Conclusioni dell avvocato generale
1. Con ricorso registrato il 23 settembre 1999 e notificato alla parte convenuta il 6 ottobre 1999, la Commissione europea adiva la Corte di giustizia sulla base dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE) e chiedeva che la società per azioni di diritto italiano Hitesys (in prosieguo: «Hitesys») fosse condannata a restituirle la somma che a suo tempo essa le aveva versato a titolo di anticipo sul finanziamento concesso per realizzare il progetto di ricerca previsto in un apposito contratto, risolto unilateralmente dalla stessa Commissione per l'asserito inadempimento della società convenuta. Più precisamente, la Commissione chiedeva la condanna di Hitesys al pagamento in suo favore, per la causale suddetta, di 132 500 euro a titolo di capitale e di 61 032,8 euro a titolo di interessi già maturati (calcolati al tasso annuo dell'8,25%) nel periodo dall'8 gennaio 1994 all'8 settembre 1999, per un ammontare complessivo di 194 443,7 euro, nonché di 30,364 euro per ogni ulteriore giorno di ritardo sino al saldo a titolo di interessi maturandi. Chiedeva altresì la condanna di Hitesys alle spese del giudizio.
I fatti
Il contratto concluso tra le parti
2. Il 7 dicembre 1993 la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, stipulava il contratto JOU2-CT93-0417 (in prosieguo: il «contratto») con un gruppo di società comprendente la Irvin Elettronica SpA (in prosieguo: «Irvin»), con funzioni di «coordinatore», il Zentrum fur Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (in prosieguo: «ZSW») e il «Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry» dell'Università di Aston (in prosieguo: «Aston»). Oggetto del contratto era il compimento dell'attività di ricerca e sviluppo tecnologico descritta nel programma di lavoro che figura nell'allegato I del contratto, intitolato «Advanced biomass pyrolysis for electricity production using electron beam irradiation», finanziato mediante contributi comunitari nel quadro del programma «Non-nuclear energy - JOULE II (1991-1994)», adottato dal Consiglio delle Comunità europee con decisione del 9 settembre 1991 .
3. Secondo l'art. 2.1 del contratto, la suddetta attività di ricerca doveva essere completata nel termine di 18 mesi da calcolarsi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della firma. Nel caso di specie, essendo la firma del contratto intervenuta nel dicembre del 1993, il rapporto era divenuto operativo dal 1° gennaio 1994, con la conseguenza che l'attività di ricerca sarebbe dovuta terminare entro il 30 giugno 1995.
4. Gli obblighi assunti dalla Commissione sono descritti nell'art. 4 del contratto. Ivi si stabilisce che la Commissione si impegnava a finanziare l'attività di ricerca secondo un piano concordato che prevedeva il versamento di un anticipo di 200 000 ECU e di ulteriori versamenti periodici. Ai sensi dell'art. 5, i versamenti successivi al primo dovevano essere effettuati ogni 12 mesi a partire dall'avvio operativo del rapporto di lavoro, cioè a partire dal 1° gennaio 1994, previa presentazione da parte del coordinatore di un rendiconto finanziario relativo ai costi effettivamente sostenuti e di una relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori. La Commissione si impegnava ad effettuare questi pagamenti entro due mesi dall'approvazione dei suddetti rendiconti. Era infine prevista una ritenuta eventuale del 10% sul contributo complessivo, la quale sarebbe stata restituita dopo l'approvazione, da parte della Commissione, di tutti i rapporti previsti dal contratto e, in particolare, del rendiconto finale di tutti i costi sostenuti. Sempre secondo l'art. 4 tutti i pagamenti dovevano essere fatti al coordinatore, cioè a Irvin, il quale doveva poi provvedere a trasferire le quote di competenza alle altre società del gruppo (ZSW e Aston).
