Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il presente ricorso la Commissione censura disposizioni italiane in base alle quali sono fissati diritti più elevati per i voli intracomunitari che per quelli nazionali.
2. Ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie , «(...) lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) permette (permettono) ai vettori aerei comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all'interno della Comunità». Con l'adozione di tale regolamento il legislatore comunitario ha dichiarato applicabile la disciplina relativa alla libera prestazione dei servizi al settore dei trasporti aerei .
3. Ai sensi della giurisprudenza della Corte si verifica una restrizione del principio della libera prestazione dei servizi se, a causa della misura controversa, una prestazione di servizi transfrontaliera diventa più onerosa di una analoga prestazione di servizi interna . Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 agosto 1998, che attua la legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, viene riscosso un diritto («diritti d'imbarco») in misura pari a LIT 15 500 per passeggero per i voli intracomunitari, e a LIT 7 000 per passeggero per i voli interni.
4. La Repubblica italiana non ha contestato la violazione del combinato disposto dell'art. 3 del regolamento n. 2408/92 e dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE). Essa ha tuttavia precisato che è predisposta una modifica legislativa che elimina la differenza tra i voli intracomunitari e quelli interni riguardo alla riscossione del diritto.
5. Secondo una giurisprudenza costante, una eventuale sanatoria della violazione del Trattato dopo la proposizione del ricorso non ha alcun effetto sulla fondatezza del ricorso stesso. L'oggetto della controversia è determinato dal parere motivato della Commissione del 14 dicembre 1998. Anche nel caso in cui l'inosservanza ivi contestata fosse sanata dopo la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 169, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 226, secondo comma, CE), sussiste ancora un interesse alla prosecuzione del giudizio al fine di stabilire il fondamento dell'eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell'inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli . Occorre pertanto accogliere la domanda della Commissione.
6. La Commissione ha domandato la condanna dell'Italia alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Conclusione
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, propongo di statuire nei seguenti termini:
1) si dichiara che, avendo mantenuto in vigore l'art. 3 del decreto ministeriale 13 agosto 1988, che attua la legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale si prevede una differenziazione tra diritti di imbarco relativi a voli interni e diritti di imbarco relativi a voli dall'Italia verso un altro Stato membro, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato, e in particolare del combinato disposto dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2408/92;
2) si condanna la Repubblica italiana alle spese del procedimento.
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