Conclusioni dell avvocato generale
1. La presente causa verte sul ricorso contro una sentenza con cui il Tribunale di primo grado ha respinto una domanda d'annullamento presentata avverso una decisione del Parlamento europeo che ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione .
2. Dinanzi al Tribunale di primo grado il ricorrente ha sostenuto che la decisione era nulla, tra l'altro, in quanto era stata adottata oltre i termini stabiliti all'art. 7, primo e terzo comma, dell'allegato IX dello Statuto del personale .
3. Nella specie, la questione giuridica fondamentale è se l'inosservanza di detti termini, o il fatto di non concludere il procedimento entro un termine ragionevole, possa invalidare una sanzione disciplinare inflitta in forza dello Statuto.
Le norme pertinenti
4. L'allegato IX dello Statuto del personale delle Comunità europee stabilisce le norme che disciplinano il procedimento disciplinare. Detto procedimento è suddiviso in tre fasi.
5. Nella prima fase, l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») esamina i fatti addebitati e redige un rapporto che viene sottoposto al presidente della commissione di disciplina . L'APN può svolgere un'inchiesta per accertare i fatti prima di redigere il rapporto. Nella seconda fase, il caso passa all'esame della commissione di disciplina. Il presidente incarica uno dei membri della commissione di svolgere una relazione sul caso che le è sottoposto . La commissione di disciplina, ove non si ritenga sufficientemente informata sui fatti contestati all'interessato, o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, può ordinare un'inchiesta . Dopo aver accertato i fatti, la commissione comunica all'APN un parere motivato sulla sanzione disciplinare che ritiene adeguata . Nella terza fase, l'APN tenuto conto del parere motivato decide se infliggere una sanzione al dipendente, e quale .
6. I termini del procedimento disciplinare sono stabiliti all'art. 7 dell'allegato IX. Tale articolo dispone:
«Sulla base dei documenti presentati, e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali dell'interessato e dei testi, nonché delle risultanze dell'inchiesta eventualmente svolta, la commissione di disciplina formula a maggioranza un parere motivato sulla sanzione che a suo giudizio i fatti addebitati dovrebbero comportare e trasmettere il parere all'autorità che ha il potere di nomina e all'interessato, entro un mese a decorrere dal giorno in cui le è stato sottoposto il rapporto. Il termine è prorogato a tre mesi, qualora la commissione abbia ordinato un'inchiesta.
(...)
L'autorità che ha il potere di nomina prende la sua decisione nel termine massimo di un mese, sentito l'interessato».
Il contesto di fatto e il procedimento
7. Il contesto di fatto ed il procedimento relativi alla presente causa, quali risultano dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.
8. Il signor Z (in prosieguo: il «ricorrente») è entrato in servizio presso il Parlamento europeo nel 1977. Nel periodo in discussione nella presente causa (1988-1995), il ricorrente lavorava presso la Direzione Generale I (cancelleria e servizi generali) del Parlamento europeo, con l'incarico di curare la corrispondenza dei deputati. Veniva nominato segretario principale di grado C 1 con effetto dal 1° maggio 1989.
9. Nel 1993, un'impiegata del servizio diretto dal ricorrente inviava un reclamo alla direzione della cancelleria del Parlamento affermando, tra l'altro, che il ricorrente era responsabile di molestie sessuali. Dopo aver svolto un'indagine sui fatti denunciati, il direttore generale della cancelleria concludeva, in una nota del 16 settembre 1993, che i fatti denunciati non erano sufficientemente provati.
10. Nel dicembre 1994 veniva inviato un altro reclamo al presidente del comitato del personale del Parlamento europeo. In detto reclamo, tre dipendenti che lavoravano presso la cancelleria formulavano alcune dichiarazioni in merito alla condotta professionale del ricorrente. Con una nota del 27 gennaio 1995, il segretario generale del Parlamento chiedeva al direttore del personale di esaminare tali dichiarazioni nell'ambito di un'inchiesta amministrativa.
