Conclusioni dell avvocato generale
1. La Repubblica federale di Germania chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di annullare la decisione adottata dalla Commissione il 21 aprile 1999, relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 88 del Trattato CECA (divenuto art. 88 CA) in merito a un aiuto di Stato della Repubblica federale di Germania (Land della Baviera) a favore dell'impresa Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (in prosieguo: la «NMH»). Con tale decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione contesta alla Repubblica federale di Germania di aver agito in modo illegittimo al momento della domanda di restituzione degli aiuti di Stato versati alla NMH in violazione del diritto comunitario.
I - Contesto normativo
2. L'art. 88 del Trattato è formulato nel modo seguente:
«La Commissione, se reputa che uno Stato non ha adempiuto un obbligo cui è soggetto per effetto del presente trattato, accerta detto inadempimento con decisione motivata, dopo aver posto questo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Essa fissa allo Stato in argomento un termine per provvedere all'esecuzione del suo obbligo.
E' ammesso ricorso di piena giurisdizione da parte di questo Stato avanti alla Corte entro un termine di due mesi a decorrere dalla data della notificazione della decisione.
Se lo Stato non ha provveduto all'esecuzione del suo obbligo entro il termine fissato dalla Commissione o, in caso di ricorso, se questo è stato respinto, la Commissione può, con parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi:
a) sospendere il pagamento delle somme di cui essa sia debitrice per conto dello Stato in argomento per effetto del presente trattato;
b) prendere o autorizzare gli altri Stati membri a prendere provvedimenti di deroga alle disposizioni dell'articolo 4 al fine di correggere gli effetti dell'inadempimento accertato.
Ricorso di piena giurisdizione è ammesso, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data della notificazione, contro le decisioni prese in applicazione dei punti a) e b).
Se i provvedimenti sopra previsti si dimostrino senza efficacia, la Commissione ne riferisce al Consiglio».
II - Fatti
3. Nell'ambito della ristrutturazione della società Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH a Sulzbach-Rosenberg, dichiarata in stato di insolvenza nel 1986, il Land delle Baviera ha acquistato quote della società NMH che ha rilevato la società sopra menzionata e le ha concesso, fra l'altro, prestiti di partecipazione dell'importo di DEM 49,895 milioni di nonché dell'importo di DEM 24,1125 milioni negli anni 1994 e 1995. Nelle sue due decisioni 18 ottobre 1995, 96/178/CECA , e 13 marzo 1996, 96/484/CECA , riguardanti aiuti di Stato concessi dal Land della Baviera a favore dell'impresa CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg, la Commissione aveva definito tali prestiti partecipativi come aiuti illegittimi e aveva ingiunto alla Repubblica federale di Germania di esigerne la restituzione. Tali decisioni sono state oggetto di ricorsi da parte della Repubblica federale di Germania e della società interessata, presentati, rispettivamente, dinanzi alla Corte e dinanzi al Tribunale. La Corte ha sospeso il procedimento fino alla sentenza del Tribunale.
4. Dato che il ricorso non ha effetto sospensivo, la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Corte la sospensione dell'esecuzione della decisione 18 ottobre 1995 riguardante il prestito di DEM 49,895 milioni, in quanto l'attuazione della domanda di restituzione avrebbe causato l'immediata messa in liquidazione della NMH. Con ordinanza del Presidente della Corte del 3 maggio 1996 , tale domanda è stata respinta.
5. Con lettere 12 giugno e 20 agosto 1996, il Land della Baviera ha diffidato la NMH a restituire i prestiti. Dato che la NMH non ha ottemperato a tali diffide, il Land della Baviera ha avviato la procedura di recupero nel febbraio 1997, chiedendo all'Amtsgericht Regensburg (pretore di Ratisbona) l'adozione di un provvedimento ingiuntivo riguardante un importo parziale di DEM 14,8 milioni. Dopo che la NMH ha proposto opposizione contro questo provvedimento, il procedimento è proseguito dinanzi al Landgericht Amberg (tribunale di Amberg). Quest'ultimo, in data 5 marzo 1998, ha ordinato la sospensione del procedimento in conformità dell'art. 148 del codice di procedura civile tedesco, in base al quale occorre sospendere il procedimento ove la soluzione della controversia dipenda dall'esistenza o meno di un rapporto giuridico che sia oggetto di un'altra controversia tuttora pendente. Il Landgericht Amberg ha ritenuto che così fosse nel caso del procedimento pendente dinanzi al Tribunale. Il Land della Baviera non ha presentato alcun ricorso contro tale sospensione.
6. Il 14 luglio 1998 la Repubblica federale di Germania ha informato la Commissione della sospensione del procedimento e, in data 23 novembre 1998, le ha trasmesso il testo dell'ordinanza 5 marzo 1998. Contemporaneamente, la Germania le ha comunicato che la NMH aveva chiesto, in data 6 novembre 1998, apertura della procedura di fallimento.
