Conclusioni dell avvocato generale
1. Ai sensi dell'art. 226 CE, la Commissione chiede a questa Corte di dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati , è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima.
2. L'art. 16 della direttiva prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa anteriormente al 1° gennaio 1998 e che comunichino alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
3. Non avendo ricevuto comunicazione in merito ad alcuna misura di trasposizione da parte dell'Irlanda, la Commissione invitava il detto Stato membro, con lettera di diffida del 31 marzo 1998, a presentare osservazioni entro il termine di due mesi.
4. Con lettera 18 maggio 1998 le autorità irlandesi informavano la Commissione di aver provveduto alla messa a punto di un nuovo dettagliato progetto di legge diretto all'adeguamento di tutti gli elementi della normativa irlandese relativa al diritto di autore ed alla trasposizione della direttiva.
5. Non avendo ricevuto alcuna informazione integrativa, la Commissione notificava all'Irlanda, in data 2 ottobre 1998, un parere motivato in cui rammentava che il termine di trasposizione della direttiva era scaduto il 1° gennaio 1998 e che l'Irlanda era tenuta ad informare la Commissione in merito a tutti i provvedimenti di esecuzione eventualmente adottati.
6. Il governo irlandese rispondeva, con lettera 1° dicembre 1998, facendo presente che l'elaborazione di un nuovo dettagliato progetto di legge relativo al diritto di autore e ai diritti connessi era progredita in misura significativa e che il progetto sarebbe stato presto pronto per essere pubblicato.
7. Successivamente a tale comunicazione di risposta al parere motivato, la Commissione non riceveva nessun'altra informazione in merito all'avanzamento dei lavori di trasposizione della direttiva in Irlanda.
8. La Commissione rammenta che, ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE), la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere e che, a termini dell'art. 5, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 10, primo comma, CE), gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero dagli atti delle istituzioni della Comunità.
9. Il governo irlandese non contesta la mancata trasposizione della direttiva entro i termini all'uopo fissati. Esso fa presente, al riguardo, che le autorità irlandesi si sarebbero impegnate al fine di avviare tutte le iniziative necessarie alla trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno irlandese. Tuttavia, le disposizioni previste dalla direttiva non avrebbero potuto essere effettivamente trasposte senza essere accompagnate da una revisione e da un adeguamento della legge irlandese in materia di diritto di autore.
10. Secondo il governo medesimo, la revisione della legge irlandese in materia di diritto di autore, in corso dal 1994, ha istituito un nuovo Copyright and Related Rights Bill (progetto di legge relativo al diritto di autore e ai diritti connessi) già pubblicato e la cui emanazione sarebbe ormai imminente.
11. Il governo irlandese chiede alla Corte di voler sospendere il procedimento per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del proprio controricorso, periodo alla scadenza del quale auspica che la Commissione, esaminata la normativa irlandese, riterrà possibile interrompere il procedimento.
In ordine all'inadempimento
12. Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva .
13. Quanto alla richiesta del governo irlandese diretta alla sospensione del procedimento, occorre rilevare che quando, allo scadere del termine la cui fissazione spetta alla Commissione in forza dell'art. 226, secondo comma, CE, lo Stato membro destinatario di un parere motivato non ha provveduto ad eliminare l'inadempimento addebitatogli, la Commissione è libera di valutare se intenda o meno adire la Corte. Atteso che la Commissione ha precisato, nella replica, di insistere sulla propria domanda, non vi è motivo di sospendere il procedimento .
14. Atteso che la trasposizione della direttiva non è stata effettuata entro il termine dalla medesima previsto, il ricorso proposto dalla Commissione deve essere ritenuto fondato.
15. A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se, come nella specie, ne è stata fatta domanda.
Conclusioni
16. Conseguentemente, suggerisco a questa Corte di dichiarare quanto segue:
«1) Non avendo emanato, entro il termine fissato, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima.
2) L'Irlanda è condannata alle spese».
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