Conclusioni dell avvocato generale
1. La Repubblica francese (causa C-308/99 P) e la Commissione (causa C-302/99 P), entrambe sostenute dal regno di Spagna, chiedono alla Corte l'annullamento parziale della sentenza del Tribunale nella causa TF1/Commissione , nella parte in cui considera ricevibile il ricorso per carenza della TF1 in quanto diretto contro l'omissione da parte della Commissione di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE).
2. La Repubblica francese contesta, inoltre, la sua condanna, da parte del Tribunale, a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento di primo grado a causa del suo intervento.
I fatti e la sentenza impugnata
3. Emerge dalla sentenza impugnata che, il 10 marzo 1993, la ricorrente nel procedimento di primo grado, la Télévision française 1 SA (TF1) (in prosieguo: la «TF1»), società televisiva privata, ha presentato alla Commissione una denuncia diretta contro le modalità di finanziamento e di gestione delle emittenti pubbliche di France-Télévision. E' pacifico che in tale denuncia sia stata fatta espressamente valere la violazione degli artt. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), 90, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 1, CE) e 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), specificamente indicati.
4. Non avendo ricevuto una risposta soddisfacente, essa, con lettera 3 ottobre 1995, ha chiesto formalmente alla Commissione - ove tale richiesta doveva all'occorrenza intendersi come diffida - di prendere posizione e di agire con riguardo ai motivi dedotti nella denuncia del 10 marzo 1993.
5. Con lettera 11 dicembre 1995, la Commissione ha comunicato alla TF1 che l'istruttoria relativa alla denuncia era sempre in corso.
6. Il 2 febbraio 1996, la TF1 ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale, avente ad oggetto, in via principale, una domanda basata sull'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE) diretta a fare accertare che la Commissione era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza di tale Trattato avendo omesso di prendere posizione sulla denuncia formulata dalla ricorrente e, in subordine, una domanda basata sull'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), volta ad ottenere l'annullamento della pretesa decisione di rigetto della denuncia contenuta nella lettera della Commissione dell'11 dicembre 1995. La Repubblica francese è intervenuta a sostegno delle conclusioni della Commissione.
7. Durante il procedimento, la Commissione ha depositato nel fascicolo la copia di una lettera del 15 maggio 1997, indirizzata alla ricorrente ex art. 6 del regolamento (CE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio con cui comunicava alla ricorrente medesima che, in considerazione delle informazioni in suo possesso, non poteva dare esito favorevole alla denuncia nella parte riguardante le violazioni degli artt. 85 e 86 del Trattato. La Commissione ha invitato la ricorrente a presentare osservazioni entro il termine di due mesi a decorrere dal 15 maggio 1997. Essa ha aggiunto che, in esito delle censure relative alla violazione dell'art. 90 del Trattato, non risultava provato che i fatti denunciati costituissero una violazione.
8. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha segnatamente:
- accertato che il ricorso per carenza, nella parte in cui è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato, è ricevibile (punto 57);
- accertato che la Commissione, indirizzando alla denunciante la lettera 15 maggio 1997, ha preso posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, e che non occorre, quindi, pronunciarsi sulla domanda di declaratoria di inadempimento nella parte diretta a far dichiarare che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato (punto 103 dei motivi; punto 2 del dispositivo);
- dichiarato che, ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Repubblica francese sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla ricorrente a causa dell'intervento (punto 110 dei motivi; punto 6 del dispositivo).
9. Il Tribunale ha effettuato la seguente analisi:
«Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato.
- Motivi e argomenti delle parti
45 La Commissione sostiene, anzitutto, l'irricevibilità di tale parte del ricorso in base al rilievo che la lettera del 3 ottobre 1995, nella parte riguardante la denuncia del 10 marzo 1993 relativa all'art. 90 del Trattato, non potrebbe essere considerata quale intimazione ad agire ai sensi all'art. 175 del Trattato.
46 La Commissione deduce, inoltre, che tale parte del ricorso sarebbe in ogni caso irricevibile, atteso che l'ampio potere discrezionale di cui essa dispone nell'attuazione dell'art. 90 del Trattato escluderebbe qualsiasi obbligo d'intervento a suo carico. Ne deriverebbe che le persone fisiche o giuridiche che le chiedano di intervenire ai sensi dell'art. 90, n. 3, del Trattato non sarebbero legittimate a proporre ricorso contro la decisione della Commissione di non avvalersi dei poteri attribuitile ovvero contro l'astensione da parte della Commissione di avvalersi di tali poteri (v. sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-32/93, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II-1015; v. ordinanza del Tribunale 23 gennaio 1995, causa T-84/94, Bilanzbuchhalter/Commissione, Racc. pag. II-101).
47 La ricorrente riconosce che la Commissione dispone, nell'attuazione dell'art. 90 del Trattato, di un ampio potere discrezionale, rilevando peraltro che l'art. 90, n. 3, del Trattato le impone di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del detto articolo rivolgendo, all'occorrenza, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni. Tali disposizioni presupporrebbero che la Commissione agisca entro un termine ragionevole; in difetto, potrebbe essere esperito nei suoi confronti il ricorso per inadempimento.
- Giudizio del Tribunale
48 Si deve rilevare, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la lettera del 3 ottobre 1995, laddove la ricorrente chiede formalmente alla Commissione di agire "con riguardo ai motivi dedotti nella denuncia" del 10 marzo 1993, dev'essere considerata, in base all'art. 90 del Trattato, contenente una regolare intimazione ad agire, ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato.
49 Si deve quindi esaminare, in secondo luogo, la questione dell'individuazione dei limiti entro i quali un ricorso per inadempimento può avere ad oggetto l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato. In proposito si deve anzitutto rilevare che l'art. 90, n. 3, del Trattato incarica la Commissione di vigilare sull'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti, per quanto riguarda le imprese di cui all'art. 90, n. 1, del Trattato e le attribuisce espressamente il potere di intervenire a tale scopo mediante le direttive o le decisioni. La Commissione ha, segnatamente, il potere di accertare, per mezzo di una decisione emanata in base all'art. 90, n. 3, del Trattato, che un determinato provvedimento statale è incompatibile con le norme del Trattato, in particolare con quelle previste agli artt. 85 - 94 del Trattato CE (divenuto art. 89 CE), e di indicare i provvedimenti che lo Stato destinatario deve adottare per conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto comunitario (v. sentenza della Corte 12 febbraio 1992, cause riunite C-48/90 e C-66/90, Paesi Bassi e a./Commissione, Racc. pag. I-565, punti 22-30).
