Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Nel presente procedimento, lo Högsta domstolen (Svezia) chiede alla Corte una pronuncia, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (in prosieguo: la «direttiva 80/987/CEE»). Il giudice nazionale intende sapere in primo luogo se l'esenzione di cui gode la Svezia ai sensi di detta direttiva possa essere interpretata estensivamente dalla giurisprudenza nazionale, di modo che la categoria dei lavoratori esclusi risulti più ampia rispetto a quanto si evince dalla lettera dell'esenzione. In secondo luogo, esso chiede se nel caso in cui uno Stato membro abbia dato attuazione alla direttiva 80/987/CEE designando se stesso quale organo responsabile della garanzia prevista dalla stessa direttiva, un lavoratore possa invocare la detta garanzia, nonostante l'esistenza di una disposizione nazionale che lo esclude, dato che tale disposizione non trova fondamento nell'esenzione prevista per la Svezia ai sensi della direttiva di cui trattasi.
II - Contesto normativo
A - Diritto comunitario
2. La direttiva 80/987/CEE obbliga gli Stati membri ad istituire un organismo di garanzia che assicuri il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
3. L'art. 1, n. 1, dispone che la direttiva 80/987/CEE si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, n.1. In conformità dell'art. 1, n. 2, gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dall'ambito di applicazione della direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione della natura particolare del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dei lavoratori subordinati, o in funzione dell'esistenza di altre forme di garanzia che assicurano ai lavoratori subordinati una tutela equivalente a quella che risulta dalla direttiva. L'elenco delle categorie di lavoratori subordinati esclusi figura nell'allegato alla direttiva 80/987/CEE.
4. L'allegato I, sezione IV («Politica Sociale»), lett. D («Diritto del lavoro»), dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati su cui si fonda l'Unione europea (in prosieguo: l'«atto di adesione») prescrive che all'allegato I, sezione 1, della direttiva 80/987/CEE («Lavoratori subordinati con un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro di natura particolare») per la Svezia viene aggiunto quanto segue:
«Il dipendente o il suo superstite che, da solo o insieme a parenti stretti, deteneva una quota rilevante dell'impresa o attività del datore di lavoro e che aveva una significativa influenza sulla stessa. Ciò vale anche quando il datore di lavoro è una persona giuridica che non esercitava una impresa o attività commerciale».
5. L'art. 3 della direttiva 80/987/CEE prescrive i seguenti obblighi per quanto riguarda gli organismi di garanzia:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata.
2. La data di cui al paragrafo 1 è, a scelta degli Stati membri:
- o quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro;
- o quella del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato interessato, comunicato a causa dell'insolvenza del datore di lavoro;
- o quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro o quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta a causa dell'insolvenza del datore di lavoro».
6. L'art. 4, n. 1, della direttiva 80/987/CEE riconosce agli Stati membri la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, di cui all'art. 3. L'art. 4, n. 2, contiene una serie di disposizioni complementari per i casi in cui gli Stati membri si avvalgono di tale facoltà.
7. L'art. 5 della direttiva 80/987/CEE così recita:
«Gli Stati membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza;
b) i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest'ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri;
c) l'obbligo di pagamento a carico degli organismi esiste indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento».
B - Diritto nazionale
8. L'art. 1 della lönegarantilag (in prosieguo: la «legge sulla garanzia dei salari») dispone che lo Stato, in virtù di tale legge, risponde del pagamento dei crediti che i lavoratori vantano nei confronti di un datore di lavoro che sia stato dichiarato fallito in Svezia o in un altro paese scandinavo. L'art. 7 della medesima legge prevede che il pagamento in forza della garanzia è accordato per i crediti relativi a salari o ad altre forme di retribuzione che godono del privilegio di cui all'art. 12 della förmånsrättslag (in prosieguo: la «legge sui privilegi»). Nella fattispecie assumono rilevanza tre versioni dell'art. 12 della legge sui privilegi e segnatamente: una versione anteriore al 1° luglio 1994, una versione in vigore fra il 1° luglio 1994 ed il 1° giugno 1997 e la versione attuale, entrata in vigore il 1° giugno 1997.
