Conclusioni dell avvocato generale
1. La Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato nei termini stabiliti le misure necessarie per conformarsi alle decisioni della Commissione 20 dicembre 1989, 91/1/CEE, relativa ad aiuti concessi in Spagna dall'esecutivo centrale e da vari esecutivi autonomi a favore di Magefesa, produttore di casalinghi in acciaio inossidabile e piccoli elettrodomestici (in prosieguo: la «decisione del 1989»), e 14 ottobre 1998, 1999/509/CE, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate (in prosieguo: «la decisione del 1998»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 249, quarto comma, CE, nonché degli artt. 2 e 3 delle summenzionate decisioni.
I - Fatti
Le imprese interessate
2. Il gruppo Megefesa è costituito essenzialmente da quattro imprese industriali: la Ivestigaciòn y Desarrollo Udala SA (in prosieguo: la «Indosa»), con sede nel Paese Basco, la Cubertera del Norte SA (in prosieguo: la «Cunosa») e la Manufacturas Gur SA (in prosieguo: la «Gursa»), con sede in Cantabria, e la Manufacturas Inoxidables de Gibraltar (in prosieguo: la «Migsa»), con sede in Andalusia.
3. La situazione di queste imprese può essere così riassunta:
- la Indosa è stata dichiarata fallita il 19 aprile 1994, su richiesta dei suoi dipendenti, ma ha proseguito le proprie attività.
- La Cunosa ha cessato le proprie attività nel 1994 ed è stata dichiarata fallita il 13 aprile 1994 su richiesta dei suoi dipendenti. Le operazioni di liquidazione hanno avuto inizio nel marzo 1998.
- La Migsa ha cessato le proprie attività nel 1993 ed è stata dichiarata fallita il 27 maggio 1999, su richiesta dei suoi dipendenti.
- La Gursa è inattiva dal 1994, ma non è stata dichiarata fallita.
4. Allo scopo di attribuire gli aiuti in causa sono state create, nelle comunità autonome interessate, alcune società di gestione: la Fiducias de la Cocina y Derivados SA (in prosieguo: la «Ficodesa») nel Paese Basco, la Gestiòn di Magefesa en Cantabria SA (in prosieguo: la «Gemacasa») in Cantabria, e la Manufacturas Damma SA (in prosieguo: la «Damma») in Andalusia. Il ruolo di tali società è descritto nella decisione del 1989 nel seguente modo:
«Le predette società avevano due obiettivi principali: da un lato dar modo alle autorità pubbliche di controllare l'utilizzazione degli aiuti che dovevano essere concessi e l'esecuzione delle direttive di Gestiber (la società spagnola privata di consulenti specializzati), dall'altro garantire il funzionamento delle società di Magefesa, soprattutto impedendo il sequestro da parte dei creditori delle loro risorse finanziarie e dei loro beni. A quest'ultimo scopo, sulla base di accordi congiunti, le società interposte commercializzano l'intera produzione di Magefesa in precedenza acquistata dalle singole imprese; nel contempo esse gestiscono il capitale, le materie prime e i prodotti semilavorati di cui le imprese necessitano provvedendo alla loro assegnazione in funzione dell'avanzamento dei lavori o delle spese documentate».
5. La Ficodesa è stata dichiarata fallita il 19 gennaio 1995 su richiesta dei dipendenti del gruppo Magefesa. La Damma è inattiva dal 1993, ma non è stata dichiarata fallita.
La decisione del 1989
6. Il dispositivo della decisione del 1989 prevede quanto segue:
«Articolo 1
Gli aiuti pubblici alle imprese di Magefesa consistenti in:
i) garanzie di prestito per 1 580 milioni di Pta,
ii) prestito di 2 085 milioni di Pta, a condizioni diverse da quelle di mercato,
iii) sovvenzioni a fondo perduto per 1 095 milioni di Pta,
iv) un'agevolazione in conto interessi stimata pari a 9 milioni di Pta,
sono stati concessi illegalmente e risultano inoltre incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del Trattato CEE.
Articolo 2
Di conseguenza gli elementi di aiuto in essi contenuti devono essere eliminati. Il governo spagnolo è quindi invitato a conformarsi alle seguenti istruzioni:
a) la revoca delle garanzie statali di prestito per un importo di 1 580 milioni di Pta;
b) la conversione del prestito agevolato in un credito normale alle condizioni di mercato per quanto riguarda gli interessi e il rimborso, oppure la revoca del medesimo o qualsiasi altra misura appropriata per garantire che gli elementi di aiuto siano totalmente eliminati. I provvedimenti adottati devono avere effetto dalla data della concessione del prestito;
c) in caso di conversione, la garanzia che le rate connesse con il prestito sopra menzionato saranno rimborsate in conformità con un calendario fissato;
d) il recupero di 1 104 milioni di Pta in corrispondenza delle sovvenzioni a fondo perduto concesse.
Articolo 3
Le autorità spagnole sono tenute ad informare la Commissione entro due mesi dalla notifica della presente decisione delle misure che hanno adottato per conformarvisi. Qualora l'esecuzione della decisione intervenisse successivamente al termine indicato, sono applicabili le disposizioni nazionali in materia di interessi di mora pagabili allo Stato.
Articolo 4
Destinatario della presente decisione è il Regno di Spagna».
7. Gli aiuti dichiarati incompatibili erano stati concessi dalle seguenti entità:
- Il governo basco:
- una garanzia di prestito di PTA 300 milioni concessi direttamente alla Indosa;
- una garanzia di PTA 672 milioni concessi alla Ficodesa e destinata alle imprese dei sottogruppi Magefesa e Licasa, con sede nel Paese basco, tra le quali la Indosa;
- aiuti, sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto per un importo di PTA 794 milioni e un abbuono di interessi per un importo valutato in PTA 9 milioni, ugualmente concessi alla Ficodesa e destinati alle imprese dei sottogruppi Magefesa e Licasa, situate nel Paese basco.