5. Per quanto riguarda, invece, gli obblighi assunti dalle controparti, l'art. 1.4 stabiliva che il coordinatore fosse il solo responsabile dei collegamenti tra le società contraenti e la Commissione. Esso, quindi, aveva, tra l'altro, l'obbligo di provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione prevista dal contratto. Più precisamente, a partire dall'avvio operativo del rapporto, Irvin doveva presentare una relazione semestrale sull'avanzamento dei lavori che desse conto dell'attività svolta e dei risultati ottenuti da tutte le società contraenti. A tali documenti si aggiungeva una relazione tecnica finale, relativa all'intero progetto, da presentarsi entro i due mesi successivi alla fine del rapporto. Oltre a ciò era anche prevista la presentazione dei già menzionati rendiconti finanziari. Conformemente all'art. 5 del contratto, Irvin era infatti tenuta a presentare un rendiconto finanziario ogni 12 mesi dall'inizio operativo del rapporto ed un rendiconto finanziario finale entro tre mesi dalla cessazione del rapporto medesimo. Le altre società contraenti dovevano sottoporre i loro rapporti al coordinatore che doveva aggiungerli ai propri.
6. Costituivano parte integrante del contratto i relativi allegati, in particolare l'allegato I riguardante il «work programme» e l'allegato II contenente le condizioni generali. Disponeva in tal senso l'art. 1.2.
L'art. 8 delle condizioni generali, intitolato «Termination of Contract», stabilisce, al n. 1, che i «Contractors», cioè i soggetti tenuti a svolgere l'attività di ricerca, possono risolvere unilateralmente il contratto dando alla Commissione un preavviso di due mesi se giudicano non utile la prosecuzione dell'attività di ricerca per ragioni tecniche o per un cambiamento intervenuto nella possibilità di sfruttarne i risultati. Secondo l'art. 8.2 (a) delle condizioni generali, anche la Commissione, in presenza degli stessi presupposti e con le stesse modalità procedurali, ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto. In tali ipotesi, se la Commissione riconosce fondate le ragioni della risoluzione anticipata prospettate dai «Contractors», questi hanno diritto al rimborso dei costi sopportati; mentre, se questo accordo manca, hanno diritto al rimborso dei soli costi «accettati dalla Commissione».
L'art. 8.2 (d) disciplina la risoluzione del contratto per inadempimento. Esso stabilisce che, in caso di non esecuzione da parte di uno o più contraenti di uno degli obblighi facenti loro carico, la Commissione, dopo avere invitato, con atto scritto, la parte o le parti inadempienti a svolgere le attività di ricerca di loro pertinenza, può considerare risolto il contratto se, decorso un mese dalla diffida, l'inadempimento continua a sussistere e sempre che tale inadempimento non sia giustificato da ragionevoli motivi tecnici od economici.
L'art. 8.4 prevede poi che, nel caso di risoluzione del contratto su iniziativa della Commissione per inadempimento delle controparti, detta istituzione possa chiedere il rimborso dei finanziamenti effettivamente erogati nella misura che essa giudichi «fair» e «reasonable» avuto riguardo alla natura e all'entità del lavoro svolto e alla sua funzionalità rispetto all'intero programma. Tale somma può poi essere maggiorata degli interessi di mora, calcolati al tasso applicato alle operazioni in ECU dal Fondo europeo di cooperazione monetaria aumentato di due punti percentuali, a partire dal giorno di ricevimento del pagamento da parte del contraente.
7. Si deve infine ricordare che nell'art. 12 delle condizioni generali è contenuta la clausola compromissoria, che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza esclusiva in ordine ad ogni controversia relativa al contratto, e altresì che, ai sensi del precedente art. 11, la legge applicabile è quella italiana.
Il comportamento dei contraenti
8. Conformemente a quanto previsto nel contratto, in data 8 dicembre 1993 la Commissione ordinava il pagamento in favore di Irvin dell'anticipo per un importo di 200 000 ECU (v. allegato 2 al ricorso).
