Conclusioni dell avvocato generale
1. Nell'ambito di un ricorso proposto sulla base dell'art. 226 CE, il cui oggetto iniziale è stato ridotto nel corso della replica, la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte constati che la Repubblica italiana, non avendole comunicato le informazioni relative ai piani di gestione e di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi per quanto riguarda le Regioni Sicilia e Basilicata, né le informazioni relative ai piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per quanto riguarda la totalità delle regioni italiane, è venuta meno agli obblighi che le derivano, rispettivamente, ai sensi degli artt. 7 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti , modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE , 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, n. 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi , modificata con direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE , e 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio .
2. L'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva 75/442, così come modificato dalla direttiva 91/156, prevede che:
«1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorità competenti di cui all'articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti (...)
2. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione».
3. L'art. 2, n. 1, della direttiva 91/156 lascia intatto l'obbligo di comunicazione e fissa al 1° aprile 1993 la data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva.
4. L'art. 6 della direttiva 91/689 dispone:
«1. Conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici.
2. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta».
5. L'art. 1 della direttiva 94/31 lascia intatto l'obbligo di comunicazione degli Stati membri e fissa al 27 giugno 1995 la data di scadenza del termine lasciato agli Stati membri per adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva.
6. L'art. 14 della direttiva 94/62 dispone che:
«Conformemente agli obiettivi e alle misure previsti nella presente direttiva, gli Stati membri includono, nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (...)».
7. Secondo l'art. 22, n. 1, della direttiva 94/62, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva al più tardi entro il 30 giugno 1996 e ne informano la Commissione.
8. Le autorità italiane trasmettevano una serie di piani regionali di gestione dei rifiuti alla Commissione. Quest'ultima, non avendo ricevuto alcun piano per le Regioni Sicilia e Basilicata né per quattro provincie della regione Toscana (Firenze, Livorno, Pisa e Lucca) e avendo constatato che taluni piani erano incompleti e che, infine, nessun piano riguardava gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, con lettera 14 gennaio 1998, dava corso al procedimento per inadempimento, intimando alle autorità italiane di presentare le loro osservazioni entro due mesi.
9. Il 21 ottobre 1998 la Commissione notificava alle autorità italiane un parere motivato nel quale precisava che la Repubblica italiana, non avendo adottato o, comunque, non avendole comunicato, entro i termini impartiti, le misure previste dagli artt. 7, 6 e 14, rispettivamente, delle direttive 75/442, modificata con direttiva 91/156, 91/689, modificata con direttiva 94/31, e 94/62, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive.
10. Poiché a tale parere motivato non hanno fatto seguito reazioni da parte del governo italiano, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento contro la Repubblica italiana. Nell'ambito di tale ricorso la Commissione non ha più chiesto alla Corte di constatare che la Repubblica italiana non aveva adottato piani, ma solo che non le aveva comunicato informazioni relative ai piani di gestione previsti dalle tre direttive.
11. Nel ricorso la Commissione precisa che, se è vero che gli artt. 6 della direttiva 91/689 e 14 della direttiva 94/62 non sanciscono alla lettera l'obbligo di comunicare i piani di gestione dei rifiuti, un siffatto obbligo può dedursi dal rinvio che tali articoli operano all'art. 7 della direttiva 75/442, come modificata con direttiva 91/156.
12. Posso condividere questa affermazione, anche se, per quanto riguarda l'art. 6 della direttiva 91/689, tale obbligo di comunicazione sembra risultare dal n. 2, che fa obbligo alla Commissione di procedere ad una valutazione comparativa dei piani di gestione, che, con tutta evidenza, può essere operata solo dopo la notifica, piuttosto che dal n. 1, al quale fa riferimento la Commissione, e che prevede che i piani debbono essere resi pubblici.
13. Checché ne sia, il governo italiano non ha inteso collocarsi su questo terreno per organizzare la propria difesa. Infatti il detto governo, se è vero che nel controricorso 27 marzo 2000 non nega che tale situazione costituisce un inadempimento al diritto comunitario, contesta tuttavia che la Commissione, nel ricorso come nel parere motivato, lascia intendere che non le sarebbe stato comunicato alcun piano, il che non risponde a verità.
14. La fondatezza di tale contestazione è stata riconosciuta dalla Commissione, poiché questa, nella replica, ha ridotto l'oggetto del ricorso. Come ho già avuto modo di fare presente al paragrafo 1 delle presenti conclusioni, la Commissione tiene infatti ferma la propria domanda di constatazione di inadempimento alle disposizioni degli artt. 7 della direttiva 75/442, modificata con direttiva 91/156, e 6 della direttiva 91/689 solo per le Regioni Sicilia e Basilicata. Per quanto riguarda l'art. 14 della direttiva 94/62 (imballaggi), la Commissione mantiene la propria domanda per la totalità delle regioni italiane. Per quanto riguarda la situazione delle Regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto, che hanno comunicato piani incompleti, la Commissione precisa che essa sarà oggetto di un separato esame.
15. Nel corso dell'udienza la Repubblica italiana ha fatto menzione di provvedimenti urgenti adottati nelle due Regioni sopramenzionate. Per quanto riguarda gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, l'attenzione della Corte è stata attirata su un accordo-quadro concluso tra l'unione nazionale delle industrie produttrici di imballaggi e l'associazione nazionale dei comuni. Tale piano avrebbe già ricevuto un'applicazione molto vasta.
16. E' tuttavia pacifico che alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato la Repubblica italiana non aveva ancora comunicato alla Commissione tutte le informazioni prescritte dalle direttive 75/442, modificata dalla direttiva 91/156, 91/689, modificata dalla direttiva 94/31, e 94/62 e che le nuove misure realizzate per quanto riguarda gli imballaggi non sono state integrate in piani di gestione predisposti dalle competenti autorità, cioè le regioni. Vanno quindi accolte le conclusioni formulate dalla Commissione nella replica.
17. Per quanto riguarda le spese, mi pare che il fatto che nel ricorso la Commissione aveva a torto addebitato alla Repubblica italiana un inadempimento globale dei suoi obblighi, circostanza che l'ha poi di fatto indotta ad una forma di rinuncia nel corso della replica, dovrebbe comportare che non vengano poste a carico della Repubblica italiana tutte le spese. Tuttavia non posso non constatare che la Repubblica italiana non ha presentato conclusioni per quanto riguarda le spese. Di conseguenza, non può evitare di essere condannata a sopportare tutte le spese (art. 69, nn. 5 e 2, del regolamento di procedura della Corte).
18. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di statuire come segue:
« Non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee le informazioni relative ai piani di gestione e di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi per quanto riguarda le Regioni Sicilia e Basilicata, né le informazioni relative ai piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per quanto riguarda la totalità delle regioni italiane, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 7 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, modificata con direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE, e 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio;
la Repubblica italiana è condannata a tutte le spese».
Full & Egal Universal Law Academy