Conclusioni dell avvocato generale
I Premessa
1. Con ricorso del 7 ottobre 1999 la Repubblica greca ha chiesto, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento parziale della decisione 1999/596/CE della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il numero C(1999) 2476 def.] (GU L 226, pag. 26; in prosieguo: la «decisione 99/596» o la «decisione impugnata»).
2. Con entrambe le decisioni la Commissione aveva applicato alcune correzioni finanziarie alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 per i motivi indicati nella relazione di sintesi n. VI/6462/98, del 12 gennaio 1999, relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», per l'esercizio 1995 (in appresso: la «relazione di sintesi 1995») e nel complemento alla relazione di sintesi del 7 giugno 1999 (in appresso: il «complemento alla relazione di sintesi 1995»). La repubblica greca chiede ora l'annullamento di alcune parti della decisione 99/596, e segnatamente di quelle che dichiarano non imputabili al FEAOG determinati ammontari relativi ai settori degli ortofrutticoli e dei seminativi. Essa chiede altresì l'annullamento delle correzioni finanziarie relative ai settori dell'olio d'oliva, del cotone e della carne bovina, correzioni che erano state almeno in parte già apportate dalla decisione 99/187 e che la successiva decisione 99/596 si sarebbe limitata ad integrare e modificare.
3. Ricordo, peraltro, che con ordinanza dell'8 marzo 2001 la Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso del governo greco per la parte che concerne le correzioni finanziarie relative all'olio d'oliva, al cotone e alla carne bovina, avendo ritenuto che alla liquidazione delle spese relative a tali settori avesse già provveduto in modo definitivo la decisione 99/187 e che in nulla avesse innovato al riguardo la decisione impugnata. Restano quindi in piedi ora i soli motivi di ricorso relativi alle correzioni finanziarie che hanno interessato i settori degli ortofrutticoli e dei seminativi.
4. Dette correzioni ammontano, quanto agli ortofrutticoli, a GRD 6 276 374 640 (di cui GRD 278 157 985 per gli agrumi, e GRD 5 998 216 655 per le pesche e le nettarine), per irregolarità nel sistema di riconoscimento e nel funzionamento delle organizzazioni di produttori, nonché nel sistema dei ritiri dal mercato, e a GRD 816 097 399, per irregolarità nella distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal mercato.
5. Quanto poi ai seminativi, le correzioni finanziarie di cui alla decisione impugnata ammontano a GRD 2 281 284 896, importo derivante dall'applicazione di un tasso forfettario del 2% alle spese dichiarate dalla Repubblica greca, per carenze nella gestione e nei controlli effettuati dalle autorità greche e a GRD 2 333 442 867, importo corrispondente alle somme trattenute dalle associazioni delle cooperative agricole (in appresso: le «ACA») al momento dell'erogazione degli aiuti ai beneficiari.
II Quadro giuridico
A Normativa generale
6. Il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 729/70»), precisa all'art. 1, n. 2, lett. b), che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il «FEAOG»), sezione «garanzia», finanzia in particolare gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.
7. Ai sensi dell'art. 1, n. 4, di tale regolamento:
«Le spese relative agli oneri amministrativi ed al personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del concorso del Fondo non sono prese a carico da quest'ultimo».
8. L'articolo 3, n. 1, del regolamento n. 729/70 dispone che:
«Sono finanziati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli e intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli».
9. In proposito, conviene fin dora precisare che, per quanto riguarda gli interventi dichiarati dagli Stati membri, da prendere in considerazione ai fini della loro liquidazione nel quadro di un esercizio FEAOG, l'art. 7, n. 1, ultimo capoverso, del regolamento n. 296/96 dispone che:
«Sono prese in considerazione per l'esercizio "n" le spese dichiarate conformemente al presente paragrafo dagli Stati membri dal 16 ottobre dell'anno "n - 1" fino al 15 ottobre dell'anno "n"».
10. In virtù dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995 (GU L 125, pag. 1; in appresso: il «regolamento n. 1287/95»):
«La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo:
(...)
c) decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.
Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti tentano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.
In difetto di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione che ne effettua l'esame [prima] di una decisione di rifiuto del finanziamento.
La Commissione valuta l'entità di detti importi tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario che ne deriva per la Comunità.
Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente a ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche. La presente disposizione non si applica, tuttavia, alle conseguenze finanziarie derivanti:
da casi di irregolarità di cui all'articolo 8, paragrafo 2,
da aiuti nazionali o infrazioni per i quali sono state avviate le procedure di cui agli articoli 93 e 169 del trattato».
11. A sua volta, l'art. 8, n. 1, dello stesso regolamento prevede che:
«1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:
accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,
prevenire e perseguire le irregolarità,
recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato delle procedure amministrative e giudiziarie».
12. Con riferimento, in particolare, al ricordato art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 come modificato, va richiamata l'attenzione su disposizioni successive a quel regolamento che assumono diretto rilievo nella presente causa.
13. Ciò vale, in particolare, per l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1287/95, il quale precisa che detto regolamento si applica a decorrere dall'esercizio che inizia il 16 ottobre 1995, mentre il n. 2 di quella medesima disposizione dispone che i rifiuti di finanziamento di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 non possono riguardare spese dichiarate per un esercizio anteriore al 16 ottobre 1992, lasciando tuttavia impregiudicate le decisioni di liquidazione relative a un esercizio anteriore all'entrata in vigore del medesimo regolamento.
14. Rileva, inoltre, ai medesimi fini, l'art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 1663/95»), il quale prevede che:
«1. Qualora ritenga, a seguito di un'indagine, che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze, i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza delle norme stesse, nonché una valutazione delle spese di cui sarà proposta l'esclusione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70. La comunicazione fa riferimento al presente regolamento. Lo Stato membro risponde entro due mesi e la Commissione può conseguentemente modificare la sua posizione. In casi giustificati la Commissione può accordare una proroga del termine per la risposta.
Alla scadenza del termine stabilito per la risposta, i servizi della Commissione convocano una discussione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare. La Commissione comunica quindi formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro, facendo riferimento alla decisione n. 94/442/CE della Commissione.
2. Le decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70 sono adottate in seguito all'esame delle relazioni predisposte dall'organo di conciliazione a norma della decisione n. 94/442/CE».
15. In virtù dell'art. 10, il regolamento n. 1663/95 è applicabile a decorrere dall'esercizio che inizia il 16 ottobre 1995, cioè l'esercizio 1996.
16. Con decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 182, pag. 45; in appresso: la «decisione 94/442»), è stato istituito un organo di conciliazione che, ai sensi dell'art. 1 di quella decisione, ha in particolare il compito di cercare di conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro interessato [n. 1, lett. b)].
17. Per quanto concerne le conseguenze finanziarie nel quadro della liquidazione dei conti della sezione «garanzia» del FEAOG per il caso di carenze nei controlli effettuati dagli Stati membri, un gruppo interservizi della Commissione ha predisposto un documento in cui vengono fissate le linee direttrici da seguire in casi del genere. Trattasi del rapporto Belle (documento n. VI/216/93 del 1° giugno 1993; in prosieguo: il «rapporto Belle»), il quale è stato approvato dalla Commissione stessa e successivamente comunicato agli Stati membri nel quadro del comitato di gestione del FEAOG, ove quel rapporto ha avuto un'accoglienza favorevole. Le linee direttrici contenute nel rapporto Belle costituiscono il risultato di una lunga pratica della Commissione. La Corte ha ammesso come corretta l'applicazione di correzioni finanziarie forfettarie e ne tiene conto per effettuare le proprie valutazioni .
18. Oltre a tre metodi di calcolo principali, l'allegato 2 del rapporto Belle prevede, per i casi complessi, tre categorie di correzioni finanziarie ad un tasso forfettario:
«A. il 2% della spesa, nel caso in cui le carenze siano limitate ad aspetti di minore importanza del sistema di controllo o all'esecuzione di controlli non essenziali per garantire la regolarità della spesa, in modo da poter ragionevolmente concludere che il rischio di perdite per il FEAOG sia stato di portata minore;
B. il 5% della spesa, nel caso in cui le carenze riguardino elementi importanti del sistema di controllo o l'esecuzione di controlli necessari per garantire la regolarità della spesa, in modo da poter ragionevolmente concludere che il rischio di perdite per il FEAOG sia stato significativo;
C. il 10% della spesa, nel caso in cui le carenze riguardino la totalità o elementi fondamentali del sistema di controllo o l'esecuzione di controlli essenziali per garantire la regolarità della spesa, in modo da poter ragionevolmente concludere che il rischio di ampie perdite per il FEAOG sia stato alto».
