenza normale che senza dubbio si trovava fino a quella data in Italia.
44. Propongo pertanto di risolvere la prima questione nel senso che spetta ai giudici ed alle autorità nazionali stabilire, alla luce di tutte le circostanze da cui emerge il centro degli interessi della persona di cui trattasi, se la «residenza normale», ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, di un cittadino dello Stato A si trovi nello Stato A,
- nel quale egli esercita la propria attività con successo da molti anni sia come architetto sia come commerciante, tramite una società di persone (una società in accomandita), possiede un'abitazione e trascorre la maggior parte del proprio tempo lavorativo,
oppure nello Stato B,
- del quale egli è pure cittadino e nel quale, contemporaneamente, dà inizio ad un'attività autonoma, con oggetto simile o quantomeno connesso, prende in affitto una casa e comincia a trascorrere parte del proprio tempo, adempiendo anche ai suoi obblighi fiscali, aiutato dalla moglie che prende parte a tutte le predette attività in entrambi gli Stati membri, A e B, e possiede quote sociali in tali imprese.
A tale riguardo occorre anche determinare un'eventuale intenzione dell'interessato di abbandonare la residenza normale originaria e di stabilirne un'altra.
Sulla seconda questione
45. La seconda questione pregiudiziale concerne la proporzionalità delle sanzioni amministrative inflitte.
46. Prima di esaminare i singoli aspetti di tale questione, occorre fare alcune osservazioni preliminari.
In primo luogo, le considerazioni che seguono sono valide solo nel caso di un'elusione intenzionale dei fatti generatori di imposte. Mi soffermerò sull'eventuale incidenza della buona fede del soggetto passivo nell'ambito della quarta questione.
In secondo luogo, le considerazioni che seguono sono pertinenti purché le tasse su veicoli importati, in particolare l'imposta sul consumo, oggetto della sentenza nella causa C-375/95, siano determinate conformemente al diritto comunitario. A tale proposito lo stesso giudice nazionale rinvia alla sentenza nella causa C-398/95. Si presume quindi che il giudice nazionale prenda in considerazione le dette sentenze all'atto della sua decisione.
In terzo luogo, occorre rilevare che, secondo l'ordinanza di rinvio, con l'avviso di accertamento tributario impugnato si chiede il versamento di un dazio doganale maggiorato, ai sensi dell'art. 97, n. 3, della legge 1165/1918, per un importo pari al doppio del dazio doganale. La disposizione citata, a sua volta, riprende la definizione di infrazione doganale di cui all'art. 89, n. 2, della detta legge. Questa disposizione non parla di dazi doganali, bensì di imposte in generale. Nel caso di specie dovrebbe trattarsi dell'imposta sul consumo dovuta all'atto dell'importazione ai sensi dell'art. 75 della legge 2127/1993. Tuttavia ciò non emerge in maniera inequivoca dall'ordinanza di rinvio, per cui occorre chiarire a titolo preventivo che, ai sensi dell'art. 9 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 23 CE), in via di principio dazi doganali non possono essere riscossi su mezzi di trasporto in libera circolazione in uno Stato membro e che vengono trasferiti da quest'ultimo nella Repubblica ellenica. Pertanto, qualora l'avviso di accertamento tributario impugnato dovesse effettivamente dare origine alla riscossione di dazi doganali, esso non sarebbe a tale riguardo compatibile con il diritto comunitario.
47. Esamino ora la seconda questione, relativa all'ammenda inflitta al ricorrente nel procedimento a quo ai sensi dell'art. 88, n. 2, lett. g), della legge 2127/1993 e determinata con l'unico criterio della cilindrata del veicolo di cui trattasi. Il giudice nazionale chiede se tale modus operandi, che non tiene assolutamente conto del valore attuale del veicolo, sia compatibile con il principio di proporzionalità. Occorre in primo luogo rilevare che, allo stato evolutivo attuale del diritto comunitario, gli Stati membri possono adottare disposizioni in materia di sanzione di infrazioni all'importazione che sembrano loro adeguate in particolare allo scopo di impedire le frodi fiscali. La Corte l'ha confermato proprio per quanto riguarda la trasposizione della direttiva 83/182 . Gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale nell'adozione di dette sanzioni.
48. Tuttavia il regime di sanzioni non può avere come conseguenza il pregiudizio delle libertà previste dal Trattato CE. Questo si verificherebbe se una sanzione divenisse un ostacolo alla libertà garantita dal diritto comunitario . La sanzione dev'essere adeguata e necessaria per conseguire lo scopo voluto .
