Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il ricorso per inadempimento in esame la Commissione contesta la mancata trasposizione di due direttive.
2. L'art. 2, n.1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/51/CE, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, prevede :
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
a) alle disposizioni seguenti di cui all'articolo 1:
- punto 4): articolo 6, paragrafo 1, articolo 9 D, paragrafo 2, articolo 9 E, paragrafo 3, articolo 9 F, articolo 9 G, articolo 9 H, articolo 9 I, articolo 9 J, articolo 9 N, articolo 9 O,
- punti 10, 12, 19 e 20,
il 1° aprile 1998;
b) alle altre disposizioni della presente direttiva il 1° ottobre 1999.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
(...)».
3. La direttiva del Consiglio 17 dicembre 1996, 96/93/CE, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale , doveva essere trasposta entro il 1° gennaio 1998.
4. La Commissione non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla Repubblica italiana riguardo alla trasposizione di entrambe le direttive. Essa ha inviato quindi il 16 luglio 1998 relativamente alla direttiva 96/51/CE e il 3 giugno 1998 relativamente alla direttiva 96/93/CE lettere di diffida ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (attualmente art. 226 del Trattato CE) con l'invito a presentare osservazioni entro due mesi. Dette lettere sono rimaste senza risposta.
5. Per tale motivo, l'11 dicembre 1998, venivano inviati alla Repubblica italiana, relativamente ad entrambe le direttive, pareri motivati nei quali veniva stabilito un termine ultimo di due mesi per la trasposizione.
6. Le autorità italiane rispondevano solo relativamente alla direttiva 96/93/CE. Con lettera 22 febbraio 1999 comunicavano che stavano preparando un progetto di misure nazionali al riguardo.
7. Pertanto in data 11 ottobre 1999 la Commissione proponeva contro la Repubblica italiana il ricorso per inadempimento in esame.
La Commissione chiede che la Corte voglia,
1) dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:
a) alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/51/CE, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, nonché
b) alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1996, 96/93/CE, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale,
o comunque non avendo comunicato tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato e di dette direttive;
2) condannare la Repubblica italiana alle spese.
8. La Commissione osserva che, ai sensi degli artt. 189, terzo comma, del Trattato CE (attualmente art. 249 CE) e 5 del Trattato CE (ora art. 10 CE) gli Stati membri sono tenuti ad adottare, entro il termine fissato al riguardo, le misure necessarie per trasporre le direttive nell'ordinamento interno e a notificarle immediatamente alla Commissione. Detti termini sarebbero trascorsi senza che la Repubblica italiana abbia notificato alla Commissione le norme per la trasposizione delle suddette direttive nell'ordinamento interno.
9. La Repubblica italiana ammette di non aver trasposto tempestivamente le direttive, e motiva ciò con la complessità del procedimento di diritto interno. Essa fa presente che i lavori preparatori per la trasposizione delle direttive sono in fase avanzata e l'emanazione delle corrispondenti norme è imminente.
10. Il ricorso della Commissione, alla luce della sua motivazione, va interpretato nel senso che esso si riferisce, relativamente alla direttiva 96/51/CE, solo alla mancata trasposizione del disposto di cui all'art. 2, n. 1, lett. a). L'intenzione di presentare un ricorso più ampio non può essere attribuita alla Commissione poiché da un lato al momento della presentazione del ricorso un possibile inadempimento durava solo da undici giorni e, dall'altro, il procedimento preliminare considerato si riferisce espressamente solo a questa parte della direttiva.
11. Interpretato in tal modo il ricorso è fondato. Al momento della scadenza del termine cui si fa riferimento nel procedimento per inadempimento, cioè alla scadenza del termine di due mesi fissato nei pareri motivati a partire dall'11 dicembre 1998, era innegabile che la Repubblica italiana non aveva ancora posto rimedio all'inadempimento addebitatole -anche considerando le eventuali proroghe del termine a causa del recapito postale. Perciò la Repubblica italiana va condannata come richiesto nel ricorso.
12. Ne consegue la condanna alle spese, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
13. Viene perciò proposto di decidere come segue:
1) La Repubblica italiana è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dal Trattato e
a) dall'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/51/CE, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, nonché
b) dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1996, 96/93/CE, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale,
in quanto non ha adottato le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi a dette direttive.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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