19. Inoltre, il rapporto Belle ricorda che è possibile rifiutare l'intera spesa e che, di conseguenza, una percentuale superiore di correzione può essere ritenuta appropriata in casi eccezionali.
20. In seguito all'adozione del rapporto Belle, l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 729/70 è stato modificato dal regolamento n. 1287/95 e, per quanto riguarda la lettera c), riformulato così come ho sopra indicato.
B Normativa nel settore degli ortofrutticoli
21. Il settore degli ortofrutticoli è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1; in appresso: il «regolamento n. 1035/72»).
22. L'art. 13 di detto regolamento, nella versione risultante dalle modifiche apportate dal regolamento (CEE) n. 3284/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983 (GU L 325, pag. 1), prevede la costituzione, ad iniziativa dei produttori di ortofrutticoli, di organizzazioni aventi lo scopo di promuovere la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase della produzione per uno o più prodotti considerati dal regolamento n. 1035/72 e di mettere a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti interessati.
23. Ai sensi dell'art. 13, n. 2, del medesimo regolamento, gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interessate solo a condizione che esse offrano una sufficiente garanzia circa la durata e l'efficacia della loro azione, in particolare per quanto riguarda i compiti per i quali esse sono state costituite, e che esse tengano, a partire dalla data del riconoscimento, una contabilità specifica per le attività che sono oggetto del riconoscimento. Ne consegue che uno Stato membro deve rifiutare, o addirittura revocare, il riconoscimento ad ogni organizzazione di produttori che, ad esempio, non disponga dei mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e per la commercializzazione dei prodotti interessati.
24. L'art. 15 del regolamento n. 1035/72 dispone, in particolare, che, per poter beneficiare delle misure di ritiro dal mercato cui segue il pagamento di un'indennità ai produttori da parte delle organizzazioni cui essi aderiscono, indennità successivamente compensate dalle autorità degli Stati membri con misure finanziarie imputabili al FEAOG , i prodotti non destinati alla vendita devono essere conformi alla norme sulla qualità mentre non devono soddisfare le norme sulla commercializzazione. Ai sensi del n. 1 di quella disposizione, capoversi 24, così come integrato dal regolamento (CEE) n. 1154/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978 (GU L 144, pag. 5):
«(...)
In caso di applicazione delle norme di commercializzazione intese a limitare il volume dell'offerta dei prodotti elencati nell'allegato II, le organizzazioni di produttori possono decidere di non mettere in vendita i prodotti conformi alle norme di qualità, ma che non soddisfano alle norme di commercializzazione suddette. In tal caso le organizzazioni di produttori, o eventualmente le associazioni di tali organizzazioni, concedono ai produttori associati, per i quantitativi invenduti, un'indennità calcolata in funzione del prezzo di ritiro. Le modalità d'applicazione del presente comma sono, se del caso, adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33.
La destinazione dei prodotti così ritirati dalla vendita deve essere fissata dall'organizzazione di produttori in modo da non ostacolare il normale collocamento della produzione in causa.
Per il finanziamento di tali operazioni di ritiro dalla vendita, i produttori associati costituiscono un fondo di intervento alimentato da contributi basati sulle quantità messe in vendita».
25. E' opportuno ricordare che le disposizioni di cui all'art. 15, n. 1, del regolamento n. 1035/72 mirano a limitare le quantità di prodotti destinati al ritiro e quindi, in ultima analisi, gli interventi del FEAOG.
26. L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 1035/72, come modificato dal regolamento (CEE) n. 325/79 del Consiglio, del 19 febbraio 1979 (GU L 45, pag. 1), precisa che:
«Gli Stati membri accordano una compensazione finanziaria alle organizzazioni di roduttori che procedono ad interventi nel quadro delle disposizioni degli articoli 15 e 15 bis purché (...)».
27. L'art. 21, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1035/72 , prevede che:
«1. I prodotti sia ritirati dal mercato nel quadro delle disposizioni degli articoli 15 ter e 18 sia acquistati conformemente agli articoli 19 e 19 bis sono avviati verso una delle seguenti destinazioni:
a) per tutti i prodotti:
distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o fondazioni di carità o a persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza.
(...)
(...)
(...)
(...)
distribuzione gratuita agli alunni nelle scuole; gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli acquistati normalmente dai refettori scolastici;
(...)
(...)
3. Le operazioni di distribuzione gratuita, previste al paragrafo 1, primo comma, lettera a), primo, sesto e settimo trattino, sono organizzate sotto la responsabilità degli Stati membri (...)».
C Normativa nel settore dei seminativi
28. A proposito di tale settore, ricordo che con il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU L 355, pag. 1; in appresso: il «regolamento n. 3508/92»), un nuovo sistema per la gestione ed il controllo degli aiuti comunitari da parte delle autorità degli Stati membri, denominato «sistema integrato di gestione e di controllo» (in prosieguo: il «SIGC»), è stato istituito per taluni regimi di aiuti comunitari, ivi compreso il FEAOG, al fine di rafforzare l'efficacia e la redditività di tali regimi (v. terzo considerando). L'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3508/92 dispone che:
«1. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo in appresso denominato "sistema integrato", applicabile:
a) nel settore della produzione vegetale:
al regime di sostegno per i produttori di alcuni seminativi, istituito con il regolamento (CEE) n. 1765/92».
29. Ai sensi dell'art. 2 del medesimo regolamento, in ogni Stato membro il SIGC deve comprendere, in particolare, una base di dati informatizzata, un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole e delle domande di aiuti dei produttori e un sistema integrato di controllo.
30. In virtù dell'art. 7 del regolamento n. 3508/92:
«Il sistema integrato di controllo riguarda l'insieme delle domande di aiuto presentate e interessa particolarmente i controlli amministrativi, i controlli in loco e, se del caso, le verifiche mediante telerilevamento aereo o spaziale».
31. Secondo quanto dispone l'art. 8 del regolamento n. 3508/92:
«1. Lo Stato membro procede a un controllo amministrativo delle domande di aiuto.
2. I controlli amministrativi sono completati da controlli in loco aventi per oggetto un campione delle aziende agricole. Per l'insieme di tali controlli, lo Stato membro elabora un piano di campionatura.
3. Ciascuno Stato membro designa un'autorità incaricata del coordinamento dei controlli previsti dal presente regolamento.
4. Le autorità nazionali possono, secondo condizioni da stabilire, utilizzare il telerilevamento per determinare le superfici delle parcelle agricole, per identificare le colture e per accertarne lo stato.
5. (...)».
32. Per quanto concerne il controllo delle domande di aiuto, l'art. 6, nn. 1 a 4, del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36; in prosieguo: il «regolamento n. 3887/92») dispone che:
«1. I controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti e dei premi.
2. Il controllo amministrativo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 comprende, in particolare, verifiche incrociate relative alle parcelle e agli animali dichiarati, onde evitare che uno stesso aiuto venga concesso due volte per lo stesso anno civile.
3. I controlli in loco vertono almeno su un campione significativo delle domande. Detto campione deve rappresentare almeno:
il 10% delle domande di aiuto per animale o delle dichiarazioni di partecipazione;
il 5% delle domande di aiuto per superficie, percentuale che è tuttavia ridotta al 3% per le domande di aiuto per superficie oltre il numero di 700 000 per Stato membro e anno civile.
(...)
4. Le domande che sono oggetto di controlli in loco sono determinate dalla competente autorità, in particolare sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto inoltrate. L'analisi dei rischi tiene conto:
dell'importo dell'aiuto;
del numero di parcelle, della superficie o del numero di animali per i quali l'aiuto è richiesto;
dell'evoluzione in rapporto all'anno precedente;
delle constatazioni fatte nei controlli degli anni precedenti;
di altri parametri definiti dagli Stati membri».
33. In virtù dell'art. 12 del regolamento n. 3887/92:
«Ciascuna visita di controllo dev'essere oggetto di un rapporto, in cui figurano, in particolare, i motivi della visita, le persone presenti, il numero delle parcelle visitate e di quelle misurate, le tecniche di misurazione utilizzate, il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, eventualmente, il numero d'identificazione e i motivi che hanno giustificato il rigetto, totale o parziale, o l'accettazione della domanda.
L'imprenditore o chi ne fa le veci ha la facoltà di sottoscrivere il verbale, attestando eventualmente la propria presenza al momento del controllo o indicando le sue osservazioni».
34. In virtù dell'art. 19, il regolamento n. 3887/92 è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1993.
35. Per quanto concerne l'entrata in vigore del SIGC, l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 3508/92 prevede che:
«Il sistema integrato è applicabile:
a) a decorrere dal 1° febbraio 1993, per quanto riguarda le domande di aiuti e un sistema alfanumerico di identificazione e di registrazione delle specie bovine, nonché il sistema integrato di controllo di cui all'articolo 7;
b) a decorrere dal 1° gennaio 1996 al più tardi, per quanto riguarda gli altri elementi di cui all'articolo 2».