49. L'imposizione di un'ammenda è un mezzo atto a garantire il versamento di imposte all'importazione. Poiché non esistono modalità meno rigide per garantire l'adempimento dell'obbligo fiscale, infliggere ammende è anche un mezzo necessario. Occorre tuttavia stabilire se la determinazione dell'importo dell'ammenda unicamente in base alla cilindrata costituisca una modalità adeguata.
50. A tale riguardo occorre anzitutto rilevare che la questione deferita riguarda solo una parte dell'ammenda inflitta, vale a dire quella imposta ai sensi dell'art. 88, n. 2, lett. g), della legge 2127/1993. Un'altra parte è calcolata sulla base dell'importo delle tasse dovute (art. 97, n. 3, della legge 1165/1918) ovvero in maniera forfettaria [art. 88, n. 2, lett. a), della legge 2127/1993]. L'ordinanza di rinvio non consente di determinare in quale misura le imposte dovute siano dipendano dal valore del bene importato. Tuttavia non si può escludere che il valore del veicolo venga preso in considerazione in tale ambito.
51. Per quanto attiene alla parte dell'ammenda inflitta ai sensi dell'art. 88, n. 2, lett. g), è d'uopo rilevare in primo luogo che la cilindrata di un veicolo costituisce un criterio oggettivo. Di conseguenza, la determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta non può comportare discriminazioni. La Corte ha dichiarato conformi al diritto comunitario regimi fiscali che assumono come criterio oggettivo la cilindrata del veicolo gravato da imposta .
52. Occorre inoltre considerare che il valore di un veicolo può non essere proporzionale alla sua cilindrata, come sostiene il governo ellenico, tuttavia la cilindrata costituisce quanto meno un fattore determinante per quanto attiene alla potenza del motore e quest'ultimo, a sua volta, rappresenta un fattore sostanziale per stabilire il valore del veicolo. Perciò fra il valore di un veicolo e la sua cilindrata sussiste almeno un nesso.
53. Per quanto attiene alla fattispecie, in cui l'ammenda calcolata in base alla cilindrata supera eventualmente il valore commerciale del veicolo di cui trattasi, è d'uopo osservare che anche il calcolo di imposte sul consumo per i veicoli di solito è basato su un'unità di misura non modificabile, come la cilindrata o la potenza del motore, e che l'imposta così determinata non si riduce neanche in proporzione al valore commerciale diminuito. Un'automobile di dieci anni viene tassata esattamente come un'automobile nuova.
54. Occorre inoltre considerare che il prezzo d'acquisto pagato in Italia dal ricorrente non può essere di per sé confrontato con l'ammenda calcolata ai sensi delle disposizioni elleniche. La diversa imposizione consentita dal diritto comunitario fa sì che il valore commerciale di un veicolo possa differire notevolmente tra i due paesi. L'ammenda calcolata conformemente al diritto greco si inserisce nel contesto globale delle ammende da infliggere ai sensi di detto diritto e il suo importo coincide legittimamente tutt'al più con i valori commerciali greci ma non con quelli di altri Stati membri.
55. Alla luce delle considerazioni che precedono, una normativa fondata esclusivamente sulla cilindrata va considerata come adeguata e quindi dev'essere dichiarata proporzionata.
56. Propongo pertanto di risolvere la seconda questione nel senso che, nel caso di possesso o immissione in circolazione di autoveicoli ad uso privato da parte di una persona non avente diritto all'esenzione temporanea, cosa che ai sensi del diritto nazionale costituisce una semplice infrazione doganale, è compatibile con il principio comunitario di proporzionalità infliggere unicamente in base al criterio della cilindrata del veicolo una sanzione amministrativa speciale, in particolare un'ammenda [quale quella prevista dall'art. 88, n. 2, lett. g), della legge 2127/1993], che va da uno a cinque milioni di dracme per veicolo, la quale, tenuto conto della vetustà del veicolo, supera il valore commerciale attuale dello stesso.
Sulla terza questione
57. Con la terza questione il giudice nazionale esamina la compatibilità di un'ammenda con i principi della libera circolazione delle merci e delle persone. Il giudice nazionale ha constatato che la sanzione amministrativa inflitta dallo Stato membro B può arrivare fino a un decuplo del valore iniziale di acquisto del bene nello Stato membro A.
58. La detta questione verte quindi sull'importo complessivo dell'ammenda inflitta con l'avviso di accertamento tributario. Come già osservato, le sanzioni amministrative nazionali sono conformi al diritto comunitario solo in quanto non diventano un ostacolo all'esercizio delle libertà garantite dal Trattato CE .
