Conclusioni dell avvocato generale
Fatti a procedimento
1. Così come risultano dall'impugnata ordinanza del Tribunale di primo grado 29 settembre 1999 , i fatti pertinenti ai fini del ricorso in esame sono i seguenti:
2. La South Wales Small Mines Association (Associazione delle piccole imprese minerarie del Galles meridionale, in prosieguo: l'«associazione») è un'associazione non riconosciuta (unincorporated), costituita per rappresentare gli interessi delle piccole imprese minerarie carbonifere con sede nel Galles meridionale.
3. Alcune di tali piccole imprese presentavano alla Commissione, sotto il nome dell'associazione, una denuncia datata 5 giugno 1990, con la quale si lamentava l'applicazione di condizioni commerciali discriminatorie contrarie alle disposizioni rilevanti del Trattato CECA.
4. Con decisione n. 15656 (in prosieguo: la «decisione»), contenuta in una lettera del 30 luglio 1998, la Commissione comunicava che non avrebbe dato seguito alla denuncia.
5. Il 5 agosto 1998 la decisione veniva notificata all'associazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Con lettera del 18 agosto 1998, confermata il 26 agosto seguente, numerose piccole imprese chiedevano alla Commissione di voler notificare loro formalmente la decisione, il che essa rifiutava di fare con lettera del 24 agosto 1998.
7. Dopo aver appreso, il 16 settembre 1998, che l'associazione non aveva impugnato la decisione nei termini prescritti, il 21 settembre 1998 gli interessati proponevano un ricorso fondato sugli artt. 33, secondo comma, e 35 del Trattato CECA, ricorso presentato nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 21 settembre 1998 (causa T-148/98). I ricorrenti precisavano che si allegava copia della decisione. Da tale ricorso trae origine la presente causa.
8. Con un nuovo ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 1998, l'associazione, dal canto suo, proponeva una domanda di annullamento della decisione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, sopra citato (causa T-162/98).
9. Conformemente all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità per ciascuna delle due cause.
I ricorrenti presentavano osservazioni al riguardo ed il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto, decideva, conformemente all'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, che non era necessario passare alla fase orale del procedimento.
10. Il Tribunale riteneva inoltre opportuno, conformemente all'art. 50 del regolamento di procedura, riunire le due cause ai fini dell'ordinanza da esso emessa il 29 settembre 1999.
11. Il 20 dicembre 1999 veniva proposta impugnazione.
L'ordinanza impugnata
12. L'ordinanza impugnata ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo il ricorso nella causa T-162/98. La ricorrente in tale causa aveva asserito, tra l'altro, che nella sua dichiarazione resa sotto giuramento («sworn affidavit») il 4 gennaio 1999, il sig. Bernard John Llewellyn, in qualità di segretario dell'associazione, avrebbe attestato di non aver dato alcun seguito ulteriore alla ricezione della lettera della Commissione .
13. Il ricorso nella causa T-148/98 poteva considerarsi proposto nei termini solo accettando l'affermazione dei ricorrenti, ai quali la decisione non era stata notificata, secondo cui essi avevano ignorato l'esistenza della decisione stessa sino al 10 agosto 1998, data in cui uno di loro aveva ricevuto «per caso» da un terzo una copia della lettera che la conteneva.
14. Al fine di verificare la veridicità delle affermazioni dei ricorrenti, il Tribunale li ha invitati, in primo luogo, a precisare l'identità di questa terza persona, in secondo luogo, ad indicare l'identità del ricorrente che aveva ricevuto per caso la lettera e, in terzo luogo, a descrivere le circostanze esatte di tale ricezione, nonché le modalità della presa di conoscenza della decisione da parte degli altri ricorrenti.
15. I ricorrenti hanno risposto ai quesiti loro rivolti dal Tribunale nel modo seguente:
In risposta al primo quesito, essi hanno asserito che «il ricorrente signor Mostyn Jones non riesce a ricordare l'identità del terzo; egli pensa di averla ottenuta da una delle persone rappresentate dalla signorina Sarah Llewellyn Jones [legale dell'associazione]».
In risposta al secondo quesito, essi hanno precisato che si trattava di «Mr. Mostyn Jones».
Infine, in risposta al terzo quesito, essi hanno asserito che «il ricorrente signor Jones non riesce a ricordare le circostanze esatte. Gli altri ricorrenti lo appresero dal signor Jones, il quale informò alcuni di loro della decisione, e per il fatto di avere comunicato direttamente tra loro» .
