Conclusioni dell avvocato generale
1. Questo è il terzo caso in cui la Commissione chiede la condanna di uno Stato membro per aver disciplinato le attività di vigilanza privata in modo tale da ostacolare la libertà di circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi ed essere quindi venuto meno ai propri obblighi derivanti dal Trattato . Le disposizioni italiane oggetto della presente causa sono quelle che richiedono agli istituti di vigilanza privata ed alle guardie particolari di avere la cittadinanza italiana, e la sola questione sembra essere se tale condizione possa essere giustificata sulla base del fatto che la loro attività importa un esercizio di pubblici poteri.
Fatti e procedimento
La legge italiana che disciplina le attività di vigilanza privata
2. Le attività in questione sono disciplinate in Italia dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (in prosieguo: il «TULPS») adottato con regio decreto 18 giugno 1931, e dalle rispettive norme di attuazione. Le seguenti disposizioni in particolare sono rilevanti.
3. L'art. 133 del TULPS permette alle persone fisiche o giuridiche oppure, salvo autorizzazione del Prefetto, alle associazioni, di destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà. Ai sensi dell'art. 134, tali servizi non possono essere prestati senza una licenza del Prefetto e tali licenze non possono essere rilasciate a persone fisiche o giuridiche che non possiedano la nazionalità italiana. L'art. 134 continua prevedendo che una licenza non può essere rilasciata «per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale». Ai sensi dell'art. 136, la licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. L'art. 138 prevede taluni particolari requisiti per le guardie particolari , compreso quello della nazionalità italiana. Ai sensi dell'art. 139 gli uffici di vigilanza e di investigazione e i loro agenti sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
4. Secondo l'art. 250 del regolamento che dà attuazione al TULPS , come modificato, le guardie particolari giurano innanzi al Pretore di essere fedeli alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni ad esse affidate con coscienza e diligenza e con l'unico intendo di perseguire il pubblico interesse. Per questo si chiamano guardie particolari giurate. Ai sensi dell'art. 254 del medesimo regolamento tali guardie vestono l'uniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal Prefetto. L'art. 255 dispone che esse possono stendere verbali nei riguardi del servizio cui sono destinate, i quali fanno fede in giudizio fino a prova contraria. A norma dell'art. 256, per portare armi le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta.
5. Un regio decreto legge del 26 settembre 1935 pone le attività delle guardie particolari sotto la diretta vigilanza del Questore, da cui devono essere approvate le norme ed istruzioni che disciplinano l'esercizio dei loro doveri, le quali possono essere da lui anche modificate. Una volta approvate, tali norme ed istruzioni sono obbligatorie ed il questore può immediatamente sospendere una guardia che non le rispetti.
6. Un ulteriore regio decreto legge del 12 novembre 1936 disciplina gli istituti di vigilanza privata. Anch'essi si trovano sotto la vigilanza del Questore il quale ha potere disciplinare sulle guardie particolari che si trovano al loro servizio, compresa la facoltà di sospenderle dal servizio e ritirare loro le armi di cui fossero in possesso.
7. Alle guardie giurate particolari sono state riconosciute dalla giurisprudenza italiana taluni poteri di arresto che vanno oltre quelli attribuiti ad ordinari cittadini. L'art. 380 del Codice di procedura penale italiano prevede che ogni ufficiale o agente di polizia giudiziaria debba procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di taluni delitti e l'art. 383 autorizza ogni persona a procedere all'arresto negli stessi casi, con l'obbligo di consegnare senza ritardo l'arrestato alla polizia. In tali casi le guardie giurate sembrano avere gli stessi poteri di qualsiasi altro individuo. Tuttavia, l'art. 381 dello stesso Codice autorizza anche, ma non obbliga, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a procedere all'arresto in flagranza di delitti di minore gravità. In tali casi, il cittadino ordinario non ha potere di arresto, ma la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che le guardie giurate hanno tale potere nell'esercizio dei loro doveri di vigilanza privata.
