Conclusioni dell avvocato generale
1. La Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH (in prosieguo: la «Cordis») ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 28 settembre 1999, causa T-612/97, Cordis/Commissione (Racc. pag. II-2771; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
I - Contesto normativo
2. Per quanto riguarda il contesto normativo, il Tribunale ha dichiarato:
«1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 404/93"), ha istituito un sistema comune d'importazione delle banane che si è sostituito ai vari regimi nazionali. Per assicurare una soddisfacente commercializzazione delle banane raccolte nella Comunità, nonché dei prodotti originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e di altri paesi terzi, il regolamento n. 404/93 prevede l'apertura di un contingente tariffario annuale per le importazioni delle banane "paesi terzi" e delle banane "non tradizionali ACP". Le banane non tradizionali ACP corrispondono ai quantitativi esportati dai paesi ACP che eccedono i quantitativi tradizionalmente esportati da ciascuno di tali Stati, come stabiliti nell'allegato al regolamento n. 404/93.
2 Ogni anno viene redatto un bilancio di previsione della produzione e del consumo della Comunità nonché delle importazioni e delle esportazioni. La ripartizione del contingente tariffario determinato sulla base di tale bilancio di previsione è effettuata tra gli operatori stabiliti nella Comunità in funzione della provenienza e dei quantitativi medi di banane che essi hanno venduto nel corso degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici. Tale ripartizione dà luogo al rilascio di certificati d'importazione che consentono agli operatori d'importare banane senza pagare dazi o a tariffe doganali preferenziali.
3 Il ventiduesimo considerando del regolamento n. 404/93 è così formulato:
«considerando che la sostituzione dei diversi regimi nazionali con l'organizzazione comune dei mercati di cui al presente regolamento potrebbe determinare, all'entrata in vigore dello stesso, un rischio di perturbazione del mercato interno; che occorre quindi, dal 1° luglio 1993, lasciare alla Commissione la facoltà di adottare le misure transitorie necessarie per ovviare alle difficoltà di applicazione del nuovo regime».
4 L'art. 30 del regolamento n. 404/93 dispone:
«Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà, la Commissione adotta (...) le misure transitorie stimate opportune».
II - Fatti
3. Quanto ai fatti all'origine del ricorso, il Tribunale ha rilevato che:
«5 [La Cordis] è stata costituita il 1° novembre 1990, dopo la riunificazione della Germania, e ha sede nel territorio dell'ex-Repubblica democratica tedesca (in prosieguo: l'"ex-RDT"). La sua attività consiste nel commercio all'ingrosso della frutta nonché, in particolare, nella maturazione e nel condizionamento delle banane.
6 L'economia pianificata e centralizzata dell'ex-RDT attribuiva il monopolio dell'importazione delle banane ad un ente di Stato e quello della maturazione a imprese nazionalizzate. Gli impianti di maturazione dell'ex-RDT sono stati successivamente venduti a filiali di società della Repubblica federale di Germania operanti nel settore ortofrutticolo.
7 All'epoca in cui la ricorrente ha iniziato la sua attività, la possibilità di approvvigionamento di banane era debole nella regione dove operava commercialmente, e la domanda di banane era superiore all'offerta nonché alla sua capacità di maturazione. La ricorrente decideva pertanto, nel 1991, d'ingrandirsi e costruiva nuovi impianti di maturazione. A tal fine, la ricorrente non ha beneficiato di alcuna sovvenzione da parte dei fondi pubblici.
8 Secondo la ricorrente i suoi nuovi impianti erano utilizzati al di sotto delle loro capacità. A questo proposito, essa deduce che il consumo è stato frenato dal fatto che i fornitori ripercuotevano sul prezzo delle banane il costo dei certificati il cui ottenimento era necessario, ai sensi del regolamento n. 404/93, per l'importazione di banane verdi. Di conseguenza, poiché i certificati erano attribuiti in funzione dei quantitativi di banane venduti, l'interessata avrebbe potuto ottenere solo certificati d'importazione per quantitativi insufficienti.
9 Sulla base di tali circostanze, la ricorrente, in data 7 aprile 1996, chiedeva alla Commissione, ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, di attribuirle quanto prima certificati supplementari a titolo di misure transitorie destinate a compensare un caso di palese iniquità dovuto al regime istituito con il regolamento n. 404/93.