50 Si osserva inoltre che l'art. 90, n. 3, del Trattato si inserisce, in considerazione della sua collocazione nell'economia del Trattato e della sua ratio, tra le norme il cui oggetto consiste nel garantire il libero gioco della concorrenza ed è quindi diretto a tutelare gli operatori economici rispetto ai provvedimenti per mezzo dei quali uno Stato membro potrebbe pregiudicare le libertà economiche fondamentali sancite dal Trattato. Ne consegue quindi, in considerazione sia della collocazione di tali disposizioni nel Trattato sia della loro ratio, che un singolo non può essere privato della tutela dei suoi legittimi interessi nel caso in cui uno Stato membro emani o mantenga in vigore, con riguardo ad imprese pubbliche o ad imprese che godano di diritti speciali o esclusivi, provvedimenti che producano un effetto anticoncorrenziale equivalente a quello prodotto dai comportamenti anticoncorrenziali di tutte le altre imprese. Si deve inoltre ricordare in proposito che, secondo costante giurisprudenza, tra i principi generali del diritto comunitario rientra quello secondo cui chiunque deve poter disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro le decisioni che possono pregiudicare un diritto riconosciuto dai Trattati (v., in particolare, sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa C-222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18, e 19 marzo 1991, causa C-249/88, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-1275, punto 25; v. sentenza del Tribunale 27 giugno 1995, causa T-186/94, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II-1753, punto 23).
51 L'ampio potere discrezionale di cui la Commissione dispone nell'attuazione dell'art. 90 del Trattato non può far venir meno tale tutela, avendo la Corte peraltro dichiarato nella sentenza 20 febbraio 1997, causa C-107/95 P, Bundesverband des Bilanzbuchhalter/Commissione, Racc. pag. I-947, punto 25), che non può essere escluso a priori che si presentino situazioni eccezionali in cui un privato possa essere legittimato ad impugnare il rifiuto della Commissione di adottare una decisione nell'ambito del compito di vigilanza affidatole dall'art. 90, nn. 1 e 3, del Trattato.
52 Occorre quindi esaminare se, nella specie, la ricorrente si trovi in una siffatta situazione eccezionale che le attribuisca la legittimazione ad agire per inadempimento contro l'omissione, da parte della Commissione, di emanare una decisione ai sensi dell'art. 90 del Trattato.
53 Al riguardo, è pacifico che la ricorrente costituisce la più importante delle emittenti private televisive in Francia, con un indice di ascolto del 42% nel 1992 e con una quota del mercato pubblicitario pari al 55%. Inoltre, per effetto dei propri programmi di carattere generale (informazione, sport, pellicole cinematografiche, fantascienza, varietà, riviste, documentari), la ricorrente si trova in concorrenza diretta, a fronte dello stesso pubblico, con le emittenti di France-Télévision. E' parimenti pacifico che la ricorrente e le due emittenti di France-Télévision si trovino in concorrenza diretta con riguardo tanto all'acquisizione dei diritti relativi alle opere cinematografiche ed audiovisive nonché dei diritti di trasmissione degli avvenimenti sportivi, quanto alla vendita dei rispettivi spazi pubblicitari presso la clientela.
54 Si deve parimenti rammentare che, secondo la ricorrente, i singoli sussidi, vantaggi, prassi, intese e normative indicati nella denuncia sono tra di loro collegati e costituiscono un complesso di misure aventi ad oggetto o ad effetto di falsare la concorrenza tra la ricorrente e le due emittenti di France-Télévision.
55 La ricorrente ha affermato inoltre, senza essere contraddetta ex adverso, che le varie misure poste in essere dallo Stato francese a favore di France-Télévision inciderebbero sensibilmente sulla sua situazione economica.
56 Il Tribunale rileva infine che, a differenza della ricorrente nella causa oggetto della sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, menzionata al precedente punto 51 - volta, con il ricorso diretto contro il diniego della Commissione di emanare una decisione, ai sensi dell'art. 90, nn. 1 e 3, del Trattato, nei confronti della Repubblica federale di Germania, a costringere indirettamente il detto Stato membro all'emanazione di un atto legislativo di portata generale -, nella specie la ricorrente mira a ottenere che la Commissione prenda posizione, ai sensi dell'art. 90 del Trattato, in merito alle varie misure statali denunciate che, a suo parere, favorirebbero due determinati operatori economici, chiaramente individuati, con cui essa si trova in rapporto di concorrenza diretta.
57 Dalle suesposte considerazioni emerge che il ricorso, nella parte in cui è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato, è ricevibile».
Osservazioni presentate dinanzi alla Corte
10. A sostegno delle loro tesi, secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso per carenza in quanto esso riguardava l'art. 90 del Trattato, la Commissione e la Repubblica francese formulano una duplice censura nei confronti del ragionamento del Tribunale. Infatti esse espongono, anzitutto, vari argomenti volti a dimostrare che questo ha commesso un errore di diritto applicando gli artt. 90, n. 3, e 175 del Trattato. Esse affermano poi che il Tribunale ha dato un'interpretazione erronea della citata sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter.
11. La Commissione mette in primo luogo l'accento sull'estensione del potere discrezionale di cui essa dispone nell'applicazione dell'art. 90, n. 3, del Trattato, che escluderebbe un suo obbligo di agire in seguito alla denuncia di un singolo.
12. Non soltanto il tenore letterale medesimo di tale norma deporrebbe in tal senso, dato che essa non fa alcun riferimento ai denuncianti e dispone che la Commissione agisce «ove occorra», ma sarebbe opportuno, inoltre, compararla con l'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), nell'ambito del quale la Corte ha dichiarato che la Commissione «dispone invece di un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli di esigere dalla stessa istituzione di decidere in un senso determinato» .
13. Per contro, occorrerebbe operare una distinzione fra l'art. 90, n. 3, e l'art. 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) che attribuisce una posizione particolare ai terzi interessati, confermata dalla normativa adottata dal Consiglio .