9. La versione dell'art. 12, ultimo comma, vigente prima del 1° luglio 1994, prescriveva che il lavoratore il quale, da solo o insieme a congiunti, detenesse una quota rilevante dell'impresa e che avesse una notevole influenza sull'attività della stessa non godeva del privilegio previsto dall'articolo in questione per i salari e per le pensioni. Nella causa NJA 1980 s 743, lo Högsta domstolen ha dichiarato che la disposizione si applicava anche nel caso in cui il lavoratore non deteneva nessuna quota dell'impresa, ma un suo congiunto aveva una partecipazione rilevante nella stessa.
10. Secondo le disposizioni transitorie relative alle modifiche dell'art. 12 della legge sui privilegi, quest'ultimo si applica nella versione in vigore alla data della dichiarazione di fallimento. La versione dell'art. 12, ultimo comma, della legge sui privilegi che risultava applicabile nella fattispecie, entrata in vigore il 1° luglio 1994 , stabiliva che il lavoratore il quale, da solo o insieme a congiunti, avesse posseduto almeno un quinto dell'impresa meno di sei mesi prima della domanda di fallimento non godeva del privilegio previsto da tale articolo per i salari e per le pensioni; lo stesso valeva anche nel caso in cui il titolare della quota fosse stato un congiunto del lavoratore. Con quest'ultima aggiunta la giurisprudenza dello Högsta domstolen è stata codificata nel diritto nazionale.
11. Il 1° giugno 1997 è entrata in vigore una modifica dell'art. 12 della legge sui privilegi , il cui scopo era di assicurare che il regime svedese di tutela dei salari fosse conforme alla direttiva 80/987/CEE e a quanto in essa specificamente previsto per la Svezia. Perché i crediti salariali di un lavoratore possano essere esclusi dal privilegio si richiede ormai che il lavoratore, da solo o insieme a parenti stretti, abbia posseduto una quota rilevante dell'impresa meno di sei mesi prima della domanda di fallimento e abbia avuto una significativa influenza sull'attività della stessa. Attualmente, si richiede pertanto in ogni caso che il lavoratore stesso sia titolare di una quota dell'impresa.
III - Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
12. La sig.ra Soghra Gharehveran era impiegata presso una società che esercitava attività di ristorazione. Ella vi svolgeva, tra l'altro, mansioni di carattere contabile. Suo marito possedeva la totalità delle quote della società che veniva dichiarata fallita il 17 luglio 1995. Nella procedura fallimentare la sig.ra Soghra Gharehveran faceva valere crediti salariali, in conformità alla legge sulla garanzia dei salari. Il 10 agosto 1995 il curatore fallimentare respingeva tale domanda in quanto ella era una congiunta di colui che era proprietario della totalità della società fallita.
13. La sig.ra Gharehveran adiva quindi il Tingsrätt (Tribunale di primo grado) di Lund, chiedendo la riforma della decisione del curatore fallimentare e l'accoglimento della sua domanda di pagamento ai sensi della legge sulla garanzia dei salari. Con sentenza 20 maggio 1997 il Tingsrätt respingeva tale domanda. La sig.ra Gharehveran impugnava la detta sentenza dinanzi allo Hovrätten över Skåne och Blekinge (Corte d'appello per le regioni di Skåne e Blekinge) che, con sentenza 9 giugno 1998, accoglieva la domanda di pagamento ai sensi della legge sulla garanzia dei salari. Lo Hovrätten constatava, tra l'altro, che dall'istruzione della causa risultava che la sig.ra Gharehveran aveva partecipato in misura tale alla gestione della società da doversi ritenere che avesse avuto un'influenza significativa sull'attività della stessa. Si accertava altresì che suo marito deteneva tutte le quote della società. In una situazione del genere applicare la legge sui privilegi - nella versione in vigore all'apertura del fallimento - significava negare alla sig.ra Gharehveran il diritto al pagamento in forza della legge sulla garanzia dei salari. Lo Hovrätten riteneva però che applicare tale legge fosse in contrasto con l'esenzione prevista per la Svezia ai sensi della direttiva 80/987/CEE che, a suo avviso, non era applicabile al caso della sig.ra Gharehveran. Lo Hovrätten era inoltre dell'avviso che la sig.ra Gharehveran potesse fondare direttamente sulla direttiva 80/987/CEE l'affermazione secondo cui ella avrebbe dovuto godere della legge svedese sulla garanzia dei salari.
