Conclusioni dell avvocato generale
Premessa
1. Con ordinanza del 18 dicembre 1999 il Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale fiscale di Düsseldorf; Repubblica federale di Germania) ha proposto alla Corte due quesiti pregiudiziali riguardanti la nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la «NC»). Con il primo si chiede se le schede sonore destinate alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione debbano essere classificate nelle voci 8471, 8473 o 8543 NC. Con il secondo, invece, e nell'ipotesi che le suddette schede vadano classificate sotto la voce 8543 NC, si chiede se siano validi i regolamenti (CE) della Commissione nn. 1153/97 e 2086/97 (in prosieguo, rispettivamente: il «regolamento n. 1153/97» e il «regolamento n. 2086/97») che hanno operato tale classificazione.
2. Conviene anzitutto precisare che le schede sonore sono costituite da conduttori muniti di elementi attivi e passivi che vengono inseriti con propri attacchi in un'apposita presa sulla scheda madre di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione [in prosieguo anche: «macchine ADP» (automatic data-processing) o «computer»]. Tali schede svolgono la funzione, da un lato, di convertire in segnali analogici i suoni contenuti come informazioni digitali in determinati software in modo tale da renderli udibili e, dall'altro, di convertire i segnali analogici in informazioni digitali rendendo possibili l'elaborazione e la memorizzazione di tali informazioni.
Quadro normativo rilevante
3. Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87») , ha provveduto ad instaurare una nomenclatura delle merci denominata «nomenclatura combinata» allo scopo di soddisfare, allo stesso tempo, esigenze tariffarie e statistiche del commercio estero della Comunità. La NC è basata sul sistema armonizzato a livello mondiale della codificazione delle merci elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale nel quadro dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) (in prosieguo: il «SA») .
4. La voce 8471 NC, prevista nel capitolo 84 dell'allegato I del suddetto regolamento, riguarda «Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove».
5. In seguito all'entrata in vigore, il 13 dicembre 1996, dell'accordo sul commercio delle tecnologie dell'informazione (ATI), concluso sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale per il commercio , la Commissione ha emanato il regolamento n. 1153/97 introducendo, tra le altre, la sottovoce 8471 80 NC riguardante «altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione», nonché l'ulteriore sottovoce 8471 80 90 NC riguardante «altre» unità diverse dalle unità periferiche (che, invece, formano oggetto della sottovoce 8471 80 10 NC).
6. La voce 8471 NC è anche oggetto della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata che specifica, di fatto, cosa si debba intendere per «unità» di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione al fine di ricomprenderle in detta voce. Per quando qui interessa, segnalo che nella versione in vigore al momento dei fatti oggetto del presente giudizio tale nota stabiliva:
«Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
a) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabile dal sistema, a meno che non si tratti di una unità di alimentazione stabilizzata).
Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce 8471.
Sono escluse dalla voce 8471 le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione. Queste macchine sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
7. La menzionata nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata è stata successivamente modificata dal regolamento n. 2086/97. Il nuovo testo, per quanto qui ci interessa, prevede:
«(...)
B. Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E. appresso, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione;
b) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente sia con una o più altre unità intermedie;
c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabili dal sistema.
(...)
E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
8. Sempre per quanto riguarda la voce 8471 NC, le note esplicative del SA, adottate dal Consiglio di cooperazione doganale, precisano che per elaborazione dell'informazione si deve intendere il trattamento di dati di ogni tipo preventivamente elaborati secondo diversi processi logici e per uno o più scopi determinati. Tuttavia, sono esclusi da questa posizione le macchine, gli strumenti e gli apparecchi, aventi funzione propria, che incorporano una macchina automatica di trattamento dell'informazione o che lavorano collegati a tale macchina; essi sono classificati infatti nella posizione corrispondente a detta funzione .