7. La Commissione afferma di aver avviato, in data 16 dicembre 1998, un procedimento nei confronti della Repubblica federale di Germania ai sensi dell'art. 88 del Trattato, ritenendo che quest'ultima avesse contravvenuto all'art. 86 del Trattato CECA per aver omesso di esigere il rimborso delle somme versate.
8. Il 31 dicembre 1998, è stata aperta la procedura per la dichiarazione di fallimento della NMH. Il 18 gennaio 1999, il Land della Baviera ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare della totalità del credito relativo ai prestiti erogati.
9. In data 21 gennaio 1999, il Tribunale ha pronunciato la sentenza che ha stabilito che il versamento dei prestiti era incompatibile con il diritto comunitario . Con ordinanza della Corte 25 gennaio 2001 , è stato respinto il ricorso contro tale sentenza presentato dalla Lech-Stahlwerke GmbH. La Repubblica federale di Germania ha rinunciato, con lettere 8 giugno 1999 e 27 febbraio 2001, ai ricorsi sopra menzionati, da essa presentati dinanzi alla Corte.
10. Con lettera 1° febbraio 1999, la Commissione, in conformità dell'art. 88 del Trattato, ha comunicato al governo tedesco il suo parere in merito alla addotta violazione del Trattato, diffidandolo ad esprimersi entro un mese. Il governo tedesco ha risposto con lettera 3 marzo 1999, respingendo i gravami sollevati. Il 21 aprile 1999, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, il cui dispositivo è del seguente tenore:
«Articolo 1
La Germania ha contravvenuto agli obblighi impostile dalle decisioni 96/178/CECA e 96/484/CECA, nonché dall'articolo 86 del trattato, per aver omesso di esigere, dinanzi al tribunale competente, la restituzione integrale dell'aiuto incompatibile col mercato interno concesso alla Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, per un importo di DEM 74 milioni più interessi, o di aver concordato la riduzione del rimborso richiesto mediante atto notarile, per garantire l'immediata e piena esecuzione delle decisioni dopo la sentenza in merito alla richiesta parziale di rimborso.
Articolo 2
La Germania non ha adempiuto agli obblighi impostile dalle decisioni 96/178/CECA e 96/484/CECA, nonché dall'articolo 86 del trattato, avendo omesso di formare ricorso contro la decisione di sospensione del procedimento pendente dinanzi al tribunale di Amberg, pronunciata da quel tribunale il 5 marzo 1998.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione».
11. Il 23 luglio 1999, la Repubblica federale di Germania ha presentato un ricorso di annullamento avverso la decisione impugnata. La Commissione chiede che il ricorso venga respinto.
III - Valutazione
Introduzione
12. Nel suo ricorso, la Repubblica federale di Germania contesta anzitutto la fondatezza degli articoli 1 e 2 della decisione impugnata. A suo parere, i fatti evocati dalla Commissione non costituiscono un inadempimento degli obblighi che le incombono in forza del Trattato CECA.
13. Essa invoca inoltre un motivo riguardante una errata applicazione dell'art. 88 del Trattato, nel senso che non vi era in ogni caso un inadempimento nel momento in cui è stata adottata la decisione motivata.
14. Mi sembra opportuno affrontare per prima cosa tale motivo.
Sul motivo vertente su una errata applicazione dell'art. 88 del Trattato
15. Secondo il governo tedesco, che fa riferimento alle conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 20 giugno 1960 , «l'obiettivo del procedimento per inadempimento non è quello di statuire su astratte questioni di diritto né di sanzionare un comportamento passato. Al contrario, lo scopo di tale procedimento, oltre a garantire un'interpretazione uniforme del Trattato, è quello di obbligare lo Stato membro a porre termine a violazioni del Trattato esistenti».
16. Ebbene, «quando la Commissione ha adottato la sua decisione, non vi era alcuna (...) violazione esistente, a parere della Commissione medesima, in quanto essa non ha più fissato alcun termine per far eseguire gli obblighi». Il motivo sarebbe, secondo il governo tedesco, che «avendo chiesto [il 18 gennaio 1999] l'ammissione al passivo fallimentare della NMH in qualità di creditore chirografario, [esso] aveva fatto tutto quanto era necessario e utile per recuperare l'importo da essa dovuto». Tale governo è del parere, in base ad un'analogia con il Trattato CE, che per poter essere validamente contestato, l'inadempimento debba esistere al momento di adozione della decisione, nel caso di specie il 21 aprile 1999, o almeno, alla data della diffida, nel caso di specie, il 1° febbraio 1999. Ebbene, entrambe le date sono posteriori al 18 gennaio 1999.
17. La Commissione contesta che l'art. 88 del Trattato sia volto soltanto ad obbligare lo Stato membro a porre termine ad inadempimenti attuali e persistenti.