11. Nel rapporto d'inchiesta del 2 giugno 1995, che aveva ad oggetto anche il reclamo presentato nel 1993, si affermava che dall'esame era emerso che il ricorrente era colpevole di:
comportamento offensivo nei confronti dei dipendenti posti sotto la sua direzione;
molestie sessuali;
commercio di autovetture usate senza previa autorizzazione ed utilizzo a tal fine di attrezzature del Parlamento, quali telefono e autorimessa;
organizzazione inadeguata del servizio di posta dei deputati del Parlamento;
sottrazione di corrispondenza.
Per tali motivi, il rapporto proponeva di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente. Conformemente all'art. 87 dello Statuto del personale, egli veniva informato in merito al contenuto del rapporto e veniva sentito dall'APN il 7 luglio 1995. Gli veniva successivamente trasmesso il verbale dell'udienza. Egli presentava osservazioni scritte il 20 luglio 1995.
12. Il 31 agosto 1995, l'APN decideva di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente e di deferire il caso alla commissione di disciplina. Al contempo, il ricorrente veniva sospeso in forza dell'art. 88 dello Statuto del personale, ma senza riduzione della retribuzione.
13. Lo stesso giorno, la decisione dell'APN veniva deferita alla commissione di disciplina. In una lettera alla commissione di disciplina dell'11 dicembre 1995, il ricorrente presentava osservazioni in merito alla relazione d'inchiesta del 2 giugno 1995. La commissione di disciplina sentiva testimoni alla presenza del rappresentante legale del ricorrente il 18 dicembre 1995, il 31 gennaio 1996, il 5 marzo 1996 ed il 23 aprile 1996. Il ricorrente ed il suo rappresentante venivano sentiti dalla commissione di disciplina il 25 luglio 1996.
14. La commissione di disciplina comunicava il suo parere motivato all'APN il 3 settembre 1996. In detto parere, citato nella sentenza impugnata, si dichiarava che esistevano prove sufficienti per alcuni dei fatti denunciati a carico del ricorrente, fra cui comportamento offensivo, molestie sessuali, utilizzo di attrezzature per svolgere il commercio di autovetture usate ed organizzazione inadeguata del servizio di posta dei deputati del Parlamento. Per tali motivi, la commissione proponeva di rimuovere il ricorrente dall'incarico in forza dell'art. 86, n. 2, lett. f) dello Statuto, anche se senza riduzione dei diritti a pensione.
15. Dopo aver sentito il ricorrente in data 3 ottobre 1996 ai sensi dell'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto, il 28 ottobre 1996 l'APN decideva di retrocedere il ricorrente dal grado C 1, quarto scatto, al grado C 5, primo scatto. Detta decisione (in prosieguo: la «decisione controversa») veniva notificata al ricorrente con lettera 28 ottobre. In detta lettera, l'APN affermava che erano state prese in considerazione alcune circostanze attenuanti in particolare il fatto che le funzioni attribuite al ricorrente eccedevano di gran lunga il suo grado e le sue capacità e che i rapporti informativi che lo riguardavano erano positivi, sebbene i suoi superiori fossero a conoscenza quanto meno di alcuni dei problemi del servizio di posta dei deputati del Parlamento e che in considerazione di tali circostanze si era deciso di retrocederlo anziché di licenziarlo.
16. La decisione controversa veniva a conoscenza del ricorrente il 30 ottobre 1996. Il 30 gennaio 1997, questi presentava un reclamo formale avverso detta decisione, che veniva respinto dall'APN con lettera 20 maggio 1997.
17. Da tali fatti emerge chiaramente, ed è pacifico tra le parti, che il procedimento disciplinare ha superato i termini stabiliti all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto. La commissione di disciplina ha impiegato circa 12 mesi (dal 31 agosto 1995 al 3 settembre 1996) per emettere il suo parere motivato; tale periodo supera di 9 mesi quello previsto all'art. 7, primo comma. L'APN ha dottato la decisione controversa 1 mese e 25 giorni dopo aver ricevuto il parere motivato, vale a dire 25 giorni dopo la scadenza del termine stabilito all'art. 7, terzo comma.
