Conclusioni dell avvocato generale
1. Le cause in esame prendono origine da ricorsi presentati dalla Moccia Irme Spa (in prosieguo: la «Moccia»), dalla Ferriera Lamifer SpA (in prosieguo: la «Lamifer») e dalla Ferriera Acciaieria Casilina SpA (in prosieguo: la «Casilina»). Dette società chiedono l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 12 maggio 1999 , con la quale sono stati respinti i loro ricorsi di annullamento delle decisioni della Commissione 30 luglio 1996, 96/678/CECA, e 18 dicembre 1996, 97/258/CECA, relative a taluni aiuti progettati dall'Italia nell'ambito del programma di ristrutturazione del settore siderurgico italiano (in prosieguo: la «decisione 96/678» e la «decisione 97/258»).
I - Il contesto normativo comunitario
2. Riporto qui di seguito l'ambito normativo, come descritto nella sentenza impugnata.
3. L'art. 4, lett. c), del Trattato CECA dispone:
«Sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal presente trattato, nell'interno della Comunità:
(...)
c) le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma;
(...)».
4. In forza dell'art. 95, primo comma, del Trattato, la Commissione ha adottato la decisione 1° febbraio 1980, n. 257/80/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti specifici alla siderurgia . Questa decisione viene comunemente denominata «primo codice degli aiuti alla siderurgia». Ai sensi della parte I, secondo capoverso, della motivazione di detta decisione, il divieto delle sovvenzioni o degli aiuti concessi dagli Stati previsto dal Trattato riguarda solo le misure che costituiscono strumenti di una politica siderurgica prettamente nazionale e non si applica agli aiuti che sono destinati ad istituire una politica siderurgica comunitaria, come la politica di ristrutturazione dell'industria siderurgica, che costituiva il fine della decisione n. 257/80.
5. Il primo codice degli aiuti alla siderurgia è stato poi sostituito da codici successivi, che hanno stabilito di volta in volta il regime applicabile in materia di aiuti statali alla siderurgia, determinando i criteri sulla scorta dei quali gli aiuti alla siderurgia finanziati da uno Stato membro, in qualunque forma, potevano essere considerati aiuti comunitari e pertanto compatibili con il buon funzionamento del mercato comune.
6. Con decisione 27 novembre 1991, n. 3855/91/CECA, la Commissione ha istituito nuove disposizioni in materia di concessione di sovvenzioni statali in tale settore (in prosieguo: il «quinto codice degli aiuti alla siderurgia» o il «quinto codice») a far tempo dal 1° gennaio 1992 sino al 31 dicembre 1996 .
7. Le pertinenti disposizioni del quinto codice di aiuti alla siderurgia sono così redatte:
- art. 4, n. 2:
«Gli aiuti a favore delle imprese che cessano definitivamente l'attività di produzione siderurgica CECA possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che tali imprese:
- (...)
- abbiano fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA fino alla data di notificazione di tali aiuti»;
- art. 6, n. 1:
«Alla Commissione sono comunicati in tempo utile affinché possa pronunciarsi al riguardo i progetti intesi ad istituire o a modificare gli aiuti previsti dagli articoli da 2 a 5 (...)»;
- art. 6, n. 4:
«Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con le disposizioni della presente decisione, informa lo Stato membro interessato della propria decisione (...)»;
- art. 6, n. 6:
- «Tutte le fattispecie concrete di applicazione degli aiuti di cui agli articoli 4 e 5 sono notificate alla Commissione (...)».
II - L'ambito giuridico nazionale
8. All'inizio del 1994, con decreto legge 14 febbraio 1994, n. 103, il governo italiano ha adottato misure urgenti per l'esecuzione del piano di ristrutturazione del settore siderurgico. A norma dell'art. 6, n. 1, del quinto codice di aiuti alla siderurgia, esso ne informava la Commissione già nel febbraio 1994.
9. Detto decreto legge veniva reiterato con decreto legge 14 aprile 1994, n. 234, e, nuovamente, con decreto legge 20 giugno 1994, n. 396, che veniva definitivamente convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, relativa alla ristrutturazione del settore siderurgico privato italiano (GURI del 6 agosto 1994, n. 183, pag. 12; in prosieguo: la «legge n. 481/94»).
10. L'art. 1, n. 1, della legge n. 481/94 prevede la concessione di aiuti alla chiusura di impianti siderurgici a condizione che entro un determinato termine vengano demoliti. Il n. 3 dell'art. 1 di tale legge stabilisce che le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate entro il 30 luglio 1994, laddove la distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi è effettuato entro il 31 dicembre 1996. Ai sensi del n. 4 del medesimo articolo, le modalità tecniche per la realizzazione devono essere fissate con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
11. Il decreto ministeriale 12 ottobre 1994, n. 683 (in prosieguo: il «decreto n. 683/94») il cui progetto era stato notificato alla Commissione nell'agosto 1994, stabilisce, all'art. 1, n. 1, che le imprese interessate avrebbero dovuto soddisfare, fra l'altro, le seguenti condizioni:
«e) aver realizzato regolarmente fino alla data di adozione del decreto legge n. 103 del 14 febbraio 1994, (...) una produzione certificata con perizia giurata di un tecnico esperto del settore iscritto nel registro dei periti nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società».
12. Ai sensi dell'art. 2, n. 4, del suddetto decreto il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha provveduto «(...) alla notifica alla Commissione U.E. dei singoli interventi per la preventiva autorizzazione».
III - La decisione di autorizzazione della Commissione
13. Con decisione 12 dicembre 1994, la Commissione ha autorizzato in linea di principio il regime di aiuti in questione , subordinando tuttavia a previa notifica tutte le fattispecie concrete di applicazione degli aiuti, conformemente all'art. 6, n. 6, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia.
14. La Commissione precisava che la propria autorizzazione era in ogni caso subordinata al rispetto di certi presupposti. Con riguardo a quello relativo alla fabbricazione regolare, stabilito dall'art. 4, n. 2, secondo trattino, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, per poter fruire dell'aiuto l'impresa deve aver mantenuto durante tutto l'anno 1993 e sino al mese di febbraio del 1994, data della notifica alla Commissione del decreto legge 14 febbraio 1994, n. 103, un'attività di produzione media di almeno un turno al giorno, ossia almeno otto ore al giorno, per cinque giorni a settimana.
15. La Commissione precisava del resto che le autorità italiane potevano però dimostrare sulla base di criteri oggettivi che un'impresa, pur non soddisfacendo la citata condizione, aveva fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA.
IV - L'ambito fattuale
16. L'8 settembre 1995 e l'11 marzo 1996 il governo italiano, ai sensi dell'art. 6, n. 6, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, notificava alla Commissione taluni aiuti alla chiusura definitiva erogati in forza della legge n. 481/94 a favore, in particolare, della Moccia, della Casilina e della Lamifer, tre imprese dedite all'attività di produzione di acciaio o laminazione a caldo.
17. Esse hanno comunicato per il 1993 i seguenti dati:
- per la Moccia, una capacità produttiva (espressa in tonnellate/anno) di 288 000 di acciaio grezzo e di 165 000 di laminati a caldo e una produzione effettiva pari a 0;
- per la Lamifer, una capacità produttiva (espressa in tonnellate/anno) di 154 560 di laminati a caldo ed una produzione effettiva (in tonnellate) di 23 542 (cioè il 15,2% della capacità produttiva);
- per la Casilina, una capacità produttiva (espressa in tonnellate/anno) di 80 000 di laminati a caldo ed una produzione effettiva (in tonnellate) di 11 356 di laminati a caldo (cioè il 14,2%).
18. Complessivamente 43 imprese siderurgiche CECA stabilite in Italia hanno presentato domanda di sovvenzioni ai sensi della legge n. 481/94.
19. Con lettere 15 settembre 1995 e 12 giugno 1996 la Commissione informava il governo italiano della decisione di avviare il procedimento ex art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia relativamente agli aiuti progettati a favore, in particolare, delle imprese ricorrenti.
20. Nelle dette comunicazioni la Commissione dichiarava che dagli elementi di cui disponeva risultava che nessuna delle imprese in questione, in particolare le ricorrenti, era stata in produzione, in media, per almeno un turno al giorno, ossia per almeno otto ore lavorative quotidiane, per cinque giorni alla settimana, per tutto l'anno 1993 e fino al 28 febbraio 1994. Pertanto, le imprese non potevano sostenere di aver fabbricato regolarmente prodotti siderurgici ai sensi dell'art. 4, n. 2, secondo trattino, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia.
21. Con decisione 96/678 la Commissione ha dichiarato l'incompatibilità con il mercato comune, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, delle misure di aiuti di Stato progettate dall'Italia a favore, fra l'altro, della Moccia e della Casilina.
22. Con decisione 97/258 la Commissione ha emesso una decisione di pari tenore nei confronti, fra l'altro, della Lamifer.
V - Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado
23. Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 1996 la Moccia e la Casilina hanno rispettivamente proposto i ricorsi registrati con i numeri T-164/96 e T-166/96. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 aprile 1997 la Lamifer ha proposto il ricorso registrato con il numero T-122/97.
24. Con ordinanza del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale 18 dicembre 1998 le cause sono state riunite ai fini della sentenza.
25. Con sentenza 12 maggio 1999 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») il Tribunale di primo grado ha respinto tutti i ricorsi ed ha condannato le ricorrenti alle proprie spese nonché, in solido, a quelle sostenute dalla Commissione.
VI - I motivi del ricorso
26. Contro la sentenza impugnata la Moccia adduce i seguenti tre motivi:
- violazione ed errata applicazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA - motivazione insufficiente ed intrinsecamente contraddittoria - sviamento di potere;
- violazione ed errata applicazione dell'art. 4, n. 2, secondo trattino, del quinto codice di aiuti alla siderurgia;
- violazione del principio di non discriminazione.
27. La Casilina e la Lamifer adducono contro la sentenza impugnata i seguenti quattro motivi:
- violazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, nonché violazione dell'art. 95 del Trattato e difetto di motivazione per non aver preso in considerazione detto articolo;
- violazione dell'art. 4, n. 2, secondo trattino, del quinto codice di aiuti alla siderurgia;
- violazione, errata e non motivata applicazione della decisione di autorizzazione 12 dicembre 1994;
- sviamento di potere.
VII - La valutazione dei motivi
28. I motivi addotti dalla Moccia, da un lato, e dalla Casilina e Lamifer, dall'altro, sono diretti in sostanza contro varie parti della sentenza impugnata. Anche quando le parti impugnate sono identiche, l'argomentazione alla base dei motivi è diversa. Esaminerò pertanto tali motivi nell'ordine nel quale li ho sopra brevemente riprodotti.
A - Il primo motivo della Moccia: violazione ed errata applicazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA
29. Nel procedimento di primo grado la Moccia, insieme ad altre ricorrenti, aveva fatto valere detto motivo contro la decisione impugnata della Commissione 96/678. Essa aveva allora affermato che un aiuto diretto alla chiusura definitiva di un'impresa non poteva falsare di per sé la concorrenza e pertanto non avrebbe dovuto rientrare nel rigoroso divieto di cui l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.
