Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee vuol far accertare che, non adottando tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 8, n. 3 e 9, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (1), il Granducato di Lussemburgo è venuto agli obblighi impostigli da detta direttiva. La Commissione domanda inoltre la condanna di quest'ultimo alle spese.
2 Talune disposizioni di diritto lussemburghese non sarebbero conformi alla direttiva e talune disposizioni dovrebbero ancora essere adottate per garantire la completa trasposizione di detta direttiva.
3 Con lettera 24 luglio 1998, la Commissione ha invitato il governo lussemburghese a presentare le sue osservazioni nel termine di due mesi.
4 Il governo lussemburghese ha presentato le proprie osservazioni con lettera 18 settembre 1998. Esso ha poi notificato alla Commissione un decreto granducale che verte in parte sulla direttiva.
5 Ritenendo che le autorità lussemburghesi non rispondessero in modo soddisfacente a tutti gli addebiti contenuti nella lettera di messa in mora, la Commissione ha deciso di inviare, con lettera 8 febbraio 1999, un parere motivato al governo lussemburghese, alla quale esso ha risposto con lettera 13 aprile 1999.
6 Due censure sono fatte valere dalla Commissione nei confronti del Granducato di Lussemburgo.
7 Essa ritiene che quest'ultimo non abbia trasposto l'obbligo di cui all'art. 8, n. 3, secondo cui gli Stati membri si assicurano che le informazioni relative alle condizioni applicate alle licenze individuali siano opportunamente pubblicate.
8 Tutte le informazione richieste da tale articolo non sarebbero state pubblicate. Il regolamento granducale previsto all'art. 7, n. 2, lett. e), della legge lussemburghese 21 marzo 1997, sulle telecomunicazioni (2), non sarebbe stato adottato nella parte relativa alle condizioni del capitolato d'oneri per la gestione di un servizio di radiomessaggeria.
9 La Commissione ritiene inoltre incorretta la trasposizione dell'obbligo di cui all'art. 9, n. 2, secondo trattino, della direttiva, che impone agli Stati membri aventi l'intenzione di concedere licenze individuali di fissare termini ragionevoli, non dovendo questi superare le sei settimane dalla ricezione della domanda.
10 Ora, secondo l'art. 4, n. 4, del regolamento granducale 2 luglio 1998, che fissa i criteri e le procedure per il rilascio di licenze di telecomunicazione su domanda del ricorrente (3), il termine per l'istruzione della domanda da parte dell'Istituto lussemburghese delle telecomunicazioni (4) è di sei settimane, al quale si aggiunge un termine di trenta giorni concesso al ricorrente per permettergli di formulare osservazioni (5), nonché un termine di quindici giorni lasciato all'ILT, dopo il ricevimento di tali osservazioni (6). Il ministro dispone poi di un termine di quindici giorni per prendere la sua decisione (7), cosicché in tutto sarebbero necessari almeno tre mesi e mezzo.
11 La Commissione rileva che, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della direttiva, una tale dilatazione del termine legale non potrebbe avere un carattere sistematico e può essere ammessa solo in casi specifici. A suo parere, non prevedendo che in un termine di sei settimane un richiedente debba essere informato della decisione adottata riguardo alla sua richiesta di licenza, il Granducato di Lussemburgo non avrebbe rispettato l'obbligo previsto dalla direttiva.
12 Nel suo controricorso, il governo lussemburghese indica che un progetto di regolamento granducale fissante le condizioni del capitolato d'oneri per lo stabilimento e la gestione di un servizio di radiomessaggeria è stato inviato per parere al Consiglio di Stato il 7 dicembre 1999 e notificato alla Commissione all'inizio del mese di dicembre 1999. Esso aggiunge che il parere degli organi consultivi, ai quali tale progetto è stato trasmesso, non dovrebbe richiedere troppo tempo, e che pertanto la trasposizione dovrebbe aver luogo nel corso del primo semestre dell'anno 2000.
13 Riguardo alla censura relativa all'errata trasposizione della direttiva, il governo lussemburghese sostiene che l'art. 5 del regolamento del 1998 è conforme all'art. 9, n. 2, di detta direttiva. Occorre considerare che quest'ultimo testo deve leggersi nel senso che impone allo Stato membro interessato di informare il richiedente dell'esito della sua domanda nel termine prescritto e non di inviargli entro tale termine una licenza definitiva. Ora, l'art. 5 del regolamento del 1998 prevede che il richiedente riceva un progetto di licenza od un progetto di decisione di diniego.
14 Nella sua replica, la Commissione rileva che le autorità lussemburghesi non contestano l'infrazione. Essa aggiunge che la direttiva impone che sia comunicata al richiedente una decisione che gli accordi o gli rifiuti una licenza nel termine di sei settimane. Invece la procedura, così come disciplinata dal diritto lussemburghese, raggiunge i tre mesi e mezzo o più, quindi ampiamente superiore alle sei settimane previste dalla direttiva.
Sull'inadempimento
15 Ricordiamo che la direttiva riguarda le procedure connesse alla concessione di autorizzazioni e le condizioni ad esse relative, ai fini della prestazione di servizi di telecomunicazione, ivi comprese le autorizzazioni per la creazione e/o la gestione di reti di telecomunicazione necessarie per la fornitura di tali servizi (8).