14. La Riksskatteverket (Tesoreria dello Stato), in qualità di rappresentante dello Stato, ha impugnato la sentenza dello Hovrätten dinanzi allo Högsta domstolen facendo valere che la versione della legge sui privilegi in vigore al momento del fallimento è compatibile con l'esenzione prevista per la Svezia ai sensi della direttiva 80/987/CEE. Essa ritiene inoltre che a tale direttiva non possa riconoscersi effetto diretto in quanto lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la sua attuazione. A livello nazionale tale margine di discrezionalità non può essere limitato dalla scelta di una determinata modalità di attuazione, nella fattispecie un fondo di garanzia finanziato dai pubblici poteri.
15. Alla luce di quanto precede, lo Högsta domstolen, in conformità dell'art. 234 CE, chiede alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:
«1) Se l'esenzione prevista per la Svezia ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, debba essere intesa, conformemente alla prassi giuridica invalsa in Svezia fino al 1° luglio 1994, nel senso che si applica nel caso di un dipendente che non deteneva egli stesso nessuna quota della società fallita, ma un cui congiunto deteneva deteneva una quota rilevante della stessa.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione:
Se la direttiva del Consiglio 80/987/CEE comporti che un dipendente può far valere il diritto alla garanzia dei salari facendo disapplicare una disposizione nazionale che esclude talune categorie di lavoratori dal detto diritto e che non trova rispondenza nelle esenzioni dalla direttiva previste per lo Stato membro in questione, ove quest'ultimo abbia trasposto la direttiva e indicato lo Stato come responsabile del pagamento dei crediti che i lavoratori vantano nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito».
16. La richiesta è pervenuta alla Corte il 22 novembre 1999. La Riksskatteverket, la sig.ra Gharehveran e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. La procedura orale non ha avuto luogo.
IV - Questione inerente all'esenzione prevista per la Svezia
A - Osservazioni depositate dinanzi alla Corte
17. La Riksskatteverket sostiene che l'eccezione prevista per la Svezia nell'allegato alla direttiva 80/987/CEE dev'essere interpretata tenendo conto del modo in cui la corrispondente disposizione nazionale è applicata in Svezia. L'esenzione di cui gode la Svezia ai sensi del detto allegato è sempre fondata sul testo della legge in vigore in Svezia, e segnatamente sull'art. 12, ultimo comma, della legge sui privilegi nella versione applicata anteriormente al 1° luglio 1994. Il testo in questione dovrebbe essere interpretato alla luce del diritto svedese tenendo conto dell'interpretazione data dallo Högsta domstolen nella causa NJA 1980 s 743. La Riksskatteverket ritiene che questa interpretazione sia conforme al diritto comunitario, poiché la direttiva 80/987/CEE e l'atto di adesione concederebbero agli Stati membri un certo margine di discrezionalità che consentirebbe di prevedere eccezioni nella normativa nazionale. Tali eccezioni perderebbero di importanza qualora non potessero essere interpretate alla luce del diritto nazionale.
18. La sig.ra Gharehveran controbatte che sarebbe contrario ai principi del diritto comunitario interpretare le disposizioni del diritto comunitario alla luce della normativa nazionale e della giurisprudenza nazionale preesistenti.
19. Anche la Commissione propone alla Corte di interpretare la prima questione nel senso che un lavoratore che non possedeva egli stesso nessuna quota dell'impresa, ma un cui parente stretto possedeva una quota rilevante della stessa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'esenzione prevista per la Svezia ai sensi dell'allegato alla direttiva 80/987/CEE. La Commissione osserva che l'applicazione dell'art. 12, ultimo comma, della legge sui privilegi è incompatibile con la deroga prevista per la Svezia ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 80/987/CEE. Una verifica delle categorie di lavoratori esclusi, menzionate nell'allegato alla direttiva, indicherebbe che le eccezioni sono descritte in modo dettagliato e preciso. La Commissione ritiene che tali eccezioni debbano essere interpretate in senso stretto.
B - Analisi
20. L'esame della prima domanda proposta dallo Högsta domstolen può essere breve. Le argomentazioni a favore di un'interpretazione restrittiva della portata dell'eccezione prevista per la Svezia sono convincenti, sia alla luce della lettera delle disposizioni in questione sia alla luce dello scopo della direttiva 80/987/CEE nonché del contesto in cui si inserisce la deroga.