18. Si può aggiungere che, in seguito all'adozione della decisione controversa, il ricorrente è stato trasferito ad un altro servizio amministrativo del Parlamento e che non ha sollevato obiezioni a tale provvedimento.
La sentenza impugnata
19. Il ricorrente impugnava la decisione dell'APN del 28 ottobre 1996 dinanzi al Tribunale di primo grado. Nel relativo procedimento faceva valere vari argomenti, e con uno di essi affermava che la decisione era illegittima in quanto adottata oltre i termini stabiliti all'art. 7 dell'allegato IX.
20. Il Tribunale ha disatteso tutti gli argomenti del ricorrente.
21. Per quanto riguarda la questione del ritardo, il Tribunale si è richiamato, da una parte, alle sentenze della Corte Van Eick/Commissione, F./Commissione e M./Consiglio e, dall'altra, alle proprie sentenze De Compte/Parlamento, D./Commissione e Daffix/Commissione . Basandosi su tali precedenti, il Tribunale ha dichiarato che «[c]onformemente alla giurisprudenza della Corte (...), i termini previsti dall'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto non sono perentori, ma costituiscono norme di corretta amministrazione la cui inosservanza può comportare la responsabilità dell'istituzione interessata per il danno eventualmente causato agli interessati, senza pregiudicare, di per sé, la validità della sanzione disciplinare irrogata dopo la loro scadenza. (...) Sebbene il Tribunale abbia dichiarato (...) che l'inosservanza dei termini può comportare la nullità della decisione, tale giurisprudenza non va interpretata nel senso che qualunque inosservanza dei termini dev'essere automaticamente sanzionata con l'annullamento. (...). Da quanto precede discende che solo la presenza di un insieme di condizioni particolari può avere l'effetto di pregiudicare, in casi specifici, la validità di una sanzione disciplinare irrogata oltre i termini» .
22. Il Tribunale ha dichiarato, senza specificare quali potessero essere tali condizioni particolari, che l'annullamento della decisione controversa non era giustificato. L'argomento del ricorrente si limitava a dimostrare che i termini di cui all'art. 7 dell'allegato IX non erano stati rispettati, ed il Parlamento aveva affermato senza essere contraddetto dal ricorrente che il procedimento era stato molto complesso ed era stato ritardato dall'audizione di un gran numero di testimoni. Inoltre, il ricorrente era stato sospeso senza riduzione della retribuzione per la durata del procedimento amministrativo e, in seguito al trasferimento, gli era stata concessa la possibilità di iniziare una nuova carriera in un altro servizio .
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
23. Nel ricorso, il signor Z. afferma che la Corte dovrebbe annullare la sentenza del Tribunale in quanto esso avrebbe commesso un errore di diritto statuendo che la decisione controversa non era nulla, e dichiarare nulla la decisione controversa.
24. A sostegno della sua domanda, il ricorrente fa valere un solo motivo, ma deduce vari argomenti distinti. Ai fini dell'analisi, tali argomenti possono essere suddivisi in tre punti. Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nulla la decisione controversa in quanto, in primo luogo, essa è stata adottata oltre i termini stabiliti all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto; in secondo luogo, il Parlamento avrebbe violato i principi di diligenza e di buona amministrazione applicabili ai procedimenti disciplinari e, in terzo luogo, il Parlamento avrebbe anche agito in violazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che garantisce a tutti il diritto di ottenere uan decisione sui propri diritti e doveri di carattere civile entro un termine ragionevole. In relazione a tali argomenti, il ricorrente afferma che il Tribunale ha omesso di esaminare le circostanze specifiche del caso in esame per stabilire se, alla luce della sua giurisprudenza in materia di ritardi nelle procedure disciplinari, la decisione dell'APN fosse nulla.
