Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Secondo l'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Avendo la Commissione formulato tale domanda, suggerisco che la Repubblica francese, rimasta soccombente, sia condannata al pagamento delle spese.
Conclusioni
12 Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire nel modo seguente:
«1. Non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi, la Francia è venuta meno agli obblighi derivanti da tale direttiva.
2. La Repubblica francese è condannata al pagamento delle spese».
(1) - GU L 281, pag. 51.
(2) - GU L 137, pag. 17.
(3) - V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni.
(4) - V. paragrafo 3 delle presenti conclusioni.
(5) - Sentenza 11 giugno 1998, cause riunite C-232/95 e C-233/95, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-3343, punto 38). V., inoltre, sentenze 17 settembre 1996, causa C-289/94, Commissione/Italia (Racc. pag. I-4405, punto 20), e 3 luglio 1997, causa C-60/96, Commissione /Francia (Racc. pag. I-3827, punto 15).
(6) - Sentenza 1º marzo 1983, causa 301/81, Commissione/Belgio (Racc. pag. 467, punto 11). V. anche sentenza 12 ottobre 1982, causa 148/81, Commissione/Belgio (Racc. pag. 3555, punto 5).
Conclusioni dell avvocato generale
1. Il 23 agosto 1999 la Commissione proponeva nei confronti della Repubblica francese un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE). Con tale ricorso essa chiedeva alla Corte di dichiarare che la Repubblica francese, non avendo comunicato nei termini previsti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, 95/47/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi , o non avendo adottato le misure necessarie per conformarvisi, era venuta meno agli obblighi che le derivavano da tale direttiva. Inoltre la Commissione chiedeva alla Corte di condannare la Francia al pagamento delle spese.
Normativa comunitaria pertinente
2. La direttiva 95/47/CE del 24 ottobre 1995 (in prosieguo: la «direttiva») ha come oggetto le norme relative all'emissione dei segnali televisivi. Secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 8, «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla (...) direttiva entro nove mesi dalla data della sua entrata in vigore» e «ne informano immediatamente la Commissione». La direttiva è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, precisamente il 23 novembre 1995. Pertanto, il termine ultimo per il suo recepimento da parte degli Stati era il 23 agosto 1996.
3. Va segnalato che l'art. 7 della direttiva abroga la direttiva del Consiglio 92/38/CEE, dell'11 maggio 1992, relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi . Tale abrogazione prendeva effetto a partire dalla scadenza del termine ultimo per il recepimento della direttiva del 1995 da parte degli Stati membri.
Procedura d'infrazione e conclusioni delle parti
4. Il 16 gennaio 1997 la Commissione, non avendo ricevuto dal governo francese alcuna comunicazione in ordine alle misure d'attuazione della direttiva e non disponendo di alcun elemento di informazione dal quale potesse desumere che la Repubblica francese aveva preso tutte le disposizioni a tal fine necessarie, inviava a quest'ultima una lettera di messa in mora ai sensi del primo comma dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), con la quale, tra l'altro, la invitava a presentare le sue osservazioni entro due mesi.
5. Il governo francese non rispondeva a questa lettera entro il tempo in essa indicato. Di conseguenza, la Commissione, sempre ai sensi del primo comma dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), provvedeva a notificare alla Francia, il 14 ottobre 1998, un parere motivato nel quale si affermava che detto Stato, non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, era venuto meno agli obblighi derivanti a suo carico da quest'ultima e dal Trattato CE. La Commissione, pertanto, invitava il governo francese ad adottare, entro due mesi dal ricevimento della notifica, le misure necessarie per adeguarsi al parere motivato.
6. Le Autorità francesi rispondevano al parere motivato, una prima volta, con lettera del 15 dicembre 1998. In tale lettera esse riconoscevano il ritardo verificatosi nella trasposizione della direttiva, ma si giustificavano facendo valere la circostanza che c'era stato in Francia un cambio di governo, che aveva rallentato il normale svolgimento dell'attività legislativa, e chiedevano alla Commissione di accordare loro un ulteriore periodo di due mesi al fine di definire un calendario preciso per il recepimento. Le Autorità francesi chiedevano inoltre un incontro con i servizi competenti della Commissione al fine di illustrare loro i testi di trasposizione in corso di elaborazione. Come risulta dalle memorie presentate tanto dalla Commissione quanto dalla Francia, tale riunione aveva luogo il 22 gennaio 1999.