36. Dal tredicesimo considerando del regolamento n. 3887/92 risulta tuttavia che il SIGC è applicabile nella sua totalità soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1996 e che, «fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, è pertanto indispensabile che gli Stati membri siano tenuti nel frattempo ad evitare carenze di gestione e di controllo, adottando a livello nazionale le misure del caso».
37. Per effetto, infine, dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 2466/96 , l'entrata in vigore del SIGC è stata prorogata, per quanto concerne gli elementi di cui all'art. 2 del regolamento n. 3508/92, al 1° gennaio 1997.
38. L'art. 17, n. 1, del regolamento n. 3887/92 precisa che:
«Nella misura in cui, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3508/92, alcuni elementi del sistema integrato non sono ancora applicati, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie, al fine di applicare misure di gestione e di controllo che garantiscano il rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti in questione».
39. Ai sensi dell'art. 15, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento n. 1765/92»):
«I pagamenti contemplati nel presente regolamento sono corrisposti integralmente ai beneficiari».
III Analisi giuridica
A Premessa
40. Come ho segnalato in precedenza, a seguito dell'ordinanza della Corte dell'8 marzo 2001 che ha dichiarato parzialmente irricevibile il ricorso della Grecia, l'oggetto della presente causa resta limitato alle sole correzioni finanziarie che hanno interessato i settori degli ortofrutticoli e dei seminativi. Segnalo anche che buona parte di tali correzioni riguarda irregolarità analoghe a quelle riscontrate dalla Commissione nel quadro della liquidazione delle spese dell'esercizio 1994 e oggetto di correzioni finanziarie simili a quelle decise per l'esercizio 1995; il ricorso anche in quel caso proposto dal governo greco ai sensi dell'art. 230 CE fu respinto dalla Corte con sentenza 11 gennaio 2001, causa C-247/98, Grecia/Commissione (Racc. pag. I-1).
B Sulle correzioni finanziarie nel settore degli ortofrutticoli
41. Cominciando dunque dal settore degli ortofrutticoli, rilevo che le contestazioni sollevate al riguardo dal governo greco possono suddividersi in due gruppi, uno per ciascun tipo di correzione: e cioè, da una parte, le contestazioni relative alle irregolarità nel sistema di riconoscimento e nel funzionamento delle organizzazioni di produttori; dall'altra, quelle relative alla distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato.
1. Sulle irregolarità nel sistema di riconoscimento e nel funzionamento delle organizzazioni di produttori
42. Le correzioni richieste al riguardo dalla Commissione erano dovute ad irregolarità o carenze per quanto concerne:
il sistema di riconoscimento delle organizzazioni di produttori di cui all'art. 13 del regolamento n. 1035/72 (v. supra, paragrafo 22). Alcune di tali organizzazioni, in particolare per carenze degli impianti tecnici necessari per smerciare la produzione dei loro aderenti, non avrebbero dovuto essere riconosciute, né quindi beneficiare delle compensazioni finanziarie per i ritiri dal mercato dei loro prodotti;
il funzionamento di tali organizzazioni, alcune delle quali non avevano fissato regole sulla commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti o erano state create al solo scopo di raccogliere prodotti ortofrutticoli destinati al ritiro, senza compiere alcuno sforzo per adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato;
la disponibilità da parte di tali organizzazioni di impianti tecnici e fondi di intervento adeguati.
43. Ritenendo tali irregolarità non conformi alle previsioni degli artt. 13 e 15 del regolamento n. 1035/72, la Commissione ha suggerito nella relazione di sintesi 1995 l'applicazione di correzioni finanziarie analoghe a quelle già decise per l'anno 1994 per i motivi indicati nella relazione di sintesi n. IV/7421/97, dell'8 giugno 1998, relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», per l'esercizio 1994 (in prosieguo: la «relazione di sintesi 1994»). Più precisamente, essa ha proposto di applicare per l'esercizio 1995 una correzione forfettaria pari al 10% del totale delle spese relative ai ritiri dal mercato di pesche, nettarine e agrumi in tutte le province della Grecia, ad eccezione di quella di Pella, ove la situazione era più grave e per la quale si suggeriva quindi una correzione del 20% del totale di quelle spese. Per tale provincia, peraltro, in considerazione dei progressi successivi, è stato proposto che già per l'esercizio 1996 la correzione finanziaria delle spese dichiarate per i ritiri delle pesche e delle nettarine fosse limitata al 10% .
44. Il governo greco ha chiesto l'annullamento in parte qua della decisione 99/596 con riferimento a diversi aspetti delle irregolarità riscontrate dagli ispettori della Commissione; ciò sulla base di una serie di motivi che passo ora ad esaminare analiticamente.
a) Sull'omessa considerazione dei progressi dovuti a nuove misure amministrative per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori
45. Anzitutto, la correzione finanziaria in questione (che, ripeto, è analoga a quella applicata per il 1994) sarebbe dovuta, secondo il governo ricorrente, a un'erronea valutazione dei fatti da parte della Commissione, che non avrebbe tenuto conto dei progressi realizzati dalla Grecia in materia nel corso dell'esercizio 1995 . In effetti, le autorità di quel paese avevano adottato nel 1994 e comunicato alla Commissione con lettera n. 421142 del 1° novembre 1994 una serie di misure amministrative per rafforzare i controlli sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori, che avrebbero dispiegato effetti positivi già a partire dall'esercizio 1995, tanto da garantire già in quell'anno la regolarità dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti comunitari. I progressi favoriti dalle misure del 1994 sarebbero stati anzi tali da indurre la Commissione a non applicare correzioni finanziarie per gli esercizi 1992 e 1993, per i quali pur erano state riscontrate le medesime irregolarità. A torto, quindi, la Commissione avrebbe mantenuto le correzioni finanziarie in questione per gli esercizi 1994 e 1995.
46. Per parte sua, la Commissione obietta anzitutto che le ragioni che l'avevano indotta alle correzioni finanziarie per l'esercizio 1994 permanevano anche per l'esercizio successivo . Secondo i suoi ispettori, infatti, gli effetti favorevoli delle misure del 1994 si sarebbero manifestati a partire dal maggio-giugno 1995, sicché, a causa dello sfasamento che intercorre tra una campagna di commercializzazione e l'esercizio nel quale le relative compensazioni finanziarie sono liquidate, essi avrebbero avuto una qualche incidenza solo a partire dalla liquidazione delle spese relative all'esercizio 1996, specialmente per quanto riguarda le pesche e le nettarine. Nella specie, quindi, l'esercizio 1995 comprende solo le compensazioni finanziarie riconosciute alle organizzazioni dei produttori sino alla data del 15 ottobre 1995; mentre quelle relative ai ritiri dal mercato effettuati nel periodo luglio-settembre 1995 sono liquidate agli Stati membri nel quadro dell'esercizio 1996, dal momento che sono state accordate alle organizzazioni di produttori solo a partire dal mese di novembre 1995 . Quanto poi alla pretesa diversità di trattamento rispetto agli esercizi 1992 e 1993, la Commissione ribatte che l'indulgenza mostrata per quegli esercizi non crea un diritto in capo alla Repubblica greca a non vedersi applicare correzioni finanziarie negli anni successivi.
47. Per parte mia, devo anzitutto rilevare che il governo greco non contesta i risultati delle verifiche condotte dagli ispettori della Commissione, come non li aveva contestati in occasione delle stesse verifiche o, successivamente, innanzi all'organo di conciliazione, dove le divergenze con i servizi della Commissione avevano riguardato esclusivamente l'identificazione dell'esercizio nel quale tener conto dei progressi dovuti alle menzionate misure del 1994. Né il governo greco muove obiezioni in merito allo sfasamento temporale tra una campagna di commercializzazione e l'esercizio nel cui quadro avviene la liquidazione dei relativi interventi finanziari. Dalla citata relazione finale dell'organo di conciliazione del 4 gennaio 1999 risulta del resto che, contrariamente a quanto accaduto per altri Stati membri, le domande di aiuto tardive dei produttori greci non hanno mai permesso alla Repubblica greca di imputare le compensazioni finanziarie all'esercizio dell'anno in cui si è svolta la campagna di commercializzazione.
