Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella presente causa la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte dichiari, ai sensi dell'art. 226 CE, che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio 7 dicembre 1992, 92/106/CEE, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri .
2. L'art. 2 di tale direttiva dispone che entro il 1° luglio 1993 ciascuno Stato membro esonera da qualsiasi regime di contingentamento e autorizzazione i trasporti combinati di cui all'articolo 1.
3. Il 28 luglio 1998 la Commissione emetteva un parere motivato secondo il quale in Italia era ancora in vigore un regime di contingentamento e autorizzazione per i trasporti combinati. Il 22 novembre 1999 veniva proposta dinanzi alla Corte di giustizia la presente causa. Il governo italiano ha riconosciuto il proprio inadempimento. Nel controricorso come pure nella controreplica il governo italiano deduce che, con l'adozione del decreto 14 marzo 1998, n. 85, entrato in vigore il 22 maggio 1998, darà esecuzione ai propri obblighi a partire dal 1° gennaio 2001. Tale legge prevede una totale liberalizzazione per il 1° gennaio 2001 e una normativa transitoria fino a quella data. Secondo il governo italiano il presente procedimento resterebbe pertanto privo di oggetto.
4. La Commissione, per contro, afferma che la Repubblica italiana resta inadempiente, almeno comunque fino al 2001. Sia la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto n. 85 sia il regime transitorio contemplato in tale normativa (dall'aprile 1998 fino al 1° gennaio 2001) sono in contrasto con la direttiva. La Repubblica italiana avrebbe dovuto ottemperare ai propri obblighi entro il 1° luglio 1993; la direttiva inoltre non consente alcun regime transitorio.
5. Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE, la questione se gli obblighi siano stati adempiuti deve essere valutata sulla base della situazione nella quale lo Stato membro si trovava allo scadere del termine fissato nel parere motivato, e questa Corte non deve tenere in considerazione le modifiche intervenute dopo quel momento . Dal momento che la Commissione non ha ritirato il ricorso, esso deve essere accolto.
Conclusione
Alla luce dei fatti e delle circostanze supra esposti, suggerisco alla Corte:
1) di dichiarare che, non adottando entro i termini impartiti le disposizioni di legge amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 7 dicembre 1992, 92/106/CE, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi di tale direttiva;
2) di condannare la Repubblica italiana alle spese ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
Full & Egal Universal Law Academy