Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella presente causa la Commissione intende ottenere che la Corte dichiari, ai sensi dell'art. 226 CE, che, avendo omesso di adottare, o, in subordine, di comunicare alla Commissione entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile , la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato e della direttiva.
2. La finalità della direttiva, quale esposta all'art. 1, è quella di «migliorare la sicurezza del volo facilitando il rapido svolgimento delle inchieste tecniche il cui unico fine consiste nella prevenzione di futuri incidenti o inconvenienti». La direttiva stabilisce le regole base che disciplinano tali inchieste.
3. L'art. 12, n. 1, della direttiva dispone:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 21 novembre 1996 . Essi ne informano immediatamente la Commissione».
4. La Repubblica ellenica riconosce di non aver ancora trasposto le disposizioni della direttiva nell'ordinamento ellenico ma sostiene, a sua difesa, che un progetto di legge sarà presentato a breve termine all'esame del Parlamento. Nella sua controreplica essa asserisce che il progetto di legge è stato sottoposto al Consiglio di Stato.
5. Ne consegue che la Commissione ha diritto di ottenere la declaratoria da essa richiesta.
Conclusione
6. Pertanto, a mio parere, la Corte dovrebbe:
«1) dichiarare che, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato e della direttiva;
2) condannare la Repubblica ellenica alle spese».
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