10 Con decisione 24 ottobre 1997 (in prosieguo: la "decisione impugnata"), la Commissione ha respinto la domanda della ricorrente basandosi, in particolare, sui seguenti motivi (settimo, ottavo, nono e undicesimo considerando):
"(...)
considerando che la Cordis non ha dimostrato di essersi trovata nell'impossibilità di ottenere quantitativi di banane da maturare sufficienti affinché il suo impianto di maturazione potesse funzionare a pieno ritmo presso altri operatori o altre fonti in luogo d'importarle essa stessa; che l'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana non impedisce una siffatta iniziativa; che la Cordis ha effettivamente ottenuto quantitativi rilevanti di banane da maturare da altri operatori o da altre fonti senza importarle essa stessa; che, di conseguenza, non è stato dimostrato che ogni asserita sottoutilizzazione degli impianti di maturazione e ogni asserita stagnazione del fatturato nel settore della banana, perdita di clientela e soppressione di personale che ne sono conseguite fossero dovute al passaggio dalle disposizioni esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento all'organizzazione comune dei mercati;
considerando che la Cordis non ha dimostrato che essa disponeva, con certezza, di una fonte di approvvigionamento di banane da maturare prima degli investimenti effettuati nell'impianto di maturazione; che la Cordis ha accettato il rischio di non essere in grado di ottenere quantitativi di banane da maturare sufficienti affinché l'installazione potesse funzionare a pieno ritmo; che, di conseguenza, nonostante i paragrafi precedenti, quand'anche la Cordis non sia stata in grado di ottenere quantitativi di banane da maturare sufficienti perché l'installazione funzionasse a pieno rendimento presso altri operatori o altre fonti senza importarle essa stessa, ciò è dovuto ad una mancanza di diligenza da parte della Cordis, la quale non si è assicurata gli approvvigionamenti prima di effettuare gli investimenti nell'impianto di maturazione;
considerando che la Cordis ha ottenuto dalla Dole quantitativi importanti di banane da maturare; che essa ha ottenuto banane mature in quantità sufficienti per soddisfare i bisogni della sua clientela; che la maturazione delle banane è solo una delle molteplici attività della Cordis; che, di conseguenza, la Cordis non ha dimostrato che ogni asserita riduzione delle sue attività di maturazione costituisse una difficoltà che metteva a repentaglio la sua sopravvivenza;
(...)
considerando che la Cordis non ha dimostrato di avere intrapreso altre iniziative prima delle date sopra citate che hanno portato a un caso di palese iniquità ai sensi della sentenza della Corte di giustizia pronunciata nella causa C-68/95 in ragione di difficoltà dovute al passaggio che ha portato alla sostituzione dei regimi nazionali che esistevano prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui trattasi;
(...)"».
III - La sentenza impugnata
4. Risulta dalla sentenza impugnata che, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 1997, la Cordis ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Con ordinanza 6 luglio 1998, è stato autorizzato l'intervento della Repubblica francese a sostegno delle conclusioni della Commissione.
5. A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la Cordis aveva invocato due motivi relativi, da un lato, alla violazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e ad uno sviamento di potere e, dall'altro, alla violazione dell'obbligo di motivazione.
6. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso della Cordis. Il ragionamento seguito dal Tribunale in risposta al primo motivo della Cordis - ragionamento che la Cordis contesta nell'ambito della presente impugnazione - è il seguente:
«32 L'art. 30 del regolamento n. 404/93 attribuisce alla Commissione il potere di adottare provvedimenti specifici, di carattere transitorio, "per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del (...) regolamento, a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà" provocate da tale passaggio. Secondo una costante giurisprudenza, le suddette misure provvisorie sono destinate a far fronte alle turbative del mercato interno provocate dalla sostituzione dei diversi regimi nazionali con l'organizzazione comune dei mercati e hanno lo scopo di permettere di risolvere le difficoltà incontrate dagli operatori dopo l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, ma che hanno origine nelle condizioni dei mercati nazionali precedenti all'entrata in vigore del regolamento n. 404/93 (v. ordinanza Germania/Consiglio, già citata, punti 46 e 47; sentenza della Corte T. Port, già citata, punto 34, e 4 febbraio 1997, cause riunite C-9/95, C-23/95 e C-156/95, Belgio e Germania/Commissione, Racc. pag. I-645, punto 22, nonché l'ordinanza Camar/Commissione, già citata, punto 42).