30. La normativa figurante nel quinto codice non dovrebbe quindi essere applicata agli aiuti alla chiusura. Questo codice prevedeva infatti una deroga, basata sull'art. 95 del Trattato CECA, al divieto generale di cui all'art. 4, lett. c), di questo Trattato. Ammesso che tale divieto non si applichi al controverso aiuto alla chiusura, neanche le disposizioni adottate in forza dell'art. 95, vale a dire nella fattispecie il quinto codice, dovrebbero applicarsi all'aiuto. Al massimo, qualora siano applicabili, dovrebbero essere applicate almeno con flessibilità.
31. I motivi addotti dal Tribunale, ai punti 75-91 della sua sentenza, per respingere tale motivo sarebbero contraddittori fra loro, secondo la Moccia, in quanto, da un lato, con essi si afferma che l'art. 4 del Trattato mira a garantire condizioni normali di concorrenza, senza però tener conto, dall'altro, di tale punto di vista in occasione dell'interpretazione del divieto degli aiuti di cui al punto c) di detto articolo. Inoltre, a torto il Tribunale avrebbe omesso di motivare il perché ha accolto un'interpretazione così rigorosa, che in taluni casi priverebbe la regola di cui trattasi di un qualsiasi plausibile significato.
32. Tale motivo che riguarda, in particolare, la motivazione su cui il Tribunale si basa ai punti 82-84 della sentenza impugnata a mio avviso non è sostenibile. Per suffragare la mia tesi riprodurrò anzitutto i precitati punti della sentenza ed elencherò successivamente gli argomenti che militano a favore della fondatezza della concezione giuridica adottata nella fattispecie dal Tribunale.
«82) Il Tribunale rileva che lo scopo dell'art. 4 del Trattato è quello, già ricordato, di garantire "l'instaurazione, il mantenimento ed il rispetto di condizioni normali di concorrenza" (sentenza De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pag. 41). Tale disposizione, alla lett. c), vieta le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati "in qualunque forma". Tale precisazione non risulta dall'art. 4, lett. a), b) e d), del Trattato e conferisce un insolito carattere generale al divieto così qualificato (sentenza citata, Racc. pag. 43). Il divieto così espresso è formulato con un rigore eccezionale perché riguarda interventi diretti al funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio, considerati in quanto tali contrari alle condizioni stesse di instaurazione del detto mercato comune. Pertanto gli aiuti sono considerati incompatibili con il mercato comune senza che occorra dimostrare né verificare se in realtà sussista o rischi di verificarsi una lesione delle condizioni della concorrenza (v. le conclusioni dell'avvocato generale Lagrange nella causa De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, già citata, Racc. pag. 61, in particolare punto 79).
83) Il regime predisposto dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA è pertanto diverso da quello dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE). Il primo vieta in modo generale e incondizionato qualunque sovvenzione, considerandola di per sé contraria alle condizioni stesse di costituzione del mercato comune del carbone e dell'acciaio. Invece il secondo vieta un aiuto solo se atto a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni.
84) Ne consegue che un aiuto alla chiusura concesso da uno Stato membro ad un'impresa siderurgica CECA ricade sotto il divieto ex art. 4, lett. c), del Trattato senza che sia necessario dimostrare un effettivo pregiudizio delle condizioni della concorrenza. Il quinto codice, che è volto a derogare al detto divieto, può quindi applicarsi a un aiuto del genere».
33. Per ben comprendere la sistematica del Trattato CECA - e i reciproci legami fra gli artt. 4, lett. c), 67 e 95 del Trattato - occorre ricordare che il Trattato CECA mirava a formare un mercato comune settoriale, limitato al settore del carbone e siderurgico. In siffatto mercato comune settoriale i reciproci rapporti di concorrenza fra le imprese che vi operano sono esposti a perturbazioni sotto tre profili. In primo luogo, essi sono esposti a perturbazioni dovute a disparità negli sviluppi macroeconomici delle economie nazionali che, ad esempio, possono manifestarsi in divergenze nell'evoluzione dei prezzi e dei salari. In secondo luogo, essi sono sensibili ai divari fra le misure generali adottate dagli Stati membri, che non riguardano esclusivamente il settore siderurgico e del carbone, come ad esempio una modifica delle imposte generali a carico delle imprese, ma che concernono del pari detti settori. In terzo luogo essi risentono delle misure degli Stati membri che hanno specificamente ed esclusivamente come destinatario il settore siderurgico e del carbone, sia sotto forma di specifici sgravi fiscali (sovvenzioni ed altre forme di aiuti statali), sia sotto forma di specifici inasprimenti fiscali.
34. Il Trattato CECA prevede due forme chiaramente distinte di attività contro le distorsioni della concorrenza che possono risultare, da un lato, dalle disparità nella politica macroeconomica e generale degli Stati membri e, dall'altro, dalle disparità negli interventi riguardanti specificamente il settore del carbone, del ferro e dell'acciaio. Per le prime due categorie di distorsione, che discendono dalle misure politiche nazionali per le quali gli Stati membri hanno conservato in linea di principio la loro competenza, l'art. 67 del Trattato CECA prevede una possibilità di coordinamento in base alla quale lo Stato di cui trattasi riceverà le raccomandazioni che consentono ad esso di adottare misure compensative per il suo «settore» del carbone e dell'acciaio. Queste misure compensative possono essere dirette contro l'industria del carbone e siderurgica dello Stato che adotta le misure in questione, o contro l'industria siderurgica e del carbone di altri Stati, a seconda del contenuto e delle conseguenze di dette misure. Per tale ultima categoria di distorsione, che è dovuta a misure nazionali specifiche, riguardanti esclusivamente l'industria siderurgica e del carbone, il Trattato CECA dispone il divieto assoluto enunciato dall'art. 4, lett. c).
35. Tale differenza di trattamento introdotta dagli autori del Trattato CECA è dovuta al fatto che gli interventi nazionali specifici, riguardanti l'industria siderurgica e del carbone, sono tali da incidere sul funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio e da falsare le condizioni di concorrenza esistenti in detto mercato. La mera esistenza di tali misure viene considerata dagli autori del Trattato sufficiente a prendere in considerazione l'esistenza di una violazione dei rapporti di concorrenza. Inoltre, con il Trattato CECA gli Stati membri hanno abbandonato le loro competenze relative all'istituzione o al funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio. Tali competenze comprendono del pari gli interventi specifici sui mercati del carbone e siderurgici sotto forma di aiuti di Stato, erogati ad imprese.
36. Gli Stati membri hanno conservato invece la loro competenza in altri settori, come la fiscalità, la previdenza sociale e la politica economica generale. Per limitare le conseguenze delle disparità che ne risultano fra la politica degli Stati membri occorre un coordinamento politico che si estenda alla politica nei settori nei quali gli Stati membri non hanno rinunciato alle loro competenze, ma che possono però produrre effetti sotto forma di distorsioni della concorrenza sul mercato comunitario.
37. Quanto alle misure riguardate dal rigoroso divieto enunciato dall'art. 4, lett. c), esse possono essere autorizzate solo in base alla deroga di cui all'art. 95 del Trattato CECA e nel rispetto delle rigorose condizioni sostanziali e formali previste dal detto articolo.
38. Non è sorprendente che questioni giuridiche relative alla portata e all'applicabilità dell'art. 4, lett. c), nonché sulla reciproca delimitazione fra l'ambito di applicazione della suddetta disposizione e quello dell'art. 67 del Trattato CECA sono state oggetto della prima giurisprudenza della Corte. L'incisiva limitazione che l'art. 4, lett. c), comporta per la capacità di azione degli Stati membri ha reso la sua applicazione notevolmente controversa.
39. Nella sua sentenza pronunciata nelle cause riunite Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Alta Autorità , relativa ad un onere gravante sul combustibile solido ad uso non domestico, la Corte ha dichiarato che detto onere si applicava in pari misura a tutti gli operatori industriali e non poteva quindi essere considerato un onere che si applicasse specificamente ed esclusivamente al settore del carbone e dell'acciaio. Per tale motivo la Corte ha dichiarato che occorreva applicare non l'art. 4, lett. c), bensì l'art. 67 del Trattato CECA.
40. Alcuni anni più tardi, nella sentenza De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità , la Corte doveva pronunciarsi su un premio tedesco versato a minatori e finanziato con fondi pubblici, a favore delle miniere di carbone tedesche. In tale occasione la Corte ha affermato che detto premio deve essere considerato una sovvenzione specifica ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e che per tale motivo la stessa era vietata. Questa sentenza riveste sempre notevole importanza per la causa in esame, poiché costituisce il punto di partenza dello sviluppo della nozione sostanziale della sovvenzione elaborata dalla Corte nella giurisprudenza successiva , e in quanto ha chiarito e meglio delimitato le rispettive sfere di applicazione dell'art. 4, lett. c), da un lato, e dell'art. 67 del Trattato CECA, dall'altro. Per tale motivo la Corte ha respinto l'argomento del governo tedesco secondo cui l'art. 67 preciserebbe l'applicazione del divieto enunciato dall'art. 4, lett. c). Si è in presenza in tal caso di due disposizioni ben diverse per quanto concerne la loro sfera di applicazione.
41. Dalla precitata giurisprudenza discende che il divieto degli aiuti enunciato dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA ha solo due limitazioni:
- la misura deve poter essere qualificata come «sovvenzione o aiuto concessi dagli Stati»;
- la misura deve riguardare specificamente ed esclusivamente il settore del carbone e dell'acciaio.
42. Quali sono le conseguenze dell'analisi di cui sopra sul motivo addotto dalla Moccia?
43. In primo luogo, è del tutto evidente che il controverso aiuto alla chiusura ricade del pari sotto il divieto incondizionato degli aiuti enunciato dall'art. 4, lett. c). E' assodato che si tratta di una misura di aiuti nazionale e che essa riguarda esclusivamente l'industria del carbone e dell'acciaio ed è espressamente contemplata dalla legge italiana n. 481/94. L'art. 4, lett. c), si applica quindi sicuramente all'aiuto controverso.
44. In secondo luogo, per l'applicabilità dell'art. 4, lett. c), non è necessario dimostrare che le controverse misure di aiuti possono avere un impatto sul mercato comunitario. Il legislatore del Trattato presume infatti a priori che esse abbiano tale effetto.
45. In terzo luogo, la portata sostanziale di una decisione adottata in forza dell'art. 95 del Trattato, quale il quinto codice, deve estendersi a tutte le forme di aiuti di Stato rientranti nel divieto di cui all'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, indipendentemente dalla loro natura o dalla loro portata: ciò che è vietato in forza dell'art. 4, lett. c), può essere autorizzato solo in forza di una decisione espressa adottata in base all'art. 95. Al riguardo non è prevista alcuna deroga per un aiuto alla chiusura.
46. Tali considerazioni già di per sé sono sufficienti a giungere alla conclusione che è corretta la motivazione contenuta ai punti 82-84 della sentenza impugnata, esaminata in base ai termini e al sistema del Trattato CECA, e che deve essere respinto il motivo addotto contro di essa.