- Il governo cantabrico:
- una garanzia di prestito per un importo totale di PTA 512 milioni concessa alla Gemacasa e destinata alla Cunosa e alla Gursa;
- una sovvenzione a fondo perduto per un importo di PTA 262 milioni, avente la medesima destinazione.
- Il governo andaluso:
- una garanzia di prestito, per un importo totale di PTA 96 milioni concessa alla Damma e destinata alla Migsa;
- una sovvenzione a fondo perduto pari a PTA 29 milioni, avente la medesima destinazione.
- Il Fogasa (fondo nazionale di garanzia dei diritti dei lavoratori in caso d'insolvibilità del loro datore di lavoro): prestito a condizioni diverse da quelle di mercato per un importo di PTA 2 085 milioni.
8. Per conformarsi alla decisione del 1989, il Fogasa e le imprese del gruppo Magefesa hanno concluso un accordo di restituzione del prestito concesso dal Fogasa, accordo che è stato modificato per essere adattato alle esigenze della decisione della Commissione. Tale misura non è contestata dalla Commissione.
9. Per gli altri aiuti, con successive lettere del 23 ottobre 1991, 8 aprile 1994 e 23 aprile 1997, il Regno di Spagna ha informato la Commissione in ordine alle misure che erano state adottate dalle autorità spagnole.
10. La Commissione ha ritenuto insufficienti tali misure.
La decisione del 1998
11. Il dispositivo della decisione del 1998 prevede quanto segue:
«Articolo 1
L'aiuto sotto forma di sistematico inadempimento dell'obbligo di pagamento di tributi ed oneri sociali:
- da parte di Indosa e Cunosa, fino alla loro dichiarazione fallimentare,
- da parte di Migsa e Gursa, fino all'interruzione delle loro attività,
- da parte di Indosa, dopo la sua dichiarazione fallimentare, e fino al maggio 1997,
è illegale, essendo stato concesso dalla Spagna in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CE.
L'aiuto è considerato incompatibile con il mercato comune in forza dell'articolo 92, paragrafo 1, del Trattato, poiché non sussiste alcuno dei requisiti necessari per l'applicazione di una delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo.
Articolo 2
1. La Spagna adotta le misure necessarie per recuperare dai beneficiari l'aiuto di cui all'articolo 1, ad essi concesso illegalmente.
2. Il recupero dell'aiuto ha luogo conformemente alle procedure e alle disposizioni di diritto spagnolo, ed include altresì il versamento di un interesse per il periodo compreso fra la data in cui è stato concesso l'aiuto e quella in cui esso è stato effettivamente restituito. Tale interesse è pari al tasso di riferimento applicabile alla data della restituzione per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali in Spagna.
Articolo 3
La Spagna informa la Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, circa le misure adottate per conformarvisi».
12. Tale decisione è stata oggetto di un ricorso proposto dal Regno di Spagna. Con sentenza 12 ottobre 2000, causa C-480/98, Spagna/Commissione , la Corte ha sostanzialmente respinto tale ricorso, pur annullando la decisione del 1998, nella parte in cui impone, in ordine agli importi relativi agli aiuti che devono essere recuperati, la riscossione degli interessi maturati, successivamente alla dichiarazione di fallimento delle imprese Indosa e Cunosa, sugli aiuti illegittimamente percepiti prima di tale dichiarazione.
13. Il governo spagnolo ha informato la Commissione con lettere del 21 gennaio 1998, nell'ambito del procedimento in contraddittorio, nonché del 21 gennaio 1999 e del 22 luglio 1999, in risposta alla decisione della Commissione, delle misure adottate per recuperare l'importo degli aiuti.
14. L'efficacia di tali misure è stata contestata dalla Commissione.
II - Ricorso
15. La Commissione chiede che la Corte voglia:
- dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato nel termine stabilito le misure necessarie per conformarsi alle decisioni della Commissione 20 dicembre 1989 e 14 ottobre 1998, con le quali è stato dichiarato che taluni aiuti alle imprese del gruppo Magefesa sono stati concessi in maniera illegittima e inoltre che essi sono incompatibili con il mercato comune, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 249, quarto comma, CE, nonché degli artt. 2 e 3, delle menzionate decisioni;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.
16. Il Regno di Spagna chiede alla Corte di respingere il ricorso per inadempimento e di condannare la Commissione alle spese.
17. Chiede altresì la sospensione del procedimento in attesa della sentenza nella causa C- 480/98. Tuttavia, essendo tale sentenza già stata pronunciata, la domanda di sospensione formulata dal Regno di Spagna è divenuta priva di oggetto.
III - Analisi
Gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione del 1989
A - Gli aiuti concessi dal governo basco
18. Per quanto riguarda le garanzie di prestito, la Commissione osserva che «il governo basco ha deciso, il 28 giugno 1988 (vale a dire prima dell'adozione della decisione del 1989) di intervenire in surrogazione nel rimborso dei prestiti garantiti (...). Conformemente a tale decisione, il governo basco ha effettuato numerosi pagamenti, tra il 1988 ed il 1993, a favore degli istituti di credito che erano creditori, per un importo totale di 1.365.717.623 Pta (...). Man mano che effettuava detti pagamenti, il governo basco ne richiedeva il rimborso a Ficodesa. Al 30 dicembre 1993, l'importo totale così richiesto a Ficodesa mediante ingiunzione di pagamento, ammontava a 1.638.315.148 PTA (...)».
19. Per quanto attiene la sovvenzione a fondo perduto e l'agevolazione in conto interessi, la Commissione segnala che il «governo basco (ha inviato il 25 gennaio 1995) una messa in mora ai "rappresentanti legali dell'impresa Ficodesa del gruppo Magefesa (...)". A quel tempo, Ficodesa, che aveva chiesto l'interruzione dei pagamenti il 4 maggio 1994, era nella situazione legale di fallimento da una settimana (il 19 gennaio 1995) (...)».
20. Sempre secondo la Commissione, «dopo la dichiarazione di fallimento di Ficodesa, i pagamenti effettuati in esecuzione delle garanzie e delle sovvenzioni a fondo perduto sono stati ammessi al passivo dall'assemblea generale dei creditori del fallimento della società medesima, per un importo totale di 2.168.717.623 Pta».