9. Nel corso del 1994, quando erano trascorsi solo pochi mesi dall'avvio del rapporto, Irvin veniva a trovarsi sull'orlo del fallimento a causa del sopraggiungere di gravi difficoltà finanziarie, dovute al venir meno del socio di maggioranza (la società Officine Galileo) a seguito della liquidazione dell'ente pubblico EFIM. Per tale motivo, durante lo stesso anno, essa modificava la compagine societaria trasformandosi nella Hitesys. Quest'ultima società subentrava a Irvin nel contratto, con la conseguenza che tutte le obbligazioni costituitesi in capo a Irvin, ivi comprese quelle inerenti alle funzioni di coordinamento e, in particolare, alla presentazione dei rapporti tecnici e finanziari, si trasferivano in capo a Hitesys. Dal canto suo, la Commissione, con lettera del 19 agosto 1994 (v. allegato 4 al ricorso), accettava questa modifica soggettiva del contratto.
10. Hitesys tuttavia non adempiva puntualmente gli obblighi assunti. Ed infatti, in un fax del 21 febbraio 1995 ad essa indirizzato (v. allegato 5 al ricorso), la Commissione lamentava che il primo rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori era del tutto insoddisfacente e, in conseguenza di ciò, chiedeva a Hitesys di interrompere ogni attività e di contattarla allo scopo di negoziare il trasferimento dei compiti di coordinamento del progetto e della responsabilità della gestione dei fondi ad un'altra società del gruppo contraente. Sempre nello stesso fax la Commissione scriveva anche che, in caso di mancata risposta entro il 15 marzo successivo, essa avrebbe richiesto la restituzione dell'anticipo e negoziato direttamente con un'altra società del gruppo il passaggio alla medesima del ruolo di coordinatore.
11. Successivamente, con lettera del 27 luglio 1995 (v. allegato 6 al ricorso) , la Commissione invitava Hitesys ad inviare i documenti relativi all'andamento dei lavori previsti dal contratto, cioè il secondo rapporto tecnico, riguardante l'avanzamento dei lavori nel periodo compreso tra il giugno ed il dicembre 1994, il rapporto tecnico finale ed il rendiconto finanziario per il periodo dal 1º gennaio 1994 al 30 giugno 1995. Nella stessa lettera la Commissione si riservava la possibilità di chiedere il rimborso dell'anticipo a suo tempo versato in esito all'esame dei detti documenti.
12. Successivamente, con lettera del 3 settembre 1996 (v. allegato 7 al ricorso), la Commissione dichiarava che il mancato invio dei documenti richiesti nonché l'assenza di risposta ai vari solleciti dimostravano che Hitesys non aveva svolto alcuna attività corrispondente agli obblighi contrattuali e conseguentemente, in base all'art. 8.2 (d) delle condizioni generali, affermava di considerare risolto il contratto e pertanto chiedeva la restituzione della somma versata a Hitesys a titolo di anticipo, pari a 132 500 ECU. Questa somma, come risulta dalla nota di addebito n. 96005952 emessa dalla Commissione e allegata al ricorso (v. allegato 8), era pari alla differenza tra il contributo di 200 000 ECU a suo tempo versato dalla Commissione al coordinatore e gli importi di 55 000 ECU e 12 500 ECU da quest'ultimo versati alle altre due società formanti il gruppo dei contraenti.
13. Di fronte al silenzio di Hitesys, il 17 luglio 1997 la Commissione le indirizzava un sollecito di pagamento (v. allegato 9 al ricorso). La società, con lettera del 25 settembre 1997 (v. allegato 10 al ricorso), comunicava allora alla Commissione di avere dovuto affrontare gravi problemi tecnico-finanziari ereditati da Irvin e che ciò le aveva impedito di portare avanti le ricerche oggetto del contratto, determinando «l'impossibilità di giungere a risultati tecnici soddisfacenti». Nella stessa lettera Hitesys annunciava, inoltre, che i propri tecnici stavano elaborando una relazione tecnico-economica sui risultati conseguiti da Irvin «per verificare eventuali possibilità di prosecuzione della ricerca» e che tale relazione sarebbe stata trasmessa alla Commissione entro il 31 ottobre 1997. Su questa premessa, chiedeva la sospensione di ogni azione nei suoi confronti per il recupero dell'anticipo.