33 La Corte ha dichiarato che la Commissione deve del pari tenere in considerazione la situazione degli operatori economici che hanno adottato, nell'ambito di una disciplina nazionale anteriore al regolamento n. 404/93, un dato comportamento, senza poter prevedere le conseguenze di tale comportamento a seguito dell'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati (v. sentenza T. Port, già citata, punto 37).
34 Ne consegue che l'articolo in questione mira a facilitare il passaggio all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana per le imprese che, in relazione a tale passaggio, abbiano incontrato problemi particolari e imprevedibili.
35 Occorre pertanto esaminare se i problemi incontrati dalla ricorrente siano dovuti al passaggio all'organizzazione comune dei mercati.
36 Si deve a questo proposito osservare che la società ricorrente è stata creata il 1° novembre 1990, dopo la riunificazione della Germania. Essa ha poi deciso, nel 1991, d'ingrandirsi costruendo nuovi impianti di maturazione, per quanto non ignorasse la situazione esistente in Germania a seguito della riunificazione.
37 Orbene, è giocoforza constatare che essa non ha presentato alcun argomento da cui si possa desumere che i problemi strutturali relativi alla riunificazione della Germania abbiano prodotto, per quanto la riguarda, un problema particolare ed imprevedibile derivante dall'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Si deve aggiungere che le parti hanno confermato, nel corso dell'udienza, che, prima dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, le aziende di maturazione dell'ex-RDT non potevano importare esse stesse banane. La Commissione può dunque affermare a buon diritto che l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati non ha aggravato gli svantaggi strutturali invocati dalla ricorrente (v. supra, punto 27).
38 La ricorrente ritiene tuttavia che l'intervento della Commissione sia necessario per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. Il regolamento n. 404/93, con il suo sistema di attribuzione dei certificati d'importazione in funzione del volume delle banane smerciate durante il periodo di riferimento, avrebbe congelato la situazione concorrenziale di partenza impedendo alle nuove imprese di ridurre il loro svantaggio.
39 Questo argomento non può però essere accolto. Infatti, l'art. 30 del regolamento n. 404/93, che va interpretato restrittivamente in quanto deroga al regime generale applicabile, non può consentire di compensare lo svantaggio concorrenziale che grava sulle nuove imprese a causa delle differenze di opportunità esistenti in Germania. In realtà, questo svantaggio non è dovuto all'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati.
40 Inoltre, se è vero che non tutte le imprese sono toccate allo stesso modo dal regolamento n. 404/93, la Corte, nella sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973, punti 73 e 74), ha già statuito che tale trattamento differenziato appare inerente all'obiettivo di un'integrazione di mercati fino ad allora isolati, tenuto conto della diversa situazione nella quale versavano le diverse categorie di operatori economici prima dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati».
IV - Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
7. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 novembre 1999, la Cordis ha proposto ricorso contro la sentenza impugnata.
8. A sostegno del proprio ricorso di impugnazione, la Cordis solleva due motivi relativi, rispettivamente, all'inosservanza delle condizioni di applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e alla violazione del principio della parità di trattamento.
Sull'inosservanza delle condizioni di applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93
Argomenti delle parti
9. La Cordis osserva che la sentenza impugnata viola le condizioni di applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93. In particolare, il punto 37 della sentenza T. Port - al quale il Tribunale fa riferimento al punto 33 della sentenza impugnata - non potrebbe essere interpretato nel senso che l'applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 a favore di un operatore economico richieda per l'operatore interessato la presenza di problemi particolari ed imprevedibili, derivanti dall'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati (in prosieguo: l'«OCM») nel settore delle banane.
10. Infatti, secondo la ricorrente, l'art. 30 del regolamento n. 404/93 si applica quando sono necessarie misure comunitarie per agevolare il passaggio dai regimi nazionali in materia di banane all'OCM. Le condizioni sono quindi che le misure agevolino il passaggio all'OCM e che sia necessario un intervento in tal senso.
11. Secondo la ricorrente, l'art. 30 del regolamento n. 404/93 non prevede criteri generali che precisino quando sia necessario facilitare il passaggio dai regimi nazionali in materia di banane all'OCM. Esso non richiede quindi che le turbative creino problemi imprevedibili per gli operatori economici. Riferendosi alla sentenza T. Port, già citata, il Tribunale avrebbe applicato una giurisprudenza della Corte relativa ad un caso di palese iniquità, mentre questo caso costituisce solo una delle ipotesi in cui si applica l'art. 30, nella quale la ricorrente non rientrava.