48. D'altra parte, non v'è dubbio che la Commissione ha tenuto effettivamente conto dei progressi evocati dal governo greco; ma ciò, appunto, nel quadro della liquidazione dei conti dell'esercizio 1996. Dai documenti sopra citati (v. nota 7) emerge chiaramente infatti che, proprio in considerazione di quei progressi, le correzioni finanziarie dell'esercizio 1996 per i ritiri di pesche e nettarine nella provincia di Pella (la sola per la quale figurava già una proposta di correzione finanziaria per l'esercizio 1996) sarebbero passate dal 20% al 10% delle spese dichiarate dalla Repubblica greca.
49. Infine, devo rilevare che il governo ricorrente si è limitato a descrivere le misure adottate nel 1994, senza tuttavia fornire alcuna prova del fatto che esse avessero dispiegato i loro effetti già nel quadro degli interventi oggetto della liquidazione per l'esercizio 1995.
50. Quanto poi alla pretesa diversità di valutazione rispetto alle correzioni finanziarie per gli esercizi 1992 e 1993, osservo che la tolleranza da essa eventualmente manifestata in merito ad irregolarità emerse in un esercizio non preclude alla Commissione di regolarsi diversamente per gli esercizi successivi. Come ha osservato la Corte, «qualora la Commissione non abbia effettuato la rettifica dovuta durante un esercizio precedente, ma abbia tollerato le irregolarità per motivi di equità, lo Stato membro interessato non acquista alcun diritto ad esigere l'adozione dello stesso criterio per le irregolarità dell'esercizio seguente in base al principio della certezza del diritto o del legittimo affidamento» . Se quindi, in considerazione degli sforzi compiuti dalle autorità greche, la Commissione aveva ritirato le riserve che pure aveva espresso per quei due esercizi, ciò non creava un diritto in capo allo Stato greco per gli esercizi successivi. Il principio in materia resta infatti pur sempre quello «secondo cui solo le spese effettuate conformemente alle norme comunitarie sono imputate al bilancio comunitario. Di conseguenza, la Commissione, una volta che individua l'esistenza di una violazione delle norme comunitarie nei versamenti effettuati da uno Stato membro, è tenuta ad effettuare la rettifica dei conti presentati da quest'ultimo» . Nella specie, i risultati delle ispezioni effettuate dalla Commissione, non contestati dal governo greco, costituivano una giustificazione sufficiente delle correzioni finanziarie per l'esercizio 1995, come del resto confermava la citata sentenza 11 gennaio 2001, Grecia/Commissione, nella quale la Corte ha considerato pienamente giustificate analoghe correzioni, applicate nell'esercizio 1994, per le medesime irregolarità (punto 46).
51. Mi pare dunque che il governo greco non abbia dimostrato che le correzioni decise dalla Commissione siano il frutto di un'erronea valutazione dei fatti e che, pertanto, il motivo di ricorso in esame vada respinto.
b) Sulla pretesa violazione dell'art. 5, n. 2, lett. c), quarto capoverso, del regolamento n. 729/70
52. Il governo greco ricorda che, ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), quarto capoverso, del regolamento n. 729/70, la Commissione è tenuta a valutare l'entità degli importi non ammessi al finanziamento del FEAOG tenendo conto, in particolare, del tipo e della gravità delle violazioni della normativa comunitaria. Alla luce di tali parametri ed in considerazione della situazione riscontrata nel corso delle verifiche condotte dalla Commissione, una correzione finanziaria del 10% applicata alla totalità delle spese dichiarate dal governo greco per gli ortofrutticoli sarebbe, secondo tale governo, arbitraria ed eccessiva, perché presupporrebbe l'esistenza di un rischio di perdite generalizzate per il FEAOG, laddove in realtà si basa sui risultati di verifiche in loco condotte su un campione di province non rappresentativo della situazione generale . Tale campione, precisa il governo ricorrente, oltre ad essere eccessivamente limitato (una provincia su un totale di 52 per le arance e due per le pesche e le nettarine), ha interessato soprattutto organizzazioni di produttori per le quali le autorità greche avevano già constatato problemi e dalle quali era pertanto lecito attendersi maggiori irregolarità; se invece le verifiche fossero state condotte in una qualsiasi altra parte del territorio nazionale, si sarebbe potuto constatare che la normativa comunitaria era pienamente rispettata.
53. La Commissione obietta che i controlli sono stati effettuati su un campione pienamente rappresentativo. Per le pesche e le nettarine, essi hanno interessato le organizzazioni di produttori che rappresentano il 95% della produzione complessiva di questi frutti in Grecia e il 93,5% delle compensazioni finanziarie per ritiri dal mercato; quanto agli agrumi, i controlli hanno coperto un territorio che è all'origine del 74% delle compensazioni finanziarie accordate dalla Repubblica greca. Quanto poi alla pretesa mancanza di obiettività delle verifiche, la Commissione replica che esse sono state condotte sull'insieme delle aziende agricole delle province selezionate.
54. Per parte mia, mi limito a ricordare che i dati forniti dalla Commissione (e, ripeto, non contestati dal governo greco) sono identici a quelli posti alla base di un'analoga correzione finanziaria del 10% per l'esercizio 1994. Ora, al governo greco che, fondandosi sugli stessi argomenti invocati nella presente causa, aveva impugnato tale correzione la Corte rispose, con la più volte citata sentenza dell'11 gennaio 2001, che, alla luce delle cifre fornite dalla Commissione, la rappresentatività dei controlli non poteva essere ragionevolmente messa in dubbio. Dato quanto ho detto sull'analogia delle situazioni evocate, non vedo ragione di discostarmi da tale conclusione.
55. Ritengo del pari infondata, poi, la contestazione del governo greco sulla obiettività e sulla limitatezza del campione di aziende agricole sottoposte a verifiche. Mi pare infatti che sarebbe stato poco significativo estendere l'area geografica della verifica, visto che nelle aziende agricole delle restanti 50-51 province greche la coltivazione degli ortofrutticoli e le relative compensazioni finanziarie hanno carattere marginale.
c) Sul funzionamento irregolare delle organizzazioni di produttori
56. Per quanto concerne le contestazioni relative all'irregolare funzionamento delle organizzazioni di produttori, il governo greco obietta che la correzione finanziaria in questione sarebbe dovuta a un'erronea valutazione delle circostanze di fatto, oltre che a un abuso di potere. In realtà, l'amministrazione nazionale aveva impartito tutte le direttive necessarie ad uno svolgimento corretto ed efficace dei controlli, segnatamente per quanto concerne il funzionamento delle organizzazioni di produttori e le procedure di ritiro dal mercato e di distribuzione gratuita. A tal fine, anzi, sarebbe stato addirittura creato uno schedario informatico degli aderenti alle organizzazioni di produttori per poterne meglio controllare l'attività produttiva e commerciale. Il governo greco precisa altresì che tali misure sono state applicate a partire dal 1994 e sono state rinforzate nel 1995, come confermerebbero i miglioramenti a tutti i livelli riscontrati dalle ispezioni compiute dalla Commissione nell'estate 1995.
57. A me pare però che la Commissione abbia buon gioco a replicare, anche a questo proposito, che i progressi vantati dal governo greco ed effettivamente constatati nell'estate 1995 hanno cominciato a produrre effetti solo a partire dalle correzioni finanziarie del successivo esercizio 1996, come appunto hanno constatato gli ispettori della Commissione. Anche questa contestazione del governo greco, quindi, deve essere a mio avviso respinta in quanto il presente procedimento ha ad oggetto una decisione di liquidazione delle spese per l'esercizio 1995.
d) Sull'assenza di impianti tecnici e di fondi di intervento presso le organizzazioni di produttori
58. Come ho sopra ricordato, infine, il governo greco respinge anche la contestazione relativa alle carenze degli impianti tecnici e dei fondi di intervento delle organizzazioni di produttori, che la Commissione ha giudicato non conformi alle previsioni del regolamento n. 1035/72. Osservo tuttavia che le motivazioni addotte al riguardo dalla Commissione per l'esercizio 1995 sono identiche a quelle invocate per l'esercizio precedente (la relazione di sintesi 1995 addirittura rinvia a quella del 1994) e che il governo ricorrente formula in proposito obiezioni in tutto simili a quelle già sollevate, e respinte, nella citata causa C-247/98 . Poiché nessun elemento nuovo è stato addotto nella presente causa, non vè motivo di discostarsi dalle valutazioni espresse dalla Corte nel menzionato precedente e quindi di accogliere oggi, per l'esercizio 1995, le pretese che allora furono respinte rispetto al precedente esercizio.
