Conclusioni dell avvocato generale
I Fatti, contesto normativo e questione pregiudiziale
1. Il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale civile di Vienna) ha chiesto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, un chiarimento riguardo al modo in cui deve essere interpretato l'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo: il «regolamento di procedura») nel caso in cui uno Stato membro non disponga di norme nazionali specifiche in materia di assegnazione delle spese che sono sostenute in un procedimento pregiudiziale, ma riconosce invece al vincitore un rimborso forfettario generale che si basa sui procedimenti nazionali e che non è sufficiente a coprire le spese realmente sostenute in un procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia.
2. L'art. 104, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, nella versione codificata del 6 marzo 1999 , dispone: «Spetta al giudice nazionale statuire sulle spese del procedimento pregiudiziale».
3. La Corte nella sentenza 7 maggio 1998, nella causa C-350/96 , ha risolto alcune questioni pregiudiziali sottopostele dal Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo) austriaco in un procedimento tra Clean Car Autoservice GmbH (in prosieguo: la «Clean Car») e il Landeshauptmann von Wien (capo del governo regionale di Vienna), in merito al rigetto da parte di quest'ultimo di una dichiarazione presentata dalla Clean Car al fine di esercitare un'attività professionale, per il fatto che essa aveva designato quale gerente una persona non residente in Austria. La Corte ha statuito al punto 2 del dispositivo:
«L'art. 48 del Trattato (CE) osta a che uno Stato membro stabilisca che il proprietario di un'impresa che eserciti, sul territorio di detto Stato, un'attività artigianale, commerciale o industriale possa nominare gestore solo una persona ivi residente».
4. Al punto 44 di tale sentenza la Corte ha considerato riguardo alle spese:
«(...) Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese».
5. Con sentenza del Verwaltungsgerichtshof del 24 giugno 1998 il provvedimento nazionale veniva annullato e veniva assegnato all'attrice un importo di ATS 12.860 a titolo di rimborso delle spese.
6. Dagli atti si può dedurre che la decisione del Verwaltungsgerichtshof sulla ripartizione delle spese si fonda sul Verwaltungsgerichtshofgesezt (legge sul Verwaltungsgerichtshof; in prosieguo: il «VwGG») del 1985 e sulla Verordnung des Bundeskanzlers über die Pauschalierung der Aufwandersätze im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof (regolamento del cancelliere federale relativo al rimborso forfettario delle spese processuali dinanzi al Verwaltungsgerichtshof; in prosieguo: il «regolamento del 1994») del 1994 .
7. Nel procedimento dinanzi al Verwaltungsgerichtshof al vincitore spetta solo il diritto al rimborso delle spese nei limiti di quanto previsto nei paragrafi 47-60 del VwGG. Nei casi in cui i paragrafi 47-60 del VwGG non prevedano disposizioni specifiche, l'art. 58 del VwGG dispone che ciascuna delle parti sopporta le proprie spese. Il VwGG contiene una norma per determinate spese fisse processuali e altre spese processuali, per le quali il regolamento prevede un rimborso forfettario descritto più in dettaglio. Tale norma ha costituito il fondamento per l'importo riconosciuto alla Clean Car di ATS 12 860. Il VwGG e il regolamento non prevedono una disciplina particolare per le spese sostenute nell'ambito di procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia.
8. Con ricorso proposto il 18 febbraio 1999 dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien la Clean Car ha chiesto, a titolo di risarcimento per responsabilità della Stato alla Stadt Wien e alla Repubblica austriaca (in prosieguo: le «convenute»), il pagamento della somma di ATS 60 000, maggiorata degli interessi al tasso del 5% a decorrere dall'8 maggio 1998, corrispondente alle spese da essa sostenute nel corso del procedimento pregiudiziale che ha dato luogo alla sentenza della Corte nella causa C-350/96. In una memoria integrativa del 17 maggio 1999 la Clean Car ha sostenuto la propria pretesa invocando la dottrina della responsabilità del governo per inadempimento del diritto comunitario.