14. La Commissione afferma, in secondo luogo, che l'estensione del suo potere di valutazione sarebbe confermata da una costante giurisprudenza. Essa menziona a lungo, in particolare, la sentenza Ladbroke Racing/Commissione (sopra menzionata), ove il Tribunale medesimo ha dichiarato che «l'esercizio del potere di valutare la compatibilità dei provvedimenti statali con le norme del Trattato, conferito dall' art. 90, n. 3, del Trattato, non è accompagnato da un obbligo di intervento della Commissione, invocabile al fine di far accertare un'eventuale carenza da parte di questa» (punto 38).
15. La Commissione evidenzia anche che, in tale sentenza, il Tribunale ha aggiunto che la ricorrente non sarebbe direttamente ed individualmente riguardata dall'atto che la Commissione avrebbe omesso di adottare, condizione che avrebbe trascurato di applicare nella sentenza impugnata.
16. Infine, la Commissione insiste sul fatto che il Tribunale ha, in tale sentenza, dichiarato che «i singoli non possono intimare alla Commissione di agire ai sensi dell'art. 90, n. 3, del Trattato, nella misura in cui un siffatto intervento può risolversi, a seconda dei casi, nell'adozione di una decisione o in quella di una direttiva, atto normativo di portata generale rivolto agli Stati membri e di cui i singoli non possono pretendere l'adozione».
17. Secondo la Commissione, la giurisprudenza successiva, vale a dire l'ordinanza del Tribunale Bilanzbuchhalter/Commissione sopra menzionata, le sue sentenze ITT Promedia/Commissione e Vlaamse Televisie Maatschappij/Commissione , la sentenza della Corte nella causa Bundesverband der Bilanzbuchhalter, sopra menzionata, nonché la sua ordinanza nella causa Koelman/Commissione confermerebbero l'impossibilità per i singoli di intentare un ricorso per carenza in caso di rifiuto di dar seguito ad una denuncia basata sull'art. 90, n. 3, del Trattato così come il parallelo che esisterebbe fra tale norma e l'art. 169 del Trattato.
18. Deriverebbe da quanto precede che il Tribunale avrebbe commesso un errore d'interpretazione dichiarando al citato punto 50 della sentenza impugnata che l'art. 90, n. 3, del Trattato è diretto a tutelare gli operatori economici.
19. L'interpretazione del Tribunale sarebbe, secondo la Commissione, erronea per un secondo motivo. Esso avrebbe lasciato intendere che un ricorso per carenza deve essere possibile per poter rispettare il principio di un ricorso giurisdizionale effettivo, mentre emerge da una costante giurisprudenza della Corte che l'art. 90, n. 1, del Trattato ha efficacia diretta. I singoli potrebbero, pertanto, ottenere dai giudici nazionali che i loro diritti siano tutelati.
20. La Repubblica francese giunge alle stesse conclusioni della Commissione basandosi su argomenti che comprendono solo parzialmente quelli di quest'ultima.
21. In un'analisi che ha poi esposto in udienza, essa fa valere che l'esistenza di un obbligo di agire, in capo all'istituzione convenuta, costituisce una condizione di ricevibilità del ricorso per carenza e non una condizione sostanziale di ammissibilità di questo. Ebbene, sia il tenore letterale del Trattato che la giurisprudenza dimostrerebbero chiaramente che la Commissione non avrebbe alcun obbligo di agire ai sensi dell'art. 90, n. 3, del Trattato.
22. Nel prosieguo della sua tesi, la Repubblica francese fa valere, in subordine, che il Tribunale ha commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti dichiarando di essere in presenza di una «situazione eccezionale» ai sensi della giurisprudenza della Corte. Esso, infatti, non avrebbe tenuto conto della portata necessariamente molto restrittiva di tale nozione. Gli argomenti che avrebbe cercato di ricavare dalla natura della misura statale controversa, da una parte, e dalla posizione concorrenziale della ricorrente, dall'altra, dimostrerebbero invece il carattere ordinario del caso di specie.
23. Il regno di Spagna sostiene la tesi delle ricorrenti nel procedimento d'impugnazione relativa all'art. 90 del Trattato e all'ampio potere di valutazione che ne deriva per la Commissione.
24. Esso insiste inoltre sul fatto che la ricorrente nella causa principale deve essere destinataria dell'atto che non è stato adottato o, per lo meno, deve essere direttamente e individualmente interessato da questo.
25. Condivide inoltre la tesi secondo cui, ad ogni modo, non vi sarebbe nel caso di specie una «situazione eccezionale» ai sensi della sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione sopra menzionata.
26. La TF1 obietta a ciò che, in quanto «custode dei Trattati», la Commissione è soggetta a taluni obblighi ai sensi dell'art. 90 del Trattato, in particolare a quello di rispondere alle denunce presentate. Tale norma implicherebbe dei diritti per i denuncianti, come corollario dell'obbligo di vigilanza che graverebbe sulla Commissione, e non dovrebbe essere confrontata con l'art. 169 del Trattato.
27. Tale tesi sarebbe confermata, secondo la TF1, dalla sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione sopra menzionata. La nozione di «situazioni eccezionali» che vi compare non dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo, in un senso riduttivo della nozione di interesse diretto e individuale, ma in modo autonomo rispetto alla configurazione di fatto nonché giuridica di ogni caso.
Valutazione
I - Conclusioni presentate in via principale
28. E' opportuno analizzare, anzitutto, l'oggetto dei ricorsi presentati dinanzi alla Corte.
29. Si deve constatare, al riguardo, che le ricorrenti chiedono l'annullamento del punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, secondo il quale «non vi è luogo a statuire sulla domanda per carenza nella parte in cui è diretta contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi degli artt. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) e 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE)».
30. Esse ritengono, infatti, che avendo dichiarato e statuito quanto precede, il Tribunale ha, implicitamente ma necessariamente, dichiarato ricevibile il ricorso per carenza diretto contro l'omissione di agire da parte della Commissione in base all'art. 90 del Trattato.
31. Non condivido tale opinione.
32. Emerge, infatti, esplicitamente da una costante giurisprudenza della Corte che, quando essa decide che non occorre statuire su un ricorso il cui oggetto è venuto meno, è inutile esaminare la ricevibilità di tale ricorso.
33. Ne consegue che il punto del dispositivo di cui è chiesto l'annullamento non ha risolto, in modo implicito o esplicito, la questione della ricevibilità.