47. Vorrei aggiungere ancora qualcosa. La Moccia tanto in primo grado quanto in sede di impugnazione ha addotto che, in caso di un'interpretazione meno rigida e più «adeguata alla prassi economica», l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA non si applicherebbe agli aiuti alla chiusura poiché siffatta forma di aiuti non avrebbe in pratica e per definizione molta incidenza sui rapporti concorrenziali.
48. Questa tesi non mi sembra convincente. Essa non tiene conto del fatto che l'aiuto alla chiusura previsto dal quinto codice mira a ristabilire l'equilibrio strutturale fra la domanda e l'offerta sul mercato comune del carbone e dell'acciaio. Si può quindi affermare senza riserve circa tale misura che la stessa ha un impatto sul funzionamento del mercato comune, ai sensi dell'art. 4, lett. c). Se non vi fosse tale impatto, a priori verrebbe meno l'efficacia dell'aiuto alla chiusura in quanto strumento politico.
49. Del resto, sui mercati di produzione abbastanza omogenei, come quelli dell'acciaio grezzo o dei laminati a caldo d'acciaio, ogni misura mirante a ridurre la capacità produttiva dal lato dell'offerta per sua stessa natura potrà avere un impatto sui rapporti esistenti in detto mercato e quindi sul suo funzionamento. Dal punto di vista del loro effetto economico siffatte misure sono analoghe ad intese ai fini di una restrizione della produzione. I loro effetti si esercitano non solo sui rapporti di concorrenza fra i produttori restanti, ma anche sui rapporti fra l'offerta e la domanda sul detto mercato. Aiuti alla chiusura o alla riduzione degli investimenti rientrano quindi, al pari degli aiuti loro corrispondenti, costituiti dagli aiuti agli investimenti o alla creazione di impianti, nel divieto ex art. 4, lett. c), a causa dei loro effetti. Ammesso quindi che esso abbia un qualche fondamento, il punto di vista della Moccia è in ogni caso privo di qualunque base soto il profilo fattuale.
50. Concludo quindi per il rigetto del motivo.
B - Il secondo motivo della Moccia: violazione ed errata applicazione dell'art. 4, n. 2, secondo trattino, del quinto codice degli aiuti
51. Con questo motivo si contestano in particolare i punti 153-158 della sentenza impugnata. In essi il Tribunale confuta la tesi secondo cui a torto la Commissione ha applicato la condizione relativa alla regolare produzione di prodotti siderurgici di cui all'art.4, n. 2, secondo trattino, del quinto codice degli aiuti, in modo tale che sono state escluse da detti aiuti le imprese la cui produzione non è stata sufficiente durante il periodo di riferimento, ma che comunque erano state in grado di produrre durante lo stesso periodo.
52. Gli elementi più importanti della motivazione della sentenza del Tribunale sono i seguenti:
- l'art. 4, lett. c), del Trattato vieta gli aiuti concessi dagli Stati;
- il divieto degli aiuti costituisce la norma e il quinto codice costituisce unicamente un'eccezione al detto principio; per tale motivo esso va interpretato restrittivamente;
- ne consegue che l'art. 4, n. 2, secondo trattino, del quinto codice va interpretato in modo vieppiù «rigoroso» (punto 153);
- tale condizione, la quale esige che l'impresa che chiede un aiuto alla chiusura abbia fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA, dimostra che lo scopo perseguito dal quinto codice non è di incentivare la chiusura di «qualsiasi» impresa e quindi l'ottenimento di una qualsiasi riduzione della capacità produttiva;
- la sua finalità consiste invece nell'autorizzare unicamente gli aiuti a favore di imprese presenti in modo significativo sul mercato e la cui chiusura comporterà una «riduzione rilevante della produzione siderurgica effettiva» (punto 154);
- stabilendo il requisito della produzione regolare, il legislatore comunitario ha voluto quindi rafforzare l'effetto utile degli aiuti alla chiusura;
- tale aiuto garantisce che le chiusure abbiano effetti sufficientemente significativi, non solo in termini di smantellamento di impianti, ma anche di riduzione del livello attuale della produzione (punto 155);
- tale obiettivo è stato realizzato perché l'aiuto alla chiusura ha portato ad una riduzione effettiva della produzione di laminati a caldo superiore a 5 milioni di tonnellate (punto 156);
- l'alternativa proposta dalle ricorrenti come parametro di riferimento, cioè la semplice idoneità a produrre, sarebbe stata manifestamente in contrasto con il detto requisito, non tenendo conto della produzione effettiva e quindi regolare;
- l'applicazione di tale criterio sarebbe quindi in contrasto con l'effetto utile perseguito, vale a dire la riduzione della produzione effettiva (punto 157);
- pertanto, non avendo adottato i criteri dell'«idoneità a produrre» la Commissione non ha trasgredito in modo patente le disposizioni del Trattato né una qualsivoglia norma giuridica relativa all'applicazione del medesimo, né ha commesso uno sviamento di potere (punto 158).
53. Secondo la Moccia la motivazione di cui sopra riflette una concezione giuridica inesatta in quanto si basa su un'interpretazione inutilmente restrittiva dell'art. 54, n. 2, secondo trattino, del quinto codice degli aiuti. Secondo la stessa Moccia, tale disposizione mirerebbe ad impedire che impianti obsoleti che da tempo non erano in servizio e che non potevano più avere quindi alcuna importanza riguardo al perseguimento dell'obiettivo della riduzione della produzione a livello comunitario siano comunque presi in considerazione ai fini dell'erogazione di un aiuto alla chiusura. Un'interpretazione lecita e plausibile di tali disposizioni comporterebbe che persino imprese quali la Moccia, che recentemente hanno modernizzato i loro impianti produttivi e che, poiché la loro modernizzazione era in corso, non erano state attive durante il periodo di riferimento, possono comunque essere prese in considerazione ai fini dell'aiuto della chiusura.
54. Nel controricorso la Commissione ha sostenuto in tutti i suoi elementi la motivazione della sentenza del Tribunale qui sopra riprodotta.
55. Dai punti che ho esaminato in occasione della discussione del primo motivo di cui sopra, e da quanto ho rilevato circa il rapporto fra l'art. 4, lett. c) e l'art. 95 del Trattato CECA discende che le decisioni adottate in forza di quest'ultimo articolo, e che prevedono una deroga al divieto generale degli aiuti elencati all'art. 4, lett. c), per loro stessa natura devono essere interpretate restrittivamente.
56. Nella motivazione il Tribunale si riferisce alla sua recente giurisprudenza in materia per stabilire a ragione il principio dell'interpretazione restrittiva delle decisioni, quali il quinto codice degli aiuti, adottate in forza dell'art. 95.
57. Il fatto che un'interpretazione restrittiva in materia sia auspicabile è stato sottolineato dallo stesso legislatore comunitario al punto I della motivazione del quinto codice degli aiuti come segue: «Questa disciplina rigorosa, che si applica ormai ai dodici Stati membri in tutto il loro territorio, ha permesso (...)».
58. L'interpretazione da effettuare riguardo all'art. 4, n. 2, secondo trattino, del codice degli aiuti deve essere quindi esaminata, da un lato, alla luce del principio generale secondo cui le deroghe previste in forza dell'art. 95 al divieto generale degli aiuti elencati all'art. 4, lett. c), devono essere interpretate restrittivamente e, dall'altro, alla luce della motivazione del quinto codice degli aiuti, che dà una definizione restrittiva delle misure autorizzate in detto codice.
59. Occorrerebbe quindi che la Moccia possa far valere argomenti sostanziali molto convincenti per giustificare un'interpretazione più ampia e più estensiva dell'art. 4, n. 2, secondo trattino.
60. Lo stesso testo di tale disposizione - «abbiano fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA fino alla data di notificazione di tali aiuti» - non lascia molto adito a incertezze quanto al suo ambito di applicazione ratione personae: si tratta delle imprese che erano attivamente implicate nel processo produttivo, in misura significativa, fino alla data della notifica.
61. Anche il punto I del quinto codice di aiuti è chiaro: vi si fa riferimento a «(...) gli aiuti destinati a finanziare la cessazione definitiva di attività CECA per le imprese meno competitive ». I termini «imprese competitive» difficilmente possono essere interpretati in modo diverso da una conferma della premessa secondo la quale l'aiuto alla chiusura autorizzato dall'art. 4, n. 2, del codice non può rivolgersi che alle imprese che sono state regolarmente produttrici. Infatti, le imprese che hanno cessato di produrre o che producono solo per una piccola parte della loro capacità produttiva difficilmente possono essere qualificate «competitive».
62. Lo scopo della deroga controversa, vale a dire la riduzione delle eccedenze di capacità produttiva sul territorio della CECA, apporta inoltre una giustificazione funzionale al fatto che tale misura sia limitata alle imprese che producono «regolarmente». Quando dette imprese scompaiono dal mercato, ciò ha un impatto diretto sull'offerta complessiva e l'obiettivo perseguito si manifesta anche nei rapporti sul mercato. Tale effetto diretto e utile della deroga utilizzata non sarebbe raggiunto, o sarebbe raggiunto in misura minore se tale deroga dovesse applicarsi anche ad imprese che non producono o che non producono in modo rilevante. Così, l'art. 4, n. 2, secondo trattino, contiene una restrizione adeguata e proporzionata all'ambito di applicazione ratione personae dell'aiuto autorizzato. Tale punto di vista è corroborato dal risultato, menzionato al punto 156 della sentenza impugnata, dell'aiuto alla chiusura in Italia, vale a dire una riduzione della produzione di circa 5 milioni di tonnellate l'anno.
63. Il motivo è quindi infondato.
C - Il terzo motivo della Moccia: violazione del principio di non discriminazione e sviamento di potere
64. Questo terzo motivo concerne i punti 227-233 della sentenza impugnata. In tali punti il Tribunale dichiara infondata la tesi della Moccia secondo cui l'applicazione dell'aiuto alla chiusura comporta una discriminazione fra le imprese con un solo stabilimento e quelle con più stabilimenti.
65. Dinanzi al Tribunale la Moccia ha sostenuto che la Commissione, quando ha autorizzato il regime italiano di aiuti che era stato sottoposto alla sua attenzione, ha implicitamente approvato l'art. 1, n. 2, del decreto ministeriale recante attuazione della legge n. 481/94. Tale disposizione definisce il termine «sito produttivo» come un'«unità produttiva idonea a realizzare». Secondo la Moccia, ne conseguirebbe che, in caso di chiusura di uno stabilimento di un'impresa con più stabilimenti un aiuto alla chiusura può essere accordato a favore di uno stabilimento, fintantoché questo è in grado di produrre, mentre un'impresa che non dispone che di un solo stabilimento potrà ottenere un aiuto solo se dimostra che alla data della notifica del regime di aiuti produceva regolarmente prodotti CECA. La Moccia ne deduce che la condizione relativa alla produzione regolare non dovrebbe applicarsi alle imprese appartenenti alla prima categoria, mentre si applicherebbe sicuramente alle imprese della seconda categoria. Vi sarebbe quindi una discriminazione fra le due categorie di imprese.
