Conclusioni dell avvocato generale
1. Il sig. Connolly, ex dipendente della Commissione, propone un ricorso avverso la sentenza 19 maggio 1999 con cui il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso d'annullamento presentato contro il parere della commissione di disciplina del 7 dicembre 1995 e contro la decisione 16 gennaio 1996, con cui egli è stato destituito dal suo incarico a partire dal 1° febbraio 1996.
I - I fatti all'origine della controversia
2. I fatti che la sentenza di primo grado dichiara accertati sono, in sintesi, i seguenti.
- Il ricorrente era dipendente di grado A 4 e capo dell'unità 3 «SME, politiche monetarie nazionali e comunitaria» della direzione D, «questioni monetarie», nell'ambito della Direzione Generale per gli affari economici e finanziari.
- A partire dal 1991, il sig. Connolly chiedeva in tre occasioni, in forza dell'art. 17, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), l'autorizzazione a pubblicare articoli in merito a questioni monetarie, che gli veniva negata.
- Il 24 aprile 1995 chiedeva, in forza dell'art. 40 dello Statuto, di fruire di un'aspettativa per motivi personali della durata di tre mesi, a partire dal 3 luglio seguente. Con decisione del 2 giugno, la Commissione gli concedeva l'aspettativa e con ulteriore decisione del 27 settembre 1995 ne accettava la reintegrazione nell'incarico a partire dal 4 ottobre.
- Durante tale periodo, il sig. Connolly pubblicava un libro intitolato The Rotten Heart of Europe. The Dirty War for Europe's Money, senza chiedere l'autorizzazione previa prevista dall'art. 17, secondo comma, dello Statuto. All'inizio del mese di settembre, e precisamente nei giorni 4 e 10, la stampa britannica pubblicava alcuni articoli relativi al suddetto libro.
- Con lettera 6 settembre 1995, il direttore generale del personale e dell'amministrazione, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN»), comunicava al ricorrente la propria decisione di avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti per violazione degli artt. 11, 12 e 17 dello Statuto, e lo convocava per un'audizione preliminare, in applicazione dell'art. 87 dello Statuto.
- Il 12 settembre aveva luogo una prima audizione, nella quale il ricorrente depositava una dichiarazione scritta in cui affermava che non avrebbe risposto ad alcuna domanda senza prima conoscere le specifiche infrazioni che gli venivano addebitate. Il giorno successivo veniva trasmessa al ricorrente una nuova convocazione, con cui gli si comunicava che i fatti addebitatigli consistevano nella pubblicazione del suo libro, nella pubblicazione di estratti dello stesso nel quotidiano The Times e nelle dichiarazioni ch'egli aveva rilasciato nel corso di un'intervista pubblicata dallo stesso giornale senza avere richiesta previa autorizzazione.
- Il 26 settembre, nel corso della seconda audizione, il ricorrente rifiutava di rispondere alle domande postegli e presentava una dichiarazione scritta con cui faceva valere che riteneva legittimo publicare un'opera senza previa autorizzazione durante un periodo di aspettativa per motivi personali. Aggiungeva che la pubblicazione di estratti del suo libro in articoli di stampa era stata un'iniziativa dell'editore e che alcune delle dichiarazioni riportate nella predetta intervista gli erano state attribuite erroneamente. Infine, il sig. Connolly poneva in dubbio l'obiettività del procedimento disciplinare avviato nei sui confronti.
- Con decisione 27 settembre 1995, emessa in forza dell'art. 88 dello Statuto, l'APN sospendeva il ricorrente dal suo incarico a partire dal 3 ottobre, con trattenuta di metà della retribuzione di base per la durata della sospensione. Il 4 ottobre 1995, l'APN decideva di adire la commissione di disciplina, in forza dell'art. 1 dell'allegato IX dello Statuto.
- Il 27 ottobre, il sig. Connolly adiva l'APN con un reclamo in forza dell'art. 90, secondo comma, dello Statuto, chiedendo l'annullamento delle decisioni: a) di avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti, b) di adire la commissione di disciplina e c) di sospenderlo dal suo incarico.
- Il 27 febbraio 1996, la Commissione comunicava al sig. Connolly che il suo reclamo era stato respinto implicitamente, ma questi aveva già proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, dando origine alla causa T-203/95.
- Il 7 dicembre 1995, la commissione di disciplina emetteva il suo parere, con cui proponeva di infliggere al sig. Connolly la sanzione prevista dall'art. 86, n. 2, lett. f), dello Statuto, ossia la destituzione senza soppressione del diritto alla pensione di anzianità.
- Il 9 gennaio 1996, il ricorrente veniva sentito dall'APN, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, dell'allegato IX.
- Con decisione 16 gennaio 1996, l'APN infliggeva al sig. Connolly la sanzione della destituzione dall'incarico senza soppressione del diritto alla pensione di anzianità.
- Con lettera 7 marzo 1996, registrata dal segretariato generale della Commissione il 14 marzo seguente, il ricorrente proponeva un reclamo in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto avverso il parere della commissione di disciplina e la decisione di destituzione. Tale reclamo veniva respinto dalla Commissione con rigetto espresso mediante una lettera notificata all'interessato il 18 luglio 1996.
- Il 13 marzo 1996, il sig. Connolly proponeva ricorso d'annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado avverso il parere della commissione di disciplina (causa T-34/96) e, il 18 ottobre 1996, proponeva un ulteriore ricorso contro la decisione di destituzione (causa T-163/96).
II - Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado
3. Il presente ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte il 20 luglio 1999. Esso si articola in tredici motivi che in vari casi si suddividono in più parti, contenenti a loro volta censure diverse. Analizzerò detti motivi in ordine successivo, ma tralascerò le censure che, ancorché fondate, risultino manifestamente inidonee ai fini dell'annullamento, sia pure parziale, della sentenza impugnata.
Sul primo motivo: inosservanza dei precetti della libertà di espressione in relazione all'obbligo di ottenere un'autorizzazione per la pubblicazione di un testo
4. Con il primo motivo, suddiviso in due parti che esaminerò congiuntamente, il ricorrente chiede in sostanza l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «Convenzione» o la «CEDU»).
5. Nell'ambito di tale motivo, il ricorrente formula varie e prolisse censure nei confronti della sentenza impugnata. In primo luogo, a suo parere il Tribunale avrebbe dovuto considerare che gli artt. 12 e 17 dello Statuto istituiscono un regime di censura preventiva di per sé inammissibile, in quanto contrario a quanto prescritto dall'art. 10 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo anche la «Corte di Strasburgo»).