Le disposizioni del Trattato
8. L'art. 39 CE prevede che sia assicurata la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e dispone che siano adottate le misure necessarie per l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Sono fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, e le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
9. Ai sensi dell'art. 43 CE, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate, così come sono vietate le restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.
10. Comunque, ai sensi dell'art. 45 CE, tale divieto non si applica alle attività che all'interno di uno Stato membro partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. E ai sensi dell'art. 46, n. 1 CE rimane impregiudicata l'applicabilità di disposizioni che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
11. Infine - sebbene ancora una volta fatti salvi, ai sensi dell'art. 55, gli artt. 45 e 46, n. 1 - l'art. 49 vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.
La sentenza nella causa Commissione/Spagna
12. Il 29 ottobre 1998, la Corte ha pronunciato sentenza nella causa Commissione/Spagna , nella quale ha stabilito che, subordinando il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi privati di vigilanza, nel caso degli istituti di vigilanza, alla condizione che essi possiedano la cittadinanza spagnola e che i loro amministratori e direttori siano residenti in Spagna e, nel caso del personale di vigilanza, che esso possieda la cittadinanza spagnola, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 39, 43 e 49 CE.
13. La Corte ha anzitutto respinto l'idea secondo cui gli istituti privati di vigilanza farebbero parte della pubblica amministrazione, successivamente si è posta la questione se essi partecipano o meno all'esercizio di pubblici poteri. Essa ha messo in evidenza il fatto che l'eccezione relativa ad attività che partecipino all'esercizio di tali poteri è soggetta a un'interpretazione che limiti la sua portata a quanto è strettamente necessario per tutelare gli interessi che la stessa norma permette agli Stati membri di proteggere, e che le attività devono di per sé partecipare direttamente e specificamente all'esercizio di tale potere . Essa rileva che gli istituti privati di vigilanza ed il loro personale, svolgono attività di vigilanza e di protezione in base a rapporti giuridici di diritto privato. Essi non hanno poteri coercitivi ma possono, come qualsiasi individuo, essere chiamati a contribuire al mantenimento della pubblica sicurezza. Nell'assistere le forze di pubblica sicurezza, esse svolgono unicamente funzioni ausiliarie. L'eccezione non trova quindi applicazione .
14. La Corte ha respinto anche l'argomento per cui il requisito della cittadinanza in questione possa essere giustificato per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Tali motivi, si afferma, non possono giustificare una esclusione generale dall'accesso a determinate attività professionali. Essi mirano piuttosto a consentire agli Stati di negare l'accesso o il soggiorno sul loro territorio a persone il cui accesso o soggiorno sui detti territori costituirebbe, come tale, un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza .
15. La Corte ha poi ribadito la posizione da essa adottata riguardo alle attività private di vigilanza di cui a tale causa nella sua sentenza Commissione/Belgio , una causa che riguarda restrizioni basate indirettamente, invece che direttamente, sulla nazionalità.
Procedimento
16. Nel 1994, la Commissione chiedeva alle autorità italiane di fornire ulteriori informazioni sulle norme in questione nella presente causa. Dopo aver ricevuto risposta nel 1995, essa riteneva che tali norme fossero incompatibili con il diritto comunitario e chiedeva alle autorità di presentare le loro osservazioni ai sensi dell'art. 169, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 226 CE). In mancanza di una risposta tempestiva a tale lettera, la Commissione inviava al governo italiano un parere motivato ai sensi della medesima disposizione, in quanto i requisiti relativi alla cittadinanza, di cui alle rilevanti disposizioni legislative, erano contrari al diritto comunitario e invitava tale governo ad adottare le misure necessarie per adeguarvisi nel termine di due mesi. La risposta da esso fornita è stata ritenuta insufficiente dalla Commissione che ha pertanto presentato ricorso il 29 luglio 1999.
17. A suo parere, disponendo che le attività private di vigilanza possano venir svolte solo da imprese aventi cittadinanza italiana e che solo cittadini italiani possono essere impiegati come guardie giurate, la Repubblica italiana avrebbe in sostanza violato gli artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE.