Il 17 dicembre 1997 Hitesys inviava alla Commissione «una relazione sui costi sostenuti dalla società relativi allo svolgimento del programma» ed esprimeva la speranza che tale documentazione potesse «dimostrare la correttezza di fondo» con cui essa aveva affrontato il programma nonostante le difficoltà economiche e finanziarie.
14. Nel frattempo, come la Commissione afferma nel suo ricorso, le altre società contraenti provvedevano a completare gli adempimenti di loro competenza, presentando il rapporto finale, che veniva accettato dalla Commissione nel febbraio del 1997.
15. Con lettera del 6 febbraio 1998 (v. allegato 12 al ricorso), la Commissione confermava a Hitesys la richiesta di rimborso facendo valere che il contratto era terminato il 30 giugno 1995 e che la società non aveva rispettato i suoi obblighi contrattuali in quanto non aveva prodotto le relazioni richieste nei tempi indicati nel contratto e per di più non aveva risposto alle lettere ed ai fax di sollecito. Di conseguenza, la Commissione dichiarava che non poteva tener conto, ai fini di una eventuale riduzione della somma richiesta, di nessuno dei costi indicati dalla Hitesys nell'allegato alla sua lettera del 17 dicembre 1997, già sopra richiamata.
16. Con lettera del 20 aprile 1998 (v. allegato 13 al ricorso) Hitesys inviava alla Commissione la relazione tecnica, il cui testo tuttavia non veniva prodotto.
17. Con lettera del 14 luglio 1998 (v. allegato 14 al ricorso) la Commissione confermava la propria richiesta di rimborso, facendo nuovamente valere che Hitesys non aveva rispettato le scadenze contrattuali relative alla presentazione delle relazioni sulla propria attività di ricerca e che la documentazione inviatale con la lettera del 20 aprile 1998 non permetteva ai suoi servizi «di modificare la decisione iniziale di richiesta di rimborso».
La procedura
18. Il ricorso della Commissione è stato registrato presso la cancelleria della Corte il 23 settembre 1999. Esso è stato notificato il 6 ottobre 1999 a Hitesys, che però non ha presentato alcuna memoria in sua difesa. A seguito di ciò, con lettera del 10 gennaio 2000, la Commissione chiedeva alla Corte di accogliere le conclusioni formulate nel ricorso, in applicazione dell'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura.
Sulla ricevibilità
19. Il ricorso è ricevibile. Esso infatti è stato regolarmente notificato a mezzo posta a Hitesys, in conformità all'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, in data 6 ottobre 1999. Inoltre, la ricorrente ha chiesto, con lettera in data 10 gennaio 2000, l'accoglimento delle sue conclusioni. Ne segue che la contumacia di Irvin-Hitesys deve considerarsi imputabile ad una scelta di questa società, e non ad un difetto nella costituzione del contraddittorio, e che, conseguentemente, il presente procedimento si svolge nelle forme del giudizio in contumacia come definito nel già citato art. 94 del regolamento di procedura.
Nel merito
20. Poiché, come ora si è detto, la società convenuta non si è costituita in giudizio, il procedimento, ricorrendone i presupposti necessari, si svolge nelle speciali forme e con le speciali regole probatorie proprie di questo tipo di giudizio. Conviene al riguardo rammentare che, secondo l'art. 94 del regolamento di procedura della Corte, se il convenuto non si costituisce, il ricorrente può chiedere alla Corte di accogliere le sue conclusioni e ha diritto di ottenere una pronuncia conforme a tale richiesta se le sue conclusioni «appaiono fondate». Risulta quindi dalla lettera di questa disposizione che l'apprezzamento dell'adeguatezza delle prove rispetto alla fondatezza della domanda, che il giudice è chiamato a compiere in questo tipo di procedimento per poter riconoscere le ragioni del ricorrente, è in linea di massima meno rigoroso di quello richiesto nel giudizio ordinario, nel quale entrambe le parti sono presenti ed esercitano le loro difese; ciò perché è ragionevole ritenere che, nel compiere tale valutazione, il giudice possa limitarsi a tener conto di quanto appare sulla base degli atti, senza procedere, di norma, ad acquisire qualsiasi documento che possa essere considerato utile ai fini della decisione. Il carattere sostanzialmente sommario di questa valutazione trova la sua ragione ed il suo contrappeso nella facoltà concessa al contumace soccombente di proporre opposizione contro la sentenza contumaciale, considerato che il contraddittorio (ritardato) che si stabilisce in questa fase consente alla detta parte soccombente di esercitare tutte le sue difese producendo anche, se del caso, i documenti che stima rilevanti ai fini del decidere.