Inoltre, detto regime non presenterebbe le garanzie sostanziali e procedurali richieste dall'art. 10 della CEDU per qualunque limitazione del diritto fondamentale ch'esso è inteso a garantire, come i requisiti secondo i quali qualunque restrizione deve perseguire un fine legittimo, essere contenuta in una norma di legge che consenta di prevederne l'imposizione, essere necessaria ed adeguata rispetto al fine perseguito ed essere soggetta ad un sindacato giurisdizionale effettivo.
Infine, sussisterebbe violazione dell'obbligo di ponderare i diversi interessi in gioco prima di imporre una restrizione ad un diritto fondamentale coma la libertà di espressione.
6. La Commissione afferma, in limine, che se il ricorrente pretende di contestare la legittimità stessa del regime istituito dall'art. 17 dello Statuto, e non l'interpretazione datane dal Tribunale, avrebbe dovuto sollevare in tempo utile un'eccezione di illegittimità ai sensi dell'art. 241 CE (ex art. 184 del Trattato CE).
7. Da parte mia ritengo che, se è vero che le censure contenute in questo primo motivo, data la loro portata generale, possono essere interpretate nel senso che impugnano astrattamente la validità del regime di autorizzazione istituito dall'art. 17, è altrettanto vero che da questa stessa ampiezza occorre dedurre un'opposizione al metodo applicato in concreto dal Tribunale. Pertanto, non occorre stabilire quali siano le modalità processuali adeguate per sollevare un'eccezione d'illegittimità, né verificare se il comportamento del ricorrente durante il procedimento possa essere considerato equivalente all'aver interposto siffatta eccezione.
8. Non per questo giungo alla conclusione tratta dal ricorrente: a mio parere, il Tribunale, nell'esaminare l'asserita violazione della libertà fondamentale sancita dall'art. 10 della CEDU, in particolare ai punti 146 e seguenti della sua sentenza, non ha infranto tale disposizione.
9. La libertà di espressione costituisce un pilastro fondamentale di ogni società democratica. Come dichiara la Corte di Strasburgo in una delle più belle pagine della sua giurisprudenza, «La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali [di una società democratica], una delle condizioni primarie del suo progresso e della realizzazione di ogni individuo. Sotto riserva dell'art. 10, n.2, essa riguarda non solo "informazioni" o "idee" accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche tutte quelle che offendono, sconcertano o inquietano lo Stato o un parte della popolazione. Così esigono il pluralismo, la tolleranza e l'apertura mentale senza i quali non può esistere una "società democratica"» .
10. E' chiaro che i dipendenti delle Comunità europee godono del diritto alla libertà di espressione, quale garantito dalla «CEDU», e possono farlo valere dinanzi alla Corte di giustizia in quanto principio generale del diritto comunitario. Ciò discende, in particolare, dall'art. 6, n. 2, UE. Corollario di tale affermazione è che i dipendenti della Comunità, nell'esercizio dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione, sono soggetti alle limitazioni necessarie in una società democratica, che possono essere imposte soltanto dalle istituzioni comunitarie. Pertanto, è priva di fondamento la tesi del ricorrente secondo cui il potere di stabilire le condizioni per l'esercizio dei diritti garantiti dalla Convenzione sarebbe riservata agli Stati tradizionalmente considerati.
11. La Convenzione, la cui importanza capitale quale fonte d'ispirazione per la definizione dei diritti fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario è stata riconosciuta dalla Corte ben prima della riforma di Maastricht, istituisce il proprio sistema di controllo che, attualmente, consiste essenzialmente in una procedura di ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Questa, come faceva anche la Commissione europea dei diritti dell'uomo, oggi scomparsa, utilizza un proprio metodo d'interpretazione nell'applicare la Convenzione. Mi sia consentito d'illustrarla brevemente.
12. La Corte di Strasburgo, allorché viene adita con ricorsi proposti in forza degli artt. 8-11 della Convenzione, tutti redatti con struttura analoga, normalmente esamina determinati requisiti in ordine successivo. Essa valuta anzitutto se il provvedimento all'origine del ricorso possa essere considerato come un'ingerenza dello Stato in uno dei diritti o libertà tutelati dal n. 1 delle predette quattro disposizioni. In caso affermativo, i giudici di Strasburgo stabiliscono poi se l'ingerenza possa essere giustificata in forza del n. 2. A tal fine esaminano anzitutto se il provvedimento in questione perseguisse uno degli scopi enunciati dalla disposizione - che, nel caso dell'art. 10, comprendono la protezione dei seguenti interessi: la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale e l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, la riservatezza di alcune informazioni e l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario - e quindi se tale provvedimento fosse previsto dalla legge con sufficiente precisione. Infine, qualora sussistano tutti i predetti requisiti, la Corte di Strasburgo accerta se l'ingerenza fosse necessaria in una società democratica.
Si tratta quindi di un metodo interpretativo che non impone obblighi diversi da quelli che discendono dalla Convenzione. Ne consegue che il semplice impiego di un metodo diverso non può costituire di per sé una violazione della Convenzione, come si potrebbe desumere dalla formulazione del motivo in esame da parte del ricorrente. Tale motivo, pertanto, nei limiti in cui è diretto a censurare il fatto che il Tribunale ha adottato un metodo interpretativo diverso da quello impiegato dalla Corte di Strasburgo, dev'essere dichiarato inoperante.
13. In ogni caso, ritengo che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella sentenza 19 maggio 1999 si possano rintracciare i criteri di analisi la cui presunta mancanza costituisce il fondamento essenziale di questo motivo.
14. Mi sembra indubbio che la sanzione inflitta al ricorrente, in quanto parzialmente basata sulla mancanza di previa autorizzazione alla pubblicazione, costituisce in linea di principio un'ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione inteso in senso generale.
15. Tale ingerenza è prevista dalla legge. L'art. 17, secondo comma, dello Statuto - approvato mediante regolamento del Consiglio -, che assoggetta ad autorizzazione la pubblicazione di qualsiasi scritto il cui oggetto riguardi l'attività delle Comunità, ha incontestabilmente forza giuridica vincolante.
In base a tale disposizione, inoltre, era sufficientemente prevedibile la sanzione che sarebbe stata inflitta. La relativa imprecisione del riferimento, contenuto nell'ultima frase, agli «interessi delle Comunità» è dovuta alla varietà degli atti che la disposizione mira ad impedire ed all'impossibilità di descrivere i vari casi con un'espressione più precisa. Ritengo tuttavia che tale formulazione consentisse all'interessato di prevedere con un grado di certezza più che ragionevole, date le circostanze del caso, che, se avesse chiesto l'autorizzazione a pubblicare «The Rotten Heart of Europe», essa gli sarebbe stata negata. Ciò viene riconosciuto nella sentenza impugnata, al cui punto 154 il Tribunale cita uno dei considerando della decisione di destituzione, secondo cui il sig. Connolly «non poteva ignorare che tale autorizzazione gli sarebbe stata negata per gli stessi motivi per i quali gli era già stata negata l'autorizzazione alla pubblicazione di vari articoli di contenuto analogo».