16. Il Tribunale di primo grado ha valutato gli elementi a sua disposizione nel modo seguente:
«Dato che la Commissione ha notificato la decisione solo all['associazione] e che la Decisione non è stata comunicata neanche ai solicitors di quest'ultima, che ne hanno avuto conoscenza soltanto l'8 settembre 1998, l'affermazione secondo la quale uno dei ricorrenti avrebbe ricevuto, in data 10 agosto1998, una copia della decisione da un terzo non identificato appare inverosimile.
Le risposte fornite ai quesiti posti dal Tribunale hanno confermato tale non credibilità. Risulta infatti dalla loro formulazione laconica ed evasiva che il signor Mostyn Jones, che ricorda precisamente la data di ricezione di una copia della decisione, data di inizio allegata della decorrenza del termine, ha dimenticato sia l'identità della persona dalla quale l'avrebbe ricevuta, sia le circostanze di tale ricezione.
Come sola precisazione, il signor Mostyn Jones dichiara di ritenere di aver ricevuto il documento da una delle persone rappresentate dalla signorina Sarah Llewellyn Jones, consulente dell['associazione]. Tale ipotesi è tuttavia in contraddizione con le dichiarazioni del signor Bernard John Llevellyn, il quale afferma di non aver dato alcun seguito alla ricezione della lettera contenente la Decisione e con il fatto che la decisione è arrivata all'attenzione dei solicitors dell['associazione] soltanto l'8 settembre 1998.
Ne consegue che i ricorrenti non sono stati in grado di allegare in modo sufficientemente circostanziato e concludente la data di inizio della decorrenza del termine di ricorso contenzioso che avrebbe consentito di considerare la loro azione come proposta nei termini.
Se ne deduce necessariamente che il ricorso nella causa T-148/98 deve essere considerato tardivo» .
17. Il giudice di primo grado ha pertanto dichiarato il ricorso irricevibile senza trattare gli altri motivi di irricevibilità sollevati dalla Commissione.
I motivi di impugnazione
18. I ricorrenti hanno fondato il loro ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale su tre motivi relativi, rispettivamente, ad un errore di diritto manifesto, ad una violazione dei diritti della difesa e ad uno snaturamento o una valutazione erronea degli elementi di prova.
19. Dal canto suo, la Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile nel suo complesso, giacché l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a dichiarare tardivo il ricorso di annullamento basandosi su una valutazione puramente in fatto. In subordine, essa chiede che si respinga ciascuno dei motivi di impugnazione.
20. E' opportuno rilevare, in via preliminare, che, sebbene la motivazione del Tribunale di primo grado si fondi su elementi di fatto, la declaratoria di irricevibilità presenta un carattere di diritto e, come tale, può formare oggetto d'impugnazione. Non va pertanto accolta l'eccezione di irricevibilità totale del ricorso in esame sollevata dalla Commissione.
Sul primo motivo di impugnazione: errore di diritto manifesto
21. Secondo i ricorrenti nel presente procedimento, il Tribunale, il quale sembra ammettere in modo implicito che i ricorrenti in primo grado potessero ritenersi interessati dalla decisione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, CA, non ha statuito espressamente su questo punto. Se lo avesse fatto, avrebbe dovuto constatare che la Commissione era tenuta a notificare loro la decisione e che, in mancanza di tale notifica, essa avrebbe dovuto calcolare il termine di presentazione del ricorso a decorrere dal momento in cui uno degli interessati fosse venuto a conoscenza dell'atto. Non avendo agito in tal modo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto manifesto.
22. Senza che occorra indagare sul significato, ai fini processuali, che può presentare l'assenza di ogni distinzione, nel Trattato CECA, tra il destinatario di una decisione e qualsiasi terzo da essa interessato, né sulle conseguenze derivanti dalla più ampia definizione dei soggetti legittimati ex art. 33, secondo comma, CA, rispetto a quelli previsti dall'art. 230, quarto comma, CE, il presente motivo mi sembra manifestamente ininfluente.
Infatti, abbia esso dichiarato o meno che i ricorrenti in primo grado erano interessati dalla decisione, certo è che il Tribunale ha valutato la questione della proposizione del ricorso in termini come se la decisione li riguardasse, prendendo in esame per poi respingerla l'asserzione secondo cui i ricorrenti erano venuti a conoscenza dell'atto solo dopo la notifica dello stesso all'associazione. I ricorrenti non avrebbero meritato un trattamento più favorevole nel caso in cui fosse stata riconosciuta expressis verbis la loro qualità di interessati dalla decisione.