12. Viceversa, la Cordis ritiene che il punto 41 della sentenza T. Port, già citata, chiarisca ulteriormente i criteri che devono essere applicati al comportamento dell'operatore economico. Essa dichiara che «nel caso di specie, le difficoltà transitorie non risultavano [dal suo] comportamento (...) - tale valutazione costituisce l'errore fondamentale della sentenza impugnata - ma erano difficoltà strutturali che erano sorte per le nuove imprese come la ricorrente e che risultavano aggravate dall'introduzione dell'organizzazione comune dei mercati della banana. Il comportamento della ricorrente prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 404/93 (...) nel caso di specie è assolutamente irrilevante». Orbene, prosegue la ricorrente, il Tribunale ritiene a torto «che gli svantaggi strutturali invocati dalla ricorrente non si siano aggravati perché le imprese di maturazione dell'ex-RDT non potevano importare banane in forma diretta prima dell'introduzione dell'OCM».
13. Essa spiega che lo svantaggio strutturale della ricorrente in quanto impresa nuova dei nuovi Land - come quello di tutte le altre nuove imprese - risiedeva nel fatto di non aver potuto effettuare operazioni di maturazione durante il periodo di riferimento fissato dal regolamento n. 404/93 per gli anni 1993 e 1994, e cioè durante gli anni 1989 e 1990.
14. Nell'ex-RDT esistevano soltanto «imprese del popolo» (Volkseigene Betriebe), sicché un'attività privata di commercio all'ingrosso e di maturazione, come quella esercitata dalla ricorrente a partire dal 1991, era impossibile prima del 1990. Per quanto riguarda gli impianti di maturazione dell'RDT, esistevano circa 40 imprese di commercio all'ingrosso dotate di impianti di maturazione. Poiché queste imprese di commercio all'ingrosso hanno provveduto alla maturazione di banane durante il periodo di riferimento, tali operazioni di maturazione sono servite come riferimento per l'attribuzione di specifici certificati d'importazione in conformità all'art. 3, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 10 luglio 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità .
15. La Cordis insiste, a questo proposito, sul fatto che le operazioni di maturazione sono distinte dalle operazioni d'importazione; queste ultime venivano effettuate dal monopolio di Stato in materia di commercio estero dell'RDT. Il Tribunale, basandosi sulle importazioni e non sulla maturazione delle banane negli impianti di maturazione, non ha probabilmente preso in considerazione l'art. 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1442/93. Orbene, se le attività d'importazione e di maturazione delle banane possono coincidere, ciò non avviene necessariamente.
16. La Commissione ritiene che il Tribunale abbia correttamente definito il campo di applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, in particolare tenendo conto della citata giurisprudenza T. Port (punti 35-41). Da un lato, le misure adottate ai sensi dell'art. 30 servono esclusivamente a facilitare il passaggio dai regimi nazionali all'OCM e si limitano a risolvere le difficoltà incontrate dopo l'instaurazione dell'OCM, ma derivanti dallo stato dei mercati nazionali anteriore al regolamento n. 404/93, ed imprevedibili per gli operatori interessati. Dall'altro, le citate misure devono essere necessarie per la soluzione di tali difficoltà.
17. La Commissione ritiene quindi che il Tribunale abbia correttamente interpretato, al punto 34 della sentenza impugnata, l'obiettivo perseguito dall'art. 30 del regolamento n. 404/93.
18. Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui gli svantaggi strutturali legati alla riunificazione sono stati aggravati dall'OCM, la Commissione osserva che il Tribunale lo ha correttamente esaminato nei punti 35-37 della sentenza impugnata.
19. Essa ritiene che il primo motivo della ricorrente conduca ad un semplice riesame della domanda depositata presso il Tribunale e debba, di conseguenza, essere dichiarato irricevibile.