Mi richiamo, a fini esemplificativi, come ha fatto il ricorrente, alla sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 25 novembre 1996 nella causa Wingrove/Regno Unito . Nella fattispecie, i giudici di Strasburgo dovevano esaminare se il rifiuto di concedere la licenza di distribuzione di un filmato considerato blasfemo violasse la libertà di espressione riconosciuta dall'art. 10 della Convenzione. Come risulta dalla sentenza, il diritto inglese qualificava il reato di blasfemia nei seguenti termini: «Una pubblicazione ha carattere blasfemo qualora contenga un elemento di disprezzo, ingiuria, volgarità o messa in ridicolo nei confronti di Dio, di Gesù Cristo, della Bibbia o dei riti della Chiesa d'Inghilterra, quale istituita dalla legge» . L'imprecisione di tale definizione non ha inciso sulla valutazione effettuata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in merito al requisito della prevedibilità. La Corte di Strasburgo ha anzi riconosciuto che le autorità nazionali devono disporre della flessibilità necessaria per valutare se i fatti concreti rientrino nella fattispecie normativa.
16. Credo che non possano esservi dubbi seri neanche circa la legittimità dello scopo che la Commissione ha perseguito infliggendo la sanzione né circa la sua compatibilità con le eccezioni previste dall'art. 10, n. 2, della Convenzione. Se è vero che tali giustificazioni vengono enunciate in modo tassativo, è vero anche che la predetta disposizione contiene un riferimento generale alla «protezione della reputazione o dei diritti altrui», nozione che, senza dubbio, comprende la tutela del diritto di un'istituzione comunitaria alla reputazione dei suoi membri e alla lealtà dei suoi agenti. Così ha ritenuto chiaramente il Tribunale al punto 150 della sua sentenza, allorchè ha dichiarato che «la condizione [...] di una previa autorizzazione alla pubblicazione corrisponde all'obiettivo legittimo che uno scritto riguardante l'attività della Comunità non possa ledere gli interessi delle stesse e, in particolare, la reputazione e l'immagine di una delle istituzioni».
17. Inoltre, l'organo di controllo di Strasburgo ha in qualche modo attenuato il rigore con cui valutava la presenza di un fine legittimo, concentrando l'analisi dell'infrazione sul criterio della necessità in una società democratica. E' sufficiente richiamarsi ancora una volta alla causa Wingrove, in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha considerato che il reato di blasfemia, discriminatorio nella sua definizione legale, giacché si limita a tutelare la chiesa anglicana e le sue credenze, perseguiva un fine che corrispondeva innegabilmente a quello della «protezione dei diritti altrui» di cui all'art. 10, n. 2, della Convenzione .
18. Infine, l'affermazione del ricorrente secondo cui la persona titolare della reputazione e dei diritti che possono giustificare un'ingerenza non può essere un ente pubblico né, tanto meno, la stessa autorità che infligge la sanzione, non trova alcun fondamento nei testi normativi.
Anzitutto, salvo errore da parte mia, la Corte europea dei diritti dell'uomo non ha mai condiviso la tesi secondo cui un ente dotato di pubblici poteri non può legittimamente limitare una libertà fondamentale per tutelare la propria reputazione. Sembra semmai vero il contrario. Nella causa Thorgeir Thorgeirson/Islanda , la Corte di Strasburgo ha ammesso che un ricorso per diffamazione, proposto dalle forze dell'ordine contro un giornalista che ne aveva criticato la brutalità, perseguiva lo scopo legittimo di preservare la reputazione altrui. I giudici di Strasburgo non hanno considerato rilevante il fatto che l'autorità sanzionatrice fosse la stessa la cui reputazione si trattava di proteggere. Così, nella sentenza 26 febbraio 2000, Fuentes Bobo/Spagna , la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ammesso che la sanzione inflitta dall'ente radiotelevisivo pubblico ad uno dei suoi dipendenti per aver insultato la dirigenza, perseguiva lo scopo legittimo di proteggere la reputazione altrui.
Inoltre, come ha giustamente sottolineato la convenuta, la Commissione, sanzionando il comportamento del sig. Connolly in forza dell'art. 17, secondo comma, ha agito non in qualità di ente pubblico che tutela la propria reputazione nei confronti di un amministrato, bensì in qualità di datore di lavoro di un dipendente che commette un'infrazione sanzionabile dell'obbligo di lealtà.
19. Il ricorrente censura il presunto errore di diritto consistente nella mancanza, nella sentenza impugnata, di qualunque forma di ponderazione dei vari interessi in gioco. Per le ragioni esposte in precedenza, non può essere accolta la pretesa di elevare tale mancanza di espressa ponderazione al rango di infrazione del principio generale di protezione della libertà di espressione. Si tratta, come ho già detto, di una tecnica ermeneutica, non di una condizione sostanziale di compatibilità degli atti in questione con le disposizioni della Convenzione. Non deve stupire, pertanto, il fatto che la Corte europea dei diritti dell'uomo non abbia mai constatato l'esistenza di una violazione della Convenzione per il semplice fatto che le autorità nazionali avevano omesso di effettuare tale ponderazione in modo espresso.
20. La Corte di Strasburgo, nell'esaminare il requisito di «necessità in una società democratica», verifica piuttosto se l'ingerenza sia basata su motivi pertinenti e sufficienti e se sia proporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito. Mi limito ad osservare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale procede in modo sostanzialmente identico. Al punto 154 riassume i motivi per i quali l'APN ha ritenuto che fosse stata infranta la disposizione dell'art. 17, secondo comma, dello Statuto, ossia che l'interessato non aveva chiesto la previa autorizzazione alla pubblicazione, che egli non poteva ignorare che, qualora l'avesse fatto, l'autorizzazione gli sarebbe stata negata, e che la pubblicazione del libro aveva causato un grave danno agli interessi delle Comunità, in particolare all'immagine e alla reputazione della Commissione. Tali motivi sono palesemente pertinenti e, inoltre, il Tribunale li considera sufficienti, in quanto al punto successivo dichiara che nessun elemento del provvedimento di destituzione consente di affermare che l'infrazione dell'art. 17 sarebbe stata rilevata se non vi fosse stata lesione degli interessi delle Comunità. Tale constatazione, la cui formulazione è stata condizionata dalla funzione che il Tribunale è chiamato ad espletare, è particolarmente chiarificatrice nel presente contesto. Ne emerge, infatti, che l'inosservanza dell'obbligo sancito dall'art. 17, secondo comma, dello Statuto giustifica una sanzione grave come la destituzione solo quando la pubblicazione non autorizzata abbia messo a repentaglio gli interessi comunitari. In termini positivi, un provvedimento di destituzione per aver infranto detta disposizione risponde al requisito di proporzionalità qualora si ritenga che il testo pubblicato abbia causato un grave danno agli interessi della Comunità.