Analisi
Incompatibilità in linea di principio con le disposizioni del Trattato
18. La Repubblica italiana non ha messo in discussione il fatto che i requisiti della cittadinanza di cui trattasi siano in linea di principio vietati da ciascuno dei tre articoli del Trattato fatti valere dalla Commissione. Né, ritengo, ciò possa essere messo in discussione.
19. Deriva direttamente dal dettato degli artt. 39 e 43 CE che gli Stati membri non possono in linea di principio imporre un requisito di cittadinanza come condizione previa per poter svolgere un particolare tipo di lavoro in quanto lavoratore dipendente o indipendente. Inoltre, vietando restrizioni all'apertura di agenzie o succursali da parte di cittadini comunitari, l'art. 43 impedisce ad uno Stato membro di adottare una disciplina che imponga norme particolari ad imprese, aventi la cittadinanza di un altro Stato membro, che vogliano aprire filiali in detto Stato.
20. Certamente, l'art. 49 sembra proibire espressamente solo restrizioni basate sul paese in cui si trovano rispettivamente colui che fornisce il servizio e il destinatario di esso, senza riferimento alla cittadinanza, ma è evidente che qualsiasi condizione relativa alla cittadinanza di colui che fornisce i servizi avrebbe un pesante effetto restrittivo sulla prestazione transfrontaliera di essi. Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che l'art. 49 vieta le discriminazioni in ragione della nazionalità .
21. Le norme italiane nei cui confronti la Commissione ha presentato ricorso impongono che le imprese di vigilanza e i loro agenti siano in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità italiane. Tale condizione è stata inoltre ritenuta dalla Corte, in linea di principio, come una restrizione alla libera prestazione dei servizi . Il giuramento che le guardie debbono prestare ha natura analoga ed inoltre, dato che esso comporta un impegno di fedeltà allo Stato italiano, può costituire un requisito fondato in modo indiretto sulla nazionalità.
Esercizio di pubblici poteri
22. La difesa del governo italiano si basa esclusivamente sulla deroga di cui all'art. 45 CE riguardo alle attività che «partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri».
23. Tale articolo, in combinato disposto con l'art. 55, si applica alle restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione di servizi, ma non alle restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori.
- Art. 39 CE
24. In udienza il governo italiano dichiarava, confermandolo poi nella sua risposta ad un quesito, che non era consentito alle guardie giurate svolgere il proprio lavoro autonomamente bensì sempre in quanto lavoratori dipendenti.
25. Sembra quindi che l'argomento relativo al «pubblico potere» non sia utilizzabile in difesa della condizione della nazionalità richiesta per le guardie.
26. E' vero che in svariate sentenze la Corte ha interpretato l'art. 39, n. 4 CE alla luce dell'art. 45. Nella causa Commissione/Italia , ad esempio, l'eccezione trova applicazione per posti «che implichino la partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri o alla tutela degli interessi generali dello Stato». Tuttavia, resta il fatto che l'art. 39, n. 4 esclude l'applicazione di detto articolo agli «impieghi nella pubblica amministrazione». La Corte ha interpretato tale frase nel senso che non si estende a tutta la pubblica amministrazione. A fortiori, pertanto, non può ragionevolmente comprendere impieghi alle dipendenze di una persona fisica o giuridica privata, qualunque sia il lavoro svolto dal dipendente.
27. E' anche vero, come emerge dall'art. 5 del regio decreto legge 12 novembre 1936, che le guardie giurate possono essere impiegate non solo dalle imprese di vigilanza e sicurezza disciplinate da tale decreto legge e da altre imprese private o associazioni, ma anche da enti pubblici. Tuttavia, anche se i poteri o doveri di tali guardie nella pubblica amministrazione potessero rientrare all'interno dell'art. 39, n. 4 CE, la condizione della nazionalità in questione non è limitata a tali casi.
28. Ritengo quindi che, indipendentemente dalla natura dei poteri e dei doveri delle guardie particolari giurate, la condizione della nazionalità che trova applicazione per tali guardie nel settore privato è contraria all'art. 39 CE.
