Conclusioni dell avvocato generale
1. Le questioni pregiudiziali sottoposte all'esame della Corte sono volte all'interpretazione della normativa comunitaria relativa al settore del latte e dei prodotti lattiero caseari e, più specificamente, delle disposizioni vertenti sui quantitativi di riferimento istituiti nel 1984 allo scopo di lottare contro la produzione eccedentaria di latte nella Comunità europea.
2. La controversia nella causa a qua è sorta dal disaccordo che oppone le parti contraenti circa l'attribuzione del quantitativo di riferimento dopo la scadenza del contratto di affitto e la restituzione ai proprietari dell'azienda agricola affittata.
3. Il conduttore, il sig. Thomsen , vuole oggi conservare il quantitativo di riferimento mentre i concedenti in affitto, gli eredi Henningsen , ne rivendicano il trasferimento a loro profitto.
4. Ricordiamo i fatti che sono all'origine di tale controversia.
I - Fatti della controversia principale
5. Il sig. Thomsen gestiva un'azienda lattiero-casearia dal 1982, in un primo momento assieme al padre, sotto forma di una società di diritto civile, e successivamente, dopo lo scioglimento di quest'ultima, come unico titolare dell'azienda. Il padre del sig. Thomsen, con contratto 30 aprile 1981 stipulato con il sig. Henningsen, aveva preso in affitto terreni agricoli per un periodo che scadeva il 30 settembre 1993. Il sig. Henningsen decedeva nel 1991 e gli eredi, con lettera 20 agosto 1993, davano disdetta del contratto di affitto senza concedere termini. In seguito ad un compromesso che prevedeva una proroga del contratto di affitto, il sig. Thomsen e il padre restituivano i terreni condotti in affitto agli eredi Henningsen il 30 settembre 1995.
6. Su domanda presentata da questi ultimi il 24 novembre 1995, l'autorità convenuta, l'Amt für ländliche Räume Husum, attestava, con decisione 16 gennaio 1996, che un quantitativo di riferimento era stato trasferito agli eredi Henningsen come concedenti di una parte dell'azienda, con decorrenza 1° ottobre 1995. Essa aveva adottato tale decisione sul fondamento dell'art. 7, nn. 2 e 4, della Milchgarantiemengenverordnung (regolamento tedesco sui quantitativi di latte garantiti), del 21 marzo 1994 .
7. A seguito di un reclamo infruttuoso dinanzi all'amministrazione convenuta, il sig. Thomsen presentava ricorso diretto all'annullamento della decisione 16 gennaio 1996, nella versione risultante dalla decisione del 14 febbraio 1996 che statuiva sul suo reclamo. Il sig. Thomsen faceva valere che, conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, un quantitativo di riferimento poteva essere trasferito solo ad un produttore di latte. A suo parere, gli eredi Henningsen non avevano mai prodotto latte e né prevedevano di farlo in futuro.
8. Con sentenza 23 marzo 1998, il Verwaltungsgericht (Germania) competente respingeva il ricorso in quanto, tenuto conto delle altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92 , la nozione di produttore di cui all'art. 7, n. 2, di detto regolamento deve essere interpretata in modo ampio, nel senso che abbraccerebbe ex-produttori come pure potenziali produttori. A suo parere, come produttore di latte potrebbe intendersi chiunque abbia un quantitativo di riferimento a disposizione, anche se non vende né effettua consegne di latte.
9. Il ricorrente nella causa a qua presentava ricorso contro la sentenza del Verwaltungsgericht dinanzi allo Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Corte d'appello amministrativa, Germania).
I - Contesto normativo
Il diritto comunitario
10. Nel 1984, a causa della persistenza di uno squilibrio tra l'offerta e la domanda nel settore lattiero-caseario, veniva introdotto un regime di prelievi supplementari con il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . Ai sensi dell'art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 , come modificato dal regolamento n. 856/84, un prelievo supplementare è dovuto per quantitativi di latte che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.