21. Inoltre, ai punti 152 e 153 della sentenza impugnata, il Tribunale esamina in astratto la proporzionalità del regime istituito dall'art. 17, secondo comma. Se non ha valutato in dettaglio la proporzionalità della sanzione inflitta al sig. Connolly è perché tale sanzione non è basata esclusivamente sulla violazione dell'art. 17, ma anche su un concorso formale di infrazioni, tra le quali quella dell'art. 12 dello Statuto. La valutazione globale viene invece effettuata nell'ambito dell'esame del sesto motivo di annullamento dedotto in primo grado.
22. E' pertanto dimostrato che il Tribunale, nell'esame della compatibilità con i precetti in materia di libertà di espressione della sanzione di destituzione, in quanto basata sull'art. 17 dello Statuto, ha tenuto conto di motivi pertinenti e sufficienti ed ha giustamente ritenuto che detta sanzione fosse proporzionata. Il ricorrente afferma, tuttavia, che la valutazione da parte del Tribunale della necessità della sanzione non è giuridicamente valida. Il suo argomento sembrerebbe tuttavia limitato ad una critica vertente sulla mancanza, nel ragionamento del Tribunale, dell'espressione «esigenza sociale imperativa», e andrebbe quindi respinto in quanto manifestamente infondato.
23. Occorre aggiungere che, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, dello Statuto, il diniego di autorizzazione può essere giustificato solo qualora la pubblicazione di cui trattasi possa compromettere gli interessi delle Comunità. In altri termini, l'autorizzazione è la regola e il diniego l'eccezione. Inoltre, «compromettere» in tale contesto, di per sé eccezionale, non dev'essere inteso come «incidere su» o «avere effetto su», bensì come «mettere a repentaglio». Tale è senza dubbio l'interpretazione data dal Tribunale nella sentenza 14 luglio 2000, Cwik/Commissione . Accogliendo il ricorso d'annullamento proposto da un dipendente della Commissione contro la decisione con cui gli veniva negata l'autorizzazione alla pubblicazione di un testo, il Tribunale ha dichiarato che «in una società democratica fondata sul rispetto dei diritti fondamentali, l'espressione pubblica, da parte di un dipendente, di punti di vista diversi da quelli dell'istituzione per la quale lavora di per sé non può essere considerata atta a mettere a repentaglio gli interessi delle Comunità» . I giudici di Strasburgo hanno riconosciuto in varie occasioni agli organi giurisdizionali la facoltà di integrare, con la loro giurisprudenza, la nozione di «legge applicabile» .
In definitiva, una semplice divergenza di opinioni tra l'istituzione comunitaria ed il suo funzionario non è sufficiente; occorre che il testo sia tale da arrecare un danno grave agli interessi delle Comunità.
24. A mio parere, meritano maggiore attenzione le critiche mosse dal ricorrente all'esistenza del principio stesso di ciò ch'egli definisce un regime di censura preventiva. Egli afferma che tale regime è contrario sia all'art. 10 della Convenzione che alle tradizioni costituzionali di buona parte degli Stati membri. Non avendo riconosciuto questo, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto.
25. Devo dire, in limine, che condivido l'avversione del ricorrente nei confronti dei sistemi che comportano, piò o meno direttamente, l'istituzione generalizzata di un sistema di censura preventiva. A mio parere, la censura è giustificata solo nei casi eccezionali in cui l'esercizio abusivo della libertà di espressione potrebbe causare un danno grave, in quanto socialmente intollerabile e, soprattutto, definitivamente irreparabile. Mi vengono in mente situazioni che impongono la tutela dei minori di fronte ad immagini o altri messaggi tali da turbare il normale sviluppo della personalità o il divieto di diffondere determinate informazioni private o riservate.
Tuttavia, come il Tribunale ha giustamente rilevato ai punti 152 e 153 della sentenza impugnata, il regime istituito dall'art. 17, secondo comma, non autorizza l'APN ad esercitare un potere di censura, nel senso tradizionale del termine. Da un lato, detto regime è applicabile solo alle pubblicazioni aventi ad oggetto l'attività delle Comunità e l'autorizzazione può essere negata, in via eccezionale, solo qualora la pubblicazione di cui trattasi sia tale da mettere a repentaglio gli interessi delle Comunità; inoltre, tale decisione può essere impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria. Dall'altro lato, il rilascio dell'autorizzazione garantisce al dipendente una protezione non trascurabile contro l'eventuale inflizione di sanzioni disciplinari per la pubblicazione di un testo che metta effettivamente a repentaglio gli interessi delle Comunità. Sarebbe errato, in quanto semplicistico, porre sullo stesso piano tale regime e le modalità di censura vietate dalle norme costituzionali di vari Stati membri.
Si tratta, al contrario, di un meccanismo preventivo giustificato dal rapporto di particolare fiducia che deve sussistere tra un datore di lavoro ed i suoi dipendenti, a fortiori quando questi ultimi svolgano funzioni di carattere pubblico, come nella fattispecie. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto, proprio nelle due cause principali dedotte dal ricorrente a sostegno dei suoi argomenti, ossia le sentenze 26 settembre 1995, Vogt/Germania , e 28 ottobre 1999, Wille/Liechtenstein , che i doveri e le responsabilità dei dipendenti pubblici con riguardo all'art. 10, n. 2, della CEDU rivestono un'importanza particolare, il che giustifica il fatto che le autorità competenti fruiscano di un più ampio potere discrezionale ai fini della valutazione della necessità di una sanzione .
26. Occorre inoltre rilevare che, contrariamente a quanto si desume dalle affermazioni del ricorrente, la Corte europea dei diritti dell'uomo non ha neppure condannato, in quanto contrarie alla Convenzione, normative che hanno condotto all'istituzione di veri e propri sistemi di censura. Devo fare riferimento, ancora una volta, al regime esaminato nella causa Wingrove. La concessione nel Regno Unito di una licenza di distribuzione che poteva essere negata, tra l'altro, qualora l'opera audiovisiva considerata fosse stata giudicata contraria alle norme penali e in particolare a quelle dirette a reprimere la blasfemia non sollevava in alcun modo l'autore dalle sue responsabilità. Tuttavia, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è limitata a dichiarare, confermando il parere espresso nella sentenza 26 novembre 1991, Observer e Guardian/Regno Unito , che «il fatto che la presente causa comporti una restrizione preventiva richiede un esame particolare da parte della Corte» . Inoltre, in quest'ultima sentenza la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva dichiarato, «onde evitare qualunque ambiguità», che l'art. 10 della Convenzione di per sé non vieta alcuna restrizione preventiva alla pubblicazione .