Ciò posto, occorre verificare se, nella specie, tenuto conto della documentazione che la ricorrente ha prodotto, la domanda di restituzione dell'anticipo «appaia» fondata. Ritengo che a questo quesito debba darsi risposta affermativa. Ciò per le considerazioni che seguono.
21. Nel suo ricorso la Commissione fa valere che Hitesys non avrebbe adempiuto le obbligazioni derivanti nei suoi confronti dal contratto di ricerca ed afferma che, su questo presupposto, essa aveva assunto l'iniziativa di risolvere il contratto e richiedere la restituzione dell'anticipo.
Conviene ricordare che le condizioni generali riconoscono esplicitamente alla Commissione la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui ritenga non utile la prosecuzione dell'attività di ricerca, nonché nel caso in cui uno o più contraenti non adempiano le obbligazioni che ad essi fanno carico. Dispone in tal senso l'art. 8.2 (a) e (d) delle condizioni generali, secondo cui, come si è già visto, in quest'ipotesi la Commissione, dopo aver diffidato la parte o le parti ad adempiere, può considerare risolto il contratto, sempre che l'inadempimento sussista ancora una volta decorso un mese dalla diffida. Una disciplina in parte diversa è prevista nelle condizioni generali per la cessazione del contratto su iniziativa dei «Contractors»: questi soggetti possono risolvere unilateralmente il contratto a condizione che diano alla Commissione un preavviso di due mesi, qualora ritengano non utile la prosecuzione dell'attività di ricerca per ragione tecniche od economiche. Analoga possibilità è assicurata dal contratto anche alla Commissione.
Le conseguenze della risoluzione del contratto quanto all'eventuale pagamento delle attività di ricerca svolte prima della risoluzione sono molto diverse a seconda che questa sia riconducibile alle ipotesi contemplate negli artt. 8.1 e 8.2 (a) delle condizioni generali oppure a quella prevista nell'art. 8.2 (d) delle stesse condizioni. Nel primo caso, infatti, ai «Contractors» spetta il rimborso dei costi sopportati se la Commissione giudica fondate le loro ragioni e «accetta» i costi da essi indicati. Nel secondo, invece, qualora cioè si tratti di risoluzione per inadempimento di uno o più «Contractors», la Commissione può chiedere la restituzione dei finanziamenti già erogati nella misura che essa giudica «fair» e «reasonable». Occorre dunque innanzi tutto accertare se nel caso di specie si versi nell'una oppure nell'altra ipotesi.
22. Per chiarire questo aspetto è necessario fare riferimento alla corrispondenza intercorsa fra Hitesys e la Commissione. Si rammenta che l'attività di ricerca avrebbe dovuto essere completata da Irvin-Hitesys entro il 30 giugno 1995 e che il «coordinatore» (cioè Irvin-Hitesys) aveva l'obbligo di trasmettere alla Commissione una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori e sui risultati ottenuti con riguardo all'attività svolta da tutte le società del gruppo, i rendiconti periodici sui costi sostenuti in corrispondenza con lo stato di avanzamento dei lavori, il rendiconto finanziario finale ed una relazione tecnica finale.