21. Sulla base di questi fatti, non contestati dal governo spagnolo, la Commissione formula, in sostanza, due censure relative all'esecuzione della decisione del 1989 da parte del Regno di Spagna. L'una concerne la mancata revoca da parte del governo basco della garanzia di prestito concessa alla Ficodesa e l'altra attiene all'assenza di azioni da parte del medesimo governo nei confronti della Indosa.
Sulla censura relativa all'omessa revoca da parte del governo basco delle garanzie di prestito
22. Secondo la Commissione, «con la surrogazione nel prestito dietro garanzia e l'ulteriore richiesta di rimborso a Ficodesa degli importi così versati, man mano che i termini del prestito dietro garanzia venivano a scadenza», «il governo basco si è (...) accontentato di trasformare un prestito garantito dal governo autonomo basco in un prestito concesso direttamente dal governo autonomo basco alle stesse condizioni, vale a dire a condizioni diverse da quelle di mercato e costitutivo, a tal titolo, di un aiuto. Così, anche supponendo che Ficodesa avrebbe rimborsato puntualmente gli importi richiesti, il governo autonomo basco non si sarebbe conformato alla decisione del 1989. A tale scopo, il governo autonomo basco avrebbe dovuto rimborsare l'importo totale del credito, senza attendere che venisse a scadenza e richiedere immediatamente il suo rimborso al beneficiario».
23. Il governo spagnolo ritiene che «non sia vero che il governo basco si sia accontentato di trasformare un prestito da esso stesso garantito in un prestito, concesso dal medesimo a condizioni non commerciali. Esso ha liberato la garanzia, è intervenuto in surrogazione presso gli enti che avevano concesso il prestito ed ha ingiunto il rimborso di quest'ultimo per l'intero, con gli interessi di mora e la maggiorazione del 20%, facendo includere detto importo nei crediti ammessi dall'assemblea dei creditori».
24. Che cosa si deve pensare di questa prima censura della Commissione?
25. Si deve constatare che la decisione del 1989, all'art. 2, impone al Regno di Spagna di procedere alla «revoca delle garanzie statali di prestito per un importo di 1.580 milioni di Pta».
26. Pertanto, in base alla giurisprudenza consolidata secondo cui l'obbligo a carico di uno Stato membro di sopprimere un aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile col mercato comune è inteso al ripristino della situazione preesistente, il governo basco aveva l'obbligo di mettere fine a qualsiasi effetto che avrebbero potuto avere le garanzie di prestito che lo stesso aveva concesso e che erano state dichiarate incompatibili con il mercato comune.
27. Or dunque, la Commissione indica giustamente che il governo basco avrebbe dovuto, a tal fine, restituire fin dal 1989 l'importo totale del credito, senza attendere che venisse a scadenza, e chiederne immediatamente il rimborso al beneficiario. Questa stessa soluzione era stata del resto proposta dal Consiglio di Stato, organo consultivo supremo spagnolo, in occasione di una consultazione nel 1990 sulle modalità con cui la Spagna doveva attuare la decisione del 1989 .
28. Una simile iniziativa sarebbe stata, infatti, il solo mezzo per porre fine agli effetti della garanzia, non essendo più possibile la semplice revoca della garanzia poiché essa aveva già dato luogo ad una surrogazione nel 1988, quindi anteriormente alla decisione del 1989. Per contro, effettuando dei pagamenti agli istituti di credito, creditori, tra il 1988 e il 1993, in base alle scadenze, e chiedendo in seguito il rimborso di questi pagamenti alla Ficodesa, il governo non ha revocato la garanzia, bensì non ha fatto altro che continuare a darle esecuzione.
29. L'argomento del governo spagnolo, secondo cui il governo basco si è conformato alla decisione del 1989 avendo richiesto il rimborso dei pagamenti effettuati agli istituti di credito creditori, non può essere accolto. Infatti, è opportuno ricordare che l'aiuto consisteva in una garanzia e non in una sovvenzione. Quindi, era del tutto normale che il governo basco chiedesse il rimborso dei pagamenti effettuati. Il solo fatto che il governo basco abbia richiesto detto rimborso, non dimostra dunque che esso abbia revocato la garanzia.
30. Sono dunque del parere che non sia stato fatto il necessario per revocare le garanzie di prestito concesse dal governo basco.
Sulla censura relativa all'assenza di azioni del governo basco nei confronti della Indosa
31. La Commissione contesta altresì al Regno di Spagna che il governo basco non ha fatto il necessario per ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati, così come per recuperare le sovvenzioni a fondo perduto e l'abbuono di interessi, dal momento che «quest'ultimo ha esperito tutte le sue azioni contro la "Ficodesa". Questa società è tuttavia soltanto una semplice società interposta, priva di qualunque attività di produzione o patrimonio proprio, e creata al solo scopo di canalizzare gli aiuti pubblici a favore della Indosa». Ora, secondo la Commissione «è incontestabile che i veri beneficiari degli aiuti sono le imprese del gruppo Magefesa, e segnatamente la Indosa, e non la Ficodesa».
32. A tale riguardo, la Commissione osserva, senza venir contraddetta dal governo spagnolo, che tanto la garanzia di PTA 672 milioni che la sovvenzione a fondo perduto e l'abbuono di interessi sono stati concessi a Ficodesa «per essere assegnati» alle imprese dei sottogruppi di Magefesa e Licasa, con sede nel Paese basco, tra cui figura la Indosa. D'altra parte, senza venir contraddetta dal governo spagnolo, la Commissione sottolinea che la garanzia di prestito per PTA 300 milioni è stata concessa direttamente alla Indosa, e non alla Ficodesa.
33. Per quanto concerne gli aiuti accordati alla Ficodesa, il governo spagnolo replica che è stato fatto il necessario dal momento che il governo basco ha, dapprima, chiesto alla Ficodesa, mediante ingiunzione di pagamento, il rimborso degli importi di cui trattasi e, in seguito, in occasione del procedimento concorsuale, ha ottenuto l'inclusione di detti importi nei crediti ammessi dall'assemblea dei creditori del fallimento della Ficodesa.