66. Nella sentenza impugnata tale tesi è confutata come segue:
- dopo aver citato, nei suoi aspetti essenziali, il testo dell'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento di attuazione, il Tribunale rileva che l'art. 1, n. 1, di detto regolamento descrive le condizioni che l'impresa siderurgica deve soddisfare se intende essere presa in considerazione per un aiuto alla chiusura. Una di tali condizioni è quella di una produzione regolare (punti 228 e 229);
- l'art. 1, n. 2, definisce il termine «sito produttivo», il quale è utilizzato nell'art. 4 del regolamento, che disciplina la riorganizzazione giuridica cui deve provvedere l'impresa che gestisce diversi siti produttivi oggetto di dismissione in seguito alla concessione di un aiuto alla chiusura (punto 230);
- il Tribunale ne deduce quindi che gli scopi delle due norme sono diversi:
«in particolare il n. 2 dell'art. 1 del regolamento non è formalmente volto a stabilire una deroga alle condizioni, definite al n. 1 del medesimo articolo, che devono essere rispettate dalle imprese siderurgiche che intendono fruire di un aiuto alla chiusura. In particolare dal dettato dell'art. 1, n. 2, del regolamento non emerge che un'impresa che progetti la chiusura di uno dei siti produttivi non debba rispettare la condizione della produzione regolare definita all'art. 1, n. 2, lett. e), del regolamento» (punto 231);
- il Tribunale precisa la sua motivazione come segue:
«risulta (...) dal combinato disposto delle norme citate (...) che un aiuto alla chiusura può essere concesso non solo in caso di chiusura totale di un'azienda, bensì anche nel caso di imprese che eserciscano diversi siti produttivi qualora venga chiuso solo uno dei detti siti. In quest'ultima ipotesi l'aiuto può tuttavia essere concesso a tale impresa solo se il sito, considerato isolatamente, ha realizzato una produzione regolare ed inoltre se tale produzione è stata realizzata in modo indipendente e completo dal sito, cosa che presuppone che quest'ultimo sia in grado di realizzare un ciclo completo di laminazione o un ciclo completo di produzione di acciaio grezzo» (punto 232);
- il Tribunale termina il suo ragionamento come segue:
«l'art. 1, n. 2, del regolamento di attuazione, lungi dal derogare alla condizione della produzione regolare nella valutazione degli aiuti richiesti da un'impresa in occasione della chiusura di uno dei suoi siti produttivi, è volto a garantire che la produzione, in ipotesi, regolare di tale sito non sia limitata unicamente ad una parte di un ciclo completo di laminazione o di produzione di acciaio grezzo» (punto 233).
67. Secondo la Moccia, tale motivazione è insufficiente in quanto conterrebbe un diniego implicito, ma ingiustificato di considerare la definizione del «sito produttivo» come una norma speciale. D'altra parte, l'argomentazione del Tribunale conterrebbe una petizione di principio. Quest'ultima consisterebbe nell'affermazione del Tribunale secondo cui in caso di chiusura il sito produttivo deve soddisfare non solo il criterio di una produzione regolare, ma anche quello della capacità produttiva. Infatti, qualora un sito abbia una produzione regolare, sarebbe evidente che esso è del pari capace di produrre. Tale argomentazione del Tribunale sarebbe illogica secondo la Moccia.
68. Giustamente la Commissione osserva che tale motivo consiste in sostanza nel far valere un difetto di motivazione della sentenza impugnata. Per tale motivo, del resto, ho riprodotto testualmente i punti corrispondenti della sentenza del Tribunale sopra al paragrafo 66.
69. Per quanto concerne la valutazione di tale motivo, posso essere conciso.
E' evidente che il decreto ministeriale controverso doveva contenere una disposizione speciale per le imprese con più siti produttivi, che volevano ottenere un aiuto per la chiusura di uno di tali siti.
Per evitare che la normativa fosse applicata alla chiusura di siti che non sviluppavano che attività accessorie o di sostegno alla produzione, il decreto ministeriale doveva dare una definizione dei siti di produzione «completi», che potessero essere presi in considerazione per l'erogazione di un aiuto alla chiusura. Tale definizione contenuta nell'art. 1, n. 2, del decreto ministeriale non aggiunge e non toglie nulla all'obbligo enunciato dal n. 1 di detto articolo di una produzione regolare. La motivazione sopra riprodotta in base alla quale il Tribunale ha dovuto concludere per la mancanza di fondamento del punto di vista della Moccia è conforme a tali analisi e ne trae le dovute conclusioni. E' pertanto da escludere il difetto di motivazione.
70. La censura dello sviamento di potere menzionata all'inizio di tale motivo non è stata precisata né motivata nel ricorso. Pertanto, essa è irricevibile. Quanto al resto, rinvio alle considerazioni che ho formulato al riguardo in relazione al quarto motivo presentato dalle imprese Casilina e Lamifer.
71. Concludo quindi per il rigetto di tale motivo, in quanto esso è manifestamente infondato.
D - Il primo motivo della Casilina e della Lamifer: violazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e difetto di motivazione della sentenza del Tribunale quanto alla presunta illegittimità del codice degli aiuti; violazione dell'art. 95 del Trattato CECA e difetto di motivazione della sentenza per quanto concerne la mancata applicazione, nel caso di specie, della deroga prevista da detta disposizione
72. Con la prima parte di tale motivo la Casilina e la Lamifer sostengono in sostanza che il Tribunale ha violato l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, considerando a torto l'aiuto alla chiusura come una sovvenzione vietata da detto articolo ed omettendo di esaminare se fosse illecita o meno la parte del codice degli aiuti che prevede detto aiuto alla chiusura. Secondo la Commissione, tale parte del motivo è irricevibile. Infatti, le ricorrenti non avrebbero mai affermato in primo grado che l'aiuto alla chiusura non rientrerebbe nell'ambito del divieto stabilito dall'art. 4, lett. c), ed esse non hanno neanche addotto l'illegittimità del quinto codice degli aiuti. Detti argomenti sarebbero stati addotti, come dimostrano i punti 75-91 della sentenza impugnata, soltanto dalla Moccia nella causa T-164/96 e dalla Sidercamuna nella causa T-130/97.
73. Secondo la Commissione tale concezione sarebbe corroborata dal punto 41 della sentenza, da cui risulta che le ricorrenti non hanno addotto il benché minimo argomento direttamente contro il quinto codice. Tale punto della sentenza non è stato del resto impugnato dalle ricorrenti in sede di impugnazione.
74. Riferendosi alla costante giurisprudenza della Corte in materia, la Commissione osserva che non è consentito addurre in sede di impugnazione un motivo che non è stato sollevato in primo grado. Anche in caso di riunione di varie cause ai fini della sentenza, una parte non può in sede di impugnazione sollevare motivi che sono stati addotti in primo grado non da essa stessa direttamente, ma da altre parti nelle stesse cause riunite.
75. Vi sono solidi argomenti a favore di tale eccezione di irricevibilità. Infatti, in varie cause - da ultimo nella sentenza Petrides/Commissione - la Corte ha affermato che, in forza dell'art. 113, n. 2, e dell'art. 116, n. 1, del regolamento di procedura, è vietato addurre nel ricorso motivi che non sono stati sollevati in primo grado.
76. Non si può giungere ad un'altra conclusione, a mio avviso, quando una parte in un procedimento che aveva costituito oggetto di una riunione in primo grado adduce in sede di impugnazione un motivo che era stato addotto in primo grado non da essa stessa direttamente, ma da altre parti. In caso di riunione delle cause ai fini della sentenza, ciascuna delle parti conserva la responsabilità per i motivi e per i contromotivi da essa addotti. Ciò vale per il procedimento che si svolge in un unico grado, come ha sottolineato il Tribunale nella causa Buchmann/Commissione , e vale a fortiori in sede di impugnazione, in cui la natura del procedimento osta a che la Corte statuisca su una causa avente una portata più ampia di quella di cui si è occupato il Tribunale di primo grado per quanto attiene a detta parte . Così si evita che le parti riprendano motivi addotti da altre parti a danno della chiarezza del procedimento.
77. Nel corso della fase orale, la Casilina e la Lamifer si sono opposte all'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione facendo valere che il loro petitum in primo grado mirava all'annullamento della decisione 96/678, della decisione 12 dicembre 1994 e di qualsiasi altro «atto previo, collegato o derivato». Per tale motivo i loro ricorsi sarebbero del pari diretti contro il quinto codice degli aiuti - o contro taluni dei suoi elementi - di cui esse intendono contestare la validità con il motivo controverso. Così, tale motivo non sarebbe affatto «nuovo», ma costituirebbe uno sviluppo di quello già addotto in primo grado.
78. Credo che non si possa sostenere tale argomentazione. E' vero che il petitum delle ricorrenti può essere interpretato nel senso che esso riguarda anche l'invalidità del quinto codice degli aiuti, ma è pur vero che esse in primo grado non hanno addotto tale motivo specificamente diretto contro tale validità. Al punto 41 della sentenza impugnata il Tribunale afferma quanto segue: «effettivamente nelle presenti cause nessun argomento contesta direttamente il quinto codice, che costituisce anzi il criterio sulla scorta del quale viene criticata la legittimità della decisione 12 dicembre 1994 e delle decisioni 96/678 e 97/258». Nella misura in cui non si oppongono a tale considerazione del Tribunale - ed esse non hanno addotto alcun motivo contro la stessa - difficilmente le ricorrenti possono affermare che si sarebbero opposte in primo grado alla legittimità del quinto codice degli aiuti.
79. Per tale motivo concludo che per l'irricevibilità della prima parte del motivo in esame.
80. Per quanto concerne la valutazione nel merito, presentata meramente in subordine, relativa a detta parte del motivo, rinvio alle considerazioni sul primo motivo della Moccia. Anche se l'argomentazione della Casilina e della Lamifer pone l'accento su aspetti un po' diversi, essa equivale comunque ad affermare che un aiuto alla chiusura non può per definizione incidere sul funzionamento del mercato comunitario del carbone e dell'acciaio e non rientra quindi nella sfera di applicazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA. Dette imprese ne deducono che tale aiuto alla chiusura non è subordinato ad un'approvazione della Commissione in forza dell'art. 95 del Trattato CECA e che, quindi, anche le parti del quinto codice degli aiuti relative all'aiuto alla chiusura sono illegittime.
81. A sostegno del loro punto di vista, le stesse si riferiscono in particolare alla precitata sentenza della Corte nelle cause riunite Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Alta Autorità, e in particolare alle conclusioni dell'avvocato generale Roemer. Da questa sentenza deducono che la portata del divieto stabilito dall'art. 4, lett. c), sarebbe limitata agli aiuti miranti a dare alla concorrenza vantaggi artificiali.