Dalla corrispondenza intercorsa fra la Commissione e Irvin-Hitesys si desume che questa società non ha adempiuto le obbligazioni sopra indicate. Ciò emerge in particolare: a) dal fax del 21 febbraio 1995, con il quale la Commissione lamentava l'insoddisfacente andamento dei lavori e intimava a Irvin-Hitesys di interrompere ogni attività; b) dalla lettera del 3 settembre 1996, nella quale la Commissione affermava di considerare risolto il contratto e chiedeva la restituzione dell'anticipo; c) dalla lettera del 17 luglio 1997, nella quale Irvin-Hitesys riconosceva di non aver potuto portare avanti le ricerche di cui al contratto e di trovarsi nell'impossibilità di giungere a risultati tecnici soddisfacenti; d) dalla lettera del 6 febbraio 1998, nella quale la Commissione ribadiva che il contratto era cessato il 30 giugno 1995 e faceva carico alla società di non aver rispettato i suoi obblighi per non aver prodotto le relazioni richieste dal contratto nei tempi indicati nello stesso e per non aver risposto ai ripetuti solleciti della Commissione.
23. Non mi sembra si possa seriamente dubitare del fatto che l'insieme del comportamento di Irvin-Hitesys, quale risulta dalla corrispondenza sopra riportata, integri un inadempimento sostanzialmente totale degli obblighi a suo carico derivanti dal contratto. Per quanto riguarda, in particolare, la trasmissione di relazioni tecniche e rendiconti, risulta che Irvin-Hitesys ha inviato la prima relazione con sei mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista nel contratto (ciò emerge dal fax della Commissione del 21 febbraio 1995) e che alla data del 27 luglio 1995, cioè quando era già scaduto il termine finale per l'esecuzione dell'attività di ricerca, non aveva ancora trasmesso i rapporti tecnici per il periodo dal giugno al dicembre 1994 ed il rapporto tecnico finale nonché i rendiconti finanziari relativi al periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995. Si aggiunga che la stessa Hitesys riconosce nella lettera del 17 luglio 1997 indirizzata alla Commissione di non aver potuto portare avanti le ricerche di cui al contratto e di trovarsi nell'impossibilità di pervenire a risultati soddisfacenti. Solo nel dicembre del 1997, a seguito di ulteriori solleciti della Commissione, Hitesys trasmetteva una relazione sui costi sostenuti dalla società per lo svolgimento del programma di ricerca e successivamente, con lettera del 20 aprile 1998, la relazione tecnica finale.
24. Si aggiunga che, come osserva la Commissione, un'ulteriore violazione degli obblighi contrattuali è ravvisabile nel fatto che Hitesys, pur essendo consapevole dei ritardi che si stavano accumulando, non aveva provveduto tempestivamente a chiedere una proroga dei termini contrattuali, come consentito dall'art. 1.7 delle condizioni generali.
25. Essendo questi gli elementi di fatto che emergono dagli atti, mi sembra debba ragionevolmente ritenersi che la Commissione abbia constatato l'inadempimento di Hitesys con tutte le conseguenze che ciò comporta in base alle condizioni generali del contratto. E' ben vero che nel fax del 21 febbraio 1995 la Commissione non invoca l'art. 8.2 (d) delle condizioni generali, che riguarda la risoluzione per inadempimento su iniziativa del committente, ma è anche vero che nello stesso fax essa non menziona neppure l'art. 8.2 (a) delle condizioni generali, che consente la risoluzione del contratto per ragioni tecniche e per sopravvenuta impossibilità di sfruttare i risultati della ricerca, ma si limita puramente e semplicemente ad intimare a Irvin-Hitesys di cessare ogni attività relativa alla realizzazione del progetto di ricerca. Si tenga poi conto, nella stessa prospettiva, che nella lettera del 27 luglio 1995 la Commissione ha informato senza equivoci Hitesys del fatto di considerare il contratto risolto il 30 giugno 1995 e ha richiesto la restituzione dell'anticipo. Non mi sembra che possa condurre ad una diversa conclusione, cioè a ritenere che nella specie non si versi in un'ipotesi di risoluzione per inadempimento ma per una delle diverse ragioni previste nel sopra riportato art. 8.1 delle condizioni generali, la circostanza che, nella stessa lettera, la Commissione abbia invitato anche Hitesys a produrre i rapporti tecnici e finanziari: si tratta infatti di documenti di cui la Commissione poteva tener conto ai fini della determinazione dell'importo della somma di cui reclamare la restituzione. Si rammenta al riguardo che, secondo l'art. 8.4 delle condizioni generali, la Commissione, nel valutare se chiedere il rimborso integrale o solo parziale dell'anticipo, deve aver riguardo «to the nature and results of the work undertaken and its use» rispetto ai programmi comunitari.