34. Il governo spagnolo assume inoltre che il governo basco non poteva richiedere tali aiuti direttamente alla Indosa. Infatti, a suo avviso, «gli aiuti concessi dal governo basco sotto forma di garanzie e di sovvenzioni a fondo perduto, sono stati concessi favore della Ficodesa; il rimborso degli aiuti può quindi essere richiesto soltanto alla detta impresa, sola debitrice del governo basco».
35. Il governo spagnolo aggiunge che «la richiesta di pagamento dei detti importi da parte del governo basco alle imprese che hanno potuto, a loro volta, ricevere tali importi dalla Ficodesa è del tutto infruttuosa, come dimostra il tentativo di ammissione del credito, effettuato dal governo basco il 7 giugno 1996 nel procedimento concorsuale nei confronti della Magefesa. Infatti, (...), il 3 luglio 1996, l'assemblea dei creditori non ha ammesso il credito del governo basco, sebbene abbia ammesso quello della Ficodesa».
36. Per quanto riguarda la garanzia concessa direttamente alla Indosa, il governo spagnolo osserva che «il governo basco ha effettivamente richiesto alla Indosa gli importi corrispondenti ai crediti di cui era titolare nei confronti della detta impresa. Così, l'assemblea dei creditori ha ammesso, il 12 giugno 1995, un credito di PTA 2 800 200».
37. Tale seconda censura della Commissione induce alle seguenti osservazioni.
38. In primo luogo, per quanto riguarda gli aiuti concessi alla Ficodesa, il governo spagnolo non contesta che gli aiuti siano stati concessi per essere assegnati alla Indosa, e che la Indosa era quindi in realtà la beneficiaria principale di tali aiuti.
39. Inoltre, il governo spagnolo non contesta che la Ficodesa fosse una semplice società di gestione, che non aveva alcuna attività di produzione né patrimonio proprio, creata allo scopo di canalizzare gli aiuti pubblici a favore della Indosa.
40. In tali circostanze, ritengo che, dal momento in cui era divenuto evidente che le richieste di rimborso rivolte alla Ficodesa rimanevano infruttuose, il governo basco avrebbe dovuto intraprendere anche delle iniziative volte ad ottenere dal reale beneficiario degli aiuti la restituzione degli stessi.
41. Infatti, da un lato, il recupero degli aiuti nei confronti della Indosa rientra nell'ambito dell'esecuzione della decisione del 1989, in quanto quest'ultima si riferisce, all'art. 1, agli «aiuti pubblici alle imprese di Magefesa», di cui la Indosa fa parte.
42. D'altra parte, come rileva anche la Commissione, il fatto di decidere diversamente consentirebbe agli Stati membri di eludere le norme del Trattato in materia di aiuti pubblici, facendo in modo che detti aiuti siano concessi tramite società intermedie che non sono le reali beneficiarie dell'aiuto. L'effetto utile che deve comportare l'art. 2 della decisione del 1989, che ordina la ripetizione degli aiuti, esige dunque che le autorità competenti intraprendano iniziative volte a recuperare gli aiuti non soltanto nei confronti di una società di gestione che li ha ricevuti ma altresì - se ciò risulta necessario per ottenerne la soppressione - nei confronti della società che è la reale beneficiaria degli stessi.
43. Il governo spagnolo sostiene, tuttavia, che il governo basco era nell'impossibilità di richiedere il rimborso degli aiuti alla Indosa, essendo la Ficodesa la sola debitrice del governo basco. Il governo spagnolo invoca dunque, in sostanza, una «impossibilità assoluta» in relazione al recupero degli aiuti della Indosa, in quanto esso non avrebbe titolo nei confronti di quest'ultima per recuperare l'aiuto.
44. Ora, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può eccepire norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per sottrarsi all'esecuzione degli obblighi ad esso incombenti in base al diritto comunitario .
45. In particolare, nella sentenza 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione , in risposta al governo italiano che sosteneva che «secondo il diritto italiano [la Repubblica italiana] non avrebbe alcun titolo per ripetere dai privati acquirenti delle quattro aziende somme che non sono state considerate nelle condizioni di vendita» , la Corte ha dichiarato che «se l'ENI non può, secondo il diritto italiano, recuperare somme che non sono state prese in considerazione nelle condizioni di vendita delle quattro aziende, tale circostanza non può ostare alla piena applicazione del diritto comunitario e quindi non può incidere sull'obbligo di procedere al recupero degli aiuti di cui trattasi» .
46. Da tale giurisprudenza si evince che la circostanza secondo cui il governo basco non dispone di titolo nei confronti della Indosa non incide sul suo obbligo di procedere al recupero degli aiuti di cui trattasi nei confronti del reale beneficiario di quest'ultimi. Ciò vale a maggior ragione dal momento che il governo basco è stato coinvolto nella elaborazione dello schema consistente nell'attribuzione dell'aiuto alla reale beneficiaria, la Indosa, tramite una società di gestione, la Ficodesa. Come risulta dalla decisione del 1989, è lo stesso governo basco che ha costituito la Ficodesa . In tali circostanze, l'assenza di titolo nei confronti della Indosa può essere attribuita unicamente al governo basco stesso.
47. Il governo spagnolo sostiene inoltre che le misure adottate dalle autorità spagnole per ottenere il rimborso degli aiuti devono restare nell'ambito dei procedimenti concorsuali e, conseguentemente, devono osservare le norme che li disciplinano. Di conseguenza, se l'assemblea dei creditori non ammette un credito, conformemente alle norme nazionali in vigore, così come si è verificato nel caso dell'impresa Magefesa, il creditore non può esercitare alcuna azione sul patrimonio del debitore allo scopo di recuperare il suo credito.