9. Per tale ragione il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien con ordinanza 26 novembre 1999, iscritta nel registro della cancelleria il 9 dicembre 1999, ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla seguente questione:
«In che modo si debba interpretare l'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, allorché, come nel presente caso, uno Stato membro (l'Austria) non abbia previsto norme nazionali affinché i giudici nazionali possano statuire sull'assegnazione e la ripartizione dei costi del procedimento pregiudiziale».
10. Osservazioni scritte sono state presentate dalla Clean Car, dalle convenute Stadt Wien e Repubblica austriaca, dal governo austriaco e dalla Commissione. Il 10 maggio 2001 si è tenuta l'udienza.
II Ricevibilità
11. Le convenute hanno contestato la ricevibilità del ricorso. La Stadt Wien osserva che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun nesso con la effettiva controversia o con l'oggetto della causa principale. Per statuire sull'istanza di pagamento della Clean Car del 18 febbraio 1999 non è necessaria, a suo avviso, una più precisa interpretazione dell'art. 104, n. 6, del regolamento di procedura. L'ampliamento dei motivi nella domanda integrativa del 17 maggio 1999 non sarebbe stato ammesso dal giudice e pertanto ancor meno sarebbe necessaria l'interpretazione della detta disposizione. La Stadt Wien sostiene inoltre che l'art. 104, n. 6, del regolamento di procedura contiene solo una norma sulla competenza. Tale norma nulla dice riguardo all'esistenza di un diritto al rimborso delle spese e all'ammontare di tale rimborso. La Repubblica austriaca osserva inoltre che la Corte nella sentenza 7 maggio 1998 nella causa C-350/96 non ha statuito sulle spese processuali della Clean Car, ma ha lasciato tale decisione al giudice nazionale. Il Verwaltungsgerichtshof ha nel frattempo riconosciuto alla Clean Car una somma quale rimborso delle spese, cosicché la richiesta di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 104, n. 6, del regolamento di procedura è divenuta priva d'oggetto.
12. Per costante giurisprudenza, nell'ambito della collaborazione tra la Corte ed i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni. La Corte può, nei limiti di quanto sia qui rilevante, rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale .
13. Non è questo il caso nella fattispecie, a mio avviso. Dall'ordinanza di rinvio emerge che il Landesgericht ha dinanzi a sé un'effettiva controversia sul rimborso delle spese sostenute nell'ambito del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte. L'art. 104, n. 6, del regolamento di procedura riguarda espressamente l'assegnazione di tali spese, cosicché sussiste una relazione con la causa principale. L'argomento che tale decisione riguarderebbe solo la ripartizione delle competenze rientra nella valutazione sul merito. Il fatto che nel frattempo sia già stato riconosciuto alla Clean Car un rimborso delle spese è irrilevante, in quanto nella causa principale la Clean Car contesta il fondamento e l'ammontare di tale rimborso invocando appunto l'art. 104, n. 6, del regolamento di procedura.
14. La domanda del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, a mio avviso, è quindi ricevibile.
III Nel merito
A Argomenti delle parti
15. La Clean Car propone alla Corte di interpretare l'art. 104, n. 6, del regolamento di procedura nel senso che esso osti all'applicazione di una normativa nazionale analoga a quella contenuta nel diritto austriaco, che non contiene previsioni riguardo all'assegnazione delle spese in un procedimento pregiudiziale. Dal momento che nella fattispecie è accertato che le autorità austriache hanno violato il diritto comunitario avente effetto diretto, la questione riguardante chi debba sopportare le spese del procedimento pregiudiziale deve essere risolta sulla base dei presupposti per la responsabilità dello Stato fissati dalla Corte di giustizia e dal diritto austriaco , nonché alla luce della disciplina delle spese contenuta negli artt. 72 e 73 del regolamento di procedura come interpretati nella giurisprudenza della Corte.