82. Secondo me - e al riguardo posso basarmi sulle conclusioni dell'avvocato generale Lagrange nella precitata causa De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità - nelle cause riunite Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Alta Autorità si trattava anzitutto della questione se un onere speciale che si applicava indistintamente a tutta l'industria lussemburghese potesse essere considerato un onere speciale ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA. La Corte al riguardo ha deciso che non si trattava di un onere speciale ai sensi dell'art. 4, lett. c), di modo che ad esso si applicava l'art. 67 del Trattato CECA. Nella specie, in cui si tratta di un aiuto che riguarda esclusivamente l'industria siderurgica, la sentenza pronunciata nelle cause riunite Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Alta Autorità non può suffragare l'argomento dell'inapplicabilità dell'art. 4, lett. c).
83. L'affermazione secondo cui l'aiuto alla chiusura non può avere alcun impatto sul funzionamento del mercato comunitario è stata sopra confutata in quanto del tutto infondata.
84. Concludo pertanto in subordine su tale parte del primo motivo che essa è infondata.
85. La Commissione ha del pari eccepito l'irricevibilità della seconda parte del primo motivo, relativa alla violazione dell'art. 95 del Trattato CECA e al difetto di motivazione per quanto concerne l'inapplicabilità di tale disposizione.
86. Tale motivo concerne i punti 259 e 260 della sentenza impugnata. In tali punti il Tribunale confuta il motivo addotto dalla Sidercamuna nella causa T-130/97, secondo il quale la Commissione avrebbe discriminato tale impresa trattando il suo caso in modo diverso rispetto ad analoghi casi verificatisi in passato.
Dalla sentenza non risulta che la Casilina e la Lamifer avrebbero in primo grado addotto lo stesso primo motivo o un motivo analogo.
87. Per la valutazione di tale eccezione, rinvio alla mia analisi che figura sopra ai paragrafi 79-83, e concludo che anche tale seconda parte del primo motivo è irricevibile.
88. Ancora una volta a titolo meramente sussidiario, devo del pari concludere nel senso dell'infondatezza di tale motivo.
89. A sostegno del suo motivo, la ricorrente in primo grado, cioè la Sidercamuna, ha fatto valere che a torto la Commissione aveva omesso di avvalersi della facoltà conferitale dall'art. 95 del Trattato CECA di adottare una decisione speciale che stabilisse una deroga alle norme generali del codice degli aiuti siderurgici. Siccome la Commissione aveva adottato siffatte decisioni in passato, la stessa avrebbe trattato situazioni analoghe in modo diverso, a danno della Sidercamuna.
90. Il Tribunale ha respinto tale motivo affermando, in sostanza, che nella fattispecie la Sidercamuna non ha in ogni caso dimostrato la sussistenza nei suoi confronti di circostanze speciali che, tenuto conto degli obiettivi di cui agli artt. 2-4 del Trattato CECA, avrebbero dovuto indurre la Commissione ad adottare una decisione speciale nei suoi confronti.
91. In sostanza, con questa seconda parte del primo motivo la Casilina e la Lamifer vogliono affermare che il Tribunale avrebbe effettuato una errata interpretazione dell'art. 95 del Trattato CECA, non esaminando se la Commissione fosse tenuta ad accertare se l'aiuto italiano alla chiusura non avesse, malgrado tutto, potuto essere accordato alle ricorrenti su una base individuale.
92. Tale punto di vista non si può condividere. Secondo la recente giurisprudenza relativa all'applicazione dell'art. 95 , quando la Commissione accerta che un aiuto nazionale non soddisfa i requisiti di un codice relativo agli aiuti, essa può comunque farne beneficiare talune imprese su una base individuale, qualora ciò sia richiesto dalla realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 2, 3 e 4 del Trattato CECA. Ciò è confermato dal punto 258 della sentenza. Tuttavia, giustamente il Tribunale subordina tutto ciò alla condizione, come esso afferma al punto 259 della sua sentenza, che le imprese che invochino l'applicabilità di tale deroga dimostrino la sussistenza di circostanze particolari che dovrebbero indurre la Commissione a dichiarare la necessità di una decisione speciale.
93. La considerazione effettuata al punto 259 della sentenza, secondo cui la Sidercamuna non ha dimostrato l'esistenza delle circostanze particolari, costituisce una considerazione relativa ai fatti. Essa non può essere contestata in sede di impugnazione. Anche l'affermazione della ricorrente secondo cui gli aiuti contestati soddisfarebbero nei suoi confronti le condizioni di un'applicazione specifica dell'art. 95 è un'affermazione relativa ai fatti. Essendo stata presentata per la prima volta in sede di impugnazione, anch'essa deve essere dichiarata irricevibile.
94. Pertanto, ammesso che e nella misura in cui questa seconda parte del primo motivo possa essere considerata ricevibile, in ogni caso la stessa è infondata.
E - Il secondo motivo della Casilina e della Lamifer: violazione ed errata applicazione dell'art. 4, n. 2, secondo trattino, del quinto codice degli aiuti
95. Con il secondo motivo le ricorrenti addebitano al Tribunale, in sostanza, di aver a torto accettato l'applicazione da parte della Commissione del criterio della produzione massima possibile (in prosieguo: la «PMP») per valutare l'esistenza di una produzione regolare ai sensi dell'art. 4, n. 2, secondo trattino, del codice degli aiuti (punti 136-139 della sentenza). Inoltre, esse addebitano al Tribunale di aver accettato che il periodo di riferimento prescelto per valutare l'importanza della presenza di un'impresa sul mercato sia costituito soltanto dall'anno 1993 (punti 118-127 e 128-133).
96. Esse sono dell'avviso che il Tribunale avrebbe dovuto accettare la loro tesi e dedurre la «produzione regolare» richiesta dal quinto codice degli aiuti dalla loro produzione effettiva, valutata nell'arco di un periodo di riferimento più lungo, con inizio non dal 1° gennaio 1993, ma a partire dal 1° gennaio 1991.
97. La Commissione osserva che, con tale motivo, le ricorrenti reiterano in sostanza gli argomenti di fatto formulati dinanzi al Tribunale e respinti da quest'ultimo. Ritiene che tale motivo è quindi in contrasto con l'art. 32, quinquies, del Trattato CECA, e con l'art. 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, nella misura in cui implica una nuova valutazione dei fatti in sede di impugnazione . D'altro lato, tale motivo sarebbe privo della precisione richiesta dall'art. 51, primo comma, dello Statuto, nonché dall'art. 112, n. 1, lett. c), del Regolamento di procedura della Corte . La Commissione deduce che anche tale motivo è irricevibile.
98. Si deve constatare che tanto la formulazione quanto la motivazione del motivo in parola non sono felici, dato che esso sembra riguardare in ampia misura la valutazione effettuata dal Tribunale circa i fatti quanto all'effettiva produzione delle ricorrenti nel corso degli anni 1991-1993, e in quanto, inoltre, non impugna espressamente le valutazioni giuridiche effettuate dal Tribunale, o tutt'al più le impugna implicitamente.
99. In questa misura la Commissione ha ragione di affermare che gli argomenti a sostegno di tale motivo riprendono in ampia misura l'esposizione dei fatti con la quale le ricorrenti in primo grado hanno impugnato le decisioni 96/678 e 97/258. E' del pari vero che l'argomentazione delle ricorrenti è imprecisa, in quanto non evidenzia chiaramente in quali punti la sentenza impugnata avrebbe infranto il diritto comunitario. Se respingiamo l'esposizione relativa ai fatti in quanto irricevibile, e consideriamo gli argomenti addotti nel loro contesto, resta in sostanza la seguente presa di posizione:
«il Tribunale ha effettuato un'applicazione errata dell'art. 4, n. 2, secondo trattino, del quinto codice degli aiuti, considerando che, per applicare la condizione della produzione "regolare" prevista dal detto codice, la Commissione poteva riferirsi al criterio della produzione massima possibile ed applicare come periodo di riferimento il periodo dal 1° gennaio 1993 fino al momento della notifica»;
in subordine:
«La motivazione della sentenza pronunciata dal Tribunale su questo punto è imprecisa».
Così formulato, tale motivo mi sembra in sostanza ricevibile.
100. Per valutarne la fondatezza, devo anzitutto riferirmi al quinto codice degli aiuti. Ricordo che, in base alla motivazione di tale codice, l'aiuto alla chiusura è destinato alle imprese competitive, vale a dire alle imprese che, malgrado i problemi strutturali sul mercato dell'acciaio, hanno potuto mantenere in funzionamento una parte sostanziale della loro capacità produttiva. Per stabilire cosa si debba intendere per parte sostanziale della capacità produttiva, occorre in ogni caso iniziare con una definizione più precisa di tale capacità. Inoltre, occorrerà stabilire cosa possa essere considerato come parte sostanziale di quest'ultima.
101. Nella sentenza impugnata da un lato il Tribunale ha ammesso che la Commissione dispone di un certo potere discrezionale per stabilire i criteri al riguardo. Esso ha però aggiunto che la PMP costituisce un criterio lecito per stabilire se sia stata soddisfatta la condizione della produzione regolare. Come ha osservato il Tribunale al punto 138 della sentenza impugnata, tale criterio consente di evitare che il beneficio di aiuti finisca per essere accordato anche «alle imprese che, pur trovandosi in una situazione di crisi irreversibile, sono con ciò non di meno riuscite a sopravvivere durante alcuni anni sul mercato con un livello di produzione del tutto marginale».
102. Tenuto conto del testo e della portata del quinto codice degli aiuti, che non mirano in primo luogo a smantellare capacità produttive, ma a ritirare dal mercato capacità in corso di attività, il Tribunale poteva validamente pervenire a tale conclusione. Per tale motivo, il motivo diretto contro tale parte della sentenza impugnata è infondato, nella misura in cui è ricevibile.
103. Le censure formulate dalle ricorrenti contro la definizione fornita dalla Commissione per il periodo di riferimento si articolano in due parti. In primo luogo, per tale definizione la Commissione avrebbe dovuto riferirsi alla data del 1° gennaio 1991, citata dall'art. 4, n. 2, primo e secondo trattino, del quinto codice degli aiuti. In secondo luogo, la durata insufficiente del periodo di riferimento renderebbe impossibile valutare se l'impresa fosse stata significativamente presente sul mercato. Tale censure sono riprodotte nell'impugnazione, ma dirette in tale sede contro la motivazione del Tribunale che le ha disattese in primo grado.