20. In subordine, la Commissione sottolinea la non pertinenza dell'addebito formulato dalla ricorrente secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che si trattava, nella fattispecie, non dell'importazione ma della maturazione di banane. Questo punto è stato correttamente analizzato al punto 37 della sentenza impugnata ove si afferma che l'OCM ha migliorato le possibilità di sviluppo degli impianti di maturazione che si trovavano nella medesima situazione della ricorrente. La Commissione ricorda, a questo proposito, che l'OCM non ha affatto ostacolato l'attività degli impianti di maturazione che hanno potuto dedicarsi alle attività di maturazione anche senza specifici certificati d'importazione. Solo quelli che intendono importare banane in forma diretta per poi procedere alle operazioni di maturazione hanno bisogno di certificati. Orbene, la Cordis riconosce che era impossibile importare banane prima dell'instaurazione dell'OCM, per cui la sua situazione non è peggiorata in seguito. D'altronde, grazie all'OCM, gli impianti di maturazione hanno potuto costituire propri quantitativi di riferimento per quanto riguarda le banane «paesi terzi» o «non tradizionali» maturate nei loro impianti [art. 3, n. 1, lett. c), e art. 5, n. 2, del regolamento n. 1442/93].
21. La Commissione chiede che il primo motivo venga respinto o che venga dichiarato irricevibile.
22. Secondo il governo francese, il ricorso d'impugnazione è irricevibile perché volto a rimettere in discussione il modo in cui, ai punti 35 e seguenti, il Tribunale ha valutato la situazione materiale della ricorrente nei confronti dell'OCM.
23. Per di più, secondo il governo francese, la Cordis modifica l'oggetto della controversia affermando che le difficoltà della transizione non dipendono dal comportamento dell'impresa ma sono di natura strutturale.
24. In subordine, il governo francese osserva che dalla citata sentenza T. Port emerge che l'art. 30 del regolamento n. 404/93 non ha lo scopo di disciplinare tutti i problemi a cui potrebbero andare incontro le imprese che operano nel commercio delle banane. Tale disposizione disciplina i casi di palese iniquità derivanti dall'entrata in vigore dell'OCM che provocano turbative nel settore interessato.
25. Il governo francese osserva inoltre che l'art. 30 del regolamento n. 404/93 presuppone un esame caso per caso della situazione degli operatori che intendono farvi ricorso, ma non può giustificare un trattamento collettivo per imprese aventi una caratteristica comune, segnatamente la loro origine geografica. Inoltre, un siffatto approccio collettivo contravverrebbe all'art. 230 CE che implica che il ricorrente sia il destinatario dell'atto comunitario in causa oppure che questo atto lo riguardi direttamente ed individualmente. Per di più, tale approccio nuocerebbe alla certezza del diritto dal momento che violerebbe il regolamento n. 404/93.
Analisi
26. Emerge dalla sentenza impugnata che il Tribunale ha essenzialmente esaminato «se i problemi incontrati dalla ricorrente siano dovuti al passaggio all'organizzazione comune dei mercati» .
27. A mio parere, la fondatezza di tale esame non può essere contestata alla luce dell'art. 30 del regolamento n. 404/93. Infatti, come la Corte ha ricordato nella citata sentenza T. Port, «l'applicazione dell'art. 30 è subordinata alla condizione che i provvedimenti specifici che la Commissione deve adottare siano diretti ad agevolare il passaggio dai regimi nazionali all'organizzazione comune dei mercati e che siano necessari a tal fine» . Se l'art. 30 mira ad «agevolare il passaggio», è sottinteso, secondo me, che si applica qualora tale passaggio crei difficoltà. Orbene, sia la formulazione dell'art. 30 che in generale la sua economia nell'ambito del regolamento n. 404/93 giustificano la conclusione secondo la quale tale disposizione serve unicamente a risolvere problemi dovuti al passaggio all'OCM e non problemi che hanno altra origine.
28. Orbene, come ho già ricordato, la ricorrente ritiene che il Tribunale, nell'ambito del suo esame del nesso causale tra i problemi da essa lamentati ed il passaggio all'OCM, avrebbe dovuto tenere in considerazione le «difficoltà strutturali che erano sorte per le nuove imprese come la ricorrente e che risultavano aggravate dall'introduzione dell'[OCM]».
29. Si deve tuttavia constatare che al punto 37 della sentenza il Tribunale ha preso in considerazione questo argomento, senza però accoglierlo.