11. Le norme generali per l'applicazione del prelievo supplementare sono state definite dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .
12. Il regolamento n. 857/84 è stato abrogato dal regolamento n. 3950/92, che ha prorogato tale regime di prelievo supplementare, previsto inizialmente sino al 1° aprile 1993, al 1° aprile 2000.
13. Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del regolamento n. 3950/92:
«(...) i quantitativi di riferimento di cui dispongono i produttori che non abbiano commercializzato latte o altri prodotti lattieri in un periodo di dodici mesi entrano a far parte della riserva nazionale e possono venire riassegnati in conformità del primo comma. Allorché il produttore ripristina la produzione di latte o di altri prodotti lattieri entro un termine che stabilisce lo Stato membro, gli è accordato un quantitativo di riferimento in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, non oltre il 1° aprile successivo alla data della richiesta».
14. L'art. 7 del regolamento n. 3950/92 dispone quanto segue:
«1. Il quantitativo di riferimento disponibile in un'azienda viene trasferito con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici impiegate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte del quantitativo di riferimento eventualmente non trasferita con l'azienda viene aggiunta alla riserva nazionale.
(...)
2. Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, i quantitativi di riferimento disponibili nelle aziende di cui trattasi sono trasferiti tutti o in parte ai produttori che li riprendono, secondo le disposizioni che gli Stati membri hanno adottato o adotteranno, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti».
15. L'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1993, n. 1560 , definisce la nozione di produttore nei seguenti termini:
«Ai sensi del presente regolamento si intende per:
(...)
c) "produttore", l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico di uno Stato membro,
- che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore;
- e/o che effettua consegne all'acquirente;
(...)».
Il diritto tedesco
16. La Repubblica federale di Germania ha fissato le modalità di organizzazione del trasferimento dei quantitativi di riferimento nella MGV.
17. In forza dell'art. 7, n. 2, della MGV, al momento del trasferimento di una parte di un'azienda sulla base di un contratto di affitto, un quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al conduttore. Tale parte corrisponde al rapporto tra i terreni della parte dell'azienda trasferita che sono utilizzati per la produzione di latte e la totalità dei terreni dell'azienda.
18. Ai sensi dell'art. 7, n. 4, della MGV, se il conduttore non può rinnovare il contratto e se vuole proseguire la produzione di latte, la metà dei quantitativi di riferimento corrispondenti, con un massimo di 2 500 kg per ettaro, è trasferita al concedente. Tale limite della metà, vale a dire di 2 500 kg per ettaro, non si applica qualora il concedente abbia bisogno dei quantitativi di riferimento per produrre latte per sé stesso, la moglie o i figli.
19. In forza dell'art. 9 della MGV, il produttore di latte deve presentare all'acquirente un attestato redatto dalle autorità competenti del Land, nella fattispecie l'Amt für ländliche Räume, nel quale sono indicati il quantitativo di riferimento che gli è stato trasferito nonché la data corrispondente, il produttore di latte all'origine del trasferimento e il tenore in materie grasse della produzione.
20. Nell'ipotesi in cui il concedente ceda immediatamente i terreni restituiti ad un altro conduttore, il trasferimento dei quantitativi di riferimento dal precedente conduttore al concedente costituisce anzitutto oggetto di un primo attestato e, successivamente, l'autorità competente redige un secondo attestato relativo al trasferimento dei quantitativi di riferimento dal concedente al nuovo conduttore.
III - Questioni pregiudiziali
21. Il giudice a quo rileva anzitutto che, secondo l'interpretazione data dal Verwaltungsgericht, la nozione di «produttore», ai sensi dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92, abbraccerebbe ex-produttori di latte come pure «produttori» futuri, vale a dire potenziali.