104. Anche in tal caso, la scelta effettuata dalla Commissione per delimitare il periodo di riferimento deve essere esaminata alla luce dei termini e della portata del codice degli aiuti. Il Tribunale ha esposto ai punti 120-127 la ragione per cui la Commissione non era tenuta a far decorrere tale periodo di riferimento a partire dal 1° gennaio 1991:
- dal testo dell'art. 4, n. 2, che stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte per fruire dell'aiuto alla chiusura, risulta che ciascuna delle tre condizioni menzionate in dette disposizioni è subordinata ad un limite temporale unico:
- al primo trattino si prevede che l'impresa abbia acquisito la personalità giuridica prima del 1° gennaio 1991;
- a tenore del secondo trattino, occorre che vi sia stata una fabbricazione regolare «fino alla data di notificazione di tali aiuti»;
- il terzo trattino prescrive che le imprese interessate non abbiano modificato la struttura della loro produzione e i loro impianti «dopo il 1° gennaio 1991» (punti 121 e 122);
- il legislatore comunitario, se avesse avuto intenzione di fissare per il 1° gennaio 1991 la data a partire dalla quale debba essere valutata la condizione di cui al secondo trattino, l'avrebbe stabilito (punto 123);
- le finalità del primo e del terzo trattino sono diverse da quelle del secondo trattino. I primi due sono manifestamente volti a prevenire eventuali frodi (la formazione di società o l'ampliamento della struttura produttiva o l'ingrandimento degli impianti al solo scopo di fruire degli aiuti). L'obiettivo perseguito dalla disposizione enunciata al secondo trattino è per contro quello di «garantire che l'erogazione degli aiuti alla chiusura provochi una riduzione notevole della produzione, nel presupposto che tali sovvenzioni vengano erogate unicamente ad imprese che al momento della chiusura avessero un livello produttivo di una determinata rilevanza» (punto 124);
- non vi è un motivo determinante per ammettere che la regolarità della produzione dovesse essere valutata dal 1° gennaio 1991 (punto 126).
105. La motivazione della sentenza impugnata sopra riprodotta è tanto conforme ai termini e alla portata dell'art. 4, n. 2, del quinto codice degli aiuti quanto agli obblighi in materia di motivazione. Gli argomenti addotti dalle ricorrenti al riguardo sono destinati ad essere respinti.
106. La censura più importante fra quelle addotte dalle ricorrenti contro tale parte della sentenza impugnata in cui si trova confutata la loro argomentazione secondo cui era troppo corto il periodo di riferimento impiegato dalla Commissione, che cominciava dal 1° gennaio 1998, consiste nel fatto che, a loro avviso, il Tribunale non terrebbe conto del fatto che la condizione di una «produzione regolare» riguarda un livello di produzione duraturo e che si estende a vari anni. Di conseguenza, nella sua sentenza erratamente il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il 1993 non può validamente costituire un anno di riferimento poiché si trattava di un periodo di bassa congiuntura, che avrebbe gravato sulla produzione. Infine, le ricorrenti ritengono che a torto il Tribunale avrebbe respinto il loro rinvio alla decisione della Commissione 89/467/CEE al punto 132 della sentenza impugnata. A loro avviso, con ciò esse volevano corroborare la loro tesi secondo cui le variazioni della quota di mercato delle imprese da un anno all'altro non necessariamente costituiscono l'indice di modifiche della loro presenza economica sul mercato, che deve essere valutata in una prospettiva dinamica. Tale valutazione dinamica richiederebbe un periodo di riferimento più lungo di quello applicato dalla Commissione nella fattispecie.
107. Ha fatto la Commissione un uso giuridicamente lecito del potere discrezionale riconosciutole dall'art. 4, n. 2, secondo trattino, del codice degli aiuti quando ha determinato la durata del periodo di riferimento? Il Tribunale ha risolto in senso affermativo tale questione ai punti 127-133 della sentenza. Al riguardo ha considerato come decisivi i seguenti elementi:
- per garantire che gli aiuti alla chiusura avessero un impatto significativo sul mercato, occorreva prendere in considerazione il periodo più ravvicinato possibile alla data di notifica del regime generale, in modo da far sì che gli aiuti venissero erogati solo alle imprese effettivamente in attività in quel momento (punto 129);
- inoltre il periodo di riferimento doveva essere sufficientemente prolungato per consentire di accertare se la presenza sul mercato dell'impresa in parola potesse essere considerata sufficientemente significativa (punto 129);
- la chiusura delle imprese che avevano prodotto nel 1991 e nel 1992, ma non più a partire dal 1993 fino a data della notifica, o in misura nettamente minore, avrebbe affatto o poco contribuito alla riduzione della produzione perseguita (punto 130);
- al contrario, l'applicazione del periodo di riferimento più lungo avrebbe potuto far sì che imprese che producevano meno nel 1991 e nel 1992, ma presenti significativamente sul mercato nel 1993, fossero escluse dal beneficio dell'aiuto (punto 130);
- riferendosi al risultato degli aiuti alla chiusura (riduzione della produzione di laminati a caldo superiore a 5 milioni di tonnellate), il Tribunale constata che il periodo di riferimento scelto dalla Commissione per valutare la regolarità della produzione non solo ha consentito di valutare correttamente la presenza sul mercato dell'impresa destinata alla chiusura, ma ha altresì consentito di raggiungere concretamente gli obiettivi di riduzione stabiliti dal governo italiano (punto 131);
- il Tribunale conclude «che non è stato dimostrato che la Commissione, avendo così stabilito la durata del periodo nel corso del quale deve essere valutata la regolarità della produzione, abbia contravvenuto in modo manifesto alle disposizioni del Trattato ovvero a qualsivoglia norma giuridica relativa all'applicazione del medesimo, ovvero abbia commesso uno sviamento di potere» (punto 133).
108. Le considerazioni del Tribunale sopra riassunte dimostrano che, quando ha determinato il periodo di riferimento, la Commissione ha dovuto conciliare fra loro due obiettivi: un impatto quanto più ampio possibile degli aiuti alla chiusura sulla produzione effettiva dell'acciaio e dei prodotti derivati e una valutazione responsabile dell'importanza della presenza sul mercato delle imprese interessate. La scelta che ne è conseguita per la durata del periodo di riferimento ha potuto essere ritenuta lecita dal Tribunale tenuto conto dei termini e della portata dell'art. 4, n. 2, del codice.
109. Le ricorrenti nel loro motivo non fanno valere alcun argomento tale da poter mettere in dubbio la fondatezza di tale decisione.
110. L'argomento da esse basato sulla cattiva congiuntura economica in Italia nel 1993 è relativo ai fatti, e quindi irricevibile. Ammesso che sia ricevibile, esso è infondato. Le misure previste dal quinto codice degli aiuti miravano a far fronte alla crisi strutturale nella quale il settore siderurgico si trova dall'inizio degli anni '70. L'elaborazione e l'applicazione di tali misure non possono dipendere da variazioni congiunturali che si manifestano in periodi molto più brevi. Siffatta dipendenza nella specie avrebbe portato a far fruire dell'aiuto alla chiusura anche imprese esposte ad una congiuntura peggiore e quindi meno competitive. Orbene, tale fattispecie è espressamente esclusa dalla motivazione del quinto codice degli aiuti.
111. Non posso neanche condividere il punto di vista delle ricorrenti secondo il quale a torto il Tribunale avrebbe disatteso il loro argomento basato sulla decisione 89/467/CEE (punto 132 della sentenza). Come ha osservato il Tribunale, tale decisione si riferisce al settore della distribuzione cinematografica e riguardava una valutazione dei rapporti di forze economiche su tale mercato. Nessun argomento si può basare su tale decisione per valutare il periodo di riferimento scelto dalla Commissione nella fattispecie per l'aiuto alla chiusura nel settore siderurgico: infatti, troppo diverse sono le caratteristiche dei mercati dei prodotti, delle strutture di mercato e degli obiettivi politici.
112. Concludo quindi nel senso che, nella misura in cui è ricevibile, il secondo motivo addotto dalla Casilina e dalla Lamifer deve essere dichiarato infondato.
F - Il terzo motivo della Casilina e della Lamifer: violazione ed errata applicazione della decisione della Commissione 12 dicembre 1994
113. Con tale motivo la Casilina e la Lamifer addebitano al Tribunale di aver violato ed applicato erratamente, vale a dire in modo immotivato, la decisione della Commissione 12 dicembre 1994. Ricordano che in tale decisione la Commissione aveva accettato di esaminare i progetti di aiuti tenendo conto delle circostanze speciali delle imprese prese in considerazione. A tal fine le ricorrenti avevano fornito dati sullo sviluppo della loro produzione nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993, nonché sui problemi particolari che avevano avuto durante tale periodo. Tuttavia, nelle sue decisioni nn. 96/678 e 97/258, la Commissione non ha tenuto conto dei criteri di valutazione che il governo italiano aveva proposto per tener conto in particolare della particolare posizione delle ricorrenti. Ha ritenuto che tali criteri non erano tali da dimostrare una produzione regolare ai sensi dell'art. 4, n. 2, secondo trattino, del codice degli aiuti alla siderurgia. Al massimo, a suo avviso, essi erano tali da giustificare la tesi dell'esistenza di un certo livello minimo di produzione possibile. In primo grado, il Tribunale ha respinto i motivi addotti dalle ricorrenti contro tale decisione (punti 272-273).
114. Le ricorrenti ritengono di non aver altra scelta che quella di formulare nuovamente tale censura, con la quale addebitano alla Commissione di aver motivato le decisioni in modo insufficiente o in termini troppo generici. Esse sarebbero state così seriamente ostacolate nella difesa dei loro interessi, non potendo sottomettere le decisioni di cui trattasi ad una censura specifica. Inoltre, rimproverano al Tribunale di non aver tenuto conto delle circostanze particolari cui avrebbe dovuto far fronte la Lamifer in particolare, essendosi basato il Tribunale su una motivazione inadeguata (punti 180-182), e di aver a torto considerato che i laminatoi lavoravano abitualmente in servizio continuo con tre turni di lavoro di otto ore al giorno (punti 140-145).
115. La prima parte di tale motivo, relativa ai punti in cui la sentenza impugnata respinge le censure delle ricorrenti contro la motivazione delle decisioni nn. 96/678 e 97/258, mi lascia un po' perplesso per la sua imprecisione. Salvo errore da parte mia, le ricorrenti fanno valere che, nella motivazione delle decisioni, la Commissione avrebbe dovuto accordare una specifica attenzione alle tesi e agli argomenti che avevano portato a sua conoscenza. In mancanza di tale attenzione, esse avrebbero notevole difficoltà quanto alla loro possibilità di far valere giuridicamente i loro interessi. Il Tribunale avrebbe insufficientemente tenuto conto di tale realtà. Le ricorrenti omettono tuttavia di indicare con precisione sotto quale profilo i punti corrispondenti della sentenza sono insufficienti al riguardo. Di per sé, tale parte della loro argomentazione solo per tale motivo potrebbe essere dichiarata irricevibile. Infatti, per giurisprudenza costante, non è sufficiente né una semplice reiterazione dei motivi addotti in primo grado, né un'affermazione di violazione del diritto non suffragata da elementi . Solo con difficoltà e ricostruendo gli argomenti che sono alla base di tale parte del motivo è possibile individuare una censura contro la motivazione dei punti 272-280 della sentenza impugnata. Interpreterò tale censura nel modo qui di seguito riportato.
116. Ai termini di una costante giurisprudenza della Corte, l'obbligo della motivazione di cui all'art. 5, secondo comma, quarto trattino, e dell'art. 15, primo comma, del Trattato CECA implica che la motivazione debba essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi, e che essa evidenzi in modo chiaro e non equivoco l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della misura adottata ed al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato. Non si richiede che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Nel valutare la motivazione si deve tener conto non soltanto del testo dell'atto, ma anche del suo contesto, nonché dell'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia . Per gli atti destinati ad un'applicazione generale la Commissione deve menzionare nella motivazione della sua decisione la situazione d'insieme che ha portato alla loro adozione e gli obiettivi generali che intende raggiungere .