30. L'affermazione della ricorrente finisce quindi per contestare una valutazione di fatto effettuata dal Tribunale.
31. Orbene, come ricorda il governo francese, il ricorso d'impugnazione è limitato alle questioni di diritto. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, «il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare il fatto, salvo nel caso in cui un'inesattezza materiale nei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo che ad esso sono stati sottoposti, e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi» .
32. Ne consegue che, così come una valutazione del Tribunale circa la questione se il comportamento di un'istituzione abbia causato un pregiudizio assertivamente subito da un ricorrente non è suscettibile di essere discussa dinanzi alla Corte , non rientra nelle competenze della Corte, nell'ambito del presente ricorso, il giudizio sulla valutazione del Tribunale secondo la quale le difficoltà che la Cordis si è trovata ad affrontare non derivavano dal passaggio all'OCM.
33. In tale contesto, occorre rilevare che la ricorrente non adduce alcun elemento in grado di dimostrare che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti. Al contrario, occorre riconoscere che ciò che la ricorrente qualifica come difficoltà non ha alcun nesso con il passaggio all'OCM.
34. Come ho già osservato, la ricorrente insiste molto sul fatto che essa non solleva un problema che la riguarderebbe in modo specifico, bensì un'ipotesi di iniquità collettiva. Essa si sarebbe trovata ad affrontare una «difficoltà strutturale» comune a tutte le imprese stabilite nei nuovi Land, derivante dal fatto di non aver potuto effettuare operazioni di maturazione nel periodo di riferimento fissato dal regolamento n. 404/93, cioè nel corso degli anni 1989 e 1990.
35. All'udienza la ricorrente ha sottolineato che il nucleo della questione risiedeva nel fatto che essa era stata trattata come una qualsiasi nuova impresa di maturazione che avesse avviato la sua attività in un luogo qualunque della Germania, il 1° novembre 1990.
36. Orbene, non c'è dubbio alcuno che la Cordis si trovi effettivamente in questa situazione.
37. In primo luogo, essa non succede giuridicamente, in virtù della privatizzazione, ad un vecchio impianto di maturazione dell'RDT avente lo statuto di «impresa del popolo» (Volkseigener Betrieb).
38. In secondo luogo, essa non ha nemmeno rilevato le attrezzature tecniche di un tale impianto di maturazione. Risulta, infatti, dall'atto introduttivo presentato al Tribunale che essa ha semplicemente assunto una parte del personale di una ex cooperativa di produzione agricola che non svolgeva attività nel settore della banana.
39. In realtà, la Cordis sviluppa quindi il seguente ragionamento.
40. Se la nostra impresa fosse esistita nel 1989, avrebbe svolto attività di maturazione di banane. Oggi potrebbe quindi riferirsi ai quantitativi di banane commercializzati nel 1989 e nel 1990 per far richiesta di certificati. Il regime politico dell'RDT invece ci impediva di esistere in quel momento. La Commissione sarebbe, quindi, dovuta partire dall'ipotesi che la nostra impresa potrebbe essere esistita ed avrebbe dovuto accordarci un quantitativo di riferimento di 5 000 tonnellate di banane.
41. All'obiezione secondo cui ogni nuova impresa creata dopo il novembre 1990 in qualsiasi vecchio Land potrebbe anch'essa fare riferimento a ciò che avrebbe fatto se fosse esistita anteriormente, la Cordis ha risposto nel corso dell'udienza che mentre alcuni imprenditori dei vecchi Land avevano deciso in tutta libertà di non realizzare prima di quel momento ulteriori impianti di maturazione, a lei ciò era stato impedito dal regime socio-politico esistente nell'ex-RDT.
42. Tuttavia questo non prova affatto che in assenza di tale regime la società Cordis sarebbe esistita in quanto tale, che avrebbe già avuto l'attuale capacità di maturazione e che sarebbe stata in grado di sfruttarla pienamente. Poiché quindi la «difficoltà strutturale» invocata dalla ricorrente non è provata, ne deriva, a fortiori, che non è nemmeno provato che essa si sia aggravata a causa del passaggio all'OCM.
43. Per concludere, per quanto riguarda questo primo motivo, ritengo quindi che il Tribunale abbia correttamente applicato l'art. 30 del regolamento n. 404/93 nel valutare se i problemi invocati dalla ricorrente fossero dovuti al passaggio all'OCM. Inoltre, la conclusione del Tribunale secondo cui questi problemi non erano dovuti al passaggio all'OCM costituisce una valutazione di fatto che esula dall'ambito del presente ricorso d'impugnazione. In ogni modo, emerge chiaramente che nel complesso il ragionamento della ricorrente fondato su presunte difficoltà strutturali non è convincente.
