Conclusioni dell avvocato generale
1. Nel presente procedimento per inadempimento contro la Repubblica italiana, la Commissione chiede che:
1) si dichiari che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni , non avendo adottato o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva;
2) le spese del procedimento siano sopportate dalla Repubblica italiana.
2. Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della detta direttiva, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1997.
3. Non avendo ricevuto tempestiva comunicazione relativa ad alcuna misura di recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico italiano e non disponendo di alcuna informazione per concludere che l'Italia avesse adempiuto il detto obbligo, la Commissione avviava la procedura per inadempimento prevista dall'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) con apposita lettera 25 agosto 1998.
4. Con lettera 16 ottobre 1998, il governo italiano informava la Commissione di star approntando le misure necessarie per il recepimento della direttiva.
5. In seguito a ciò, con lettera 26 gennaio 1999 la Commissione inviava all'Italia un parere motivato, invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere e a comunicargliele.
6. Con lettera 12 aprile 1999 il governo italiano trasmetteva alla Commissione un disegno di decreto riguardante, tra le altre cose, il recepimento della direttiva 97/51.
7. Non avendo ricevuto ulteriori informazioni relative alle misure di recepimento, la Commissione proponeva il presente ricorso.
8. Il governo italiano, pur non contestando l'inadempimento, fa riferimento a un disegno di regolamento (italiano), che sarebbe stato trasmesso in visione alla Commissione e sul quale sarebbe stato richiesto il parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo, prima di pronunciarsi, avrebbe ritenuto opportuno acquisire i pareri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
9. Tale dato non è tuttavia tale da invalidare la censura di mancato tempestivo recepimento. Poiché, quindi, il recepimento della direttiva non è avvenuto entro il termine fissato, il ricorso proposto dalla Commissione in base a questo motivo deve essere considerato ricevibile.
10. Si deve pertanto affermare che l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 3, n. 1, della direttiva 97/51, in quanto non ha adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva.
11. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasta soccombente, l'Italia dev'essere condannata alle spese.
Conclusioni
12. Si propone di statuire come segue:
1) La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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