18. Al contrario, essa ritiene che «il tenore dell'art. 88, terzo comma, CA vada inteso nel senso che, in assenza di un termine per conformarsi agli obblighi, la constatazione dell'inadempimento di questi è compatibile con tale norma. Infatti, quest'ultima prevede sanzioni in due casi, menzionati l'uno di seguito all'altro: da una parte, la mancata esecuzione degli obblighi entro il termine fissato, e, dall'altra, il rigetto del ricorso, che è possibile anche quando nessun termine è stato fissato. Analogamente, il fatto che le sanzioni ivi previste non siano legate alla durata dell'inadempimento degli obblighi può spiegarsi solo con il fatto che l'applicazione dell'art. 88, primo comma, ultima frase, CA non è imperativa».
19. Infine, la Commissione insiste sul fatto che una decisione relativa ad un inadempimento ai sensi dell'art. 88 non può essere paragonata ad un parere motivato ai sensi dell'art. 226 CE. «Mentre il parere motivato è un atto non vincolante, che ha anzitutto un'importanza processuale, la decisione di cui all'art. 88 CA è vincolante e ha autorità di cosa giudicata. Al fine di imporre la sua concezione giuridica, la Commissione deve presentare un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE, dopo che il parere motivato è rimasto inosservato, mentre nel sistema dell'art. 88 del Trattato, il compito di adire l'autorità giudiziaria spetta allo Stato membro».
20. La Commissione ne deduce che, «dato che nell'ambito dell'art. 226 CE una violazione del Trattato da parte di uno Stato membro può essere dichiarata anche se la situazione di infrazione del Trattato è stata sanata nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, non vi è alcun motivo per cui la Commissione - che, a tal riguardo si trova in una situazione simile a quella della Corte - non disponga di tale possibilità allorché, nel corso del procedimento dinanzi a lei pendente, l'obbligo sia già stato eseguito o - come nel caso di specie - l'esecuzione dell'obbligo non sia oggettivamente più possibile».
21. Comincio con l'esaminare quest'ultimo argomento della Commissione.
22. Nel brano appena citato, la Commissione afferma, sostanzialmente, che essa deve ancora poter dichiarare un inadempimento quando questo sia stato sanato soltanto durante «il procedimento dinanzi a lei pendente» o quando l'esecuzione dell'obbligo sia divenuta oggettivamente impossibile soltanto in tale fase.
23. La Commissione ammette quindi implicitamente che l'inadempimento deve esistere al momento in cui essa inizia un procedimento ai sensi dell'art. 88.
24. Secondo la Commissione, tale procedimento è stato avviato per mezzo di un comunicato stampa in data 16 dicembre 1998.
25. Tale comunicato stampa non compare nel fascicolo della Corte, ma la sua esistenza non è stata contestata dalla Repubblica federale di Germania.
26. Supponendo che sia esatta la tesi della Commissione riguardante l'applicabilità, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 88, della giurisprudenza della Corte relativa agli inadempimenti contestati ai sensi dell'art. 226 CE e sanati soltanto nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, è opportuno quindi verificare se, con la pubblicazione di tale comunicato stampa, sia effettivamente stato avviato un «procedimento» da parte della Commissione nei confronti della Repubblica federale di Germania.
27. Ebbene, si deve constatare che l'art. 88 non fa alcuna menzione dell'«avvio di un procedimento per inadempimento» o di un «procedimento per infrazione».
28. Secondo detta norma «la Commissione, se reputa che uno Stato non ha adempiuto un obbligo cui è soggetto per effetto del presente trattato, accerta detto inadempimento con decisione motivata, dopo aver posto questo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni».
29. A mio parere, si può quindi parlare di avvio di un procedimento soltanto dal momento in cui sia stata inviata una lettera di diffida.
30. Peraltro, il ragionamento della Commissione si risolve nello svuotare di significato la fase della lettera di diffida. Infatti, se, nell'ambito delle osservazioni presentate in risposta a tale lettera, lo Stato membro comunica di aver fatto il necessario per rimediare all'inadempimento o che sta per farlo quanto prima, la Commissione non potrà più adottare, nei giorni successivi, una decisione motivata che constata l'inadempimento. Essa dovrà per lo meno concedere a tale Stato un termine ragionevole, variabile secondo le circostanze, che gli consenta di dimostrare la realizzazione della sua intenzione .
31. Pertanto, se un comunicato stampa, pubblicato prima dell'invio della lettera di diffida, potesse essere considerato l'avvio di un procedimento che consente alla Commissione di constatare l'inadempimento anche nel caso in cui, in risposta alla lettera, lo Stato membro dimostri di essersi conformato agli obblighi o di essere sul punto di adempierli, la lettera di diffida perderebbe ogni utilità. Si deve quindi concludere che un procedimento è «pendente dinanzi alla Commissione» soltanto a partire dall'invio di tale lettera.
32. Senza che la Corte debba esaminare la questione di principio se, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 88 CA, la Commissione si trovi nella stessa posizione nella quale si trova la Corte quando è invitata a pronunciarsi nell'ambito dell'art. 226 CE, sarà sufficiente dichiarare che, nel momento in cui il Land della Baviera ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare della totalità del credito derivante dai prestiti concessi, vale a dire il 18 gennaio 1999, non v'era alcun procedimento pendente dinanzi alla Commissione, poiché la lettera di diffida è stata inviata soltanto il 1° febbraio 1999.
