Conclusioni dell avvocato generale
In questa causa la Commissione chiede alla Corte di dichiarare, in forza dell'articolo 226 CE, che la Repubblica d'Austria ha omesso di adottare nel termine stabilito tutte le disposizioni necessarie per la trasposizione in diritto nazionale della direttiva della Commissione 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391 CEE) .
I - Procedura e conclusioni delle parti
1. Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 novembre 1996. Con lettera del 30 maggio 1997, la Commissione ha intimato al governo austriaco, in forza dell'art. 169 Trattato CE (divenuto art. 226 CE), di presentare entro due mesi le sue osservazioni sull'asserito inadempimento della direttiva. Il governo austriaco ha risposto alla Commissione, comunicando che la trasposizione della direttiva avrebbe avuto luogo con ogni probabilità nel dicembre 1997.
2. Dato che l'Austria ha persistito nell'inadempienza di adottare le disposizioni necessarie, la Commissione, con lettera 2 luglio 1998, ha inviato un parere motivato, in cui si chiedeva all'Austria di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro due mesi dalla sua notifica. Con lettera del 3 settembre 1998, il governo austriaco ha comunicato alla Commissione che una parte dei provvedimenti necessari era già stata adottata, mentre per il resto l'esecuzione era in fase di predisposizione. Successivamente il governo austriaco, con lettere 4 e 15 settembre, 16 ottobre e 23 novembre 1998, 10 febbraio e 8 e 9 aprile 1999, ha comunicato alla Commissione i provvedimenti adottati in esecuzione della direttiva.
3. Il ricorso della Commissione è pervenuto alla Corte il 10 dicembre 1999. Una trattazione orale non ha avuto luogo. In base ai documenti presentati, la Corte, il 20 novembre 2000, ha chiesto alle parti chiarimenti scritti. Entrambe le parti hanno risposto alla Corte.
4. Nel ricorso la Commissione conclude che la Repubblica d'Austria non ha adottato entro il 30 novembre 1996 tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per soddisfare gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva. La Commissione afferma che alla scadenza del termine di due mesi, fissato nel parere motivato, e quindi il 2 settembre 1998, varie regolamentazioni a livello federale e in tutti le nove regioni (Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Oberösterreich, Salisburgo, Stiria, Tirolo, Vienna e Vorarlberg) non erano ancora entrate in vigore o non le erano state comunicate. E' vero che l'Austria ha adottato un certo numero di provvedimenti esecutivi, anche dopo il 2 settembre 1998, ma la trasposizione non è ancora completa.
5. Il governo austriaco non contesta nel merito l'inadempimento. Esso osserva che in Austria la trasposizione della direttiva, a causa della costituzione federale, è caratterizzata in larga parte dalla suddivisione delle competenze tra lo stato federale e le regioni. Oltre alla suddivisione generale delle competenze, sancita dalla costituzione, nel caso specifico esiste una suddivisione specifica delle competenze in questione tra lo stato federale, le regioni e i comuni nel campo dell'istruzione e del diritto del pubblico impiego. Secondo il governo austriaco, è necessario in particolare per la trasposizione nelle regioni, un accordo con il legislatore federale, per garantire un livello di protezione uniforme. Il governo ha presentato alla Corte un elenco dettagliato, riportante lo status quo della trasposizione della direttiva. Da tali informazioni risulta che la trasposizione è nel frattempo quasi completata a tutti i livelli amministrativi.
II - Valutazione del ricorso della Commissione
6. Ai sensi dell'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva, la Repubblica d'Austria avrebbe dovuto trasporre tale direttiva nel diritto nazionale entro il 30 novembre 1996 e avrebbe dovuto darne immediata comunicazione alla Commissione. Tale obbligo deriva anche dall'art. 249, terzo comma, del Trattato CE, secondo il quale una direttiva è vincolante, per quanto riguarda il risultato, per ogni Stato membro a cui è destinata, e dall'art. 10 del Trattato CE .
7. L'Austria non contesta il fatto che le misure necessarie per la trasposizione della direttiva in diritto nazionale non siano ancora state completamente adottate. Non può essere accolto il suo argomento, secondo cui difficoltà interne avrebbero rallentato il processo di trasposizione. La Corte ha regolarmente dichiarato che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, piani o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva .
8. Secondo una giurisprudenza costante, l'oggetto di un ricorso presentato a norma dell'art. 226 del Trattato CE viene stabilito dal parere motivato della Commissione. La questione se taluni obblighi non siano stati adempiuti deve essere esaminata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. La Corte non può tenere conto di mutamenti successivi . Dai documenti risulta che la Repubblica d'Austria alla scadenza di tale termine, il 2 settembre 1998, non aveva adottato tutti i provvedimenti necessari per adempiere gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva. Il ricorso della Commissione deve quindi considerarsi fondato.
9. Ai sensi dell'art. 69, secondo comma, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Repubblica d'Austria deve quindi essere condannata alle spese, conformemente alle domande della Commissione.
III - Conclusione
Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di:
«1) dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato, nel termine stabilito, tutte le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/679/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CE) è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
2) condannare la Repubblica d'Austria alle spese, ai sensi dell'art. 69, n. 2 del regolamento di procedura».
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