22. Egli si chiede se occorra condividere tale interpretazione. Quest'ultimo ritiene che il testo dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92 sia chiaro e che un'interpretazione letterale avrebbe per conseguenza che vi potrebbe essere trasferimento di quantitativi di riferimento, in applicazione dell'art. 7 del regolamento n. 3950/92, solo se l'avente diritto che riprende l'azienda fosse un produttore alla data del trasferimento, o se, in ogni caso, diventasse produttore a tale data.
23. Per contro, i criteri dell'art. 7 del regolamento n. 3950/92 non sarebbero soddisfatti qualora le parti di un'azienda, alle quali sono assegnati quantitativi di riferimento, fossero trasferite, mediante acquisto, locazione o restituzione dei terreni affittati, ad una persona che non è produttore e che non prevede di riprendere una produzione di latte o di cedere a terzi i terreni a tal fine.
24. Ritenendo che la soluzione della controversia nella causa a qua richieda un'interpretazione del diritto comunitario, lo Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, debba essere inteso nel senso che, nel caso di affitti rurali giunti a scadenza, i quantitativi di riferimento disponibili nelle aziende di cui trattasi possano essere trasferiti, totalmente o parzialmente, secondo le disposizioni che gli Stati membri hanno adottato o adotteranno tenendo conto dei legittimi interessi delle parti, soltanto se i concedenti in affitto siano produttori ai sensi dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92, al momento della restituzione dei terreni.
2) Qualora il concetto di produttore di cui all'art. 7, n. 2, debba intendersi in senso più lato: se in tali ipotesi un siffatto trasferimento sia possibile anche se i concedenti in affitto non prevedano di rilevare la commercializzazione del latte, bensì intendano cedere a terzi i quantitativi di riferimento assieme ai terreni.
3) In caso di soluzione affermativa: se i terzi, ai quali debbono essere trasferiti i quantitativi di riferimento, debbano comunque essere produttori secondo l'accezione dell'art. 9, lett. c)».
IV - Sulle questioni pregiudiziali
25. Con le tre questioni sottoposte alla Corte, e che conviene esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede, in sostanza, se l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 debba essere interpretato nel senso che il trasferimento di un quantitativo di riferimento disponibile in conseguenza della scadenza di un affitto rurale possa essere effettuato a favore del concedente solo se quest'ultimo ha la qualità di «produttore» oppure cede il quantitativo di riferimento disponibile ad un terzo che ha tale stessa qualità.
26. Come ha rilevato lo stesso giudice a quo, il testo degli artt. 7, n. 2, e 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92 è privo di ambiguità .
27. In forza dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92, i quantitativi di riferimento disponibili nelle aziende di cui trattasi vengono trasferiti tutti o in parte ai produttori che li riprendono. Come risulta dall'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92, ai sensi di detto regolamento s'intende per «produttore» l'imprenditore agricolo che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore e/o che consegna questi stessi prodotti all'acquirente.
28. Ne consegue che un concedente che non eserciti attività di vendita né di consegna di latte nel momento in cui l'affitto scade non può pretendere di ricevere il quantitativo di riferimento disponibile di cui disponeva il conduttore.
29. Inoltre, dall'economia generale della normativa in materia di prelievo supplementare sul latte discende che un quantitativo di riferimento può essere attribuito ad un imprenditore agricolo solo nei limiti in cui quest'ultimo abbia la qualità di produttore . Nel caso di trasferimento, mediante locazione, di un quantitativo di riferimento con il terreno a cui detto quantitativo è connesso, quest'ultimo può effettuarsi conformemente all'art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3950/92 solo se il conduttore ha la qualità di produttore .
30. Vero è che, come ha indicato il governo tedesco, il quantitativo di riferimento di cui si trattava nella sentenza EARL de Kerlast, citata, era trasferito al conduttore e non al concedente.
31. Ma se l'art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3950/92, che è la disposizione interpretata dalla Corte in tale sentenza, non è in discussione nella causa a qua, esso stabilisce tuttavia una condizione identica. Di conseguenza, la citata sentenza EARL de Kerlast può essere trasposta nella fattispecie.