26. I molteplici inadempimenti ravvisabili nel comportamento di Irvin-Hitesys sono manifestamente tali da giustificare la risoluzione del contratto. Nel suo ricorso la Commissione invoca a questo riguardo la pretesa natura essenziale dei termini stabiliti nel contratto per la presentazione dei diversi rapporti. Ne desume che la pura e semplice inosservanza di questi termini comporterebbe inadempimento contrattuale e giustificherebbe la risoluzione unilaterale del contratto a norma dell'art. 8.2 (d) delle condizioni generali. Questa tesi non può essere condivisa. In diritto italiano il termine per l'adempimento si considera essenziale quando la sua improrogabilità risulta espressamente dalla volontà dei contraenti oppure quando è implicita nella natura e nell'oggetto del contratto . Nel caso di specie non figura nel contratto alcuna indicazione in questo senso e d'altra parte non vi sono elementi per ritenere che l'essenzialità dei termini suddetti sia implicita in ragione del tipo di attività prevista. A tale proposito la Commissione, per sorreggere la sua interpretazione del contratto, richiama la circostanza che la mancata osservanza dello scadenzario «può concorrere ad alterare (...) gli esiti delle attività collaterali di ricerca e sviluppo tecnologico (...), menzionate come connesse e complementari nella relazione tecnica relativa al progetto di cui all'Allegato I» al contratto. Il riferimento de quo mi sembra tuttavia troppo generico per poterne desumere la natura «essenziale» del termine, natura che deve comunque collegarsi ad una chiara volontà delle parti contraenti in tal senso.
27. Nella specie tuttavia la base legale della risoluzione per inadempimento si trova nelle condizioni generali che, all'art. 8.2 (d), contengono, come già sappiamo, una clausola risolutiva espressa, la cui portata è conforme al disposto dell'art. 1456 del codice civile italiano. Secondo tale disposizione, infatti, se un contratto contiene una clausola risolutiva, il contratto è risolto di diritto nel momento in cui il contraente adempiente comunica a quello inadempiente che intende avvalersi di tale clausola. Ai sensi del successivo art. 1458 dello stesso codice, tale risoluzione ha effetto retroattivo fra le parti, con l'implicazione che viene meno la stessa causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite e sorge l'obbligo per le parti di restituire la prestazione ricevuta . Pertanto, nel caso in esame, nel momento in cui la Commissione ha fatto uso (con la lettera del 27 luglio 1995, confermata con la successiva lettera del 3 settembre 1996) della facoltà concessale dalla clausola suddetta, il rapporto contrattuale con Hitesys è cessato e, contestualmente, è sorto per quest'ultima l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo. Alla luce di ciò, la successiva trasmissione da parte di Hitesys dei rapporti tecnici e finanziari non poteva integrare un adempimento dal momento che, una volta verificatasi la risoluzione, è come se il contratto non fosse mai esistito.
28. Resta da verificare se gli inadempimenti come sopra accertati possano considerarsi giustificati da ragioni tecniche od economiche. L'art. 8.2 (d) delle condizioni generali esclude infatti in tali ipotesi la facoltà per la Commissione di risolvere unilateralmente il contratto. Non mi sembra invero che nella specie ricorrano ragioni di questo tipo. La sola spiegazione fornita da Hitesys per giustificare la propria inerzia è costituita dalla crisi economica del gruppo cui la società Irvin era collegata, ma è persino ovvio che una ragione di questa natura non può essere fatta valere, perché è riconducibile in senso ampio a comportamenti della società interessata e non può quindi risolversi in un pregiudizio per l'ente committente e per gli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione del progetto di ricerca.