16. La normativa austriaca esistente non è esplicitamente adattata all'assegnazione e alla ripartizione delle spese processuali attinenti al procedimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE e in particolare la disciplina forfettaria delle spese dinanzi Verwaltungsgerichtshof non è sufficiente ai sensi dell'art. 104, n. 6, del regolamento di procedura. Risulta pertanto, secondo la Clean Car, che la disciplina nazionale delle spese non può bastare, in quanto non tiene conto delle spese supplementari in cui si incorre nell'ambito di un procedimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 204 CE. Un'opinione contraria svuoterebbe di qualsiasi significato l'art. 104, n. 6, del regolamento di procedura nei casi in cui l'ordinamento di uno Stato membro non preveda l'assegnazione delle spese supplementari che vengono sostenute in relazione ad un procedimento pregiudiziale quale incidente processuale nel procedimento nazionale.
17. Un'interpretazione in tal senso, secondo la Clean Car, è in contrasto anche con gli artt. 72 e 73 del regolamento di procedura, che considerano spese ripetibili le spese indispensabili sostenute per la causa, in particolare le spese per l'agente, consulente o avvocato. Oltre a ciò, applicando solo la normativa austriaca, non sarebbero stati rispettati i principi rilevanti accettati dalla Corte circa l'ammontare delle spese ripetibili.
18. Le convenute e il governo austriaco suggeriscono alla Corte di interpretare l'art. 104, n. 6, del regolamento di procedura nel senso che il diritto nazionale applicabile alla causa principale regola il rimborso delle spese nel procedimento pregiudiziale e che tale disposizione non obbliga in alcun modo gli Stati membri ad adottare una normativa in base alla quale la parte vittoriosa ottenga un diritto ad un rimborso delle spese effettive sostenute nel procedimento pregiudiziale.
19. La Commissione osserva che dalla formulazione dell'art. 104, n. 6, del regolamento di procedura è rimessa al giudice nazionale la decisione sulle spese del procedimento pregiudiziale. Nondimeno, il giudice nazionale nella ripartizione delle spese deve tener conto della costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale deve essere evitata qualsiasi discriminazione tra i sistemi di ripartizione del rimborso delle spese in un procedimento pregiudiziale a norma dell'art. 234 CE e in analoghi incidenti processuali nei procedimenti nazionali.
B Analisi
20. Va anzitutto considerato che la domanda pregiudiziale del giudice di rinvio si limita all'interpretazione dell'art. 104, n. 6, del regolamento di procedura. La problematica di cui è questione, come appare dalle osservazioni presentate, giustifica tuttavia una soluzione più ampia. La questione che si cela dietro la questione pregiudiziale è infatti fino a che punto il diritto comunitario imponga agli Stati membri di prevedere un diritto al rimborso delle spese processuali supplementari che la parte della causa principale risultata vittoriosa ha sostenuto per un procedimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE. Per una risposta a tale questione non ci si può limitare ad un'interpretazione del regolamento di procedura. Essa riguarda l'autonomia del diritto processuale degli Stati membri. Si deve pertanto ricercare un collegamento anche con la giurisprudenza della Corte che delimita tale autonomia.