21. Per quanto attiene all'ambito di applicazione ratione personae della norma relativa al regime di garanzia, le disposizioni nazionali e comunitarie in questione sono innegabilmente contraddittorie. L'allegato alla direttiva si limita ad escludere il lavoratore che, da solo o con un suo parente stretto, detenga una quota rilevante dell'impresa e abbia una significativa influenza sulla stessa. Ora, ai sensi della normativa nazionale pertinente, il lavoratore è già escluso dall'applicazione della legge sulla garanzia dei salari se un suo parente stretto detiene una quota rilevante dell'impresa. La categoria di lavoratori esclusi dalla garanzia ai sensi della normativa svedese è pertanto più vasta di quanto non consenta il diritto comunitario vigente in materia.
22. Lo Högsta domstolen chiede in sostanza alla Corte se, nella fattispecie, l'eccezione di cui alla direttiva possa comunque essere interpretata in conformità al diritto nazionale, tenendo conto del modo in cui in precedenza la normativa nazionale pertinente era stata applicata dalla suprema giurisdizione svedese.
23. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, dalle esigenze tanto dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, quanto del principio di uguaglianza discende che una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Comunità, ad un'interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa .
24. L'eccezione prevista per la Svezia, così come definita nell'allegato I, sezione IV, lett. D, dell'atto di adesione e che oggi fa parte dell'allegato I, sezione 1, della direttiva 80/897/CEE, non rinvia al diritto nazionale . Per questo motivo, la deroga in questione dev'essere interpretata in modo autonomo.
25. Il fatto che l'esenzione si fondi sul testo della legge in vigore al momento dei negoziati d'adesione della Svezia all'Unione europea è irrilevante. Seguire un diverso punto di vista significherebbe violare non solo il principio di unicità del diritto ed il principio di uguaglianza, ma anche il principio di certezza del diritto. Sarebbe infatti necessario avere una conoscenza particolare della giurisprudenza nazionale ai fini della determinazione della cerchia dei beneficiari della disposizione. Nella fattispecie è chiaro quali complicazioni potrebbero derivarne.
26. Ritengo che tali considerazioni siano già di per sé sufficienti per concludere che la deroga all'ambito di applicazione della direttiva 80/987/CEE non può essere interpretata tenendo conto del modo in cui la suprema giurisdizione svedese ha interpretato l'art. 12 della legge sui privilegi fino al 1° luglio 1994. Aggiungo ad ogni buon fine anche gli argomenti che seguono, fondati sullo scopo della direttiva 80/987/CEE e sul contesto in cui si inserisce l'eccezione in questione.
27. Ritengo che, sulla base dello scopo della direttiva 80/987/CEE, le eccezioni di cui all'allegato debbano essere interpretate in maniera restrittiva. La direttiva 80/987/CEE è intesa all'adozione delle disposizioni necessarie per tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunità . In considerazione di tale finalità sociale, è opportuno limitare il più possibile la categoria dei lavoratori esclusi dalla tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro . Sicuramente questa è stata anche l'intenzione del legislatore comunitario che non ha rimesso al diritto nazionale la scelta delle categorie di lavoratori subordinati da escludere. I gruppi di lavoratori che non possono invocare il beneficio della garanzia sono menzionati in modo esaustivo nell'allegato alla direttiva 80/987/CEE. Ritengo quindi infondata la tesi sostenuta dalla Riksskatteverket, secondo cui gli Stati membri avrebbero un certo margine di discrezionalità nell'interpretazione delle eccezioni di cui all'allegato della direttiva.