2. Sulla distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato
59. Veniamo ora agli argomenti avanzati dalla Repubblica greca in merito alla seconda categoria di correzioni finanziarie nel settore degli ortofrutticoli, quella fondata sulle irregolarità nella distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato. Devo peraltro avvertire che né dagli atti di causa né dall'udienza sono emerse indicazioni inequivoche sul punto se tali correzioni finanziarie siano state apportate nel quadro della liquidazione dei conti per l'esercizio 1995 o per quello successivo. Se si versasse in questa seconda ipotesi, la contestazione mossa dalla Repubblica greca cadrebbe addirittura in limine, dato che il presente ricorso è diretto all'annullamento di una decisione che interessa esclusivamente l'esercizio 1995; poiché però non è escluso che si possa versare nell'altra ipotesi, ritengo opportuno esaminare nel merito gli indicati argomenti del governo ricorrente.
60. Tra le varie irregolarità che emergono dalla relazione di sintesi 1995 alcune riguardano la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato e sono dovute in particolare al mancato possesso da parte di alcuni beneficiari dei requisiti prescritti dall'art. 21 del regolamento n. 1035/72. Di esse esaminerò qui solo quelle rilevate nelle operazioni di distribuzione gratuita di cui hanno beneficiato le famiglie numerose e gli alunni delle scuole, poiché è solo in relazione a tali irregolarità che la Repubblica greca solleva contestazioni.
61. Quanto alla distribuzione gratuita alle famiglie numerose, la Commissione eccepisce che le autorità greche si sarebbero dimostrate troppo generose nell'applicazione del predetto art. 21, n. 1, lett. a), primo trattino. Sebbene infatti tale disposizione intenda restringere la cerchia dei beneficiari dell'aiuto in esame a coloro che hanno «diritto alla pubblica assistenza, a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza», la distribuzione gratuita sarebbe stata autorizzata, in virtù della legislazione all'epoca in vigore, a favore di tutte le «famiglie numerose», cioè di quelle con almeno quatro figli (tre, nel caso di famiglie con un solo genitore), indipendentemente dal livello dei loro redditi.
62. Quanto invece agli alunni delle scuole, essi avrebbero beneficiato di distribuzioni gratuite effettuate senza rispettare l'art. 21, n. 1, lett. a), sesto trattino, del regolamento n. 1035/72, il quale, per evitare turbative di mercato, esige che in tal caso i quantitativi di ortofrutticoli non si sostituiscano, ma si aggiungano a quelli che le scuole acquistano normalmente . In particolare, la Commissione contesta che la frutta distribuita nelle scuole era prevalentemente consumata a casa e non sul posto, perché solo raramente le scuole dispongono di un refettorio: essa andava così a sostituirsi a quella che le famiglie degli alunni avrebbero altrimenti acquistato sul mercato.
a) Sulla distribuzione gratuita alle famiglie numerose: argomenti delle parti e loro valutazione
63. Ai rilievi svolti sul punto dalla Commissione, la Repubblica greca replica ricordando due circolari del Ministero dell'Agricoltura, rispettivamente del 18 gennaio e dell'11 dicembre 1996, che, codificando una pratica a suo dire già esistente, avrebbero consentito di ridurre al minimo le quantità distribuite gratuitamente, limitandole in particolare alle persone munite di un certificato comprovante il diritto a beneficiare dell'assistenza pubblica.
64. La Commissione obietta però, ancora una volta, che le misure correttive adottate nel 1996 dalle autorità greche non hanno alcun effetto sulle spese la cui liquidazione forma l'oggetto della decisione impugnata, relativa all'esercizio 1995. Nella specie, poi, essa aggiunge che la correzione finanziaria si fonda altresì sul fatto che da verifiche condotte presso quattro associazioni di famiglie numerose è emerso che in alcuni casi, considerati peraltro dal governo greco come del tutto isolati, la frutta veniva distribuita a famiglie i cui figli erano già adulti, avevano addirittura una propria famiglia o comunque erano già impegnati in attività lavorative.
65. Sul primo rilievo della Commissione non credo di dover ritornare, dopo quanto ho ripetutamente detto in precedenza. Quanto poi alle segnalate irregolarità riscontrate presso alcune associazioni di famiglie numerose, osservo che, se anche esse fossero isolate, come sostiene il governo greco, la correzione applicata al tasso forfettario del 10% sarebbe ugualmente giustificata, tanto più che essa si basa anche, ed anzi soprattutto, sul fatto che della distribuzione gratuita di frutta beneficiavano tutte le famiglie numerose: e questo non è contestato dal governo greco.
b) Sulla distribuzione gratuita agli alunni delle scuole: argomenti delle parti e loro valutazione
66. Sul punto, il governo greco avanza tre ordini di considerazioni per contestare la legittimità della correzione finanziaria che avrebbe interessato gli interventi legati alla distribuzione gratuita di ortofrutticoli agli alunni delle scuole. Anzitutto, tale distribuzione sarebbe stata preferita in alternativa all'ipotesi della distruzione della frutta, vale a dire per le medesime considerazioni che hanno indotto il legislatore comunitario, nell'adottare il regolamento n. 2200/96, che ha sostituito il regolamento n. 1035/72, a sopprimere il requisito dell'«addizionalità», di cui ho detto più sopra (paragrafo 62) . In secondo luogo, in un paese come la Grecia, dove esistono pochissime mense scolastiche, il principio dell'«addizionalità» sarebbe difficilmente applicabile. Infine, come ha riconosciuto nella propria relazione finale lo stesso organo di conciliazione, le misure adottate nel 1994 nel settore degli ortofrutticoli avrebbero significativamente migliorato il sistema dei controlli degli aiuti comunitari con riflessi positivi manifestatisi già durante il 1995.
67. La Commissione difende la decisione impugnata ricordando, da una parte, il preciso dettato dell'art. 21, n. 1, lett. a), sesto trattino, del regolamento n. 1035/72, e, dall'altra, che ancora nel corso di verifiche condotte nel novembre 1996 le autorità greche non hanno saputo fornire una chiara indicazione delle misure adottate al fine di assicurare il rispetto di quella disposizione.
68. Ritengo di dover condividere anche su questo punto la posizione della Commissione. In effetti, il dettato dell'art. 21, n. 1, lett. a), sesto trattino, del regolamento n. 1035/72 è molto chiaro, come altrettanto chiare sono le ragioni che, quantomeno sino all'entrata in vigore del regolamento n. 2200/96, hanno indotto il legislatore comunitario a prescrivere il rispetto del principio dell'«addizionalità». Per quanto discutibile possa essere la distruzione della frutta, soprattutto nel caso di un paese che non dispone di mense scolastiche, devo sottolineare che nella presente causa non è in discussione il merito della citata disposizione del regolamento n. 1035/72, ma la sua violazione da parte delle autorità greche. Quanto poi al fatto che l'organo di conciliazione avrebbe riconosciuto i significativi miglioramenti nel sistema dei controlli introdotti nel 1995, mi limito a rilevare che in realtà detto organo non si è espresso sulle irregolarità di cui qui si tratta, ma su quelle relative al sistema di riconoscimento e al funzionamento delle organizzazioni di produttori, che ho esaminato in precedenza.
C Sulle correzioni finanziarie nel settore dei seminativi
69. Il governo ricorrente propone poi distinte contestazioni, da un lato, sulla correzione finanziaria legata alle carenze del sistema di gestione e controllo delle spese agricole praticato dalla Grecia e, dall'altro, su quella relativa alle trattenute per spese amministrative della gestione degli aiuti comunitari.