34. Questa tuttavia è stata esaminata esplicitamente dal Tribunale nei motivi sopra citati, sui quali vertono le censure formulate dalle ricorrenti.
35. Sorge quindi la questione se queste abbiano il diritto di perseguire l'annullamento della sentenza a causa del contenuto dei detti motivi.
36. Va ricordato, in proposito, che, ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura della Corte, «le conclusioni dell'atto di impugnazione debbono avere per oggetto l'annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale». Esse devono quindi riguardare il dispositivo della sentenza impugnata e non i motivi della stessa.
37. Questo vale a maggior ragione, nel caso di specie, in quanto i motivi contestati non costituiscono, come abbiamo visto, un sostegno necessario del dispositivo.
38. La situazione si differenzia fondamentalmente, al riguardo, da quella che esisteva nella sentenza Comafrica , sulla quale si basa la Repubblica francese.
39. Emerge dalla sentenza del Tribunale in detta causa che la sua decisione di respingere il ricorso dopo un esame sul merito, invece di dichiararlo irricevibile, implicava necessariamente che esso avesse risolto in senso positivo il problema della ricevibilità. E questo veniva d'altronde confermato in tale causa con il rigetto di una eccezione d'irricevibilità.
40. Le ricorrenti tuttavia fanno ancora valere che la loro interpretazione del contenuto del dispositivo è confermata dai motivi sopra menzionati. E' alla luce di questi ultimi che bisognerebbe intenderlo.
41. Si deve tuttavia sottolineare che il Tribunale ha anche contestato, nei motivi che le ricorrenti nel procedimento d'impugnazione non contestano, che la Commissione ha, con lettera 15 maggio 1997, da una parte, comunicato alla ricorrente che, dopo l'esame della fondatezza delle censure formulate sulla base dell'art. 90 del Trattato, essa non era in grado di stabilire se i fatti denunciati costituissero una violazione, e, dall'altra, ha esposto i motivi per i quali non aveva intenzione di avviare un procedimento ai sensi dell'art. 90 del Trattato.
42. Il Tribunale ha correttamente aggiunto che emergeva dal contenuto della lettera della Commissione che quest'ultima aveva ivi esposto il risultato dell'esame delle censure formulate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 90 del Trattato, il che giustifica la sua conclusione secondo cui non è necessario dar seguito alla denuncia.
43. Deriva da quanto precede che il Tribunale ha stabilito, senza che ciò sia stato contestato nel procedimento d'impugnazione, che, su tale aspetto della denuncia, la Commissione ha preso posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, dopo la presentazione del ricorso e prima della pronuncia della sentenza.
44. Ne consegue, in forza della costante giurisprudenza della Corte sopra ricordata, che non era più necessario statuire, essendo venuto meno l'oggetto del ricorso.
45. Il punto 2 del dispositivo è, quindi, adeguatamente motivato in diritto.
46. Siamo quindi in un caso di applicazione della giurisprudenza ben consolidata ai sensi della quale, dal momento che uno dei motivi considerati dal Tribunale è sufficiente per giustificare il dispositivo della sua sentenza, si devono respingere in quanto inoperanti i mezzi dedotti nei confronti di altri motivi, risultanti anch'essi dalla sentenza .
47. Deriva da quanto precede che i ricorsi delle ricorrenti devono essere respinti in quanto riguardano la soluzione data dal Tribunale al ricorso per carenza contro l'omissione di agire da parte della Commissione in base all'art. 90 del Trattato.
48. Il ricorso presentato dalla Repubblica francese ha ad oggetto anche l'annullamento del punto 6 del dispositivo della sentenza del Tribunale, che l'ha condannata a sopportare le spese sostenute dalla TF1 a causa del suo intervento.
49. L'esito di tale motivo di ricorso non può essere separato da quello riservato al resto del ricorso, salvo ignorare il divieto di impugnazioni vertenti unicamente sulla legittimità della decisione del Tribunale relativa alle spese, che figura all'art. 51, secondo comma, dello Statuto della Corte.
50. Questo è confermato dalla giurisprudenza , avendo la Corte dichiarato più volte che, se tutti gli altri motivi invocati in un ricorso contro una decisione del Tribunale sono stati respinti, il motivo avente ad oggetto l'illegittimità della decisione del Tribunale relativa alle spese va dichiarato irricevibile.
51. Deriva da quanto precede che i due ricorsi sono nel loro complesso irricevibili.
52. Soltanto in subordine, nell'ipotesi in cui la Corte svolga una diversa analisi dell'oggetto dei detti ricorsi rispetto al dispositivo della sentenza impugnata e decida che quest'ultimo riveli una decisione implicita sulla ricevibilità del ricorso per carenza, formulerò le seguenti osservazioni.
II - Conclusioni presentate in subordine
53. Come abbiamo visto, le ricorrenti nel procedimento d'impugnazione addebitano al Tribunale di aver giudicato ricevibile, nell'ambito di applicazione dell'art. 90 del Trattato, il ricorso per carenza presentato dalla TF1, nonostante non fossero soddisfatti tutti i requisiti richiesti a tal fine.
54. Si ricorda, in proposito, la formulazione dell'art. 175, terzo comma, del Trattato, ai sensi del quale:
«Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere».
55. Ne consegue che, come rivela anche la giurisprudenza della Corte, il ricorso per carenza è soggetto ad un complesso di requisiti relativi, in primo luogo, alla sua ricevibilità e, in secondo luogo, al merito della controversia.
56. I primi si riferiscono, da una parte, al procedimento seguito e, dall'altra, alla qualità del ricorrente. I requisiti procedurali che derivano dall'art. 175, secondo comma, del Trattato, non sono controversi nel caso di specie, poiché è incontestato che vi sia stata una valida diffida e che sia decorso il termine di cui dispone l'istituzione convenuta per rispondere senza che sia venuta meno la carenza fatta valere.
57. Riguardo alla legittimazione ad agire del ricorrente, risulta dal tenore letterale dell'art. 175 del Trattato come è stato interpretato dalla Corte, che un ricorso per carenza intentato da un privato è ricevibile solo se «l'operatore (...) sarebbe stato destinatario dell'atto che la Commissione ha omesso di adottare o, perlomeno, da questo direttamente e individualmente interessato (...)» , come ricorda del resto il regno di Spagna.