27. Richiamandosi alla stessa sentenza Observer e Guardian, il ricorrente fa valere che secondo la Corte di Strasburgo qualunque regime di restrizione preventiva dev'essere subordinato alla possibilità di un sindacato giurisdizionale pieno ed effettivo, il che implica un'esigenza di celerità che la normativa e la prassi comunitaria non consentirebbero di soddisfare.
E' sufficiente rammentare che il sig. Connolly non ha mai chiesto l'autorizzazione a pubblicare il libro controverso e pertanto non ha potuto esercitare il suo diritto di proporre un ricorso d'annullamento contro un'eventuale decisione di diniego. Il suo argomento, pertanto, ha carattere puramente ipotetico ed è quindi irricevibile.
28. Le numerose censure mosse nell'ambito del primo motivo sono pertanto inoperanti, irricevibili o infondate, il che mi induce a proporne il rigetto.
Sul secondo motivo: errore di diritto consistente nell'ignorare che l'obbligo di ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione di un testo non vale per i dipendenti in aspettativa per motivi personali
29. Il ricorrente afferma che l'obbligo sancito dall'art. 17, secondo comma, dello Statuto si applica solo ai dipendenti in servizio attivo e non a quelli in aspettativa per motivi personali. Egli sostiene inoltre che, non avendogli dato la possibilità di confermare mediante testimoni che il principio d'interpretazione da lui proposto corrispondeva alla prassi in vigore nell'ambito della DG II della Commissione, il Tribunale ha snaturato la prova fornita.
30. Questo motivo è privo del benché minimo fondamento. Come emerge dal punto 161 della sentenza 19 maggio 1999, dal «principio» invocato dal ricorrente si deduce semplicemente che, in occasione di un'altra aspettativa per motivi personali di cui egli aveva fruito nel 1985 al fine di lavorare per un anno presso un istituto finanziario privato, il direttore generale della DG II dell'epoca non aveva ritenuto necessario approvare o commentare i testi redatti dal sig. Connolly per detto istituto. Tale dichiarazione, di per sé, non è espressione di alcuna prassi e pertanto la sua conferma non presenta alcuna utilità. Di conseguenza, il presunto snaturamento della prova non è stato dimostrato.
Per il resto, il motivo si limita a ripetere l'argomento svolto dinanzi al Tribunale di primo grado, senza inficiare la conclusione cui esso è giunto allorché ha dichiarato che dall'art. 35 dello Statuto discende che un agente in aspettativa per motivi personali non perde per questo la sua qualità di dipendente. Questi rimane quindi soggetto agli obblighi che incombono ad ogni dipendente, salvo espressa disposizione in senso contrario.
Pertanto, il secondo motivo va respinto nel suo complesso.
Sul terzo motivo: errore di diritto consistente nell'assimilazione dei diritti d'autore ad un compenso ai sensi dell'art. 11, secondo comma, dello Statuto
31. Nelle due parti in cui suddivide il presente motivo, il ricorrente afferma che l'interpretazione data dal Tribunale all'art. 11, secondo comma, dello Statuto, nella parte in cui assimila i diritti d'autore ad un compenso ai sensi di detta disposizione, è errata, in quanto tali diritti non costituiscono il corrispettivo di un servizio reso e non compromettono l'indipendenza del dipendente. Inoltre, l'interpretazione del Tribunale condurrebbe ad una violazione del diritto di proprietà, quale sancito dall'art. 1 del primo protocollo aggiuntivo della CEDU, ed ignorerebbe la normali prassi della Commissione consistente nell'autorizzare i dipendenti in aspettativa per motivi personali a percepire i diritti d'autore.
32. Con tale motivo, il ricorrente reitera argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale nell'ambito del secondo motivo d'annullamento e già opportunamente respinti. Al punto 108 della sentenza impugnata, il Tribunale considera giustamente che il divieto di cui all'art. 11, secondo comma, dello Statuto ha carattere oggettivo e si estende a tutti i tipi di compensi, di qualunque natura essi siano. E' innegabile che i diritti d'autore costituiscono il normale corrispettivo di un impegno creativo personale e che, per tale motivo, essi non devono essere confusi con i profitti generati, ad esempio, da investimenti in valori mobiliari o immobiliari.
Inoltre, non vi è stata alcuna menomazione del diritto di proprietà, in quanto la Commissione non ha privato il ricorrente delle somme ricavate dalla vendita del suo libro. Tuttavia, anche se si potesse ritenere, accogliendo l'argomento artificioso dal ricorrente, che tale menomazione vi sia stata, essa sarebbe giustificata alla luce del fine legittimo, perseguito dalla disposizione citata, di garantire l'indipendenza del pubblico impiego e sarebbe del tutto proporzionata rispetto a quest'obiettivo. Tale è il ragionamento svolto ai punti 110 e 111 della sentenza impugnata.
Infine, la censura diretta contro la seconda frase del punto 113 di detta sentenza ha ad oggetto un argomento svolto dal Tribunale ad abundantiam e va considerata, nella migliore delle ipotesi, come inoperante.
33. Pertanto, anche il terzo motivo dev'essere respinto.
Sul quarto motivo: errore nella definizione e nella valutazione dei fatti addebitati al ricorrente
34. Nella prima parte del quarto motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver accolto una definizione dei fatti addebitatigli diversa da quella utilizzata nell'ambito del procedimento disciplinare, e di avere quindi gestito irregolarmente la fase istruttoria. In particolare, il Tribunale avrebbe dichiarato, al punto 125 della sentenza impugnata, che l'opera controversa conteneva varie affermazioni «spesso ingiuriose» nei confronti dei responsabili della Commissione e della stessa istituzione, addebito che non è mai stato formulato dall'APN nella sua relazione alla commissione di disciplina.