9. La voce 8473 NC, contenuta nel capitolo 84 dell'allegato I del regolamento n. 2658/87, comprende «Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472». Nell'ambito di tale posizione generale sempre lo stesso regolamento prevede, inoltre, la sottovoce 8473 30 00 NC relativa a «parti ed accessori di macchine della voce 8471». Inoltre, il già citato regolamento n. 1153/97 ha aggiunto l'ulteriore sottovoce 8473 30 10 NC riguardante gli «assiemaggi elettronici».
10. A sua volta, il capitolo 85 dell'allegato I del regolamento n. 2658/87 contiene la voce 8543 NC riguardante «Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo».
11. E' importante segnalare, poi, che il regolamento n. 1153/97 ha aggiunto la sottovoce 8543 89 79 NC relativa a «kit di aggiornamento per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, condizionati per la vendita al minuto, comprendenti almeno altoparlanti e/o un microfono, e un assiemaggio elettronico che permette alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e alle loro unità di elaborare segnali audio (scheda sonora)».
12. Tale sottovoce è stata infine modificata dal regolamento n. 2086/97 che ha ampliato la gamma di prodotti ivi ricompresi. Nella versione stabilita da quest'ultimo regolamento, in vigore dal 1° gennaio 1998, la citata sottovoce è infatti formulata come segue: «Apparecchiature che permettono alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e alle loro unità di elaborare i segnali audio (scheda sonora); kit di aggiornamento per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, condizionati per la vendita al minuto comprendenti, almeno, altoparlanti e/o un microfono, e un assiemaggio elettronico che permette alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e alle loro unità di elaborare i segnali audio (scheda sonora)». In tal modo, il regolamento n. 2086/97 ha introdotto alla sottovoce 8543 89 79 NC quelle schede sonore che definirei «autonome», cioè prive di un altoparlante e/o un microfono.
Fatti e procedimento
Il procedimento nazionale
13. Nel mese di luglio 1997 CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, già VOBIS Microcomputer AG (in prosieguo: «CBA Computer»), importava schede sonore da Taiwan per l'immissione in libera pratica nel territorio comunitario.
14. Nella dichiarazione resa in occasione dell'importazione CBA Computer faceva presente che le suddette schede dovevano essere classificate nella voce 8543 NC, cioè tra «Macchine ed apparecchi elettrici con funzione specifica non nominati né compresi altrove in questo capitolo». Conseguentemente essa aveva calcolato un dazio del 3,8%, pagando una somma complessiva di DEM 352,49. La contabilizzazione del tributo calcolato da CBA Computer veniva effettuata dallo Hauptzollamt Aachen (Ufficio doganale principale di Aquisgrana) l'11 agosto 1997.
15. Il 31 luglio 1997 CBA Computer faceva opposizione contro la propria stessa dichiarazione, sostenendo che le schede sonore da essa importate avrebbero dovuto essere classificate alla sottovoce 8473 30 10 NC con conseguente dazio del 2,5%. Oltre ad invocare gli argomenti di cui dirò più avanti, CBA Computer presentava a sostegno di tale tesi un'informazione doganale vincolante delle dogane danesi del 13 gennaio 1995, che classificava le schede sonore appunto nella sottovoce 8473 30 10.
16. Con decisione del 20 maggio 1998 lo Hauptzollamt Aachen non solo respingeva l'opposizione, ma decideva che CBA Computer doveva pagare un ulteriore dazio di DEM 111,29, poiché a suo dire il regolamento n. 2086/97, entrato nel frattempo in vigore, classifica le schede sonore alla sottovoce 8543 89 90 NC e, come tali, le assoggetta ad un'aliquota del 5%. Ad avviso dello Hauptzollamt, infatti, sebbene fosse entrato in vigore solo il 1° gennaio 1998, e quindi dopo lo svolgimento dei fatti di cui stiamo discutendo, tale regolamento era applicabile anche alle merci importate prima di detta data, in quanto non modificava il regolamento n. 2658/87, ma si limitava a chiarire la formulazione della voce 8543 NC ivi contenuta.