- Artt. 43 e 49 CE
29. Anche se così non fosse, tuttavia, ed anche se dovesse emergere che le guardie particolari giurate possono svolgere attività lavorativa autonoma, continuerei a ritenere che il fondamento su cui il governo italiano intende basarsi non è tale da dimostrare l'esistenza di alcun «esercizio di pubblici poteri» ai sensi di nessuno degli articoli del Trattato in questione.
30. Il governo italiano sottolinea, anzitutto, il grado di controllo a cui le guardie particolari giurate sono soggette da parte dell'autorità pubblica. Un'autorizzazione deve essere rilasciata dal Prefetto e può essere negata o revocata per ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico. Le imprese di vigilanza che impiegano guardie particolari giurate sono soggette al controllo del Questore. Le guardie devono esse stesse giurare fedeltà alla Repubblica italiana e sono anch'esse sottoposte all'autorità del Questore.
31. In secondo luogo, le guardie particolari giurate sono state riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione come dotate di una posizione particolare, avendo funzioni di polizia giudiziaria nella prevenzione del crimine e nella detenzione di criminali in rapporto con la tutela delle proprietà che devono vigilare, compreso il potere di arrestare criminali in flagranza di delitto, e avendo l'autorità di stendere verbali dotati di valore probatorio ed il dovere di cooperare con la polizia.
32. Il governo italiano enfatizza il fatto che il giuramento prestato dalle guardie particolari giurate comporta l'impegno a perseguire solo il pubblico interesse, che i loro datori di lavoro non possono assegnarli ad altri incarichi e che il Questore può imporre loro gli obblighi che ritenga necessari nell'interesse pubblico. Una distinzione deve quindi essere tracciata tra guardie che agiscono unicamente nell'ambito di un contratto di diritto privato e le guardie e le imprese in questione nel caso di specie, le quali sono soggette al controllo dei pubblici poteri.
33. Di conseguenza esso ritiene che la presente causa debba essere distinta da quella Commissione/Spagna dove risultava chiaro che il personale addetto alla vigilanza contribuiva meramente al mantenimento della pubblica sicurezza in forza di obblighi di assistenza alla polizia che facevano capo ad esso così come ad ogni altro individuo. Le guardie particolari giurate in Italia hanno specifiche funzioni di polizia giudiziaria le quali vanno oltre tale generico dovere.
34. La Commissione sottolinea anzitutto che gli operatori di vari settori economici sono spesso soggetti ad un rigido controllo da parte dei pubblici poteri senza che per questo si possa dire che partecipino all'esercizio di essi; la Commissione si riferisce in particolare al settore bancario, assicurativo , finanziario ed alle professioni giuridiche . Essa ritiene che lo stesso valga anche per quanto riguarda le attività private di vigilanza, come confermato dalla Corte nella causa Commissione/Spagna.
35. Riguardo ai poteri e doveri delle guardie particolari giurate, la Commissione sottolinea che la definizione di poteri di polizia varia da Stato a Stato e che i limiti imposti dall'art. 45 CE sulle eccezioni al principio di libertà di stabilimento devono essere interpretate autonomamente come questione di diritto comunitario .
36. Il dovere di assistenza alla polizia imposto in Italia alle guardie particolari giurate è, secondo la Commissione, perfettamente comparabile con quello in questione nella causa Commissione/Spagna, che la Corte non ha ritenuto costituire esercizio di pubblico potere quanto piuttosto funzione puramente ausiliaria al cui esercizio può essere chiamato qualsiasi individuo.
37. Il potere di stendere verbali dotati di valore probatorio non è paragonabile, secondo la Commissione, a quello di redigere documenti pubblici o autentici proprio dei pubblici ufficiali o di altri particolari soggetti. Il loro valore probatorio è inoltre relativo, visto che può essere contestato in giudizio.
