Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee intende far accertare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (1), il Graducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi impostigli da tale direttiva.
2 La Commissione sostiene che la direttiva ha come scopo quello di armonizzare le disposizioni nazionali relative alla tutela giuridica delle banche dati. Essa ricorda che, ai sensi dell'art. 16 della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1_ gennaio 1998 e comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3 Il 31 marzo 1998, non avendo ricevuto notifica delle misure che il Graducato di Lussemburgo doveva adottare per trasporre la direttiva, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), indirizzando a tale Stato una lettera di intimazione con la quale esso era sollecitato a presentare osservazioni nel termine di due mesi a partire dal giorno del suo ricevimento. Il governo lussemburghese non rispondeva a tale lettera di intimazione.
4 Il 30 settembre 1998, la Commissione indirizzava al Graducato di Lussemburgo un parere motivato nel quale rammentava il dovere ad esso incombente di adottare le misure necessarie alla trasposizione della direttiva nel diritto lussemburghese e a informarla di detta trasposizione.
5 Essa afferma che, fino ad allora, non le era pervenuta da parte del governo lussemburghese nessuna nuova informazione, né alcun elemento che le permettesse di concludere che le misure necessarie alla trasposizione della direttiva fossero state adottate.
6 In base alle disposizioni degli artt. 249, terzo comma, CE e 10, primo comma, CE, nonché all'art. 16 della direttiva, la Commissione domanda alla Corte di accogliere la sua richiesta di condanna alle spese del Graducato di Lussemburgo.
7 Nel suo controricorso, il governo lussemburghese non contesta l'obbligo ad esso incombente di adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. Esso fa tuttavia valere che un disegno di legge sui diritti d'autore, i diritti connessi e le banche dati, avente lo scopo di assicurare la trasposizione di tale testo, è stato presentato alla Camera dei deputati il 17 aprile 1998, ma che sono intervenuti ritardi nel procedimento legislativo. Dal momento che il disegno di legge, riguardando il diritto d'autore, la cui normativa è stata così interamente rivista, persegue uno scopo ulteriore rispetto a quello della tutela delle banche dati, si è reso necessario costituire un gruppo di lavoro, intraprendere un'ampia consultazione all'interno dei settori interessati e organizzare un seminario in materia di diritto d'autore.
8 Il governo lussemburghese ritiene che, dal momento che il disegno di legge traspone integralmente la direttiva, il procedimento introdotto dinanzi alla Corte è destinato a rimanere privo di oggetto una volta che il disegno di legge è stato adottato dalla Camera dei deputati. Esso domanda dunque di sospendere il ricorso o, in via subordinata, di respingerlo e di condannare la Commissione alle spese.
9 E' evidente che le disposizioni necessarie per trasporre correttamente e integralmente la direttiva non sono ancora state adottate nel termine fissato, cosa che il governo lussemburghese non contesta. Bisogna quindi affermare che il Graducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi impostigli da tale testo. Il governo lussemburghese non fa valere alcun elemento capace di giustificare una sospensione del presente procedimento, l'inadempimento essendo comunque grave.
10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Conclusione
11 Propongo di conseguenza alla Corte di dichiarare che:
«1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, il Graducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 16 di tale direttiva.
2) Il Graducato di Lussemburgo è condannato alle spese».
(1) - GU L 77, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva».
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