48. Ora, a tal riguardo, il governo spagnolo si limita a riferirsi al caso della Magefesa per dedurne che, nel caso della Indosa, il credito del governo basco non sarebbe stato ammesso dall'assemblea dei creditori. Tuttavia, in concreto, quest'ultimo non ha intrapreso alcun tentativo per far ammettere il suo credito dall'assemblea dei creditori della Indosa.
49. Inoltre, se il credito non fosse stato ammesso, ciò sarebbe stata la conseguenza diretta del fatto che il governo basco non disponeva di alcun titolo nei confronti della Indosa. Detta assenza di titolo è, come già osservato, da imputarsi al governo basco stesso e non può quindi avere alcuna influenza sull'obbligo di procedere al recupero degli aiuti.
50. D'altra parte, anche se la mancanza di titolo o l'(ipotetico) rifiuto di ammettere il credito del governo basco nel fallimento della Indosa potessero essere qualificati come una difficoltà imprevista ed imprevedibile per il governo basco - il che a mio avviso è già molto discutibile - il governo spagnolo avrebbe dovuto, conformemente ad una giurisprudenza consolidata , sottoporre il problema alla valutazione della Commissione e, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa segnatamente l'art. 10 CE, collaborare in buona fede con la Commissione per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato. Ora, non vi è alcun indizio da cui si può arguire che il governo spagnolo, a cui spettava prendere l'iniziativa , abbia intrapreso una qualsiasi iniziativa per sottoporre il problema alla Commissione. Come risulta dal fascicolo, esso si è limitato ad invocare l'assenza di titolo in capo al governo basco nei confronti della Indosa.
51. Occorre aggiungere che, come osserva la Commissione, nella fase precontenziosa il governo basco aveva fatto ancora riferimento all'impossibilità di determinare gli importi di cui aveva beneficiato ogni impresa del gruppo, a causa delle lacune inerenti alla loro contabilità, per giustificare il fatto di non aver intrapreso alcuna azione nei confronti della Indosa.
52. Ma, a tal riguardo, è sufficiente constatare che, pena svuotare di qualsiasi contenuto l'obbligo di ripetere gli aiuti, difficoltà di natura contabile relative alla individuazione esatta del beneficiario di un aiuto non possono essere considerate quali un'«impossibilità assoluta» di recuperare l'aiuto in questione.
53. Ritengo dunque che, rivolgendosi, per recuperare gli aiuti, solamente alla Ficodesa, semplice società di gestione per il cui tramite sono transitati gli aiuti, e non alla Indosa, reale e principale beneficiaria degli aiuti, il governo basco non abbia fatto il necessario per dare corretta attuazione alla decisione del 1989.
54. In secondo luogo, per quanto concerne la garanzia di prestito per PTA 300 milioni concessa direttamente dal governo basco alla Ficodesa, la Commissione indica nel proprio ricorso che, «mentre sono trascorsi dieci anni dall'adozione della decisione del 1989, il governo basco non ha intrapreso alcuna azione nei confronti della Indosa».
55. Certamente, il governo spagnolo eccepisce in risposta a tale argomento della Commissione che l'assemblea dei creditori della Indosa ha ammesso, il 12 giugno 1995, un credito per un importo di PTA 2 800 200.
56. Tuttavia, sono del parere che detta azione non sia sufficiente per sopprimere un aiuto costituito da garanzia di prestito per un importo di PTA 300 milioni, che ha dato luogo ad una surrogazione ed il cui importo doveva dunque essere restituito dalla Indosa. Infatti, a tal riguardo è sufficiente constatare che l'importo del credito ammesso non rappresenta neppure l'1% dell'importo della garanzia che ha dato luogo a surrogazione.
57. Sono dunque del parere che la seconda censura della Commissione sia anch'essa fondata.
58. Da quanto precede risulta che, essendo fondate le due censure addotte dalla Commissione e riferendosi queste ultime, nel loro insieme, a tutti gli aiuti concessi dal governo basco, la Commissione ha, a mio avviso, dimostrato che non è stata data corretta attuazione agli artt. 2 e 3 della decisione del 1989 per quanto attiene agli aiuti concessi dal governo basco.
B - Gli aiuti concessi dal governo cantabrico
59. Secondo la Commissione, il governo cantabrico non ha adottato alcuna misura volta al recupero degli aiuti, né nei confronti delle società beneficiarie (la Cunosa e la Gursa), né nei confronti della società di gestione che ha consentito di canalizzare l'aiuto (la Gemacasa).
60. Il governo spagnolo replica che il governo cantabrico ha annullato diverse garanzie tra il dicembre 1994 ed il maggio 1995 ma che era impossibile ottenere il rimborso degli aiuti dalla Gursa, dalla Cunosa e dalla Gemacasa poiché dette imprese non erano più attive e non disponevano di beni che consentissero di soddisfare i crediti pendenti.
61. Ora, giustamente la Commissione ritiene che, per quanto riguarda gli aiuti concessi dal governo cantabrico, non sia stata data corretta esecuzione alla decisione del 1989. Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, la condizione dell'impossibilità di dare correttamente esecuzione alla decisione della Commissione «non è (...) soddisfatta quando il governo convenuto si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l'esecuzione della decisione, senza compiere alcun passo presso le imprese interessate, al fine di ripetere l'aiuto, e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione, che consentano di superare le difficoltà segnalate» .
62. Di conseguenza, essendosi limitato il governo cantabrico ad affermare che era impossibile ottenere il rimborso, senza che alcun tentativo fosse stato intrapreso a tal riguardo, non si può ritenere che sia stata data corretta esecuzione alla decisione del 1989 per quanto attiene la ripetizione degli aiuti concessi dal detto governo.
63. Il governo spagnolo sottolinea inoltre che, ad ogni modo, la Cunosa e la Migsa (così come la Gursa) hanno cessato la loro attività o sono già state oggetto di liquidazione. Ne consegue, secondo il governo spagnolo, che «se l'oggetto dell'obbligo di restituzione di un aiuto è di ripristinare la situazione preesistente evitando che il beneficiario dell'aiuto usufruisca di un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri concorrenti, esigere il rimborso non ha più nulla a che vedere con la finalità di tale obbligo».