25. Al primo argomento del ricorrente il Parlamento replica che dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che l'inosservanza dei termini stabiliti all'art. 7 dell'allegato IX non può determinare l'annullamento di una decisione e che, in ogni caso, non esistevano circostanze particolari che giustificassero l'annullamento della decisione controversa. Per quanto riguarda il secondo argomento, il Parlamento afferma che se il ricorrente tenta di far valere i principi di diligenza e di buona amministrazione come argomento a sé stante, esso è irricevibile in mancanza di specifici motivi di diritto che lo sostengano. Anche l'argomento del ricorrente basato sull'omesso esame delle particolari circostanze del caso di specie è irricevibile, in quanto equivale ad una domanda di riesame delle constatazioni di fatto operate dal Tribunale. Infine, il Parlamento afferma che l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non è applicabile ai procedimenti disciplinari promossi in forza dello Statuto.
Ricevibilità
26. Con il secondo argomento, il ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di annullare la decisione controversa per il fatto che il Parlamento non ha concluso il procedimento disciplinare nei suoi confronti entro un termine ragionevole, come richiesto dai principi di diligenza e di buona amministrazione, e che il Tribunale ha omesso di valutare le circostanze particolari della fattispecie.
27. Contrariamente a quanto sostenuto dal Parlamento, ritengo che tali argomenti siano ricevibili.
28. In primo luogo, la tesi di fondo del ricorrente è che il Tribunale non ha tratto le corrette conseguenze giuridiche dal ritardo verificatosi nel procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. Ritengo che il ricorrente possa sostenere tale affermazione tentando di qualificare il ritardo come violazione di vari principi o regole. A mio parere, la mancanza di una spiegazione separata e dettagliata dei motivi per cui detti principi o regole sono stati violati non è atta a rendere irricevibili questi argomenti.
29. In secondo luogo, conformemente agli artt. 225 del Trattato e 51 dello Statuto della Corte, i ricorsi contro le pronunce del Tribunale di primo grado sono limitati ai punti di diritto. Mentre la Corte potrebbe intervenire qualora il Tribunale avesse applicato erroneamente il diritto comunitario, ad esempio applicando la norma errata o basando le sue conclusioni su una motivazione insufficiente , essa non può riesaminarne le constatazioni di fatto. La Corte tuttavia può riesaminare la valutazione in diritto o la qualifica dei fatti sui quali il Tribunale ha basato la propria sentenza . Allorché il Tribunale dichiara che alla luce dei vari provvedimenti adottati dal Parlamento nel corso del procedimento disciplinare che ha condotto all'adozione della decisione controversa non ricorrono le condizioni per l'annullamento indicate dalla sua stessa giurisprudenza, tale statuizione costituisce, a mio parere, una valutazione di diritto, soggetta al sindacato della Corte.
Nel merito
30. Il ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la decisione controversa non era nulla sebbene fosse stata adottata, in primo luogo, oltre i termini stabiliti all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto, in secondo luogo, in violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione, i quali esigono che un procedimento disciplinare venga concluso entro un termine ragionevole e, in terzo luogo, in violazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
31. Conviene analizzare questi tre argomenti separatamente.
Sull'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto
32. L'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto concede alla commissione di disciplina un termine di un mese (prolungato a tre mesi nel caso in cui venga avviata un'inchiesta) per formulare il suo parere motivato, e all'APN un ulteriore termine di un mese per adottare la sua decisione. Lo Statuto non stabilisce espressamente le conseguenze dell'inosservanza di detti termini, ed il compito di risolvere la questione è stato lasciato ai giudici comunitari.
33. Dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale emerge chiaramente che i termini di cui all'art. 7 dell'allegato IX non hanno carattere perentorio. Il fatto che una decisione venga adottata oltre uno o entrambi i suddetti termini pertanto non è sufficiente di per sé ad invalidarla .