21. D'altra parte, ritengo che la soluzione da parte della Corte della questione pregiudiziale del Landesgericht debba rimanere entro l'ambito tracciato dalla questione stessa. Il diritto processuale e la domanda di rimborso delle spese supplementari per il procedimento pregiudiziale non devono essere equiparati fin dall'inizio alle norme relative alla responsabilità e ad una domanda di risarcimento del danno riguardante i danni subiti da un privato per la violazione ad opera dello Stato membro di una disposizione comunitaria avente effetto diretto. E' naturalmente concepibile che tali pretese si sovrappongano, in quanto la domanda di rimborso delle spese processuali supplementari è parte di una più ampia azione per il risarcimento dei danni contro le pubbliche autorità in ragione della violazione del diritto comunitario avente effetto diretto. All'udienza la Clean Car ha indicato che il procedimento nazionale riguarda principalmente una domanda di rimborso delle spese processuali, e in subordine qualora dovesse apparire che il giudice non accolga la domanda per un rimborso integrale delle spese processuali una domanda di risarcimento dei danni. Pur essendo comprensibile la domanda in subordine, e pur se una pronuncia della Corte a tal riguardo potrebbe essere interessante, nella presente questione pregiudiziale la risposta può, a mio parere, limitarsi agli aspetti di diritto processuale e non occorre che la Corte si pronunci sulla dottrina della responsabilità dello Stato. Dagli atti processuali non emerge in alcun modo che la Clean Car oltre la domanda per il rimborso delle spese processuali abbia intrapreso altre azioni di responsabilità contro il governo austriaco in relazione alla sentenza nella causa C-350/96 . Ancora più importante è il fatto che l'ordinanza di rinvio non contiene alcun indizio per considerare che il giudice a quo ritenga necessaria una più dettagliata interpretazione della giurisprudenza riguardo al principio della responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario.
22. La Corte già nella prima causa propostale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) ha esaminato la questione riguardo a chi debba essere condannato al pagamento delle spese processuali . Nelle sue conclusioni l'avvocato generale Lagrange ha preferito la soluzione che ciascuna parte avrebbe sopportato le proprie spese. La Corte ha invece statuito che «[n]ei confronti delle parti in causa, il procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso del giudizio vertente davanti alla Corte d'Appello dell'Aia e, pertanto, spetta a detta Corte D'Appello di provvedere sulle spese» . Da quel momento è costante giurisprudenza nei procedimenti di rinvio ai sensi dell'art. 234 CE che il giudice a quo deve decidere sulle spese, in quanto il procedimento pregiudiziale va considerato un incidente nella causa principale. Tale formula è ora codificata nell'attuale art. 104, n. 6, del regolamento di procedura.
23. E' del pari costante giurisprudenza della Corte che il giudice nazionale, in assenza di una disciplina comunitaria, deve pronunciarsi riguardo alla ripartizione delle spese sulla base della normativa nazionale. Nella sentenza Bollmann del 1973 la Corte ha statuito che allo stato del diritto comunitario dell'epoca riguardo la liquidazione e la ripetibilità delle spese indispensabili esposte dalle parti nella causa principale, esse erano rette dalle norme nazionali che disciplinano il procedimento nazionale applicabile . Il legislatore comunitario non ha mai stabilito regole per l'assegnazione delle spese sostenute nell'ambito della causa principale e del procedimento pregiudiziale, come del resto non ha mai fatto per quel che riguarda i termini di decadenza e di prescrizione o l'entità dei risarcimenti del danno.
24. Alla luce di tale giurisprudenza e del dettato dell'art. 104, n. 6, del regolamento di procedura è chiaro, a mio parere, che il giudice nazionale, nella causa principale e sulla base del diritto processuale nazionale, deve statuire riguardo alla ripartizione delle spese processuali supplementari sostenute nel procedimento pregiudiziale. La questione se sussista un diritto al rimborso integrale delle spese deve essere valutata in linea di principio sulla base del diritto nazionale.
25. Gli argomenti addotti dalla Clean Car riguardo agli artt. 72 e 73 del regolamento di procedura sono in questo contesto irrilevanti. L'art. 72 del regolamento di procedura stabilisce il principio secondo il quale il procedimento dinanzi alla Corte, tranne alcune situazioni specificamente descritte, è gratuito. Nella fattispecie non si tratta delle spese richieste dalla Corte, ma delle spese processuali che la Clean Car ha sostenuto per l'assistenza legale nel procedimento pregiudiziale. L'art. 73 del regolamento di procedura precisa la nozione di «spese ripetibili», tale disposizione tuttavia è rilevante solo nelle situazioni in cui sia la Corte stessa a statuire sulle spese. Come già menzionato, tale decisione nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 234 CE è rimessa al giudice nazionale nella causa principale.