64. Ora, tale argomento non può essere accolto.
65. Infatti, innanzi tutto, il detto argomento non tiene conto del fatto che, secondo una giurisprudenza consolidata, «il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell'art. 93, n. 2, del Trattato è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione» .
66. Inoltre, l'argomento del governo spagnolo implica che l'esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione in base all'art. 88, n. 2, CE, sia subordinata ad un'analisi della situazione concorrenziale dell'impresa al momento dell'esecuzione della decisione che prescrive il recupero. Orbene, oltre al fatto che una simile condizione non è rinvenibile in alcuna parte della normativa, essa svuoterebbe la decisione di ogni significato, essendo quest'ultima fondata per l'appunto sull'analisi dell'effetto sulla concorrenza che ha avuto l'aiuto concesso. La condizione comporterebbe quindi in realtà l'effetto di riconsiderare la decisione ogni qual volta ci si accinga ad attuarla.
67. Infine, la Commissione giustamente osserva che «fintantoché non si sarà proceduto alla liquidazione delle imprese in questione, sussisterà la possibilità che esse riprendano la loro attività». A tal riguardo, la Commissione sottolinea che la detta possibilità non è puramente teorica. «Ciò è dimostrato», ad avviso della stessa, «dal fatto che le società Idisur S.A.L., Loc S.A.L. e Vitrinor S.A.L., create rispettivamente dai dipendenti della Migsa, della Cunosa e della Gursa, operano, in parte, con l'attivo di quest'ultime, ciò che ha giustificato l'apertura di una pratica da parte del ministero delle finanze volta a stabilire l'eventuale esistenza di una successione tra imprese».
68. Il governo spagnolo non contesta tali informazioni. Esso si limita a precisare, nella sua controreplica, che la Cunosa sarebbe stata liquidata. In ordine alla detta liquidazione non adduce, tuttavia, alcuna informazione che consenta di concludere che quest'ultima avrebbe avuto luogo già prima della presentazione del ricorso in esame e che, di conseguenza, l'argomento evocato dalla Commissione, fondato sulla cessazione delle attività, non troverebbe più applicazione nei confronti della Cunosa.
C - Gli aiuti concessi dal governo andaluso
69. Per quanto concerne la garanzia di prestito, secondo le informazioni della Commissione, non contestate dal governo spagnolo, l'Istituto de Fomento Andaluz (in prosieguo: l'«IFA») ha provveduto, il 6 novembre 1990, al pagamento dell'importo garantito in favore dell'istituto di credito interessato. Il 20 novembre 1990, l'IFA ha inviato alla Damma una lettera con cui richiedeva l'immediata ripetizione di detto importo. Ad avviso della Commissione, ad eccezione della dichiarazione di tale credito da parte di IFA al passivo del fallimento della Damma nel giugno 1992, non è stata intrapresa nessuna altra iniziativa.
70. Con riferimento alla sovvenzione a fondo perduto, la Commissione sostiene, senza venir contraddetta dal governo spagnolo, che il governo andaluso ha avviato, in data 21 novembre 1990, una procedura di riesame d'ufficio allo scopo di farla annullare. Quest'ultimo ha deciso, tuttavia, di non proseguire la procedura, ritenendo che essa avrebbe potuto rivelarsi infruttuosa, non disponendo la Damma di attivi pignorabili.
71. Concretamente, la censura della Commissione consiste nel fatto che la decisione del 1989 non è stata correttamente attuata, non avendo il governo andaluso intrapreso alcuna iniziativa nei confronti della Migsa, la reale beneficiaria degli aiuti, allo scopo di recuperare questi ultimi.
72. Ora, per le ragioni già illustrate in occasione dell'esame degli aiuti concessi dal governo basco alla Ficodesa, per essere devoluti alla Indosa, mi associo alla posizione della Commissione. Le circostanze sono, infatti, identiche in quanto la Damma non è, come la Ficodesa, che una semplice società di gestione senza attività né patrimonio proprio, costituita allo scopo di canalizzare gli aiuti, e la Migsa, come la Indosa, è la reale beneficiaria degli aiuti concessi. Il governo andaluso avrebbe dunque dovuto intraprendere iniziative nei confronti della Migsa allo scopo di recuperare gli aiuti, senza che l'assenza di titolo possa essere considerata un'«impossibilità assoluta».
Gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione del 1998
73. Con riferimento alla decisione del 1998, il governo spagnolo sottolinea di ritenerla illegittima e che per tale ragione è stato proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione medesima, iscritto a ruolo con il numero C-480/98.
74. Ora, a parte il fatto che la presente causa non attiene alla validità della decisione del 1998, bensì alla sua esecuzione, occorre constatare che la Corte, con sentenza 12 ottobre 2000, Spagna/Commissione, citata, ha sostanzialmente confermato la detta decisione, modificando solamente il calcolo degli interessi che si aggiungono agli importi delle somme da recuperare. Nella presente causa, occorre quindi occuparsi soltanto dell'esecuzione della decisione del 1998.
A - Gli aiuti concessi alla Indosa
75. La Commissione rileva che la tesoreria della previdenza sociale (in prosieguo: la «TSS») e la Hacienda Foral de Vizcaya (tesoro pubblico regionale) rappresentano, con gli altri creditori pubblici della Indosa, l'82,65% dell'importo dei prestiti dichiarati al passivo fallimentare e dispongono, conseguentemente, di un'ampia maggioranza in seno all'assemblea dei creditori della Indosa.
76. Nonostante tale circostanza, secondo la Commissione, i creditori pubblici della Indosa non hanno intrapreso alcuna iniziativa affinché i curatori del fallimento procedessero una volta per tutte alla messa in liquidazione dell'attivo fallimentare o sottoponessero all'assemblea dei creditori una proposta di concordato, o ancora, chiedessero al giudice di revocare i curatori per sanzionare la loro inattività.