17. Contro tale decisione, il 4 giugno 1998 CBA Computer presentava ricorso al Finanzgericht (Tribunale delle finanze) di Düsseldorf. In tale sede essa faceva in particolare valere che in materia era nel frattempo intervenuta la sentenza della Corte di giustizia nella causa Techex Computer , dalla quale emergeva, ad avviso di CBA Computer, che le schede sonore da essa importate dovevano essere classificate alla sottovoce 8471 80 90 NC a titolo di «altre unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione».
Le questioni pregiudiziali
18. Considerato che la controversia ad esso sottoposta si concentrava sull'interpretazione delle citate voci della NC, il 18 dicembre 1999 il Finanzgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nomenclatura combinata nella formulazione dell'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 24 giugno 1997, n. 1153, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, vada interpretata nel senso che circuiti elettronici composti che mettono macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità in condizione di elaborare segnali acustici (schede sonore) vadano classificati alle voci 8471, 8473 o 8543.
2) Se i regolamenti (CE) della Commissione 24 giugno 1997, n. 1153, e 4 novembre 1997, n. 2086, che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, siano validi nella misura in cui le schede sonore descritte sub 1) siano comprese nella voce 8543 della nomenclatura combinata».
I precedenti giurisprudenziali
19. Prima di procedere all'analisi di tali quesiti conviene ricordare che la presente controversia si colloca nel contesto di un più ampio contenzioso in materia di classificazione doganale di apparecchiature o componenti elettronici e, più in particolare, di prodotti informatici. Numerose questioni sono già state risolte infatti dalla Corte con riferimento ad alcuni di tali prodotti; in particolare, per quanto qui interessa, vanno segnalati come specifici ed importanti precedenti la già citata sentenza Techex e la più recente sentenza Peacock , nelle quali è stata interpretata la classificazione NC in relazione, rispettivamente, alle schede video «Vista Board» e alle schede per rete.
20. Nella prima delle citate sentenze la Corte ha ritenuto che il «Vista Board» costituisce un'unità destinata ad essere incorporata in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione; poiché tali schede non svolgono una funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione (nella specie, l'elaborazione di immagini), la Corte ne ha dedotto che esse non possono essere considerate come dotate di «funzione specifica» ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata, e che quindi devono essere ricondotte alla voce 8471 NC. Gli stessi principi sono stati sviluppati e chiariti nella sentenza Peacock, pronunciata tra la chiusura della fase scritta della presente procedura e l'udienza.
La prima questione
Gli argomenti delle parti
21. Nelle osservazioni scritte CBA Computer ha ugualmente sostenuto che le schede sonore non hanno una funzione specifica ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata, e sono quindi da classificare alla sottovoce 8471 80 90 NC, in quanto unità di macchine automatiche per il trattamento dell'informazione. Secondo la ricorrente nel giudizio principale, infatti, dovrebbero valere anche in questo caso le conclusioni raggiunte dalla Corte nella sentenza Techex, dato che le schede sonore sono utilizzabili solo dopo l'inserimento in un computer per svolgere una funzione che non si differenzia affatto da quella delle schede video; al pari di queste, infatti, esse svolgono la funzione di «elaborazione dell'informazione», con la sola differenza che le informazioni elaborate consistono per le une in immagini e per le altre in suoni. Per questi motivi, quindi, le schede sonore andrebbero anch'esse classificate alla voce 8471 NC.