34. Condivido appieno questa giurisprudenza.
35. Nell'interesse dei membri del personale interessati e della stessa amministrazione comunitaria, i procedimenti disciplinari devono essere conclusi il più rapidamente possibile. La velocità però non è tutto. Le decisioni su questioni disciplinari spesso hanno conseguenze gravi per i membri del personale. E' quindi importante che tali decisioni siano basate su fatti esatti e pertinenti, e che ai soggetti interessati siano riconosciute tutte le garanzie procedurali previste dallo Statuto. Tali esigenze non potrebbero essere soddisfatte appieno qualora non si potesse adottare in alcun caso una decisione dopo la scadenza dei termini stabiliti all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto. Un procedimento disciplinare può durare di più, in particolare, quando l'amministrazione debba esaminare vari e complessi argomenti, occorra sentire vari testimoni per accertare i fatti o il dipendente non possa presenziare alle udienze per infermità.
36. Il ricorrente sostiene che questa tesi è in contrasto con la giurisprudenza della Corte in altri settori secondo cui i termini devono essere interpretati restrittivamente per motivi attinenti alla certezza del diritto ed alla parità di trattamento.
37. Non posso accogliere questo argomento. La giurisprudenza citata dal ricorrente riguarda l'avvio di procedimenti giudiziari dinanzi alla Corte ed al Tribunale di primo grado. Come rileva il Parlamento, tale giurisprudenza non può essere applicata in via analogica ai termini del procedimento disciplinare. E' vero che un'applicazione restrittiva dei termini stabiliti all'art. 7 dell'allegato IX consentirebbe ai membri del personale di prevedere il periodo massimo di attesa delle decisioni. Tuttavia, ciò non aumenterebbe la certezza del diritto o la parità di trattamento, in quanto i termini imposti all'amministrazione aggraverebbero il rischio di decisioni giuridicamente viziate.
38. Pertanto, respingerei il primo argomento del ricorrente. Il Tribunale non ha commesso un errore di diritto dichiarando che la decisione controversa non era nulla solo perché adottata oltre i termini stabiliti all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto.
Sui principi di buona amministrazione e sull'obbligo di concludere il procedimento entro un termine ragionevole
39. Il ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non avendo annullato la decisione controversa per il fatto che il Parlamento non ha concluso il procedimento disciplinare nei suoi confronti entro un termine ragionevole, come richiesto dai principi di diligenza e di buona amministrazione.
40. Occorre riconoscere, per iniziare l'esame di questo argomento del ricorrente, che un'amministrazione lenta è una cattiva amministrazione. Non vi è alcun dubbio sul fatto che i principi di buona amministrazione impongono all'amministrazione comunitaria, in tutti i procedimenti che possono condurre all'adozione di una misura che incida negativamente sugli interessi di uno o più individui, di evitare ritardi ingiustificati e di garantire che ciascuna fase del procedimento venga conclusa entro un termine ragionevole dopo la fase precedente . A tale proposito, si potrebbe osservare che il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha riconosciuto che l'obbligo di adottare decisioni amministrative entro un termine ragionevole costituisce uno dei principi fondamentali che dovrebbero orientare l'esercizio discrezionale dei poteri amministrativi , ed il mediatore europeo ha sottolineato che i ritardi evitabili sono contrari ai principi di buona amministrazione . Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , anche se di per sé non vincolante, enuncia un principio universalmente riconosciuto disponendo, all'art. 41, n. 1, che «[o]gni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione».
41. L'obbligo di concludere i procedimenti entro un termine ragionevole, inoltre, nei procedimenti disciplinari riveste un'importanza particolare, in quanto i soggetti sottoposti a tali procedimenti possono perdere in tutto o in parte il loro reddito durante il periodo di sospensione e, fintantoché il procedimento è pendente, rimangono in stato d'incertezza per quanto riguarda la conservazione del loro posto di lavoro nell'amministrazione.