26. Il diritto comunitario tuttavia non lascia gli Stati membri completamente liberi nella loro decisione sull'assegnazione delle spese processuali in un procedimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE. Secondo costante giurisprudenza, in mancanza di una normativa comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro emanare le norme processuali relative a ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto. Il legislatore nazionale deve tuttavia attenersi a due principi generali del diritto comunitario diretti a mettere a disposizione del singolo, nell'ordinamento giuridico nazionale, gli strumenti dei quali dispone per esercitare i diritti offertigli dal diritto comunitario. Il primo principio prevede che una domanda per una violazione del diritto comunitario non debba essere trattata in modo meno favorevole di una analoga domanda fondata sul diritto nazionale (principio di equivalenza). Il secondo principio dispone che le norme nazionali non devono rendere in pratica impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario (principio di effettività) . Tale giurisprudenza può, a mio parere, essere applicata anche alle norme nazionali relative a ricorsi riguardanti l'attribuzione delle spese processuali.
27. La Corte rimette esclusivamente al giudice nazionale la valutazione se nel caso concreto le condizioni di base del diritto comunitario siano state ottemperate. Nell'esercizio di tale competenza la Corte può ben fornire al giudice nazionale criteri più precisi che gli offrano un sostegno oggettivo nell'applicazione e nell'interpretazione dei due principi.
28. Nella fattispecie l'indagine del giudice nazionale può, a mio avviso, limitarsi al principio di equivalenza. Non vedo in che modo un regime forfettario delle spese processuali possa violare il principio di effettività, che è stato espressamente elaborato dalla Corte riguardo alla fissazione dei termini di ricorso nazionali. Deve essere preliminarmente dimostrato che a causa di tale regime della spese processuali l'esercizio in questo caso del diritto di libera circolazione dei lavoratori è stato reso impossibile o estremamente difficile. Ebbene, nel caso in esame il giudice nazionale ha già annullato la decisione nazionale adottata in contrasto con l'art. 39 CE. Pur essendo stato a tal fine necessario un procedimento dinanzi alla Corte, il fatto che si siano dovute sostenere spese processuali supplementari non è sufficiente, a mio avviso, a ritenere che l'esercizio del diritto comunitario è stato in tal modo reso impossibile o estremamente difficile.
29. Nel valutare se il principio di equivalenza sia stato rispettato, il giudice nazionale dovrà verificare che nel diritto austriaco la normativa circa il rimborso delle spese attinenti ai procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia non sia meno favorevole di quella per il rimborso in analoghi procedimenti nazionali. Sono a tal fine rilevanti due ulteriori questioni. In primo luogo, il giudice nazionale deve ricercare il metro di valutazione adeguato, in altre parole, a quale procedimento nazionale il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE possa essere comparato. A tal fine il giudice nazionale dovrà esaminare gli elementi essenziali di entrambi i procedimenti . Successivamente egli dovrà valutare se il rimborso delle spese attinenti al rinvio pregiudiziale sia meno favorevole di quello accordato in un analogo procedimento nazionale. Ciò deve essere del pari esaminato tenendo conto delle peculiarità delle disposizioni di cui trattasi .
30. Il fatto che scegliere un metro di valutazione idoneo in un caso concreto possa essere difficile, emerge dalla divergenza di opinioni delle parti riguardo al modo in cui debba essere stabilito il procedimento nazionale comparabile al rinvio pregiudiziale. Secondo la Repubblica austriaca, convenuta, e peraltro anche secondo la Commissione è evidente che il rinvio pregiudiziale alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE effettuato dal Verwaltungsgerichtshof è comparabile al procedimento nazionale in cui il Verwaltungsgerichtshof, a titolo di incidente nella causa principale, rinvii una causa dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) nell'ambito di un «Gesetzprüfungsverfahren» (controllo di legittimità costituzionale). La Clean Car sostiene invece che per un esempio analogo ci si debba rifare alla situazione in cui l'Oberste Gerichtshof sottoponga alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 234 CE una questione circa l'interpretazione del diritto comunitario.