22. Quanto alla Commissione, nelle osservazioni scritte essa ha obiettato che la classificazione delle schede in questione alla voce 8471 NC non sarebbe possibile in quanto tali schede non sono menzionate in tale voce. Inoltre, il criterio dell'elaborazione dell'informazione, richiamato da CBA Computer, non sarebbe di per sé determinante ai fini della classificazione in tale voce, anche perché le schede sonore svolgono, sempre ad avviso della Commissione, una funzione che non corrisponde a quelle tradizionali di un computer. La loro funzione sarebbe piuttosto affine a quella di un lettore di CD musicali, cioè a quella di un apparecchio classificabile alla voce 8543. Infine, dovrebbe essere esclusa anche la possibilità di una classificazione alla voce 8473 NC in considerazione del fatto che le schede sonore non costituirebbero una parte di una macchina automatica per il trattamento dell'informazione, non essendo indispensabili al suo funzionamento.
23. Le schede sonore dovrebbero invece essere classificate, secondo la Commissione, alla voce 8543 NC nella quale rientrano, tra l'altro, gli apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono. Poiché tali schede non potrebbero essere classificate tra i kit di aggiornamento di cui alla sottovoce 8543 89 79 NC, non essendo le stesse dotate né di altoparlanti né di microfono, la Commissione considera che esse dovrebbero essere classificate alla sottovoce 8543 89 NC («altri»), cioè come parti di macchine automatiche per lelaborazione dell'informazione aventi una specifica funzione.
24. In udienza, peraltro, pur ribadendo la bontà di tali argomenti, la Commissione ha riconosciuto che negli ultimi mesi, dopo la chiusura della procedura scritta, si sono verificati nella materia in discussione sviluppi che depongono piuttosto a favore della tesi di CBA Computer. Essa si riferisce, da una parte, alla citata sentenza Peacock, dall'altra, al dibattito svoltosi in materia nell'ambito OMD e del suo comitato per il sistema armonizzato.
25. Per quanto concerne la prima, la Commissione non ha escluso la possibilità di applicare alle schede sonore l'argomentazione svolta dalla Corte in quella causa con riferimento alle schede per rete, ammettendo l'esistenza di buoni argomenti a favore di una classificazione delle schede sonore alla voce 8471 NC. Essa tuttavia non ha abbandonato del tutto la propria posizione, continuando a ritenere che sia giustificabile la classificazione delle schede sonore alla voce 8543 NC. Ciò soprattutto in base all'argomento, già esposto nelle osservazioni scritte, secondo cui il suono, a differenza delle immagini, non sarebbe una funzione essenziale di una macchina ADP: un computer senza scheda sonora e senza altoparlanti resterebbe infatti pur sempre un computer, mentre tale non potrebbe considerarsi se fosse privo di immagini e di schermo.
26. Quanto al dibattito in seno all'OMD, la Commissione ha riconosciuto il cambiamento di tendenza verificatosi a livello internazionale nella questione relativa alla classificazione delle schede sonore. Essa ha citato infatti una statistica dell'OMC risalente al luglio 1999 per dimostrare che fino a quella data solo tre paesi, l'Australia, la Nuova Zelanda e le Filippine, classificavano le schede sonore alla sottovoce 8471 80 NC, mentre la maggior parte degli altri Stati le classificava alla sottovoce 8543 89 NC. E' solo nel novembre 2000 che sarebbe emersa, dai dibattiti e dalle votazioni avvenuti durante la 26a sessione del comitato SA, una preponderante maggioranza a favore di una classificazione di quelle schede alla sottovoce 8471 80 NC.
L'interpretazione della nomenclatura combinata
27. Così riassunte le tesi delle parti, passo ora ad esporre la mia posizione sul primo quesito sottopostoci dal giudice nazionale, partendo dalla giurisprudenza elaborata dalla Corte in materia.
28. Come è noto, è stato più volte affermato in tale giurisprudenza che il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve essere ricercato nelle caratteristiche e proprietà obiettive delle stesse, quali definite nel testo della voce della Tariffa doganale comune e delle note relative alle sezioni o ai capitoli della stessa . Ne consegue che, anche per le merci di cui ci stiamo occupando, non sono decisive le funzioni che il prodotto (l'unità) in questione consente ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, nel suo insieme, di svolgere .