117. Credo che sia opportuno esaminare anzitutto in quale contesto di fatto e di diritto le decisioni impugnate sono state elaborate e quali fossero gli obiettivi politici generali che si trattava di raggiungere. In base a tali elementi potrò esaminare se la motivazione consenta agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata e dia al giudice comunitario la possibilità di esercitare il suo sindacato.
118. Quando l'8 settembre 1995 e l'11 marzo 1996 il governo italiano ha presentato alla Commissione i vari casi ai quali essa con decisione 12 dicembre 1994 voleva applicare in linea di principio la sua normativa relativa agli aiuti alla chiusura, tali casi includevano del pari alcuni casi, fra cui quelli della Casilina e della Lamifer, che non soddisfacevano il criterio formulato in detta decisione affinché rispondessero alla condizione di una produzione regolare. Nei suoi atti il governo italiano ha proposto altri di questi «criteri oggettivi» che, a suo avviso, consentivano di stabilire se le imprese di cui trattasi soddisfacessero la condizione della produzione regolare.
119. In tali circostanze la Commissione ha ritenuto di dover avviare, con lettere 15 dicembre 1995 e 2 febbraio 1996, il procedimento di cui all'art. 6, n. 4, del codice degli aiuti alla siderurgia. In tale ambito la Commissione ha invitato il governo italiano a presentarle le sue osservazioni, mentre gli altri Stati membri e i terzi interessati erano informati dell'avvio del procedimento mediante pubblicazione. Gli interessati, fra cui la Casilina e la Lamifer, hanno comunicato alle autorità italiane e alla Commissione le loro osservazioni.
120. A tenore del punto II della motivazione delle decisioni impugnate, il governo italiano ha reagito all'avvio del procedimento facendo valere nuovamente i «criteri oggettivi» che, a suo avviso, avrebbero consentito anche alle imprese che non avevano prodotto, o avevano appena prodotto durante il periodo di riferimento, di soddisfare comunque la condizione della produzione regolare ai sensi dell'art. 4, n. 2, secondo trattino, del codice degli aiuti.
121. I criteri oggettivi proposti miravano a che si tenesse conto del fatto che la produzione scarsa o inesistente di talune imprese durante il periodo di riferimento non poteva essere imputata alla loro volontà di lasciare il mercato della siderurgia, né all'obsolescenza o alla mancanza di competitività dei loro impianti, ma anzitutto alla congiuntura allora sfavorevole, che aveva comportato una crisi sul mercato dell'acciaio e difficoltà finanziarie.
Dette imprese avrebbero manifestato la loro volontà di far fronte alla crisi, in particolare conservando il loro personale, organizzando corsi di formazione e chiedendo aiuto alle autorità ai fini di una ristrutturazione. Risulterebbe del pari da altre circostanze, come il mantenimento in vigore dei contratti di fornitura di energia, che la produzione ridotta o nulla durante il periodo di riferimento era del tutto dovuta ad una congiuntura sfavorevole e che tali imprese, che disponevano di buoni impianti produttivi, intendevano senz'altro riprendere un'attività regolare al momento giusto e ritrovare così il loro posto sul mercato.
122. In sostanza, con tali criteri il governo italiano sosteneva un'interpretazione della condizione della produzione regolare equivalente ad affermare che tale condizione era soddisfatta una volta che fosse dimostrata la possibilità di una produzione regolare. Il criterio elaborato dalla Commissione, nella decisione 12 dicembre 1994, di un'attività corrispondente in media almeno ad un turno di otto ore al giorno durante cinque giorni la settimana implicava per contro che vi fosse stata un'effettiva produzione regolare durante il periodo di riferimento.
Nella terza parte della motivazione delle due decisioni la Commissione ha respinto i criteri alternativi proposti dal governo italiano. A tale scopo, essa ha anzitutto esposto il perché le disposizioni del quinto codice degli aiuti, che autorizzano talune forme di aiuto, fra cui gli aiuti alla chiusura, devono essere interpretate restrittivamente. Inoltre, ha dichiarato che la decisione 12 dicembre 1994 consentiva altri criteri, ma a condizione che questi dimostrassero l'esistenza di una produzione regolare durante il periodo di riferimento. Orbene, i criteri proposti dal governo italiano non soddisfarebbero tale requisito; al massimo consentirebbero di dimostrare che le imprese interessate erano allora in grado di produrre prodotti CECA. Dato che era esclusa un'ampia interpretazione dell'obbligo di una produzione regolare fino al momento della notifica, non si potevano ammettere i criteri alternativi proposti dal governo italiano. La Commissione ha concluso la sua analisi spiegando il perché l'argomento della cattiva congiuntura addotto dal governo italiano non poteva raggiungere il bersaglio: durante il periodo di riferimento la produzione complessiva dei prodotti interessati sul mercato italiano ed europeo era diminuita solo debolmente o assai debolmente. Tale riduzione di per sé non poteva quindi spiegare la ridottissima produzione delle imprese interessate.
123. Tale motivazione, di cui ho riprodotto alcune delle parti principali, è alla base delle due decisioni impugnate nelle quali la Commissione ha deciso che alcuni casi presentati dalle autorità italiane, fra cui quelli della Lamifer e della Casilina, non potevano essere presi in considerazione per la concessione di un aiuto alla chiusura.
124. Esaminando le motivazioni delle due decisioni, alla luce degli obblighi in materia di motivazione di cui sopra, il Tribunale, ai punti 274-280 della sentenza impugnata, poteva quindi giustamente concludere nel senso che tale motivazione soddisfaceva gli obblighi tanto della chiarezza quanto della sindacabilità, e che il contesto di fatto e di diritto vi si ritrovava riprodotto in modo sufficientemente preciso. La motivazione descrive con precisione l'ambito fattuale nel quale l'aiuto alla chiusura doveva applicarsi, vale a dire il problema strutturale degli sbocchi sul mercato dell'acciaio, ed espone in modo convincente lo scopo perseguito con il quinto codice degli aiuti al riguardo. Essa giustifica così la conclusione secondo la quale tale codice consente la concessione di un aiuto alla chiusura solo se tale aiuto consente di ritirare dal mercato imprese che abbiano avuto una produzione regolare ed effettiva durante il periodo di riferimento. Il giudizio del Tribunale esposto ai punti 273-280 della sentenza impugnata sulla motivazione delle decisioni impugnate è valido ed è da me condiviso.
125. E' irrilevante l'argomento secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto esaminare gli argomenti specifici delle ricorrenti nelle sue decisioni. Giustamente il Tribunale osserva ai punti 274-276 della sentenza impugnata che, nel procedimento di esame di cui all'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti, la Commissione doveva semplicemente esaminare se il governo italiano fosse riuscito a dimostrare, in base a criteri oggettivi, che le ricorrenti, che per ipotesi non soddisfacessero il criterio principale stabilito, avevano comunque fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA. La sentenza nella causa Belgio/Commissione non lascia spazio ad alcun dubbio al riguardo .
126. Il fatto che, rispondendo all'invito della Commissione, le ricorrenti abbiano presentato le loro osservazioni, conformemente al precitato art. 6, n. 4, non può dar loro diritto ad una risposta motivata da parte della Commissione. Tali osservazioni miravano infatti ad informare la Commissione al fine della decisione che avrebbe dovuto adottare. Il giudizio del Tribunale su tale punto mi sembra quindi corretto.
127. Devo quindi concludere che sono infondati gli addebiti contenuti in tale parte del motivo contro la motivazione delle decisioni impugnate e i punti corrispondenti della sentenza impugnata.
128. Con la seconda parte del motivo in esame le ricorrenti fanno valere che ai punti 140-146 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe erratamente affermato che il criterio della produzione massima possibile, basato sull'ipotesi di una produzione senza soste con tre turni giornalieri, potrebbe applicarsi anche alla produzione di laminati a caldo. Le ricorrenti reiterano l'argomentazione sostenuta in primo grado e forniscono, come prova supplementare, il questionario 2-20 CECA dell'Ufficio statistico della Commissione. Ne conseguirebbe che il ritmo di produzione dei laminatoi è inferiore a quello delle acciaierie, di modo che il criterio applicato dalla Commissione, corrispondente ad una produzione pari almeno al 25% della PMP, avrebbe comportato risultati ingiustificati per le imprese che utilizzano laminatoi.
129. Se considero tale parte del motivo come una mera reiterazione degli argomenti esposti in primo grado, essa deve essere dichiarata irricevibile. La stessa mi sembra del pari irricevibile quanto al suo contenuto, in quanto del tutto basata sui fatti come sono stati accertati dal Tribunale di primo grado.
130. Tale analisi non è modificata dal fatto che sono stati versati agli atti nuovi elementi, da cui risulterebbe che il Tribunale avrebbe effettuato un'errata valutazione dei fatti stessi. In primo luogo, il questionario è stato prodotto per la prima volta in sede di impugnazione come una prova nuova. Esso non può quindi essere ammesso, poiché il sindacato esercitato dalla Corte in tale fase si limita alle considerazioni in diritto. In secondo luogo, anche se il questionario fosse ammesso, si dovrebbe constatare che lo stesso non fornisce alcuna nuova spiegazione sulla differenza addotta quanto ai ritmi produttivi fra le acciaierie e i laminatoi. In terzo luogo, la produzione stessa di tale prova nuova rafforza ancora la qualificazione di tale motivo come motivo relativo ai fatti.
131. Anche se, con una certa difficoltà, considerassimo tale parte del motivo come un riferimento ad un difetto di motivazione della sentenza impugnata, esso va considerato, in subordine, manifestamente infondato. La parte essenziale della motivazione cui fa riferimento il Tribunale può essere individuata al punto 141, dove il Tribunale afferma che un'organizzazione della produzione di laminatoi su base diversa da quella di tre turni giornalieri non presenta un'efficacia ottimale. Esso si basa in particolare su una perizia della Lamifer, la quale conferma che, per motivi di efficacia del ciclo termico, vale a dire per evitare l'enorme consumo di gas necessario per il raffreddamento dei forni, i laminatoi sono in genere in funzione nella misura di tre turni lavorativi al giorno. In particolare in base a tale considerazione il Tribunale ha potuto concludere nel senso che non si era dimostrato che la Commissione, decidendo che la produzione massima possibile debba essere calcolata sulla base di tre turni lavorativi anche per i laminatoi, avesse violato in modo palese le disposizioni del Trattato o qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, o avesse commesso uno sviamento di potere.
132. L'ultima parte del terzo motivo si limita a riprodurre l'argomento addotto in primo grado secondo il quale a torto la Commissione avrebbe omesso di tener conto della situazione specifica della Lamifer durante il periodo di riferimento. Anche tale parte del motivo, che riguarda i punti 179-181 della sentenza impugnata, mi sembra irricevibile.