32. L'art. 7, n. 1, primo comma, prevede infatti il trasferimento simultaneo del quantitativo di riferimento e dell'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione di quest'ultima ai produttori che la riprendono. Sebbene non si tratti di una restituzione al concedente dopo la scadenza dell'affitto, la situazione è tuttavia paragonabile poiché il trasferimento del quantitativo di riferimento avviene a vantaggio di un operatore che può essere, come il concedente, il proprietario dell'azienda. Secondo tale articolo, il quantitativo di riferimento disponibile in un'azienda viene trasferito con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono. Il trasferimento, effettuato a vantaggio di un acquirente o di un erede, è soggetto alla condizione che questi ultimi esercitino l'attività di produttore.
33. La sentenza EARL de Kerlast, citata, conferma l'esistenza di tale previa condizione. In tale sentenza, la Corte ha ricordato i termini della sentenza Ballmann, citata, secondo la quale dall'economia generale della normativa in materia di prelievo supplementare sul latte discende che un quantitativo di riferimento non può essere attribuito ad un imprenditore agricolo che non sia un produttore.
34. Non vedo motivi per non concludere nello stesso senso.
35. Nella fattispecie, tanto l'art. 7, n. 1, primo comma, quanto l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 si riferiscono proprio ai trasferimenti di quantitativi di riferimento disponibili «ai produttori che li riprendono». Non mi sembra opportuno dare interpretazioni divergenti di due norme redatte in maniera rigorosamente identica, salvo auspicare un'interpretazione che non tenga conto del principio di certezza del diritto.
L'interpretazione comune dei due paragrafi dell'art. 7 è peraltro suggerita da quella data, nell'ambito stesso dell'art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3950/92, delle tre ipotesi previste da tale disposizione. La qualità di produttore, richiesta nella sentenza EARL de Kerlast, citata, in caso di trasferimento di un quantitativo di riferimento mediante locazione, deve necessariamente valere in caso di vendita o successione, a meno di interpretare in modi diversi i termini «produttori che la riprendono», collocati tuttavia in tale frase come fattore comune.
36. Il principio così desunto dall'economia generale della normativa applicabile non è contraddetto da altre considerazioni che autorizzino a distinguere, nell'applicare la condizione attinente alla qualità di produttore, tra un locatario, un acquirente o un erede, da un lato, e un concedente che recupera la sua azienda, dall'altro. Come l'acquirente o l'erede, il concedente è proprietario dell'azienda. Pertanto, è naturale che la qualità di produttore prescritta ai primi venga applicata anche ad esso.
37. Le parti intervenienti nella causa principale ricordano che l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84 prevedeva che, in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria, il trasferimento era effettuato nei confronti dell'acquirente, del locatario o dell'erede, senza menzionare la condizione controversa. Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento n. 3950/92, ma risulta, a loro parere, dal quindicesimo considerando di quest'ultimo, che non sarebbe opportuno modificare la scelta iniziale, vale a dire «il principio che il quantitativo di riferimento corrispondente ad una azienda è trasferito all'acquirente, al locatario o all'erede in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione dell'azienda». Le parti intervenienti nella causa principale traggono da tale considerando l'idea che la sostituzione del termine «produttore» a quelli di «acquirente», «locatario» o «erede», non imporrebbe condizioni connesse all'esercizio dell'attività di produzione.