58. Sottolineo, al riguardo, che nei casi in cui la Corte ha deciso che un privato poteva presentare un ricorso per carenza nei confronti di un atto che doveva essere indirizzato ad una entità diversa da lui (a condizione che lo riguardasse direttamente e individualmente), si trattava di decisioni di cui doveva beneficiare direttamente il ricorrente.
59. Nella causa ENU , la ricorrente era un'impresa produttrice di concentrato di uranio che aveva chiesto alla Commissione di ordinare all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom di acquistare dalla stessa un certo quantitativo del detto prodotto. Nella causa T. Port, un'impresa importatrice di banane aveva chiesto di ottenere un contingente doganale supplementare.
60. Per quanto concerne il merito della controversia, spetta al ricorrente dimostrare l'illegittimità dell'omissione addebitata alla convenuta, vale a dire l'esistenza, in capo a questa, di un obbligo di agire. Ritornerò su tale punto nell'ambito dell'esame delle deduzioni svolte al riguardo dalla Repubblica francese.
61. Passo ad esaminare le censure formulate dalle ricorrenti nei confronti della sentenza impugnata, alla luce delle considerazioni che precedono.
62. La Commissione fa valere, in proposito, il fatto che il Tribunale non avrebbe proprio richiesto, contrariamente alla citata giurisprudenza Ladbroke, che la denunciante fosse direttamente ed individualmente interessata dall'atto di cui chiedeva l'adozione da parte della Commissione.
63. Infatti, secondo questa, il Tribunale ha assoggettato la ricevibilità del ricorso ai soli requisiti che il denunciante sia un concorrente sul mercato di cui trattasi, invochi altre norme nella denuncia, faccia valere violazioni delle regole di concorrenza o identifichi due operatori concorrenti beneficiari della legge ch'egli contesta.
64. Si deve constatare che il Tribunale non effettua per nulla un esame esplicito della legittimazione ad agire della ricorrente, come definita dalla giurisprudenza della Corte e innanzi descritta. Infatti, esso non usa mai i termini «direttamente e individualmente interessato».
65. Per contro, il Tribunale ha proceduto ad un'analisi della posizione della ricorrente nel procedimento per carenza in un contesto a prima vista diverso. Infatti, come abbiamo visto, ha esaminato se si fosse in presenza di una «situazione eccezionale» nel senso della sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione sopra menzionata.
66. Il punto 25 di tale sentenza è formulato come segue:
«Non si può escludere a priori che si presentino situazioni eccezionali in cui un privato o, eventualmente, un'associazione costituita per la difesa degli interessi collettivi di una categoria di soggetti, possa essere legittimato ad impugnare il rifiuto della Commissione di adottare una decisione nell'ambito del compito di vigilanza che le è affidato dall'art. 90, nn. 1 e 3».
67. Ebbene, a mio parere, con tale obiter dictum, la Corte non ha voluto e del resto non avrebbe potuto operare una revisione delle condizioni stabilite dall'art. 175 del Trattato.
68. Da parte mia, intendo il ragionamento della Corte nel modo seguente.
69. Al punto 24 della citata sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, la Corte ha ricordato che emerge dalla citata sentenza Paesi Bassi e a./Commissione, che un privato è legittimato a promuovere, se del caso, un ricorso ex art. 173, quarto comma, del Trattato, per l'annullamento di una decisione della Commissione adottata in base all'art. 90, n. 3, del Trattato. Questo è perfettamente comprensibile, poiché in tale causa si trattava di una decisione indirizzata dalla Commissione al regno dei Paesi Bassi nella quale veniva posta in discussione la concessione esclusiva attribuita da una legge alla società PTT Nederland NV, per il trasporto di lettere fino a 500 grammi. Tale decisione riguardava quindi, direttamente ed individualmente, le PTT olandesi, poiché era volta a modificare la situazione in cui tale impresa pubblica poteva esercitare le sue funzioni. La ricevibilità di tale ricorso d'annullamento non ha posto quindi alcun problema.
70. Successivamente, al punto 25 della sentenza innanzi citata, la Corte ha soltanto voluto segnalare che non poteva escludersi che in futuro potesse anche presentarsi una situazione eccezionale in cui un privato soddisfacesse le condizioni dell'art. 175 del Trattato rispetto ad un atto che una istituzione avrebbe omesso di adottare, ai sensi dell'art. 90 del Trattato, nei confronti di uno Stato membro.
71. Tale passo della sentenza non può tuttavia essere interpretato come se volesse dire che d'ora in avanti, per lo meno in talune circostanze eccezionali, un'impresa possa intentare un ricorso per carenza contro l'omissione da parte di un'istituzione di adottare un atto che non l'avrebbe affatto riguardata direttamente e individualmente.
72. Come le ricorrenti nel procedimento d'impugnazione, ritengo del resto che gli elementi considerati dal Tribunale non presentino un carattere eccezionale.
73. Questo sembra, infatti, essersi soffermato, in primo luogo, a dimostrare l'esistenza in capo all'autore del ricorso per carenza di un interesse particolare al ricorso.
74. A tal fine il Tribunale ha sottolineato che la ricorrente nel procedimento di primo grado è la più importante emittente televisiva privata in Francia, che essa, per effetto dei propri programmi di carattere generale si trova in concorrenza diretta, a fronte dello stesso pubblico, con le emittenti di France-Télévision e che questo si verifica inoltre con riguardo tanto all'acquisizione dei diritti relativi alle opere cinematografiche e dei diritti di trasmissione degli avvenimenti sportivi, quanto alla vendita dei rispettivi spazi pubblicitari presso gli inserzionisti.
75. Ebbene, come hanno dimostrato le ricorrenti nel procedimento d'impugnazione, il carattere eccezionale della situazione della ricorrente non emerge da tali elementi descritti dal Tribunale. Questi dimostrano effettivamente che la ricorrente potrebbe vedere la sua posizione concorrenziale migliorata da eventuali misure della Commissione, ma non si può dire che la situazione descritta dal Tribunale presenti una rarità tale da potersi definire eccezionale.
76. Essa mi sembra invece corrispondere alla norma in un mercato in cui si affrontano un numero limitato di concorrenti, tra i quali imprese che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 90 del Trattato, di cui si fa valere che fruiscono di misure statali incompatibili con esso.