31. Le parti sono tuttavia concordi nell'affermare che la normativa austriaca relativa al rimborso delle spese processuali è complicata. All'udienza un agente della Repubblica austriaca, in qualità di convenuta, ha spiegato che il diritto austriaco conosce diversi sistemi per l'assegnazione delle spese processuali, che si applicano a seconda della natura del procedimento e del giudice adito. Nel procedimento amministrativo, ad esempio, ciascuna parte sopporta in linea di massima le proprie spese. Nei procedimenti dinanzi al Verwaltungsgerichtshof vige tuttavia un regime diverso, in quanto vi è sì previsto un rimborso delle spese, ma in misura limitata: la ripartizione delle spese avviene sulla base di un regime forfettario. Nelle cause civili in cui la domanda non è oggetto di controversia (volontaria giurisdizione), in linea di principio ciascuna parte sopporta le proprie spese. Nelle cause civili in cui la domanda sia invece oggetto di controversia, il diritto austriaco prevede come regola che il giudice può condannare la parte soccombente a sopportare integralmente le spese.
32. La Clean Car ha sostenuto anche che il regime austriaco in materia di rimborso delle spese processuali violerebbe il principio di equivalenza, in quanto solo in determinati casi è prevista una norma per il rimborso delle spese processuali attinenti ai procedimenti pregiudiziali ai sensi dell'art. 234 CE. Ritengo tale opinione insostenibile. Il principio di equivalenza non impone agli Stati membri di prevedere per tutti i procedimenti nazionali lo stesso regime riguardo al rimborso delle spese processuali attinenti a procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia.
33. A mio avviso per l'applicazione del principio di equivalenza si deve in primo luogo ricercare un'analogia nel tipo di procedimento che è disciplinato dal diritto nazionale. Nell'ambito di ciascun procedimento specifico deve essere identificato quale metro di valutazione un incidente nazionale nell'ambito della causa principale comparabile ad un procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia. Si deve successivamente valutare, alla stregua del diritto processuale applicabile al riguardo, se la disciplina riguardante il rimborso delle spese processuali che vige per il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte sia meno favorevole di quello vigente per un procedimento nazionale equiparabile. Nel caso in cui il regime per procedimenti nazionali equiparabili preveda che ciascuna parte sopporti le proprie spese, tale normativa può essere applicata anche per le spese sostenute in procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia. Qualora la parte vittoriosa nella causa principale possa pretendere dalla parte soccombente il rimborso delle spese processuali supplementari sostenute per un incidente processuale nazionale comparabile, tale disciplina deve essere applicata anche riguardo alle spese sostenute per il procedimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE.
34. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda un regime forfettario per il rimborso delle spese, il giudice nazionale nel determinare l'equivalenza deve, a mio parere, tenere conto del fatto che nello scegliere gli elementi da cui è composto il rimborso forfettario attinente al procedimento nazionale, probabilmente non si è tenuto conto delle spese supplementari ad esempio spese di viaggio e di soggiorno più elevate che il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia di Lussemburgo può comportare.
35. Come indicato, spetta tuttavia al giudice nazionale sulla base delle circostanze rilevanti del caso la decisione finale riguardo all'osservanza del principio di equivalenza.
IV Conclusione
36. In base a quel che precede, suggerisco alla Corte di risolvere la questione sottopostale dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien nel modo seguente:
«Qualora un giudice nazionale decida, ai sensi dell'art. 104, n. 6, del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, sulle spese di un procedimento pregiudiziale, tale decisione non deve essere meno favorevole di una decisione con cui si assegnano le spese riguardanti analoghi incidenti processuali nazionali nel procedimento principale».
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