35. Se è vero che il Tribunale non ha utilizzato alla lettera i termini impiegati nella relazione inviata dall'APN alla commissione di disciplina, è altrettanto vero che, nel venticinquesimo considerando di tale documento l'APN constatava quanto segue: «il sig. Connolly lancia attacchi sprezzanti e non fondati contro i Commissari ed altri membri del personale della Commissione tali da attentare alla dignità della funzione che egli svolge e getta discredito sulla Commissione, in violazione degli obblighi impostigli dall'art. 12» («Mr Connolly makes certain derogatory and unsubstantiated attacks on Commissioners and other members of the Commission's staff in such a way as to reflect on his position and to bring the Commission into disrepute contrary to his obligations under Article 12»). Anche ammettendo che nell'espressione «affermazioni ingiuriose» si possa rilevare una sfumatura che denota maggiore gravità rispetto ai termini «attacchi sprezzanti tali da gettare discredito», la leggera differenza semantica, ammesso che esista, non può bastare ad infirmare il ragionamento con cui il Tribunale ha inteso dimostrare che l'APN poteva validamente qualificare il comportamento del sig. Connolly come infrazione dell'obbligo di lealtà sancito dall'art. 12 dello Statuto.
36. Ne consegue che la prima parte del quarto motivo è infondata.
37. Nella seconda parte del motivo, il ricorrente contesta al Tribunale il fatto di avere dichiarato, al punto 128 della sentenza impugnata, che il libro controverso esprimeva pubblicamente «l'opposizione fondamentale del ricorrente alla politica della Commissione ch'egli aveva il compito di mettere in atto». Tale dichiarazione riprenderebbe le affermazioni della Commissione e non sarebbe mai comparsa tra gli addebiti mossi dall'APN nella sua relazione. Inoltre, se tutte le espressioni di disaccordo con la politica di un'istituzione comunitaria da parte di uno dei suoi dipendenti fosse considerata come una violazione dell'obbligo di lealtà, la libertà di espressione quale garantita dall'art. 10 della CEDU sarebbe svuotata di contenuto. Infine, il compito del sig. Connolly non sarebbe consistito nel mettere in atto la politica della Commissione, bensì, più semplicemente, secondo la relazione della commissione di disciplina, nel «seguire le politiche monetarie degli Stati membri ed analizzare le implicazioni monetarie dell'attuazione dell'Unione economica e monetaria».
38. Tutte le suddette censure sono prove di fondamento. In primo luogo, dalla relazione inviata alla commissione di disciplina emerge che al ricorrente veniva contestata, tra l'altro, un'infrazione dell'obbligo generale di discrezione su fatti e notizie di cui fosse venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, sancito dall'art. 17, primo comma. Tale addebito ricomprende, a maggior ragione, l'espressione di un'opinione divergente in merito a tali fatti e notizie. In ogni caso, dal fascicolo emerge che tale censura è stata formulata in termini precisi dinanzi alla commissione di disciplina, organo istruttore, e che il sig. Connolly ha avuto la possibilità di presentare le proprie difese. Per quanto riguarda i limiti che possono essere imposti alla libertà di espressione, mi richiamo alle osservazioni svolte in precedenza nell'ambito dell'analisi del primo motivo di impugnazione. Infine, la valutazione del contenuto dei compiti del sig. Connolly costituisce una questione di fatto, che non può essere decisa in sede di impugnazione. In ogni caso, anche secondo la definizione preferita dal ricorrente, quest'ultimo aveva effettivamente il compito di contribuire, dalla sua posizione, alla realizzazione della politica della Commissione.
39. Nella terza parte del quarto motivo, il ricorrente afferma che il Tribunale ha errato nel considerare che la commissione di disciplina e l'APN non avevano abbandonato la censura relativa all'infrazione dell'art. 12 dello Statuto, abbandono che risulterebbe, secondo il ricorrente, dalla posizione assunta dalla Commissione nella sua memoria di difesa.
Senza dover accogliere le deduzioni tortuose che il legale del ricorrente trae dal comportamento processuale della Commissione, è sufficiente rilevare che, in ogni caso, ad essa non spetta disporre del procedimento disciplinare dinanzi al giudice di legittimità.
40. Pertanto, propongo di respingere il quarto motivo in quanto parzialmente irricevibile ed infondato per il resto.
Sul quinto motivo: errore nella motivazione della sentenza per quanto riguarda la definizione dei fatti addebitati al ricorrente
41. Il sig. Connolly afferma di aver segnalato a suo tempo per iscritto che se la commissione di disciplina intendeva basarsi su violazioni sostanziali basate sull'art. 12 dello Statuto, sarebbe stato necessario sospendere il procedimento disciplinare e rimettersi all'APN affinché il ricorrente fosse sentito in merito a tali addebiti. Orbene, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando che i fatti posti a suo carico comprendessero non solo violazioni formali degli artt. 11, 12 e 17 dello Statuto, ma anche altre infrazioni, relative al contenuto del libro. In particolare, il Tribunale avrebbe commesso un errore nel rispondere con argomenti relativi al carattere diffamatorio del libro ad affermazioni concernenti l'accusa di aver pubblicato un parere discordante con la politica della Commissione.
42. Questo motivo riprende gli argomenti svolti dal ricorrente dinanzi al Tribunale e che quest'ultimo ha debitamente esaminato ai punti 40 e seguenti della sentenza impugnata senza commettere, a mio avviso, alcun errore censurabile in sede di impugnazione. Al Tribunale interessava in particolare respingere la tesi del ricorrente secondo cui tra gli addebiti posti a suo carico non avrebbe dovuto esservene nessuno riguardante il contenuto del libro, cosa che ha fatto riferendosi all'infrazione relativa al rispetto della dignità della funzione. Una volta incluso il contenuto del libro tra i fatti contestati, la qualifica esatta, sotto il profilo giuridico, da attribuirsi alle affermazioni in esso contenute può essere precisata nel corso dell'intero procedimento senza che ciò implichi una violazione dei diritti della difesa. Per il resto, il rilievo svolto dal sig. Connolly dinanzi alla commissione di disciplina riguarda proprio gli addebiti relativi all'art. 12 e non può quindi servire a dimostrare la presunta confusione che il ricorrente attribuisce al Tribunale.
43. Da quanto precede occorre dedurre che anche il quinto motivo va disatteso, questa volta in quanto manifestamente infondato.
Sul sesto motivo: errore consistente nella valutazione di addebiti non formulati in contraddittorio e in una sostituzione di motivi
44. Nella prima parte del sesto motivo, il ricorrente contesta al Tribunale, ancora una volta, di aver tenuto conto nel suo ragionamento di una divergenza di opinioni tra il sig. Connolly e la Commissione in merito alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, non dimostrata nell'ambito del procedimento disciplinare, e di essersi basato a tal fine su una citazione dell'opera controversa che non risulta agli atti.