33. In subordine, aggiungo tuttavia che, a mio parere, ciò che conta non è l'esistenza di un «procedimento pendente», ma l'esistenza, o meno, dell'inadempimento al momento dell'adozione della decisione motivata.
34. Il parallelismo che la Commissione vorrebbe stabilire fra la sua posizione, nell'ambito dell'art. 88 del Trattato, e quella in cui si trova la Corte quando è investita di un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE non mi sembra, infatti, ammissibile.
35. Infatti, vi si oppongono sia la specificità istituzionale della Commissione, da una parte, e quella della Corte, dall'altra, sia il fatto che la Corte interviene anche nell'ambito dell'art. 88 del Trattato.
36. Risulta, peraltro, dall'art. 88, primo comma, del Trattato, che la Commissione «accerta detto inadempimento con decisione motivata» e che «fissa allo Stato in argomento un termine per provvedere all'esecuzione del suo obbligo».
37. L'uso del modo indicativo significa che la Commissione è obbligata a fissare allo Stato membro un termine per provvedere all'esecuzione del suo obbligo. Ebbene, la fissazione di un tale termine ha senso soltanto se l'inadempimento perdura ancora nel momento in cui viene adottata la decisione.
38. Peraltro, non è irragionevole sostenere che la Corte, dal 1960, ha accolto tale interpretazione. Nella sua sentenza Italia/Alta Autorità, sopra menzionata, si legge infatti quanto segue: «la motivazione prescritta dal 1° comma dell'art. 88 deve giustificare la constatazione dell'inadempienza, ed il termine ivi previsto stabilisce i limiti di tempo entro il quale deve esser data esecuzione (...) ad un obbligo (...)» .
39. La Corte ha precisato poco più avanti :
«L'art. 88 prevede dei mezzi coercitivi e costituisce l'ultima ratio per tutelare gli interessi comunitari sanciti dal trattato di fronte all'inerzia od alla resistenza degli stati membri;
si tratta qui di un procedimento che va molto al di là delle norme sino ad oggi ammesse nel diritto internazionale classico per garantire l'esecuzione degli obblighi degli stati;
e perciò l'art. 88 va interpretato in senso restrittivo».
40. Il fatto che la Corte abbia quindi dichiarato che il procedimento di cui all'art. 88 mira a combattere l'inerzia o la resistenza degli Stati membri dimostra che esso è volto ad obbligare gli Stati membri ad adottare dei provvedimenti e non a constatare che essi non hanno rispettato i loro obblighi in un dato momento nel passato.
41. Infine, tale interpretazione è rafforzata dal prosieguo del testo dell'art. 88 del Trattato. Infatti, dopo aver descritto i provvedimenti coercitivi che la Commissione può adottare (con parere conforme del Consiglio), l'art. 88 termina con la seguente frase:
«Se i provvedimenti sopra previsti si dimostrino senza efficacia, la Commissione ne riferisce al Consiglio».
42. Tale norma dimostra, a mio parere, in modo definitivo, che l'oggetto dell'art. 88 del Trattato è quello di ottenere, da parte dello Stato restio, una modifica del comportamento, e che non può servire a constatare «in abstracto» o «per principio» un inadempimento verificatosi nel passato .
43. Pertanto, solo al fine di essere esauriente esaminerò anche gli argomenti contrari fatti valere dalla Commissione.
44. Come ho spiegato al precedente paragrafo 18, la Commissione basa sostanzialmente la sua tesi sul tenore letterale del terzo comma dell'art. 88.
45. Risulta da tale norma che la Commissione può adottare i provvedimenti ivi previsti (con parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi) soltanto «se lo Stato non ha provveduto all'esecuzione del suo obbligo entro il termine fissato dalla Commissione o, in caso di ricorso, se questo è stato respinto». A mio parere, il fatto che, in caso di ricorso avverso la sua decisione, la Commissione possa adottare provvedimenti nei confronti dello Stato membro soltanto dopo il rigetto di tale ricorso, non dispensa la Commissione dall'obbligo, previsto all'art. 88, primo comma, del Trattato di fissare «allo Stato in argomento un termine per provvedere all'esecuzione del suo obbligo».
46. La frase dell'art. 88, terzo comma, appena citata, significa soltanto che, nel caso in cui lo Stato membro abbia presentato un ricorso avverso la decisione, la Commissione dovrà attendere il rigetto di tale ricorso prima di poter sottoporre misure coercitive al parere conforme del Consiglio, e questo anche se, alla scadenza del termine fissato, lo Stato membro non ha eseguito il suo obbligo. In tal senso, tale disposizione introduce una deroga alla norma generale secondo la quale i ricorsi presentati dinanzi alla Corte non hanno effetto sospensivo .