77. La Commissione riconosce che, il 28 dicembre 1998, la TSS ha presentato al Tribunale investito del fallimento della Indosa, un'istanza volta ad ottenere la messa in liquidazione della Indosa, o la conclusione di un concordato con i creditori che «metta fine alla irregolare situazione del fallimento della Indosa». Tuttavia, secondo la Commissione, la detta istanza non era fondata su alcuna disposizione dell'ordinamento giuridico spagnolo, relativa ai fallimenti e non ha avuto alcun seguito giudiziario, né poteva averne.
78. Il governo spagnolo contesta che la detta istanza non abbia avuto alcun seguito. Esso descrive il procedimento che ha avuto luogo nel 1999, innanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 7 di Bilbao e che è sfociato nell'ordinanza del 17 novembre 1999, con la quale quest'ultimo ha accettato di convocare un'assemblea generale dei creditori. Inizialmente prevista per il 18 febbraio 2000, tale assemblea ha avuto luogo, secondo il governo spagnolo, il 4 luglio 2000. Sempre secondo il governo spagnolo, vi è stato convenuto, su proposta della TSS e con voto favorevole di tutti i presenti, di procedere, sulla base di un accordo, alla liquidazione dell'impresa entro un termine di quattro mesi.
79. La Commissione, avendo rinunciato allo svolgimento di un'udienza, non ha voluto prendere posizione riguardo a queste ultime informazioni del governo spagnolo, che figuravano nella controreplica del medesimo. Ne deduco che la Commissione non le contesta.
80. Da quanto precede risulta quindi che, successivamente alla decisione del 1998, le autorità spagnole competenti hanno adottato misure volte, concretamente, a liquidare la Indosa.
81. Ora, come osserva la stessa Commissione, la Corte ha dichiarato nella sentenza 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio , che «il fatto che, a causa della situazione finanziaria dell'impresa, le autorità belghe non potessero recuperare la somma versata non costituisce impossibilità di esecuzione, poiché lo scopo perseguito dalla Commissione era la soppressione dell'aiuto, scopo che (...) poteva essere raggiunto mediante la liquidazione della società , liquidazione che le autorità belghe potevano provocare nella loro qualità di azionisti o di creditori».
82. In altre parole, se non vi sono più altre soluzioni per recuperare l'aiuto, la liquidazione dell'impresa rimane la misura da adottare per conseguire l'obiettivo perseguito dalla Commissione, che consiste nella eliminazione dell'aiuto.
83. Nella fattispecie, non sussiste alcun elemento che induca a ritenere che la TSS avrebbe potuto, per recuperare gli aiuti, fare qualcosa in più rispetto alla richiesta di liquidazione della Indosa. Avendo chiesto la detta liquidazione, sono dell'avviso che siano state adottate le misure necessarie al recupero degli aiuti concessi alla Indosa e contemplati dalla decisione del 1998. Il ricorso per inadempimento mi sembra quindi infondato per quanto concerne l'esecuzione dell'art. 2 della decisione del 1998.
84. Per quanto attiene alla questione intesa ad accertare se il Regno di Spagna abbia attuato correttamente l'art. 3 della decisione del 1998, che gli imponeva di informare la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione, delle misure adottate in esecuzione della medesima, occorre constatare che il governo spagnolo, con lettera 21 gennaio 1999, ha informato la Commissione dell'iniziativa che era stata intrapresa dalla TSS il 28 dicembre 1998. Un riferimento alla detta iniziativa, corredato da documenti giustificativi, figura infatti, in una lettera della TSS 29 dicembre 1998, allegata alla citata lettera 21 gennaio 1999.
85. Orbene, quest'ultima lettera risale a più di due mesi dopo la notifica della decisione del 1998, avvenuta il 29 ottobre 1998 .
86. Ritengo, quindi, che con riferimento agli aiuti concessi alla Indosa, il Regno di Spagna non abbia dato corretta attuazione all'art. 3 della decisione del 1998.
B - Gli aiuti concessi alla Cunosa
87. La Commissione ricorda che la Cunosa è stata dichiarata fallita nell'aprile del 1994, su richiesta dei suoi dipendenti, e non dei creditori pubblici, e che la procedura di liquidazione ha avuto inizio nel marzo 1998. A suo parere, le autorità spagnole non hanno adottato le misure necessarie per recuperare, nell'ambito di tale procedura, gli aiuti comprensivi degli interessi dovuti conformemente all'art. 2, n. 2, della decisione del 1998.
88. Il governo spagnolo si limita a replicare che, per quanto riguarda i debiti nei confronti della previdenza sociale, è attualmente pendente dinanzi al Tribunal Superior de Justicia di Cantabria il ricorso in appello avverso l'ordinanza del Juzgado de lo Social n. 1 di Santander, del 7 febbraio 1996, che ha dichiarato l'insolvibilità dell'impresa.
89. Orbene, senza contestare il fatto che non è stata adottata alcuna misura successivamente alla decisione del 1998, il governo spagnolo non spiega neppure sotto quale aspetto il ricorso summenzionato, a quanto sembra introdotto prima della decisione del 1998, parteciperebbe all'esecuzione di tale decisione.
90. Parimenti, con riguardo ai debiti verso il tesoro pubblico, il governo spagnolo non spiega in che modo la misura adottata il 23 giugno 1999 - già ampiamente tardiva rispetto al termine stabilito dall'art. 3 della decisione del 1998 - dall'Ufficio nazionale per il recupero dei crediti e consistente nella notifica dell'udienza e nella comunicazione del fascicolo alla Industrias Domésticas Inoxidables del Sur SAL, in ragione dell'esistenza di indizi di successione nell'esercizio dell'attività della Cunosa, farebbe parte delle misure concrete adottate per il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune.
91. Conseguentemente, sono dell'avviso che giustamente la Commissione ritiene che le autorità spagnole non abbiano adottato alcuna misura diretta al recupero degli aiuti concessi alla Cunosa e dichiarati incompatibili con il mercato comune con la decisione del 1998.
C - Gli aiuti concessi alla Gursa
92. Secondo la Commissione, i creditori pubblici della Gursa non hanno presentato alcuna istanza per la dichiarazione di fallimento della detta società, adducendo la «probabile inefficacia di un simile procedimento».