29. Ciò vale, in particolare, per le schede per rete. Tali schede, infatti, in quanto «sono esclusivamente destinate alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, sono direttamente collegate a queste ultime e la loro funzione è quella di fornire e accettare dati in una forma che può essere usata da tali macchine» , sono paragonabili a qualsiasi altro mezzo grazie al quale una macchina ADP accetta o fornisce dati. Pertanto esse non svolgono una «specifica funzione», una funzione cioè che potrebbero autonomamente esercitare senza l'ausilio di tali macchine. Proprio su questa base, la Corte ha potuto concludere, nella sentenza Peacock, che la nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata non esclude le schede per rete dalla classificazione alla voce 8471 NC .
30. Per completare la classificazione delle schede in parola, la Corte si è allora chiesta, nella stessa sentenza, se esse dovessero essere considerate come «unità» di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, rientranti nella voce 8471 NC, ovvero come «parti» o «accessori» di queste macchine, rientranti quindi nella voce 8473 NC. A tal fine, la Corte ha chiarito che le «unità» di cui alla nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata rispondono ai requisiti ivi richiesti «in quanto possono essere collegate all'unità centrale e sono specificatamente concepite come parte di un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione» ; la «parte» è invece definita come qualcosa la cui presenza è indispensabile al funzionamento di un dato insieme . Poiché le schede per rete si presentano sotto forma di schede inseribili e possono assumere anche altre forme, in particolare quella di unità autonoma, la Corte ha potuto concludere che esse, al pari delle schede video, devono essere qualificate come «unità» di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e quindi classificate nella voce 8471 NC.
L'applicabilità della giurisprudenza comunitaria alla classificazione doganale delle schede sonore
31. Può essere utilizzata questa giurisprudenza anche per la soluzione del quesito posto dal giudice nazionale relativo alla classificazione doganale delle schede sonore? Per rispondere a questa domanda occorre chiedersi se le schede sonore presentino caratteristiche tecniche e funzionali tali da differenziarle dalle schede video e dalle schede per rete così da rendere necessaria l'individuazione di criteri di classificazione diversi.
32. La risposta a tale interrogativo non può che essere, a mio avviso, negativa. Ricordo anzitutto che, al pari delle schede video e di quelle per rete, anche le schede sonore svolgono la funzione di elaborazione dell'informazione e servono, da un lato, a convertire segnali analogici esterni in informazioni digitali, rendendone possibile l'elaborazione da parte della macchina, e, dall'altro, a convertire in segnali analogici le informazioni digitali contenute in determinati software.
33. Come puntualizzato da CBA Computer, tre sono gli elementi fondamentali di una scheda sonora, così come tre sono quelli di una scheda video :
1) un trasformatore analogico-numerico che converte segnali analogici in segnali numerici perché la macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione possa elaborarli ed eventualmente registrarli;
2) un processore grafico o acustico che effettua le operazioni di calcolo (cioè l'elaborazione dell'informazione) e che dirige le operazioni elettroniche, e
3) un trasformatore numerico-analogico che converte i segnali numerici elaborati o registrati dalla macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione in segnali analogici elaborati dall'unità di uscita (lo schermo o gli altoparlanti).
34. L'unica differenza sta dunque nel fatto che in un caso vengono elaborate immagini, nell'altro suoni. La stessa Commissione, del resto, ha ammesso in udienza che sia per quanto riguarda l'utilizzazione sia per quanto riguarda le modalità di funzionamento non ci sono diversità tra i due tipi di schede.
35. Su questo punto si può dunque concludere nel senso che le schede sonore, cioè circuiti elettronici composti che mettono le macchine ADP e le loro unità in condizione di elaborare segnali acustici, svolgono non già una «specifica funzione» ai sensi della nota 5 B al capitolo 84 della nomenclatura combinata , ma piuttosto una funzione di elaborazione dell'informazione.
Esse devono pertanto essere considerate come «unità» di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e quindi classificate alla voce 8471 NC.