38. Tale interpretazione trascura il fatto che un testo della Commissione, il regolamento (CEE) n. 1371/84, fissava le modalità di applicazione del prelievo supplementare da poco istituito , il che ha indotto la Commissione a precisare, in particolare, le modalità di applicazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84. Ora, l'art. 5, primo comma, punto 1, del regolamento n. 1371/84 prevedeva che, in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria, il quantitativo di riferimento veniva trasferito al produttore che rilevava l'azienda. Di conseguenza, l'intento manifestato dal legislatore comunitario, nel preambolo del regolamento n. 3950/92, di non modificare il dispositivo iniziale non deve solamente essere interpretato come quello di mantenere il principio del trasferimento all'acquirente, al locatario o all'erede. Esso rispecchia anche la volontà di conservare la condizione controversa. Se così non fosse stato, si può supporre che il legislatore comunitario lo avrebbe specificato menzionandolo nel preambolo e togliendo tale ultima condizione dall'art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3950/92. Orbene, quest'ultima, iscritta nel regolamento n. 1371/84, che è un regolamento della Commissione, è ormai ripresa nel regolamento n. 3950/92, che è un regolamento del Consiglio.
39. Non è quindi provato che, con il regolamento n. 3950/92, il Consiglio abbia inteso modificare l'economia generale della normativa applicabile in materia di prelievo supplementare, come descritta dalla Corte nella sentenza EARL de Kerlast, citata.
40. La sentenza St. Martinus Elten , di cui governo tedesco sostiene che conferma che la restituzione dell'azienda al concedente comprende i quantitativi di riferimento corrispondenti, non può essere interpretata come il riconoscimento da parte della Corte della mancanza della qualità di produttore in capo al concedente.
41. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che «alla scadenza del contratto di affitto, il quantitativo di riferimento ritorna al locatore quando l'ex affittuario non intende continuare la produzione di latte» . Effettivamente, non vi si rinviene alcuna menzione della condizione di esercizio di un'attività di produzione da parte del concedente. Secondo il governo tedesco, il concedente, in tale causa, era una parrocchia cattolica e non intendeva essa stessa produrre del latte.
42. Vero è che la sentenza St. Martinus Elten, citata, non fa nessun riferimento alla condizione controversa, sebbene quest'ultima figurasse già all'art. 5, primo comma, punto 3, del regolamento n. 1371/84, applicabile all'epoca dei fatti della causa principale .
43. Tuttavia, non traggo da tale sentenza gli stessi insegnamenti sui quali fa leva il governo tedesco nelle sue osservazioni scritte.
44. Se, nella sentenza St. Martinus Elten, citata, la Corte ha voluto precisare il regime applicabile al quantitativo di riferimento in caso di cessazione dell'affitto, è in considerazione della circostanza che l'affittuario non intendeva continuare la produzione di latte . In nessun momento è stata discussa la questione della qualità o della mancanza della qualità di produttore della parrocchia di cui trattasi. Ritengo, di conseguenza, che l'attribuzione del quantitativo di riferimento sia stata determinata dalla Corte in considerazione del solo dato di fatto di cui disponeva, vale a dire l'abbandono da parte dell'affittuario della produzione di latte. Non essendo più produttore, quest'ultimo, comunque, non aveva il diritto di conservare il quantitativo di riferimento controverso.
45. Tale constatazione è rafforzata dalla circostanza che la Corte ha fatto riferimento agli artt. 7 dei regolamenti nn. 857/84 e 1546/88 , quando, da un lato, il primo non fa riferimento alla condizione attinente alla qualità di produttore e, dall'altro, il secondo vi fa riferimento, senza esporre le ragioni per cui la Corte privilegerebbe una di queste due norme. Ora, mi sembra che la Corte non avrebbe potuto risparmiarsi una motivazione precisa su tale punto se avesse ritenuto che l'art. 7 del regolamento n. 1546/88, adottato peraltro in applicazione dell'art. 7 del regolamento n. 857/84, avesse aggiunto a quest'ultimo la condizione controversa in modo non regolare.
46. La mancata menzione della condizione attinente alla qualità di produttore del concedente può quindi spiegarsi solo con l'esame della questione pregiudiziale relativa al regime giuridico applicabile in caso di cessazione del contratto d'affitto tenuto conto dell'attività del conduttore.