23. Nella misura in cui l'asserito errore di diritto possa consistere nel mancato riconoscimento da parte del Tribunale del diritto dei ricorrenti nel presente procedimento di ricevere notifica della decisione da parte della Commissione, il motivo è nuovo: essi agirebbero, in sostanza, non più in qualità di interessati dalla decisione, bensì in qualità di destinatari della stessa.
24. Infine, i ricorrenti aggiungono che nelle sue difese la Commissione non ha messo in dubbio che gli stessi fossero venuti a conoscenza della decisione il 10 agosto 1998. Tale argomento è manifestamente infondato, dato che le questioni relative al computo dei termini sono di ordine pubblico e pertanto le parti non possono disporne. Il comportamento processuale della Commissione è irrilevante.
25. Il primo motivo deve pertanto essere respinto.
Sul secondo motivo: violazione dei diritti della difesa
26. I ricorrenti fanno valere che il giudice di primo grado ha fondato il suo giudizio circa il carattere tardivo del ricorso su elementi di cui era venuto a conoscenza nell'ambito dela causa T-162/98, intentata dall'associazione, elementi che non erano stati comunicati ai ricorrenti e che non avevano formato oggetto di contraddittorio. Così facendo, il giudice avrebbe violato un principio elementare di diritto naturale ed una regola inerente al diritto a un processo equo.
27. Secondo la Commissione tale motivo è irricevibile, in quanto diretto a provocare un riesame dei fatti. In ogni caso, essa fa notare che il Tribunale aveva considerato la formulazione delle risposte dei ricorrenti ai quesiti loro rivolti come «laconica ed evasiva», e aggiunge che l'atto di impugnazione non indica in che cosa sarebbero consistite le osservazioni che i ricorrenti avrebbero presentato se avessero avuto l'occasione di farlo.
28. E' evidente che nell'esame degli elementi probatori che dovevano consentirgli di pronunciarsi sull'osservanza dei termini di ricorso il Tribunale non ha rispettato le esigenze di un procedimento in contraddittorio.
29. Si ricordi che erano stati proposti due ricorsi separati e che, su istanza della Commissione, il giudice a quo aveva deciso, in entrambi i casi, di aprire un incidente di ricevibilità, in cui i diversi ricorrenti hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Dato che con la stessa ordinanza il giudice a quo ha deciso di riunire le cause, e che non si è tenuta la fase orale del procedimento ritenendosi il giudice sufficientemente edotto, né all'associazione sono stati trasmessi gli atti del ricorso proposto da Gerry Plant e a., né questi ultimi hanno potuto accedere ai documenti prodotti nell'altra causa.
30. Orbene, per accertare la veridicità delle affermazioni dei ricorrenti relative alla data in cui erano venuti per la prima volta a conoscenza della decisione controversa, il Tribunale ha rivolto a questi ultimi i quesiti in precedenza citati. Al termine del suo esame, il giudice di primo grado ha giudicato non credibili le risposte, precisando che i ricorrenti non erano stati in grado di presentare ragioni dettagliate e convincenti a sostegno della loro tesi, e dichiarava pertanto irricevibile il ricorso.
31. A proposito di tali risposte, il Tribunale ha iniziato considerando che l'affermazione secondo la quale uno dei ricorrenti avrebbe ricevuto il 10 agosto 1998 una copia della decisione da un terzo non identificato appariva poco verosimile, dal momento che la Commissione aveva notificato la decisione unicamente all'associazione e che il documento non era stato comunicato neanche ai «solicitors» dell'associazione che ne avevano avuto conoscenza soltanto l'8 settembre 1998.
Orbene, il giudice a quo ha potuto appurare tale circostanza solamente attraverso la trattazione della causa T-162/98 .
32. Il Tribunale ha poi considerato che la formulazione laconica ed evasiva delle risposte fornite dal sig. Mostyn Jones contrastava con la precisione che lo stesso dimostrava nel ricordare la data in cui asseriva di aver ricevuto una copia della decisione, il che contribuiva a togliere credibilità alle sue affermazioni.
33. Infine, il giudice di primo grado smonta la precisione del sig. Mostyn Jones riguardo al fatto che chi gli aveva consegnato il documento era uno dei rappresentati della legale dell'associazione, confrontandola con la dichiarazione resa sotto giuramento dal sig. Bernard John Llewellyn, il quale ha attestato di non aver dato alcun seguito alla ricezione della lettera della Commissione e che i legali dell'associazione ne erano venuti a conoscenza soltanto l'8 settembre 1998.
Il contenuto della dichiarazione del sig. Bernard John Llewellyn è versato unicamente agli atti della causa T-162/98.