1. Sulle carenze del sistema di gestione e controllo
a) Le osservazioni del FEAOG
70. Dalla relazione di sintesi 1995 emerge che verifiche effettuate dalla Commissione hanno rivelato una serie di lacune e di carenze del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ampiamente illustrato in precedenza (v. paragrafo 28), che lo rendono non conforme agli obblighi imposti dai regolamenti nn. 729/70, 3508/92 e 3887/92. Tali lacune e carenze, secondo quanto indicato nella relazione di sintesi 1995 , riguardano in particolare:
a) per quanto concerne i controlli amministrativi:
i) il sistema interno di controllo. E' stato infatti rilevato che l'organismo competente per il pagamento, il DIDAGEP, assicura una sorveglianza minima sulle direzioni regionali del Ministero dell'Agricoltura, che a loro volta esercitano un controllo insufficiente sugli ingegneri agronomi, responsabili dei controlli amministrativi e di quelli in loco, che lavorano presso gli uffici locali: ciò, in particolare, per l'impossibilità dell'amministrazione di avere accesso alle banche dati del sistema integrato. Per esempio, ad Alexandroupolis, una delle località dove la Commissione ha svolto verifiche, la direzione locale del Ministero dell'Agricoltura e gli agronomi non sono stati in grado di fornire neppure il numero dei controlli in loco effettuati nel 1994;
ii) la supervisione delle associazioni delle cooperative agricole (le c.d. ACA), che godono di competenze molto importanti nel quadro della gestione degli aiuti comunitari. L'amministrazione regionale non era in grado di controllarne le attività, tra l'altro perché non disponeva degli strumenti necessari, quale un ordinatore elettronico, per accedere alle banche dati delle ACA;
iii) i controlli mediante confronto delle informazioni contenute nelle domande di aiuto, controlli che per di più nel 1994 sono stati effettuati soltanto dopo il pagamento degli aiuti comunitari;
b) per quanto concerne i controlli in loco:
i) la percentuale dei controlli in loco e la metodologia applicata per effettuare tali controlli. Sempre ad Alexandroupolis, ad esempio, le autorità locali non sono state in grado di spiegare la metodologia seguita per la scelta del campione delle aziende agricole da controllare, mentre un'analisi dei rapporti di controllo ha rivelato che tale selezione era insoddisfacente e che era stato addirittura omesso ogni controllo sulle domande relative ad alcuni tipi di coltivazioni. Ciò anche per la mancanza di quell'analisi preliminare dei rischi necessaria per determinare, «tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto inoltrate», quali tra tali domande devono essere oggetto di controlli (art. 6, n. 4, del regolamento n. 3887/92);
ii) l'aumento del tasso minimo dei controlli in loco da parte delle autorità greche, che, in virtù dell'art. 6, n. 3, secondo capoverso, del regolamento n. 3887/92, il FEAOG aveva chiesto di portare dal 5% al 10% a causa dell'insufficiente avanzamento dell'attuazione del SIGC rilevato nel corso di verifiche condotte nel 1993 e nel 1994. Tale tasso non aveva raggiunto che il 9,3% ed anzi è stato rilevato che i funzionari della direzione regionale di Alexandroupolis non erano neppure stati messi al corrente dell'esigenza di aumentarlo;
iii) la qualità dei rapporti sui controlli effettuati. Tali documenti, che in diverse occasioni non sono stati neppure redatti, spesso addirittura non contenevano la data, i motivi dei controlli e informazioni esatte sui risultati delle misurazioni delle parcelle agricole e sul numero delle parcelle misurate.
71. La relazione di sintesi 1995 indica che alcune di dette carenze (in particolare, quelle relative alla supervisione delle ACA da parte delle direzioni regionali, alla selezione delle aziende agricole da controllare e ai rapporti sui controlli effettuati) concernono elementi del sistema di controllo di competenza degli Stati membri che, oltre ad essere indispensabili per una gestione efficace degli aiuti, sono applicabili immediatamente. Benché dunque il termine ultimo per l'attuazione del SIGC nella sua integralità fosse slittato al 1° gennaio 1997 , tali carenze sono state giudicate inaccettabili. Sempre nella relazione di sintesi 1995, poi, si sottolinea che dette carenze non si limitavano alle regioni in cui i servizi della Commissione avevano compiuto indagini, ma si estendevano all'intero sistema nazionale.
72. Per attenuare la gravità delle rilevate irregolarità, la relazione di sintesi 1995 tiene conto delle difficoltà della Grecia, sottolineando: che nel 1994, cioè nell'anno della campagna di commercializzazione che qui interessa, l'attuazione del SIGC si trovava ancora in una fase di transizione; che quello Stato aveva dovuto affrontare all'epoca difficoltà particolari, visto che in esso non esisteva ancora un catasto; che comunque i controlli in loco avevano registrato progressi passando dal 5% al 9,3%, ad una percentuale cioè non lontana dalla soglia del 10% voluta, come ho detto, dai servizi della Commissione; che la valenza negativa delle riscontrate carenze era comunque attenuata dal fatto che in Grecia esiste un controllo di tipo, per così dire, sociale, risultante dall'affissione presso gli uffici del Comune delle domande di aiuto; e che i controlli della Commissione non avevano rivelato importanti anomalie.
73. Tenuto conto di tutti questi elementi, peraltro non contestati dalle autorità greche, e del fatto che non era possibile quantificare con esattezza il pregiudizio sofferto, nella relazione di sintesi 1995 si era quindi suggerita l'applicazione di una correzione finanziaria di tipo forfettario del 2%, che è il tasso minimo tra quelli indicati nel rapporto Belle (sul quale, v. supra, paragrafo 17). Nella relazione finale del 25 febbraio 1999, l'organo di conciliazione aveva accolto tale proposta.
b) Argomenti delle parti
74. Il governo greco ritiene che la correzione finanziaria avrebbe dovuto essere inferiore al 2% e che la maggiorazione è in realtà fondata su un'errata valutazione dei fatti, oltre ad integrare un abuso del potere discrezionale della Commissione. Per sostenere tale tesi, il governo ricorrente fa leva sulle seguenti argomentazioni.
75. Anzitutto, se ne ho ben compreso la posizione, esso considera ingiustificata la correzione finanziaria legata alle carenze e lacune nel sistema di controllo greco in quanto quella del 1994/1995 era una campagna di transizione. Per essa non si poteva quindi pretendere che la Repubblica greca avesse già attuato integralmente il SIGC, tanto più che a tal fine aveva tempo fino al 1° gennaio 1997.
76. In secondo luogo, il governo ricorrente evoca alcuni elementi volti a dimostrare l'esistenza in Grecia di un sistema di controllo affidabile. In particolare, esso sottolinea: che nell'esercizio considerato la scelta del campione delle aziende agricole da controllare in loco era stata effettuata dalle direzioni regionali del Ministero dell'Agricoltura sulla base di istruzioni dettagliate dell'amministrazione centrale, che definivano i criteri di rischio in conformità del regolamento n. 3887/92; che, seppure caratterizzato da carenze (peraltro dovute alla complessità dello stesso sistema integrato), un sistema di controlli mediante confronto era stato comunque organizzato; la cooperazione tra le ACA ed il Ministero dell'Agricoltura aveva consentito a quest'ultimo di mantenere un sufficiente grado di supervisione.
77. Secondo la Repubblica greca, infine, una serie di elementi avrebbero dovuto indurre la Commissione a valutare in modo meno grave le lacune riscontrate. Quegli elementi sono: le particolari difficoltà che le autorità greche si sono trovate ad affrontare a causa di situazioni speciali, quali il gran numero dei produttori (circa 300 000) e il numero, ancora maggiore a causa del loro elevato frazionamento, delle parcelle agricole dichiarate; la ricordata assenza, nel periodo considerato, di un catasto; l'incremento del tasso dei controlli in loco dal 5% al 9,3%, che doveva considerarsi soddisfacente se si considera che esso ha avuto luogo in un momento in cui il tasso inizialmente previsto era già stato raggiunto; il fatto che dai controlli della Commissione non fossero emerse «anomalie importanti» (come risulta dalla stessa relazione di sintesi 1995); gli sforzi delle autorità greche per soddisfare sia le esigenze imposte dal SIGC, sia le richieste degli agenti della Commissione incaricati dei controlli, sforzi che avrebbero condotto ad un significativo miglioramento della situazione.
78. La Commissione replica anzitutto che gli argomenti proposti dal governo ricorrente innanzi alla Corte costituiscono una mera ripetizione di quelli già esaminati dall'organo di conciliazione e da questo non considerati idonei a giustificare un parere negativo sulla proposta di una correzione finanziaria del 2%. D'altra parte, continua la Commissione, le carenze del sistema di controllo greco erano tali e tante da giustificare di per sé l'applicazione di una correzione finanziaria al tasso del 5%; i servizi della Commissione l'hanno invece limitata al 2%, proprio tenendo conto del fatto che la liquidazione delle spese per l'esercizio 1995 aveva comunque mostrato dei progressi quanto al numero dei controlli in loco e che, nella pratica, all'atto del pagamento non si erano constatate anomalie importanti. Infine, la Commissione osserva che le correzioni finanziare in questione non sono affatto dettate dalla mancata applicazione del SIGC, ma dalle carenze che inficiano il sistema di controllo greco in quanto tale e dall'inefficacia della gestione degli aiuti comunitari da parte delle autorità nazionali.
c) Valutazione
i) Premessa
79. Conviene, in via di premessa, ricordare alcuni aspetti essenziali della disciplina della materia. E' noto anzitutto che il FEAOG finanzia solo gli interventi effettuati in conformità alle disposizioni comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e che lo scopo del procedimento di liquidazione dei conti è, appunto, di garantire che i finanziamenti messi a disposizione degli Stati membri siano utilizzati nel rispetto delle regole vigenti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati.
80. In secondo luogo, mi pare utile rammentare che l'art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire l'effettività e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAOG. Tale disposizione, che riferisce al settore in esame il noto obbligo di cui all'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), definisce, secondo la giurisprudenza della Corte, i principi ai quali la Comunità e gli Stati membri devono informare sia l'attuazione delle decisioni comunitarie di intervento agricolo finanziate dal FEAOG, sia la lotta contro le relative frodi e irregolarità .