47. Devo esaminare ora l'effetto sulla soluzione delle presenti questioni pregiudiziali del principio secondo il quale il quantitativo di riferimento si trasferisce con i terreni per i quali è assegnato . Secondo la giurisprudenza della Corte, il legislatore comunitario ha inteso che, in linea di principio, alla scadenza del contratto il quantitativo di riferimento ritorni al locatore che rientra nel godimento dell'azienda . Facendo ciò, la Corte ha formalizzato il principio secondo il quale il quantitativo di riferimento deve restare vincolato al terreno al fine di impedire che si instauri una speculazione sulle quote latte e si assista ad una concentrazione di tali quote a beneficio di produttori propensi a praticare uno sfruttamento intensivo .
48. L'applicazione, nella fattispecie, del principio del trasferimento concomitante dei terreni e dei quantitativi di riferimento non sarebbe senza conseguenze. Essa imporrebbe di riconoscere che la qualità di produttore del concedente la cui azienda agricola non è più soggetta ad un contratto d'affitto non è una condizione per il trasferimento, a suo favore, del quantitativo di riferimento in precedenza detenuto dal conduttore.
49. Siffatta soluzione non è quella che auspico nella fattispecie.
50. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, tale principio non è privo di eccezioni.
51. Le sentenze Ballmann e EARL de Kerlast, citate, lo confermano, subordinando l'attribuzione e il trasferimento di un quantitativo di riferimento alla condizione che l'imprenditore agricolo sia un produttore.
52. Analogamente, nelle sentenze Wachauf e St. Martinus Elten, citate, la Corte ha formulato tale principio precisando che esso è valido solo fatta salva la facoltà degli Stati membri di attribuire il quantitativo di riferimento, per intero o parzialmente, all'affittuario uscente. Tale deroga è l'espressione della disposizione allora applicabile, in forza della quale «nel caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l'affittuario non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all'azienda o alla parte dell'azienda che è oggetto del contratto sia messa a disposizione dell'affittuario uscente, se intende continuare la produzione lattiera» .
53. La Corte ha così logicamente tratto le conseguenze di una legislazione che limita il principio di cui trattasi a beneficio, se del caso, del conduttore.
54. Non occorre ragionare in modo diverso nella fattispecie, in quanto la nozione di «produttore» deve essere interpretata nel senso che esprime l'intento del legislatore comunitario di subordinare il diritto da parte del concedente di riprendere il quantitativo di riferimento alla prova della sua qualità di imprenditore agricolo che effettua vendite o consegne di latte, vale a dire della qualità di «produttore», ai sensi dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92.
55. Si tratta né più né meno di applicare al proprietario stesso la regola di prevenzione delle manovre speculative alle quali potrebbero far ricorso gli agricoltori che abbandonano o non intendono riprendere la produzione di latte. Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte in materia di attribuzione dei quantitativi di riferimento, «è giustificato il diniego di attribuire una quota latte ad un produttore che ne faccia domanda allo scopo non già di riprendere lo smercio del latte in modo duraturo, ma di trarre da questa attribuzione un vantaggio meramente finanziario, avvalendosi del valore commerciale nel frattempo acquisito dalla quota latte» .
56. La condizione controversa s'impone anche ai terzi ai quali un concedente decide di affidare la sua azienda agricola. Là dove l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 si riferisce ai produttori, esso non limita il trasferimento dei quantitativi di riferimento ai soli concedenti. Esso consente a questi ultimi, nel momento in cui riprendono possesso della loro azienda, di contrattare con un nuovo conduttore. Quest'ultimo, di conseguenza, può essere il destinatario del quantitativo di riferimento solo se è «produttore», ai sensi dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92.
57. La Commissione ha raccomandato l'interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 che propongo alla Corte di accogliere. All'udienza, essa ha tuttavia riconosciuto che una siffatta soluzione non consente al concedente di recuperare il quantitativo di riferimento per riprendere un'attività di produttore qualora abbia interrotto tale attività, in particolare a causa della locazione della sua azienda.