34. Per la sua stessa natura, la tecnica che consiste nel sottoporre a contraddittorio le asserzioni delle parti e gli elementi di prova non comporta esigenze di carattere assoluto. Essa può rappresentare nient'altro che uno strumento atto a facilitare il compito di amministrare la giustizia ed estendersi all'insieme delle questioni che il giudice deve risolvere, tanto in fatto quanto in diritto. Ciò si verifica tipicamente nell'ordinamento dei sistemi anglosassoni in cui gli «adversarial proceedings» appaiono refrattari nei confronti di qualsiasi elemento, considerato «inquisitorio», che possa influire sulla soluzione della causa e che non sia stato sollevato dalle parti. Negli ordinamenti continentali l'ambito del contraddittorio nel processo è più limitato: da una parte, i giudici osservano la massima iura novit curia, il che permette di eliminare le questioni di pura applicazione del diritto; d'altra parte, la presunzione d'imparzialità dell'organo giurisdizionale si estende ad atti quali la richiesta di una relazione interna o la somministrazione di una determinata prova, riducendo anche in questo caso la necessità di una discusssione.
35. A mio parere, le esigenze di un procedimento in contraddittorio dovranno formare oggetto di una speciale tutela giudiziale quando la loro inosservanza provoca la violazione di un diritto fondamentale, vale a dire quando pregiudica i diritti della difesa.
36. Tuttavia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto la concezione anglosassone del contraddittorio, avendo dichiarato, nella sentenza 20 febbraio 1996, Vermeulen/Belgio , che esso comporta «il diritto delle parti di un processo, penale o civile, di ricevere comunicazione di ogni documento o elemento presentato al giudice, anche da parte di un magistrato indipendente, per influire sulla sua decisione, e di discuterlo». Questa giurisprudenza è stata confermata in varie occasioni , senza che l'integrale imparzialità ed indipendenza delle diverse figure giudiziarie che intervengono nella causa, imparzialità ed indipendenza che impregnano gli atti di cui esse sono gli autori, abbiano minimamente intaccato questo ragionamento.
Sembra che si voglia imporre una visione unica dell'organizzazione del processo, senza spiegarne la necessità al di là della «teoria delle apparenze» .
37. Le esigenze del contraddittorio hanno il loro ambito di applicazione tipico in relazione agli elementi di prova sottoposti da una parte all'esame di un organo giurisdizionale. Infatti, tali elementi, per definizione esterni al giudice, non sono coperti dalla presunzione di imparzialità ed indipendenza. Prendere in considerazione tali elementi senza previa discussione comporta una violazione dei diritti della difesa.
38. Ciò è appunto accaduto nel caso di specie: il Tribunale ha fondato la sua valutazione su prove fornite da una parte in un procedimento per risolvere una questione attinente ad un altro procedimento, senza alcuna comunicazione alle parti di quest'ultimo e quindi senza permettere loro di controbattere tali prove.
39. Delle tre considerazioni che hanno indotto il giudice di primo grado a respingere l'asserzione dei ricorrenti relativa alla data in cui sostenevano di aver preso conoscenza della decisione, almeno due presentano il vizio invocato. Dal momento che non è di competenza della Corte di giustizia valutare il relativo potere di convincimento da attribuire ad ognuno dei mezzi di prova, materia che dipende dalla valutazione dei fatti, si deve accogliere questo secondo motivo di impugnazione.
Sul terzo motivo di impugnazione: snaturamento o valutazione erronea degli elementi di prova
40. Sotto questo titolo i ricorrenti si limitano a cumulare varie circostanze di fatto senza fornire neppure un principio di spiegazione circa lo snaturamento o la valutazione erronea degli elementi di prova che il Tribunale di primo grado avrebbe commesso.
41. Per il fatto di perseguire soltanto l'obiettivo di un riesame di circostanze di fatto, questo terzo motivo deve dichiararsi irricevibile.
Sulla trattazione ulteriore della causa
42. L'accoglimento, da me proposto, del secondo motivo deve condurre all'annullamento dell'ordinanza impugnata e, con esso, ad una nuova valutazione dei fatti sui quali essa è stata fondata. Poiché tale compito non può in alcun caso competere alla Corte di giustizia, non occorre risolvere definitivamente la lite, ma si deve rinviare la causa al Tribunale di primo grado per un nuovo esame.
Sulle spese
43. Ai sensi dell'art. 122, n. 1, del regolamento di procedura, non occorre statuire sulle spese.
Conclusione
44. Per le ragioni esposte, propongo alla Corte di giustizia di annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado emessa il 29 settembre 1999 nelle cause riunite T-148/98 e T-162/98, di rinviare la causa per una nuova pronuncia e di riservare le spese.
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