16 Ai sensi del suo art. 25, primo comma, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, e pubblicano le condizioni e procedure relative alle autorizzazioni, il più presto possibile e comunque entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
17 Riguardo alla prima censura fatta valere dalla Commissione, occorre rilevare che, in modo un pò contraddittorio, il governo lussemburghese chiede il rigetto della domanda pur ammettendo che un progetto di regolamento è stato notificato alla Commissione nel mese di dicembre 1999, ossia due anni dopo la scadenza del termine prescritto dall'art. 25 della direttiva. Risulta inoltre dal controricorso che il regolamento al quale fa riferimento il governo lussemburghese non è un testo definitivo e non può quindi essere ritenuto una trasposizione effettiva della direttiva nel diritto positivo di tale Stato membro.
18 Occorre pertanto rilevare che la trasposizione nel diritto interno dell'art. 8, n. 3, della direttiva non si è verificata integralmente, mancando il testo che fissa le condizioni del capitolato d'oneri per la gestione di un servizio di radiomessaggeria o, in ogni caso, non essendo stato tale testo adottato nel termine prescritto dalla direttiva.
19 Riguardo alla seconda censura, relativa all'inosservanza dell'art. 9, n. 2, della direttiva da parte del Granducato di Lussemburgo, occorre ricordare i termini esatti di tale disposizione.
20 L'art. 9, n. 2, dispone quanto segue:
«Lo Stato membro che intende concedere licenze individuali:
- lo fa mediante procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, in assenza di una ragione obiettiva per un trattamento differenziato, e
- stabilisce limiti di tempo ragionevoli; in particolare, comunica al richiedente la decisione al più presto e comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della domanda. Nelle disposizioni adottate per l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri possono prorogare tale limite di tempo fino a quattro mesi in casi obiettivamente giustificati, definiti specificamente in tali disposizioni. In particolare, nel caso delle procedure di gara gli Stati membri possono prorogare ulteriormente tale limite di tempo di quattro mesi. Tali limiti non pregiudicano eventuali accordi internazionali applicabili relativi al coordinamento internazionale delle frequenze e dei satelliti».
21 Precisando che lo Stato membro «stabilisce limiti di tempo ragionevoli», l'art. 9, n. 2, secondo trattino, della direttiva, conferma in modo inequivoco la preoccupazione del legislatore comunitario di limitare il tempo destinato da parte degli Stati membri all'esame delle domande di licenze individuali.
22 Emerge da tale disposizione che lo Stato membro è tenuto ad informare il richiedente della sua decisione non oltre il termine di sei settimane. Le esigenze di rapidità di decisione da parte delle autorità competenti, previste dalla direttiva, e la mancanza di ogni riferimento al carattere eventualmente provvisorio della decisione, giustificano il fatto che l'art. 9, n. 2, secondo trattino, sia interpretato nel senso che le decisioni che devono essere adottate nel termine da esso fissato abbiano un carattere definitivo.
23 Ora, emerge dal controricorso che, secondo il governo lussemburghese, gli Stati membri devono informare il richiedente «dell'esito dato alla sua domanda» ma non sono tenuti ad inviargli una licenza definitiva entro tale termine. Letto alla luce degli artt. 4 e 5 del regolamento del 1998, tale espressione rivela che, in tale testo, la decisione che deve essere portata a conoscenza del richiedente dalle autorità nazionali nel termine di sei mesi non è necessariamente definitiva.
24 Infatti, l'art. 4, n. 4, del regolamento del 1998 prevede che l'ILT «dispone di un termine di sei settimane per preparare ed indirizzare al richiedente un progetto di licenza o di decisione di diniego», la qual cosa presuppone che, a causa della sua stessa natura, la decisione possa essere modificata. Tale interpretazione è confermata dall'art. 5 dello stesso regolamento, che investe l'autorità ministeriale del potere di decisione in materia di rilascio di licenze senza che tale autorità sembri vincolata dal progetto o dalla decisione iniziale adottata dall'ILT e considerato che tale potere si esercita, per ipotesi, dopo la scadenza del termine di sei settimane di cui dispone l'ILT per informare il richiedente.
25 Sembra così che il Granducato di Lussemburgo non abbia trasposto completamente la direttiva nel proprio ordinamento interno.
26 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Granducato di Lussemburgo che è risultato soccombente, quest'ultimo va condannato alle spese.
Conclusioni
27 Proponiamo di conseguenza alla Corte di dichiarare che:
«1) non adottando tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;
2) il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese».
(1) - GU L 117, pag. 15, in prosieguo: la «direttiva».
(2) - Mémorial A 1997, pag. 761.
(3) - Mémorial A 1998, pag. 982, in prosieguo il «regolamento del 1998».
(4) - In prosieguo l'«ILT».
(5) - Art. 4, n. 5, del regolamento del 1998.
(6) - Ibidem, art. 5, n. 1.
(7) - Ibidem, art. 5, n. 4.
(8) - Art. 1, n. 1.
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