38. Infine, riguardo al potere di arresto, la Commissione, citando la sentenza Reyners , sostiene che alle eccezioni di cui all'art. 45 CE non può essere dato un ambito di applicazione il quale ecceda lo scopo per il quale esse sono state previste. L'esclusione di altri cittadini comunitari deve essere limitata alle attività che partecipano direttamente ed in modo specifico all'esercizio dei poteri pubblici e non può essere estesa ad una intera professione, salvo che tali attività siano collegate alla professione in un modo tale che la libertà di stabilimento obbligherebbe gli Stati membri a permettere agli stranieri di esercitare, pur occasionalmente, funzioni appartenenti ai pubblici poteri; tale estensione non è possibile quando le attività in questione sono separabili dall'attività professionale considerata nel suo complesso. Nel caso di specie il potere discrezionale di arresto, riconosciuto dalla giurisprudenza (e non previsto dalla legislazione), è un elemento separabile dalla professione di guardia particolare giurata e sarebbe sproporzionato escludere altri cittadini comunitari da tale professione per questo unico motivo.
39. Considero le argomentazioni della Commissione totalmente convincenti.
40. Riguardo alla questione del controllo da parte dei poteri pubblici, è chiaramente auspicabile che le guardie particolari giurate e le relative imprese siano soggetti ad una effettiva vigilanza ufficiale, in particolar modo quando implica il porto d'armi. Ciò è stato riconosciuto dalla Corte nelle sentenze Commissione/Spagna e Commissione/Belgio .
41. Comunque, il fatto che alle guardie particolari e alle relative imprese possano essere date istruzioni dal Questore non significa che esse partecipino ai pubblici poteri nello svolgimento di dette istruzioni. Alla Corte non è stata data alcuna indicazione riguardo al fatto che, nel coadiuvare la polizia, i loro poteri siano più ampi di quelli attribuiti a qualunque altro individuo in questi casi, ed il fatto che tali doveri di assistenza possano essere disciplinati in modo più specifico non rileva a questo proposito. In breve, il fatto di essere sottoposti ai pubblici poteri non vuol dire esercitare pubblici poteri.
42. Il giuramento a cui le guardie particolari giurate sono soggette non sembra attribuire ad esse nessun pubblico potere; sicuramente nessuna prova è stata presentata a tal riguardo. Inoltre, questa è una formalità la quale sembra imporre obblighi piuttosto che conferire poteri. Nemmeno tali obblighi sembrano poter distinguere le guardie giurate dagli altri individui. Si presume, credo, che ogni guardia particolare abbia il dovere di osservare la legge e di agire diligentemente e coscienziosamente nell'interesse pubblico. L'impegno di agire nell'«esclusivo» interesse pubblico deve essere visto in tale contesto; ogni guardia particolare il cui compito è quello di tutelare la proprietà privata deve agire, almeno in parte, nell'interesse del proprietario e violerebbe certamente la legge, indipendentemente da qualsiasi giuramento prestato, se così facendo agisse in senso contrario al pubblico interesse.
43. Ritengo che la natura probatoria di taluni verbali redatti dalle guardie particolari giurate non possa neanch'essa essere considerata come prova dell'esercizio di pubblici poteri. Dal dettato della normativa sembra che la loro natura probatoria sia solo relativa, ossia valida fino a prova contraria. Ciò, ritengo, è molto diverso rispetto allo status di documento autentico il cui contenuto è ritenuto legittimamente provato salvo sia stato dimostrato falso o costituito in modo fraudolento. La redazione di quest'ultimo può certamente presupporre l'esercizio di pubblici poteri, ma il tipo di verbale in questione nel caso di specie sembra avere un valore probatorio poco più che ordinario.
44. Infine, per quanto riguarda il potere di arresto di cui godono le guardie particolari giurate, occorre rilevare che il potere generale dell'arresto in flagranza di delitto nel caso di delitti gravi è attribuito dalla legislazione italiana ad «ogni persona» e non si ritiene un potere riservato solo ai cittadini nazionali. Comprende inoltre l'obbligo di consegnare senza indugio il reo alla polizia giudiziaria. Il potere di prendere in custodia il reo e di adottare i conseguenti provvedimenti necessari richiesti dalle norme penali, il quale può essere considerato come esercizio di pubblici poteri, è quindi riservato alla polizia ed all'autorità giudiziaria. Il potere di arresto sembra tuttavia rientrare chiaramente nella categoria delle «funzioni ausiliarie» di cui parla la Corte nella sentenza Commissione/Spagna .