36. Ho sopra ricordato peraltro che, pur convenendo su tale valutazione della funzione delle schede sonore, la Commissione ritiene che esse dovrebbero comunque essere classificate alla voce 8543 NC, sia perché vi sarebbe somiglianza tra la loro funzione e quella di un lettore di CD, sia perché il suono, a differenza delle immagini, non sarebbe una funzione essenziale o tradizionale di un computer.
37. Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, credo però che non sia possibile, dal punto di vista funzionale, equiparare una scheda sonora ad un lettore di CD. La prima, infatti, è un mezzo attraverso il quale una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione accetta o fornisce dati, ma, al di fuori di questa macchina, essa non ha funzioni che potrebbe svolgere autonomamente. Come ha del resto rilevato in udienza CBA Computer, il paragone con apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono non è sostenibile perché, a differenza delle carte di registrazione o di riproduzione del suono, le schede sonore non sono in grado di memorizzare un suono da registrare o riprodurre, mentre possono elaborare dati consistenti in suoni. Se ne deve dunque dedurre che, a differenza di un lettore di CD, le schede sonore non sono in grado di svolgere un'autonoma funzione al di fuori della macchina.
38. In secondo luogo non penso si possa seriamente sostenere, come vuole la Commissione, che la visualizzazione dei dati sullo schermo e lo stesso schermo siano componenti essenziali di un computer, mentre tali non possono essere considerati il suono e gli altoparlanti. Come ha osservato in udienza CBA Computer, esistono computer, ad esempio i grandi elaboratori di dati, che svolgono la loro funzione senza essere necessariamente collegati ad uno schermo. D'altra parte, e in termini più generali, a me sembra che il criterio della funzione tradizionale di un computer sia troppo relativo per essere idoneo all'individuazione dei caratteri tipici di tale funzione, in quanto non si basa sulle caratteristiche tecniche del prodotto in questione e non tiene neppure conto dell'evoluzione rapidissima verificatasi negli ultimi anni nel settore delle tecnologie informatiche.
39. Alla luce delle considerazioni che precedono ritengo pertanto di poter concludere nel senso che i circuiti elettronici composti che mettono macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità in grado di elaborare segnali acustici (schede sonore), in quanto non svolgono una specifica funzione ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata, devono essere classificati come «unità» di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione alla voce 8471 NC.
La seconda questione
40. Con la seconda questione il giudice nazionale interroga la Corte sulla validità dei regolamenti nn. 1153/97 e 2086/97, nella misura in cui prevedono che le schede sonore siano comprese nella voce 8543 della nomenclatura combinata. Nell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale fa infatti presente che la Comunità europea, in forza dell'art. 3, n. 1, lett. a), della convenzione internazionale sul sistema armonizzato del 14 giugno 1983, ha assunto l'obbligo di non modificare la portata delle voci doganali ivi stabilite, il che invece avverrebbe con l'indicata ed erronea classificazione delle schede sonore. In effetti, come è confermato anche dalla giurisprudenza della Corte , pur disponendo di ampi margini, ai sensi dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2658/87, per precisare la portata delle voci doganali stabilite in base al SA, la Commissione non è però autorizzata a modificarne il contenuto.
41. Secondo CBA Computer, ovviamente, i dubbi del giudice nazionale sono fondati: i regolamenti nn. 1153/97 e 2086/97 dovrebbero infatti essere considerati invalidi nella parte riguardante la classificazione delle schede sonore, in quanto configurerebbero un'interpretazione inesatta delle voci 8471 e 8543 del SA.