77. Lo stesso dicasi della constatazione del Tribunale secondo cui i vari sussidi, vantaggi, prassi, intese e normative indicati nella denuncia sono tra di loro collegati, hanno ad oggetto o ad effetto di falsare la concorrenza tra la ricorrente e le emittenti di France-Télévision e incidono sensibilmente sulla sua situazione economica.
78. Il Tribunale ha, in secondo luogo, considerato rilevante il fatto che il ricorso era volto ad ottenere dalla Commissione una presa di posizione in merito alle varie misure statali che riguardavano operatori chiaramente individuati e non ad ottenere l'emanazione di un atto di portata generale.
79. Come ha giustamente evidenziato la Repubblica francese, che ha invocato al riguardo un certo numero di esempi tratti dalla prassi decisionale della Commissione, una tale situazione non può essere considerata eccezionale nell'ambito di applicazione dell'art. 90 del Trattato, che riguarda spesso un complesso di misure di cui beneficiano una o più imprese individuate nominativamente.
80. Ritengo quindi che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato che la controversia ad esso sottoposta costituiva una «situazione eccezionale» nel senso della citata sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione.
81. Questo tuttavia non mi permette ancora di concludere che il Tribunale sia venuto meno al suo obbligo di accertare che la ricorrente nel procedimento per carenza fosse direttamente ed individualmente interessata dall'atto richiesto. Sarebbe, infatti, concepibile che le caratteristiche della situazione della ricorrente descritte dal Tribunale fossero tali da far concludere per l'esistenza di un interesse diretto e individuale, anche se la sentenza impugnata non ne fa, come abbiamo visto, un'esplicita menzione.
82. Tuttavia si deve constatare che deriva già da quanto ho innanzi esposto che ciò non è avvenuto.
83. Infatti, le considerazioni elencate dal Tribunale e testé analizzate rivelano effettivamente che la ricorrente nel procedimento per carenza avrebbe un interesse diretto alle misure che la Commissione potrebbe adottare a seguito della sua denuncia.
84. La situazione, invece, è diversa per quanto concerne il requisito di un interesse individuale.
85. Infatti, se si eccettua il riferimento all'emittente «più importante», gli altri fatti invocati possono a priori applicarsi ad ogni emittente televisiva privata che abbia come destinatario un pubblico residente in Francia. Vi si cercherebbe invano un elemento che possa distinguere la ricorrente nel procedimento per carenza da ogni altro operatore privato presente sul mercato o che possa entrarvi.
86. Riguardo alla circostanza che si tratta del concorrente «più importante» delle emittenti pubbliche in esame, questa non potrebbe di per sé costituire una circostanza tale da porre, rispetto alle misure che la Commissione potrebbe adottare, la ricorrente in una posizione qualitativamente diversa da quella di ogni altro operatore presente sul mercato o che possa entrarvi.
87. Ebbene, emerge da una costante giurisprudenza che, per le persone diverse dal destinatario dell'atto, l'interesse individuale esiste soltanto qualora il provvedimento «li tocchi a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li identifichi in modo analogo al destinatario» .
88. Deriva da quanto precede che il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso per carenza ad esso sottoposto senza aver accertato che la ricorrente fosse direttamente ed individualmente interessata dall'atto impugnato.
89. Occorre quindi, in subordine, accogliere su tale punto il ricorso e annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato ricevibile il ricorso per carenza nei limiti in cui è diretto contro l'omissione di agire da parte della Commissione in base all'art. 90 del Trattato.
90. Ne conseguirebbe che non è necessario esaminare il resto dell'argomento delle ricorrenti, sopra esposto. E' quindi soltanto in ulteriore subordine che illustrerò, in proposito, quanto segue.
91. La restante parte dell'argomento delle ricorrenti verte, essenzialmente, sull'incidenza del potere discrezionale che la giurisprudenza riconosce alla Commissione in materia di applicazione dell'art. 90, n. 3, del Trattato.
92. Dico subito che l'estensione di tale potere, che secondo le ricorrenti deriva sia dal tenore letterale medesimo di tale norma sia da una comparazione con gli artt. 169, 85, 86 e 93 del Trattato, nonché da una costante giurisprudenza, non è contestabile.
93. Quindi la questione intesa ad accertare in che misura l'art. 90 del Trattato sia volto a tutelare gli interessi dei singoli non è determinante poiché, in ogni caso, l'estensione del potere discrezionale della Commissione è già stata affermata più volte dalla Corte . Ebbene, questo implica necessariamente l'assenza di un obbligo di agire in capo alla Commissione.
94. A torto quindi, secondo me, il Tribunale ha deciso, ai punti 50 e 51 della sua sentenza, che il principio secondo cui chiunque deve poter disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo doveva prevalere sull'ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell'attuazione dell'art. 90 del Trattato. Gli autori del Trattato hanno stabilito quali sono i rimedi giurisdizionali effettivi di cui possono disporre i singoli e hanno deciso che un ricorso per carenza non poteva avere successo in assenza di un obbligo di agire. Il giudice comunitario non può sostituire la sua analisi delle esigenze di tutela effettiva dei diritti dei singoli a quella degli autori del Trattato.
95. Appare tuttavia opportuno sottolineare che l'esistenza di un ampio potere discrezionale della Commissione non consente, di per sé, di concludere per l'irricevibilità del ricorso.
96. E', infatti, giurisprudenza costante che, in materia di applicazione dell'art. 90, n. 3, del Trattato, il potere della Commissione non è discrezionale, diversamente da quanto avviene per la sua decisione di avviare, o di non avviare, un ricorso per inadempimento in base all'art. 169 del Trattato, ipotesi che costituiva oggetto della citata sentenza Star Fruit/Commissione, su cui si basa la Repubblica francese.
97. Ne consegue necessariamente che, per ampio che sia, il potere di valutazione della Commissione è soggetto ad un controllo giurisdizionale, fosse anche minimo. La giurisprudenza fornisce del resto numerosi esempi in tal senso .
98. Questo implica che l'esistenza di un potere di valutazione ampio, ma non discrezionale, non osta alla possibilità di intentare un ricorso d'annullamento quando vi sia una decisione, né a quella di presentare un ricorso per carenza in assenza di una tale decisione.
99. Ritengo, inoltre, che sarebbe in ogni caso errato volersi basare sull'ampiezza del margine di manovra della Commissione per trarne conclusioni circa la ricevibilità di un ricorso nei confronti delle decisioni, o delle omissioni, di questa.