28. Se gli Stati membri intendono limitare l'ambito di applicazione ratione personae della direttiva 80/987/CEE, possono avvalersi soltanto della possibilità di cui all'art. 1, n. 2, della direttiva stessa. La Svezia si è avvalsa di tale possibilità facendo inserire nell'allegato all'atto d'adesione la clausola secondo cui vengono esclusi dalla tutela di cui alla direttiva 80/987/CEE solo i lavoratori che da soli o con i loro parenti stretti siano proprietari di una quota rilevante dell'impresa e abbiano una significativa influenza su di essa. Ritengo che, se l'intenzione fosse stata quella di prevedere un'esenzione anche per i lavoratori che non possedessero alcuna quota dell'impresa, ma un cui parente stretto ne fosse il proprietario, questa esenzione avrebbe dovuto essere menzionata in modo esplicito. A questo proposito, la Commissione ha constatato a ragione che nell'allegato alla direttiva 80/987/CEE le categorie di lavoratori esclusi dalla tutela della garanzia sono descritte in maniera dettagliata e risulta chiaramente che Regno Unito ed Irlanda hanno formulato un'eccezione in modo esplicito per quanto riguarda il coniuge del datore di lavoro. Evidentemente la Svezia non ha ritenuto necessario eliminare la divergenza fra la lettera dell'esenzione prevista a suo favore e l'attuazione che ne ha dato nella legislazione nazionale sollecitando un adeguamento dell'allegato I, sezione I, della direttiva 80/987/CEE. Per contro, a far data dal 1° giugno 1997 il legislatore svedese ha conformato la normativa nazionale al citato allegato.
29. Propongo pertanto alla Corte di risolvere la prima questione nei termini seguenti: Ai fini dell'interpretazione dell'eccezione prevista per la Svezia ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 80/987/CEE non si deve tenere conto della giurisprudenza svedese relativa alla legislazione nazionale in vigore fino al 1° luglio 1994 .
V - Questione inerente agli effetti della direttiva 80/987/CEE
30. Con la seconda domanda, il giudice nazionale chiede alla Corte di pronunciarsi sulla questione se anche nella fattispecie siano applicabili le sentenze nelle cause riunite Francovich e a. e nella causa Wagner Miret , nelle quali la Corte ha dichiarato che i lavoratori non possono far valere nei confronti dello Stato dinanzi ai giudici nazionali la direttiva 80/987/CEE per ottenere il pagamento delle retribuzioni garantite. Lo Högsta domstolen indica che le circostanze di specie sono diverse da quelle che hanno dato origine alle sentenze nelle cause riunite Francovich e a. e nella causa Wagner Miret. Nelle cause riunite Francovich e a. lo Stato membro interessato non aveva adottato le misure di attuazione necessarie per quanto riguarda gli organismi di garanzia. Nella causa Wagner Miret, invece, era stato creato un organismo di garanzia, finanziato con importi versati dal datore di lavoro ed imposti dallo Stato . La Svezia ha designato determinati organismi pubblici quali enti responsabili del pagamento delle retribuzioni garantite finanziate attraverso un regime pubblico di prelievi.
A - Osservazioni depositate dinanzi alla Corte
31. La Riksskatteverket afferma che la direttiva 80/987/CEE non produce effetto diretto neppure nella fattispecie. Nelle sentenze nelle cause riunite Francovich e a. e nella causa Wagner Miret, alla luce dei requisiti previsti a tal fine, la Corte ne ha escluso l'effetto diretto sulla base delle disposizioni contenute nella stessa direttiva. L'effetto diretto non può dipendere dalle misure di attuazione adottate dallo Stato membro in questione. Ciò potrebbe comportare che una direttiva, non recepita correttamente, abbia comunque un effetto diretto in uno Stato membro, ma non in altri Stati membri. Inoltre, nell'ambito di applicazione dell'art. 234 CE, la Corte non è competente ad interpretare il diritto nazionale. Se la sig.ra Gharehveran ha subito dei danni a motivo del fatto che nei suoi confronti la Svezia non avrebbe attuato la direttiva in modo adeguato, ella può chiederne il risarcimento in forza del diritto comunitario. Secondo la Riksskatteverket, tale principio rende superflua un'applicazione estensiva nella fattispecie dei principi dell'effetto diretto.
32. La sig.ra Gharehveran sostiene invece che, nel caso della Svezia, i singoli possono invocare la direttiva 80/987/CEE dinanzi al giudice nazionale. Diversamente da quanto è stato stabilito nella sentenza nelle cause riunite Francovich e a., nella fattispecie la Svezia ha recepito la direttiva ed ha designato lo Stato quale organo obbligato al pagamento dei crediti che i lavoratori vantano nei confronti dei datori di lavoro in caso sia stata dichiarata l'insolvibilità. La direttiva è inequivoca nella parte in cui riguarda la designazione dell'organismo di garanzia e pertanto può esserle riconosciuto un effetto diretto.