133. In questa parte della sentenza impugnata il Tribunale rileva che è errato sotto il profilo fattuale l'argomento della Lamifer secondo il quale ad essa sarebbe stato vietato di produrre di notte, per motivi relativi all'ambiente. Le misure adottate dalle autorità locali cui la Lamifer si riferisce comportano, secondo il Tribunale, soltanto l'obbligo per la Lamifer stessa di adeguare i suoi impianti al fine di mantenere il loro livello sonoro entro limiti accettabili. Tale accertamento relativo ai fatti non può quindi essere impugnato.
134. Inoltre, è valida la motivazione adottata dal Tribunale per concludere che il motivo della Lamifer deve essere respinto in quanto non è corroborato dai fatti addotti. In subordine, devo quindi rilevare che anche questa parte del terzo motivo è infondata.
G - Il quarto motivo della Casilina e della Lamifer: sviamento di potere sotto il profilo della disparità di trattamento
135. Il testo del quarto motivo della Casilina e della Lamifer, a mio avviso, è tale da causare confusione. Se inteso alla lettera, il motivo è manifestamente irricevibile. Ai termini dell'art. 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere fondata solo su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario dal parte del Tribunale. Il Tribunale può pronunciarsi in forza dell'art. 33 del Trattato CECA su ricorsi miranti ad ottenere l'annullamento per «sviamento di potere» delle decisioni della Commissione. Del pari, ricorsi diretti ad ottenere l'annullamento di una sentenza del Tribunale possono essere fondati su siffatto motivo. Tuttavia, la censura dello «sviamento di potere» non può riguardare il Tribunale in quanto tale.
136. Un'analisi più approfondita di tale motivo evidenzia, tuttavia, che la vera censura delle ricorrenti riguarda la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha esaminato e respinto i motivi con i quali le ricorrenti avevano censurato la Commissione per violazione del divieto di discriminazione. Assegnando un'errata qualificazione ai fatti addotti dalle ricorrenti in primo grado, il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario. Così formulato, il motivo può essere considerato ricevibile.
137. In primo grado, la Casilina e la Lamifer hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto accordare loro la stessa deroga alla condizione di una produzione regolare come quella accordata alle altre due imprese, vale a dire la OLS e la Diano. La produzione di dette imprese durante il periodo di riferimento aveva raggiunto il 21% della PMP. Quanto alla OLS al punto III della motivazione della decisione n. 96/678 la Commissione ha osservato che nel primo trimestre 1993 tale impresa stava rinnovando le parti elettriche ed elettroniche del suo laminatoio, al fine di produrvi tondi da cemento armato. Essa ha poi ripreso la sua produzione regolarmente. Senza tale interruzione, dovuta a motivi tecnici, la produzione avrebbe raggiunto almeno il 28% della sua PMP. Per tale motivo la Commissione ha ritenuto che la OLS aveva una produzione regolare al momento della sua chiusura.
138. Ai termini del punto III della motivazione della decisione n. 97/258, la Diano è stata più volte costretta durante il periodo di riferimento a chiudere il suo laminatoio per lavori di manutenzione. Senza tale oggettiva necessità tecnica di momentanea interruzione la produzione della Diano avrebbe raggiunto non già il 21%, ma il 31% della sua PMP durante il periodo di riferimento. La Commissione ha ritenuto pertanto che la Diano soddisfaceva la condizione della produzione regolare al momento della sua chiusura.
139. La produzione effettiva della Casilina durante il periodo di riferimento è stata del 14,2% della PMP. Essa fa valere che ha dovuto interrompere le sue attività durante sette mesi nel corso di tale periodo, a causa dell'indisponibilità di billette di laminazione ad un prezzo proporzionato al costo del prodotto finito. La produzione della Lamifer durante il periodo di riferimento è stata del 15,2% della sua PMP. Essa ha fatto riferimento alle misure delle precitate autorità locali, che avrebbero vietato ad essa qualsiasi attività di produzione notturna.
140. Il Tribunale ha respinto la censura di discriminazione formulata dalla Casilina e dalla Lamifer adducendo i seguenti motivi:
- la Casilina e la Lamifer durante il periodo di riferimento hanno realizzato solo una produzione equivalente, rispettivamente, al 14,2% ed al 15,2% della loro PMP (punto 207);
- tenuto conto del fatto che nell'ambito della disciplina rigorosa imposta dal quinto codice la finalità della condizione della regolarità di produzione è di garantire che gli aiuti alla chiusura producano l'effetto utile massimo sul mercato al fine di una riduzione della produzione siderurgica che sia la più efficace possibile, l'esclusione dagli aiuti della Casilina e della Lamifer, che hanno effettuato nel corso del periodo di riferimento una produzione inferiore, rispettivamente, del 10,8% e del 9,8% al limite minimo del 25% era perfettamente giustificata (punto 208);
- pertanto, la disparità di trattamento tra le imprese OLS e la Diano - la cui produzione era inferiore nella misura del 4% al limite minimo - e le ricorrenti era quindi fondata su criteri di fatto oggettivi e conformi agli scopi che la Commissione è tenuta a perseguire nel contesto della propria politica industriale CECA (punto 209);
- inoltre, l'inosservanza del criterio del 25% da parte della OLS e della Diano è stata giustificata nelle decisioni impugnate da lavori di manutenzione che erano indispensabili (punto 210);
- ne consegue che le cause di sospensione della produzione quanto alla OLS e alla Diano sono debitamente comprovate, derivano da una causa oggettiva, solo limitate nel tempo e giustificate dall' esigenza di continuare la produzione e dalla volontà di rimanere sul mercato (punto 212);
- invece la causa della sospensione della produzione della Lamifer non è stata debitamente comprovata in fatto. Del resto, nessuna delle cause addotte dalla Lamifer è giustificata dall'esigenza di continuare la produzione o di migliorarne l'efficienza (punto 213);
- per la giustificazione addotta dalla Lamifer, il Tribunale rinvia al punto 181 della sua sentenza, dove constata che la causa addotta è inesatta in fatto (punto 211, ultimo paragrafo);
- in base a tali elementi, il Tribunale dichiara che la disparità di trattamento tra la OLS e la Diano, da un lato, e la Casilina e la Lamifer, dall'altro, è quindi giustificata anche da un punto di vista oggettivo per quanto riguarda la causa della sospensione della produzione.
141. La Casilina e la Lamifer fanno valere che, nel loro caso, la congiuntura sfavorevole costituiva un oggettivo ostacolo al rispetto della soglia della produzione minima, al pari degli ostacoli tecnici per la OLS e la Diano. Senza tale congiuntura, le due imprese facilmente avrebbero potuto superare la soglia del 25% della PMP. La Lamifer adduce ancora una volta l'impossibilità di produrre di notte, il che avrebbe avuto un impatto sfavorevole su tutta la sua produzione.
Infine, la Lamifer osserva l'incoerenza che risulterebbe dal fatto che la Diano, la cui produzione effettiva è stata di 16 807 tonnellate nel 1993, abbia beneficiato dell'aiuto alla chiusura, mentre essa stessa ne è stata esclusa, malgrado una produzione effettiva di 23 542 tonnellate durante lo stesso anno.
142. La sentenza impugnata dimostra, secondo me, che la disparità di trattamento tra la OLS e la Diano, da un lato, e la Casilina e la Lamifer, dall'altro, si basa su differenze oggettive di un certo peso, collegate agli obiettivi che la Commissione deve perseguire con il quinto codice degli aiuti . Tali differenze consistono in un divario rispetto alla soglia del 25% della PMP che è ben inferiore quanto alla OLS e alla Diano (il 4%) rispetto alla Casilina e alla Lamifer (rispettivamente il 10,8% e il 9,8%), nonché nella natura delle giustificazioni addotte per spiegare tali divari. Nei primi due casi si tratta di cause tecniche accertabili oggettivamente, di durata limitata, e che manifestano la volontà di proseguire la produzione e di restare presenti sul mercato. Negli ultimi due casi le giustificazioni fornite sono inesatte (ciò vale per l'asserito ostacolo al lavoro notturno quanto alla Lamifer), o sembrano collegate all'incapacità economica di proseguire la produzione quando le materie prime raggiungono un certo prezzo (quanto alla Casilina).
143. Per la Lamifer il Tribunale poteva direttamente considerare che la giustificazione addotta per l'inosservanza della soglia di produzione era insufficiente, in quanto di fatto inesistente. Quanto alla Casilina, la giustificazione fatta valere era per sua natura insufficiente. Infatti, il fatto che in una determinata situazione di mercato un'impresa non possa più produrre, a differenza di altre imprese analoghe, costituisce l'indizio di un ostacolo soggettivo, che del resto è abbastanza eloquente circa la mancanza di competitività della Casilina. Il Tribunale poteva quindi a giusto titolo considerare che la giustificazione della Casilina era insufficiente e non lasciava trasparire inoltre alcuna volontà di proseguire la produzione e di restare sul mercato.
144. E' chiaramente infondato l'argomento addotto in sede d'impugnazione dalle due ricorrenti, secondo il quale la congiuntura sfavorevole costituirebbe nei loro confronti una oggettiva ragione giustificativa al pari della «necessità di procedere ad interventi tecnici» nel caso della OLS e della Diano. Infatti, la congiuntura sfavorevole costituiva un dato oggettivo per tutte le imprese interessate ad un aiuto alla chiusura. Tuttavia, il fatto che, a differenza della maggioranza delle altre parti che potevano essere prese in considerazione per un aiuto alla chiusura, tale congiuntura abbia impedito alle ricorrenti di raggiungere la soglia che avrebbe consentito loro di soddisfare il criterio della produzione regolare, indica una loro mancanza soggettiva di competitività. Dato che, al punto II della sua motivazione, il quinto codice degli aiuti prevede che soltanto le imprese competitive possono fruire di un aiuto alla chiusura, l'argomento delle ricorrenti è piuttosto tale da confermare che da inficiare il giudizio del Tribunale.
145. Non si può accogliere neanche l'argomento della Lamifer secondo il quale la sua produzione effettiva durante l'anno di riferimento era superiore a quella della Diano. La soglia del 25% della PMP mirava a garantire che soltanto le imprese che durante il periodo di riferimento avessero avuto una produzione regolare rispetto alle loro capacità potessero fruire di un aiuto alla chiusura. Il fatto che la Diano, impresa più piccola, abbia meglio soddisfatto tale criterio della Lamifer, impresa notevolmente più grande, evidenzia la diversa capacità di restare presente sul mercato quando le circostanze diventano difficili. Per contro, i divari fra la produzione, espressi in termini assoluti, fra le due imprese non forniscono affatto alcun elemento.
146. Constato quindi che il quarto motivo della Casilina e della Lamifer è infondato.
VIII - Le spese
147. Ai termini dell'art. 122 del regolamento di procedura, la Corte statuisce sulle spese quando l'impugnazione è respinta. Siccome l'impugnazione proposta dalle parti non può essere accolta, le ricorrenti devono essere condannate alle spese, conformemente all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, fermo restando che esse dovranno sopportare in solido le spese sostenute dalla Commissione.
IX - Conclusione
148. Per tali motivi propongo alla Corte:
«a) di respingere interamente i ricorsi;
b) di condannare le ricorrenti a sostenere le proprie spese, nonché, in solido, quelle sostenute dalla Commissione».
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