Conclusioni dell avvocato generale
1. Con ricorso del 20 agosto 1999, iscritto nel registro della cancelleria di questa Corte il 26 agosto dello stesso anno, la Commissione contestava al governo francese di non aver dato attuazione alla direttiva 97/68/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (in prosieguo: la «direttiva»).
Normativa comunitaria pertinente
2. La direttiva, come precisa il suo art. 1, ha lo scopo di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di parametri di emissioni e procedure di omologazione per i motori destinati ad essere installati su macchine mobili non stradali. Ciò al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato unico, proteggendo nel contempo la salute umana e l'ambiente.
3. L'art. 17 della direttiva fa obbligo agli Stati di porre in essere le necessarie disposizioni nazionali di attuazione non oltre il 30 giugno 1998 e di darne notizia immediatamente alla Commissione. In particolare, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nelle materie contemplate nella direttiva.
Procedimento
4. Il 25 agosto 1998 la Commissione, non avendo ricevuto nel termine prescritto alcuna comunicazione in ordine alle misure di attuazione e non disponendo di alcun elemento dal quale fosse possibile desumere che la Repubblica francese aveva adottato le misure in questione, inviava al governo francese una lettera di messa in mora ai sensi del primo comma dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), con la quale, tra l'altro, invitava detto governo a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi.
Questa lettera restava senza risposta. Conseguentemente la Commissione non poteva che constatare che la Repubblica francese non aveva adempiuto nel termine prescritto gli obblighi derivanti a suo carico dalla direttiva e pertanto, con lettera del 17 dicembre 1998, le notificava un parere motivato nel quale affermava che, non avendo adottato le misure nazionali d'attuazione della direttiva nel termine stabilito, o quanto meno non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, essa era venuta meno agli obblighi che le derivavano dalla direttiva. Con la stessa lettera la Commissione invitava la Repubblica francese ad adottare le misure necessarie per adeguarsi al parere motivato entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica del medesimo. Anche questa seconda lettera della Commissione restava senza risposta.
5. Nella sua memoria difensiva, depositata in cancelleria l'8 novembre 1999, il governo francese esponeva una serie di circostanze volte a dimostrare che aveva operato per giungere all'adozione delle misure nazionali d'attuazione della direttiva.
6. In tale prospettiva il governo francese precisava che, con lettera del 3 settembre 1999, aveva trasmesso alla Commissione il testo di due progetti di atti normativi nazionali aventi per scopo la trasposizione in diritto interno della direttiva . In questa lettera lo stesso governo faceva notare in particolare che, proprio avendo consapevolezza della necessità di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, in data 10 marzo 1999 esso aveva adottato un atto relativo alla designazione degli organi amministrativi e tecnici incaricati di esaminare le domande dei costruttori, di effettuare controlli sulle quantità di residui inquinanti e di procedere alle omologazioni CE, come prevede l'art. 16 della direttiva. Lo stesso governo aggiungeva che i due progetti sopra menzionati avevano ricevuto l'accordo di tutti i ministeri interessati e sarebbero stati trasmessi al Consiglio di Stato per parere nel mese di novembre del 1999, con la conseguenza che sarebbe stato possibile notificare le misure di attuazione della direttiva alla Commissione entro il primo trimestre del 2000.
7. La Repubblica francese comunque riconosceva esplicitamente che alla scadenza del termine fissato a questo fine dalla Commissione essa non aveva trasposto la direttiva nell'ordinamento nazionale.
8. Dal suo canto la Commissione, nella memoria di replica depositata in cancelleria il 9 dicembre 1999, prendeva atto della circostanza che le stesse autorità francesi avevano esplicitamente riconosciuto di non aver trasposto in diritto interno la direttiva. Sottolineava inoltre che lo stesso provvedimento del 10 marzo 1999, relativo alla designazione degli organi amministrativi e tecnici, era stato adottato dopo che il termine per l'attuazione della direttiva era già scaduto, cioè dopo il 30 giugno 1998, e comunque dopo la scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato, cioè dopo il 17 febbraio 1999.
9. Per tutti questi rilievi la Commissione concludeva chiedendo alla Corte:
1) di constatare che, non adottando nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure contro le emissioni di gas e di particelle inquinanti provenienti dai motori a combustione interna destinati ad essere installati su macchine mobili non stradali e, in ogni caso, non comunicando alla Commissione tali disposizioni la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi derivanti a suo carico dalla direttiva;
2) di condannare la Repubblica francese alle spese.
10. Nella sua memoria di controreplica, registrata in cancelleria il 10 gennaio 2000, la Repubblica francese si limitava a ribadire i rilievi già svolti in punto di fatto ed a riaffermare il suo impegno ad adottare le disposizioni interne di attuazione della direttiva entro il primo trimestre del 2000 ed a trasmettere alla Commissione il testo di tali disposizioni non appena fossero state adottate.
Sulla sussistenza dell'inadempimento
11. Ritengo che il ricorso in esame sia fondato. Non vi è alcun dubbio infatti che la Francia non abbia rispettato gli obblighi derivanti nei suoi confronti dalla direttiva e dal Trattato CE. Come lo stesso governo francese riconosce, la procedura di recepimento non è stata ancora completata e quindi, a tutt'oggi, la Francia non ha dato esecuzione alla direttiva. Il fatto che la procedura per l'adozione delle necessarie misure nazionali di attuazione sia in corso e che le autorità francesi si stiano operando per portarla a compimento non può far venir meno l'inadempimento. Conviene ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, «l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e non si può tener conto dei mutamenti successivi» .
12. La circostanza poi che il governo francese abbia adottato, in data 10 marzo 1999, un provvedimento relativo alla designazione degli organi amministrativi e tecnici competenti per i controlli sull'inquinamento prodotto dai motori non può modificare la condizione di inadempienza del governo francese, trattandosi di disposizioni che, pur essendo funzionali all'osservanza della direttiva, sono tuttavia marginali rispetto al contenuto vero e proprio della medesima ed ai molteplici obblighi sostanziali che essa impone agli Stati membri. Si aggiunga poi - e questo elemento ha natura assorbente - che in ogni caso il provvedimento in questione è stato emanato tardivamente, vale a dire quando erano scaduti i termini indicati nella direttiva e poi nel parere motivato per l'adozione delle misure nazionali di adattamento.
Sulle spese
13. Secondo l'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Considerato che nella specie la Commissione ha formulato tale domanda, vi suggerisco di condannare la Repubblica francese, rimasta succombente, al pagamento delle spese.
Conclusioni
14. Per tutte le considerazioni sin qui svolte suggerisco alla Corte di statuire nel modo seguente:
«1) La Repubblica francese, non avendo posto in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni è venuta meno agli obblighi derivanti a suo carico dalla direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese».
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