59. Per quanto attiene alla direttiva 83/182, si può anche fondare tale principio sui primi due considerando della direttiva, secondo cui «i regimi fiscali applicati all'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ad uso privato o professionale sono di ostacolo alla libera circolazione dei residenti comunitari all'interno della Comunità» e la soppressione degli «ostacoli risultanti da questi regimi fiscali è particolarmente necessaria ai fini della costituzione di un mercato economico che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno». La Corte ha confermato tale finalità di tutela perseguita dalle disposizioni della direttiva 83/182 nella sentenza nella causa Ryborg .
60. Disposizioni nazionali in base alle quali può essere inflitta un'ammenda che arriva fino a un multiplo del valore iniziale di acquisto del bene in un altro Stato membro costituiscono senza dubbio un mezzo atto a prevenire le frodi fiscali e a dissuadere i potenziali autori di una siffatta infrazione. Inoltre, come sostiene il governo ellenico, ammende drastiche sono necessarie a fini dissuasivi poiché sarebbe impossibile controllare sistematicamente tutti i veicoli con targhe straniere circolanti nella Repubblica ellenica.
61. Come illustrato in precedenza, nel caso di specie l'ammenda si compone di tre parti: il raddoppio delle imposte dovute, un'ammenda calcolata in base alla cilindrata e un'ammenda forfettaria. Per quanto attiene al raddoppio delle imposte, è possibile rinviare alle conclusioni dell'avvocato generale La Pergola presentate nella causa Klattner, in cui egli ha ritenuto compatibile con il diritto comunitario una sanzione amministrativa pari al 100% dell'importo complessivo di diritti doganali ed altri oneri . Tale tesi va condivisa. Una sanzione amministrativa non mira soltanto a soddisfare l'esigenza fiscale, ma svolge inoltre una funzione dissuasiva.
62. Tuttavia nel caso di specie al detto importo si aggiungono altre somme, vale a dire l'ammenda calcolata in base alla cilindrata e l'ammenda forfettaria per ogni veicolo non dichiarato. Dall'eventuale confronto di tali importi emerge che dell'importo complessivo di GRD 83 517 680, già GRD 72 216 960, e quindi la parte decisamente più rilevante, equivalgono al debito d'imposta raddoppiato, già considerato come legittimo al precedente paragrafo. L'ammenda dovuta in base alla cilindrata ammonta, per i tre veicoli del ricorrente, a GRD 11 000 000 e l'ammenda forfettaria a GRD 300 000. Tali importi parziali costituiscono pertanto poco più di un settimo dell'ammenda complessiva. Questo non dovrebbe oltrepassare il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nell'adozione di sanzioni. La discrepanza risultante tra il valore commerciale dei veicoli pari, secondo il ricorrente, a GRD 4 000 000 e l'importo dell'ammenda dovrebbe essere piuttosto ricondotta ai diversi valori commerciali dei veicoli nei due Stati membri di cui trattasi. Tali valori trovano a loro volta fondamento nella diversa normativa fiscale nazionale vigente in mancanza di armonizzazione comunitaria.
63. In generale occorre ancora sottolineare che i principi della libera circolazione delle merci e delle persone non possono servire a livellare le divergenze esistenti fra gli Stati membri in mancanza di armonizzazione comunitaria delle normative fiscali o a ridurre multe inflitte per frodi fiscali commesse intenzionalmente. Il senso delle disposizioni in materia di libera circolazione non può essere quello di favorire le violazioni della legge. Tuttavia, almeno secondo l'ordinanza di rinvio, in caso di regolare dichiarazione dei veicoli non sono dovute imposte che limitino la libera circolazione delle merci e delle persone. Ho già fatto riferimento al calcolo conforme al diritto comunitario dell'imposta sul consumo dovuta nel caso di specie.
64. Propongo pertanto di risolvere la terza questione pregiudiziale nel senso che provvedimenti amministrativi, ritenuti dal competente Stato membro B (in considerazione della mancanza di armonizzazione delle normative nazionali) adeguati nel settore delle infrazioni doganali possono, considerati globalmente (tenuto conto dell'imputazione di contrabbando), comportare sanzioni che arrivano fino a un multiplo (dieci volte) del valore iniziale di acquisto del bene nello Stato membro A, senza creare ostacoli alla libera circolazione delle merci e delle persone.
65. La questione complementare posta dal giudice nazionale nell'ambito della terza questione, vale a dire se vi siano criteri per stabilire i limiti di ciò che è strettamente necessario per il conseguimento degli scopi prefissati, trova già una soluzione negli argomenti dedotti in precedenza. Un'ammenda costituisce il mezzo disponibile meno rigido per soddisfare le esigenze fiscali dello Stato e la sua adeguatezza va appurata in base a criteri oggettivi e di fatto.
Sulla quarta questione
66. L'ultima questione sottoposta dal giudice nazionale verte sull'obbligo di prendere in considerazione, all'atto dell'imposizione di sanzioni amministrative, l'eventuale buona fede e l'assenza di intenzione fraudolenta dell'autore.
