Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 226 CE, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (in prosieguo: la «direttiva») (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale direttiva.
2 La direttiva ha per oggetto l'armonizzazione delle condizioni di accesso ed uso aperto ed efficiente alle reti telefoniche pubbliche fisse e ai servizi telefonici pubblici fissi in un ambiente di mercati aperti e concorrenziali, in conformità ai principi di fornitura di una rete aperta (ONP). Obiettivo della direttiva è assicurare la disponibilità, su scala comunitaria, di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualità, e definire il complesso dei servizi ai quali devono avere accesso tutti gli utenti, compresi i consumatori, nell'ambito del servizio universale, a un prezzo abbordabile alla luce delle condizioni nazionali specifiche.
3 L'art. 32, n. 1, della direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa entro il 30 giugno 1998 e ne informano immediatamente la Commissione.
4 La Commissione, avendo constatato che il termine menzionato nell'art. 32, n. 1, della direttiva era scaduto senza che il governo italiano avesse comunicato l'attuazione delle necessarie misure di trasposizione della stessa nell'ordinamento giuridico interno, e in mancanza di altri elementi dai quali risultasse che la Repubblica italiana aveva adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in virtù della stessa direttiva, indirizzava a tale Stato la lettera 25 agosto 1998, n. SG (7301) D/11246, fissando un termine di due mesi per la presentazione di osservazioni.
5 Nella sua lettera di risposta 16 ottobre 1998 (2) la Repubblica italiana dichiarava che le misure necessarie alla trasposizione della direttiva erano in fase di adozione. Tuttavia nessun testo legislativo definitivo veniva formalmente comunicato alla Commissione.
6 Pertanto, secondo la procedura stabilita dall'art. 226 CE, la Commissione comunicava a tale Stato, con lettera 22 gennaio 1999 (3), un parere motivato in cui sottolineava che la Repubblica italiana non l'aveva ancora informata riguardo alle disposizioni adottate per trasporre la direttiva e invitava detto Stato membro ad adottare le misure necessarie a tal fine entro il termine di due mesi dalla notifica del parere motivato, e a comunicare tali misure alla Commissione.
7 La Commissione riceveva la risposta a tale parere motivato con lettera 12 aprile 1999, n. 5626 (4), che comprendeva in allegato uno schema di decreto di attuazione di diverse direttive comunitarie, fra le quali anche la direttiva controversa. Non disponendo tuttavia di alcun altro elemento di informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica italiana si era debitamente conformata al parere motivato, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 29 ottobre 1999, con il quale chiede, da un lato, che venga dichiarato che la Repubblica italiana, non avendo adottato e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva stessa e, dall'altro, la condanna di tale Stato alle spese.
8 Come correttamente rileva la Commissione, ai sensi dell'art. 249 CE le direttive vincolano gli Stati membri riguardo al risultato da raggiungere. Tale obbligo comprende anche quello di rispettare i termini imposti dalla direttiva (5).
9 Del resto, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini derivanti dal Trattato CE e dalle direttive comunitarie (6).
10 Nella fattispecie, le disposizioni controverse della direttiva impongono agli Stati membri di adottare le misure appropriate al più tardi entro il 30 giugno 1998 e di informarne immediatamente la Commissione. Malgrado l'inutile decorso del termine la Repubblica italiana non ha adottato le misure appropriate per conformarsi alla direttiva né ha effettuato alcuna sostanziale comunicazione alla Commissione sulle stesse, così venendo meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 249 CE e dell'art. 32 della direttiva in oggetto.
11 Si deve rilevare che la Repubblica italiana non contesta la censura che le muove la Commissione. Si limita ad osservare che, per la trasposizione della direttiva, era stato da tempo preparato uno schema di regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 1_ maggio 1997, n. 115 (7), convertito con modificazioni nella legge 1_ luglio 1997, n. 189 (8), inviato in visione alla Commissione, sul quale era stato chiesto un parere al Consiglio di Stato. Tuttavia quest'ultimo, prima di pronunciarsi, aveva ritenuto opportuno richiedere il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
12 Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la Repubblica italiana non abbia adottato e, in ogni caso, non abbia comunicato tempestivamente alla Commissione definitive misure di trasposizione della direttiva in oggetto e che, pertanto, sussista l'inadempimento invocato dalla Commissione nei confronti di tale Stato membro.
Conclusione
13 Pertanto propongo alla Corte:
«- di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale direttiva;
- di condannare la Repubblica italiana alle spese».
(1) - GU L 101 del 1_ aprile 1999, pag. 24.
(2) - Lettera n. 6806/SG (98) A/15776.
(3) - SG(98)D/602.
(4) - SG(99) A/5203.
(5) - Sentenza della Corte 22 settembre 1976, causa 10/76, Commissione/Italia (Racc. pag. 1359).
(6) - V., ad es., sentenze 18 maggio 1994, causa C-303/93, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1091), 28 settembre 1994, causa C-65/94, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-4627), 20 marzo 1997, causa C-294/96, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-1781) e 20 febbraio 1997, causa C-135/96, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-1061).
(7) - GURI n. 100 del 2 maggio 1997.
(8) - GURI n. 151 del 1_ luglio 1997.
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