45. Nel procedere ad un arresto in tali circostanze una guardia giurata ha lo stesso potere di qualsiasi altro individuo e la legislazione italiana non prevede alcun motivo per cui sia necessaria in questo caso la condizione della nazionalità. Non è stato sostenuto che il potere di arresto in flagranza di delitto di cui godono le guardie particolari giurate nei casi di reati di minore gravità sia più ampio, e non ritengo plausibile tale possibilità. Dal momento che il potere è limitato a casi nei quali il reato è commesso contro la proprietà vigilata ed il reo è colto in flagrante, e dal momento che la guardia deve consegnare il reo alla polizia senza indugio, non vedo alcuna ragione per affermare che ciò costituisca partecipazione ai pubblici poteri.
Ordine pubblico e pubblica sicurezza
46. Il governo italiano non ha fatto valere espressamente le eccezioni relative all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza previste in tutti e tre gli articoli del Trattato di cui si lamenta la violazione. Anche nel caso che gli argomenti da esso avanzati siano interpretati in quel senso, è tuttavia chiaro che essi non possono essere accolti.
47. Come affermato dalla Corte, non solo in generale, ma anche nello specifico contesto delle attività di vigilanza privata, tali eccezioni vanno intese in senso stretto e non hanno lo scopo di far sì che gli Stati membri possano impedire a interi settori economici di usufruire della libertà di circolazione, di stabilimento e di prestazione di servizi, bensì quello di offrire ad essi la possibilità di prevenire pericoli seri ed effettivi alla pubblica sicurezza o agli interessi fondamentali della società . Nel caso di specie, non vi sono indizi per affermare che tali pericoli esistano.
48. Si può sommariamente rilevare che il possesso della nazionalità italiana non è necessario per poter assoggettare le guardie giurate e le relative imprese, operanti in Italia, alla legislazione italiana o ad un effettivo controllo da parte delle competenti autorità di polizia o da parte di altre autorità, che la fedeltà allo Stato italiano non è necessaria alle guardie giurate per svolgere i loro compiti e che il potere di arresto in flagranza di delitto per taluni reati è concesso dalla legge italiana a tutte le persone, indipendentemente dalla nazionalità.
Direttiva del Consiglio 67/43/CEE
49. Infine, si può far riferimento alla direttiva 67/43 , la quale riguarda l'attuazione dei programmi generali per l'abolizione degli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi durante il periodo transitorio. L'art. 4 esclude «attività che (...) partecipano all'esercizio dei poteri pubblici (...); b) in Italia: l'attività di guardia giurata». Il governo italiano ha fatto riferimento a tale disposizione durante il procedimento amministrativo, ma non l'ha fatta valere dinanzi alla Corte, pertanto detta disposizione verrà affrontata molto velocemente.
50. Come sottolineato dalla Commissione, la direttiva riguardava solo il periodo transitorio e non può essere fatta valere adesso che gli articoli del Trattato in questione hanno effetto diretto. Inoltre, la direttiva è stata abrogata , sebbene solo dopo l'invio nella presente causa del parere motivato. Comunque, anche se dovesse procedersi all'esame della direttiva, dovrebbe comunque essere valutata sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte in materia di partecipazione ai pubblici poteri, ciò che porterebbe a risultati analoghi a quelli raggiunti sopra.
Conclusioni
51. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, ritengo che la Corte, come richiesto dalla Commissione, dovrebbe:
1) dichiarare che, disponendo:
- che le attività di sicurezza privata (comprese quelle volte alla vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari) possono essere esercitate sul territorio italiano, previa licenza, solo da istituti di vigilanza privata aventi cittadinanza italiana,
- che si possono impiegare come guardie particolari giurate solo cittadini italiani muniti di apposita licenza,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE; e
2) condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese.
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