67. La direttiva 83/182 non contiene disposizioni relative a sanzioni applicabili in caso di infrazioni delle norme fiscali degli Stati membri. Come osservato in precedenza, gli Stati membri sono pertanto competenti in materia di regolamentazione delle sanzioni in caso di violazioni di fatti generatori di tasse ed imposte. Pertanto anche la questione della presa in considerazione di circostanze concernenti la persona dell'autore, come un'eventuale buona fede, va valutata ai sensi del diritto degli Stati membri.
68. A tale riguardo, come ho già osservato in precedenza, occorre tuttavia accertarsi che la sanzione nazionale non osti alla realizzazione delle libertà garantite dal diritto comunitario, come ad esempio la libera circolazione. A ciò si aggiunga che la direttiva 83/182 deve sopprimere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone risultanti dai regimi fiscali esistenti, come emerge dai primi due considerando. Qualora un cittadino dell'Unione eserciti il diritto alla detta libera circolazione ed utilizzi in buona fede in uno Stato membro il proprio veicolo immatricolato in un altro Stato membro, senza rispettare le disposizioni di quest'ultimo in materia di dichiarazione dei veicoli, è conforme alle finalità della direttiva 83/182 prendere in considerazione la detta buona fede nella determinazione della sanzione amministrativa. Tale conclusione risponde anche all'obiettivo di promuovere gli scambi cui mira il Trattato CE, nonché al ravvicinamento a lungo termine delle normative fiscali degli Stati membri perseguito dalla Comunità.
69. Propongo pertanto di risolvere la quarta questione nel senso che dagli obiettivi della direttiva 83/182, vale a dire favorire l'esercizio del diritto alla libera circolazione, deriva l'obbligo per gli Stati membri di prendere in considerazione, allorché infliggono sanzioni amministrative in fattispecie riguardanti la direttiva citata, la buona fede dell'interessato e l'assenza di intenzione fraudolenta (ad esempio l'ignoranza).
VIII - Conclusione
70. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dal Dioikitiko Protodikeio di Iráklion nel modo seguente:
«1) La questione se ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, la "residenza normale" di un cittadino dello Stato A si trovi nello Stato A,
- nel quale egli esercita da molti anni la propria attività con successo sia come architetto sia come commerciante, tramite una società di persone (società in accomandita), possiede un'abitazione e trascorre la maggior parte del proprio tempo lavorativo,
oppure nello Stato B,
- del quale egli è pure cittadino e nel quale, contemporaneamente, dà inizio ad un'attività autosufficiente, con oggetto simile o altrimenti connesso, affitta una casa, inizia a impiegare parte del proprio tempo, adempiendo anche agli obblighi fiscali incombentigli, aiutato dalla moglie che prende parte a tutte le predette attività in entrambi gli Stati membri, A e B, e possiede quote sociali in tali imprese,
va esaminata sulla base di tutte le circostanze da cui emerge il centro degli interessi della persona di cui trattasi. A tal fine occorre anche accertare l'esistenza di un'eventuale intenzione dell'interessato di lasciare la sua residenza normale originaria per stabilirne una nuova.
2) In caso di possesso o immissione in circolazione di autoveicoli ad uso privato da parte di una persona non avente diritto all'esenzione temporanea, che ai sensi della normativa nazionale costituisce semplice infrazione doganale, qualora l'infrazione sia intenzionale, è compatibile con il principio comunitario di proporzionalità imporre una sanzione amministrativa speciale, in particolare un'ammeda da determinarsi con l'unico criterio della cilindrata del veicolo, ammenda che, tenendo in considerazione anche la vetustà del veicolo, supera il valore commerciale attuale dello stesso.
3) Il complesso di provvedimenti amministrativi ritenuti dal competente Stato membro B adeguati al settore delle infrazioni doganali (in considerazione della mancanza di armonizzazione delle normative nazionali) può comportare sanzioni che arrivano fino a un multiplo del valore iniziale di acquisto del bene nello Stato membro A, senza creare ostacoli alla libera circolazione delle merci e delle persone.
Il limite di ciò che è strettamente necessario per il conseguimento degli scopi prefissati dev'essere determinato nell'ambito dell'esame della proporzionalità del provvedimento. In particolare la sua adeguatezza va appurata in base a criteri oggettivi e di fatto.
4) Dagli obiettivi della direttiva 83/182, vale a dire favorire l'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone, deriva l'obbligo per gli Stati membri di prendere in considerazione, allorché infliggono sanzioni amministrative in fattispecie riguardanti la direttiva citata, la buona fede degli interessati e l'assenza di intenzione fraudolenta (ad esempio l'ignoranza)».
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