L'8 giugno 1999 le Autorità francesi inviavano alla Commissione una seconda lettera, nella quale, tra l'altro, comunicavano che la procedura di trasposizione della direttiva era in corso e che, allo scopo di portarla a compimento in tempi brevi, il governo aveva ottenuto la presentazione di un emendamento nel quadro della discussione, in prima lettura, del progetto di legge sulle attività radiotelevisive, emendamento riguardante appunto l'attuazione della direttiva. Aggiungevano che tale progetto di legge sarebbe stato esaminato dal Senato nell'autunno del 1999.
7. La Commissione tuttavia non riceveva alcuna comunicazione riguardante l'adozione definitiva del citato progetto di legge. Essa, pertanto, perveniva alla conclusione che la trasposizione della direttiva non aveva avuto luogo e, di conseguenza, decideva di proporre contro la Francia il presente ricorso ai sensi del secondo comma dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE). In esso la Commissione faceva valere che, poiché secondo la giurisprudenza della Corte gli Stati membri hanno l'obbligo di adattare la loro legislazione interna alle disposizioni delle direttive entro il termine fissato dalle stesse e non possono opporre norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inadempimento, la Francia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in quanto, allo scadere del termine fissato dalla direttiva, non aveva adottato alcuna misura per la sua attuazione.
8. Nella sua memoria difensiva il governo francese non contestava la mancata adozione delle disposizioni interne necessarie a tale attuazione. Esso si limitava a ribadire che le procedure per il recepimento erano in corso e che quest'ultimo avrebbe comportato l'adozione definitiva delle disposizioni legislative già descritte nella lettera di risposta al parere motivato dell'8 giugno 1999 , nonché di una serie di atti di natura regolamentare. Il governo francese comunque assicurava che si stavano compiendo tutti gli sforzi possibili per completare il recepimento entro il mese di giugno del 2000.
Sempre nella stessa memoria, il governo francese osservava che il termine di nove mesi previsto dall'art. 8 della direttiva per la sua attuazione da parte degli Stati membri era particolarmente breve. Ciò in particolare alla luce del fatto che, come previsto dall'art. 7, tale direttiva sostituisce, abrogandola, quella del 1992 . Secondo il governo francese questa situazione non è delle più semplici in termini di sicurezza giuridica e rende particolarmente complessa la trasposizione della direttiva in diritto interno. Il governo francese, peraltro, esplicitamente riconosce che la durata limitata del termine concesso agli Stati per l'attuazione della direttiva non poteva essere assunta a giustificazione del proprio ritardo nell'adozione delle necessarie misure nazionali di attuazione.
Sulla sussistenza dell'inadempimento
9. Ritengo che il ricorso in esame sia fondato. Non vi è alcun dubbio infatti che la Francia non ha rispettato gli obblighi derivanti nei suoi confronti dalla direttiva e dal Trattato CE. Come lo stesso governo francese riconosce, la procedura di recepimento non è stata ancora completata e quindi, a tutt'oggi, la Francia non ha dato esecuzione alla direttiva. La circostanza che la procedura per l'adozione delle necessarie misure nazionali di attuazione sia in corso e che le Autorità francesi si stiano adoperando per portarla a compimento entro il mese di giugno del 2000 non può far venir meno, ora o in futuro, la situazione d'inadempimento. Come risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte, infatti, «(...) l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e non si può tener conto dei mutamenti successivi» .
10. Vale la pena aggiungere che l'inadempimento della Francia non potrebbe neppure essere giustificato sulla base della pretesa brevità del termine previsto all'art. 8 della direttiva per il recepimento da parte degli Stati membri. Anche a tale proposito, infatti, la giurisprudenza è chiara nell'affermare che «(...) i governi degli Stati membri partecipano ai lavori preparatori delle direttive e devono essere in grado di predisporre, nel termine stabilito, i provvedimenti di legge necessari per la loro attuazione (...)» .
Sulle spese
11. Secondo l'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Avendo la Commissione formulato tale domanda, suggerisco che la Repubblica francese, rimasta soccombente, sia condannata al pagamento delle spese.
Conclusioni
12. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire nel modo seguente:
«1. Non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi, la Francia è venuta meno agli obblighi derivanti da tale direttiva.
2. La Repubblica francese è condannata al pagamento delle spese».
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