81. Ricordo poi che spetta alla Commissione l'onere di provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e che, quando rifiuta di porre a carico del FEAOG talune spese in conseguenza di una siffatta violazione, essa è obbligata a giustificare la decisione che eccepisce la mancanza o l'inadeguatezza dei controlli istituiti dallo Stato membro interessato . Tuttavia, «la Commissione è obbligata non a dimostrare esaurientemente l'inesattezza dei controlli effettuati dagli Stati membri, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali» . Questa attenuazione dell'onere della prova è dovuta al fatto che lo Stato dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari ai fini della liquidazione dei conti FEAOG, ed è quindi lo Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza di quanto dichiarato dalla Commissione . Ricordo, infine, che, sempre secondo la giurisprudenza della Corte, lo Stato membro i cui controlli siano stati ritenuti inesistenti o insufficienti dalla Commissione non può confutare le constatazioni di quest'ultima senza suffragare le proprie affermazioni con elementi atti a dimostrare l'esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo .
82. Ciò posto, passo ora ad esaminare gli argomenti del governo greco, sopra riportati.
ii) Sulle irregolarità del sistema di controllo
83. Come ho detto, il governo ricorrente contesta anzitutto le correzioni finanziarie dovute alle carenze del SIGC greco in un periodo anteriore al 1° gennaio 1997. Devo però osservare che, come ha precisato la Commissione nella presente causa e come emerge chiaramente anche dalla relazione di sintesi 1995, la correzione finanziaria imposta con la decisione impugnata non poggia affatto sulla perdurante incompletezza del SIGC. Essa si fonda invece su carenze di carattere generale che viziano l'intero sistema di controllo greco e che rendono inefficiente la gestione degli aiuti comunitari da parte delle autorità nazionali. Le obiezioni del governo greco sul punto non possono quindi essere accolte.
84. Resta però ugualmente da chiedersi se la correzione finanziaria del 2% rispetto alla «modestia» delle irregolarità riscontrate in una fase ancora di gestazione del SIGC non sia eccessivamente severa. Per escludere tale conclusione, però, basterà osservare che l'obbligo degli Stati membri di realizzare e gestire un efficiente sistema di controllo per prevenire e perseguire le irregolarità non discende dal regolamento n. 3508/92. Questo ha dettato disposizioni destinate solo a rafforzare tale sistema, sicché nelle more dell'attuazione integrale del SIGC incombeva comunque agli Stati membri di garantire un adeguato livello dei controlli sugli interventi del FEAOG. A conferma di ciò, ricordo che, secondo il tredicesimo considerando del regolamento n. 3887/92, recante modalità di applicazione del SIGC e con il quale si era inizialmente rinviato al 1º gennaio 1996 il termine per l'attuazione integrale del SIGC stesso, è «indispensabile che gli Stati membri siano tenuti nel frattempo ad evitare carenze di gestione e di controllo, adottando a livello nazionale le misure del caso» (il corsivo è mio), mentre l'art. 17, n. 1, del medesimo regolamento dispone che «[n]ella misura in cui (...) alcuni elementi del sistema integrato non sono ancora applicati, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie, al fine di applicare misure di gestione e di controllo che garantiscano il rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti in questione» (il corsivo è mio). Se è vero, dunque, che nel periodo 1994-1995 gli Stati membri non erano tenuti ad un'applicazione integrale del SIGC, è altrettanto vero che ad essi incombeva già allora l'obbligo di curare con particolare attenzione che i propri sistemi di controllo soddisfacessero comunque uno standard qualitativo idoneo a garantire il rispetto della normativa comunitaria sugli interventi del FEAOG. La correzione di cui si discute si giustifica dunque proprio in ragione delle carenze del sistema di controllo greco: carenze presenti, ancora nel 1994-1995, sia sul piano amministrativo generale sia su quello locale, e che incidono su aspetti essenziali di quel controllo, dato che hanno interessato la supervisione delle ACA (che giuocano un ruolo importante nella gestione e nel pagamento degli aiuti comunitari) da parte delle direzioni regionali del Ministero dell'Agricoltura, la selezione delle aziende agricole da sottoporre a controlli, nonché i rapporti redatti dai funzionari greci in merito a quei controlli. Particolarmente grave, in tale contesto, mi pare poi il fatto che la Commissione abbia dovuto constatare ancora nel 1994/1995 le lacune di cui si è detto.
85. In queste condizioni, non ritengo quindi eccessivamente severa la correzione finanziaria del 2%, che, ricordo, è il tasso minimo tra quelli forfettari indicati nel rapporto Belle e normalmente applicati dalla Commissione, in presenza di lacune e irregolarità del tipo che ho descritto.
iii) Sulla pretesa affidabilità del sistema di controllo
86. Malgrado la Commissione abbia fornito prove delle numerose lacune del sistema di controllo, il governo greco sostiene, come si è visto, che tale sistema era affidabile. Osservo tuttavia che le autorità greche non sono state in grado di dimostrare che i rilievi della Commissione sono inesatti e che esse non avevano neppure contestato le conclusioni fattuali cui erano pervenuti gli agenti della Commissione a seguito delle ispezioni condotte in Grecia. Limitandosi dunque a mere affermazioni senza fornire alla Corte alcuna prova concreta (come del resto non ne aveva fornita alcuna neppure nel corso del tentativo di conciliazione esperito innanzi all'organo di conciliazione), il governo greco non ha soddisfatto l'onere della prova «circostanziata ed esauriente», che pure ad esso incombe, dell'inesattezza delle contestazioni della Commissione.
iv) Sulle attenuanti
87. Quanto alle pretese attenuanti di cui il governo greco lamenta la mancata o insufficiente considerazione da parte della Commissione, mi limito ad osservare che, come si è visto più sopra (v. paragrafo 72), esse sono state espressamente indicate nella relazione di sintesi 1995 e sono all'origine della determinazione delle correzioni finanziarie al tasso minimo forfettario del 2%, normalmente utilizzato, come si legge nel rapporto Belle, appunto «nel caso in cui le carenze siano limitate ad aspetti di minore importanza del sistema di controllo o all'esecuzione di controlli non essenziali per garantire la regolarità della spesa» (il corsivo è mio).
88. In conclusione, ritengo che le contestazioni del ricorrente aventi ad oggetto le correzioni finanziarie dovute alle carenze del sistema di gestione e controllo greco debbano essere respinte.
2. Sulle trattenute per spese amministrative della gestione degli aiuti
89. Nel motivare la correzione finanziaria corrispondente alle trattenute effettuate dalle ACA, la relazione di sintesi 1995 rinvia alla dettagliata illustrazione che della medesima questione è svolta nella relazione dell'anno precedente. Da quest'ultima risulta che, in Grecia, le ACA sono coinvolte obbligatoriamente nella gestione e nel pagamento degli aiuti compensativi per seminativi dato che esse sono incaricate del trattamento informatico delle domande nonché dell'esecuzione dei pagamenti per tutti i beneficiari, siano essi membri delle ACA o no. In forza di un accordo nazionale, le ACA trattengono a titolo di spese circa il 2% dell'ammontare degli aiuti, in violazione degli artt. 1, n. 4, del regolamento n. 729/70 e 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92, i quali dispongono che gli aiuti devono essere versati integralmente ai beneficiari. Dal complemento alla relazione di sintesi 1995 emerge che l'organo di conciliazione ha constatato che esso aveva già avuto l'occasione di esaminare la medesima questione in procedure precedenti e che il presente caso non comportava alcun elemento nuovo.
90. Il governo greco ritiene che la decisione impugnata sia fondata su un'erronea valutazione della natura delle trattenute operate dalle ACA e fa valere motivi identici a quelli che la Corte ha respinto nella più volte citata sentenza dell'11 gennaio 2001 con riferimento alla liquidazione dei conti per l'esercizio 1994 . Esso però, come ho già segnalato, non è stato in grado di fornire nel presente caso elementi di fatto o di diritto nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte nella menzionata causa. Ancora una volta, quindi, non vi è ragione di discostarsi dal ragionamento seguito dalla Corte in quella occasione , sicché propongo di respingere anche le contestazioni avanzate dal governo greco su questo punto.
D Sull'incompetenza ratione temporis della Commissione
91. L'ultimo motivo di ricorso proposto dal governo greco si fonda sull'art. 5, n. 2, lett. c), quinto capoverso, del regolamento n. 729/70 come modificato, il quale, come si è visto a suo tempo (v. paragrafo 10) recita tra l'altro: «Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente a ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche». Secondo il governo greco, la decisione impugnata violerebbe tale disposizione dal momento che ha imposto correzioni finanziarie per spese effettuate oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta dei risultati delle verifiche.