33. La sig.ra Gharehveran aggiunge che la sua richiesta si fonda anche sul diritto comunitario. Dal momento in cui lo Stato membro ha designato un organismo di garanzia, le domande presentate in forza della direttiva non possono ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quelle basate sul diritto nazionale. Le misure che gli Stati membri devono prendere possono lasciare ai giudici nazionali un certo margine di discrezionalità per dare priorità alle disposizioni del diritto comunitario in singoli casi, interpretando il diritto nazionale alla luce del diritto comunitario. Nel caso in cui uno Stato membro renda possibile una simile interpretazione attraverso la creazione di un organismo di garanzia, il giudice nazionale, secondo la sig.ra Gharehveran, ha il dovere di interpretare il diritto interno in modo che l'unico risultato possibile sia l'applicazione della direttiva.
34. La Commissione propone alla Corte di risolvere la questione nel senso che uno Stato membro non può applicare disposizioni nazionali che, in contrasto con la direttiva, escludano determinate categorie di lavoratori dalla garanzia dei salari, mentre le altre disposizioni della direttiva sono state recepite correttamente nel diritto nazionale. A sostegno delle proprie considerazioni la Commissione adduce tre motivi.
35. In primo luogo, la Commissione ricorda che il giudice nazionale ha l'obbligo di interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde ottenere il risultato perseguito. Essa è dunque consapevole della difficoltà di applicare nella fattispecie il principio dell'interpretazione conforme alla direttiva, dato che la lettera dell'art. 12 della legge sui privilegi al momento dei fatti era incompatibile con l'esenzione prevista per la Svezia ai sensi della direttiva 80/987/CEE. La modifica dell'art. 12 del 1997 ha reso il diritto svedese conforme alla direttiva 80/987/CEE. Poiché tale modifica è stata favorevole alla sig.ra Gharehveran, la Commissione indica la possibilità di cui dispone il giudice nazionale in casi simili di applicare la legge modificata, che è pienamente conforme alle esigenze del diritto comunitario.
36. In secondo luogo, la Commissione aggiunge che gli Stati membri devono rispettare l'effetto vincolante e utile della direttiva 80/987/CEE. Nella sentenza nelle cause riunite Francovich e a., la Corte ha fatto riferimento all'ampio margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri in relazione all'organizzazione, al funzionamento e al finanziamento degli organismi di garanzia, ma ha dichiarato contestualmente che le disposizioni della direttiva sono sufficientemente precise e incondizionate per quanto riguarda la determinazione dei beneficiari della garanzia e il contenuto della garanzia stessa. Basandosi sulle sentenze nella causa Ratti e nelle cause riunite Francovich e a. , la Commissione è dell'avviso che il giudice nazionale dovrebbe poter disapplicare la disposizione nazionale vigente, segnatamente l'art. 12 della legge sui privilegi, che per quanto riguarda l'ambito di applicazione ratione personae contiene limitazioni più ampie rispetto alla direttiva 80/987/CEE. In caso contrario, l'effetto vincolante e utile della direttiva ne risulterebbe indebolito e il giudice nazionale non agirebbe in conformità degli obblighi di cui all'art. 249 CE.
37. In terzo luogo, e in subordine, la Commissione osserva che nella fattispecie i fatti sono diversi rispetto alla causa Wagner Miret. Nella fattispecie il legislatore svedese ha dato piena e incondizionata attuazione all'obbligo di creare un organismo di garanzia, il cui finanziamento è assicurato dallo Stato, il che non era - ancora - avvenuto nella causa Wagner Miret. La Commissione si chiede se in una situazione in cui lo Stato membro interessato perde il suo margine di discrezionalità ai fini dell'attuazione della direttiva, quest'ultima non possa avere un effetto diretto. La Commissione non propende comunque per tale soluzione del problema sollevato dal giudice nazionale.
B - Analisi
38. Dall'ordinanza di rinvio dello Högsta domstolen deduco che il giudice nazionale, formulando la seconda questione, chiede se il modo in cui la Svezia ha dato attuazione all'obbligo derivante dalla direttiva 80/987/CEE, vale a dire attraverso la creazione di un organismo di garanzia a finanziamento statale, possa influire sui diritti che i singoli hanno facoltà di far valere in forza della direttiva.