58. Infatti, l'interpretazione proposta, per quanto sia giuridica, non consente al concedente che si trovi in tale situazione di ottenere il trasferimento del quantitativo di riferimento. Vi è in questo caso un difetto del dispositivo esistente che giustifica che si effettui un'interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 tale da conciliare il senso letterale e l'economia generale della normativa con l'intento di consentire al proprietario che lo desidera di ottenere il trasferimento del quantitativo di riferimento per riprendere la produzione.
59. Secondo il governo tedesco, occorrerebbe interpretare la nozione di «produttore» alla luce dell'art. 5, secondo comma, del regolamento n. 3950/92.
60. Ricordo che, ai sensi di tale disposizione, i quantitativi di riferimento di cui dispongono i produttori che non abbiano commercializzato latte in un periodo di dodici mesi entrano a far parte della riserva nazionale per essere assegnati nuovamente. Viene anche stabilito che il produttore riceve un quantitativo di riferimento allorché ripristina la produzione entro un determinato termine.
61. Il governo tedesco sostiene che, secondo tali disposizioni, un'interruzione temporanea della produzione di latte non fa venire meno la qualità di produttore. L'agricoltore che abbandoni la produzione e la consegna di latte per un periodo di dodici mesi è considerato come produttore durante tale periodo.
62. La soluzione auspicata dal governo tedesco non mi sembra compatibile con l'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92.
63. Sappiamo che la definizione di «produttore» è data da quest'ultima norma «ai sensi del regolamento». Ciò implica che, in mancanza di una definizione diversa eventualmente prevista da un articolo di detto regolamento ai fini di una norma specifica e derogatoria, qualsiasi riferimento al termine «produttore» deve essere interpretato come diretto all'attuazione della nozione definita dall'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92.
64. Produttore, ai sensi di tale testo, è quindi l'imprenditore agricolo che vende al consumatore o che consegna all'acquirente latte o altri prodotti lattiero-caseari, e non quello che ha cessato di farlo. Qualificare quest'ultimo come produttore equivarrebbe a ritenere tale qualsiasi imprenditore agricolo che abbia nel passato prodotto latte, anche nell'ipotesi in cui non avesse l'intenzione di riprendere tale produzione, violando gli artt. 7 e 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92. Analogamente, qualsiasi imprenditore agricolo che abbia l'intenzione, anche incerta, di riprendere la produzione beneficerebbe del trasferimento dei quantitativi di riferimento, qualora sia il concedente dell'azienda.
65. Il difetto menzionato in precedenza mi sembra tuttavia poter essere mitigato. A tal fine, invito la Corte ad effettuare un'interpretazione delle norme applicabili più rispettosa del loro contenuto e dell'economia generale della normativa.
66. Ad esempio, essa può qualificare come produttore, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92, non solamente il concedente, imprenditore agricolo, che vende direttamente al consumatore o che consegna all'acquirente latte o altri prodotti lattiero-caseari, ma anche colui che si impegna a farlo alla scadenza del contratto d'affitto.
67. Non esiste, a mio parere, motivo per distinguere un concedente che produce latte da colui che si appresta sicuramente a produrne.
68. Il rispetto di tale impegno può essere garantito dagli Stati membri sulla base delle condizioni che essi determinano.
Conclusione
69. Alla luce di tali considerazioni, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele dallo Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht nel seguente modo:
«L'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento di un quantitativo di riferimento disponibile a seguito della scadenza dell'affitto rurale può essere effettuato a beneficio del concedente solo se quest'ultimo ha la qualità di "produttore", ai sensi dell'art. 9, lett. c), di detto regolamento, oppure cede, alla scadenza del contratto d'affitto, il quantitativo di riferimento disponibile ad un terzo che ha tale qualità. La nozione di "produttore", ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92, comprende anche il concedente che si impegna ad esercitare l'attività di "produttore", ai sensi dell'art. 9, lett. c), di detto regolamento, alla scadenza del contratto d'affitto».
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