29. Occorre anche tener conto sempre nella stessa prospettiva che, come osserva la Commissione, le giustificazioni fatte valere da Hitesys nelle lettere del 25 settembre 1997 e del 20 aprile 1998 (grave crisi economico finanziaria a seguito della liquidazione dell'EFIM), non solo, per i motivi ora indicati, non hanno alcuna rilevanza, ma denunciano un'ulteriore forma d'inadempimento, in quanto Hitesys, pur avendo l'obbligo, ai sensi dell'art. 1.4 delle condizioni generali, di comunicare tempestivamente alla Commissione ogni evento o circostanza in grado di compromettere l'esecuzione del contratto, vi faceva cenno nella sua corrispondenza solo a partire dal settembre 1997.
30. Così stando le cose, non credo possa dubitarsi del fatto che Hitesys non abbia adempiuto gli obblighi previsti dal contratto e che ciò giustifichi la risoluzione unilaterale del medesimo da parte della Commissione. In base alle condizioni generali, la Commissione ha diritto in tale ipotesi alla restituzione dell'anticipo, restituzione che costituisce l'oggetto della presente controversia.
Si è già visto che, secondo l'art. 8.4, comma primo, delle condizioni generali, la Commissione deve modulare la sua richiesta eventualmente reclamando una somma inferiore a quella a suo tempo versata come anticipo e nel compiere tale apprezzamento deve tener conto della natura e dei risultati del lavoro svolto, della loro fruibilità e della loro coerenza rispetto ai programmi della Commissione.
Nella specie la Commissione chiede il rimborso dell'intero anticipo. Fa valere a questo riguardo nel ricorso che la documentazione fornita non consentiva «la certa identificazione delle attività svolte, dei tempi di esecuzione e del loro nesso funzionale rispetto al progetto comunitario» cui si riferisce la presente controversia. Un rilievo analogo era stato formulato dalla Commissione nella sua lettera a Hitesys del 14 luglio 1998 (v. allegato 14 al ricorso).
Ritengo ragionevole questa posizione negativa della Commissione, che trova riscontro nelle molteplici inadempienze da parte di Hitesys più sopra identificate e prese in esame. Il ritardo di anni nella trasmissione dei dati e comunque l'inadeguatezza di questi giustificano ampiamente la linea di condotta scelta dall'amministrazione. La stessa Hitesys del resto sostanzialmente riconosce tale inadeguatezza, in particolare nella sua lettera del 25 settembre 1997, nella quale ammette che, a seguito della liquidazione dell'EFIM, Irvin aveva dovuto constatare «l'impossibilità di giungere a risultati tecnici soddisfacenti».
31. Per tutte le considerazioni sin qui svolte, vi propongo di accogliere interamente la domanda di rimborso della Commissione. La somma che Hitesys deve versare alla Commissione a titolo di restituzione dell'anticipo a suo tempo ricevuto deve comprendere gli interessi maturati sulla somma versata a titolo di anticipo, calcolati a partire dall'8 gennaio 1994 (data presunta di ricevimento dell'anticipo da parte di Hitesys) e sino all'8 settembre 1999, determinati secondo i criteri stabiliti nell'art. 8.4, comma secondo, delle condizioni generali, nonché gli interessi maturandi sino al saldo effettivo.
32. Infine, considerato che vi propongo di accogliere la domanda della Commissione, Hitesys va anche condannata al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, in conformità alla richiesta formulata in tal senso dall'amministrazione.
Conclusioni
33. Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue:
«1) La società Hitesys è condannata a versare, in favore della Commissione, 132 500 euro in linea di capitale e 61 032,8 euro a titolo di interessi maturati al tasso dell'8,25% con riferimento al periodo dall'8 gennaio 1994 all'8 settembre 1999, per un ammontare complessivo di 194 443,7 euro, nonché di 30,364 euro di interessi maturandi per ogni ulteriore giorno di ritardo sino al saldo effettivo; il tutto a fronte del finanziamento relativo al contratto JOU2-CT93-0417.
2) La società Hitesys è altresì condannata al pagamento delle spese processuali».
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