93. Per quanto concerne i debiti nei confronti della previdenza sociale, il governo spagnolo osserva che successivamente all'adozione della decisione del 1998, i tribunali hanno accolto l'opposizione di terzo, presentata dai dipendenti della Gursa contro la TSS, sulla base del carattere privilegiato dei loro crediti. Tuttavia, ad avviso del medesimo, la diligenza dell'azione della TSS ha consentito di pignorare gli unici beni di cui disponeva la società e, con l'esecuzione del pignoramento, di liquidare l'unico attivo di una società che ha cessato la sua attività e che non dispone più di beni dal 1994. Quanto ai debiti verso il tesoro pubblico, il governo spagnolo si limita ad osservare che l'Ufficio nazionale per il recupero dei crediti ha adottato, il 23 giugno 1999, una misura analoga a quella che aveva adottato nei confronti della Cunosa.
94. Orbene, la Commissione ritiene giustamente che tali misure non siano sufficienti per attuare correttamente la decisione del 1998.
95. Infatti, se gli attivi di un'impresa non consentono di rimborsare gli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune, cosa che il governo spagnolo non contesta essere avvenuta nel caso di specie, la soppressione di tali aiuti, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 15 gennaio 1986, Commissione/Belgio, citata, passa per la liquidazione dell'impresa. Infatti, la detta misura resta allora la sola che consente di giungere alla totale soppressione degli aiuti in questione.
96. D'altra parte, se, come sottolinea il governo spagnolo, la Gursa non dispone più da anni di attività né di beni, non vedo quale motivo si opporrebbe ancora alla liquidazione di tale impresa, se non quello di una eventuale prospettiva di ripresa dell'attività, che potrebbe risultare agevolata dal mancato rimborso degli aiuti.
97. Il governo spagnolo adduce inoltre che la liquidazione totale del patrimonio di un fallito ed il pagamento dei suoi creditori devono essere effettuati conformemente alle norme nazionali in materia di fallimento. A tal riguardo, precisa che i creditori pubblici, qualora non raggiungano la maggioranza richiesta, non possono ottenere la liquidazione dell'impresa contro la volontà degli altri.
98. Ora, si deve constatare che, nella fattispecie, l'inadempimento non consiste nel fatto che le autorità spagnole competenti abbiano omesso di ottenere la liquidazione contro la volontà degli altri creditori, ma nel fatto che esse non abbiano adottato, contrariamente a quanto avevano fatto nel caso della Indosa, alcuna misura capace di condurre alla liquidazione della Gursa. L'argomento del governo spagnolo non mi sembra quindi atto a confutare la constatazione secondo cui il Regno di Spagna, con riguardo agli aiuti concessi alla Gursa, non ha dato corretta esecuzione alla decisione del 1998.
D - Gli aiuti concessi alla Migsa
99. La Commissione ricorda che la Migsa è stata dichiarata fallita il 27 maggio 1999 su richiesta dei suoi dipendenti, e non della TSS o del fisco. Essa ritiene che né la TSS né il fisco abbiano adottato alcuna misura volta ad ottenere la liquidazione della Migsa, o la conclusione di un concordato con i creditori.
100. Il governo spagnolo ribatte, per quanto riguarda i debiti nei confronti della previdenza sociale, che l'atteggiamento ostile dei lavoratori e gli oneri elevati che gravavano sui beni hanno compromesso gli sforzi di vendita. Sostiene, tuttavia, che la TSS procederà al pignoramento dell'unico bene esistente, il quale è peraltro quasi privo di valore. Inoltre, secondo il governo spagnolo, da una decisione della TSS del 20 gennaio 2000 risulta che la responsabilità dei debiti della Migsa nei confronti della Indosa è stata trasferita ad un amministratore di questa prima società. Per quanto concerne i debiti nei confronti del tesoro pubblico, il governo spagnolo menziona la stessa misura adottata nel caso della Cunosa e della Gursa.
101. Ora, si deve constatare che le dette misure non consentono di recuperare gli aiuti che sono stati concessi alla Migsa, il che del resto non è contestato dal governo spagnolo. Ne deriva, a mio avviso, come osserva anche la Commissione, che le autorità spagnole competenti avrebbero dovuto intraprendere iniziative volte alla liquidazione della Migsa, essendo quest'ultima misura ancora l'unica che consenta la soppressione degli aiuti.
102. Sono dell'avviso che, non avendo le autorità spagnole intrapreso simili iniziative, la decisione del 1998 non sia stata correttamente attuata.
Sulle spese
103. Da quanto precede risulta che il Regno di Spagna è rimasto soccombente per quanto riguarda la maggior parte dei motivi dedotti ma non la totalità. Di conseguenza, poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Spagna alle spese, propongo, in applicazione dell'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, di ripartire le spese tra le parti e di condannare il Regno di Spagna a sopportare, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese della Commissione, e la Commissione a sopportare un quarto delle proprie spese.
IV - Conclusione
104. Conformemente alle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di:
- dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE, avendo omesso di conformarsi
- per quanto attiene agli aiuti concessi dai governi basco, cantabrico ed andaluso, agli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 20 dicembre 1989, 91/1/CEE, relativa agli aiuti concessi in Spagna dall'esecutivo centrale e da vari esecutivi autonomi a favore di Magefesa, produttore di casalinghi in acciaio inossidabile e piccoli elettrodomestici;
- per quanto attiene agli aiuti concessi a favore della Cubertera del Norte SA, della Manufacturas Gur SA e della Manufacturas Inoxidables de Gibraltar SA, agli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 14 ottobre 1998, 1999/509/CE, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate;
- per quanto concerne gli aiuti concessi a favore della Ivestigacíon y Desarollo Udala SA, all'art. 3 della decisione 1999/509;
- respingere il ricorso per il resto;
- condannare il Regno di Spagna a sopportare, oltre alle proprie spese, i tre quarti di quelle della Commissione delle Comunità europee;
- condannare la Commissione delle Comunità europee a sopportare un quarto delle proprie spese.
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