45. E' sufficiente rilevare, come fa il Tribunale al punto 97 della sentenza, che il parere della commissione di disciplina, alla rubrica «II. Le spiegazioni del sig. Connolly, accompagnato dall'avvocato Van Gehuchten», contiene l'ammissione da parte dello stesso sig. Connolly dell'esistenza di un suo disaccordo di fondo nei confronti della politica della Commissione, che trovava espressione nel suo libro. Tale disaccordo era inoltre evidente e risaputo ed il libro ne costituisce solo l'espressione manifesta, come emerge dal passaggio citato dal Tribunale. Pertanto, non si tratta di acquisire una prova non sottoposta ad esame in contraddittorio, ma di illustrare, con una citazione del libro controverso, un fatto che il Tribunale, ritenendolo notorio nel suo potere sovrano di valutazione dei fatti, poteva considerare comprovato.
46. La seconda parte del motivo mette in discussione la veridicità delle constatazioni effettuate dalla commissione di disciplina nella rubrica citata. Tale pretesa è manifestamente irricevibile, in quanto implica una nuova valutazione di elementi di fatto esaminati dal Tribunale. La lettura del processo verbale della riunione della commissione di disciplina, con cui il ricorrente sembrerebbe voler dimostrare un errore di snaturamento, consente invece di constatare, in particolare a pag. 4, la veridicità della sintesi svolta dalla commissione di disciplina nella rubrica in questione.
47. In definitiva, il sesto motivo dev'essere disatteso, come i motivi precedenti.
Sul settimo motivo: errore di valutazione consistente nel dichiarare che il ricorrente, nell'ultima audizione dinanzi all'APN, non ha eccepito che il parere della commissione di disciplina era fondato su addebiti che andavano considerati come fatti nuovi e non ha chiesto la riapertura del procedimento disciplinare
48. Il sig. Connolly contesta la valutazione, operata dal Tribunale al punto 47 della sentenza impugnata, secondo cui nell'audizione dinanzi all'APN del 9 gennaio 1996 il ricorrente non aveva eccepito che il parere della commissione di disciplina era fondato su addebiti che andavano considerati come fatti nuovi e non aveva chiesto la riapertura del procedimento disciplinare in forza dell'art. 11 dell'allegato IX dello Statuto. Secondo il ricorrente, dal processo verbale di detta audizione emerge che nel corso della stessa il suo legale aveva sottoposto all'APN le memorie presentate dinanzi alla commissione di disciplina in cui egli chiedeva tra l'altro, per il caso in cui detta commissione intendesse basarsi su una violazione sostanziale dell'art. 12 dello Statuto, la sospensione del procedimento ed il rinvio del caso all'APN affinché procedesse ad una nuova audizione.
49. La valutazione del Tribunale non mi sembra erronea, giacché, per quanto rileva nella fattispecie, il verbale dell'audizione del 9 gennaio 1996 non contiene alcuna obiezione espressa alla presentazione di nuovi addebiti, bensì solo un rinvio generale al fascicolo della difesa sottoposto alla commissione di disciplina.
In ogni caso, occorre rilevare che le considerazioni contenute nel punto 47 della sentenza impugnata sono svolte dal Tribunale ad abundantiam, in quanto, nel passaggio precedente, il Tribunale aveva già concluso che la relazione dell'APN indicava con sufficiente chiarezza i fatti contestati al ricorrente perché questi fosse posto in condizione di difendersi. Pertanto, il motivo è comunque inoperante.
50. Da quanto precede discende che anche il settimo motivo dev'essere respinto.
Sull'ottavo motivo: errore di motivazione dovuto alla mancanza di risposta adeguata ad un'affermazione formulata in primo grado
51. Al punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale dichiara che le constatazioni di cui al punto 19 della relazione inviata alla commissione di disciplina smentiscono l'affermazione del ricorrente secondo cui in detta relazione non gli sarebbe stato contestato il fatto di avere pubblicato un articolo e di avere concesso un'intervista, rispettivamente il 6 ed il 24 settembre 1995.
Il ricorrente afferma tuttavia che ciò ch'egli aveva denunciato all'epoca non era la mancanza di riferimenti a tali circostanze nella relazione dell'APN, bensì il fatto che quest'ultima non l'avesse sentito al riguardo.
52. Anche questo motivo è del tutto superfluo, in quanto il suo accoglimento non produrrebbe alcun effetto giuridico. Insisto nondimeno sul fatto che ciò che il Tribunale voleva porre in evidenza, e che ha effettivamente sottolineato, è che il ricorrente conosceva i fatti che gli venivano addebitati e non poteva invocare alcuna violazione dei suoi diritti di difesa.
53. L'ottavo motivo va respinto in quanto inoperante.
Sul nono motivo: errore relativo alla produzione e alla valutazione della prova diretta a dimostrare l'irregolarità del procedimento dinanzi alla commissione di disciplina
54. Nelle due parti in cui è diviso questo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale il fatto di non avere tratto le giuste conclusioni, ai punti 74, 84, 95 e 101 della sentenza impugnata, dalla prova documentale prodotta e di non aver ammesso la sua offerta di prova supplementare. Altrimenti, il Tribunale sarebbe giunto alla conclusione che il procedimento dinanzi alla commissione di disciplina si era svolto in modo irregolare. In particolare, il relatore avrebbe infranto l'obbligo di redigere una relazione, la commissione di disciplina avrebbe svolto il suo compito con leggerezza e parzialità, a giudicare dal comportamento del suo presidente, ed avrebbe adottato il suo parere in modo frettoloso, senza esaminare il fascicolo della difesa. Inoltre, il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull'offerta di prova testimoniale del ricorrente diretta a dimostrare l'irregolarità del procedimento dinanzi alla commissione di disciplina.
55. Con questo motivo, il ricorrente pretende in modo puro e semplice di sottoporre all'esame della Corte questioni relative alla produzione ed alla valutazione della prova, irricevibili in sede di impugnazione. Per quanto riguarda il presunto errore consistente nel non aver ammesso la prova testimoniale offerta dal ricorrente al fine di dimostrare la parzialità della commissione di disciplina, è sufficiente rilevare - con la Commissione - che per pretendere che il Tribunale disponesse in tal senso, il sig. Connolly avrebbe dovuto fornire indicazioni sufficientemente precise circa la sua pertinenza e la sua eventuale utilità.
56. Pertanto, il nono motivo va disatteso.
Sul decimo motivo: errore in merito alla produzione della prova relativa al presunto sviamento di potere
57. Il ricorrente contesta al Tribunale anche il fatto di aver respinto, senza adeguata motivazione, la sua domanda diretta a versare agli atti la nota del 28 luglio 1995 relativa al calcolo della riduzione della retribuzione in caso di sospensione, che aveva redatto a sostegno della sua affermazione secondo cui il provvedimento di destituzione costituiva uno sviamento di potere.