100. Un metodo coerente e sistematico richiederebbe, infatti, secondo me, di considerare il problema dell'estensione degli obblighi dell'istituzione convenuta nel senso che riguarda non la ricevibilità, bensì il merito della controversia.
101. Se si esamina, al riguardo, la giurisprudenza relativa al ricorso d'annullamento, essa non lascia spazio a dubbi. Emerge, infatti, che, quando viene presentato un ricorso d'annullamento nei confronti del Consiglio o della Commissione in una materia in cui la Corte ha riconosciuto loro un ampio potere di valutazione, un tale ricorso non è affatto irricevibile. Ha, per contro, poche prospettive di avere successo nel merito.
102. Lo stesso dicasi nell'ambito del ricorso per inadempimento: un ricorso presentato dalla Commissione in un settore in cui il diritto comunitario riserva un ampio potere di valutazione agli Stati membri non sarebbe irricevibile, ma poco promettente nel merito.
103. Tale analisi, applicata al ricorso per carenza, implica che l'esistenza di un obbligo di agire in capo alla Commissione, che costituisce il corollario del suo potere discrezionale, è una questione sostanziale e non di ricevibilità del ricorso.
104. In proposito, è opportuno sottolineare inoltre, che, in diverse sentenze , la Corte, a volte in modo molto esplicito, ha deciso che nell'ambito dell'esame del merito della controversia occorreva determinare se l'istituzione convenuta nel ricorso per carenza avesse o meno l'obbligo di agire.
105. Pertanto al punto 26 della sentenza Parlamento/Consiglio sulla politica comune dei trasporti, la Corte ha deciso «che le considerazioni del Consiglio relative al potere discrezionale spettantegli per l'instaurazione della politica comune dei trasporti non riguardano la questione se siano soddisfatte le specifiche condizioni stabilite dall'art. 175, ma sono attinenti ad un problema più generale, quello se la mancanza di una politica comune nel settore dei trasporti possa configurare una carenza ai sensi di questa norma, problema che sarà successivamente esaminato nella presente sentenza».
106. Tale approccio gode del resto di un ampio sostegno da parte della dottrina .
107. Ne consegue che l'argomento delle ricorrenti relativo all'estensione del potere discrezionale della Commissione potrebbe soltanto condurre a conclusioni sul merito della lite. Non potrebbe, invece, consentire di risolvere la questione, preliminare, della ricevibilità del ricorso, che costituisce oggetto dell'impugnazione.
108. Le ricorrenti addebitano inoltre al Tribunale di aver erroneamente fatto valere la necessità di tutelare i diritti dei singoli, mentre questi sarebbero in ogni caso garantiti dalla possibilità di far valere dinanzi ad un giudice nazionale l'effetto diretto dell'art. 90 del Trattato. Tuttavia si deve constatare che il Tribunale non ha affermato che il ricorso per carenza fosse l'unico modo di tutelare i diritti dei singoli.
Conseguenze
109. Essendo quindi pervenuto, - in subordine, lo ricordo - alla conclusione che occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha implicitamente dichiarato ricevibile il ricorso per carenza, devo ora esaminare le conseguenze che se ne possono trarre.
110. Dico subito che, secondo me, la controversia sarebbe, in tal caso, pronta per la soluzione.
111. Infatti, ho già rilevato che il Tribunale ha adeguatamente dimostrato che la Commissione ha adottato l'atto, la cui omissione costituisce l'oggetto del ricorso per carenza, dopo la presentazione del ricorso ma prima della pronuncia della sentenza. Ne consegue, in conformità della giurisprudenza, che è venuto meno l'oggetto del ricorso per carenza. Pertanto, anche se la Corte adottasse la mia tesi presentata in subordine, non occorrerebbe più statuire su di esso.
112. Si ritornerebbe quindi, in ogni caso, al dispositivo preso in considerazione dal Tribunale, il che conferma la tesi che ho sviluppato in via principale, salvo voler contraddire la costante giurisprudenza secondo cui quando l'istituzione convenuta adotta l'atto controverso dopo la presentazione del ricorso e prima della pronuncia della sentenza viene meno l'oggetto del ricorso e la sua ricevibilità non deve essere esaminata.
113. Sottolineo, inoltre, che questo implica che, anche se la causa fosse rinviata al Tribunale, questo non potrebbe, secondo me, pervenire ad un dispositivo formulato diversamente.
Sulle spese poste a carico della Repubblica francese
114. La Repubblica francese, sostenuta sul punto dalla Commissione e dal regno di Spagna, chiede inoltre alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale nei limiti in cui l'ha condannata non soltanto a sopportare le proprie spese, ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, ma anche quelle che la ricorrente in primo grado ha sostenuto a causa dell'intervento della Repubblica francese.
115. Essa fa valere, al riguardo, che non è possibile dedurre in modo certo dalla sentenza impugnata la norma sulla quale il Tribunale si è basato per tale condanna. Ebbene, a suo parere, indipendentemente da se si tratti del n. 2, 4 o 6 dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo avrebbe, in ogni caso, commesso un errore di diritto.
116. Tali testi sono formulati come segue:
«Articolo 87
[...]
2. La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Quando vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.
4. Gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
[...]
6. In caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa».
117. Per quanto riguarda l'art. 87, n. 4, la Repubblica francese rileva che detta disposizione è volta a neutralizzare, sul piano delle spese, gli effetti di un intervento da parte di uno Stato membro o di una istituzione. Ne consegue che le spese sostenute da tali intervenienti non sarebbero più legate all'esito della domanda della parte sostenuta. Un'applicazione simmetrica ed equa di tale norma richiederebbe, a suo parere, che uno Stato membro che interviene a sostegno del convenuto non possa essere condannato al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente a causa del suo intervento.
118. Una diversa soluzione potrebbe inoltre, a causa delle implicazioni finanziarie per gli Stati membri, limitare le possibilità di intervento di questi nelle contriversie in cui abbiano un reale interesse a farlo.
119. Riguardo all'art. 87, n. 6, la ricorrente nel procedimento d'impugnazione fa osservare che il non luogo a provvedere riguarda nel caso di specie soltanto una parte dei motivi fatti valere in primo grado, mentre il Tribunale ha posto a suo carico la totalità delle spese sostenute dalla ricorrente a causa del suo intervento, ivi compresi quelli relativi ai mezzi che ha giudicato fondati o irricevibili.