47. Riguardo all'affermazione della Commissione secondo la quale le sanzioni di cui all'art. 88, terzo comma, del Trattato non sarebbero legate alla durata dell'inadempimento, non capisco come tale affermazione permetta di ignorare la chiara frase dell'art. 88, primo comma, del Trattato, secondo la quale spetta alla Commissione fissare un termine. Inoltre, tale affermazione mi sembra discutibile. Infatti, si può dedurre dall'ultimo comma dell'art. 88, al quale ho già fatto riferimento, che le sanzioni mirano soltanto a indurre lo Stato membro a correggere il suo comportamento. Di conseguenza, le sanzioni mi sembrano, contrariamente a quanto afferma la Commissione, legate alla durata dell'inadempimento.
48. Riassumendo, per poter essere legittimamente constatato, l'inadempimento - vale a dire una situazione in cui si impone una modifica del comportamento di uno Stato membro - deve esistere nel momento in cui viene adottata la decisione motivata. La specificità del procedimento di cui all'art. 88 e, più in particolare, il tenore letterale e l'obiettivo di tale disposizione, conducono a tale conclusione.
49. E' opportuno quindi esaminare se esisteva, alla data in cui è stata adottata la decisione motivata, una situazione nella quale la Repubblica federale di Germania avrebbe dovuto modificare il proprio comportamento per conformarsi agli obblighi derivanti dal Trattato CECA.
50. Se ci si attiene al testo del dispositivo della decisione impugnata, si osserva che la Commissione contesta alla Repubblica federale di Germania una duplice omissione, vale a dire di non aver esteso estendere il ricorso presentato dinanzi al giudice nazionale competente all'integralità dell'aiuto (articolo 1 della decisione impugnata) e di aver omesso di formare ricorso avverso la decisione del Landgericht Amberg di sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente (art. 2 della decisione impugnata).
51. Ebbene, tali atti del procedimento, in quanto tali, non erano più possibili al momento dell'adozione della decisione motivata. Come spiega il governo tedesco, senza essere contraddetto dalla Commissione, «dall'inizio della procedura di liquidazione, il 31 dicembre 1998, essa ha avuto come effetto, ai sensi dell'art. 240 del codice di procedura civile, precedente versione, d'interrompere la totalità delle procedure in corso. La Repubblica federale non poteva (più) conformarsi all'obbligo di ampliare [dal 20% al 100% dell'importo interessato] l'oggetto del ricorso di cui trattasi (...)».
52. Analogamente, «ai sensi dell'articolo 249, paragrafo 2, [del codice di procedura civile], gli atti processuali relativi alla causa principale compiuti da una parte durante l'interruzione sono privi di effetto giuridico sull'altra parte». Ne consegue che il ricorso contro la decisione di sospensione del procedimento giudiziario, adottata dal Landgericht Amberg, «sarebbe al momento privo di fondamento».
53. Poiché la Repubblica federale di Germania non era più in grado, alla data di adozione della decisione motivata, di compiere validamente gli atti che la Commissione riteneva necessari affinché la Repubblica di Germania rispettasse i propri obblighi ai sensi del Trattato CECA - come riconosce d'altronde la Commissione stessa -, essa non può essere considerata inadempiente in quella medesima data.
54. Per contro, esisterebbe un inadempimento alla data di adozione della decisione motivata se si tenesse conto dello spirito della decisione motivata del 21 aprile 1999, da cui si può incontestabilmente dedurre che, a parere della Commissione, la Repubblica federale di Germania non aveva fatto il necessario per recuperare l'aiuto?
55. Anche in tale ipotesi, occorrerebbe concludere che non esisteva un inadempimento al momento dell'adozione della decisione motivata. Infatti, in data 18 gennaio 1999, il Land della Baviera ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della totalità del credito risultante dai prestiti concessi.
56. A mio parere, tale atto non può ritenersi un inadempimento dell'obbligo di recuperare l'aiuto. Si ricava conferma di ciò dalla sentenza 21 marzo 1990, Belgio/Commissione , ove la Corte ha deciso che «la Commissione ha dichiarato in udienza che il governo belga aveva adempiuto agli obblighi, (...) in ordine al recupero dell'aiuto, considerato che, (...) aveva chiesto l'ammissione del suo credito al passivo chirografario della Tubemeuse (...)».
57. Pertanto, può ben darsi - e l'analizzerò successivamente in subordine - che la Repubblica federale di Germania, in un momento anteriore, non abbia fatto il necessario per recuperare l'aiuto. Sono tuttavia del parere che, nel momento dell'adozione della decisione motivata, tale inadempimento non sussistesse.
58. Dato che il carattere specifico dell'art. 88 consente, secondo me, soltanto la constatazione di un inadempimento che sia ancora esistente alla data di adozione della decisione motivata, sono del parere che la Commissione abbia applicato tale norma in modo errato. Propongo pertanto di annullare la decisione impugnata.