58. Si tratta anche in questo caso di un motivo inoperante, nel senso che il suo eventuale accoglimento non basterebbe per giustificare l'annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa all'asserito sviamento di potere. Per il resto, mi limiterei ad osservare che, al punto 174 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la nota in questione non riguardava propriamente la destituzione del ricorrente e non poteva quindi dimostrare il vizio asserito. Avendo considerato che la nota in questione non era pertinente a tale scopo, il Tribunale, omettendo di pronunciarsi sulla sua produzione agli atti, non poteva commettere un errore relativo alla produzione della prova.
59. Pertanto, il decimo motivo va disatteso.
Sull'undicesimo motivo: difetto di motivazione per quanto riguarda le affermazioni dirette a dimostrare lo sviamento di potere
60. Con questo motivo il ricorrente afferma che il Tribunale, ai punti 172-175 della sentenza impugnata, non ha risposto ad alcuni argomenti atti a porre in evidenza lo sviamento di potere che inficerebbe il procedimento disciplinare, come quelli relativi all'esistenza di un «parallelismo di procedimenti», alla «mancanza di risposta circa l'esatta portata del procedimento disciplinare in relazione agli artt. 11, 12 e 17 dello Statuto», alla «mancanza di nesso logico tra le premesse e la conclusione del ragionamento intrinseco al procedimento disciplinare», al fatto che «la Commissione sosteneva nei suoi atti procedurali che la commissione di disciplina non era in alcun modo tenuta a leggere il libro controverso», o alla «introduzione attiva e tendenziosa del segretario generale nella sua qualità di presidente della commissione di disciplina».
61. Come rileva giustamente la Commissione, dai punti 171-175 della sentenza impugnata si evince che il Tribunale non ha considerato le censure del ricorrente come «indici obiettivi, pertinenti e concordanti» atti a confermare la tesi secondo cui la sanzione inflitta al sig. Connolly perseguiva uno scopo diverso da quello di tutelare l'ordine interno del pubblico impiego comunitario. L'obbligo incombente agli organi giurisdizionali di motivare le loro decisioni non implica ch'essi debbano rispondere in modo dettagliato a tutti gli argomenti dedotti . Il ricorrente non ha dimostrato che le sue affermazioni fossero sufficientemente chiare e precise né che fossero sufficientemente comprovate da far sì che la mancanza di risposte dettagliate alle stesse potesse inficiare la sentenza impugnata per difetto di motivazione.
62. Pertanto, l'undicesimo motivo va disatteso.
Sul dodicesimo motivo: errore nell'applicazione del metodo induttivo e delle norme probatorie relative alla presunzione
63. Il ricorrente denuncia un vizio logico nel ragionamento seguito dal Tribunale al punto 155 della sentenza impugnata, in cui si dichiara che «dal provvedimento di destituzione non si può desumere che l'infrazione dell'art. 17, secondo comma, dello Statuto, addebitata al ricorrente, sarebbe stata sanzionata anche in mancanza di qualunque minaccia agli interessi delle Comunità, di modo che la portata attribuita dall'APN a tale disposizione non sembra sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito né, pertanto, contraria al principio della libertà di espressione». Secondo il ricorrente, in tal modo il Tribunale dedurrebbe un fatto ignoto da un fatto incerto, mentre il meccanismo della presunzione implica che il fatto ignoto venga dedotto da un fatto certo. Inoltre, l'incertezza di una deduzione («non si può desumere [...]») non potrebbe sostenere alcun ragionamento valido.
64. A mio parere, il vizio logico che il ricorrente ritiene di avere individuato emerge da una lettura inappropriata ed avulsa dal contesto in questione. Infatti, come si evince dal punto 140 della sentenza impugnata, il ricorrente contestava al regime di autorizzazione previa di consentire l'esercizio di una «censura senza limiti» contraria all'art. 10 della CEDU. Al punto 152, il Tribunale respinge giustamente questa tesi, rammentando il carattere eccezionale del diniego di autorizzazione, che può essere giustificato solo qualora la pubblicazione di cui trattasi sia tale da mettere a repentaglio gli interessi delle Comunità. Il Tribunale constata quindi (punto 154) che il provvedimento di destituzione è basato, tra l'altro, sul fatto che con il suo comportamento il ricorrente aveva gravemente leso gli interessi della Comunità e, in particolare, arrecato danno all'immagine e alla reputazione della Commissione. Il Tribunale conclude (punto 155) che nessun elemento del fascicolo consente di affermare che si sarebbe giunti alla sanzione di destituzione per infrazione dell'art. 17, secondo comma, anche in mancanza di minaccia agli interessi delle Comunità, di modo che non si può parlare di «censura senza limiti». Esclusa in tal modo, in concreto e in astratto, la possibilità che l'art. 17, secondo comma, possa essere utilizzato per vietare qualunque forma di pubblicazione, come afferma il ricorrente, nulla impediva al Tribunale di dichiarare, come ha fatto, che la restrizione effettivamente imposta non era sproporzionata rispetto allo scopo perseguito.
65. Pertanto, il dodicesimo motivo è fondato su una lettura manifestamente erronea della sentenza e va quindi disatteso.
Sul tredicesimo motivo: difetto di motivazione della sentenza impugnata
66. Con l'ultimo motivo, il ricorrente fa valere che dall'esame degli altri motivi si evince che i fatti addebitatigli non sono stati dimostrati. Ne conseguirebbe che la valutazione della proporzionalità della sanzione, che il Tribunale inizia rilevando che «è provata la realtà dei fatti contestati al ricorrente» (punto 166), è viziata.
D'altro canto, poiché il Tribunale ha rifiutato di disporre l'assunzione di una prova essenziale, non accludendo al fascicolo la nota del 28 luglio 1995 relativa al calcolo della riduzione della retribuzione in caso di sospensione, la sua conclusione secondo cui non vi è stato sviamento di potere (punto 175) sarebbe inficiata da un difetto di motivazione.
67. La prima censura va disattesa in conseguenza del rigetto, da me proposto, di tutti gli altri motivi.
Per quanto riguarda la secondo censura, mi richiamo alle osservazioni svolte in precedenza nell'ambito dell'esame del decimo motivo di impugnazione e, in particolare, all'irrilevanza della prova offerta.
68. Il tredicesimo motivo va pertanto respinto in quanto manifestamente infondato.
Sulle spese
69. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile ai ricorsi avverso le sentenze del Tribunale di primo grado in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese. Pertanto, qualora i tredici motivi dedotti dal ricorrente vengano respinti, come propongo, quest'ultimo dev'essere condannato alle spese del giudizio.
Conclusione
70. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di dichiarare che il ricorso avverso al sentenza del Tribunale di primo grado è in parte irricevibile e in parte infondato e va pertanto respinto, condannando il ricorrente alle spese.
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