42. Dal canto suo, la Commissione ha invece sostenuto la tesi opposta, sia pur con gli adattamenti imposti dall'evoluzione della materia, di cui ho dato in precedenza ampiamente conto. In particolare, in corso di udienza essa ha fatto valere da un lato che il regolamento n. 1153/97 non sarebbe invalido in quanto il SA non prescrive una classificazione delle schede in esame in una sottovoce diversa dalla sottovoce 8543 89, dall'altro che il regolamento n. 2086/97 sarebbe inapplicabile ai fatti di causa, in quanto le importazioni oggetto del giudizio nazionale sono avvenute nel luglio 1997 mentre il regolamento è entrato in vigore solo il 1° gennaio 1998. Ciò comporterebbe, sempre a parere della Commissione, l'irrilevanza della questione di validità ai fini del giudizio pendente davanti al giudice nazionale.
43. A me pare ci sia del vero nelle posizioni di entrambe le parti, ma credo che né l'una né l'altra diano una risposta appropriata al quesito in esame.
44. Osservo anzitutto che il regolamento n. 1153/97 non contiene alcuna disposizione riguardante la classificazione delle schede sonore «autonome», cioè prive di un altoparlante e/o un microfono, come quelle di cui ci occupiamo nel presente giudizio. E' solo in via interpretativa che la Commissione arriva a sostenere che dette schede andrebbero classificate nella sottovoce 8543 89 NC. Se così è, allora, è evidente che una questione di invalidità di tale regolamento non si pone, neppure se si dimostrasse, come credo di aver fatto nei paragrafi precedenti, che l'interpretazione proposta dalla Commissione è infondata.
45. Nel regolamento n. 2086/97 la Commissione ha invece specificamente classificato le schede sonore «autonome» alla sottovoce 8543 89 79 NC. Rispetto a tale regolamento quindi una questione di validità ben potrebbe porsi perché, ove si accedesse alla prospettata tesi dell'erroneità di tale classificazione, ne conseguirebbe che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha ecceduto i limiti dei poteri ad essa conferiti quanto alla precisazione del contenuto di una voce della nomenclatura combinata.
46. Va peraltro ricordato che il regolamento n. 2086/97 è entrato in vigore il 1° gennaio 1998 e non si è visto attribuire efficacia retroattiva. Né una siffatta efficacia potrebbe discendere, come ha ritenuto lo Hauptzollamt Aachen , dalla presunta natura dichiarativa del regolamento, perché, come si è visto, tale regolamento è, al contrario, innovativo della precedente disciplina stabilita dal regolamento n. 1153/97. Come ha affermato la stessa Corte di giustizia, del resto, «il regolamento che precisa i presupposti per la classificazione sotto una voce o sottovoce tariffaria ha indole costitutiva e non può avere effetto retroattivo» .
47. Per quanto però i dubbi del giudice nazionale sulla validità del regolamento in questione siano ampiamente fondati, resta il fatto che lo stesso non è applicabile ai fatti di causa, che si riferiscono ad importazioni avvenute nel luglio 1997. La questione della sua validità non è quindi rilevante per dirimere la controversia pendente davanti al giudice nazionale e di conseguenza non ricorrono, a mio avviso, le condizioni perché la Corte si pronunci su tale questione.
Conclusioni
48. Sulla base delle considerazioni che precedono, vi propongo pertanto di rispondere alle questioni del giudice nazionale come segue:
«1) I circuiti elettronici composti che mettono macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità in grado di elaborare segnali acustici (schede sonore) e che siano stati immessi in libera pratica nel territorio comunitario nel mese di luglio 1997, in quanto non svolgono una specifica funzione ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata, devono essere classificati alla voce 8471 NC come "unità" di tali macchine.
2) In quanto il regolamento n. 1153/97 della Commissione del 24 giugno 1997, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, non opera la classificazione delle schede sonore non dotate di altoparlanti e/o di microfono sotto la voce 8453, e in quanto il regolamento n. 2086/97 della Commissione del 4 novembre 1997, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, non è applicabile ai fatti che sono oggetto del giudizio principale, non ricorrono le condizioni perché la Corte dichiari l'invalidità dei due predetti regolamenti».
Full & Egal Universal Law Academy