39. In appello, lo Hovrätten över Skåne och Blekinge ha accolto la richiesta della sig.ra Gharehveran con un ragionamento che sembra far pensare che la portata dei diritti che i cittadini possono invocare sulla base della direttiva dipende, tra l'altro, dal modo in cui lo Stato membro interessato ne ha dato attuazione. La sig.ra Gharehveran è chiara su questo punto nelle sue osservazioni scritte. A suo avviso, adesso che la Svezia ha istituito un organismo di garanzia a finanziamento statale, niente si oppone a che la direttiva 80/987/CEE possa avere pieno effetto diretto. Il suo caso sarebbe quindi diverso da quello su cui la Corte ha statuito nella sentenza nelle cause riunite Francovich e a. In quel caso non si era ancora avuta alcuna attuazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva 80/987/CEE. Ella avrebbe potuto aggiungere che nel caso oggetto della sentenza nella causa Wagner Miret la direttiva 80/987/CEE non aveva ricevuto ancora piena attuazione.
40. Sono del parere che la chiave della soluzione del problema sottoposto al giudizio dello Högsta domstolen non dipenda - e neanche possa dipendere - dal modo in cui gli artt. 3 e 5 della direttiva 80/987/CEE sono stati attuati nell'ordinamento giuridico nazionale. Nelle sentenze nelle cause riunite Francovich e a. e nella causa Wagner Miret, la Corte ha dichiarato che gli Stati membri, in virtù di tale disposizione, godono di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda l'organizzazione, il funzionamento e il finanziamento degli istituendi organismi di garanzia. Gli interessati quindi, facendo valere la direttiva dinanzi al giudice nazionale, non possono pretendere da un organismo che non è stato ancora istituito, o che non è stato istituito per loro, il soddisfacimento di crediti per retribuzioni non pagate . Quando e come i detti crediti possano essere fatti valere è rimesso, ai sensi degli artt. 3 e 5 della direttiva 80/987/CEE, al giudizio del legislatore nazionale. Il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri rimane anche dopo che essi hanno dato concreta attuazione agli obblighi incombenti ai sensi degli artt. 3 e 5. Entro i limiti fissati da questi articoli, essi possono sempre modificare in seguito la scelta operata per l'organizzazione, il funzionamento e il finanziamento di un organismo di garanzia. Pertanto, i diritti che i singoli possono vantare ai sensi della direttiva 80/987/CEE non dipendono dal tipo specifico di attuazione riservata alla direttiva nel diritto nazionale. Ritengo che tali diritti possano derivare solamente dalla direttiva stessa .
41. Se la portata dei diritti che i privati possono vantare ai sensi della direttiva 80/987/CEE dovesse dipendere dal se e dal come gli artt. 3 e 5 vengono attuati dal legislatore nazionale, potrebbe verificarsi la singolare situazione che i privati possono far valere la direttiva in uno Stato membro, ma non in altri Stati membri. L'unicità e l'uguaglianza funzionali del diritto comunitario non sono quindi più assicurate. Inoltre, se si accettasse una situazione del genere, il giudice comunitario dovrebbe occuparsi dell'interpretazione delle norme giuridiche con cui è stata data attuazione alla direttiva nell'ordinamento nazionale.
42. Per questo motivo, ritengo che debba essere respinta l'idea di estendere l'effetto diretto della direttiva 80/987/CEE invocando le norme nazionali di attuazione nella fattispecie l'esistenza di un fondo di garanzia finanziato dallo Stato.
43. Inoltre la controversia nella causa a qua non riguarda l'attuazione che il legislatore nazionale ha dato agli artt. 3 e 5 della direttiva 80/987/CEE, ma la delimitazione restrittiva della cerchia dei beneficiari operata dalla legislazione nazionale, in ogni caso fra il 1° gennaio 1995 ed il 1° giugno 1997. Ho osservato in precedenza che in tale periodo la definizione dell'ambito di applicazione ratione personae nella legislazione nazionale non era compatibile con la direttiva 80/987/CEE e con la deroga ottenuta nel contesto dell'atto di adesione. La reale doglianza della sig.ra Gharehveran nella controversia nella causa a qua è che, in conseguenza di questa lacuna nella legislazione svedese, le è stata preclusa la possibilità di avvalersi dell'organismo di garanzia, che le sarebbe invece spettata ai sensi della direttiva 80/987/CEE.