120. In merito all'art. 87, n. 2, la Repubblica francese sottolinea che tale norma si applica alle parti principali e non agli intervenienti.
121. Infine, essa adduce che il Tribunale ha statuito ultra petita, poiché la ricorrente non aveva concluso nel senso deciso dal Tribunale.
122. Emerge tuttavia dalla memoria relativa all'intervento del governo francese che la TF1 aveva, in merito alle spese, chiesto al Tribunale di decidere «secondo la normativa vigente».
123. In ogni caso, condivido l'analisi del governo francese in merito alla decisione del Tribunale relativa alle spese.
124. Nel 1990, la Corte di giustizia ha proposto al Consiglio l'inserimento, nel suo regolamento di procedura, di un art. 69, n. 4, redatto come segue:
«Gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
La Corte può decidere che una parte interveniente diversa da quelle indicate nel comma precedente sopporti le proprie spese».
125. Il Consiglio ha adottato tale modifica che è, successivamente, stata inserita anche nel regolamento di procedura del Tribunale all'art. 87, n. 4.
126. Nell'esposizione dei motivi della sua proposta, che costituisce un documento pubblico, la Corte ha spiegato la necessità di tale emendamento nel modo seguente:
«Per quanto riguarda il nuovo paragrafo 4, si deve far presente che, in mancanza di disposizioni particolari, si applica, per quanto riguarda le spese in caso di intervento, l'articolo 69, paragrafo 2. Se la parte sostenuta dall'interveniente riesce vittoriosa, il soccombente è quindi condannato alle spese non solo della parte vittoriosa, ma anche dell'interveniente.
Questa soluzione ha la conseguenza che l'onere inerente, per il soccombente, alla condanna alle spese può aumentare in misura sproporzionata a causa dell'intervento di Stati membri o istituzioni che non abbiano un interesse diretto alla soluzione della controversia. Tale situazione contrasta con l'equa ripartizione dell'onere delle spese. Pertanto, il primo comma dispone che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa devono sopportare le proprie spese.
Poiché gli intervenienti privati devono dimostrare di avere interesse alla soluzione della controversia, la regola dettata dall'art. 69, paragrafo 2, può, in via di principio, essere applicata in questo caso. Tuttavia, considerata la varietà degli interessi atti a giustificare l'intervento e delle situazioni che possono verificarsi, risulta necessario dare alla Corte la possibilità di derogare alla detta regola quando l'equità lo richieda e di ordinare che un interveniente privato sopporti le proprie spese».
127. Risulta da tale testo che solo gli intervenienti privati continuano, salvo eccezioni, a rientrare nel campo di applicazione dell'art. 69, n. 2 (per il Tribunale, l'art. 87, n. 2).
128. La posizione degli intervenienti pubblici, Stati membri e istituzioni, è, dopo tale modifica, disciplinata esclusivamente dal n. 4.
129. Tale norma è volta a proteggere i privati soccombenti dal rischio di dover sopportare le spese degli Stati membri intervenuti nella «loro causa» a sostegno della controparte. Ma, simmetricamente, se uno Stato membro è intervenuto a sostegno delle conclusioni della parte soccombente, non dovrebbe nemmeno sopportare una parte delle spese della parte vincente.
130. Il n. 4 non ha lo scopo di evitare a quest'ultima il rischio, decisamente meno importante, di dover sostenere talune spese supplementari dovute all'intervento di uno Stato membro. Infatti, in una siffatta ipotesi, il regolamento di procedura si applicherebbe sempre a discapito degli Stati membri e delle istituzioni intervenuti, poiché questi non potrebbero mai beneficiare di un eventuale successo della parte che sostengono e sarebbero invece sempre esposti al rischio di dover pagare una parte delle spese della controparte.
131. Una tale soluzione sarebbe squilibrata ed iniqua.
132. Il rischio che rimane a carico di un privato, vale a dire quello di dover sostenere spese supplementari a causa dell'intervento di uno Stato membro, sarà in ogni modo limitato poiché, per definizione, una parte interveniente può soltanto esporre argomenti a sostegno di una parte principale.
133. Deriva da quanto precede che occorre accogliere il ricorso della Repubblica francese e annullare la sentenza impugnata in quanto ha posto a carico di questa le spese sostenute dalla ricorrente in primo grado a causa dell'intervento della Repubblica francese.
134. Proporrò quindi, una nuova volta in via del tutto subordinata, di annullare i punti 5 e 6 della sentenza impugnata per tener conto, da una parte, dell'incidenza dell'annullamento parziale della sentenza del Tribunale a seguito del presente ricorso, e, dall'altra, del ricorso della Repubblica francese su tale punto.
135. Per quanto concerne la prima considerazione, di cui la Commissione chiede di tener conto, riterrei che occorra mantenere a carico della Commissione le proprie spese nonché quelle della ricorrente in primo grado. Infatti, anche se dovesse essere accolto, il presente ricorso non modificherebbe assolutamente le conclusioni del Tribunale sulla carenza della Commissione nell'applicazione delle norme del Trattato relative agli aiuti di Stato.
136. Occorrerebbe, per contro, per le ragioni innanzi esposte, porre a carico della Repubblica francese unicamente le proprie spese.
137. Per quanto concerne le spese del procedimento dinanzi alla Corte, occorre constatare che, in ogni caso, soltanto una parte degli argomenti delle ricorrenti è stata accolta. Proporrò quindi, nelle due cause, di porre le proprie spese a carico di ciascuna parte principale e di fare lo stesso per gli intervenienti, ai sensi, rispettivamente, dei nn. 3 e 4 dell'art. 69 del regolamento di procedura della Corte.
138. Detto ciò, ricordo che si tratta di conclusioni proposte in via subordinata e che è opportuno, secondo me, dichiarare irricevibili i ricorsi per i motivi esposti ai paragrafi 28-51.
Conclusione
139. Alla luce di quanto innanzi esposto in via principale, propongo alla Corte di:
«- dichiarare irricevibili i ricorsi presentati dalla Repubblica francese e dalla Commissione;
- condannare le ricorrenti alle spese salvo quelle sostenute dagli intervenienti;
- condannare gli intervenienti a sopportare le proprie spese».
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