42. Non sorprende quindi che il Tribunale abbia dichiarato che esiste un obbligo di concludere il procedimento disciplinare entro un termine ragionevole. Così, nella sentenza De Compte/Parlamento il ricorrente affermava che una sanzione disciplinare andava annullata in quanto la decisione che la irrogava era stata adottata oltre i termini previsti all'art. 7, primo e terzo comma, dell'allegato IX dello Statuto. Il Tribunale ha statuito che «[a]nche se detti termini non sono perentori, (...) [d]iscende dallo scrupolo di buona amministrazione manifestato dal legislatore comunitario che le autorità disciplinari hanno l'obbligo di condurre con diligenza il procedimento disciplinare e di agire in modo che ogni atto di tale procedimento intervenga in un termine ragionevole rispetto all'atto che lo precede (...)» .
43. Anche la giurisprudenza della Corte corrobora la tesi dell'esistenza di un obbligo di concludere il procedimento disciplinare entro un termine ragionevole. La sentenza del Tribunale nella causa De Compte è stata impugnata dinanzi alla Corte . A differenza del Tribunale, la Corte non ha dichiarato esplicitamente che esisteva un obbligo di concludere il procedimento disciplinare entro un termine ragionevole. Tuttavia, ha rilevato, senza esprimere dissenso, che il Tribunale aveva ammesso «il principio secondo cui ciascun atto del procedimento deve intervenire entro un termine ragionevole rispetto all'atto che lo precede» e ha pertanto concluso che il Tribunale non aveva commesso un errore di diritto dichiarando che il procedimento nei confronti del ricorrente, in linea di principio, si era svolto in modo regolare .
44. Poiché sussiste l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo entro un termine ragionevole, sorge la questione dei rimedi che devono essere disponibili allorché l'amministrazione sia venuta meno ai sui obblighi.
45. I giudici comunitari hanno già esaminato la questione in vari settori del diritto comunitario. Nella maggior parte dei casi, hanno statuito che, benché un ritardo nel procedimento amministrativo possa assumere rilevanza al fine di accertare se l'amministrazione comunitaria abbia violato i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento o abbia leso i diritti della difesa dell'interessato, esso di per sé non può giustificare l'annullamento di decisioni amministrative.
46. Così, nella sentenza Picciolo/Commissione la Corte ha dichiarato che, sebbene il fatto che l'amministrazione comunitaria non abbia concluso la procedura di compilazione del rapporto informativo periodico entro i termini previsti dallo Statuto possa «eventualmente far sorgere un diritto al risarcimento a vantaggio del dipendente interessato, tale ritardo non può comunque incidere sulla validità del rapporto informativo» . Esaminando un argomento secondo cui la Commissione non aveva adempiuto l'obbligo di agire entro un termine ragionevole in un procedimento amministrativo concernente la politica della concorrenza, nella sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij NV e a./Commissione il Tribunale ha dichiarato che «quando non è dimostrato che un lasso di tempo eccessivo abbia pregiudicato la capacità delle imprese di difendersi in modo efficace, il mancato rispetto del termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo e può dunque analizzarsi solo come un motivo di pregiudizio atto ad essere invocato dinanzi al giudice comunitario nell'ambito di un ricorso ex artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato» . La causa Oliveira/Commissione riguardava un ricorso con cui si denunciava il fatto che la Commissione non avesse dato esecuzione ad una sentenza del giudice comunitario entro un termine ragionevole. Dopo aver stabilito che non si trattava di un ritardo eccessivo, il Tribunale ha dichiarato che «[c]omunque sia, in caso di ricorso d'annullamento, un termine ancorché non ragionevole non è di per sé circostanza atta a rendere illegittima la decisione controversa e a giustificare così il suo annullamento a causa di una violazione del principio della certezza del diritto. Un ritardo verificatosi nello svolgimento dell'iter di esecuzione di una sentenza non è di natura tale da incidere, di per sé, sulla validità dell'atto emanato, dal momento che, se tale atto fosse annullato semplicemente per la sua tardività, resterebbe impossibile adottare un atto valido, non potendo l'atto che dovrebbe sostituire quello annullato essere meno tardivo di quest'ultimo» .