Sulla fondatezza dell'inadempimento constatato dalla Commissione
59. La Repubblica federale di Germania contesta anche la fondatezza dell'inadempimento accertato dalla Commissione nella decisione impugnata. Data la conclusione alla quale sono appena giunto, esaminerò tale motivo solo in subordine, in quanto potrebbe essere preso in considerazione soltanto nel caso in cui la Corte fosse del parere che la Commissione aveva il diritto di accertare un inadempimento avvenuto nel passato o che l'inadempimento contestato esisteva ancora al momento dell'adozione della decisione motivata.
Sull'art. 1 della decisione impugnata
60. Nell'art. 1 della decisione impugnata, la Commissione contesta alla Repubblica federale di Germania di aver omesso «di esigere, dinanzi al tribunale competente, la restituzione integrale dell'aiuto incompatibile col mercato interno concesso alla [NMH], per un importo di DEM 74 milioni più interessi, o di aver concordato la riduzione del rimborso richiesto mediante atto notarile, per garantire l'immediata e piena esecuzione delle decisioni dopo la sentenza in merito alla richiesta parziale di rimborso».
61. Il governo tedesco spiega che frequentemente, quando non vi è rischio di prescrizione, viene presentata, come nel caso di specie, una domanda vertente solo su una parte del credito, al fine di ridurre i costi. A suo parere, la limitatezza delle possibilità processuali di cui dispone il debitore riguardo al saldo del credito dopo la pronuncia della decisione parziale ha in genere la conseguenza che il recupero del saldo si verifichi senza alcun problema; nella maggioranza dei casi, il pagamento avviene spontaneamente.
62. Il governo tedesco precisa che il contemporaneo riconoscimento di debito con dichiarazione di accettazione mediante atto notarile, non è usuale. Esso è, inoltre, atto ad annullare il beneficio ottenuto a livello di costi, dato che le spese notarili dipendono anch'esse dal valore commerciale.
63. Inoltre, dato che tale procedura è stata - a suo parere - adottata in accordo con la Commissione, esso invoca il principio della tutela del legittimo affidamento.
64. La Commissione, riferendosi all'art. 86 del Trattato CECA, ritiene che la Repubblica federale di Germania avrebbe dovuto chiedere la restituzione dell'integralità degli aiuti, oppure prendere, al momento della presentazione di un'azione vertente su una parte del credito, garanzie riguardanti il saldo di questo mediante un accordo dinanzi al notaio. In caso contrario, non vi sarebbe stata, nemmeno nell'ipotesi di esito del procedimento in corso favorevole al Land della Baviera, nessuna garanzia di pagamento del saldo del credito, corrispondente all'80% di questo.
65. La Commissione contesta di aver partecipato ad una qualsiasi concertazione riguardante la prassi da seguire. Essa afferma che, proprio al contrario, le è stata data per lungo tempo l'impressione che si stava per concludere o era già stato concluso un accordo dinanzi al notaio con la NMH.
66. La Commissione insiste sul fatto che essa non ha mai approvato espressamente la procedura adottata dalla Repubblica federale di Germania né incoraggiato quest'ultima ad adottarla. Essa ne deduce che l'argomento relativo alla tutela del legittimo affidamento sia totalmente fuori luogo.
67. Che cosa si deve pensare di tali argomenti?
68. Come la Corte ha deciso nella sua sentenza Alcan Deutschland , «in materia di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, il compito delle autorità nazionali (...) consiste solo nel dare esecuzione alle decisioni della Commissione».
69. Per eseguire le decisioni della Commissione 96/178 e 96/484, la Repubblica federale di Germania doveva quindi fare il necessario per recuperare la totalità dell'aiuto.
70. Ebbene, il Land della Baviera ha presentato ricorso contro la NMH soltanto per il 20% degli importi di cui trattasi.
71. Come la Commissione, ritengo di non disporre di prove sufficienti per poter concludere che fosse certo che una decisione avente ad oggetto l'importo reclamato avrebbe automaticamente portato al recupero della totalità dell'aiuto.
72. Infatti, il governo tedesco si limita ad indicare che gli amministratori della NMH sarebbero chiamati a rispondere se rifiutassero il rimborso dell'importo residuo dell'aiuto, che un secondo ipotetico processo non riguarderebbe più il merito, bensì soltanto il quantum e che era in ogni momento possibile ampliare il ricorso senza rischiare la prescrizione.
73. Tuttavia, in nessun momento il governo tedesco contesta che, se dopo un primo giudizio, la NMH si fosse rifiutata di rimborsare l'80% dell'aiuto non ricompreso nel procedimento, si sarebbe dovuto iniziare un secondo processo per recuperare tale importo.
74. Ne deriva che, dato che quest'ultimo importo non è stato oggetto di alcun procedimento che potesse condurre ad un obbligo giuridico per il beneficiario di rimborsare l'aiuto, la Repubblica federale di Germania non ha fatto il necessario per recuperare l'integralità dell'aiuto.
75. Il governo tedesco sostiene inoltre che i costi processuali sarebbero stati troppo elevati in caso di ricorso riguardante l'importo totale dell'aiuto. In proposito, è sufficiente constatare che i costi legati ad un procedimento non possono dispensare lo Stato membro dal suo obbligo di fare il necessario per recuperare un aiuto incompatibile con il Trattato.
