Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 L'Irlanda è risultata soccombente. A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché nella specie la Commissione ha proposto questa domanda, l'Irlanda deve essere condannata al pagamento delle spese.
Conclusioni
11 Per tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
«1) dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare esecuzione alle direttive 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, e 96/86/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in virtù delle dette direttive;
2) condannare l'Irlanda alle spese del giudizio».
Conclusioni dell avvocato generale
Quadro normativo, fatti e procedura
1 Le direttive 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319, pag. 7), e 96/86/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 335, pag. 43), impongono agli Stati membri di porre in essere, entro il 1_gennaio 1997, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive e di darne immediatamente notizia alla Commissione.
2 Non avendo ricevuto alcuna informazione sulle disposizioni adottate dall'Irlanda per conformarsi agli obblighi derivanti dalle due direttive, la Commissione rivolgeva a tale Stato, in data 31 marzo 1998, una lettera di messa in mora invitandolo altresì a presentare eventuali osservazioni in proposito entro il termine di due mesi dalla sua ricezione. Le autorità irlandesi rispondevano con lettera del 28 maggio 1998, comunicando che esse avevano già predisposto il progetto delle disposizioni legislative necessarie per dare esecuzione alle due direttive e che prevedevano che dette disposizioni sarebbero state adottate e sarebbero entrate in vigore in tempi brevi.
3 In assenza di ulteriori informazioni relative all'avvenuta adozione delle misure in questione, la Commissione, con lettera del 16 ottobre 1998, inviava al governo irlandese un parere motivato, facendo valere che, non adottando le disposizioni necessarie per dare esecuzione alle due direttive, l'Irlanda era venuta meno agli obblighi che le derivavano dalle direttive stesse ed invitando il detto governo a prendere le misure necessarie per conformarsi al parere motivato nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica dello stesso.
4 Nella sua risposta al parere motivato, datata 24 novembre 1998, il governo irlandese ribadiva che le disposizioni interne di esecuzione delle direttive sarebbero state poste in essere non appena fosse intervenuta l'approvazione del Parlamento.
Sulla sussistenza dell'inadempimento
5 In base al terzo comma dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Secondo il primo comma dell'art. 5 (divenuto art. 10 CE) dello stesso Trattato gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato, ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Per quanto riguarda, in particolare, la trasposizione in diritto interno della direttiva 94/55 del Consiglio, così come modificata dalla direttiva 96/86 della Commissione, l'obbligo relativo è formulato in termini espliciti negli artt. 10 della prima direttiva e 2, n. 1, della seconda. Queste disposizioni fissano a questo fine come termine ultimo il 1_ gennaio 1997 ed impongono agli Stati membri l'obbligo di informare immediatamente la Commissione dell'avvenuta adozione delle pertinenti misure interne.
6 Il governo dell'Irlanda, nella sua memoria difensiva, non contesta il fatto di non avere posto in essere nel proprio ordinamento le misure necessarie per conformarsi alle direttive. Esso si limita a far valere che il procedimento di attuazione di queste direttive esigeva la partecipazione di più autorità e servizi governativi e che a questo fine era stato istituito un gruppo di lavoro interministeriale, con il compito di predisporre un progetto delle misure nazionali necessarie per conformarsi alle direttive.
7 Ciò posto, considerato che non risulta da alcuna fonte in atti che l'Irlanda abbia adottato le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle due direttive, né, a fortiori, che essa abbia comunicato alla Commissione ulteriori informazioni in ordine all'adozione di dette misure, è giustificato affermare che essa sia venuta meno agli obblighi derivanti nei suoi confronti dalle due direttive.
8 La tesi difensiva del governo dell'Irlanda, basata sull'asserita complessità del procedimento nazionale relativo all'adozione delle disposizioni di attuazione delle direttive, non può essere condivisa. E' ben noto infatti che le difficoltà inerenti alle procedure legislative nazionali non fanno venir meno la responsabilità degli Stati membri in relazione ai ritardi nell'attuazione degli obblighi comunitari, in particolare nell'adozione delle misure di esecuzione delle direttive.
9 Per le considerazioni sin qui esposte deve dunque affermarsi la responsabilità dell'Irlanda in relazione agli addebiti che le sono stati contestati dalla Commissione con il parere motivato del 16 ottobre 1998.
Sulle spese
10 L'Irlanda è risultata soccombente. A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché nella specie la Commissione ha proposto questa domanda, l'Irlanda deve essere condannata al pagamento delle spese.
Conclusioni
11 Per tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
«1) dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare esecuzione alle direttive 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, e 96/86/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in virtù delle dette direttive;
2) condannare l'Irlanda alle spese del giudizio».
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