92. La Commissione, sia pur solo in sede di replica, obietta tuttavia che le comunicazioni in parola sono disciplinate dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, il quale ha definito le modalità di applicazione del predetto art. 5 del regolamento n. 729/70 (v. retro, paragrafo 14). Ora, in virtù del suo art. 10, il regolamento n. 1663/95 è applicabile solo a partire dall'esercizio 1996 e quindi non può riguardare l'esercizio 1995, oggetto della decisione impugnata. Ad ogni modo, per quanto riguarda quest'ultimo esercizio, la Commissione ricorda di aver inviato alle autorità greche una lettera che indicava i risultati delle verifiche condotte dai propri servizi nel mese di gennaio 1996 e le relative conclusioni (lettera 8 luglio 1996, n. VI/27548). Nella lettera si precisava che le eventuali conseguenze finanziarie di quanto emerso nel corso delle verifiche effettuate sarebbero state valutate dopo la risposta delle autorità greche; ne consegue che le spese prese in considerazione nella decisione impugnata sono state oggetto di una comunicazione alle autorità greche prima del decorso dei 24 mesi di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), quinto capoverso, del regolamento n. 729/70.
93. Per valutare la fondatezza dell'obiezione del governo greco occorre dunque preliminarmente accertare se un rifiuto di finanziamento nell'ambito della liquidazione dei conti dell'esercizio 1995 sia soggetto agli obblighi di cui al menzionato art. 5, n. 2, lett. c). Ricordo al riguardo che il testo attuale di tale disposizione è stato introdotto dal regolamento n. 1287/95, il quale, ai sensi del suo art. 2, n. 1, è applicabile a decorrere dall'esercizio 1996. Il n. 2 dell'articolo da ultimo citato stabilisce a sua volta che i rifiuti di finanziamento di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), non possono riguardare spese dichiarate per un esercizio anteriore al 16 ottobre 1992, «lasciando tuttavia impregiudicate le decisioni di liquidazione relative a un esercizio anteriore all'entrata in vigore del [regolamento n. 1287/95]». Nell'interpretare quest'ultima frase, la Corte ha chiarito in una recente pronuncia che la procedura per l'applicazione di correzioni finanziarie di cui all'art. 5 del regolamento n. 729/70 può applicarsi anche agli esercizi successivi al 16 ottobre 1992 (e, naturalmente, precedenti a quello del 1996) che non abbiano già costituito oggetto di una decisione di liquidazione prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1287/95 . Poiché la decisione impugnata nella presente causa reca la data del 28 luglio 1999, ne consegue che per la liquidazione dei conti dell'esercizio 1995 la Commissione era tenuta ad applicare la procedura prevista dall'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 .
94. Come ho prima ricordato, peraltro, la Commissione ha obiettato che le modalità relative alle «comunicazioni scritte» di cui ora si discute sono disciplinate dall'art. 8 del regolamento n. 1663/95 e si impongono sicuramente solo a partire dall'esercizio 1996. Nulla dice però direttamente circa l'applicazione nella specie dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, limitandosi a sottolineare che di fatto essa avrebbe tempestivamente assolto l'obbligo imposto da tale disposizione; né naturalmente prende posizione rispetto alla menzionata pronuncia della Corte sul punto, visto che questa è intervenuta solo successivamente. Dalle succinte osservazioni che svolge sulla questione, comunque, mi pare di capire che la Commissione non contesti la portata anche temporale dell'obbligo di comunicazione sancito dal predetto art. 5, n. 2, lett. c), ma escluda che le modalità di esecuzione del medesimo, quali definite dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, si applichino prima dell'esercizio 1996. In altri termini, l'obbligo di comunicazione scritta si imporrebbe prima di tale esercizio, ma le relative modalità di esecuzione non dovrebbero conformarsi, fino ad allora, ai più puntuali requisiti di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95.
95. Come ho detto, deduco questo ragionamento solo indirettamente dalla memoria della Commissione; mi pare però che esso, risponda o meno alle effettive convinzioni della resistente, sia coerente con l'intricato sviluppo della normativa sopra evocata e soprattutto ben possa conciliarsi con la menzionata pronuncia della Corte di giustizia.
96. Se così è, come credo, si tratta allora di accertare se la Commissione ha rispettato nel caso di specie l'obbligo di comunicare alla Repubblica greca, nelle forme all'epoca prescritte, i risultati delle verifiche condotte in vista della liquidazione dei conti dell'esercizio 1995. Come ho poc'anzi ricordato, la Commissione richiama a tal proposito la propria lettera dell'8 luglio 1996, nella quale faceva stato dei risultati dei controlli effettuati nel gennaio 1996. A ben vedere però tale lettera assolve solo in parte l'obbligo di informazione di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), quinto capoverso, del regolamento n. 729/70, in quanto essa riguarda solo il settore degli ortofrutticoli e non anche quello dei seminativi; inoltre, riporta i risultati di verifiche che solo in parte attengono a casi di irregolarità rilevanti per la liquidazione delle spese dell'esercizio 1995, così come evoca irregolarità che non coincidono se non parzialmente con quelle che hanno motivato l'applicazione al settore degli ortofrutticoli delle correzioni finanziarie di cui alla decisione impugnata nella presente causa (per esempio, non si fa menzione delle irregolarità nella distribuzione gratuita agli alunni delle scuole).
97. Analizzando peraltro con attenzione una documentazione processuale che purtroppo non aiuta a svolgere un'agevole e sicura verifica, si scopre che sul punto controverso vi sono stati altri scambi epistolari tra le autorità greche e i servizi della Commissione. Mi riferisco, ad esempio, ad una lettera dell'8 marzo 1996, di cui è traccia nella relazione finale dell'organo di conciliazione avente ad oggetto il settore dei seminativi (punto 8), nella quale i servizi della Commissione illustravano i motivi della proposta di riduzione per un importo corrispondente alle somme trattenute dalle ACA al momento dell'erogazione degli aiuti ai beneficiari. Sempre in tema di seminativi, la Commissione ha allegato alla propria memoria copia di una lettera del 24 luglio 1995, n. VI/28405, con la quale venivano trasmesse alle autorità greche le «osservazioni particolareggiate» del FEAOG sui risultati di verifiche condotte dai servizi della Commissione nell'aprile 1995 allo scopo di accertare la regolarità del sistema greco di gestione e controllo degli aiuti comunitari.
98. Per quanto riguarda poi il settore degli ortofrutticoli, lo stesso governo greco ha allegato al proprio ricorso copia di una lettera della Commissione del 3 dicembre 1995 (n. VI/74155), che contiene una serie di osservazioni puntuali sia per quanto concerne gli agrumi, sia per quanto concerne le pesche e le nettarine. Tali osservazioni, che coincidono in larga misura con quelle che hanno motivato le correzioni oggetto della presente causa, comprendono anche una relazione circa i risultati di verifiche effettuate dai servizi della Commissione nel corso del mese di agosto 1995. Nella stessa lettera 3 dicembre 1995, inoltre, si fa cenno di una precedente lettera del 21 agosto 1995 (n. 31631), in cui già era stato trattato il tema delle irregolarità nel settore degli ortofrutticoli in generale e delle pesche e delle nettarine in particolare. Infine, la comunicazione n. VI/25315 della Commissione, del 24 giugno 1998, allegata alla memoria della resistente, fa cenno di precedenti comunicazioni della stessa Commissione in data 3 luglio (n. VI/26774) e 6 agosto 1997 (n. VI/31822), all'indomani di una serie di verifiche effettuate in Grecia.
99. Si tratta, certo, di indicazioni indirette e frammentarie, alle quali però non posso non ricorrere stante l'incompletezza della documentazione disponibile. Nell'insieme, comunque, tali indicazioni, come pure le precisazioni fornite in corso d'udienza e, per altro verso, le attendibili deduzioni che autorizza la prassi abitualmente seguita in materia, mi inducono a ritenere che con tutta probabilità l'obbligo di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, sia pur nelle forme più semplificate previste da tale disposizione, sia stato nella specie sostanzialmente rispettato e che quindi la contestazione mossa al riguardo dal governo greco non sia fondata.
100. Ritengo, in conclusione, che non possa essere accolto nessuno degli argomenti invocati dal governo greco per l'annullamento della decisione 99/596 e che quindi il presente ricorso debba essere respinto.
IV Sulle spese
101. In base al disposto dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta richiesta. Poiché la Commissione ha concluso in questo senso e considerato quanto ho appena detto sull'esito del ricorso, ritengo che la richiesta vada accolta.
V Conclusioni
102. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo, perciò, alla Corte di dichiarare che:
«1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica greca è condannata alle spese».
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