44. Propongo, quindi, di rigettare il primo motivo della ricorrente.
Sulla violazione del principio della parità di trattamento
Argomenti delle parti
45. Con questo secondo motivo la Cordis propone essenzialmente gli stessi argomenti del primo. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata viola il principio di uguaglianza, che non soltanto vieta di trattare in modo diverso situazioni simili, ma anche di trattare in maniera uguale situazioni diverse. La Cordis precisa, a questo proposito, che le nuove imprese situate nel territorio dell'ex-RDT si trovavano tutte nella stessa situazione: data la divisione della Germania e la situazione politica e giuridica nell'RDT durante gli anni 1989 e 1990, esse sole non hanno potuto effettuare operazioni di maturazione che servissero di riferimento. Orbene, il principio di uguaglianza implica che le istituzioni comunitarie prendano in considerazione queste circostanze eccezionali. Se poi la Commissione non intendeva prendere in considerazione questo caso particolare nell'ambito del regolamento n. 1442/93, essa avrebbe per lo meno dovuto adottare una misura transitoria ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93. Se la Commissione avesse adottato una tale normativa, necessaria alla salvaguardia dei diritti fondamentali delle nuove imprese, si sarebbe agevolato il passaggio di tali imprese alla situazione derivante dall'istituzione dell'OCM e sarebbe stato raggiunto lo scopo dell'art. 30.
46. La Commissione ritiene che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, il Tribunale abbia applicato il principio della parità di trattamento come principio che vieta un trattamento uguale in situazioni diverse, per cui il secondo motivo dev'essere, per questa sola ragione, rigettato.
47. Analogamente, contrariamente alle allegazioni della ricorrente, non vi sono elementi che comprovino l'affermazione secondo cui bisognerebbe, alla luce del principio della parità di trattamento, prendere in considerazione nell'ambito dell'OCM la situazione straordinaria delle imprese create dopo la riunificazione.
48. Il governo francese rammenta che, secondo la giurisprudenza, trattamenti differenziati sono giustificati dall'obiettivo dell'integrazione di mercati fino ad allora isolati. Nella specie, non solo la Cordis non è stata trattata in maniera diversa rispetto alle imprese che commerciano in banane, ma anzi la sua situazione non si è aggravata con l'introduzione dell'OCM, come ha constatato, giustamente, la sentenza impugnata.
Analisi
49. Occorre rammentare, come fa la Cordis, che la Corte ha giudicato che «l'intervento delle istituzioni comunitarie è necessario, in particolare, se il passaggio all'organizzazione comune dei mercati lede i diritti fondamentali degli operatori economici tutelati dal diritto comunitario, come il diritto di proprietà e il diritto al libero esercizio delle attività professionali» .
50. Se da ciò si può dedurre che l'operatore ha anche il diritto di veder protetto il suo diritto fondamentale alla parità di trattamento, occorre tuttavia constatare, ancora una volta, che questa protezione è limitata al caso in cui il passaggio all'OCM leda un diritto fondamentale.
51. Orbene, avendo constatato, al punto 39 della sentenza impugnata, che lo svantaggio invocato dalla Cordis, e quindi la «disparità» di trattamento che le è stata riservata, non è dovuto al passaggio all'OCM, il Tribunale non ha violato il principio della parità di trattamento nel giudicare che l'art. 30 del regolamento n. 404/93 non può consentire di compensare tale svantaggio.
52. Per quanto possa rilevare in questa sede, ricordo che l'affermazione del Tribunale secondo cui lo svantaggio invocato dalla Cordis non è dovuto al passaggio all'OCM costituisce una valutazione di fatto che esula dall'ambito del presente ricorso d'impugnazione.
53. Osservo infine, e soprattutto, che la Cordis non è stata trattata in maniera meno favorevole rispetto a qualsiasi altra impresa di maturazione creata in un'altra località della Comunità alla stessa data.
54. Propongo quindi di rigettare il secondo motivo.
V - Conclusione
Propongo alla Corte di:
- respingere il ricorso d'impugnazione;
- condannare la Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione delle Comunità europee;
- dichiarare che la Repubblica francese deve sopportare le proprie spese.
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