76. Per quanto concerne l'argomento relativo al principio del legittimo affidamento, si deve constatare, da una parte, che la Commissione contesta di aver dato il proprio assenso alla procedura seguita dal Land della Baviera e, dall'altra, che nessuno dei documenti del fascicolo dimostra l'esistenza di un tale accordo.
77. Peraltro, il solo fatto che la Commissione non abbia contestato immediatamente la procedura seguita non può creare fondate aspettative in capo alla Repubblica federale di Germania sulla conformità di tale condotta rispetto agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CECA.
78. Infatti, risulta dalle spiegazioni della Commissione, senza che il governo tedesco abbia dimostrato il contrario, che questa si è resa conto della procedura seguita soltanto dopo la ricezione, il 27 novembre 1997, della memoria presentata dalla NMH nell'ambito del procedimento dinanzi al Landgericht Amberg. Detta memoria l'ha informata del rifiuto della NMH di concludere un accordo notarile relativo al saldo dell'aiuto da restituire, atto di cui il governo tedesco aveva annunciato la negoziazione con lettera 6 dicembre 1996. Risultava quindi da tale memoria che l'80% dell'importo dell'aiuto non costituiva oggetto di alcuna procedura di recupero.
79. Peraltro, tale memoria conteneva una domanda di sospensione del procedimento dinanzi al Landgericht Amberg. In tale contesto, non si può criticare la Commissione per aver voluto, come spiega essa stessa, attendere l'esito di tale domanda prima di prendere posizione sull'insieme della procedura.
80. Inoltre, la decisione adottata dal Landgericht Amberg, nonostante sia datata 5 marzo 1998, è stata comunicata dal governo tedesco alla Commissione soltanto il 23 novembre 1998. Pertanto, il governo tedesco non può trarre vantaggio dalla mancata reazione della Commissione.
81. E' d'altronde opportuno aggiungere che, secondo me, l'esistenza di un obbligo in capo allo Stato membro di recuperare l'integralità dell'aiuto osta in ogni caso al fatto che possa nascere in capo a quest'ultimo una fondata aspettativa secondo la quale sarebbe sufficiente reclamare, nell'ambito dei procedimenti nazionali appropriati, soltanto il 20% dell'aiuto di cui trattasi.
82. Infine, l'argomento del governo tedesco, secondo il quale non sarebbe usuale redigere contemporaneamente riconoscimento di debito e una dichiarazione di accettazione mediante atto notarile, non è idoneo a mettere in discussione la fondatezza dell'art. 1 della decisione impugnata. Infatti, è sufficiente constatare che lo stesso governo tedesco aveva menzionato nella sua lettera 6 dicembre 1996 tale procedura alternativa ad un procedimento giudiziario riguardante l'integralità dell'aiuto.
83. Risulta da quanto precede che i gravami sollevati dal governo tedesco nei confronti dell'art. 1 della decisione impugnata non sono fondati.
Sull'art. 2 della decisione impugnata
84. Nell'art. 2 della decisione impugnata, la Commissione contesta alla Repubblica federale di Germania di aver omesso «di formare ricorso contro la decisione di sospensione del procedimento pendente dinanzi al tribunale di Amberg, pronunciata da quel tribunale il 5 marzo 1998».
85. Secondo il governo tedesco, tale gravame è privo di fondamento.
86. Esso ritiene che, «considerato il monopolio decisionale degli organi giurisdizionali europei in materia di diritto comunitario, il Landgericht Amberg non avesse né la capacità né il diritto di valutare da sé le condizioni di merito della sua decisione» e che fosse obbligato a sospendere il giudizio in forza del diritto tedesco. Era, infatti, del parere che la restituzione dipendesse dal fatto che le decisioni della Commissione che disponevano il rimborso fossero valide o no. Ebbene, tale questione costituiva esattamente l'oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale.
87. Il governo tedesco ritiene che l'ordinanza del Presidente della Corte 3 maggio 1996 che ha respinto la sospensione dell'esecuzione delle decisioni della Commissione non abbia rilevanza. Infatti, tale ordinanza riguarderebbe la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti e non la sospensione del procedimento giudiziario nazionale, di cui si discute nel caso di specie.
88. Esso sottolinea peraltro che la sospensione del procedimento non ha nemmeno avuto come conseguenza quella di rendere la domanda di restituzione degli aiuti praticamente impossibile, o particolarmente difficile. Esso nota che, in ogni caso, la sentenza del Tribunale è intervenuta poco tempo dopo l'ordinanza di sospensione; un ricorso sarebbe sicuramente durato più a lungo.
89. La Commissione risponde sostanzialmente che il Landgericht Amberg non era assolutamente autorizzato a verificare se le decisioni controverse della Commissione fossero valide o no. Essa ritiene, quindi, che in nessun caso la sentenza del Tribunale avrebbe potuto condizionare l'esito del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale e ne deduce che quest'ultimo, disponendo la sospensione del giudizio, ha commesso un errore manifesto.
