Conclusioni dell avvocato generale
1. Nel presente procedimento, proposto ai sensi dell'art. 226 CE, la Commissione chiede che la Corte dichiari che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli derivano dal Trattato CE, non essendosi conformato al combinato dispostto dell'art. 5 e degli allegati I e III della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (in prosieguo: la «direttiva»).
2. Ai sensi dell'art. 23, n. 1, della direttiva, «gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
3. Con lettera 13 gennaio 1998 il governo belga notificava alla Commissione la legge 19 dicembre 1997, che modifica la legge 21 marzo 1991 alla luce della direttiva. La Commissione, dopo aver esaminato le disposizioni di tali leggi, riscontrava che il Regno del Belgio non aveva correttamente trasposto l'art. 5 della direttiva e il 24 agosto 1998 e intimava al detto governo di presentare le sue osservazioni entro due mesi. Il governo belga rispondeva in data 23 novembre 1998 e dichiarava che sarebbero stati adottati entro breve termine taluni provvedimenti allo scopo di completare la trasposizione della direttiva nel diritto belga. Giudicando la detta risposta insoddisfacente, la Commissione, in data 9 marzo 1999, indirizzava al governo belga un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per adeguarsi al detto parere entro due mesi. In considerazione del fatto che il governo belga, non avendo adottato alcun provvedimento entro il detto periodo, era inadempiente, in data 8 ottobre 1999 la Commissione ha proposto il presente ricorso.
4. Nell'atto introduttivo la Commissione afferma che la normativa belga era in contrasto con la direttiva sotto tre profili:
i) Taluni giornali e riviste, come pure l'agenzia stampa belga, godevano di tariffe d'interconnessione agevolate finanziate con i contributi di altri utenti versati all'organismo fornitore di reti pubbliche di telecomunicazioni in Belgio (Belgacom). Ciò si poneva in contrasto con l'art. 5 e l'allegato I della direttiva, ai sensi dei quali «le prestazioni di servizi a condizioni di favore» possono essere concesse solo ai «clienti disabili o con esigenze sociali particolari».
ii) Il metodo per il calcolo dei contributi degli organismi che gestiscono reti di telecomunicazione al finanziamento del costo netto del servizio universale (costo sostenuto dalla Belgacom) non soddisfaceva i requisiti di trasparenza fissati dall'art. 5, n. 1, della direttiva. Più specificamente, il governo belga non aveva adottato, né pubblicato o comunicato alla Commissione alcun provvedimento che specificasse il metodo di calcolo del costo netto dell'obbligo del servizio universale e la base dei contributi che gli operatori devono corrispondere.
iii) Il metodo per il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale, quale descritto, in termini estremamente generali, dalla legge belga non era corretto. In particolare, non prendeva in considerazione, come richiesto dall'art. 5, n. 4, della direttiva, i benefici che un'organizzazione che offre servizi universali può trarre dal mercato. Inoltre, non ha preso in considerazione tutti i principi contabili esposti nell'allegato III della direttiva.
5. Il governo belga non nega di non aver trasposto la direttiva entro il termine fissato dall'art. 23, n. 1.
6. Fa ad ogni modo presente, con riferimento alla prima censura della Commissione, di aver proposto il 3 dicembre 1999 un progetto di legge che, in sostanza, dispone che le tariffe agevolate concesse a taluni giornali, riviste e all'agenzia Belga, non possono essere ulteriormente finanziate con i contributi di altri operatori. Le tariffe agevolate verrebbero ad acquisire lo status di obblighi di pubblico servizio (compiti di interesse generale) che sono a carico dell'organismo fornitore delle reti pubbliche (Balgacom) e finanziate tramite contributi versati dallo Stato belga.
7. Per quanto riguarda la seconda e la terza censura, il governo belga fa presente che il 23 dicembre 1999 aveva adottato un regolamento che modifica gli artt. 1 e 4 dell'allegato II della legge 21 marzo 1991. Le disposizioni modificate fissano norme dettagliate per il metodo di calcolo del costo netto dell'obbligo di servizio universale, che tengono conto dei vantaggi che possono derivare a un fornitore di un servizio universale e dei criteri esposti nell'allegato III della direttiva. Il detto governo ha altresì adottato una circolare amministrativa del 31 gennaio 2000 che chiarisca il concetto di cifra d'affari utilizzato per calcolare i contributi degli operatori al costo netto del servizio universale.
8. In una lettera indirizzata alla Corte di giustizia il 3 aprile 2000 la Commissione ha espresso l'opinione che la normativa belga è allo stato conforme alla direttiva, per quanto riguarda la seconda e la terza censura. Ad ogni modo, per quanto riguarda la prima censura, la Commissione ha precisato che stava procedendo ad esaminare la compatibilità delle tariffe agevolate concesse ai sensi della nuova normativa al settore della stampa belga con le norme sugli aiuti di Stato contemplate dal Trattato CE.
9. La lettera della Commissione non può, a mio modo di vedere, essere interpretata come un ritiro di talune delle censure sollevate con la presente causa. La Corte di giustizia deve pertanto decidere sui tre motivi di censura sopra menzionati.
10. E' giurisprudenza consolidata che «l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi» .
11. Il fatto che il Regno del Belgio abbia adottato provvedimenti intesi ad assicurare la trasposizione della direttiva dopo la scadenza del periodo stabilito nel parere motivato è pertanto irrilevante ai fini della presente azione.
12. Ne consegue che i motivi di censura della Commissione devono essere accolti.
13. A norma dell'art. 69 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio va condannato alle spese.
Conclusione
14. In considerazione di quanto sopra esposto, sono dell'opinione che la Corte debba:
1) dichiarare che, non avendo correttamente trasposto il combinato disposto dell'art. 5 e dell'allegato I, e non avendo adottato le misure necessarie per dare piena trasposizione al combinato disposto dell'art. 5 e degli allegati I e III della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CE e della detta direttiva;
2) condannare il Regno del Belgio alle spese.
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