47. Il Tribunale, tuttavia, ha adottato un parere diverso in cause vertenti su procedimenti disciplinari ai sensi dello Statuto. Nella sentenza De Compte/Parlamento, ha dichiarato che «[d]iscende dallo scrupolo di buona amministrazione manifestato dal legislatore comunitario che le autorità disciplinari hanno l'obbligo di condurre con diligenza il procedimento disciplinare e di agire in modo che ogni atto di tale procedimento intervenga in un termine ragionevole rispetto all'atto che lo precede. L'inosservanza di detto termine il quale può esser valutato esclusivamente in funzione delle circostanze proprie del caso di specie non solo può far sorgere la responsabilità dell'istituzione, ma può altresì comportare la nullità dell'atto adottato fuori termine» . Questa sentenza è stata confermata dal Tribunale nelle cause D./Commissione e Daffix/Commissione . Nella sentenza impugnata, e analogamente nella sentenza Irving/Commissione, il Tribunale ha ridefinito la sua posizione, dichiarando che la sua giurisprudenza «non va interpretata nel senso che qualunque inosservanza dei termini dev'essere automaticamente sanzionata con l'annullamento» e che «solo la presenza di un insieme di condizioni particolari può avere l'effetto di pregiudicare, in casi specifici, la validità di una sanzione disciplinare irrogata oltre i termini» .
48. La giurisprudenza del Tribunale non è, come afferma il Parlamento, in contrasto con quella della Corte. Nella sentenza Van Eick/Commissione , la Corte ha esaminato un ricorso con cui si chiedeva l'annullamento di un provvedimento disciplinare adottato oltre i termini previsti all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto. La Corte ha respinto il ricorso con la motivazione che «il termine previsto [dall'art. 7 dell'allegato IX] non può considerarsi un termine perentorio, implicante la nullità degli atti compiuti dopo la sua scadenza» . Questa pronuncia è stata confermata nelle sentenze F./Commissione e M./Consiglio . In quest'ultima, la Corte ha dichiarato che il «superamento del termine di un mese [stabilito all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto] non inficia menomamente la validità della decisione controversa» . Con ciò la Corte non ha escluso la possibilità che i principi di diligenza e di buona amministrazione, sui quali si basa la giurisprudenza del Tribunale, possano comportare l'annullamento di una decisione a prescindere dall'inosservanza dei termini di cui all'art. 7 dell'allegato IX. In realtà, nelle predette cause tale possibilità non è stata considerata né prospettata dinanzi alla Corte.
49. A mio parere, la Corte non dovrebbe ammettere che l'inosservanza dell'obbligo di concludere un procedimento entro un termine ragionevole basato sui principi di buona amministrazione di per sé possa inficiare la validità di un provvedimento disciplinare adottato in forza dello Statuto.
50. Come ho già detto , esiste un orientamento chiaramente definito della giurisprudenza comunitaria secondo cui il ritardo di per sé non può determinare l'annullamento di una decisione amministrativa. A mio parere non vi è alcuna ragione che imponga di adottare un'impostazione diversa nel contesto dei procedimenti disciplinari.
51. Tale parere è corroborato da una panoramica generale sul diritto degli Stati membri. Sebbene in alcuni ordinamenti giuridici le sanzioni disciplinari inflitte ai dipendenti pubblici possano essere annullate anche solo in ragione di un ritardo, come avviene in Belgio , nei Paesi Bassi e in Spagna , l'opinione prevalente è che tale ritardo non costituisce una causa autonoma di invalidità.
52. Inoltre, a mio parere le vittime dell'amministrazione lenta sono tutelate adeguatamente da rimedi di diritto comunitario diversi dal ricorso d'annullamento .
