Conclusioni dell avvocato generale
I - Fatti, procedimento e conclusioni delle parti
1. Dopo aver parzialmente ritirato il ricorso, la Commissione, con il presente procedimento per inadempimento, fa valere la mancata trasposizione di una direttiva.
2. La direttiva del Consiglio 22 dicembre 1995, 95/69/CE, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE , doveva essere trasposta entro il 1° aprile 1998.
3. La Commissione non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte della Repubblica ellenica riguardo alla trasposizione. Per questo motivo ha inviato ad essa, il 16 luglio 1998, una lettera di diffida invitandola a prendere posizione entro due mesi. Tale lettera è rimasta senza risposta. Il 18 gennaio 1999 è stato inviato pertanto alla Repubblica ellenica un parere motivato nel quale veniva fissato un ultimo termine di trasposizione di due mesi. Anche tale parere è rimasto senza risposta. La Commissione delle Comunità europee ha quindi depositato il presente ricorso per inadempimento contro la Repubblica ellenica, registrato nella cancelleria della Corte il 1° dicembre 1999.
4. La Commissione chiede:
- di accertare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1995, 95/69/CE, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e di tale direttiva;
- di condannare la Repubblica ellenica alle spese.
5. La Repubblica ellenica chiede che il ricorso sia respinto.
II - Valutazione giuridica
Argomenti delle parti
6. La Commissione rileva che gli Stati membri sono obbligati, ai sensi dell'art. 249, terzo comma, CE e dell'art. 10 CE, ad adottare le misure necessarie per la trasposizione di direttive nel diritto interno entro la scadenza del termine in esse previsto. Gli Stati membri sono anche obbligati a comunicare senza indugio alla Commissione le misure adottate. Tali termini sono scaduti senza che la Repubblica ellenica abbia comunicato alla Commissione le disposizioni di trasposizione della citata direttiva nel diritto interno.
7. La Repubblica ellenica rende noto che i lavori preparatori per la trasposizione della direttiva citata sono ad uno stadio molto avanzato e stanno per essere emanate le relative norme.
Analisi
8. Riguardo al momento determinante nell'ambito del procedimento per inadempimento, ossia la scadenza del termine di due mesi a partire dal 18 gennaio 1999 indicato nel parere motivato, è pacifico che - pur tenendo conto di eventuali proroghe del termine dovute a motivi postali - non è ancora stato posto rimedio alla censura mossa. Occorre quindi, come richiesto, condannare la Repubblica ellenica.
9. Relativamente alle domande ancora pendenti, la questione delle spese è disciplinata dall'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura. La Repubblica ellenica deve sopportare, ai sensi dell'art. 69, n. 5, del regolamento di procedura, anche le spese relative alle domande ritirate dalla Commissione, in quanto anch'esse sono conseguenti ad una trasposizione tardiva della direttiva.
III - Conclusione
10. Si propone quindi di decidere quanto segue:
«1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1995, 95/69/CE, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE e di tale direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese».
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