90. Inoltre, la Commissione non comprende come, dopo che la domanda di sospensione delle decisioni della Commissione era stata respinta dal Presidente della Corte, il Landgericht Amberg abbia potuto - decidendo la sospensione del procedimento dinanzi ad esso pendente - ordinare appunto quanto la Corte aveva appena respinto.
91. Essa ritiene che, in tali circostanze, il Land della Baviera fosse tenuto ad esperire un ricorso avverso l'ordinanza del Landgericht Amberg.
92. Al riguardo, si deve constatare anzitutto, che, secondo il tenore letterale dell'art. 39, primo comma, CA, i ricorsi presentati alla Corte non hanno effetto sospensivo. Ai sensi dell'art. 32 quinquies, n. 2, ultima frase, CA, tale disposizione è applicabile anche ai ricorsi presentati al Tribunale.
93. Inoltre, come la Corte ha deciso nella sua sentenza Hoechst/Commissione , tutti i soggetti di diritto comunitario hanno l'obbligo «di riconoscere la piena efficacia degli atti delle istituzioni finché la Corte non ne abbia dichiarato l'invalidità e di rispettarne la forza esecutiva finché la Corte non abbia stabilito di sospenderne l'esecuzione».
94. E' vero che, in determinate condizioni, un giudice nazionale può adottare provvedimenti che rendono provvisoriamente inapplicabile un atto comunitario . Le parti non contestano tuttavia che tali condizioni non sussistevano nel caso di specie, in particolare, come la Commissione rileva nella decisione impugnata, perché il Presidente della Corte aveva già respinto una domanda di sospensione dell'esecuzione di una delle decisioni di cui trattasi.
95. Risulta da quanto precede che il giudice nazionale, allorché ha statuito, come spiega il governo tedesco, che la sua decisione «dipendeva sostanzialmente dal fatto che le decisioni della Commissione che prescrivevano la restituzione dei prestiti fossero applicabili o meno», ha interpretato erroneamente il diritto comunitario. Infatti, tali decisioni erano applicabili e non vi era quindi alcun motivo di attendere per eseguirle.
96. Il governo tedesco risponde inoltre che il Landgericht Amberg non ha sospeso l'esecuzione delle decisioni della Commissione, ma soltanto il procedimento giudiziario nazionale.
97. Si deve tuttavia constatare che il risultato è lo stesso. Infatti, la sospensione del procedimento nazionale, ispirata ad una errata interpretazione del diritto comunitario, ha provocato automaticamente la sospensione dell'esecuzione delle decisioni della Commissione, dato che tale esecuzione passava necessariamente attraverso l'applicazione di procedimenti nazionali.
98. Non si può nemmeno accogliere l'argomento del governo tedesco secondo il quale l'ordinanza di sospensione del Landgericht Amberg non ha reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile il rimborso.
99. Risulta dalle spiegazioni del governo tedesco che tale argomento è tratto dalla giurisprudenza della Corte secondo la quale «[i]l recupero dell'aiuto deve avvenire, in linea di principio, nel rispetto delle pertinenti norme del diritto nazionale, a patto però che dette norme vengano applicate in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario» .
100. Ebbene, è chiaro che tale giurisprudenza non può servire a giustificare l'applicazione di una norma nazionale che determini la creazione di un ostacolo al recupero dell'aiuto, se tale applicazione si ispira ad una errata interpretazione del diritto comunitario.
101. Infine, l'osservazione del governo tedesco secondo la quale la presentazione di una domanda pregiudiziale avrebbe ugualmente determinato la sospensione del procedimento, non è, a mio parere, pertinente, in quanto il Landgericht Amberg non ha sottoposto alla Corte una tale domanda.
102. Risulta da quanto precede che la Repubblica federale di Germania, avendo omesso di proporre ricorso contro la decisione del Landgericht Amberg di sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente pronunciata il 5 marzo 1998, non ha fatto il necessario per garantire una corretta esecuzione delle decisioni della Commissione. I gravami sollevati dalla Repubblica federale di Germania nei confronti dell'art. 2 della decisione impugnata sono quindi anch'essi infondati.
103. Pertanto, se la decisione motivata della Commissione fosse intervenuta prima del fallimento dell'impresa, o se tale fallimento non fosse avvenuto, avrei concluso nel senso della validità di tale decisione e del rigetto dei gravami della Repubblica federale di Germania.
104. Tuttavia, poiché, date le circostanze del caso di specie, non vi era più inadempimento ai sensi dell'art. 88 al momento dell'adozione di tale decisione, ritengo che la Commissione abbia applicato erroneamente tale norma.
IV - Conclusione
105. Propongo alla Corte:
«1) di annullare la decisione della Commissione 21 aprile 1999 relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 88 del Trattato CECA (divenuto art. 88 CA) in merito a un aiuto di Stato della Repubblica federale di Germania a favore dell'impresa Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH;
2) di condannare la Commissione alla totalità delle spese».
Full & Egal Universal Law Academy