53. Un'istituzione comunitaria che non concluda un procedimento disciplinare entro i termini previsti all'art. 7 dell'allegato IX o che non adotti i necessari provvedimenti di procedura entro un termine ragionevole può, secondo la giurisprudenza, essere dichiarata responsabile del danno eventualmente causato agli interessati . Pertanto, una persona sottoposta ad un procedimento disciplinare prolungato potrebbe, a seconda delle circostanze, avere diritto ad un risarcimento per il reddito perduto, per avere perso opportunità di promozione e forse per i danni morali quali l'incertezza e l'ansia determinate dal ritardo. Nella specie, tuttavia, non si pone una questione del genere, in quanto non è stata presentata alcuna domanda di risarcimento dei danni.
54. Inoltre, secondo una regola generale del diritto del pubblico impiego comunitario, quando un'istituzione «decide a proposito della situazione di un dipendente (...) è tenuta a prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e, in tale contesto, deve tener conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente di cui trattasi» . Un ritardo ingiustificato occorso nello svolgimento della procedura costituisce, a mio parere, uno degli elementi che l'APN deve prendere in considerazione per decidere quale sanzione infliggere.
55. Per tali motivi, ritengo che il fatto di non concludere un procedimento disciplinare entro un termine ragionevole come esigono i principi di buona amministrazione di per sé non possa comportare la nullità della decisione. Tuttavia, un ritardo può invalidare una decisione qualora, ad esempio, abbia impedito all'interessato di difendersi adeguatamente, o abbia determinato in lui la legittima aspettativa che non gli sarebbe stata inflitta alcuna sanzione, o che gli sarebbe stata inflitta una sanzione ridotta. In tali circostanze, i giudici comunitari potrebbero annullare la decisione in quanto essa avrebbe violato i diritti della difesa o il principio della tutela del legittimo affidamento.
56. Nella specie, non sussistono motivi per ritenere che il ritardo abbia menomato la possibilità del ricorrente di esercitare i suoi diritti di difesa o abbia dato origine ad una legittima aspettativa.
57. Si potrebbe aggiungere che il ricorrente, in ogni caso, non ha subito un danno significativo a causa del ritardo. Egli ha percepito l'intera retribuzione per tutta la durata della sospensione e quindi non ha subito alcuna perdita di reddito; la sanzione inflittagli dall'APN del Parlamento è stata molto meno grave di quella proposta dalla commissione di disciplina nel parere motivato del 3 settembre 1996, ed il ricorrente è stato trasferito, potendo in tal modo iniziare una nuova carriera in un altro servizio.
58. Per tali motivi, ritengo che il secondo argomento del ricorrente vada respinto.
Sull'art. 6, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
59. L'art. 6, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo dispone, per quanto rileva nella fattispecie, che:
«Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, ai fini della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta».
60. Il ricorrente afferma che il Parlamento non ha adottato la decisione controversa entro un termine ragionevole e ha quindi violato l'art. 6, n. 1, della convenzione. Non avendo annullato detta decisione, pertanto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto.
61. Dalla giurisprudenza recente della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare dalle sentenze Pellegrin/Francia, Launikari/Finlandia e Kepka/Polonia , risulta che le controversie vertenti sui provvedimenti disciplinari inflitti ai dipendenti pubblici non esulano del tutto dall'ambito di applicazione dell'art. 6, n. 1, della convenzione. Pertanto, a differenza del Parlamento, ritengo che la Corte non dovrebbe respingere l'argomento del ricorrente con la motivazione che «l'art. 6 della convenzione non si applica nel campo propriamente disciplinare della funzione pubblica» .
62. Tuttavia, sia dalla formulazione dell'art. 6, n. 1, che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo risulta chiaramente che detta disposizione riguarda i ritardi nei procedimenti giudiziari. I procedimenti disciplinari ai sensi dello Statuto hanno natura amministrativa, piuttosto che giudiziaria . Ne consegue che i ritardi in siffatti procedimenti non possono costituire una violazione dell'art. 6, n. 1, della convenzione.
63. Pertanto, propongo di respingere il terzo motivo del ricorrente.
Conclusione
64. Alle luce delle suesposte considerazioni, ritengo che la Corte debba:
«1) respingere il ricorso;
2) condannare il ricorrente alle spese».
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