44. Orbene, nelle sentenze nelle cause riunite Francovich e a. e nella causa Wagner Miret la Corte ha dichiarato che le disposizioni della direttiva 80/987/CEE relative al suo ambito di applicazione sono sufficientemente precise ed incondizionate da consentire al giudice nazionale di determinarne i destinatari. Lo stesso dicasi, a giudizio della Corte, per quanto riguarda il contenuto della garanzia stessa . Su questa base va accertato il modo in cui il giudice nazionale possa risolvere il problema del pagamento dei crediti di quei lavoratori che, al pari della sig.ra Gharehveran, la legislazione nazionale ha ingiustamente escluso dalla garanzia.
45. A tale proposito, vanno ricercati punti di riferimento nella costante giurisprudenza della Corte in base alla quale il diritto comunitario impone a tutti gli organi degli Stati membri, e quindi anche alle autorità giurisdizionali, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per raggiungere il risultato prescritto dalla direttiva . Inoltre, nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde soddisfare gli obblighi imposti dal diritto comunitario .
46. L'applicazione di tale giurisprudenza nella fattispecie comporta, a mio avviso, che il giudice nazionale possa partire dal presupposto che la Svezia ha correttamente trasporto nel diritto nazionale le disposizioni della direttiva 80/987/CEE relative alla creazione di un organismo di garanzia. Al fine di garantire l'effettività della direttiva 80/987/CEE, il giudice può tenere conto anche del fatto che le disposizioni della direttiva che stabiliscono la cerchia dei beneficiari sono sufficientemente precise e incondizionate e che l'art. 12 della versione della legge sui privilegi vigente al momento dei fatti era innegabilmente in contrasto con l'esenzione prevista per la Svezia ai sensi della direttiva 80/987/CEE.
47. In forza del principio dell'interpretazione conforme, spetta in ultima analisi al giudice a quo accertare, in base ai principi del diritto nazionale, se il diritto svedese debba essere interpretato nel senso che le disposizioni controverse della versione in questione della legge sui privilegi debbano essere conciliate con il diritto nazionale in modo che la sig.ra Gharehveran possa invocare il pagamento da parte dell'organismo di garanzia. Forse il diritto nazionale consente a tale proposito specifiche possibilità di interpretazione. Come ha osservato la Commissione, il giudice nazionale dovrà accertare in particolare se il diritto nazionale non preveda la possibilità di ovviare all'attuazione incompleta della direttiva 80/987/CEE nel periodo dal 1° gennaio 1995 - data di adesione della Svezia all'Unione europea - al 1° giugno 1997, alla luce del corretto recepimento che ha avuto luogo il 1° giugno 1997. A tal fine il giudice può anche tenere conto del fatto che il testo della legge sui privilegi nella versione anteriore al 1° luglio 1994 era conforme alla deroga prevista per la Svezia ai sensi della direttiva 80/987/CEE .
48. Se dovesse risultare che, sulla base dell'interpretazione del diritto nazionale conforme alla direttiva, la richiesta della sig.ra Gharehveran non può essere accolta, quest'ultima può invocare contro lo Stato svedese il diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dalla mancata attuazione della direttiva per quel che la riguarda . Anche in quel caso, spetta al giudice nazionale accertare le modalità di tale responsabilità ai sensi del diritto comunitario.
VI - Conclusione
49. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le quesioni proposte dallo Högsta domstolen nel seguente modo:
«1) Ai fini dell'interpretazione dell'eccezione che si applica alla Svezia in conformità dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non può tenersi conto della giurisprudenza svedese relativa alla legislazione nazionale vigente fino al 1° luglio 1994. L'eccezione di cui trattasi non può pertanto applicarsi alla lavoratrice che non possedeva essa stessa alcuna quota dell'impresa in questione, ma un cui parente stretto era proprietario di una quota rilevante di detta impresa.
2) Qualora uno Stato membro, in contrasto con l'eccezione ad esso applicabile, nella legge di attuazione della direttiva 80/987/CEE esclude determinate categorie di lavoratori dalla tutela offerta dalla direttiva stessa, la legge in questione dev'essere interpretata ed applicata in modo da raggiungere il risultato perseguito dalla direttiva. Spetta al giudice nazionale accertare se e in che misura nella fattispecie la legge nazionale consenta una tale interpretazione e applicazione».
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